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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 09/04/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 680 del 2024, e vertente
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. CALARCO VINCENZO e
[...] dall'Avv. Santoro Fabio, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, contumace;
L in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, contumace;
, rappresentato e difeso dall'Avv. Olindo Di Controparte_3
Francesco;
-resistenti -
Oggetto: retribuzione
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 7.3.24 Parte_1
nella persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva in
[...] giudizio , l' Controparte_1 Controparte_2
e impugnando la diffida accertativa per crediti
[...] Controparte_3 patrimoniali ex art. 12 D.LGS. 23.04.2004 N. 124 PROT. N. 7601 del 26.06.20231
1 (doc. 1 fasc. ric.) ed il successivo tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 12bis comma 3 lett. a legge 120/2020, conclusosi con verbale di mancato accordo in data
6.2.2024.
A fondamento della propria pretesa rilevava la “carente attività ispettiva sottesa all' emissione della diffida accertativa impugnata;
insussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito”, la “irrilevanza probatoria delle dichiarazioni rese dal lavoratore e della documentazione prodotta”, la
“insussistenza del preteso diritto all'attribuzione della qualifica, in capo al sig.
, di dirigente sindacale livello quadro”, nonché l' “erronea Controparte_3 individuazione dell'asserito datore di lavoro.”.
Chiedeva di accertare la illegittimità, infondatezza ed irregolarità della diffida accertativa, nonché delle pretese creditorie in essa riportate.
Si costituiva contestando le avverse pretese;
in particolare Controparte_3 eccepiva la nullità del ricorso, l'inammissibilità dell'azione proposta;
evidenziava il valore esecutivo della diffida accertativa ed il “passaggio in giudicato” dell'accertamento ivi contenuto, nonché il valore probatorio della diffida in seno al giudizio;
insisteva nel merito sulla corretta attribuzione della qualifica superiore e sulla quantificazione dei crediti operata in sede amministrativa.
Gli ritualmente convenuti, rimanevano intimati. CP_1
La causa, istruita solo documentalmente, viene decisa all'esito di discussione orale all'udienza del 9.4.25.
Motivi della decisione
La diffida accertativa non opposta, oppure confermata dal comitato regionale
(come nel caso di specie), è atto di natura amministrativa che può acquisire valore di titolo esecutivo.
Infatti l'art. 12 del d.lgs. n. 124 del 2004 prevede che una volta emessa la diffida da parte delle direzioni del lavoro, il datore di lavoro può, nel termine di trenta giorni, promuovere tentativo di conciliazione presso la direzione provinciale del lavoro e nel caso in cui viene raggiunto un accordo, la diffida perde efficacia oppure può ricorrere in via amministrativa avverso la diffida.
contrattuali, secondo il CCNL di categoria (studi professionali), con importi inferiori rispetto a quanto avrebbe dovuto percepire per un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato da Dirigente sindacale, con mansioni svolte di Segretario Confederale Nazionale, Segretario Regionale, Segretario Provinciale di
Agrigento, Caltanissetta ed con mansioni direttive e coordinamento, con funzioni di Parte_2 elevato profilo professionale, riguardante il livello retributivo Quadro, del CCNL Studi Professionali. La durata del rapporto di lavoro: dal 01.02.2018 e concluso il 28.02.2020 per 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì, giusta comunicazione di licenziamento a mezzo Pec del 04.03.2020; dal 01.09.2018 e sino al 28.02.2020 in aspettativa sindacale art. 31 L. 300/1970. Per la durata del rapporto di lavoro, sopra richiamato, è risultato che, non sono state corrisposte allo stesso, le differenze patrimoniali spettanti, per la qualifica rivestita del periodo contestato, nei termini prescrizionali, e fino al 28 febbraio 2020”.
2 In particolare, la circostanza che la diffida acquisti il valore di titolo esecutivo non determina un passaggio in giudicato dell'accertamento in essa contenuto, che può sempre essere contestato sicché la mancata opposizione alla diffida accertativa od il rigetto della stessa in via amministrativa, non precludono in alcun modo al datore di contestare in giudizio l'esistenza del diritto in essa riportato (Cass. Ordinanza 29 luglio 2022, n. 23744).
In altri termini, la diffida accertativa, ancorché abbia acquisito valore di titolo esecutivo, non impedisce al datore di promuovere un'azione giudiziale volta a contestare l'accertamento in essa contenuto.
Del resto, pur essendo evidente che il legislatore non abbia previsto espressamente un rimedio giurisdizionale per l'impugnazione della diffida accertativa, nell'ottica dell'effettività della garanzia di poter agire in giudizio a tutela dei propri diritti, in attuazione dell'art. 24, comma 2 Cost., non potrebbe negarsi al destinatario della diffida un rimedio volta alla tutela della propria posizione giuridica.
Deve notarsi che la recente apertura giurisprudenziale, avendo carattere incidentale, non offre alcuna indicazione in ordine agli strumenti di tutela giurisdizionale esperibili sia dal datore di lavoro, principale destinatario dell'atto in esame, sia dal lavoratore giacché anche quest'ultimo, cui è sottratta la scelta dei tempi dell'iniziativa e la facoltà di partecipare, con adeguata difesa, all'accertamento, potrebbe avere motivo di dolersi del contenuto della diffida.
Nel silenzio della legge, gli strumenti di tutela devono essere ricostruiti in via sistematica: a tal proposito ritiene il Tribunale esperibile l'azione di accertamento negativo del credito patrimoniale.
La parte interessata deve, infatti, essere ritenuta legittimata ad esperire un'azione che inveri, in suo favore, l'effettività della tutela giurisdizionale, consistente nell'azione di accertamento negativo promossa. E ciò in quanto titolare dell'interesse, attuale e concreto (sia pure non implicante necessariamente l'attuale verificarsi della lesione di un diritto o di una contestazione), ad ottenere un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice, mediante la rimozione di uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza del rapporto giuridico dedotto in causa o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti (Cass. 26 maggio 2008, n. 13556; Cass. 30 luglio 2015,
n. 16162; Cass. 12 novembre 2019, n. 29294).
Posto che la diffida accertativa -sebbene validata- è priva di immediata lesività,
l'azione di accertamento negativo si pone come una contromisura con cui il datore/debitore diffidato (non ancora esecutato) attiva una tutela “anticipata”, chiedendo al giudice di accertare l'insussistenza totale o parziale del credito dedotto in diffida.
3 Tale conclusione è peraltro suffragata dalla giurisprudenza di merito (cfr. sent. civile Corte d'appello Firenze 19 giugno 2014) che ha dichiarato ammissibile la domanda di accertamento negativo del credito patrimoniale avverso l'atto di diffida in esame in contraddittorio necessario con il lavoratore anche prima che questi abbia notificato il titolo esecutivo (ed a fortiori, anche dopo).
Tanto premesso, il giudizio di opposizione alla diffida accertativa (rientrante nel più ampio genus delle opposizioni) è un ordinario processo di cognizione avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza o meno del credito indicato nella diffida accertativa opposta.
In tale giudizio, dunque, l'opponente è attore formale ma convenuto sostanziale e, specularmente, l'opposto è convenuto formale ma attore sostanziale, con la conseguenza che grava su quest'ultimo l'onere ex art.2697 c. I c.c. di fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto di credito oggetto della diffida accertativa, mentre grava sull'opponente l'onere di contestare, ai sensi dell'art.416 c.p.c., i fatti allegati dall'opposto e l'onere di dimostrare la sussistenza di eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito fatto valere in giudizio dall'opposto, come previsto dall'art .2697 c. II c.c.
Sempre in punto di onere della prova, deve evidenziarsi che “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell' Controparte_1 fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice” (Cass. sez. lav. n. 15073 del 06/06/2008). Nello stesso senso la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che “In ordine all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano priva di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio” (v. Cass. sez. lav. n. 10427 del 2014).
Peraltro, in tale contesto, non vige alcun principio di gerarchia tra le fonti di prova posto che nel nostro ordinamento, ad eccezione che per il giuramento, spetta al giudice del merito il potere esclusivo, nell'individuare le fonti del proprio convincimento, di valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento (v.
Cass. sent. n. 4743/2005).
Nel caso di specie parte datoriale non contesta la falsità materiale della diffida accertativa, né che gli Ispettori abbiano riportato nel provvedimento circostanze diverse da quelle riferite (condotte, queste, che avrebbero necessitato della
4 proposizione della querela di falso al fine di inficiare la validità probatoria dell'atto): quel che è in contestazione è l'esito valutativo del giudizio espresso che, in forza della giurisprudenza sopra richiamata, non vincola certamente il giudice del merito.
A tal proposito, ritiene il Tribunale che la scarna motivazione della diffida accertativa (“dalla documentazione richiesta […] e dagli elementi probanti forniti dal lavoratore sono emersi elementi certi ed idonei dai quali risulta che il datore di lavoro ha erroneamente inquadrato il lavoratore con la qualifica…”) non sia sufficiente a fondare la pretesa del lavoratore.
Il convincimento del giudice non può certo fondarsi su non meglio precisate dichiarazioni (non presenti agli atti) riportate dal lavoratore stesso, stante l'evidente, macroscopico, interesse all'esito favorevole del giudizio.
D'altra parta la diffida, risulta carente in punto di allegazione dei presupposti costitutivi della pretesa creditoria;
viene infatti genericamente richiamato esclusivamente il livello di inquadramento ambito senza alcun riferimento alla declaratoria del livello di inquadramento effettivamente ricevuto e senza, dunque, che vi sia la possibilità, di effettuare un compiuto raffronto tra le mansioni del lavoratore e i due livelli di inquadramento onde non soltanto verificare l'eventuale coerenza dell'inquadramento ambito rispetto all'.attività di lavoro ma anche l'incongruità, rispetto a quest'ultima, del livello di inquadramento ricevuto.
Ora, con riguardo ai fatti costituitivi del credito rivendicato, come correttamente ricordato dalla difesa di parte ricorrente e secondo l'insegnamento della Corte di
Cassazione, l'accertamento dell'effettivo svolgimento di mansioni superiori si articola in tre fasi successive (Cass. civ. 15739/2011).
In primo luogo il Giudice deve identificare le categorie e le qualifiche, interpretando le disposizioni contrattuali collettive secondo i criteri di cui agli artt.
1362 c.c.; deve poi accertare le mansioni di fatto svolte dal lavoratore;
infine deve confrontare le categorie o qualifiche così identificate con le mansioni in concreto disimpegnate dal lavoratore.
I menzionati principi sono stati ribaditi anche di recente dalla Corte di Cassazione secondo cui "
4.1. questa Corte ha da tempo affermato che il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (Cfr. fra le tante Cass. 12.5.2006 n. 11037; Cass. 28.5.2015 n.
8589; Cass. 30.3.2016 n. 6174; Cass. 27.9.2016 n. 18943; Cass.
4.10.2017 n.
5 23180);
4.2. si è precisato che l'osservanza dell'anzidetto criterio "trifasico" non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, essendo sufficiente che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio (Cass. n. 18943/2016 cit.); " (Cass. sent. n.
818/2020).
Il lavoratore che agisce per il pagamento delle differenze retributive derivanti dallo svolgimento di mansioni superiori ha quindi l'onere di allegare e provare tutti gli elementi necessari al giudice per porre in essere il summenzionato procedimento logico - giuridico trifasico e per poter apprezzare, mediante una penetrante ricognizione delle mansioni svolte ed un loro confronto con le declaratorie generali delle categorie contrattuali coinvolte nella controversia, l'attribuzione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, delle mansioni e dei compiti caratterizzanti l'inquadramento superiore rivendicato.
In altri termini, come più volte rimarcato dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità, non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale.
Né può, a tal fine, sopperire l'intervento ufficioso del Giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda (tra le tante, Cass. sent. n.
8025/2003).
Nel caso di specie il ricorrente ha del tutto genericamente descritto le mansioni svolte richiamando la documentazione depositata, non riportando la declaratoria né dell'inquadramento ricevuto né dell'inquadramento ambito e difetta una compiuta ricognizione delle attività che il ricorrente svolgeva essendo esclusivamente alcune circostanze (ad esempio, la proclamazione di scioperi, la convocazione di assemblee, la creazione di RSU) e incombenze dalle quali il lavoratore pretenderebbe inferire, quale necessaria conseguenza, il diritto all'inquadramento come Quadro così come le conseguenti pretese contributive.
È evidente sotto questo profilo la domanda della parte ricorrente è carente, in tal modo non ha fornito contezza delle ragioni e del perché le attività svolte sarebbero riconducibili alla declaratoria della superiore categoria rivendicata, non avendo allegato alcunché sui tratti distintivi tra l'inquadramento posseduto e quello rivendicato e non avendo di conseguenza posto in risalto ciò che differenzia una
6 declaratoria dall'altra e in particolare il necessario quid pluris della superiore categoria rivendicata.
Per le ragioni esposte, non vi sono elementi per valutare come fondata la pretesa del lavoratore, in mancanza di una completa e analitica descrizione delle mansioni e dei compiti effettivamente svolti dal medesimo e di un'adeguata esplicitazione del tempo di adibizione a ciascuna singola incombenza e, in mancanza di un ponderato raffronto tra le mansioni, così puntualmente descritte, e le diverse declaratorie del CCNL applicato con particolare riguardo all'inquadramento effettivamente attribuito (che dovrebbe essere valutato come incongruo) e all'.inquadramento ambito (che dovrebbe, invece, essere valutato come coerente rispetto al complesso dei compiti assegnati e svolti dal lavoratore).
Per tali motivi non si è ritenuto di svolgere la prova in merito ai capitoli articolati a conclusione della memoria difensiva in quanto tali circostanze, anche laddove avessero trovato conferma a livello istruttorio, non sarebbero state idonee, in mancanza della possibilità di un compiuto raffronto con le declaratorie del CCNL applicato, a fondare la pretesa creditoria oggetto della diffida accertativa
Quanto, invece, alla chiamata in giudizio degli si evidenzia che la CP_1 diffida accertativa uno strumento azionato dal personale ispettivo a favore del lavoratore creditore, l'unico legittimato passivo è rappresentato dal lavoratore
(titolare del credito indicato nella diffida e quindi beneficiario del diritto accertato) Con e non l' che ha emesso il provvedimento. Pertanto, il contraddittorio giudiziario va instaurato esclusivamente nei confronti del lavoratore (cfr. Trib.
Cuneo Sent. del 12/9/2012; Trib. Ferrara Sez. Lav. 08/10/2013; Trib. Ferrara- Sez.
Lav. Ord. del 24/5/2013; Trib. Ravenna Sent. n. 562/2012).
Da ultimo, rimane assorbita la censura di violazione degli artt. 74 e 87 disp. att.
c.p.c., (a mente dei quali i documenti di causa devono essere inseriti in sezioni separate del fascicolo di parte, correttamente numerati e denominati) sollevata in prima udienza dalla parte ricorrente.
In ultima analisi, il ricorso deve essere accolto.
Attesa la complessità delle questioni affrontate ed il quadro di incertezza circa i rimedi esperibili avverso la diffida accertativa, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del lavoro, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara insussistenti le pretese di cui alla diffida accertativa per crediti patrimoniali ex art. 12 d.lgs. 23.04.2004 n. 124 prot. n. 7601 del 26.06.2023 emessa dall' di;
Controparte_2 CP_2 compensa le spese.
Così deciso in Agrigento, 09/04/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La cui motivazione risulta essere la seguente “Dalla documentazione richiesta alla ditta con verbale di
Primo Accesso n.21 del 07 marzo 2023, trasmesso il 08.03.2023 nota prot. 30564 e dagli elementi probanti forniti dal lavoratore sono emersi elementi certi ed idonei dai quali risulta che il datore di lavoro ha erroneamente inquadrato il lavoratore con la qualifica di impiegato amministrativo, livello retributivo IV a tempo pieno (40 ore settimanali) e indeterminato. Pertanto ha omesso di aggiornare le retribuzioni