Sentenza 25 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 25/03/2026, n. 5541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5541 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05541/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01399/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1399 del 2023, proposto da
LA ZI, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Malinconico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Rosa Maria Privitera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
del Luca Dott. Ferrara, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del verbale del 29.07.2022, non comunicato e conosciuto solo in sede di accesso in quanto trasmesso con nota del Direttore degli Affari Istituzionali e Personale Area Trattamento Giuridico del 12.09.2022 con cui la Commissione - costituita ai sensi dell'Allegato H del Regolamento Regionale n. 1/2002 per il conferimento dell'incarico di dirigente dell'Area “Coordinamento autorizzazioni, PNRR e supporto investimenti” della Direzione Generale (nominata con provvedimento del Direttore della Direzione Regionale Affari Istituzionali e Personale 28 luglio 2022, n. G10056) - con riferimento alle domande e ai relativi curriculum pervenuti, ha valutato che “nessuno dei candidati risulta avere caratteristiche rispondenti in modo completo e adeguato alle peculiarità del posto da ricoprire e agli obiettivi da raggiungere” e ha quindi statuito che “non individua alcun candidato per il conferimento dell'incarico dell'Area “Coordinamento autorizzazioni, PNRR e supporto investimenti” della Direzione Generale”;
- di tutti gli atti conseguenti e connessi, ivi inclusi espressamente in via derivata:
- l'Atto di Organizzazione n. G10740 del 5.08.2022, pubblicato sul BURL n. 66 del 09.08.2022, avente ad oggetto l'avviso esterno per la “Ricerca di professionalità per l'affidamento dell'incarico di dirigente dell'Area "Coordinamento autorizzazioni, PNRR e supporto investimenti" della Direzione Generale, a soggetto esterno all'amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 162 del r.r. n. 1/2002 e s.m.”
- il verbale del 27.10.2022, con cui la Commissione nominata al riguardo ha individuato il dott. Luca FERRARA, quale dirigente dell'Area “Coordinamento autorizzazioni, PNRR e supporto investimenti” della Direzione Generale (atto non disponibile);
- l'atto di organizzazione n. G17930 16.12.2022 con cui il Direttore Regionale Strutture Amministrative Giunta Regione Lazio Affari Istituzionali e Personale ha nominato il dott. Luca Ferrara quale dirigente dell'Area “Coordinamento autorizzazioni, PNRR e supporto investimenti” della Direzione Generale;
- il contratto di lavoro, di estremi non noti, successivamente stipulato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 il dott. Marco SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con nota prot. n. 671374 del 7.07.2022 la Direzione Regionale Affari Istituzionali e Personale Area Trattamento Giuridico ha pubblicato un “ Avviso interno di ricerca di professionalità per il conferimento dell’incarico di dirigente dell’Area “Coordinamento autorizzazioni, PNRR e supporto investimenti” della Direzione Generale ”, rivolto ai funzionari di categoria D del ruolo della Giunta Regionale di cui all’art. 203 del r.r. n. 1/2002 ed in possesso dei requisiti di cui allo schema “A”, relativo alle caratteristiche del posto da ricoprire, approvato con determinazione n. G06268 del 19 maggio 2022. La ricorrente ha inviato la propria domanda di partecipazione.
2. Non avendo avuto notizie degli esiti della procedura e alla luce di informazioni ricevute circa il concomitante avvio di avviso esterno per la copertura di analogo posto, con atto del 19.08.2022 la ricorrente ha formulato domanda di accesso per avere informazioni circa l’esito della procedura e ottenerne copia degli atti conclusivi, avendone riscontro con nota regionale del 12.09.2022, con la quale l’ente si è limitato a trasmettere il verbale qui impugnato.
3. In tal modo l’esponente ha preso atto del fatto che la procedura a cui aveva partecipato era stata definita dalla Commissione, che aveva ritenuto che “[...] nessuno dei candidati risulta avere caratteristiche rispondenti in modo completo e adeguato alle peculiarità del posto da ricoprire e agli obiettivi da raggiungere, attesa la declaratoria dell’Area in parola, in particolare, per quanto attiene la gestione dei procedimenti autorizzativi connessi alla realizzazione di progetti ricompresi negli ambiti di intervento del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale per gli investimenti complementari (PNC), e per la promozione ed attuazione degli accordi di insediamento e sviluppo delle imprese previsti dalla legge regionale 27 dicembre 2019, n.28 ” e, conseguentemente, non aveva individuato alcun candidato per il conferimento dell’incarico.
4. All’esito di quanto sopra, la ricorrente ha poi accertato che con atto n. G10740 del 5.08.2022 la Direzione Affari Istituzionali e Personale della Regione aveva indetto un avviso esterno per la copertura del medesimo posto, sul presupposto, espressamente dichiarato, che la procedura di avviso interno di cui sopra era stata esperita senza esito, e che, infine, la procedura esterna si era conclusa con l’assegnazione del posto al controinteressato dott. Luca Ferrara.
5. Con la presente impugnativa la ricorrente ha quindi contestato gli atti indicati in epigrafe per i seguenti motivi:
I) “ Violazione del regolamento regionale n. 1/2002 e dei principi di soccorso istruttorio – eccesso di potere per vizio di motivazione e irragionevolezza grave dell’azione amministrativa ”. Il giudizio espresso dalla commissione di valutazione sarebbe costituito da indicazioni meramente tautologiche del tutto inidonee a orientare la valutazione di discrezionalità tecnica a essa demandata e, al contempo, a rendere comprensibile l’iter logico che l’abbia sottesa. Mancherebbe, invece, la formulazione di una vera griglia di criteri obiettivi ma puntuali che, secondo la ormai consolidata prassi in uso in siffatte procedure, rende graduabile la “pesatura” delle condizioni oggetto di valutazione e il conseguente giudizio finale. Nel caso specifico della ricorrente la commissione ha ritenuto non sufficiente l’“Esperienza professionale maturata nella qualifica dirigenziale” e le “Capacità professionali”, ma ciò contrasterebbe con il fatto che dal curriculum emergerebbe una sicura corrispondenza tra i requisiti di “esperienza professionale” e di “capacità professionale” esposti e quelli oggetto del bando. Inoltre, la procedura prevedeva che la commissione, nel procedere alla valutazione dei candidati attraverso un esame comparativo dei curriculum rispetto ai requisiti previsti dall’avviso e dal relativo schema A nonché alla griglia di criteri, potesse effettuare anche eventuali colloqui, che avrebbe avuto un ruolo decisivo dal momento che l’invito non avrebbe adeguatamente precisato il profilo del posto da ricoprire, invece individuato con determinazione n. G06268 del 19 maggio 2022, neppure allegata all’avviso. La commissione, pertanto, avrebbe dovuto procedere allo svolgimento di colloqui o, in ogni caso, avrebbe dovuto offrire motivazione circa le ragioni per cui aveva scartato tale eventualità. In ogni caso, il non aver ovviato in alcun modo alle ipotetiche incompletezze dei dati ricavabili dai curriculum, tanto più in considerazione della incompletezza della formulazione dell’avviso che non offriva il quadro completo delle competenze da dimostrare, attesterebbe la sussistenza del vizio della funzione per grave irragionevolezza;
II) “ Eccesso di potere per sviamento e irragionevolezza grave dell’azione amministrativa (sotto diverso profilo) ” La scelta amministrativa operata sarebbe gravemente irragionevole anche sotto un diverso, e sostanziale, profilo. In entrambe le voci in questione, la commissione ricercava qualifiche e competenze specifiche, senza però tener conto che nel caso di specie si trattava di dare copertura a un incarico di nuova istituzione, in relazione a funzioni del tutto nuove, occasionate dalla strutturazione dei nuovi uffici deputati all’attuazione del PNRR: si tratterebbe di una situazione del tutto originale, che avrebbe dovuto orientare l’indagine della commissione su un piano di analogia, ovviamente con l’integrazione del colloquio personale. Al contrario, la commissione avrebbe fatto ricorso a un criterio meramente formale, ricercando una identità di competenze e funzioni che non avrebbe potuto in nessun caso essere riscontrata. In sostanza, la procedura di avviso interno, seppur posta quale strumento prioritario dal citato regolamento regionale, verrebbe svolta in modo meramente formalistico, tale da eluderne la cogenza e mortificarne la portata, così da permettere di adire direttamente la procedura dall’esterno.
6. La Regione Lazio si è costituita in resistenza, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nonché per la nullità della notifica eseguita al controinteressato e concludendo, nel merito, per il rigetto dell’impugnativa.
7. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 13.3.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
8. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
9. Al riguardo, devono essere richiamati i principi espressi in materia dalle Sezioni unite della Cassazione, secondo cui è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia originata dall’impugnazione di atti di una procedura selettiva finalizzata al conferimento di incarichi dirigenziali a carattere non concorsuale, laddove per concorso si intende la procedura di valutazione comparativa sulla base dei criteri e delle prove fissate in un bando da parte di una commissione esaminatrice con poteri decisori e destinata alla formazione di una graduatoria finale di merito dei candidati, mentre al di fuori di questo schema l’individuazione del soggetto cui conferire l’incarico costituisce l’esito di una valutazione di carattere discrezionale, che rimette all’amministrazione la scelta del candidato da collocare in posizione di vertice, ancorché ciò avvenga mediante un giudizio comparativo tra curricula diversi (Cass., SS.UU, ord. 8.6.2016, n. 11711, 30.9.2014, n. 20571). In particolare, in base a questo indirizzo giurisprudenziale le controversie relative al conferimento degli incarichi dirigenziali, anche se implicanti l’assunzione a termine di soggetti esterni, sono di pertinenza del giudice ordinario, in applicazione dell’art. 63, comma 1, del testo unico sul pubblico impiego, mentre esulano dalla nozione di « procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni » prevista dal citato comma 4 della medesima disposizione.
10. Pertanto, solo laddove la selezione si manifesti nelle forme tipiche del concorso vengono in rilievo, in base alla scelta del legislatore, posizioni di interesse legittimo contrapposte alle superiori scelte di interesse pubblico dell’amministrazione, espresse attraverso forme procedimentalizzate ed una motivazione finale ritraibile dai criteri di valutazione dei titoli e delle prove e dalla relativa graduatoria. Quando invece la selezione, pur aperta, non si esprima in queste forme tipiche, la stessa mantiene i connotati della scelta fiduciaria, attinente al potere privatistico dell’amministrazione pubblica in materia di personale dipendente.
11. Nel caso di specie, è ben vero che la procedura prevista dal R.R. n. 1/2002 istituisce forme procedimentalizzate per l’individuazione del candidato maggiormente idoneo alla copertura dell’incarico dirigenziale, con la formazione di una commissione, la valutazione dei curricula e l’indicazione del candidato ritenuto idoneo per il successivo conferimento dell’incarico. Tuttavia, la selezione mantiene caratteri eminentemente idoneativi, atteso che la suddetta valutazione non dà luogo a un ordinamento dei candidati secondo una graduatoria, ma si estrinseca nell’espressione di giudizi, attinenti alla maggiore o minore rispondenza alle caratteristiche richieste, finalizzati a individuare, tra coloro che hanno presentato domanda, quale sia il profilo professionale maggiormente rispondente alle esigenze di copertura dell'incarico.
12. In particolare, l’allegato H del R.R. n. 1/2002 prevede, per quanto interessa (punto D1, che rinvia per la procedura al punto D) che l’esame condotto dalla commissione è comparativo dei curricula “ rispetto ai requisiti previsti dall’avviso e dal relativo schema A nonché alla griglia di criteri ”, sicché non si instaura una vera e propria competizione tra concorrenti, bensì si pone a confronto il profilo del candidato con quello ideale individuato nell’Avviso. Dunque, mancando una valutazione comparativa tra i diversi candidati ed essendo la nomina (eventuale) effettuata solo sulla base del confronto con il profilo ideale del candidato che sia più corrispondente alla professionalità ricercata, la controversia esula dalla materia concorsuale ed ha più propriamente ad oggetto atti adottati dall’Amministrazione nell’esercizio dei poteri propri del datore di lavoro privato, ai sensi dell’art. 5 del d. lgs. n. 165 del 2001.
13. In ragione di quanto sopra, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, innanzi al quale la causa potrà essere riproposta ai sensi e nei termini di cui all’art. 11 c.p.a.
14. L’esito in rito giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, innanzi al quale la causa potrà essere riproposta ai sensi e nei termini di cui all’art. 11 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IL NA, Presidente FF
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
Marco SA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco SA | IL NA |
IL SEGRETARIO