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Sentenza 7 ottobre 2024
Sentenza 7 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 07/10/2024, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
dott. Massimo Gullino Presidente
dott.ssa Marialuisa Crucitti Consigliere
Consigliere reldott.ssa Ginevra Chinè
Nella causa decisa con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. ha deliberato la seguente:
SENTENZA
Contestuale in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 376/22 R.G.L. e vertente
TRA
la cui rappresentanza e difesa è curata Parte 1
dall' l'Avv. Alberta Scaglione, giusta procura in atti;
- appellante -
CONTRO
Controparte_1
(Cod. Fisc. P.IVA 1 ), con sede legale in Roma, Via IV Novembre n.
[...] per la Calabria dott. CP 2 elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Corso Garibaldi n.
635 presso lo studio dell'Avv. A. Manuela Nucera;
- appellato
Controparte_3
appellato-contumace-
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Controparte_3 conveniva in giudizio, l' CP_1 eCon ricorso al Giudice del lavoro di Palmi
1' Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t., per ivi sentire accertare e dichiarare l'assenza del diritto a procedere alla riscossione delle somme portate nella cartella di pagamento n. 09420140001359406000 di € 471,76 - avente ad oggetto rate premio Polizza
Dipendenti, per gli anni 2011-2012 – deducendo la prescrizione quinquennale del credito maturata,
anche, dalla data di presunta notifica della cartella, in assenza di ulteriori comprovati atti interruttivi.
Negava la notifica della cartella e di atti interruttivi successivi. L' Parte 1
si costituiva nel giudizio eccependo l' inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse ad agire e, sempre preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione per l'intempestività ex art 24 Dlgs
46/99 e 617 c.p.c., e la correttezza delle procedure adottate dall' Controparte_4 , l'attualità
del credito e la carenza di legittimazione passiva del medesimo ente con riferimento alle contestazioni relative al merito della pretesa. Si costituiva l'CP_1 per difendersi eccependo la mancanza di interesse ad agire.
Il procedimento veniva definito con sentenza impugnata di accoglimento.
Il Tribunale, dopo avere accertato la regolare notifica della cartella in data 14.03.2014 ha ritenuto comunque maturata la prescrizione successiva, ritenendo non valida la prova della notifica del preavviso di fermo n. 09480201400008291000 ricevuto in data 01.07.2014. Sul punto ha accertato l'assenza del contenuto dell'atto riferibile alla relata si legge sul punto che < avendo l'ente della riscossione prodotto solo il referto di notifica;
detta documentazione si appalesa del tutto inidonea a provare l'interruzione della prescrizione, in quanto in mancanza della copia dell'atto notificato, non
è possibile accertare né la riconducibilità allo stesso dell'avviso di ricevimento/relata prodotta, né se detto atto faceva riferimento alla cartella oggetto di causa>>.
Pertanto, tenuto conto che la cartella di pagamento risultava notificata in data 14.03.2014, in assenza di altri comprovati atti interruttivi, ha accertato il maturarsi della prescrizione quinquennale del credito al momento della richiesta di sgravio e comunque la data di deposito del ricorso in data
05.06.2019.
Avverso detta pronuncia Parte 1 propone appello parziale deducendo l'erroneo accertamento in fatto e produce la copia del copia del preavviso di fermo allegato all'atto notificato con la relata del .
Si è costituito l'CP_5, anche quale mandatario della CP_6 per difendersi.
Si è costituita la ricorrente CP 7 chiedendo il rigetto dell'appello.
La decisione della causa si è svolta nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., previa verifica della rituale comunicazione alle parti del decreto di fissazione della trattazione cartolare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Va preso atto del giudicato formatosi sul capo concernente l'interesse ad agire avverso l'impugnazione dell'estratto di ruolo non oggetto di appello da parte di CP_8
Con l'impugnazione CP 8 produce la copia del preavviso di fermo n. 09480201400008291000
(il contenuto del plico) notificato in data 01.07.2014; ai fini della prova dell'interruzione della prescrizione.
Il motivo è fondato.
Non è stato impugnato il capo della sentenza di accertamento della regolare notifica della cartella esattoriale n. 09420140001359406000 in data 14.03.2014. CP 8 ha prodotto in appello la copia del preavviso di fermo preavviso di fermo n.
09480201400008291000 ricevuto in data 01.07.2014 quale atto successivo di interruzione della prescrizione. Dall'esame della documentazione si evince che il suddetto preavviso era riferibile anche alla cartella esattoriale in esame.
L'appellante non si è costituito e non ha fornito alcuna prova circa la ricezione di un diverso contenuto rispetto alla documentazione prodotta.
Premesso che l'eccezione di interruzione della prescrizione è mera deduzione difensiva, di tal che non soggiace alle preclusioni di cui all'art. 416 c.p.c., la produzione integrativa in appello è
certamente ammissibile, atteso che ben avrebbe potuto il Tribunale- nell'esercizio dei poteri officiosi chiedere l'integrazione della documentazione, in presenza della prova della relata di notifica.
Infatti, l'eccezione di interruzione della prescrizione come eccezione in senso lato e non in senso stretto, che può essere rilevata anche d'ufficio da parte del giudice del gravame, non sussiste la facoltà
di produrre per la prima volta in appello i documenti attestanti l'avvenuta interruzione, ove una qualche prova in merito non sia stata acquisita, o il fatto interruttivo non sia stato allegato in primo grado, posto che il potere officioso di acquisizione documentale è destinato solo a vincere i dubbi residuati dalle risultanze di primo grado;
ne consegue che le prove del fatto interruttivo non acquisite in primo grado devono ritenersi ammissibili in appello, ai sensi dell'art. 437 c.p.c., solo ove rispondano al duplice requisito dell'indispensabilità e della finalizzazione alla dimostrazione di fatti già allegati e discussi fra le parti in prime cure (Cass. 9226/2018; 14346/2019).
A maggior ragione quei documenti erano acquisibili in primo grado, ex art. 421 c.p.c.
Può applicarsi il principio più volte sancito dalla giurisprudenza a proposito della notifica della cartella esattoriale, laddove si precisa che “In tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26,
comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve, anche in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata,
stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione. (Cass.,
.33563/2018).
In altri termini, una volta provata l'avvenuta notifica della cartella e di successivi atti interruttivi della prescrizione era onere del destinatario dimostrare che l'atto pacificamente ricevuto non corrispondeva alla produzione documentale avversaria.
L'appello va quindi accolto ed riforma dell'impugnata sentenza vanno dichiarati non prescritti i crediti portati nella cartella n. 09420140001359406000 con il rigetto dell'originario ricorso.
Le spese di lite del primo grado seguono la soccombenza mentre quelle del secondo grado vanno compensate in ragione della produzione documentale completata da CP 8 solo con l'appello tenendo conto della comunanza di difesa con CP 1.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio di Calabria sezione lavoro definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la 631/2022, pubblicata in data 25.03.2022 Parte 1
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma la sentenza impugnata e rigetta l'originario ricorso;
2. Condanna l'appellato Controparte_3 al pagamento delle spese del primo grado quantificate in € 251,00 oltre accessori di legge favore di CP 8 e 251,00 in favore di
CP 1;
3. Compensa le spese del secondo grado.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 27/9/2024.
Il Consigliere relatore Il Presidente
(dott. Massimo Gullino) (dott.ssa Ginevra Chinè) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
144 e sede territoriale in Reggio Calabria Corso Garibaldi 635, in persona del Direttore Regio-nale
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
dott. Massimo Gullino Presidente
dott.ssa Marialuisa Crucitti Consigliere
Consigliere reldott.ssa Ginevra Chinè
Nella causa decisa con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. ha deliberato la seguente:
SENTENZA
Contestuale in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 376/22 R.G.L. e vertente
TRA
la cui rappresentanza e difesa è curata Parte 1
dall' l'Avv. Alberta Scaglione, giusta procura in atti;
- appellante -
CONTRO
Controparte_1
(Cod. Fisc. P.IVA 1 ), con sede legale in Roma, Via IV Novembre n.
[...] per la Calabria dott. CP 2 elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Corso Garibaldi n.
635 presso lo studio dell'Avv. A. Manuela Nucera;
- appellato
Controparte_3
appellato-contumace-
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Controparte_3 conveniva in giudizio, l' CP_1 eCon ricorso al Giudice del lavoro di Palmi
1' Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t., per ivi sentire accertare e dichiarare l'assenza del diritto a procedere alla riscossione delle somme portate nella cartella di pagamento n. 09420140001359406000 di € 471,76 - avente ad oggetto rate premio Polizza
Dipendenti, per gli anni 2011-2012 – deducendo la prescrizione quinquennale del credito maturata,
anche, dalla data di presunta notifica della cartella, in assenza di ulteriori comprovati atti interruttivi.
Negava la notifica della cartella e di atti interruttivi successivi. L' Parte 1
si costituiva nel giudizio eccependo l' inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse ad agire e, sempre preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione per l'intempestività ex art 24 Dlgs
46/99 e 617 c.p.c., e la correttezza delle procedure adottate dall' Controparte_4 , l'attualità
del credito e la carenza di legittimazione passiva del medesimo ente con riferimento alle contestazioni relative al merito della pretesa. Si costituiva l'CP_1 per difendersi eccependo la mancanza di interesse ad agire.
Il procedimento veniva definito con sentenza impugnata di accoglimento.
Il Tribunale, dopo avere accertato la regolare notifica della cartella in data 14.03.2014 ha ritenuto comunque maturata la prescrizione successiva, ritenendo non valida la prova della notifica del preavviso di fermo n. 09480201400008291000 ricevuto in data 01.07.2014. Sul punto ha accertato l'assenza del contenuto dell'atto riferibile alla relata si legge sul punto che < avendo l'ente della riscossione prodotto solo il referto di notifica;
detta documentazione si appalesa del tutto inidonea a provare l'interruzione della prescrizione, in quanto in mancanza della copia dell'atto notificato, non
è possibile accertare né la riconducibilità allo stesso dell'avviso di ricevimento/relata prodotta, né se detto atto faceva riferimento alla cartella oggetto di causa>>.
Pertanto, tenuto conto che la cartella di pagamento risultava notificata in data 14.03.2014, in assenza di altri comprovati atti interruttivi, ha accertato il maturarsi della prescrizione quinquennale del credito al momento della richiesta di sgravio e comunque la data di deposito del ricorso in data
05.06.2019.
Avverso detta pronuncia Parte 1 propone appello parziale deducendo l'erroneo accertamento in fatto e produce la copia del copia del preavviso di fermo allegato all'atto notificato con la relata del .
Si è costituito l'CP_5, anche quale mandatario della CP_6 per difendersi.
Si è costituita la ricorrente CP 7 chiedendo il rigetto dell'appello.
La decisione della causa si è svolta nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., previa verifica della rituale comunicazione alle parti del decreto di fissazione della trattazione cartolare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Va preso atto del giudicato formatosi sul capo concernente l'interesse ad agire avverso l'impugnazione dell'estratto di ruolo non oggetto di appello da parte di CP_8
Con l'impugnazione CP 8 produce la copia del preavviso di fermo n. 09480201400008291000
(il contenuto del plico) notificato in data 01.07.2014; ai fini della prova dell'interruzione della prescrizione.
Il motivo è fondato.
Non è stato impugnato il capo della sentenza di accertamento della regolare notifica della cartella esattoriale n. 09420140001359406000 in data 14.03.2014. CP 8 ha prodotto in appello la copia del preavviso di fermo preavviso di fermo n.
09480201400008291000 ricevuto in data 01.07.2014 quale atto successivo di interruzione della prescrizione. Dall'esame della documentazione si evince che il suddetto preavviso era riferibile anche alla cartella esattoriale in esame.
L'appellante non si è costituito e non ha fornito alcuna prova circa la ricezione di un diverso contenuto rispetto alla documentazione prodotta.
Premesso che l'eccezione di interruzione della prescrizione è mera deduzione difensiva, di tal che non soggiace alle preclusioni di cui all'art. 416 c.p.c., la produzione integrativa in appello è
certamente ammissibile, atteso che ben avrebbe potuto il Tribunale- nell'esercizio dei poteri officiosi chiedere l'integrazione della documentazione, in presenza della prova della relata di notifica.
Infatti, l'eccezione di interruzione della prescrizione come eccezione in senso lato e non in senso stretto, che può essere rilevata anche d'ufficio da parte del giudice del gravame, non sussiste la facoltà
di produrre per la prima volta in appello i documenti attestanti l'avvenuta interruzione, ove una qualche prova in merito non sia stata acquisita, o il fatto interruttivo non sia stato allegato in primo grado, posto che il potere officioso di acquisizione documentale è destinato solo a vincere i dubbi residuati dalle risultanze di primo grado;
ne consegue che le prove del fatto interruttivo non acquisite in primo grado devono ritenersi ammissibili in appello, ai sensi dell'art. 437 c.p.c., solo ove rispondano al duplice requisito dell'indispensabilità e della finalizzazione alla dimostrazione di fatti già allegati e discussi fra le parti in prime cure (Cass. 9226/2018; 14346/2019).
A maggior ragione quei documenti erano acquisibili in primo grado, ex art. 421 c.p.c.
Può applicarsi il principio più volte sancito dalla giurisprudenza a proposito della notifica della cartella esattoriale, laddove si precisa che “In tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26,
comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve, anche in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata,
stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione. (Cass.,
.33563/2018).
In altri termini, una volta provata l'avvenuta notifica della cartella e di successivi atti interruttivi della prescrizione era onere del destinatario dimostrare che l'atto pacificamente ricevuto non corrispondeva alla produzione documentale avversaria.
L'appello va quindi accolto ed riforma dell'impugnata sentenza vanno dichiarati non prescritti i crediti portati nella cartella n. 09420140001359406000 con il rigetto dell'originario ricorso.
Le spese di lite del primo grado seguono la soccombenza mentre quelle del secondo grado vanno compensate in ragione della produzione documentale completata da CP 8 solo con l'appello tenendo conto della comunanza di difesa con CP 1.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio di Calabria sezione lavoro definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la 631/2022, pubblicata in data 25.03.2022 Parte 1
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma la sentenza impugnata e rigetta l'originario ricorso;
2. Condanna l'appellato Controparte_3 al pagamento delle spese del primo grado quantificate in € 251,00 oltre accessori di legge favore di CP 8 e 251,00 in favore di
CP 1;
3. Compensa le spese del secondo grado.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 27/9/2024.
Il Consigliere relatore Il Presidente
(dott. Massimo Gullino) (dott.ssa Ginevra Chinè) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
144 e sede territoriale in Reggio Calabria Corso Garibaldi 635, in persona del Direttore Regio-nale