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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 08/04/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3303/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
II Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott. Francesca Ajello Giudice
Dott. Filomena Piccirillo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23/10/2024 da
e , entrambi con l'Avv. FALAGIANI Parte_1 Parte_2
ALESSANDRA;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Trieste il 26.08.2001 (atto di matrimonio n. 177, Parte 2, S.A., anno 2001);
separati consensualmente con sentenza n. 367/2023, pubblicata il 10.07.2023, passata in giudicato;
con i seguenti figli: , nato a [...] il [...], di anni 21, ( ; Per_1 C.F._1
( ) e ( ), nati a Trieste il 5.3.2007, Per_2 C.F._2 Per_3 C.F._3 gemelli, di anni 17, tutti residenti con la madre in via Venzone n. 2 a Trieste.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23/10/2024 , contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“ nessun contributo per i coniugi essendo autonomi economicamente;
- i figli minorenni e vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, Per_2 Per_3 con residenza prevalente presso la madre in via Venzone n. 2 a Trieste;
- l'abitazione familiare di via Venzone n. 2 a Trieste, di esclusiva proprietà della sig.ra , Pt_1 resta assegnata a quest'ultima;
- nessun assegno quale contributo per il mantenimento dei figli , e , in Per_1 Per_2 Per_3 quanto ciascun genitore provvede direttamente al mantenimento dei figli stessi, per i quali le spese straordinarie, secondo il protocollo Ordine avvocati/Tribunale di Trieste, visionato e accettato dai coniugi, saranno suddivise al 70% a carico del padre ed al 30% a carico della madre;
- il padre potrà vedere e stare con i figli minorenni a piacimento e comunque per un tempo paritario a quello in cui stanno con la madre secondo gli accordi che prenderà direttamente con loro, nel rispetto reciproco degli impegni di studio, sportivi e lavorativi.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e ;
[...] Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura 4) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trieste, 3.04.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente dott. Filomena Piccirillo dott. Anna Lucia Fanelli