Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/03/2025, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
1
Sent. n.
Ruolo Generale n. 5175/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti componenti:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Giudice Relatore
dr. ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 5175/2019 r.g. degli affari civili,
avente ad oggetto “controversie di competenza del Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche - risarcimento danni da esondazione”, riservato in decisione all'esito della trattazione scritta per l'udienza collegiale del 5.3.2025
e vertente
TRA
, c.f.: , nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
2.1.1955 e residente in [...],
rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo,
dall'avv. Vincenzo Scarcello, c.f.: , con il quale CodiceFiscale_2
elettivamente domicilia in Corigliano Rossano (CS), località Rossano Scalo,
alla Via A. De Florio n. 16. All'uopo l'avvocato costituito dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata: e n. fax: Email_1
0983510878.
RICORRENTE
E
, c.f.: , in persona del Presidente della Controparte_1 P.IVA_1
Giunta Regionale, legale rappresentante pro – tempore, rappresentata e difesa,
in virtù di procura generale alle liti del 2.4.2015 (rep. 153.618 – racc. 31.846)
per atto del Notaio dr. , dall'avv. Giulia De Caridi Persona_1
dell'Avvocatura Regionale, c.f. , avente fax al n. CodiceFiscale_3
0965–25762 ed il seguente indirizzo PEC:
avvocato12 egione.calabria.it, con domicilio eletto in Napoli, alla Emai_2
Via Domenico Fontana n. 98, presso lo studio dell'avv. Flavia Avallone.
RESISTENTE
NONCHE'
AR
, c.f.: , in persona del Presidente, legale
[...] P.IVA_2
rappresentante pro - tempore, Prof. , con sede in Trebisacce Controparte_3
(CS) alla Via XXV Aprile S.S. 106 – KM 104, presso cui elettivamente domicilia, rappresentato e difeso, giusta provvedimento di conferimento incarico e procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.
Maria Antonietta D'Errico, c.f. dirigente CodiceFiscale_4
dell'ufficio legale interno al avente il seguente AR 3
indirizzo PEC: Email_3
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per la ricorrente , come da ricorso introduttivo, e quindi: Parte_1
“Voglia il Tribunale adito, in caso di mancata conciliazione,
accogliere la domanda e, per l'effetto:
1) accertare e dichiarare che la – in p.l.r.p.t., con Controparte_1
sede in Viale Europa Palazzo degli Itali - Cittadella Regionale - Località
Germaneto - 88100 Catanzaro ed il AR
, in p.l.r.p.t., con sede in Via XXV Aprile S.S. 106
[...]
Jonica, Km 104 – 87075 Trebisacce (Cs), in ragione delle loro competenze ed
attribuzioni, per quanto argomentato in narrativa, sono responsabili ex artt.
2043, 2051 e 2053 c.c. dei danni cagionati alla ricorrente;
2) Per l'effetto condannare i convenuti, per le motivazioni e per le
causali indicate in ricorso, in rapporto al rispettivo accertato grado di
responsabilità e/o in via solidale, al pagamento dei danni subiti nella
proprietà della ricorrente quantificati in € 52.000,00 ovvero in quella che
risulterà in corso di causa ma sempre nei limiti dello scaglione di valore
dichiarato.
3) Condannare gli enti resistenti al pagamento delle spese e
competenze del presente giudizio”.
Per la resistente , come da comparsa di costituzione Controparte_1
e risposta, e quindi:
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione
e difesa, accogliere le seguenti conclusioni, da ritenersi formulate in via 4
gradata e con salvezza di gravame:
1) ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione/titolarità passiva
della , e per l'effetto rigettare le domande, anche per le Controparte_1
causali meglio descritte al punto I;
2) in subordine, dichiarare inammissibile e, comunque, nel merito,
infondate le domande, anche per le ragioni di cui al punto II, e, per l'effetto e
comunque, rigettare le domande proposte da parte attrice nei confronti della
; Controparte_1
3) In via istruttoria rigettare le richieste istruttorie, in quanto
inammissibili e inconducenti per le ragioni di cui al punto II, n. 8.
Con vittoria di spese e compensi di difesa”.
Per il resistente AR
, come da conclusioni rassegnate con note depositate in data
[...]
26.6.2023 e, quindi, riportandosi alla comparsa di costituzione ed alle richieste ivi formulate come di seguito indicate:
“Voglia il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli, in via
preliminare, estromettere dal processo il AR
, in quanto carente la legitimatio ad causam
[...]
ovvero per carenza di legittimazione passiva;
in subordine, rigettare il ricorso perché travolto dalla prescrizione
ovvero in ogni caso perché totalmente infondato;
comunque, con vittoria di spese e competenze di lite”.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso notificato in data 6.12.2019 alla e al Controparte_1 5
,entrambi AR
in persona dei rispettivi legali rapp.ti pro tempore, ,premettendo Parte_1
di essere proprietaria di un fondo in località Frasso di Rossano, ora Comune
di Corigliano Rossano (CS), esteso per circa ha 0.49.50 e coltivato ad agrumeto, riportato in catasto al foglio di mappa 6, particella 276, esponeva che in data 12.8.2015, a seguito di piogge, il fosso/torrente Fellino straripava,
con conseguente tracimazione, a causa della rottura del suo argine, delle acque melmose che avevano completamente invaso il proprio fondo, sul quale insistevano 290 piante dell'età di circa 30 anni e dotazione di impianto di irrigazione del tipo sottochioma a goccia.
Precisava che, in seguito all'esondazione, una quantità notevole di detriti di varia natura e sabbia aveva ricoperto per un'altezza media di circa
1,2 metri tutte le piante ivi esistenti e l'impianto agrumicolo era andato completamente distrutto.
Più nel dettaglio, deduceva che i danni riportati in conseguenza dell'esondazione citata (mancato reddito di n. 290 piante, intervento necessario per la rimozione dei detriti, abbattimento dell'intera recinzione,
danni alle macchine ed attrezzature, estirpazione delle piante irrimediabilmente compromesse e acquisto di nuove per il reimpianto del terreno) ammontavano complessivamente ad € 52.000,00, come da perizia di stima redatta dall'agronomo depositata in atti. Persona_2
Specificava, inoltre, che l'evento era stato la diretta conseguenza dello stato di incuria in cui versava ormai da anni il greto del fosso Fellino nel quale si rilevava la presenza di piante, canne, arbusti proprio a ridosso dell'altezza dell'argine. 6
Rappresentava, infine, che la responsabilità dell'evento dannoso era addebitabile in solido alla e al Controparte_1 [...]
per l'omessa manutenzione AR
dell'alveo, del greto e degli argini del torrente che erano in evidente stato di abbandono e degrado, oltre che per la insussistenza di tutti i necessari interventi tecnici di prevenzione.
Sulla scorta di tali premesse, la ricorrente conveniva i menzionati resistenti innanzi all'intestato Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche,
chiedendo accogliersi le conclusioni sopra trascritte.
Con comparsa di costituzione e risposta del 27.1.2020 si costituiva in giudizio la , eccependo il proprio difetto di legittimazione Controparte_1
passiva in favore del competente nonché dei possessori AR
frontisti ai sensi del R.D. n. 523/1904, con particolare riguardo agli artt. 3, 9
12, commi 1 e 3 e 58, nonché agli artt. 915, 916 e 917 del codice civile, dai quali si evince come, in tema di responsabilità per danni derivanti dall'erosione degli argini da parte di un torrente d'acqua, i proprietari dei fondi latistanti ad un torrente sono obbligati alla costruzione delle opere a difesa dei loro beni;
dunque, l'onere della difesa dei terreni limitrofi ad un alveo era ad esclusivo carico dei possessori frontisti e/o del AR
competente in tale territorio.
Nel merito, la resistente deduceva l'assoluta infondatezza della domanda sia nell'an che nel quantum, in quanto non supportata dagli idonei elementi probatori a fondamento della stessa, nonché l'eccezionalità
dell'evento sulla base del “Rapporto di Evento” redatto dall'Autorità di
Bacino Regionale circa l'intensità delle precipitazioni, risultata superiore al 7
valore di soglia stimato.
Con comparsa di costituzione e risposta del 3.2.2020 si costituiva in giudizio il AR
(d'ora in poi ), eccependo la propria carenza di legittimazione CP_2
passiva in favore della stante la mancata natura di opera di bonifica CP_1
del torrente Fellino, nonché la prescrizione del diritto azionato in giudizio.
Nel merito, il deduceva l'infondatezza della domanda sia CP_2
nell'an che nel quantum, in quanto non supportata dagli idonei elementi probatori a fondamento della stessa.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta dalla ricorrente,
previa delega al Tribunale di Castrovillari ai sensi degli artt. 203 c.p.c. e 170
R.D. 1775/33, e precisate le conclusioni, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza collegiale del 5.11.2025, per poi essere anticipata all'udienza del 5.3.2025.
Disposta la trattazione scritta con decreto del 13.2.2025,secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., acquisite le relative note di parte, il
Tribunale all'udienza collegiale del 5.3.2025 riservava la causa in decisione.
***********************
Preliminarmente il Collegio rileva che non merita accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente . CP_2
Va, infatti, evidenziato che l'evento dannoso si è verificato, nella prospettazione di parte attrice, in data 12.8.2015, mentre il ricorso introduttivo
è stato notificato al predetto comparente in data 6.12.2019; tale atto, in quanto regolarmente ricevuto dal , appare idoneo ad interrompere il termine CP_2
prescrizionale quinquennale, non ancora quindi trascorso all'atto della 8
proposizione del presente giudizio.
Nel merito, la domanda risulta parzialmente fondata e va, pertanto,
accolta nei termini di seguito indicati.
La legittimazione attiva della ricorrente, peraltro mai contestata dai convenuti, risulta provata dalla documentazione depositata (atto di donazione del 30.8.1979).
Ciò posto, la legittimazione passiva degli enti resistenti verrà, invece,
delibata infra, trattandosi di verificare, a fronte della relativa eccezione sollevata dagli enti convenuti, la fondatezza della pretesa della ricorrente,
sotto il profilo della astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo agli enti convenuti a fronte del pregiudizio lamentato.
Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU.
n. 2951/2016), la legittimazione ad agire od a contraddire difetta solo laddove dalla stessa prospettazione della domanda emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
In punto di fatto, va subito posto in evidenza che, alla stregua dell'esame testimoniale, svoltosi all'udienza del 16.7.2021 innanzi al
Tribunale di Castrovillari, delegato ex art. 203 c.p.c., attraverso l'escussione dei testi , e , ai cui più Testimone_1 Testimone_2 Persona_2
specifici contenuti si rinvia, è rimasto inequivocabilmente accertato, come sostenuto dalla ricorrente, che in data 12.8.2015 il torrente Fellino esondava andando ad invadere il fondo coltivato dalla ricorrente. 9
Quanto poi al carattere eccezionale dell'evento in questione, dedotto genericamente dalla lo stesso non risulta in alcun modo provato. CP_1
Al riguardo, si precisa che i danni derivanti dai corsi d'acqua e dalle opere idrauliche sono di responsabilità dell'ente resistente in quanto affidati alla sua custodia e manutenzione, salva dimostrazione del caso fortuito (si vedano Cass. SS.UU. 25928/11, nonché, sull'applicabilità dell'art. 2051 c.c.
con riguardo ai beni demaniali, anche Cass. 6101/13).
Ne deriva che, in base ai principi che regolano l'onere della prova,
CP_ compete all' convenuto la dimostrazione dell'eventuale verificarsi del caso fortuito, da intendersi quale fattore causale estraneo al soggetto danneggiante, che abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento
(si vedano, ex multis, Cass. sent. n. 11227/08, Cass. sent. n. 2660/13 e Cass.,
sent. n. 5658/10 con la quale, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento e della corretta manutenzione delle opere di scolo).
Tale onere probatorio non può dirsi assolto nella specie, in quanto la ha solo dedotto genericamente, ma non provato l'eccezionalità CP_1
dell'evento in questione, limitandosi a produrre il “Rapporto di Evento”
redatto dall'Autorità di Bacino Regionale attestante la circostanza che l'intensità delle precipitazioni è risultata superiore al valore di soglia stimato,
il che è irrilevante, perchè al fine di configurare come eccezionale ed 10
imprevedibile un evento meteorologico non è sufficiente che esso sia di notevole intensità o che l'intensità delle precipitazioni atmosferiche sia superiore al valore di soglia stimato;
è invece necessario che, sulla base di dati scientifici di tipo statistico riferiti al contesto specifico di localizzazione della
"res" oggetto di custodia, il verificarsi delle piogge appaia, sulla base di una valutazione ex ante, inverosimile e rappresenti “una sensibile deviazione dalla
frequenza statistica accettata come normale” (cfr. Cass., Sezioni Unite, n.
15574/21; Cass., sez. 3, n. 30521 del 22/11/2019).
Il Tribunale Superiore delle Acque ha, a sua volta, avuto modo di affermare che: “In tema di risarcimento danni da esondazione, un fenomeno
si definisce eccezionale – idoneo, quindi, ad interrompere il nesso causale tra
la posizione di garanzia vigente in capo all'amministrazione e l'evento
dannoso verificatosi – a condizione che il tempo di ritorno ad esso associato
sia stimato superiore a 200 anni” (cfr. sentenza n. 265 del 16/09/2016).
Risulta, invece, accreditato che all'origine dei fatti, ed in aggiunta ad una carente attività manutentiva, abbia concorso la scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini, come confermato anche dai testi, i quali hanno dichiarato che “il materiale (rifiuti e detriti) era
già presente ad ostruire il torrente prima dell'alluvione del 2015” e “in
seguito all'alluvione un tratto di argine di circa 50-60 metri è completamente
crollato”.
Relativamente, poi, al dedotto concorso di colpa della danneggiata,
quale proprietaria del fondo allagato, per non aver provveduto alla manutenzione del corso d'acqua confinante nonché alla pulizia delle sterpaglie, va rilevato che non è dimostrato che il verificarsi di tali accortezze 11
ad opera della ricorrente avrebbe potuto evitare l'esondazione in questione o ridurre la portata dei danni lamentati.
Si tratta, infatti, di una lettura non condivisibile dell'art. 12 del r.d. n.
523/1904 e delle disposizioni codicistiche (artt. 915 e 916 c.c.).
Come ben noto, infatti, ai sensi dell'art. 12 cit. r.d. n. 523/1904, i proprietari di fondi latistanti ad un torrente sono obbligati solo alla costruzione di opere a difesa dei loro beni, mentre spetta all'autorità amministrativa provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde.
Orbene, nell'interpretazione delle norme innanzi indicate, la Suprema
Corte ha più volte affermato che non spetta ai proprietari dei fondi latistanti provvedere alla manutenzione degli argini di un torrente siti al di là del confine della proprietà privata ed appartenenti al demanio e che quindi la responsabilità connessa alla omessa manutenzione di essi compete esclusivamente all'amministrazione, avendo per contro i citati proprietari soltanto l'obbligo di fare e mantenere, nell'ambito ed entro i confini dei propri fondi, le opere minori volte ad impedire all'acqua di penetrarvi (SS. UU. n.
8588/1997; TSAP n. 185/2007).
Ne consegue che può astrattamente sostenersi la non risarcibilità dei danni arrecati dalle esondazioni alle opere e/o coltivazioni insistenti all'interno della fascia di rispetto in quanto trattasi di danni che la ricorrente avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza e, segnatamente, non realizzando opere in violazione di disposizione legislativa inderogabile.
Deve tuttavia escludersi che l'ente danneggiante, pur in tal senso onerato (v. Cass. sent. n. 23148/2014), abbia dimostrato quali e quanti danni 12
la ricorrente avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, essendosi limitati ad asserire, in linea del tutto astratta, l'impossibilità di porre in essere l'attività di coltivazione all'interno della fascia di rispetto senza però
specificamente dedurre e, soprattutto, dimostrare se e quanta parte del fondo coltivato dalla ricorrente insistessero in tale fascia.
Da tali considerazioni consegue il rigetto dell'eccezione articolata dalla CP_1
Tanto chiarito, occorre esaminare la posizione della ricorrente al fine di valutare la prova dei danni dalla stessa lamentati.
Sul punto, deve tenersi presente che la prova di essi può essere ricavata solo dalla documentazione in atti, dalla perizia di parte - redatta dall'agr.
che, sentito come teste, ne ha confermato il contenuto - oltre Persona_2
che dalle deposizioni dei testi escussi.
Inutile sarebbe stata l'ammissione di C.T.U. (pure richiesta dalla ricorrente) volta alla quantificazione dei danni, che, in quanto disposta a distanza di molti anni dall'evento, si sarebbe risolta in una valutazione critica degli atti di causa, che ben può essere compiuta dal Tribunale anche in ragione della sua composizione.
Ebbene, il perito di parte ha calcolato un danno complessivo pari ad €
57.505,80, tenendo conto di quattro voci di danno che devono essere esaminate singolarmente.
La prima riguarda il mancato reddito relativo a n. 290 piante, ottenuto determinando il reddito medio annuo, stimato in base all'età della pianta, al volume di chioma, alla varietà e alle sue peculiari potenzialità produttive, per una resa di 80 kg a pianta per € 0,25 al kg, pari ad € 5.800,00, al netto dei costi 13
necessari per il ripristino delle piantagioni attraverso tre fresature all'anno (€
270,00), concimazione (€ 400,00), prodotti antiparassitari (€ 500,00), potatura
(€ 600,00), per un totale di € 1.770,00. Quindi, il perito ha calcolato il reddito netto annuo pari a € 4.030,00, arrivando poi a un danno totale pari alla somma di € 35.705,80, quale risultato di una non comprensibile operazione algebrica riguardante la somma di € 4.030,00 nonché due valori di “8,86 x 1545,4” di cui si ignora la provenienza (cfr. pag. 5 della perizia di parte).
Le cifre indicate dal tecnico non possono essere riconosciute in toto in quanto la ricorrente non ha fornito alcuna prova del quantitativo delle colture concretamente preesistenti all'epoca dell'allagamento e di quelle effettivamente andate perdute nonché dell'entità della produzione realizzata negli anni precedenti l'esondazione.
Al riguardo va precisato che in linea generale, infatti, la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito,
il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente
(e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può
riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, 14
esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass. n. 4437/1997).
In riferimento al caso di specie, la valutazione del perito risulta effettuata in modo chiaramente induttivo, senza specificare se si tratti di prezzi di mercato all'origine o al produttore e senza applicare la riduzione per presumibile e fisiologico sfrido e scarto da raccolto, lavorazione e difetti del prodotto. Ed anzi, in sede di prova testimoniale, il CTP ha confermato che per quantificare il danno non ha valutato se l'agrumeto avesse prodotto redditi negli anni precedenti, considerando solo la “potenzialità delle piante che
avevano circa 30 anni”.
Né la prova della consistenza dei danni può ricavarsi dalle dichiarazioni dei testi che si sono limitati a riferire che il terreno della ricorrente era stato completamente ricoperto da sabbia, fango e detriti e che le piante, ricoperte dal fango, erano irrecuperabili, per cui occorreva iniziare una nuova coltivazione, senza fornire una prova concisa attraverso specifiche indicazioni circa il quantitativo delle colture preesistenti e di quelle irrimediabilmente danneggiate in seguito all'evento alluvionale.
Le dichiarazioni testimoniali, inoltre, non sono supportate da nessuna prova documentale, mancando agli atti il cd. quaderno di campagna, rectius
registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma
3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), le fatture, le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, ovvero altri documenti atti a dimostrare 15
l'entità della produzione realizzata negli anni precedenti l'esondazione e quella degli anni successivi. Tali documenti avrebbero consentito, infatti, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento delle inondazioni mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
Né, infine, la prova della consistenza dei danni può ricavarsi dalla produzione fotografica allegata alla perizia di parte, da cui si percepisce il danneggiamento delle piante, ma non lo stato preesistente del fondo agricolo e le colture ivi praticate.
Per le ragioni rappresentate, gli importi indicati dal perito per il
mancato reddito relativo a n. 290 piante vanno equitativamente ridotti del
60%, riconoscendo alla ricorrente l'importo di € 14.282,32.
Con riguardo alla seconda voce di danno (rimozione del terreno
alluvionale), il perito ha calcolato una spesa pari a € 7.000,00, tenendo conto dell'estensione del terreno, dell'altezza media raggiunta dai detriti, del materiale alluvionale depositatosi nell'agrumeto nonché del costo orario di un mezzo atto a rimuovere tale materiale.
Ebbene, si osserva che può ritenersi dimostrato dalle dichiarazioni dei testi che sono stati eseguiti lavori di rimozione del materiale che, a causa dell'alluvione, si era depositato sul terreno.
In particolare, il teste , titolare dell'omonima ditta di Testimone_1
costruzioni, ha dichiarato di essere stato incaricato dalla ricorrente di svuotare una parte del materiale alluvionale depositatosi nell'agrumeto ed ha confermato che l'attrice ha corrisposto il prezzo dei lavori da lui effettuati a mezzo assegno postale, confermando altresì il contenuto della fattura n. 18 del 16
3.9.2015 di € 1.470,00 (importo imponibile).
Del pari, il teste titolare dell'omonima azienda Testimone_2
agricola, ha dichiarato di aver seguito dei lavori in seguito all'alluvione del
2015 all'interno del giardino della signora asportando vari strati Parte_1
di fango con una pala meccanica nelle file degli agrumi fino ad arrivare al piede degli alberi, confermando il contenuto della fattura n. 15 del 29.8.2015
di € 1.639,34 (importo imponibile) nonché la circostanza che l'attrice ha corrisposto il prezzo dei lavori effettuati pagando, anche in tal caso, tramite assegno postale.
Orbene, condivisibili appaiono i costi dimostrati con l'esibizione di relativa documentazione contabile che attesta gli esborsi economici sostenuti per l'esecuzione dei lavori e l'affidamento degli stessi a ditte terze, pari a complessivi € 3.109,34, non potendosi invece riconoscere la cifra indicata dal perito (€ 7.000,00), il quale ha calcolato de plano il prezzo complessivo delle opere di rimozione del materiale senza indicare specificamente il prezzo considerato né, tantomeno, la fonte dalla quale ha estrapolato il suddetto prezzo.
Con riferimento alla terza voce di danno (ripristino della recinzione
perimetrale del fondo), il perito ha stimato un costo pari a € 11.000,00 (come
da prezziario regionale € 44,00 per ml).
A tal proposito, mentre i testi e hanno confermato che Tes_1 Tes_2
“in alcuni punti la recinzione era stata buttata giù in quanto si erano
accumulati dei detriti che spinti dalla forza dell'acqua l'hanno divelta”, il perito di parte, sentito come teste, non ricorda se la recinzione ivi esistente fu distrutta. 17
Ebbene, stante il riferimento al danneggiamento della recinzione nelle dichiarazioni dei primi due testi, in considerazione del fatto che la ricorrente non ha comunque depositato documentazione che attesti l'effettiva opera di ripristino della recinzione, deve ritenersi che vi abbia provveduto in economia,
con la conseguenza che la liquidazione di tale voce di danno va effettuata in via equitativa riducendo del 60% il valore indicato nella consulenza di parte nella misura di € 11.000,00, giungendo quindi ad un importo riconoscibile pari a complessivi € 4.400,00.
Infine, il CTP ha stimato il danno alle macchine ed attrezzature per un totale di € 3.800,00 (motocoltivatore Goldoni mod. 719 dell'anno 1995 del
valore attuale di € 1.500,00, motopompa marca Ruggeri del valore di €
1.000.00, motocoltivatore del 2014 del valore di € 1.300,00), senza fornire alcuna indicazione in merito al loro grado di vetustà, al loro stato di manutenzione e obsolescenza tecnologica nonché al loro grado di danneggiamento.
In relazione a tale ultima voce, essa non è stata dimostrata né con l'esibizione di documentazione contabile né attraverso eventuali dichiarazioni testimoniali;
addirittura, il perito non ricorda la circostanza che le macchine
agricole erano state distrutte dall'alluvione.
Pertanto, in mancanza di documentazione che attesti le relative spese o, comunque, in mancanza di prova rigorosa circa l'effettivo danneggiamento delle macchine, nessuna somma può essere riconosciuta poiché, diversamente,
la liquidazione di tali danni parrebbe assolutamente aleatoria.
In definitiva, l'importo dei danni subiti dalla ricorrente Parte_1
per la causale sopra indicata può quindi essere determinato nella misura 18
complessiva di € 21.791,66 (di cui € 14.282,32 quale mancato reddito relativo a n. 290 piante, € 3.109,34 per la rimozione del terreno alluvionale ed €
4.400,00 per il ripristino della recinzione perimetrale del fondo).
Delle citate somme deve rispondere la , quale ente Controparte_1
preposto per legge alla gestione e manutenzione del demanio idrico.
Ed invero, con riguardo alla questione della effettiva titolarità dal lato passivo del rapporto, come già affermato in precedenti di questo stesso
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (cfr. sentenze nn. 605/2020 del
10.2.2020 e 1587/2020 del 5.5.2020) va osservato che se è vero che l'art. 88
della legge regionale della 12 agosto 2002, n. 34 Controparte_1
(concernente il riordino delle funzioni amministrative regionali e locali) ha previsto che “alle Province sono attribuite le funzioni amministrative
riguardanti: a) interventi di difesa da fenomeni di dissesto, ivi compresi gli
interventi per la tutela delle coste e degli abitati costieri;
b) realizzazione e
manutenzione di opere idrauliche, in caso di assenza dei soggetti tenuti alla
loro realizzazione;
c) provvedimenti e adempimenti relativi alle acque
minerali e termali;
d) polizia idraulica, compresa l'imposizione di limitazioni
e divieti all'esecuzione, anche al di fuori del demanio idrico, di qualsiasi
opera o intervento che possano influire anche indirettamente sul regime dei
corsi d'acqua ed in genere di ogni intervento, attinente alla polizia delle
acque, previsto dai rr.dd. 523/ 1904, 2669/1937 e 1775/1933; e) realizzazione
delle dighe non riservate al Registro Italiano Dighe (R.I.D.) ai sensi dell'art.
91, comma 1, d.lgs. 112/1998 e non rientranti, ai sensi della legislazione
vigente, nella competenza di altri Enti;
f) gestione del demanio, idrico, con
rilascio delle relative concessioni ed autorizzazioni d'uso: concessioni di 19
estrazione di materiale litoide dei corsi d'acqua, concessioni di spiagge
lacuali superfici e pertinenze dei laghi, concessioni di pertinenze idrauliche e
di aree fluviali, concessioni di derivazione di acqua pubblica. Le Province
esercitano tali funzioni nel rispetto della normativa e degli strumenti di
programmazione vigenti;
g) vigilanza sul demanio e sulla realizzazione degli
obblighi posti a carico dei concessionari. In caso di inadempienza da parte
del concessionario le Province possono effettuare direttamente gli interventi,
salvo rivalsa”, è pur vero che, ai sensi dell'art. 18 della medesima legge, “la
Giunta regionale, con apposite deliberazioni e a seguito dell'acquisizione del
parere della Conferenza Regione Autonomie locali di cui all'articolo 8,
provvede al trasferimento delle risorse finanziarie e strumentali idonee a
garantire una congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle
funzioni conferite agli Enti locali, tenendo conto di eventuali trasferimenti di
risorse operati direttamente dallo Stato agli Enti locali e nell'ambito delle
risorse a tale scopo effettivamente trasferite dallo Stato alla Regione” e,
soprattutto, che “la decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite agli Enti
locali è fissata nelle suddette deliberazioni della Giunta regionale e, di regola,
coincide con l'effettivo trasferimento agli stessi Enti delle risorse di cui al
precedente comma 1”.
Ne consegue che l'effettivo trasferimento dell'esercizio delle funzioni in materia di tutela idrogeologica non avviene automaticamente, sulla sola base della legge, ma occorre la delibera con cui la Giunta Regionale disponga il passaggio delle risorse finanziarie necessarie, nonché l'effettivo trasferimento delle medesime risorse, come indicato nell'espressione univoca,
utilizzata nel testo della norma, sopra riportata, del quale non risulta fornita 20
prova e deduzione.
Per tali ragioni non può essere condivisa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva prospettata dalla secondo cui Controparte_1
l'istituzione del la solleverebbe da responsabilità, AR
essendo immanente, vista la normativa ora citata, la persistenza della qualità
di custode della ai sensi dell'art. 2051 c.c. CP_1
In particolare, con riguardo alla posizione del convenuto
[...]
, va evidenziato che, AR
sebbene tali enti svolgano funzioni di rilievo nelle attività di monitoraggio e sorveglianza idraulica della rete idrografica calabrese, gli stessi possono essere considerati custodi solo allorquando risulti effettivamente realizzato un passaggio di consegna del corso d'acqua oggetto di causa a uno di tali enti, in mancanza dovendosi ritenere custode la (cfr. in tal senso Controparte_1
Cass. civ. Sez. Unite, 22.1.2021, n. 1369 secondo cui “in caso di esondazione
di un canale, nel riparto di responsabilità per i danni derivanti da difetto di
manutenzione occorre verificare se ed in quale misura il AR
sia stato realmente investito di funzioni di manutenzione del corso d'acqua, a
tal fine attribuendo rilievo non solo alla formale consegna dell'opera ovvero
all'esistenza di una manutenzione di fatto ma anche alle leggi regionali in
materia”. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto responsabile un di CP_2
bonifica della in virtù della l. reg. n. 4 del 2003, che, nel Controparte_5
delimitare i comprensori di bonifica, aveva incluso l'alveo in questione nel perimetro del medesimo , quale elemento di dislocazione geografica CP_2
rilevante ai sensi degli artt. 33 e 54 del r.d. n. 215 del 1933).
Nella fattispecie in esame, sebbene la ricorrente abbia ancorato 21
l'obbligo di manutenzione del al Piano di classifica dell'anno 2014, CP_2
approvato dalla con Delibera della Giunta Regionale n. 265 Controparte_1
del 4.8.2015, il torrente in oggetto non sembrerebbe rientrare nel detto Piano;
in particolare, il torrente Fellino non è ricompreso nell'elenco dei bacini idrografici costituenti la rete scolante, essendo invece ricompresi solo i
“canali torrente fellino” (cfr. pagg. 19, 20, 56, 57 del Piano di Classifica).
In ogni caso, la manutenzione dello stesso sarebbe stata riconducibile al solo nel caso di sussistenza di un atto di affidamento AR
espresso a quest'ultimo, proveniente dalla tuttavia, non risulta in CP_1
alcun modo documentato l'affidamento al del Controparte_6
torrente per cui è causa, né alcuna prova è stata offerta dalla ricorrente circa l'esistenza di una manutenzione di fatto da parte dello stesso.
Alla stregua delle considerazioni che precedono la Controparte_1
va condannata al pagamento in favore della ricorrente delle somme sopra indicate.
Sull'importo riconosciuto va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati - FOI - al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento dannoso
(12.8.2015), fino alla data della presente sentenza;
vanno, altresì, riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo.
In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n.
1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n.
4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria 22
rivalutata anno per anno.
L'importo rivalutato alla data odierna, calcolato secondo i parametri fissati dalla sentenza a SS.UU. 1712/1995, è quindi pari ad € 28.961,63 oltre agli interessi sullo stesso decorrenti al tasso legale dalla data della presente decisione sino al saldo.
Quanto alle spese e competenze di lite relative al presente giudizio,
tenuto conto del fatto che la domanda attorea è stata accolta solo in parte,
sussistono giusti motivi per dichiarare le stesse compensate tra la ricorrente
e la , in persona del suo legale rapp.te pro Parte_1 Controparte_1
tempore, nella misura di 1\2; la residua porzione, sulla base del criterio della soccombenza, va posta a carico della e si liquida di ufficio Controparte_1
come da dispositivo che segue, sulla base dello scaglione di riferimento (da €
26.001,00 fino ad € 52.000,00) di cui al D.M. 55/2014 recante:
"Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la
professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre
2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicabile ratione
temporis, considerando la somma complessivamente riconosciuta e la non particolare difficoltà delle questioni trattate.
Le spese di lite tra la ricorrente e il Parte_1 [...]
, in persona del suo AR
legale rapp.te pro tempore, seguono invece la soccombenza della prima e si liquidano come in dispositivo in favore di quest'ultimo, secondo i criteri sopra indicati.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di 23
Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, con ricorso notificato in data 6.12.2019 alla Parte_1 Controparte_1
e al , AR
entrambi in persona dei rispettivi legali rapp.ti pro tempore, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la , Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di , per la causale di cui alla parte motiva, della Parte_1
somma di € 28.961,63,oltre interessi sullo stesso decorrenti al tasso legale a far data dalla presente pronuncia sino al soddisfo;
2) Dichiara compensate tra la ricorrente e la , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, nella misura di 1/2 le spese e competenze di lite relative al presente procedimento che, per la residua porzione, pone a carico della , in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, liquidando la stessa in favore di in complessivi € 3.772,50,di cui € 272,50 per spese Parte_1
vive ed € 3.500,00 per compensi, oltre Iva e Cpa, se dovute, oltre rimb.
forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi;
3) Rigetta la domanda nei confronti del AR
, in persona del legale rapp.te pro
[...]
tempore;
4) Condanna al pagamento in favore del Parte_1 [...]
, in persona del AR
legale rapp.te pro tempore, di spese e competenze di lite, che liquida,
in complessivi € 3.500,00, oltre rimb. forf. spese generali nella misura 24
del 15% dei compensi, nonché IVA e Cpa.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5.3.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo