TAR Roma, sez. II, sentenza 25/03/2026, n. 5541
TAR
Sentenza 25 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione del regolamento regionale n. 1/2002 e dei principi di soccorso istruttorio – eccesso di potere per vizio di motivazione e irragionevolezza grave dell’azione amministrativa

    Il Tribunale ha ritenuto che la selezione per l'incarico dirigenziale, pur con procedure formalizzate, non costituisce un concorso pubblico. La valutazione dei curricula rispetto a un profilo ideale, senza una graduatoria, rientra nei poteri discrezionali del datore di lavoro privato, esulando dalla giurisdizione del giudice amministrativo.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per sviamento e irragionevolezza grave dell’azione amministrativa

    Il Tribunale ha ritenuto che la selezione per l'incarico dirigenziale, pur con procedure formalizzate, non costituisce un concorso pubblico. La valutazione dei curricula rispetto a un profilo ideale, senza una graduatoria, rientra nei poteri discrezionali del datore di lavoro privato, esulando dalla giurisdizione del giudice amministrativo.

  • Rigettato
    Atto di Organizzazione n. G10740 del 5.08.2022

    Il Tribunale ha ritenuto che la selezione per l'incarico dirigenziale, pur con procedure formalizzate, non costituisce un concorso pubblico. La valutazione dei curricula rispetto a un profilo ideale, senza una graduatoria, rientra nei poteri discrezionali del datore di lavoro privato, esulando dalla giurisdizione del giudice amministrativo.

  • Rigettato
    Verbale del 27.10.2022

    Il Tribunale ha ritenuto che la selezione per l'incarico dirigenziale, pur con procedure formalizzate, non costituisce un concorso pubblico. La valutazione dei curricula rispetto a un profilo ideale, senza una graduatoria, rientra nei poteri discrezionali del datore di lavoro privato, esulando dalla giurisdizione del giudice amministrativo.

  • Rigettato
    Atto di organizzazione n. G17930 del 16.12.2022

    Il Tribunale ha ritenuto che la selezione per l'incarico dirigenziale, pur con procedure formalizzate, non costituisce un concorso pubblico. La valutazione dei curricula rispetto a un profilo ideale, senza una graduatoria, rientra nei poteri discrezionali del datore di lavoro privato, esulando dalla giurisdizione del giudice amministrativo.

  • Rigettato
    Contratto di lavoro

    Il Tribunale ha ritenuto che la selezione per l'incarico dirigenziale, pur con procedure formalizzate, non costituisce un concorso pubblico. La valutazione dei curricula rispetto a un profilo ideale, senza una graduatoria, rientra nei poteri discrezionali del datore di lavoro privato, esulando dalla giurisdizione del giudice amministrativo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. II, sentenza 25/03/2026, n. 5541
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5541
    Data del deposito : 25 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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