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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 09/04/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Siena
Causa R.G. 1033/24 Oggi 9 aprile 2025 alle ore 11,31 innanzi al giudice o.p. Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli , mediante l'applicativo “Teams”, sono comparsi: le Avv.te Anna Lucia Sanasi e Cristiana Campoccia, note all'Ufficio, per la parte ricorrente e l'Avv. Nicola Baronti, noto all'Ufficio, per l' . I CP_1
procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti depositati ed a tutto quanto ivi dedotto, eccepito, rilevato, contestato, richiesto e concluso, anche in via istruttoria, contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese tutte anche istruttorie insistendo per l'accoglimento della propria domanda ed il rigetto di quella avversaria. In punto di spese e per la quantificazione delle stesse i procuratori delle parti si rimettono a giustizia, chiedendo di essere esonerati dal presenziare alla lettura del dispositivo, insistendo per la già richiesta distrazione ex art. 93 c.p.c. i difensori della ricorrente. Il giudice prende atto, autorizza quanto richiesto e si ritira in camera di consiglio (immediatamente sospesa dalle ore 11,40 alle ore 12,28 per causa R.G. 792/23) per la decisione della causa, precisando che provvederà a dare lettura del dispositivo, anche in assenza delle parti, mediante deposito della sentenza in PCT dandone atto a verbale con indicazione dell'orario di deposito. Su invito del Giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente fino a questo momento (ore
11,39).
Alle ore 17,10 il giudice anche in assenza delle parti procede a dare lettura del dispositivo e del verbale di udienza mediante deposito in PCT come emerge dall'orario di deposito stesso. Verbale chiuso alle ore 17,11
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli T
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Siena
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, nella persona della giudice o.p. Chiara Flavia Scarselli , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1033 /2024 R.Lav.
promossa da:
, residente in Sovicille (SI), elettivamente domiciliata in Siena – Via Camollia n. Parte_1
176 presso lo studio delle avvocate Cristiana Campoccia e Anna Lucia Sanasi dalle quali è rappresentata, come da procura allegata al ricorso introduttivo;
PARTE RICORRENTE
contro
:
in persona Controparte_2 del l.r.p.t. con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Baronti ed elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'Ente in via Federigo Tozzi 7, come da procura allegata alla memoria di costituzione
PARTE RESISTENTE
Oggetto: Risarcimento danni da infortunio;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il sig. ha convenuto in giudizio l' , Parte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectiis, in via principale: - accertare e dichiarare che il sinistro occorso alla ricorrente in data 10 giugno 2021 nella prospettazione dei fatti e circostanze descritte nei capitoli espositivi del presente ricorso sia da qualificare pacificamente come infortunio in itinere con ogni conseguenza ed effetto di legge;
- per l'effetto condannare
l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla corresponsione dell'indennità CP_1
dovuta per i giorni di inabilità temporanea assoluta al lavoro, a decorrere dal 10/06/2021, sino al 18/06/2022 (€. 47,49 x 373gg – anno di riferimento 2019 ante-covid con prorogatio al 2021), nonché alla corresponsione di una indennità in capitale per il danno biologico permanente accertato nella misura del 7% ai sensi delle tabelle allegate al D. Lgs 38\2000 (€. 8.934,58 - anno di riferimento 2019 ante-covid con prorogatio al 2021), quindi, al pagamento della somma complessiva di €. 26.648,35 ovvero nella maggiore o minore somma che verrà accertata anche a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio di cui si chiede fin d'ora l'ammissione, oltre interessi legali
e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo;
- condannare, altresì e in ogni caso, l' al rimborso delle spese anticipate dalla Sig.ra per un esborso di €. CP_1 Pt_1
2.377,40, oltre €. 488,00 per il pagamento fattura CTP, quindi la somma complessiva di 2.865,40.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore delle
Avv. Anna Lucia Sanasi e Cristiana Campoccia, procuratrici antistatarie.”.
Si è costituito l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, contestando ed CP_1
opponendosi alle avverse difese e pretese tutte ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Voglia l'Ecc.mo TRIBUNALE rigettare il ricorso in oggetto in quanto infondato in fatto e in diritto, confermando la legittimità e correttezza dell'operato dell' . Con vittoria e, CP_1 in ogni caso, compensazione delle spese legali.”
La causa è stata istruita con prove documentali ed alla odierna udienza del 9 aprile 2024 è stata decisa come da allegato dispositivo del quale si dava contestuale lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Breve riassunto dei fatti di causa
L'odierno ricorso è stato introdotto per ottenere il riconoscimento di infortunio in itinere del sinistro incorso alla ricorrente in data 10 giugno 2021, alle ore 14:00, circa, mentre stava rientrando,
a bordo del proprio motorino, da una riunione di lavoro tenutasi poco prima presso i locali dell' ove la lavora come operatrice tecnica addetta Parte_2 Pt_1 alla squadra antincendio.
In particolare lamenta l'attrice che il sinistro sarebbe occorso lungo la strada privata via Inghilterra, in prossimità dell'accesso pedonale della sua abitazione ove la medesima risiede a
Sovicille, ma che sarebbe stato determinato dalla occasione di lavoro, riunione indetta, cui aveva partecipato. Stante il rigetto del riconoscimento di detto infortunio come in itinere ha introdotto il presente giudizio.
Si è costituito l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, contestando le CP_1 avverse difese rilevando come al momento della denuncia di sinistro la stessa avesse dichiarato che mentre “….. parcheggiava il motociclo, questo gli scivolava e cadeva a terra sul piede destro..”, rilevando anche che il luogo teatro dell'evento è una strada privata senza sfondo, quindi non può essere considerata strada aperta al traffico di un numero indeterminato di veicoli e che essendo avvenuto il sinistro davanti casa, il sinistro de quo non può rientrare fra gli infortuni in itinere.
Questi in estrema sintesi, i fatti di causa.
Sulla sussistenza dei presupposti per l'infortunio in itinere
E circostanza pacifica ed ammessa dalla stessa parte ricorrente che “…il motorino nell'occasione era stato parcheggiato davanti casa fuori dal cancello..” (v. verbale udienza del
15.01.2025, nonché contenuto degli atti difensivi di parte) altra circostanza pacifica ed ammessa dalla stessa ricorrente è che via Inghilterra, ove la medesima risiede a Sovicille, è una strada privata senza sfondo, quest'ultima circostanza non è stata espressamente contestata ex art. 115 c.p.c. pertanto deve ritenersi ammessa.
Fermi questi presupposti di fatto, va evidenziato come era precipuo onere probatorio gravante sulla ricorrente precisare e dimostrare che il luogo era comunque pubblico, pur essendo all'interno del suo complesso abitativo, mentre alcuna richiesta istruttoria o prova testimoniale è stata articolata sul punto. Ne consegue che in assenza di detta prova, gravante sulla ricorrente, il giudice intende aderire alla costante e prevalente giurisprudenza di legittimità sul punto che afferma che “….L'orientamento richiamato, cui questo collegio non ritiene di discostarsi, è quello per cui un infortunio “in itinere” comporta il suo verificarsi nella pubblica strada e, comunque, non in luoghi identificabili in quelli di esclusiva proprietà del lavoratore assicurato o in quelli di proprietà comune, quali le scale ed i cortili condominiali, il portone di casa o i viali di complessi residenziali con le relative componenti strutturali. Questo perchè si deve trattare di luoghi in cui la parte non ha possibilità diretta di incidere per escludere o ridurre i rischi di incidenti, cosa che invece può fare in tali ambiti (Sez. L, 16 luglio 2007, n. 15777 (Rv. 598398), cui si rinvia per ulteriori richiami)…” (v. ex multis Cass. 10028/10)
Per le dette motivazioni in fatto e diritto il ricorso è infondato e deve essere disatteso e respinto.
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate, in assenza di nota spese, sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/22 ai medi di scaglione in considerazione del valore della causa come indicato in atti e dell'attività processuale effettivamente espletata, che non ha visto istruttoria, quindi in complessivi €. 6.580,00 per onorari ex D.M. 147/22, oltre rimborso forfettario del 15% ed oneri di legge se dovuti.
P. Q. M.
Visti gli artt. 429 e segg. c.p.c.
Il Giudice del Lavoro di Siena, definitivamente pronunciando:
1) Rigetta il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto, per quanto esposto nella parte motiva;
2) visto l'art. 91 c.p.c. condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' CP_1 delle spese di lite liquidate in complessivi €. 6.580,00 per onorari ex D.M. 147/22, oltre rimborso forfettario del 15% ed oneri di legge se dovuti;
3) visto l'art. 52, comma V, D. Lgs. 196/03 dispone che la cancelleria, in caso di diffusione del presente provvedimento, diffusione per formazione della banca dati ovvero per gli obiettivi previsti dal PNRR, assuma provvedimenti/strumenti idonei ad omettere l´indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
Siena, 09/04/2025 Il giudice dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
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