Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/05/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 25078/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Costanza Teti Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. RE Marchesi Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 25078/2024 R.G. promosso da
(avv.ti VEZZOLI SARA e BIANCHETTI ANDREA) Parte_1 C.F._1
e
( ) (avv.ti VEZZOLI SARA e BIANCHETTI ANDREA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 14/3/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. L'abitazione coniugale, sita nel comune di Flero (BS), di proprietà esclusiva del signor viene Parte_2 assegnata, ivi compresi gli arredi in essa contenuti, alla sig.ra che continuerà ad abitarvi insieme Parte_1 al figlio minore RE, fatto salvo per il sig. di prelevare tutti gli effetti personali. Pt_2
3. Le parti concordemente hanno stabilito che il signor continuerà personalmente a versare la somma Pt_2 mensile dovuta a titolo di mutuo come sopra meglio precisato.
4. La sig.ra provvederà a volturare le utenze domestiche a proprio nome provvedendo autonomamente al Pt_1 loro pagamento.
5. Il figlio RE viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori i quali paritariamente provvederanno alla sua cura ed educazione;
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
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6. I coniugi, attesa l'età adolescenziale del figlio, condividono che lo stesso potrà liberamente frequentare i genitori, concordando i giorni con gli stessi, tenuto conto dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici e degli impegni lavorativi dei genitori, onde consentirgli di frequentarli regolarmente. Le parti si impegnano, altresì, a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio e, comunque, gli stessi devono sempre mettere a conoscenza l'altro genitore di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé il figlio minore.
7. Ogni genitore potrà tenere con sé il figlio per una settimana durante le festività natalizie, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Natale o il giorno di Capodanno, nonché tre giorni durante le festività
Pasquali, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo nonché alternativamente il giorno del compleanno di RE;
altresì i genitori potranno, rispettivamente, tenere con sé il figlio per almeno due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive (intendendosi per tale il periodo dal 15 giugno al 1 settembre di ogni anno) corrispondenti con le proprie ferie lavorative impegnandosi a comunicarne i rispettivi periodi entro la fine del mese di maggio di ciascun anno.
8. In considerazione della modalità di affido concordato tra i coniugi, nessuno dei due verserà alcun assegno di mantenimento all'altro per il figlio e, pertanto, ciascun genitore si farà carico delle spese ordinarie che dovrà sostenere durante il periodo di collocazione presso di lui del minore.
9. Le spese straordinarie mediche e scolastiche, oggettivamente necessarie nell'interesse del figlio e precedentemente concordate, verranno suddivise tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo del Tribunale di Brescia, di seguito meglio specificate: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritti dal medico curante e comunque oggetto di sperimentazione scientifica;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiali di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
spese per il divertimento (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) corsi di lingua straniera;
c) viaggi e vacanze;
spese per la custodia di prole minorenne (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
2 10. Se le predette spese straordinarie saranno anticipate da un genitore, l'altro provvederà a corrispondergli il 50% entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento.
11. Il sig. rinuncia a chiedere l'assegno unico per il figlio RE, lasciandolo completamente nella Parte_2 disponibilità, nella misura del 100% alla sig.ra , così come qualsiasi altro beneficio e/o sussidio, Parte_1 connesso ai figli e riconosciuto nel territorio italiano.
12. I coniugi dichiarano di nulla avere a che pretendere l'uno dall'altro, a titolo di assegni per alimenti o mantenimento, essendo gli stessi economicamente indipendenti e di aver definitivamente regolato ogni loro questione di natura patrimoniale ed economica.
13. Entrambi i coniugi si impegnano a concedere il proprio assenso nell'ipotesi in cui l'altro coniuge decidesse di vendere le automobili citate in premessa.
14. I genitori si scambiano sin da ora il reciproco consenso per il rinnovo e/o rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 17/10/2009, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di SS (BS) (atto n. 28, parte II, serie A, anno 2009).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 10/04/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Costanza Teti RE Marchesi
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