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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 03/12/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE LAVORO
in persona del giudice del lavoro Dott.ssa NU IE ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 834 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa DA
, elettivamente domiciliata in Amelia (TR), via Orvieto Parte_1 n.7, presso lo studio dell'Avv.to Elisa Esposito che la rappresenta e difende giusta procura in atti OPPONENTE CONTRO
(già Controparte_1 Controparte_2
, con sede legale in Roma, via Giuseppe Grezar n.14, in persona
[...] del Responsabile Contenzioso Umbria dott.ssa per atto Notaio Controparte_3 [...]
di Roma Rep. N.181515, Racc. n.12772 del 25/07/2024, rappresentata e difesa, in Per_1 virtù di procura depositata in atti dall'avv. Damiano Camillò ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Monte Zebio n.32 OPPOSTO
con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e CP_4 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giulia Renzetti e NU Varani in virtù di procura alle liti conferita con atto pubblico del Notaio Per_2 di Roma del 22 marzo 2024 rep.n.37875 racc.n.7313 ed elettivamente domiciliato presso CP_ l'Ufficio legale in Terni, via Bramante n.13, scala D;
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
OGGETTO: opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.08.2024 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.10976202400000133000, notificata in data 5.07.2024 con la quale l'Agente della Riscossione le intimava il pagamento della somma di euro 27.078,04 asseritamente dovuta per omesso pagamento contributi previdenziali portati dai seguenti titoli: CP_4 1) Avviso di addebito n. 40920180000079524 000 – Ente creditore di Terni CP_4 per € 1.622,42 asseritamente notificato in data 9/6/2018; 2) Avviso di addebito n. 40920180000079625 000 – Ente creditore di Terni CP_4 per € 25.455,62 asseritamente notificato in data 9/6/2018.
Ha eccepito: - la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per omessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale;
- la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per omessa o irregolare notifica degli avvisi di addebito sottesi alla comunicazione impugnata;
- la prescrizione del diritto fatto valere con i titoli sottesi alla comunicazione impugnata, con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite. Si è costituita l' che ha eccepito: - in via Controparte_1 preliminare il difetto di legittimazione passiva non essendo ente impositore titolare dei crediti sottesi al titolo impugnato;
- l'inammissibilità dell'opposizione per motivi formali essendo stata proposta l'azione in data 14.08.2024, quindi, dopo 20 giorni dalla notifica del titolo impugnato avvenuta in data 5.07.2024; - nel merito l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione avendo l' notificato all'opponente avviso di CP_5 intimazione di pagamento n. 109 2019 9002716561 in data 23.12.2019, stante, altresì, la normativa di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015, come richiamato dall'art. 68, comma 1° del D.L. n. 18/2021 (Decreto c.d. Cura Italia) a mente del quale per tutti gli atti in scadenza dal 9 marzo 2020 sono stati sospesi i termini di prescrizione per ben 542 giorni. Su ordine dello scrivente Giudice è stato integrato il contraddittorio con l'Ente impositore (cfr. ordinanza riservata del 6.02.2025 in atti). Si è costituito l' eccependo: - in via preliminare, il difetto di legittimazione CP_4 passiva con riferimento a profili di illegittimità della comunicazione di iscrizione ipotecaria di competenza dell' - in via ulteriormente preliminare, l'inammissibilità CP_5 dell'opposizione proposta tardivamente in violazione del disposto di cui all'art. 24 commi 5 e 6 Digs. 46/99 essendo stati notificati gli avvisi di addebito sottesi alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria entrambi in data 9.06.2018; - nel merito, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione attesa la notifica di atti interruttivi della prescrizione notificati dall' ed il periodo della sospensione della prescrizione per effetto della CP_5 normativa COVID – Decreto Cura Italia già richiamato dall' CP_5
La causa è stata istruita con la sola produzione documentale offerta dalle parti. Quindi sulle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta in sostituzione d'udienza la causa è stata decisa con sentenza ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. e successive modifiche ed integrazioni. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Qualificazione della domanda.
Preliminarmente si deve qualificare la domanda dell'opponente. Nel merito va osservato che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa
2 sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. 17/07/2015, n. 15116). Orbene, con riguardo all'atto opposto, l'eccezione di tardività dell'impugnazione non può essere accolta allorché si consideri che il ricorso ha ad oggetto differenti profili di vizio della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, l'opposizione alla quale configura un'azione di accertamento negativo del credito. Sul punto l'orientamento della giurisprudenza di legittimità appare consolidato e confermato, anche recentemente dalla Suprema Corte (Cass. civ. Sez. lavoro, 19-04-2021, n. 10272) che ha statuito come “Logico corollario della esclusione della natura di atti dell'esecuzione forzata del fermo e della iscrizione di ipoteca è che il giudizio di impugnazione (non solo del fermo ma anche) della iscrizione di ipoteca si qualifica come azione di accertamento negativo e che, dunque, ad esso si applicano le regole del processo ordinario di cognizione e non la disciplina delle opposizioni esecutive. Questa Corte (Cass., sez. III, 27 novembre 2015 n. 24234) ha già affermato - tanto in relazione alla impugnazione del fermo di beni mobili registrati che in relazione alla impugnazione della ipoteca iscritta ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 - che, trattandosi di azione di accertamento negativo, non si applica il regime speciale di inappellabilità della sentenza dettato dall'art. 618 c.p.c., commi 2 e 3 per i giudizi di opposizione agli atti esecutivi ma il regime ordinario di impugnazione della sentenza di primo grado con il mezzo dell'appello. Nella medesima direzione, una volta ricondotta la opposizione nell'alveo di un giudizio ordinario di accertamento negativo del credito, risulta evidente come non possa trovare applicazione il termine decadenziale posto dall'art. 617 c.p.c. per le opposizioni agli atti esecutivi (per i medesimi principi circa il giudizio di opposizione ad iscrizione ipotecaria del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77 si vedano: Cass. sez. III, 22/12/2015, n. 25745; sez. VI ordinanza 22/05/2017, n. 12769; sez. 2, ordinanza 31/07/2018, n. 20224; sez. VI, ordinanza 09/10/2018, n. 24808)”. La presente azione è finalizzata all'accertamento negativo del credito, e dunque non soggetta a termine di decadenza. Le Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 19667 del 2014) hanno sancito che: "L'iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 cit., la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento". Inoltre, enunciando un principio condiviso ed estensibile alla presente causa, hanno statuito che: "in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endo-procedimentale comporti la nullità dell'iscrizione
3 ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità". Parte opponente ha, per l'appunto, impugnato il preavviso di iscrizione di ipoteca notificatogli dall' in data 5.07.2024 sulla scorta di n.2 Controparte_1 avvisi di addebito (afferenti omesso pagamento contributi anni 1992 – 1993 per CP_4 lavoratori dipendenti dovuti in seguito ad atto di precetto), mediante deposito di ricorso in data 14.08.2024. Come sopra rammentato il detto preavviso è atto che il concessionario della riscossione deve obbligatoriamente notificare al contribuente prima di procedere all'iscrizione di ipoteca sull'immobile (art. 77 D.P.R. 602/1973). Detto atto consiste in un elenco dettagliato degli addebiti e delle relative cartelle e/o avvisi di addebito, con la precisazione che l'omesso pagamento dell'importo dovuto entro trenta giorni determina l'iscrizione ipotecaria. La mancata notifica della comunicazione preventiva rende illegittima l'iscrizione ipotecaria. Orbene, l'opponente in merito al preavviso di iscrizione ipotecaria ne sostiene la non legittimità in quanto non preceduto da una intimazione di pagamento, eccezione destituita di fondamento, atteso che l'art. 26 del D.P.R. n. 600/1973 invocato da parte ricorrente si riferisce alla notifica della cartella di pagamento, mentre la notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria non richiede alcuna preventiva comunicazione dell'intimazione di pagamento che, in effetti, risulta contenuta proprio nel preavviso impugnato. Del resto, il preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato contiene (nel prospetto 'dettaglio delle somme da pagare') l'indicazione degli avvisi di addebito, dell'ente titolare del credito, del titolo del credito (contributi per quanto qui di interesse) con CP_4 analitica indicazione delle singole voci che compongono il credito;
tali elementi integrano una compiuta motivazione dell'atto opposto. Inammissibili appaiono invece le ulteriori doglianze in riferimento al difetto di previa notifica degli avvisi di addebito cui il preavviso si riferisce, le quali incorporano il titolo esecutivo, dacché proposte oltre il termine di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c. dalla notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria, quale primo atto successivo. Ed invero, non diversamente da quanto già ritenuto in materia di opposizione all'intimazione di pagamento (atto generalmente prodromico alla comunicazione di iscrizione di ipoteca e al preavviso di fermo), anche in tema di comunicazione di preavviso di fermo come di iscrizione ipotecaria, ove ritenuti viziati da vizi propri dell'atto ovvero da vizi attinenti la notifica del titolo esecutivo o del precetto (e quindi della cartella esattoriale), l'opposizione deve essere opposta, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel: “termine perentorio di 20 giorni dalla notificazione, la cui inosservanza comporta l'inammissibilità dell'opposizione, rilevabile d'ufficio, anche in sede di legittimità, a prescindere dalla tardiva costituzione del convenuto, inammissibilità che preclude ogni questione sulla irritualità della notifica della cartella di pagamento.” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 12/11/2008, n. 2701, cassa e decide nel merito, Trib. Milano, 17 giugno 2005 e, conforme, cfr. la stessa sentenza Cass. n. 2214 del 01/02/2007; cit. Cass. Ordinanza n. 9553 del 30/04/2014). In definitiva, se si applicano le disposizioni processuali ordinarie, ciò comporta che le contestazioni concernenti la regolarità formale degli atti di esecuzione nonché degli avvisi di addebito o cartelle di pagamento, che non sono altro che un estratto del ruolo,
4 devono essere proposte nel termine perentorio di venti giorni decorrenti, per quanto riguarda la cartella, dalla notificazione della stessa (il termine, originariamente fissato in cinque giorni, è divenuto di venti a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 14.3.2005, n. 35, conv. in l. 14.5.2005, n. 80). Rammentato che, a norma dell'art. 617, secondo comma, c.p.c. sono qualificate opposizioni agli atti esecutivi anche quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto, deve qualificarsi come tale il ricorso in esame limitatamente alla contestazione circa la notificazione degli avvisi di addebito. Rammenta il Tribunale che nel caso in cui l'opponente eccepisca l'inesistenza o la nullità della notificazione degli avvisi di addebito, sostenendo di averne avuto conoscenza a mezzo della comunicazione di un atto successivo della procedura, è indispensabile una enucleazione dei vizi fatti valere con il ricorso al fine di individuare il regime giuridico da applicare al giudizio. In ipotesi chi agisce o può far valere esclusivamente l'invalidità dell'atto a valle sull'assunto della irrituale notificazione dell'atto a monte oppure può proporre questioni inerenti il merito della pretesa contributiva, o, più spesso, introduce censure di entrambe le tipologie. Analogamente, in materia tributaria le Sezioni Unite (n. 16412 del 2007) hanno avuto modo di ribadire che spetta al contribuente la scelta di impugnare solo l'avviso di mora, facendo valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, ovvero impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto non notificato, facendo valere i vizi di quest'ultimo per contestare radicalmente la pretesa tributaria. Ancor più chiaramente, in seguito il Supremo Collegio, sempre in materia di riscossione delle imposte, ha statuito che: “l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, …, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa” (Cass. SS.UU. n. 5791 del 2008). Nel caso in cui l'opponente deduca esclusivamente l'invalidità derivata di uno o più atti della procedura di riscossione, sull'assunto della irrituale o mancata notifica della cartella di pagamento, introduce una opposizione agli atti esecutivi da proporre nel termine perentorio di venti giorni dal giorno in cui ha avuto conoscenza dell'atto successivo che necessariamente presupponga il primo. Ed invero, l'alterazione della sequenza procedimentale prevista dalla legge costituisce un vizio del quomodo dell'attività esecutiva del concessionario e si traduce nella nullità dell'atto successivo impugnato per omessa notifica dell'atto presupposto.
5 La materia del contendere consiste nell'accertamento della nullità dell'atto impugnato per impedire gli effetti che da esso derivano, sia con riguardo all'atto stesso, che a quelli successivi nulli per derivazione. Orbene, nel caso di specie la parte ricorrente ha dedotto la mancata notifica degli avvisi di addebito e la conseguente nullità del successivo atto impugnato (la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria). Con riferimento a tali doglianze ha inteso, dunque, proporre un'opposizione agli atti esecutivi, contestando il quomodo del procedimento e cioè la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva. Ma tale azione deve dichiararsi inammissibile stante la tardività della stessa. Infatti, nel caso che ci occupa il preavviso di iscrizione ipotecaria risulta pacificamente notificato il 5.7.2024 mentre il ricorso giudiziario è stato depositato soltanto in data 14.8.2024, dovendosi quindi ritenere ampiamente spirato il termine perentorio di cui all'art. 617, 2° comma, c.p.c., con conseguente obbligo per il giudicante di dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi in relazione agli avvisi di addebito sottesi per violazione termine di decadenza processuale la cui inosservanza è peraltro pacificamente rilevabile d'ufficio (cfr. Cass. n. 16780 del 13/08/2015 e Cass. n. 27019 del 12/11/2008 nella cui massima si legge: 'All'opposizione all'avviso di intimazione di pagamento dei contributi omessi e iscritti a ruolo, si applica il termine perentorio di cinque giorni dalla notifica, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. nel testo originario applicabile "ratione temporis" per l'opposizione agli atti esecutivi, la cui inosservanza comporta l'inammissibilità dell'opposizione, rilevabile d'ufficio, anche in sede di legittimità, a prescindere dalla tardiva costituzione del convenuto, inammissibilità che preclude ogni questione sulla irritualità della notifica della cartella di pagamento'). Ne discende, secondo l'autorevole insegnamento della giurisprudenza testè riportata, l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., dell'opposizione per vizi formali e/o relativi allo stesso preavviso di iscrizione (la carenza di motivazione), come pure dell'eccezione di omessa o irrituale notifica degli avvisi presupposti per quanto di seguito specificato. Deve, tuttavia, precisarsi che parte ricorrente ha sollevato l'eccezione di prescrizione successiva alla notifica degli avvisi di addebito, da qualificarsi come opposizione all'esecuzione. Tale opposizione è astrattamente ammissibile e deve inquadrarsi come azione volta a far valere una causa estintiva sopravvenuta rispetto alla formazione ed alla stabilizzazione del titolo esecutivo. A tal riguardo va evidenziato che: “nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, ai sensi del comma 9 dell'art. 3 l. 335/1995; … la prescrizione, inoltre, operando di diritto, può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, cosicché la relativa eccezione non rientra fra quelle la cui proposizione per la prima volta in appello è vietata dal comma 2 dell'art. 437 c.p.c.” (Cass. Lav. sent. n.27163/08; v. anche Cass. Lav. sent. n.26395/13, che, con riguardo a un motivo d'impugnazione concernente proprio l'omessa considerazione di alcuni contributi prescritti, ha così statuito: “La rilevabilità d'ufficio della prescrizione dei crediti contributivi presuppone soltanto che i fatti da cui desumerla siano stati allegati dalle parti: nel caso di specie non v'è dubbio che essi lo siano stati, visto il verbale d'accertamento per cui è causa … e la mancanza di precedenti atti di interruzione della prescrizione da parte dell ). CP_4
6 Con riferimento al termine da osservare per far valere l'eccezione, va osservato che Cass. Sez. U., sentenza n.23397 del 17/11/2016, ha chiarito che la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di CP_4 pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del CP_6 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010). Ebbene, nel caso di specie, i crediti portati dagli avvisi di addebito sopra richiamati sono soggetti al regime di prescrizione quinquennale. Orbene, per i crediti portati dagli avvisi di addebito posti a base dell'opposta comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria va verificato se sia maturata la richiamata prescrizione quinquennale al momento della notifica dell'atto opposto. Dalla documentazione depositata dall' emerge che l'avviso di addebito CP_4 n.40920180000079524 000 e l'avviso di addebito n. 40920180000079625 000 sono stati entrambi notificati in data 9/6/2018 mediante racc. a/r ritirata e firmata personalmente dall'opponente con firma leggibile (cfr. all.ti memoria ). CP_4 Successivamente a tale data l' ha notificato all'opponente avviso di CP_5 intimazione di pagamento n. 109 2019 9002716561 in data 23.12.2019; in particolare dalla documentazione allegata alla memoria si evince agevolmente che il messo CP_5 notificatore dell'Agente di Riscossione ha eseguito l'accesso presso la residenza della ricorrente e non riuscendo a consegnare il plico per temporanea assenza del destinatario e delle persone previste dall'art. 139 c.p.c., ha proceduto al deposito dell'atto presso la casa comunale e all'invio delle raccomandate informative tramite corriere privato Nexive, anche queste non ricevute dal destinatario in quanto assente (compiuta giacenza). Tale notifica è corretta e pienamente valida. La Suprema Corte, nel cassare una sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, ha affermato, per quanto qui di interesse: “
2.2 Ciò premesso in punto di fatto, va rilevato che Il D.Lgs. n. 261 del 1999, di recepimento della Dir. n. 97/67/CE (emanata con il preciso scopo di dettare "regole comuni per lo sviluppo del mercato intern o dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio"), ha, nel quadro della liberalizzazione del mercato dei servizi postali, mantenuto un servizio postale universale, includendo tra i servizi ad esso riservati "gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie".
2.3 Alla suindicata CP_ Dir. del 1997, è seguita la n. 2008/6/CE, recepita con D.Lgs. n. 58 del 2011, che ha modificato il D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, stabilendo che "Per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale: a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni;
b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 201".
2.4 L'evoluzione normativa della materia ha avuto il suo epilogo nella L. n. 124 del 2017, art. 1, comma 57, lett. b), che ha espressamente abrogato il D.Lgs. n. 261 del
7 1999, art. 4, con soppressione pertanto dell'attribuzione in esclusiva alla società
[...]
quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le Controparte_8 notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari ai sensi della L. n. 890 del 1982, nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al codice della strada ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 201. 2.5 La liberalizzazione del servizio può quindi dirsi completata solo a partire dal 10/9/2017 data di entrata in vigore della L. n. 124 del 2017. 2.6 Con riferimento agli atti amministrativi diversi da quelli di contestazione delle violazioni al codice della strada questa Corte con la sentenza n. 8416/2019, resa a Sezione Unite, ha affermato in motivazione che "A tale stregua, con riferimento alla disciplina ratione temporis nella specie applicabile va osservato che la riserva della notifica a mezzo posta all (poi società , pur se posteriore CP_9 Controparte_8 (L. n. 265 del 1999, art. 10, comma 6, che ha modificato la L. n. 689 del 1981, art. 18) al D.Lgs. n. 261 del 1999, di liberalizzazione (nel più ampio quadro della liberalizzazione del mercato dei servizi postali) delle notificazioni, è stata successivamente limitata alla notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e alla notificazione a mezzo posta delle violazioni al Codice della strada per effetto del disposto di cui al D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, come modificato dal D.Lgs. n. 58 del 2011, vigente alla data di notifica del verbale di contestazione di cui trattasi" In sostanza si è riconosciuta la validità delle notifiche degli atti amministrativi diversi dalle contestazioni di violazioni al codice della strada effettuate dopo il 30.4.2011 data di entrata del D.Lgs. n. 58 del 2011. 2.8 La giurisprudenza successiva di questa Corte si è adeguata a tale orientamento (cfr. Cass. n. 15360 del 2020 e Cass. n. 25521 del 2020) 2.9 La recente decisione delle SU di questa Suprema Corte (Cass. SU 10 gennaio 2020, n. 299), secondo cui "In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla Dir. del Parlamento e del Consiglio 20 febbraio 2008, n. 2008/6/CE, è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di un atto giudiziario eseguito dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017", non è riferibile alla fattispecie oggetto di esame nel presente giudizio che attiene alla notifica di atto sostanziale tributario a mezzo di licenziatario privato nel periodo intercorrente tra la prima, parziale, liberalizzazione operata a mezzo del citato D.Lgs. n. 58 del 2011, e quella infine compiutamente attuata con la summenzionata L. n. 124 del 2017. 2.10 La CTR, quindi, nel ritenere inesistente la notifica completata - peraltro ad iniziativa del messo comunale incaricato, una volta non rinvenuto il destinatario della notifica presso il domicilio indicato perché temporaneamente assente, in mancanza delle altre persone abilitate a ricevere la consegna dell'atto - con spedizione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale tramite licenziatario privato - non ha tenuto conto degli effetti della liberalizzazione dei servizi postali e dei principi giurisprudenziali di cui sopra si è dato conto” (cfr. Cass. Sez. VI sent. n.3740 del 7.02.2022) Pertanto, a fronte della validità ed efficacia delle predette notifiche degli avvisi di addebito del 9.06.2018 il termine di prescrizione quinquennale non è certamente decorso stante la pacifica interruzione dello stesso per effetto della notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta in data 23.12.2019 e successivamente della comunicazione
8 preventiva di iscrizione ipotecaria intervenuta in data 5.07.2024, circostanza pacifica inter partes. Si osserva, ad ulteriore conforto, che il termine di prescrizione può ritenersi non spirato rilevando a tal proposito il fatto dedotto da e da che il D.L. n.18/2020 CP_4 CP_5 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, all'art. 37, comma 2 ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, disponendo che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo” ed il fatto che l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato “Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, ha disposto al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. La norma di cui all'art. 37, comma 2 del predetto DL n. 18/20 ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria - poi prorogata dall'art.11, co. 9, del DL n. 183/20- con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere, deve rilevarsi che il credito ingiunto con gli avvisi di addebito CP_4 sottesi al titolo impugnato non risultava prescritto alla data di entrata in vigore della normativa citata. Alla luce delle considerazioni che precedono l'opposizione non può essere accolta in quanto infondata e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.10976202400000133000, notificata in data 5.07.2024 deve essere dichiarata definitivamente esecutiva. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e della semplicità delle questioni giuridiche affrontate, da distrarsi in favore del procuratore dell' dichiaratosi antistatario. CP_5
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il Tribunale di Terni in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- Rigetta il ricorso in quanto infondato per le ragioni di cui alla parte motiva e per l'effetto dichiara la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.10976202400000133000, notificata in data 5.07.2024, definitivamente esecutiva;
- condanna parte ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore dell' e dell' che liquida per ciascuno CP_4 Controparte_1 in € 2.200,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dell' dichiaratosi CP_5 antistatario. Lì, 3 dicembre 2025
9 Il giudice
NU IE
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE LAVORO
in persona del giudice del lavoro Dott.ssa NU IE ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 834 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa DA
, elettivamente domiciliata in Amelia (TR), via Orvieto Parte_1 n.7, presso lo studio dell'Avv.to Elisa Esposito che la rappresenta e difende giusta procura in atti OPPONENTE CONTRO
(già Controparte_1 Controparte_2
, con sede legale in Roma, via Giuseppe Grezar n.14, in persona
[...] del Responsabile Contenzioso Umbria dott.ssa per atto Notaio Controparte_3 [...]
di Roma Rep. N.181515, Racc. n.12772 del 25/07/2024, rappresentata e difesa, in Per_1 virtù di procura depositata in atti dall'avv. Damiano Camillò ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Monte Zebio n.32 OPPOSTO
con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e CP_4 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giulia Renzetti e NU Varani in virtù di procura alle liti conferita con atto pubblico del Notaio Per_2 di Roma del 22 marzo 2024 rep.n.37875 racc.n.7313 ed elettivamente domiciliato presso CP_ l'Ufficio legale in Terni, via Bramante n.13, scala D;
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
OGGETTO: opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.08.2024 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.10976202400000133000, notificata in data 5.07.2024 con la quale l'Agente della Riscossione le intimava il pagamento della somma di euro 27.078,04 asseritamente dovuta per omesso pagamento contributi previdenziali portati dai seguenti titoli: CP_4 1) Avviso di addebito n. 40920180000079524 000 – Ente creditore di Terni CP_4 per € 1.622,42 asseritamente notificato in data 9/6/2018; 2) Avviso di addebito n. 40920180000079625 000 – Ente creditore di Terni CP_4 per € 25.455,62 asseritamente notificato in data 9/6/2018.
Ha eccepito: - la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per omessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale;
- la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per omessa o irregolare notifica degli avvisi di addebito sottesi alla comunicazione impugnata;
- la prescrizione del diritto fatto valere con i titoli sottesi alla comunicazione impugnata, con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite. Si è costituita l' che ha eccepito: - in via Controparte_1 preliminare il difetto di legittimazione passiva non essendo ente impositore titolare dei crediti sottesi al titolo impugnato;
- l'inammissibilità dell'opposizione per motivi formali essendo stata proposta l'azione in data 14.08.2024, quindi, dopo 20 giorni dalla notifica del titolo impugnato avvenuta in data 5.07.2024; - nel merito l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione avendo l' notificato all'opponente avviso di CP_5 intimazione di pagamento n. 109 2019 9002716561 in data 23.12.2019, stante, altresì, la normativa di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015, come richiamato dall'art. 68, comma 1° del D.L. n. 18/2021 (Decreto c.d. Cura Italia) a mente del quale per tutti gli atti in scadenza dal 9 marzo 2020 sono stati sospesi i termini di prescrizione per ben 542 giorni. Su ordine dello scrivente Giudice è stato integrato il contraddittorio con l'Ente impositore (cfr. ordinanza riservata del 6.02.2025 in atti). Si è costituito l' eccependo: - in via preliminare, il difetto di legittimazione CP_4 passiva con riferimento a profili di illegittimità della comunicazione di iscrizione ipotecaria di competenza dell' - in via ulteriormente preliminare, l'inammissibilità CP_5 dell'opposizione proposta tardivamente in violazione del disposto di cui all'art. 24 commi 5 e 6 Digs. 46/99 essendo stati notificati gli avvisi di addebito sottesi alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria entrambi in data 9.06.2018; - nel merito, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione attesa la notifica di atti interruttivi della prescrizione notificati dall' ed il periodo della sospensione della prescrizione per effetto della CP_5 normativa COVID – Decreto Cura Italia già richiamato dall' CP_5
La causa è stata istruita con la sola produzione documentale offerta dalle parti. Quindi sulle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta in sostituzione d'udienza la causa è stata decisa con sentenza ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. e successive modifiche ed integrazioni. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Qualificazione della domanda.
Preliminarmente si deve qualificare la domanda dell'opponente. Nel merito va osservato che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa
2 sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. 17/07/2015, n. 15116). Orbene, con riguardo all'atto opposto, l'eccezione di tardività dell'impugnazione non può essere accolta allorché si consideri che il ricorso ha ad oggetto differenti profili di vizio della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, l'opposizione alla quale configura un'azione di accertamento negativo del credito. Sul punto l'orientamento della giurisprudenza di legittimità appare consolidato e confermato, anche recentemente dalla Suprema Corte (Cass. civ. Sez. lavoro, 19-04-2021, n. 10272) che ha statuito come “Logico corollario della esclusione della natura di atti dell'esecuzione forzata del fermo e della iscrizione di ipoteca è che il giudizio di impugnazione (non solo del fermo ma anche) della iscrizione di ipoteca si qualifica come azione di accertamento negativo e che, dunque, ad esso si applicano le regole del processo ordinario di cognizione e non la disciplina delle opposizioni esecutive. Questa Corte (Cass., sez. III, 27 novembre 2015 n. 24234) ha già affermato - tanto in relazione alla impugnazione del fermo di beni mobili registrati che in relazione alla impugnazione della ipoteca iscritta ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 - che, trattandosi di azione di accertamento negativo, non si applica il regime speciale di inappellabilità della sentenza dettato dall'art. 618 c.p.c., commi 2 e 3 per i giudizi di opposizione agli atti esecutivi ma il regime ordinario di impugnazione della sentenza di primo grado con il mezzo dell'appello. Nella medesima direzione, una volta ricondotta la opposizione nell'alveo di un giudizio ordinario di accertamento negativo del credito, risulta evidente come non possa trovare applicazione il termine decadenziale posto dall'art. 617 c.p.c. per le opposizioni agli atti esecutivi (per i medesimi principi circa il giudizio di opposizione ad iscrizione ipotecaria del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77 si vedano: Cass. sez. III, 22/12/2015, n. 25745; sez. VI ordinanza 22/05/2017, n. 12769; sez. 2, ordinanza 31/07/2018, n. 20224; sez. VI, ordinanza 09/10/2018, n. 24808)”. La presente azione è finalizzata all'accertamento negativo del credito, e dunque non soggetta a termine di decadenza. Le Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 19667 del 2014) hanno sancito che: "L'iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 cit., la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento". Inoltre, enunciando un principio condiviso ed estensibile alla presente causa, hanno statuito che: "in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endo-procedimentale comporti la nullità dell'iscrizione
3 ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità". Parte opponente ha, per l'appunto, impugnato il preavviso di iscrizione di ipoteca notificatogli dall' in data 5.07.2024 sulla scorta di n.2 Controparte_1 avvisi di addebito (afferenti omesso pagamento contributi anni 1992 – 1993 per CP_4 lavoratori dipendenti dovuti in seguito ad atto di precetto), mediante deposito di ricorso in data 14.08.2024. Come sopra rammentato il detto preavviso è atto che il concessionario della riscossione deve obbligatoriamente notificare al contribuente prima di procedere all'iscrizione di ipoteca sull'immobile (art. 77 D.P.R. 602/1973). Detto atto consiste in un elenco dettagliato degli addebiti e delle relative cartelle e/o avvisi di addebito, con la precisazione che l'omesso pagamento dell'importo dovuto entro trenta giorni determina l'iscrizione ipotecaria. La mancata notifica della comunicazione preventiva rende illegittima l'iscrizione ipotecaria. Orbene, l'opponente in merito al preavviso di iscrizione ipotecaria ne sostiene la non legittimità in quanto non preceduto da una intimazione di pagamento, eccezione destituita di fondamento, atteso che l'art. 26 del D.P.R. n. 600/1973 invocato da parte ricorrente si riferisce alla notifica della cartella di pagamento, mentre la notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria non richiede alcuna preventiva comunicazione dell'intimazione di pagamento che, in effetti, risulta contenuta proprio nel preavviso impugnato. Del resto, il preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato contiene (nel prospetto 'dettaglio delle somme da pagare') l'indicazione degli avvisi di addebito, dell'ente titolare del credito, del titolo del credito (contributi per quanto qui di interesse) con CP_4 analitica indicazione delle singole voci che compongono il credito;
tali elementi integrano una compiuta motivazione dell'atto opposto. Inammissibili appaiono invece le ulteriori doglianze in riferimento al difetto di previa notifica degli avvisi di addebito cui il preavviso si riferisce, le quali incorporano il titolo esecutivo, dacché proposte oltre il termine di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c. dalla notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria, quale primo atto successivo. Ed invero, non diversamente da quanto già ritenuto in materia di opposizione all'intimazione di pagamento (atto generalmente prodromico alla comunicazione di iscrizione di ipoteca e al preavviso di fermo), anche in tema di comunicazione di preavviso di fermo come di iscrizione ipotecaria, ove ritenuti viziati da vizi propri dell'atto ovvero da vizi attinenti la notifica del titolo esecutivo o del precetto (e quindi della cartella esattoriale), l'opposizione deve essere opposta, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel: “termine perentorio di 20 giorni dalla notificazione, la cui inosservanza comporta l'inammissibilità dell'opposizione, rilevabile d'ufficio, anche in sede di legittimità, a prescindere dalla tardiva costituzione del convenuto, inammissibilità che preclude ogni questione sulla irritualità della notifica della cartella di pagamento.” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 12/11/2008, n. 2701, cassa e decide nel merito, Trib. Milano, 17 giugno 2005 e, conforme, cfr. la stessa sentenza Cass. n. 2214 del 01/02/2007; cit. Cass. Ordinanza n. 9553 del 30/04/2014). In definitiva, se si applicano le disposizioni processuali ordinarie, ciò comporta che le contestazioni concernenti la regolarità formale degli atti di esecuzione nonché degli avvisi di addebito o cartelle di pagamento, che non sono altro che un estratto del ruolo,
4 devono essere proposte nel termine perentorio di venti giorni decorrenti, per quanto riguarda la cartella, dalla notificazione della stessa (il termine, originariamente fissato in cinque giorni, è divenuto di venti a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 14.3.2005, n. 35, conv. in l. 14.5.2005, n. 80). Rammentato che, a norma dell'art. 617, secondo comma, c.p.c. sono qualificate opposizioni agli atti esecutivi anche quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto, deve qualificarsi come tale il ricorso in esame limitatamente alla contestazione circa la notificazione degli avvisi di addebito. Rammenta il Tribunale che nel caso in cui l'opponente eccepisca l'inesistenza o la nullità della notificazione degli avvisi di addebito, sostenendo di averne avuto conoscenza a mezzo della comunicazione di un atto successivo della procedura, è indispensabile una enucleazione dei vizi fatti valere con il ricorso al fine di individuare il regime giuridico da applicare al giudizio. In ipotesi chi agisce o può far valere esclusivamente l'invalidità dell'atto a valle sull'assunto della irrituale notificazione dell'atto a monte oppure può proporre questioni inerenti il merito della pretesa contributiva, o, più spesso, introduce censure di entrambe le tipologie. Analogamente, in materia tributaria le Sezioni Unite (n. 16412 del 2007) hanno avuto modo di ribadire che spetta al contribuente la scelta di impugnare solo l'avviso di mora, facendo valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, ovvero impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto non notificato, facendo valere i vizi di quest'ultimo per contestare radicalmente la pretesa tributaria. Ancor più chiaramente, in seguito il Supremo Collegio, sempre in materia di riscossione delle imposte, ha statuito che: “l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, …, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa” (Cass. SS.UU. n. 5791 del 2008). Nel caso in cui l'opponente deduca esclusivamente l'invalidità derivata di uno o più atti della procedura di riscossione, sull'assunto della irrituale o mancata notifica della cartella di pagamento, introduce una opposizione agli atti esecutivi da proporre nel termine perentorio di venti giorni dal giorno in cui ha avuto conoscenza dell'atto successivo che necessariamente presupponga il primo. Ed invero, l'alterazione della sequenza procedimentale prevista dalla legge costituisce un vizio del quomodo dell'attività esecutiva del concessionario e si traduce nella nullità dell'atto successivo impugnato per omessa notifica dell'atto presupposto.
5 La materia del contendere consiste nell'accertamento della nullità dell'atto impugnato per impedire gli effetti che da esso derivano, sia con riguardo all'atto stesso, che a quelli successivi nulli per derivazione. Orbene, nel caso di specie la parte ricorrente ha dedotto la mancata notifica degli avvisi di addebito e la conseguente nullità del successivo atto impugnato (la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria). Con riferimento a tali doglianze ha inteso, dunque, proporre un'opposizione agli atti esecutivi, contestando il quomodo del procedimento e cioè la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva. Ma tale azione deve dichiararsi inammissibile stante la tardività della stessa. Infatti, nel caso che ci occupa il preavviso di iscrizione ipotecaria risulta pacificamente notificato il 5.7.2024 mentre il ricorso giudiziario è stato depositato soltanto in data 14.8.2024, dovendosi quindi ritenere ampiamente spirato il termine perentorio di cui all'art. 617, 2° comma, c.p.c., con conseguente obbligo per il giudicante di dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi in relazione agli avvisi di addebito sottesi per violazione termine di decadenza processuale la cui inosservanza è peraltro pacificamente rilevabile d'ufficio (cfr. Cass. n. 16780 del 13/08/2015 e Cass. n. 27019 del 12/11/2008 nella cui massima si legge: 'All'opposizione all'avviso di intimazione di pagamento dei contributi omessi e iscritti a ruolo, si applica il termine perentorio di cinque giorni dalla notifica, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. nel testo originario applicabile "ratione temporis" per l'opposizione agli atti esecutivi, la cui inosservanza comporta l'inammissibilità dell'opposizione, rilevabile d'ufficio, anche in sede di legittimità, a prescindere dalla tardiva costituzione del convenuto, inammissibilità che preclude ogni questione sulla irritualità della notifica della cartella di pagamento'). Ne discende, secondo l'autorevole insegnamento della giurisprudenza testè riportata, l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., dell'opposizione per vizi formali e/o relativi allo stesso preavviso di iscrizione (la carenza di motivazione), come pure dell'eccezione di omessa o irrituale notifica degli avvisi presupposti per quanto di seguito specificato. Deve, tuttavia, precisarsi che parte ricorrente ha sollevato l'eccezione di prescrizione successiva alla notifica degli avvisi di addebito, da qualificarsi come opposizione all'esecuzione. Tale opposizione è astrattamente ammissibile e deve inquadrarsi come azione volta a far valere una causa estintiva sopravvenuta rispetto alla formazione ed alla stabilizzazione del titolo esecutivo. A tal riguardo va evidenziato che: “nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, ai sensi del comma 9 dell'art. 3 l. 335/1995; … la prescrizione, inoltre, operando di diritto, può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, cosicché la relativa eccezione non rientra fra quelle la cui proposizione per la prima volta in appello è vietata dal comma 2 dell'art. 437 c.p.c.” (Cass. Lav. sent. n.27163/08; v. anche Cass. Lav. sent. n.26395/13, che, con riguardo a un motivo d'impugnazione concernente proprio l'omessa considerazione di alcuni contributi prescritti, ha così statuito: “La rilevabilità d'ufficio della prescrizione dei crediti contributivi presuppone soltanto che i fatti da cui desumerla siano stati allegati dalle parti: nel caso di specie non v'è dubbio che essi lo siano stati, visto il verbale d'accertamento per cui è causa … e la mancanza di precedenti atti di interruzione della prescrizione da parte dell ). CP_4
6 Con riferimento al termine da osservare per far valere l'eccezione, va osservato che Cass. Sez. U., sentenza n.23397 del 17/11/2016, ha chiarito che la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di CP_4 pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del CP_6 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010). Ebbene, nel caso di specie, i crediti portati dagli avvisi di addebito sopra richiamati sono soggetti al regime di prescrizione quinquennale. Orbene, per i crediti portati dagli avvisi di addebito posti a base dell'opposta comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria va verificato se sia maturata la richiamata prescrizione quinquennale al momento della notifica dell'atto opposto. Dalla documentazione depositata dall' emerge che l'avviso di addebito CP_4 n.40920180000079524 000 e l'avviso di addebito n. 40920180000079625 000 sono stati entrambi notificati in data 9/6/2018 mediante racc. a/r ritirata e firmata personalmente dall'opponente con firma leggibile (cfr. all.ti memoria ). CP_4 Successivamente a tale data l' ha notificato all'opponente avviso di CP_5 intimazione di pagamento n. 109 2019 9002716561 in data 23.12.2019; in particolare dalla documentazione allegata alla memoria si evince agevolmente che il messo CP_5 notificatore dell'Agente di Riscossione ha eseguito l'accesso presso la residenza della ricorrente e non riuscendo a consegnare il plico per temporanea assenza del destinatario e delle persone previste dall'art. 139 c.p.c., ha proceduto al deposito dell'atto presso la casa comunale e all'invio delle raccomandate informative tramite corriere privato Nexive, anche queste non ricevute dal destinatario in quanto assente (compiuta giacenza). Tale notifica è corretta e pienamente valida. La Suprema Corte, nel cassare una sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, ha affermato, per quanto qui di interesse: “
2.2 Ciò premesso in punto di fatto, va rilevato che Il D.Lgs. n. 261 del 1999, di recepimento della Dir. n. 97/67/CE (emanata con il preciso scopo di dettare "regole comuni per lo sviluppo del mercato intern o dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio"), ha, nel quadro della liberalizzazione del mercato dei servizi postali, mantenuto un servizio postale universale, includendo tra i servizi ad esso riservati "gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie".
2.3 Alla suindicata CP_ Dir. del 1997, è seguita la n. 2008/6/CE, recepita con D.Lgs. n. 58 del 2011, che ha modificato il D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, stabilendo che "Per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale: a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni;
b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 201".
2.4 L'evoluzione normativa della materia ha avuto il suo epilogo nella L. n. 124 del 2017, art. 1, comma 57, lett. b), che ha espressamente abrogato il D.Lgs. n. 261 del
7 1999, art. 4, con soppressione pertanto dell'attribuzione in esclusiva alla società
[...]
quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le Controparte_8 notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari ai sensi della L. n. 890 del 1982, nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al codice della strada ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 201. 2.5 La liberalizzazione del servizio può quindi dirsi completata solo a partire dal 10/9/2017 data di entrata in vigore della L. n. 124 del 2017. 2.6 Con riferimento agli atti amministrativi diversi da quelli di contestazione delle violazioni al codice della strada questa Corte con la sentenza n. 8416/2019, resa a Sezione Unite, ha affermato in motivazione che "A tale stregua, con riferimento alla disciplina ratione temporis nella specie applicabile va osservato che la riserva della notifica a mezzo posta all (poi società , pur se posteriore CP_9 Controparte_8 (L. n. 265 del 1999, art. 10, comma 6, che ha modificato la L. n. 689 del 1981, art. 18) al D.Lgs. n. 261 del 1999, di liberalizzazione (nel più ampio quadro della liberalizzazione del mercato dei servizi postali) delle notificazioni, è stata successivamente limitata alla notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e alla notificazione a mezzo posta delle violazioni al Codice della strada per effetto del disposto di cui al D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, come modificato dal D.Lgs. n. 58 del 2011, vigente alla data di notifica del verbale di contestazione di cui trattasi" In sostanza si è riconosciuta la validità delle notifiche degli atti amministrativi diversi dalle contestazioni di violazioni al codice della strada effettuate dopo il 30.4.2011 data di entrata del D.Lgs. n. 58 del 2011. 2.8 La giurisprudenza successiva di questa Corte si è adeguata a tale orientamento (cfr. Cass. n. 15360 del 2020 e Cass. n. 25521 del 2020) 2.9 La recente decisione delle SU di questa Suprema Corte (Cass. SU 10 gennaio 2020, n. 299), secondo cui "In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla Dir. del Parlamento e del Consiglio 20 febbraio 2008, n. 2008/6/CE, è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di un atto giudiziario eseguito dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017", non è riferibile alla fattispecie oggetto di esame nel presente giudizio che attiene alla notifica di atto sostanziale tributario a mezzo di licenziatario privato nel periodo intercorrente tra la prima, parziale, liberalizzazione operata a mezzo del citato D.Lgs. n. 58 del 2011, e quella infine compiutamente attuata con la summenzionata L. n. 124 del 2017. 2.10 La CTR, quindi, nel ritenere inesistente la notifica completata - peraltro ad iniziativa del messo comunale incaricato, una volta non rinvenuto il destinatario della notifica presso il domicilio indicato perché temporaneamente assente, in mancanza delle altre persone abilitate a ricevere la consegna dell'atto - con spedizione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale tramite licenziatario privato - non ha tenuto conto degli effetti della liberalizzazione dei servizi postali e dei principi giurisprudenziali di cui sopra si è dato conto” (cfr. Cass. Sez. VI sent. n.3740 del 7.02.2022) Pertanto, a fronte della validità ed efficacia delle predette notifiche degli avvisi di addebito del 9.06.2018 il termine di prescrizione quinquennale non è certamente decorso stante la pacifica interruzione dello stesso per effetto della notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta in data 23.12.2019 e successivamente della comunicazione
8 preventiva di iscrizione ipotecaria intervenuta in data 5.07.2024, circostanza pacifica inter partes. Si osserva, ad ulteriore conforto, che il termine di prescrizione può ritenersi non spirato rilevando a tal proposito il fatto dedotto da e da che il D.L. n.18/2020 CP_4 CP_5 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, all'art. 37, comma 2 ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, disponendo che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo” ed il fatto che l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato “Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, ha disposto al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. La norma di cui all'art. 37, comma 2 del predetto DL n. 18/20 ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria - poi prorogata dall'art.11, co. 9, del DL n. 183/20- con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere, deve rilevarsi che il credito ingiunto con gli avvisi di addebito CP_4 sottesi al titolo impugnato non risultava prescritto alla data di entrata in vigore della normativa citata. Alla luce delle considerazioni che precedono l'opposizione non può essere accolta in quanto infondata e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.10976202400000133000, notificata in data 5.07.2024 deve essere dichiarata definitivamente esecutiva. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e della semplicità delle questioni giuridiche affrontate, da distrarsi in favore del procuratore dell' dichiaratosi antistatario. CP_5
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il Tribunale di Terni in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- Rigetta il ricorso in quanto infondato per le ragioni di cui alla parte motiva e per l'effetto dichiara la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.10976202400000133000, notificata in data 5.07.2024, definitivamente esecutiva;
- condanna parte ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore dell' e dell' che liquida per ciascuno CP_4 Controparte_1 in € 2.200,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dell' dichiaratosi CP_5 antistatario. Lì, 3 dicembre 2025
9 Il giudice
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