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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/01/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. _____/2025
TRIBUNALE DI SALERNO
§§§ OGGETTO
Retribuzione Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza,
nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha
pronunciato la seguente Registro Generale
SENTENZA N. 8339/22
(con motivazione contestuale)
nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 8339/2022 R.G.
Affari Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex CRONOLOGICO
N. _______________ art. 127 ter cpc nel termine fissato del giorno 17.01.2025, avente ad oggetto: “Retribuzione”; e vertente
REPERTORIO tra Parte_1 P.IVA_
rappresentato e difeso dall'avv. P.
[...] n. R.B
del Foro di Nocera in virtù di mandato in calce al ricorso, Per_1
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Nocera
Discusso nel termine del 17.01.2025 Superiore, Via S. Clemente, n. 146; con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc
Ricorrente
e
minuta CP_1
_________________
in persona del legale rappr. p.t., con sede in Controparte_2
Salerno, Corso G. Garibaldi, n. 33;
Pubblicazione in data
Resistente contumace
__________________
Giudizio n. 8339/22 R.G. c/o pag. 1 Parte_1 Controparte_2
§§§
Nel termine fissato del giorno 17.01.2025 la parte costituita ha discusso la causa con deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, ha precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 22.12.2022 Parte_1
adiva il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, ed esponeva di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze della società resistente dal giorno
27.02.2018 al giorno 09.06.2019, con la qualifica di operaio e le mansioni di manovale all'assemblaggio elettrico e inquadrato nel livello
1o del CCNL PMI Metalmeccaniche e di installazione impianti, e di essere rimasto creditore delle differenze retributive;
quindi, chiedeva all'adito Tribunale di condannare la società resistente al pagamento delle differenze retributive maturate, pari alla somma di euro 2.377,25, oltre rivalutazione e interessi, nonché al rimborso delle spese di lite.
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato (cfr. ricevute pec di accettazione e consegna in data 19.07.2023 e in data 20.12.2023, agli atti), non si costituiva in giudizio la società resistente, la quale, pertanto, rimaneva contumace.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, nel termine fissato del giorno 17.01.2025 la parte costituita ha discusso la causa con deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensive: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
Giudizio n. 8339/22 R.G. c/o pag. 2 Parte_1 Controparte_2
II. La domanda proposta da è fondata e, Parte_1
pertanto, va accolta.
Invero, la parte ricorrente, ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio ex art. 2697 cod. civ., ha fornito un sufficiente riscontro alle asserzioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio (cfr., tra le altre,
Cass. n. 11530/2013; Cass. n. 16951/2018), specificamente circa la sussistenza del rapporto di lavoro, le mansioni svolte, la durata del rapporto e l'orario di lavoro.
In particolare, per quanto riguarda la prova documentale, va evidenziato che risultano allegati agli atti le buste paga per la durata del rapporto di lavoro, le comunicazioni Unilav di assunzione, modifica e cessazione del rapporto, l'estratto conto previdenziale in data 17.02.2021, la visura camerale della società resistente, il CCNL di settore e i conteggi analitici
(cfr. all. nn. A-G del fascicolo telematico di parte ricorrente).
Peraltro, a fronte delle analitiche asserzioni della parte ricorrente e delle prove documentali fornite, la società resistente nulla ha controdedotto, rimanendo addirittura contumace.
Per quanto riguarda il quantum della pretesa azionata, vanno, quindi, riconosciuti alla parte ricorrente gli importi indicati nei conteggi allegati al ricorso (cfr. fascicolo telematico di parte ricorrente): i calcoli compiuti nei suddetti conteggi appaiono conformi alle disposizioni del CCNL di settore e privi di errori logici e/o di calcolo e, di conseguenza, possono essere posti a base della decisione. Di conseguenza, alla parte ricorrente va riconosciuto, l'importo totale di euro 2.377,25 (di cui euro 643,40 per ratei di 13a mensilità ed euro 1.733,85 per trattamento di fine rapporto),
oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi, dal dovuto e fino al saldo
(cfr. i conteggi analitici riportati in ricorso, pagg. 3 e 4).
In conclusione, quindi, per tutti i suesposti motivi, la domanda proposta dalla parte ricorrente risulta fondata e, pertanto, va accolta nei termini sopra indicati.
Giudizio n. 8339/22 R.G. c/o pag. 3 Parte_1 Controparte_2 III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna della società resistente al rimborso delle stesse in favore della parte ricorrente, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014, con riduzione ex art. 4, comma I.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti della società con ricorso
[...] Controparte_2
depositato in data 22.12.2022 e ritualmente notificato 19.07.2023, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Accoglie il ricorso;
e, per l'effetto:
2) Condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 2.377,25 (di cui euro 643,40 per ratei di 13a mensilità ed euro 1.733,85 per trattamento di fine rapporto), oltre gli interessi legali sulle somme via via rivalutate, come per legge, dal dovuto e fino all'integrale soddisfo;
3) Condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che vengono liquidate in euro 750,00 per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali
15%, con attribuzione al difensore per dichiarato anticipo.
Così deciso in Salerno in data 17.01.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 8339/22 R.G. c/o pag. 4 Parte_1 Controparte_2