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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 05/12/2025, n. 5765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5765 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Venezia
Seconda
N. R.G. 18941/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. MO AS ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 145999/2024, promossa da:
(C.F. ), nata a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], in proprio e quale erede del padre Sig.
[...]
, e (C.F. ), nata a [...] il Per_1 Parte_2 C.F._2
02.07.1964, residente in [...] quale erede del padre Sig. . Entrambe sono elettivamente domiciliate, rappresentate Persona_1
e difese congiuntamente dagli Avv. Paolo Munafò e Avv. Silvia Calzolari.
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._3 residente in [...]., contumace
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con Atto di Citazione, notificato al convenuto in data 17 settembre CP_1
2024 (a mezzo deposito presso la Casa Comunale ex art. 140 c.p.c.), le attrici, in qualità di figlie ed eredi, hanno adito l'Ill.mo Tribunale di Venezia per ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti, sia iure proprio ( ) sia iure Parte_1 ereditario (entrambe). È stata richiesta la condanna del convenuto al pagamento della somma complessiva di Euro 140.000,00, di cui Euro 20.000,00 a titolo di risarcimento del danno morale/biologico per l'attrice in proprio e Euro 120.000,00 a Parte_1 favore di entrambe quali eredi del Sig. . Le attrici hanno altresì precisato Persona_1 che la domanda è stata preceduta da un tentativo di mediazione obbligatoria (procedura n. 165/2019, valore controverso indicato in Euro 20.000,00), concluso con esito negativo in quanto il convenuto non aveva aderito.
Il convenuto è rimasto contumace,
IN FATTO
Il Sig. , padre delle attrici, nato il [...] a [...] e Persona_1 deceduto in Levanto (SP) il 14.02.2020, risiedeva in La Spezia Corso Cavour n. 353.
1 Il de cuius versava in una condizione di grave infermità psichica che provocava "oggettiva e definitiva impossibilità di provvedere ai propri affari e interessi". Tale condizione era diagnosticata come "declino cognitivo ed eziologia ischemico-
[... degenerativa" e "spiccate anomalie comportamentali". La certificazione ASL
del neurologo Dott. del 05/11/2014 attestava, in Pt_3 Persona_2 particolare, la "mancanza di insight e i comportamenti disinibitori" che rendevano necessaria la "sorveglianza continua".
Già in precedenza, il 27 marzo 2012, una visita neurologica del Dott. Persona_3 aveva rilevato recenti avvenimenti indicativi di una verosimile "patologica suggestionabilità della persona", suggerendo l'esigenza di una tutela giuridica. In data 11 agosto 2012, il Sig. fu ritrovato soporoso in cucina e fu ricoverato a Persona_1 causa di assunzione involontaria di Benzodiazepine (BDZ) in dose non terapeutica. A seguito di questo episodio, risultò la sottrazione di Euro 130,00 dal suo portafogli. A causa della sua vulnerabilità e per l'eccessiva prodigalità che aveva già cagionato un serio pregiudizio al patrimonio familiare, le figlie presentavano ricorso per l'istituzione dell'Amministrazione di Sostegno (ADS) il 28.01.2015. La Dr.ssa fu Parte_1 nominata Amministratrice di Sostegno con provvedimento del Giudice Tutelare del Tribunale della Spezia del 03/03/2015.
L'evento illecito è avvenuto il 06/05/2014 a La Spezia, Piazza Brin. Il Sig.
[...]
chiamò il "113" denunciando di aver consegnato Euro 20,00 a una giovane Per_1 donna per un promesso "momento di intimità" ("gliela avrebbe fatta leccare") e di non essere stato soddisfatto né rimborsato.
L'Assistente Capo della Polizia di Stato era uno degli operatori CP_1 intervenuti e, durante l'intervento, video-registrò l'intera conversazione con il suo telefono cellulare,.
Il filmato fu diffuso da via WhatsApp e pubblicato su portali internet, CP_1 inclusi account YouTube quali "scollegato89" user COPPAINFACCIA, "tretigri" user tretigri, e "cannabis8222" user cannabis8222, con titoli offensivi come "Ho pagato 20 euro e non me l'ha fatta leccare" e "Anziani occhio alle truffe". La documentazione prodotta dalle attrici asserisce che il filmato è stato visto da "ad oggi oltre 122 mila" persone.
A seguito di ciò, il Sig. presentò denuncia/querela in data 03.02.2015 e Persona_1
18.05.2015 nei confronti di e altri per i reati di Abuso d'ufficio (Art. 323 CP_1
c.p.) e Rivelazione di segreti d'ufficio (Art. 326 c.p.).
In sede penale (Proc. Pen. N. 1103/15 R.G.N.R.), il GIP del Tribunale della Spezia, Dott.ssa Marta Perazzo, ammise alla messa alla prova con Ordinanza CP_1 del 30/09/2015, condizionata al preventivo risarcimento del danno stabilito provvisoriamente in Euro 15.000,00. La Sentenza n. 968/16 del 22/06/2016 dichiarava i reati estinti per intervenuto esito positivo della messa alla prova, dando atto dell'avvenuto risarcimento. La persona offesa ( ) era assente all'udienza Persona_1 penale, sebbene rappresentata da difensore.
Pag. 2 di 4 L'attrice Dr.ssa ha- in proprio. lamentato un danno psichico riflesso e si è Parte_1 rivolta al Prof. (Primario psichiatra Ospedale Versilia) che, nella Persona_4 relazione del 5 Novembre 2018, ha diagnosticato un Disturbo dell'Adattamento con Umore Depresso, qualificandolo come "quadro clinico reattivo all'evento vitale stressante", con un danno biologico permanente valutato all'8% (otto percento). L'attrice, all'epoca dell'evento (06/05/2014), aveva 42 anni (nata [...]).
IN DIRITTO
1. Sul danno iure hereditario.
Il Tribunale premette che la Sentenza penale n. 968/16 del 22/06/2016 ha dichiarato l'estinzione dei reati ascritti a per esito positivo della messa alla prova CP_1
(MAP), condizione essenziale per la quale era l'avvenuto risarcimento del danno provvisoriamente stabilito in Euro 15.000,00.
Trattandosi di danno morale, Le attrici non hanno fornito prova in giudizio che la somma già liquidata e accettata non fosse idonea a ristorare la sofferenza patita dal de cuius in relazione all'offesa alla sua dignità e onore causata dalla diffusione del video nel 2014, inclusa la portata iniziale della divulgazione su YouTube (già nota nel febbraio 2015, come dimostrano le risultanze della Polizia Postale) e ciò tenendo conto che l'illecito è andato ad incidere in una situazione multifattoriale di sofferenza.
Le attrici non hanno, infatti, dimostrato che l'entità della liquidazione provvisionale sia inidonea a coprire la sofferenza del de cusius: risulta, infatti, che, per il genitore delle attrici, a causa del suo grave deterioramento cognitivo e della demenza mista, non era possibile dimostrare oggettivamente un incremento di sofferenza morale correlato specificamente all'aumento delle visualizzazioni dopo il 2016, distinto dalla sua condizione patologica cronica, che lo portava a "non avere una piena comprensione della situazione". La domanda di risarcimento per danno morale, in quanto danno non patrimoniale, esige l'allegazione e la prova di un pregiudizio esistenziale o interiore tangibile. In assenza di nuove allegazioni relative a un peggioramento delle manifestazioni di sofferenza (proteste, disforia, irrequietezza) strettamente e causalmente collegato all'amplificazione successiva della rete, la somma già corrisposta a titolo di provvisionale penale, pur non essendo onnicomprensiva in astratto, va ritenuta idonea in concreto a ristorare la lesione all'onore e alla dignità subita dal Sig. nel contesto della sua preesistente e invalidante multifattoriale Per_1 condizione di salute.
2. Sull'incidenza delle concause nel danno iure proprio di Parte_1
Relativamente al risarcimento richiesto iure proprio dalla Dr.ssa (Euro Parte_1
20.000,00 per danno biologico permanente dell'8%), si osserva che la causalità non può essere considerata provata.
La relazione del Prof. del 5 Novembre 2018, pur rilevando uno "stretto Per_4 rapporto causale", si basa, in relatà, su una correlazione temporale con l'evento
Pag. 3 di 4 scatenante del maggio 2014. Inoltre, la documentazione prodotta dalle attrici dimostra l'esistenza di altri fattori di stress cronico e vulnerabilità preesistenti che avrebbero potuto portare alla genesi del Disturbo dell'Adattamento:
• La madre dell'attrice era deceduta nel 2006.
• Il padre presentava un "evidente deterioramento cognitivo" sin dal 2010.
• La stessa ha verbalizzato nel suo memoriale del 05/10/2018 le Parte_1 difficoltà personali legate al tentativo di "diventare genitore di mio padre" e il senso di colpa e lo stress derivante dalla "necessaria assistenza al padre".
• Le difficoltà di gestire a distanza l'accudimento del padre, fattore che di per sé è strssogeno
Tali elementi, posto che l'onere della prova grava su parte attrice, sono potrebbero essere cause efficienti esclusive nella genesi del Disturbo dell'Adattamento con Umore Depresso, ma non sono state ponderate nella valutazione del consulente di parte. Inoltre, non risultano articolati capitoli di prova diretti (come prove testimoniali) sulla frequentazione, sulla qualità e sull'intensità specifica del rapporto affettivo tra le attrici e il genitore, che sarebbero stati necessari per valutare appieno il danno riflesso in un contesto di non convivenza.
La domanda risarcitoria di parte attrice va quindi respinta. Nulla sulle spese, poiché la parte contumace è vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 18941/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta le domande di parte attrice
2. Nulla sulle spese
Venezia, 04.12.2025
Il Giudice
MO AS
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Venezia
Seconda
N. R.G. 18941/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. MO AS ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 145999/2024, promossa da:
(C.F. ), nata a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], in proprio e quale erede del padre Sig.
[...]
, e (C.F. ), nata a [...] il Per_1 Parte_2 C.F._2
02.07.1964, residente in [...] quale erede del padre Sig. . Entrambe sono elettivamente domiciliate, rappresentate Persona_1
e difese congiuntamente dagli Avv. Paolo Munafò e Avv. Silvia Calzolari.
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._3 residente in [...]., contumace
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con Atto di Citazione, notificato al convenuto in data 17 settembre CP_1
2024 (a mezzo deposito presso la Casa Comunale ex art. 140 c.p.c.), le attrici, in qualità di figlie ed eredi, hanno adito l'Ill.mo Tribunale di Venezia per ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti, sia iure proprio ( ) sia iure Parte_1 ereditario (entrambe). È stata richiesta la condanna del convenuto al pagamento della somma complessiva di Euro 140.000,00, di cui Euro 20.000,00 a titolo di risarcimento del danno morale/biologico per l'attrice in proprio e Euro 120.000,00 a Parte_1 favore di entrambe quali eredi del Sig. . Le attrici hanno altresì precisato Persona_1 che la domanda è stata preceduta da un tentativo di mediazione obbligatoria (procedura n. 165/2019, valore controverso indicato in Euro 20.000,00), concluso con esito negativo in quanto il convenuto non aveva aderito.
Il convenuto è rimasto contumace,
IN FATTO
Il Sig. , padre delle attrici, nato il [...] a [...] e Persona_1 deceduto in Levanto (SP) il 14.02.2020, risiedeva in La Spezia Corso Cavour n. 353.
1 Il de cuius versava in una condizione di grave infermità psichica che provocava "oggettiva e definitiva impossibilità di provvedere ai propri affari e interessi". Tale condizione era diagnosticata come "declino cognitivo ed eziologia ischemico-
[... degenerativa" e "spiccate anomalie comportamentali". La certificazione ASL
del neurologo Dott. del 05/11/2014 attestava, in Pt_3 Persona_2 particolare, la "mancanza di insight e i comportamenti disinibitori" che rendevano necessaria la "sorveglianza continua".
Già in precedenza, il 27 marzo 2012, una visita neurologica del Dott. Persona_3 aveva rilevato recenti avvenimenti indicativi di una verosimile "patologica suggestionabilità della persona", suggerendo l'esigenza di una tutela giuridica. In data 11 agosto 2012, il Sig. fu ritrovato soporoso in cucina e fu ricoverato a Persona_1 causa di assunzione involontaria di Benzodiazepine (BDZ) in dose non terapeutica. A seguito di questo episodio, risultò la sottrazione di Euro 130,00 dal suo portafogli. A causa della sua vulnerabilità e per l'eccessiva prodigalità che aveva già cagionato un serio pregiudizio al patrimonio familiare, le figlie presentavano ricorso per l'istituzione dell'Amministrazione di Sostegno (ADS) il 28.01.2015. La Dr.ssa fu Parte_1 nominata Amministratrice di Sostegno con provvedimento del Giudice Tutelare del Tribunale della Spezia del 03/03/2015.
L'evento illecito è avvenuto il 06/05/2014 a La Spezia, Piazza Brin. Il Sig.
[...]
chiamò il "113" denunciando di aver consegnato Euro 20,00 a una giovane Per_1 donna per un promesso "momento di intimità" ("gliela avrebbe fatta leccare") e di non essere stato soddisfatto né rimborsato.
L'Assistente Capo della Polizia di Stato era uno degli operatori CP_1 intervenuti e, durante l'intervento, video-registrò l'intera conversazione con il suo telefono cellulare,.
Il filmato fu diffuso da via WhatsApp e pubblicato su portali internet, CP_1 inclusi account YouTube quali "scollegato89" user COPPAINFACCIA, "tretigri" user tretigri, e "cannabis8222" user cannabis8222, con titoli offensivi come "Ho pagato 20 euro e non me l'ha fatta leccare" e "Anziani occhio alle truffe". La documentazione prodotta dalle attrici asserisce che il filmato è stato visto da "ad oggi oltre 122 mila" persone.
A seguito di ciò, il Sig. presentò denuncia/querela in data 03.02.2015 e Persona_1
18.05.2015 nei confronti di e altri per i reati di Abuso d'ufficio (Art. 323 CP_1
c.p.) e Rivelazione di segreti d'ufficio (Art. 326 c.p.).
In sede penale (Proc. Pen. N. 1103/15 R.G.N.R.), il GIP del Tribunale della Spezia, Dott.ssa Marta Perazzo, ammise alla messa alla prova con Ordinanza CP_1 del 30/09/2015, condizionata al preventivo risarcimento del danno stabilito provvisoriamente in Euro 15.000,00. La Sentenza n. 968/16 del 22/06/2016 dichiarava i reati estinti per intervenuto esito positivo della messa alla prova, dando atto dell'avvenuto risarcimento. La persona offesa ( ) era assente all'udienza Persona_1 penale, sebbene rappresentata da difensore.
Pag. 2 di 4 L'attrice Dr.ssa ha- in proprio. lamentato un danno psichico riflesso e si è Parte_1 rivolta al Prof. (Primario psichiatra Ospedale Versilia) che, nella Persona_4 relazione del 5 Novembre 2018, ha diagnosticato un Disturbo dell'Adattamento con Umore Depresso, qualificandolo come "quadro clinico reattivo all'evento vitale stressante", con un danno biologico permanente valutato all'8% (otto percento). L'attrice, all'epoca dell'evento (06/05/2014), aveva 42 anni (nata [...]).
IN DIRITTO
1. Sul danno iure hereditario.
Il Tribunale premette che la Sentenza penale n. 968/16 del 22/06/2016 ha dichiarato l'estinzione dei reati ascritti a per esito positivo della messa alla prova CP_1
(MAP), condizione essenziale per la quale era l'avvenuto risarcimento del danno provvisoriamente stabilito in Euro 15.000,00.
Trattandosi di danno morale, Le attrici non hanno fornito prova in giudizio che la somma già liquidata e accettata non fosse idonea a ristorare la sofferenza patita dal de cuius in relazione all'offesa alla sua dignità e onore causata dalla diffusione del video nel 2014, inclusa la portata iniziale della divulgazione su YouTube (già nota nel febbraio 2015, come dimostrano le risultanze della Polizia Postale) e ciò tenendo conto che l'illecito è andato ad incidere in una situazione multifattoriale di sofferenza.
Le attrici non hanno, infatti, dimostrato che l'entità della liquidazione provvisionale sia inidonea a coprire la sofferenza del de cusius: risulta, infatti, che, per il genitore delle attrici, a causa del suo grave deterioramento cognitivo e della demenza mista, non era possibile dimostrare oggettivamente un incremento di sofferenza morale correlato specificamente all'aumento delle visualizzazioni dopo il 2016, distinto dalla sua condizione patologica cronica, che lo portava a "non avere una piena comprensione della situazione". La domanda di risarcimento per danno morale, in quanto danno non patrimoniale, esige l'allegazione e la prova di un pregiudizio esistenziale o interiore tangibile. In assenza di nuove allegazioni relative a un peggioramento delle manifestazioni di sofferenza (proteste, disforia, irrequietezza) strettamente e causalmente collegato all'amplificazione successiva della rete, la somma già corrisposta a titolo di provvisionale penale, pur non essendo onnicomprensiva in astratto, va ritenuta idonea in concreto a ristorare la lesione all'onore e alla dignità subita dal Sig. nel contesto della sua preesistente e invalidante multifattoriale Per_1 condizione di salute.
2. Sull'incidenza delle concause nel danno iure proprio di Parte_1
Relativamente al risarcimento richiesto iure proprio dalla Dr.ssa (Euro Parte_1
20.000,00 per danno biologico permanente dell'8%), si osserva che la causalità non può essere considerata provata.
La relazione del Prof. del 5 Novembre 2018, pur rilevando uno "stretto Per_4 rapporto causale", si basa, in relatà, su una correlazione temporale con l'evento
Pag. 3 di 4 scatenante del maggio 2014. Inoltre, la documentazione prodotta dalle attrici dimostra l'esistenza di altri fattori di stress cronico e vulnerabilità preesistenti che avrebbero potuto portare alla genesi del Disturbo dell'Adattamento:
• La madre dell'attrice era deceduta nel 2006.
• Il padre presentava un "evidente deterioramento cognitivo" sin dal 2010.
• La stessa ha verbalizzato nel suo memoriale del 05/10/2018 le Parte_1 difficoltà personali legate al tentativo di "diventare genitore di mio padre" e il senso di colpa e lo stress derivante dalla "necessaria assistenza al padre".
• Le difficoltà di gestire a distanza l'accudimento del padre, fattore che di per sé è strssogeno
Tali elementi, posto che l'onere della prova grava su parte attrice, sono potrebbero essere cause efficienti esclusive nella genesi del Disturbo dell'Adattamento con Umore Depresso, ma non sono state ponderate nella valutazione del consulente di parte. Inoltre, non risultano articolati capitoli di prova diretti (come prove testimoniali) sulla frequentazione, sulla qualità e sull'intensità specifica del rapporto affettivo tra le attrici e il genitore, che sarebbero stati necessari per valutare appieno il danno riflesso in un contesto di non convivenza.
La domanda risarcitoria di parte attrice va quindi respinta. Nulla sulle spese, poiché la parte contumace è vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 18941/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta le domande di parte attrice
2. Nulla sulle spese
Venezia, 04.12.2025
Il Giudice
MO AS
Pag. 4 di 4