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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 11/04/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 608/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta dai Sigg.:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere
dott. Lucia Cannella Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 608/2024 R.G., posta in decisione all'udienza collegiale del, promossa
OGGETTO: d a
GIÀ Controparte_1 Controparte_2
c.f. con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_1
TORRESANI PAOLO e dell'avv. VILLANACCI GERARDO
( ) C.SO UMBERTO I, 50 62012 C.F._1
CIVITANOVA MARCHE;
elettivamente domiciliato in VIA ROMA 4
25034 ORZINUOVI, presso il menzionato difensore.
APPELLANTE
c o n t r o
, c.f. con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_2
e dell'avv. GAMBINI LORENZO ( . C.F._2
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per parte appellante
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia adita, disattesa ogni contraria
Pag. 1 di 17 istanza ed eccezione, in accoglimento delle ragioni dedotte in punto di fatto e di diritto nella narrativa del suesposto atto che qui devono intendersi richiamate, riformare la sentenza n. 3208/2023 emessa dal
Tribunale Civile di Brescia, Seconda Sezione Civile, a firma del
Giudice dott.ssa Elisabetta Sampaolesi, in data 12.12.2023, pubblicata il 13.12.2023, a definizione del procedimento n. 12619/2021 R.G., mai notificata, promosso con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo dalla società già Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore sig.
[...] Parte_1
nei confronti del sig. , in qualità di titolare
[...] Controparte_3
dell'omonima ditta individuale, e per l'effetto dichiarare nullo e/o revocare e/o annullare l'opposto decreto ingiuntivo emesso dal
Tribunale Civile di Brescia in data 28.09.2021, distinto al n. 3663/2021,
r.g. 9806/2021, in quanto relativo a crediti inesistenti e, in ogni caso, per essere la pretesa creditoria infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze di lite anche del precedente giudizio, oltre accessori fiscali e previdenziali di legge”.
Per parte appellata
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, contrariis reiectis, in via principale
NEL MERITO
• rigettare integralmente l'appello proposto da Controparte_1
e le domande ivi rassegnate dall'attrice appellante, perché infondato in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n.
3208/2023 pronunciata dal Tribunale di Brescia ed oggetto del presente procedimento di appello;
• in ogni caso, vittoria di spese, compensi ed accessori di Legge.
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte di
Appello dovesse riformare l'impugnata sentenza, voglia accogliere le istanze istruttorie richieste e non ammesse in primo grado e oggetto di precisazione delle conclusioni davanti al Giudice di prime cure, qui
Pag. 2 di 17 reiterate:
IN VIA ISTRUTTORIA ammettere tutti i mezzi istruttori richiesti nel corso del giudizio di prime cure da parte del convenuto opposto e non ammessi, e in particolare
Consulenza Tecnica d'Ufficio di natura contabile/econometrica volta a:
“determinare l'ammontare dei differenziali tra i prezzi di approvvigionamento praticati alla ditta individuale a Controparte_3 partire dall'operatività della cessione di ramo di azienda effettuata dalla alla con Atto del Notaio Controparte_4 Controparte_2
del 12 Gennaio 2017 (ovvero dal 27 Aprile 2017) fino al Persona_1
30 Giugno 2021 nelle somministrazioni di carburante presso CP_4
l'impianto di distribuzione di Prato, v.le della Repubblica, 188, ed i prezzi di approvvigionamento e/o di cessione al dettaglio previsti dall'Accordo Aziendale sulla viabilità ordinaria della Rete di
Distribuzione della siglati in data 19 Dicembre 2011 Controparte_4
e 16 Luglio 2014, oltre IVA se dovuta, dovuti a titolo di “Sconto Unico di Gestione”, nonché sulle quote fisse dovute a titolo di “Ulteriore
Sconto Variabile
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, proponeva Controparte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3663/2021 del Tribunale di Brescia ottenuto da per € 94.407,68, oltre Controparte_5
interessi e spese.
A fondamento della pretesa azionata in via monitoria, l'ingiungente aveva esposto:
- che la deducente aveva in gestione l'impianto di distribuzione carburanti sito nel Comune di Prato in forza di contratto di comodato gratuito e contestuale contratto di fornitura in esclusiva stipulati in data
3 marzo 2011 con l'allora proprietaria e fornitrice Controparte_4
- che in data 12.01.2017 aveva ceduto a Controparte_4 [...]
il ramo di azienda che comprendeva anche tale Controparte_2
Pag. 3 di 17 impianto;
- che, con comunicazione del 13.01.2017, Controparte_2
aveva informato della cessione del ramo di azienda e Controparte_3
del suo automatico subentro in tutti i contratti in essere “… ed in ogni altro contratto ad essi ancillare, connesso o comunque collegato … nella medesima posizione giuridica della assumendo Controparte_4
l'obbligo di adempierli ai medesimi termini e condizioni in essere a tale data”;
- che, alla data della cessione del ramo di azienda, le condizioni economiche del rapporto di gestione e fornitura erano regolate dall'Accordo Aziendale sulla Viabilità Ordinaria della Rete di
Distribuzione che, nel quadro nella normativa vigente regolata dal d.lgs.
n. 32/1998, così come modificato e integrato dalla L. 57/2001 e dal D.L.
1/2012 convertito con L. 27/2012, era stato siglato in data 16.07.2014 da con le Associazioni di Categoria dei Gestori Controparte_4
maggiormente rappresentative a livello nazionale (FAIB, FEGICA e
FIGISC);
- che, in particolare, tale Accordo, rimandando al precedente concluso nel 2011, prevedeva tra l'altro il riconoscimento in favore dei gestori di uno “sconto unico di gestione” differenziato per gli impianti self- service, servito e split lane (rispettivamente €/mc 36,50, 45,00 e 36,50 al netto dell'i.v.a.) e un “ulteriore sconto variabile”, per impianti Post-
Pay, da liquidarsi in 3 tranches da € 3.700 cadauna, con scadenze fissate entro 20 febbraio, 20 giugno e 20 ottobre di ogni anno;
- che inoltre nell'art. 1 dell'Accordo Aziendale del 2014, pur prevedendo una scadenza di operatività al 31 dicembre, era specificato che la sua efficacia si sarebbe protratta sino alla sottoscrizione di un nuovo accordo tra le parti, accordo che non Controparte_2
aveva ancora siglato;
- che dopo il proprio subentro nei contratti Controparte_2
di comodato e fornitura, si era rifiutata di applicare le condizioni
Pag. 4 di 17 economiche previste dall'Accordo Aziendale del 2014 e non le aveva corrisposto né le quote fisse dello “sconto variabile” né lo “sconto unico di gestione” così come determinati nell'accordo;
-che, a seguito del persistente inadempimento della
[...]
, il Gestore otteneva dal Tribunale di Roma il decreto CP_2
ingiuntivo telematico n.2144/2019 emesso in data 26 gennaio 2019, con il quale ingiungeva alla debitrice società a Controparte_2 pagare in favore di la somma di € 48.401,17; Controparte_3
-che la debitrice si opponeva al decreto ingiuntivo eccependone la nullità per difetto di competenza per territorio in capo al tribunale civile di Roma;
-che tale eccezione venne accolta nella causa di opposizione e poi confermata dalla Corte di cassazione;
- che la causa di opposizione a decreto ingiuntivo non venne riassunta;
- che il gestore ha nel frattempo maturato nei confronti di
[...]
nel successivo periodo ottobre 2018 sino a maggio 2021 CP_2 un ulteriore credito di € 46.006,51 oltre interessi di cui al
D.lgs.231/2002 di cui € 29.900,00 a titolo di “ulteriore sconto cariabile” ed € 16.330,51 a titolo di “sconto unico di gestione”.
Nella citazione in opposizione, contestava Controparte_2
di essere subentrata ad nell'Accordo Aziendale del Controparte_4
2014 poiché, nel caso di specie, non trovava applicazione l'art. 2558
c.c. trattandosi non di un contratto di azienda avente carattere personale, ma di un accordo collettivo aziendale soggetto ad una specifica e autonoma disciplina, ossia quella prevista dal d.lgs. 32/1998 e dalla L.
57/2001 affermava l'efficacia meramente soggettiva dell'Accordo
Aziendale del 2014 vincolante solo per i soggetti sottoscrittori, rilevando, tra l'altro, che detto accordo era funzionale alle specifiche esigenze di diverse da quelle della società Controparte_4
opponente; rilevava che non aveva mai aderito all'Accordo del 2014 e, anzi, aveva tentato ripetute volte di stipularne uno nuovo con le
Pag. 5 di 17 associazioni di categoria dei gestori;
rilevava l'illegittimità e l'inefficacia della clausola di ultrattività contenuta nell'Accordo
Aziendale del 2014 perché contraria al principio della naturale temporaneità delle obbligazioni e alla libertà negoziale dell'opponente; eccepiva la carenza del presupposto della liquidità del credito non essendo direttamente determinabile dal titolo o in base ad un semplice calcolo aritmetico;
si costituiva e resisteva. Controparte_3
Il Tribunale di Brescia rigettava l'opposizione e per l'effetto confermava il decreto ingiuntivo.
Secondo il Tribunale, in forza del contratto di cessione di ramo di azienda del 2017, era subentrata ex art. 2558 CP_2 Controparte_2
c.c. ad al contratto di fornitura stipulato con Controparte_4 [...]
e, in forza dell'art. 5 di tale contratto che espressamente CP_3
richiamava gli accordi collettivi sottoscritti per la determinazione dei prezzi di vendita dei carburanti, anche nell'Accordo Aziendale del
2014. A detta del primo giudice, tanto era confermato dalla comunicazione di cessione del ramo di azienda inviata in data
13.01.2017 da al gestore, laddove era Controparte_2
espressamente indicato che la società opponente subentrava ad
[...]
nel contratto di fornitura “ed ogni altro contratto ad essi Controparte_4
ancillare, connesso o comunque collegato…”.
Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale assumeva che l'Accordo
Aziendale del 2014 fosse valido ed efficace nei rapporti tra
[...]
e Controparte_2 Controparte_3
La sentenza era gravata dalla soccombente.
Si costituiva che resisteva. Controparte_3
All'udienza del 02/04 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante muove varie censure alla sentenza impugnata: errata applicazione delle disposizioni relative all'istituto del
Pag. 6 di 17 collegamento negoziale;
violazione ed errata interpretazione del disposto di cui all'art. 2558 c.c. e dell'art. 19 comma 3 L. 57/2001; errata interpretazione dell'art. 5 del contratto di fornitura.
Spiega che la comunicazione del 13.01.2017 era stata inviata al gestore al solo scopo di informarlo della cessione del ramo di azienda e non al fine di riconoscere l'efficacia dell'Accordo Aziendale del 2014.
Contesta il collegamento negoziale riscontrato dal giudice di prime cure fra il contratto di fornitura e l'Accordo Aziendale del 2014, sostenendo che i contratti collegati mantengono ognuno la loro causa, conservando la propria individualità giuridica, e devono essere disciplinati dalla normativa tipica del loro schema negoziale;
pertanto, mentre l'art. 2558
c.c. è applicabile al contratto di fornitura, non lo è invece all'Accordo
Aziendale del 2014 che è disciplinato dalla L. 57/2001. Richiama precedenti di legittimità (Cass. civ. 29.03.2010 n. 7517. cfr. Cass. civ.
2.3.2002 n. 3045) che hanno affermato l'applicabilità dell'art. 2558 cod. civ. ai rapporti negoziali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale, quali i “contratti di azienda” e i cosiddetti “contratti di impresa”, e non anche a quelli “soggetti a specifica diversa disciplina”.
Sostiene che a quest'ultimi appartiene l'Accordo Aziendale del 2014 che è soggetto alla specifica diversa disciplina dell'art. 1 sesto comma del d.lgs. n. 32/1998 e alla successiva L. n. 57/2001 all'art. 19, comma
3, che prevede per ciascun “soggetto titolare di autorizzazione, concessione, o fornitore”, quale essa è, di concludere con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei gestori, accordi economici adeguati al soddisfacimento delle proprie esigenze piuttosto che essere vincolato ad applicare, in forza del meccanismo automatico successorio contenuto nel predetto art. 2558 cod. civ., un regolamento negoziale completamente estraneo alle proprie esigenze.
A conferma di detto assunto, deduce che l'Accordo Aziendale del 2014
Pag. 7 di 17 è stato sottoscritto dalla società con la specifica Controparte_4
intenzione di valorizzare “la rete ”; pertanto, la dismissione di tale CP_4 rete ha fatto venir meno la finalità e la logica sottesa all'accordo e, in ogni caso, il mutamento delle parti contrattuali ha comportato la cessazione dell'equilibrio negoziale ed economico che lo caratterizzava, stante la radicale diversità di Controparte_1
rispetto ad Controparte_4
Aggiunge che il richiamo semplice e generico dell'art. 5 del contratto di fornitura agli accordi collettivi sottoscritti non può giustificare l'applicazione nei suoi confronti dell'intero regolamento dell'Accordo
Aziendale del 2014, stante il riferimento letterale dell'articolo ai soli prezzi di vendite del carburante e non anche a sconti o a quote fisse pretese da controparte.
Con il secondo motivo di appello lamenta la violazione e/o mancata applicazione del principio di temporaneità dei vincoli e la mancata disamina delle deduzioni difensive e della documentazione prodotta nel precedente grado di giudizio.
Afferma che il giudice di primo grado ha interpretato in modo errato la clausola di ultrattività del contratto di fornitura poiché, a suo dire, non ha tenuto in debita considerazione le documentate difficoltà da essa incontrate nel concludere un nuovo accordo aziendale, a causa degli ostacoli frapposti dalle associazioni di categoria dei gestori che hanno avanzando richieste economicamente insostenibili, rendendosi disponibili solo alla conclusione di un accordo alle stesse condizioni già convenute con nel 2014. Controparte_4
Deduce la natura aziendale, e non nazionale, dell'Accordo aziendale del
2014, rilevando, pertanto, l'applicabilità alle sole parti che lo hanno sottoscritto;
aggiunge che tale connotazione aziendalistica dell'intesa non ne consente la trasposizione in altri accordi aziendali anche in ragione delle prescrizioni dell'art. 19 comma 3 L. 57/2001, che obbliga
“il titolare di autorizzazione, concessione, o fornitore” a concludere uno
Pag. 8 di 17 specifico accordo aziendale.
Contesta, altresì, l'applicabilità nei propri confronti dell'Accordo
Aziendale del 2014 per il fatto che essa non può essere considerata una datrice di lavoro, dal momento che i gestori operano come imprenditori.
Osserva, infine, che non può essere vincolata da un accordo la cui durata è di fatto aleatoria, in quanto legata ad un incontro di volontà tra le associazioni dei gestori e la società distributrice, e che, quindi, lede il principio di naturale temporaneità delle obbligazioni.
Con il terzo motivo di appello, che afferisce il quantum, l'appellante si duole della violazione e mancata corretta applicazione dell'art. 2697
c.c.
Afferma che la relazione di parte allegata da è un Controparte_3
documento di provenienza unilaterale, che costituisce una mera allegazione difensiva priva di valore probatorio;
aggiunge che in detta relazione il credito azionato da controparte è stato quantificato senza alcun dettaglio dei calcoli eseguiti e dei dati utilizzati. Osserva che la documentazione allegata alla perizia di parte, tenuta in considerazione dal giudice di prime cure, non consente di accertare l'esistenza dei presupposti richiesti dall'Accordo Aziendale del 2014 per la determinazione dello “sconto variabile”, denominato da controparte
“premio fisso a periodicità trimestrale”, e, in particolare, non precisa la quantità di carburante erogato con le modalità selfservice “Post- Pay”, includendovi anche quello erogato con modalità “PrePay”.
Lamenta che il giudice di prime cure ha ritenuto raggiunta la prova sul quantum per non avere essa contestato in modo specifico i calcoli avversari, pur essendo onerata: così, il Tribunale ha violato l'art. 2697
c.c. facendo ricadere su di essa l'onere probatorio della pretesa creditoria, statuendo erroneamente che i fatti estintivi vanno provati prima di quelli costitutivi.
Da ultimo deduce che non sia stato corretta l'applicazione degli interessi moratori ( art. 5 D. leg.vo 231/02) anziché quelli di cui all'art.
Pag. 9 di 17 1284 comma I c.c. in quanto non si verte in contratto di mancato pagamento del prezzo della merce ma di trattamenti economici di altro genere ( “ulteriore sconto variabile” e “ sconto unico di gestione”).
.................
Si ravvisa la necessità di una trattazione congiunta dei primi due motivi di appello sovrapponibili e attinenti a profili strettamente connessi.
È opportuno premettere una ricostruzione della normativa applicabile al caso di specie.
Innanzitutto, l'attività di erogazione dei carburanti è riconducibile nell'ambito dei servizi pubblici, “come attività pubbliche o private destinate a soddisfare fini sociali e soggette a programmi e controlli specifici ai sensi dell'art. 41, comma 3 Cost. secondo cui la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali”.
Il d.lgs. n. 32/1998, rubricato “Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”, è stato introdotto nel processo di liberalizzazione dell'attività di distribuzione dei carburanti.
Tale normativa all'art.1 comma 6 prevede che “la gestione degli impianti può essere affidata dal titolare dell'autorizzazione ad altri soggetti, di seguito denominati gestori, mediante contratti di durata non inferiore a sei anni aventi per oggetto la cessione gratuita dell'uso di tutte le attrezzature fisse e mobili finalizzate alla distribuzione di carburanti per uso di autotrazione, secondo le modalità e i termini definiti dagli accordi interprofessionali stipulati fra le associazioni di categoria più rappresentative, a livello nazionale, dei gestori e dei titolari dell'autorizzazione. Gli altri aspetti contrattuali e commerciali sono regolati in conformità con i predetti accordi interprofessionali. I medesimi accordi interprofessionali si applicano ai titolari di autorizzazione e ai gestori;
essi sono depositati presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che ne assicura la
Pag. 10 di 17 pubblicità. Gli accordi interprofessionali di cui al presente comma prevedono un tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie contrattuali individuali secondo le modalità e i termini ivi definiti. Il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su richiesta di una delle parti, esperisce un tentativo di mediazione delle vertenze collettive”.
Il successivo comma 6 bis stabilisce che “il contratto di cessione gratuita di cui al comma 6 comporta la stipula di un contratto di fornitura, ovvero di somministrazione, dei carburanti”.
La rete distributiva dei carburanti è stata successivamente disciplinata anche dalla L. n. 57/2001, rubricata “Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati.”
In particolare, l'art. 19 comma 3 in conformità alle norme introdotte dal
Regolamento eurounitario n. 2790/1999, ha stabilito che “i rapporti economici fra i soggetti titolari di autorizzazione, concessione, o fornitori e le associazioni di categoria dei gestori di impianti di distribuzione dei carburanti sono regolati secondo modalità e termini definiti nell'ambito di specifici accordi aziendali, stipulati tra ciascun soggetto titolare di autorizzazione, concessione, o fornitore e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei gestori, aventi ad oggetto l'individuazione dei criteri di formazione dei prezzi di vendita consentiti nel medesimo regolamento nell'ambito di predefinite tipologie di contratti. Negli stessi accordi aziendali sono regolati rapporti contrattuali ed economici inerenti le attività aggiuntive a quella di distribuzione dei carburanti. Gli accordi definiscono altresì le modalità per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie individuali.”
In osservanza delle disposizioni introdotte dal sopracitato Regolamento eurounitario n. 2790/1990, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE, oggi trasfuso nell'art. 101 TFUE in materia di pratiche commerciali fra gli Stati membri che impediscono,
Pag. 11 di 17 restringono o sfalsano la concorrenza, l'art. 19 comma 3 della L. n.
57/2001 ha disciplinato le modalità di conclusione di accordi verticali, ovvero degli accordi stipulati fra imprese operanti ciascuna ad un livello differente della catena di produzione o di distribuzione, afferenti all'attività di distribuzione dei carburanti.
Dall'analisi del dato normativo, ed in considerazione alle finalità sottese allo stesso, emerge un collegamento negoziale sia fra il contratto di cessione in uso gratuito dell'impianto di distribuzione ed il contratto di fornitura, stante quanto espressamente previsto al comma 6 bis dell'art. 1 d.lgs. n. 32/1998, sia relativamente al contratto di fornitura e all'Accordo Aziendale, disciplinante le condizioni economiche. In considerazione di ciò, la giurisprudenza di legittimità ha qualificato, nel complesso, tale rapporto contrattuale come “l'amalgama di più negozi tipici in un unico contratto”, avente carattere unitario ed atipico (Cass.
9.03.2018 n. 5684).
Tanto premesso, questa Corte ritiene che il collegamento negoziale sia stato espressamente previsto dall'art. 5 del contratto di fornitura stipulato il 13.12.2013 tra e e Controparte_4 Parte_2 CP_6
nella parte in cui prevede che “il prezzo di vendita dei carburanti
[...] sarà determinato sulla base dei criteri definiti dall'Accordo Aziendale concluso fra la e le Associazioni di categoria dei gestori CP_4
maggiormente rappresentative a livello nazionale, valido al momento del rifornimento” e che, pertanto, è infondato il motivo di appello relativo all'errata applicazione delle disposizioni relative all'istituto del collegamento negoziale da parte del giudice di primo grado.
Nella fattispecie, i rapporti contrattuali risultano collegati in quanto unicamente l'esistenza e la funzionalità congiunta di tutti consentono la realizzazione dell'attività di distribuzione dei carburanti in conformità alle disposizioni normative ed ai principi di tutela della concorrenza e della parte contrattuale più debole.
Parimenti infondata è la censura relativa all'inapplicabilità dell'art.
Pag. 12 di 17 2558 c.c. al subentro di nell'Accordo Controparte_2
Aziendale del 2014.
Sul punto, parte appellante ha richiamato alcune pronunce della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 7517/2010 e Cass. n. 3045/2002) che riguardano fattispecie differenti che hanno specificatamente ad oggetto l'applicabilità di accordi collettivi relativi a rapporti di lavoro subordinato e ad accordi sindacali, mentre la disposizione letterale dell'art. 2558 c.c. stabilisce espressamente che “se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale.
Il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità dell'alienante”. Non vi è, dunque, alcuna espressa preclusione all'applicabilità di tale disposizione normativa anche all'Accordo Aziendale stipulato nel 2014, che ben può essere ricondotto ad un contratto stipulato per l'esercizio dell'azienda. Inoltre, come giustamente ritenuto dal giudice di primo grado, l'Accordo
Aziendale del 2014 deve ritenersi ancora vigente, dal momento che l'art. 1 del medesimo, pur fissandone la scadenza in data 31 dicembre
2015, stabilisce che la sua efficacia si intende prorogata fino alla sottoscrizione di un nuovo accordo, circostanza non ancora verificatasi.
Al riguardo, sono assolutamente irrilevanti le addotte difficoltà che
[...]
avrebbe incontrato nelle trattative con le associazioni Controparte_1
di categoria dei gestori degli impianti di distribuzione del carburante.
Passando ad esaminare la censura relativa alla violazione o alla mancata applicazione del principio della temporaneità dei vincoli obbligatori, ritiene la Corte che, attraverso la stipulazione del contratto di trasferimento del ramo d'azienda, abbia Controparte_2
manifestato liberamente la propria volontà di subentrare anche nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda, non avendo esercitato la propria facoltà di pattuire diversamente, secondo quanto disposto
Pag. 13 di 17 dall'art. 2558 comma 1 c.c., e detto dato emerge con evidenza, come già ritenuto dal primo giudice, anche dalla comunicazione inviata ai gestori in data 13.01.2017 (doc. 3).
Non è poi vero che la società appellante risulti vincolata a tempo indeterminato alle condizioni pattuite nell'Accordo Aziendale stipulato nel 2014, avendo la facoltà di procedere alla stipula di un nuovo
Accordo Aziendale con le associazioni di categoria rappresentative dei gestori degli impianti di distribuzione del carburante, in conformità a quanto stabilito dall'art. 1 comma 6 d.lgs. n. 32/1998 e dall'art. 19 della
L. n. 57/2001.
Altrettanto priva di fondamento deve poi considerarsi l'eccezione formulata da parte appellante circa la natura aziendale dell'Accordo, ovvero che lo stesso sia riferibile unicamente alle parti che lo hanno sottoscritto.
L'Accordo Aziendale possiede una portata applicativa generalizzata nei confronti sia del titolare dell'autorizzazione dell'attività di distribuzione del carburante (originariamente e in Controparte_4
seguito in forza del subentro avvenuto a CP_2 Controparte_2 seguito del trasferimento del ramo d'azienda) che dei gestori degli impianti di distribuzione del carburante, rappresentati in sede di stipula dalle proprie associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Come visto, il legislatore, in attuazione della normativa eurounitaria, ha introdotto la necessità di stipulare Accordi Aziendali interprofessionali in tale settore al fine di predisporre un generale strumento di tutela della parte contrattuale debole, evitando in tal modo che la disciplina economica e giuridica del rapporto sia concordata a livello individuale.
Ne discende che, anche nel caso in cui il contratto di fornitura non contenesse esplicito rinvio alle condizioni economiche fissate dall'accordo collettivo aziendale, la decisione sull'efficacia vincolante per il cessionario di dette condizioni non sarebbe probabilmente
Pag. 14 di 17 diversa: l'art. 1 d.lgs. 11 febbraio 1998 n. 32 e l'art. 19 legge 5 marzo
2001 n. 57 sanciscono infatti l'obbligatoria regolamentazione collettiva dei rapporti contrattuali ed economici tra i titolari di concessioni/autorizzazioni/fornitori e i gestori degli impianti di distribuzione del carburante.
I due motivi vanno quindi disattesi.
Il terzo motivo è parimenti infondato.
Per quanto concerne la debenza, l'appellante lamenta che il Tribunale non abbia fatto una corretta applicazione della norma in tema di onere della prova. Sul punto, il Tribunale così argomentava: “quanto all'entità del credito, l'opposta ha offerto in comunicazione numerosi documenti, nonché la relazione di parte (doc 24) dai quali tutti risulta che i calcoli sono stati eseguiti richiamando le clausole previste negli accordi”. si è limitata a dedurre genericamente come Controparte_1 controparte non ha adeguatamente provato l'ammontare del proprio credito, non potendo ritenersi sufficiente la documentazione di parte prodotta, in quanto di formazione unilaterale, e a contestare altrettanto genericamente che il gestore non aveva indicato “il dettaglio dei calcoli eseguiti e dei dati impiegati (intesi come prezzi, litri di carburante acquistati e venduti)”, né aveva specificato la natura dell'impianto utilizzato ( ; Servito;
Split Lane) e il carburante fornito CP_7
(benzina; gasolio, Gpl) ed ogni altro elemento costituente il presupposto per il riconoscimento del diritto azionato.
La Corte rileva che i motivi di censura non colgono nel segno e non sono state confutate nei motivi di appello le argomentazioni con cui il giudice di prime cure ha, invece, ritenuto sufficienti gli elementi forniti dal gestore a fronte della mancata specifica contestazione ad opera della parte opponente, che pure era in possesso dei dati rilevanti inerenti all'attività del gestore ed avrebbe, perciò, alla luce di essi, potuto specificare tali contestazioni.
Nell'Accordo del 2014, le voci “Sconto base” e “Incentivo di qualità”
Pag. 15 di 17 erano accorpate in uno Sconto Unico di Gestione, fissato in € 36,50 al mc al netto di i.v.a. per gli impianti self-service e Split line (ossia sempre benzine, gasoli venduti in modalità self-service) e in € 45 al mc, al netto di i.v.a., per l'impianto servito.
Per la voce relativa al c.d. “Ulteriore sconto variabile” l'Accordo del
2014 richiama il contenuto del precedente accordo del 19.12.2011.
Con riguardo a tale ultima voce, il punto 2 dell'Accordo 19.12.2011, prevedeva la sua erogazione in tre rate da € 3.700 ciascuna entro il 20 febbraio, 20 giugno e 20 ottobre di ogni anno e dunque, tenuto conto di quanto già accordato dal Tribunale di Roma, il primo giudice ha liquidato le ulteriori sette rate maturate sino alla richiesta di decreto ingiuntivo con calcolo matematico che non necessità di particolari accertamenti.
Con riguardo all'altra voce, imputabile al mancato riconoscimento dello Sconto Unico di Gestione (ossia il c.d. differenziale) ossia lo sconto che avrebbe dovuto praticare nel Controparte_2
momento in cui forniva il carburante al gestore rispetto al prezzo consigliato, chiamato differenziale, osserva la Corte che CP_2
era a conoscenza dei quantitativi di carburante forniti e
[...] dunque della ricorrenza di tutti i presupposti previsti nell'Accordo 2014 per l'erogazione dello sconto. Non vi è stata dunque alcuna inversione dell'onere probatorio in quanto il Tribunale, sulla scorta dei dati dei suoi in possesso, ha ravvisato la correttezza delle somme pretese in via monitoria sia per effetto della consulenza di parte, la cui correttezza era già stata valutata positivamente in altro provvedimento giurisdizionale, sia perché a fronte di criteri certi cristallizzati negli Accordi del 2011 e del 2014 il soggetto debitore, nella sua qualità di fornitore del carburante, era nelle condizioni di svolgere contestazioni specifiche alla metodologia di calcolo che di converso ha omesso.
La censura relativa al tasso di interessi applicato costituisce allegazione nuova avanzata in appello, inammissibile ex art. 345 c.p.c.
Pag. 16 di 17 In conclusione, l'appello proposto da già Controparte_1 [...]
va pertanto rigettato con conseguente Controparte_2
integrale conferma della sentenza impugnata.
L'appellante va condannata alla rifusione delle spese del grado nei confronti di parte appellata che si liquidano come da dispositivo.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002 a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
già avverso la sentenza Controparte_1 Controparte_2
n.3208/2023 emessa dal Tribunale di Brescia, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da e per l'effetto, Controparte_1
conferma la sentenza impugnata;
- condanna a rifondere a le Controparte_1 Controparte_3
spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 9.991
(di cui € 2.977 per la fase di studio della controversia, € 1.911 per la fase introduttiva del giudizio ed € 5.103 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002 a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 3.04.25
LA CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Lucia Cannella Dott. Giuseppe Serao
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