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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 29/01/2026, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 609/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica: BUCARELLI ENZO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5479/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cinquefrondi - Corso Garibaldi 103 89021 Cinquefrondi RC
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 355 IMU 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 355 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio il Comune di Cinquefrondi.
Restava contumace Agenzia delle Entrate Riscossione.
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 355 - cron. n. 5247, notificata in data 21.06.2025, a mezzo raccomandata a/r n.
386193965061 (All.1), con la quale il Comune di Cinquefrondi ha sollecitato il pagamento di € 3.401,41, scaturente dall'ingiunzione n. 4407, asseritamente, notificata il 04.01.2024, cui sottostanno: avviso di accertamento IMU n. 192 per anno 2013 e avviso di accertamento n. 257 anno 2014, asseritamente notificati rispettivamente in data 20.11.2018 e 31.12.2019.
Eccepiva l'omessa/irregolare notifica degli atti prodromici e la (conseguente) decadenza/prescrizione dei crediti (e delle correlate sanzioni e interessi) portati dall'atto impugnato.
Si costituiva l'ente impositore Comune di Cinquefrondi che documentava, innanzitutto, la regolare notifica degli atti impositivi di sua competenza. Nello specifico:
l'ingiunzione di pagamento n. 4407 del 21 giugno 2025 per € 3.401,41 notificata in Indirizzo_1 domicilio della ricorrente per compiuta giacenza, a seguito di deposito presso l'ufficio postale in data 4 gennaio 2024, atto non ritirato entro il termine di spedizione della C.A.D di cui è prodotta attestazione.
Aggiungeva che la regolare notifica della ingiunzione esime dalla documentazione degli atti precedenti.
In relazione alla difesa di parte resistente e alle produzioni effettuate il ricorrente depositava memoria illustrativa con la quale prendeva posizione, contestando le controdeduzioni rassegnate e la documentazione prodotta. In particolare contestava quanto affermato, da parte resistente, nella propria memoria del 5.01.2026, nella quale afferma, senza il deposito di alcun supporto probatorio, la regolare notificazione della ingiunzione di pagamento n.
Indirizzo 2 del 21-06-2025, che, a detta di controparte, sarebbe stata notificata alla ricorrente, peraltro, presso l'indirizzo del de cuius (Indirizzo_3, Cinquefrondi) per compiuta giacenza. Peraltro, la presunta notifica sarebbe stata eseguita, all'indirizzo del de cuius Nominativo_1, ben dopo 16 anni dalla sua morte, avvenuta in data 2/7/2009 (cfr. certificato di morte, fascicolo parte ricorrente) In argione di ciò eccepiva: a) la carenza del documento citato;
b) in ogni caso, qualora lo stesso fosse stato prodotto, la notifica sarebbe stata nulla, atteso che l'atto, per stessa ammissione di parte resistente, è stato notificato ad indirizzo diverso da quello della odierna ricorrente (Indirizzo_4).
Ribadiva quindi la maturazione del termine di decadenza prescrizione che per i tributi locali come l'IMU, la legge finanziaria 2007 (L. 296/2006) è di 5 anni.
Osservava che nel caso di specie il Preavviso di Fermo Amministrativo n. 355 cron. n. 5247, spedito dall'Ente impositore a mezzo raccomandata a/r N°386193965061, era stato consegnato il 21/06/2025, presso il domicilio del contribuente in Indirizzo_1, civico n.69, come si evince dal certificato di residenza/domicilio fiscale ivi residente dal 22/02/2011 (cfr. all. certificato di residenza storico, fascicolo parte ricorrente). Viceversa, gli atti tributari sottostanti, ovvero, il sollecito di pagamento, datato 11/04/2024 (cfr. doc. 5, fascicolo parte resistente), nonché il preavviso di Fermo Amm.vo n. 355-cron. 4074, datato 28/10/2024, (cfr. doc. 7, fascicolo parte resistente), sono stati inviati ad un indirizzo (Cinquefrondi, Indirizzo_5) diverso da quello indicato nel predetto certificato di residenza storico. Ne deriva che, la notifica dei predetti atti tributari, essendo sconosciuto il destinatario, non è andata a buon fine.
Infine, anche i due avvisi di accertamento distinti col n. 192 protocollo n. 12015 del 19/10/2018 (IMU 2013)
e n. 257 protocollo n. 13393 del 28/11/2019 (IMU 2014), riportano lo stesso ultimo indirizzo del de cuius
(Cinquefrondi, Indirizzo_5), con l'indicazione del destinatario "Nominativo_1". A tal riguardo, si evidenzia che la ricorrente, come si evince dal certificato storico depositato nel proprio fascicolo, è residente in [...]5 - Cinquefrondi fin dal 22/02/2011.
In subordine evienziava che solo per l'avviso di accertamento n. 192 del 2018 (IMU 2013) risulta che la ricorrente abbia - per tabulas - chiesto e ottenuta la rateizzazione del debito con protocollo n. 3080 del 22/03/2019 Provvedimento n. 11/2019 (cfr. fascicolo parte resistente).
Tuttavia, il predetto avviso di accertamento e la sua rateizzazione sarebbero prescritti per decorrenza quinquennale del termine;
infatti, tra la notificazione della misura cautelare del PFA da parte dell'Ente impositore (04-06-2025) e la concessa rateizzazione (22/03/2019), sono trascorsi oltre cinque anni
(precisamente sei anni e due mesi).
L'altro avviso di accertamento n. 257 protocollo n. 13393 del 28/11/2019 (IMU 2014) risulta anch'esso nullo, essendo stata la sua tentata notifica eseguita in data 31/12/2019; tuttavia, agli atti risulta una compiuta giacenza all'indirizzo di destinazione che era quello del de cuius Nominativo_1 (Indirizzo_3, Cinquefrondi). Anche in questo caso il termine di prescrizione quinquennale è decorso senza una valida notifica di atto interruttivo.
Infine, l'unico atto regolarmente notificato presso la sua residenza certificata alla ricorrente risulta essere stato il preavviso di fermo amm.vo (datato 04/06/2025), oggetto di impugnazione del presente giudizio.
Il ricorso è solo parzialmente fondato e deve, pertanto, essere accolto nei limiti che seguono e rigettato per il resto.
In relazione al ruolo orignato dall'avviso di accertamento n. 257 protocollo n. 13393 del 28/11/2019 (IMU
2014) la notifica effettuata (per compiuta giacenza) presso la resienza del de cuius non è valida in quanto effettuata oltre un anno dal decesso della stessa (e dunque sarebbe dovuta essere effettuata presso la differente per numero civico 69 e non 59 - della riorrente).-
In relazione ad esso pertanto la Comunicazione di Fermo Amministrativo deve essere annullata.
L'atto impugnato è viceversa valido in relazione al carico derivante dall'avviso di accertamento n. 192 del
2018 (IMU 2013) atteso che lo stesso è certamente stato conosciuto dalla ricorrente che ha chiesto e ottenuta la rateizzazione del debito con protocollo n. 3080 del 22/03/2019 - Provvedimento n. 11/2019 (cfr. fascicolo parte resistente).
Non si è perfezionata la eccepita prescrizione atteso che nonostante tra la notificazione della misura cautelare del PFA da parte dell'Ente impositore (04-06-2025) e la concessa rateizzazione (22/03/2019), siano trascorsi oltre cinque anni (precisamente sei anni e due mesi), deve essere aggiunto, trattandosi di fase esecutiva, il periodo di spospensione per l'emergenza COVID-19 di 542 giorni, con la conseguenza che nessuna prescrizione è maturata.
Le spese, attesa la soccombenza reciproca, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come da parte motiva.
Dichiara compensate interamente le spese di giudizio.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica: BUCARELLI ENZO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5479/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cinquefrondi - Corso Garibaldi 103 89021 Cinquefrondi RC
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 355 IMU 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 355 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio il Comune di Cinquefrondi.
Restava contumace Agenzia delle Entrate Riscossione.
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 355 - cron. n. 5247, notificata in data 21.06.2025, a mezzo raccomandata a/r n.
386193965061 (All.1), con la quale il Comune di Cinquefrondi ha sollecitato il pagamento di € 3.401,41, scaturente dall'ingiunzione n. 4407, asseritamente, notificata il 04.01.2024, cui sottostanno: avviso di accertamento IMU n. 192 per anno 2013 e avviso di accertamento n. 257 anno 2014, asseritamente notificati rispettivamente in data 20.11.2018 e 31.12.2019.
Eccepiva l'omessa/irregolare notifica degli atti prodromici e la (conseguente) decadenza/prescrizione dei crediti (e delle correlate sanzioni e interessi) portati dall'atto impugnato.
Si costituiva l'ente impositore Comune di Cinquefrondi che documentava, innanzitutto, la regolare notifica degli atti impositivi di sua competenza. Nello specifico:
l'ingiunzione di pagamento n. 4407 del 21 giugno 2025 per € 3.401,41 notificata in Indirizzo_1 domicilio della ricorrente per compiuta giacenza, a seguito di deposito presso l'ufficio postale in data 4 gennaio 2024, atto non ritirato entro il termine di spedizione della C.A.D di cui è prodotta attestazione.
Aggiungeva che la regolare notifica della ingiunzione esime dalla documentazione degli atti precedenti.
In relazione alla difesa di parte resistente e alle produzioni effettuate il ricorrente depositava memoria illustrativa con la quale prendeva posizione, contestando le controdeduzioni rassegnate e la documentazione prodotta. In particolare contestava quanto affermato, da parte resistente, nella propria memoria del 5.01.2026, nella quale afferma, senza il deposito di alcun supporto probatorio, la regolare notificazione della ingiunzione di pagamento n.
Indirizzo 2 del 21-06-2025, che, a detta di controparte, sarebbe stata notificata alla ricorrente, peraltro, presso l'indirizzo del de cuius (Indirizzo_3, Cinquefrondi) per compiuta giacenza. Peraltro, la presunta notifica sarebbe stata eseguita, all'indirizzo del de cuius Nominativo_1, ben dopo 16 anni dalla sua morte, avvenuta in data 2/7/2009 (cfr. certificato di morte, fascicolo parte ricorrente) In argione di ciò eccepiva: a) la carenza del documento citato;
b) in ogni caso, qualora lo stesso fosse stato prodotto, la notifica sarebbe stata nulla, atteso che l'atto, per stessa ammissione di parte resistente, è stato notificato ad indirizzo diverso da quello della odierna ricorrente (Indirizzo_4).
Ribadiva quindi la maturazione del termine di decadenza prescrizione che per i tributi locali come l'IMU, la legge finanziaria 2007 (L. 296/2006) è di 5 anni.
Osservava che nel caso di specie il Preavviso di Fermo Amministrativo n. 355 cron. n. 5247, spedito dall'Ente impositore a mezzo raccomandata a/r N°386193965061, era stato consegnato il 21/06/2025, presso il domicilio del contribuente in Indirizzo_1, civico n.69, come si evince dal certificato di residenza/domicilio fiscale ivi residente dal 22/02/2011 (cfr. all. certificato di residenza storico, fascicolo parte ricorrente). Viceversa, gli atti tributari sottostanti, ovvero, il sollecito di pagamento, datato 11/04/2024 (cfr. doc. 5, fascicolo parte resistente), nonché il preavviso di Fermo Amm.vo n. 355-cron. 4074, datato 28/10/2024, (cfr. doc. 7, fascicolo parte resistente), sono stati inviati ad un indirizzo (Cinquefrondi, Indirizzo_5) diverso da quello indicato nel predetto certificato di residenza storico. Ne deriva che, la notifica dei predetti atti tributari, essendo sconosciuto il destinatario, non è andata a buon fine.
Infine, anche i due avvisi di accertamento distinti col n. 192 protocollo n. 12015 del 19/10/2018 (IMU 2013)
e n. 257 protocollo n. 13393 del 28/11/2019 (IMU 2014), riportano lo stesso ultimo indirizzo del de cuius
(Cinquefrondi, Indirizzo_5), con l'indicazione del destinatario "Nominativo_1". A tal riguardo, si evidenzia che la ricorrente, come si evince dal certificato storico depositato nel proprio fascicolo, è residente in [...]5 - Cinquefrondi fin dal 22/02/2011.
In subordine evienziava che solo per l'avviso di accertamento n. 192 del 2018 (IMU 2013) risulta che la ricorrente abbia - per tabulas - chiesto e ottenuta la rateizzazione del debito con protocollo n. 3080 del 22/03/2019 Provvedimento n. 11/2019 (cfr. fascicolo parte resistente).
Tuttavia, il predetto avviso di accertamento e la sua rateizzazione sarebbero prescritti per decorrenza quinquennale del termine;
infatti, tra la notificazione della misura cautelare del PFA da parte dell'Ente impositore (04-06-2025) e la concessa rateizzazione (22/03/2019), sono trascorsi oltre cinque anni
(precisamente sei anni e due mesi).
L'altro avviso di accertamento n. 257 protocollo n. 13393 del 28/11/2019 (IMU 2014) risulta anch'esso nullo, essendo stata la sua tentata notifica eseguita in data 31/12/2019; tuttavia, agli atti risulta una compiuta giacenza all'indirizzo di destinazione che era quello del de cuius Nominativo_1 (Indirizzo_3, Cinquefrondi). Anche in questo caso il termine di prescrizione quinquennale è decorso senza una valida notifica di atto interruttivo.
Infine, l'unico atto regolarmente notificato presso la sua residenza certificata alla ricorrente risulta essere stato il preavviso di fermo amm.vo (datato 04/06/2025), oggetto di impugnazione del presente giudizio.
Il ricorso è solo parzialmente fondato e deve, pertanto, essere accolto nei limiti che seguono e rigettato per il resto.
In relazione al ruolo orignato dall'avviso di accertamento n. 257 protocollo n. 13393 del 28/11/2019 (IMU
2014) la notifica effettuata (per compiuta giacenza) presso la resienza del de cuius non è valida in quanto effettuata oltre un anno dal decesso della stessa (e dunque sarebbe dovuta essere effettuata presso la differente per numero civico 69 e non 59 - della riorrente).-
In relazione ad esso pertanto la Comunicazione di Fermo Amministrativo deve essere annullata.
L'atto impugnato è viceversa valido in relazione al carico derivante dall'avviso di accertamento n. 192 del
2018 (IMU 2013) atteso che lo stesso è certamente stato conosciuto dalla ricorrente che ha chiesto e ottenuta la rateizzazione del debito con protocollo n. 3080 del 22/03/2019 - Provvedimento n. 11/2019 (cfr. fascicolo parte resistente).
Non si è perfezionata la eccepita prescrizione atteso che nonostante tra la notificazione della misura cautelare del PFA da parte dell'Ente impositore (04-06-2025) e la concessa rateizzazione (22/03/2019), siano trascorsi oltre cinque anni (precisamente sei anni e due mesi), deve essere aggiunto, trattandosi di fase esecutiva, il periodo di spospensione per l'emergenza COVID-19 di 542 giorni, con la conseguenza che nessuna prescrizione è maturata.
Le spese, attesa la soccombenza reciproca, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come da parte motiva.
Dichiara compensate interamente le spese di giudizio.