Versione
3 settembre 1991
3 settembre 1991
Art. 5. Natura risarcitoria dei trattamenti
pensionistici di guerra 1. Il primo comma dell'articolo 77 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , e' sostituito dal seguente:
"Le somme corrisposte a titolo di pensione, assegno o indennita' di cui al presente decreto, per la loro natura risarcitoria, non costituiscono reddito. Tali somme sono, pertanto, irrilevanti ai fini fiscali, previdenziali, sanitari ed assistenziali ed in nessun caso possono essere computate, a carico dei soggetti che le percepiscono e del loro nucleo familiare, nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici, per la concessione di esoneri ovvero di benefici economici e assistenziali".
Nota all'art. 5:
- L'art. 77 del testo unico approvato con D.P.R. n. 915/1978 , come modificato dalla presente legge, e' cosi' formulato:
"Art. 77 (Irrilevanza dei redditi pensionistici). - Le somme corrisposte a titolo di pensione, assegno o indennita' di cui al presente decreto, per la loro natura risarcitoria, non costituiscono reddito. Tali somme sono, pertanto, irrilevanti ai fini fiscali, previdenziali, sanitari ed assistenziali ed in nessun caso possono essere computate, a carico dei soggetti che le percepiscono e del loro nucleo familiare, nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici, per la concessione di esoneri ovvero di benefici economici e assistenziali.
Restano ferme le disposizioni di cui all' art. 3 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 , convertito con modificazioni, in legge 16 aprile 1974, n. 114 ".
pensionistici di guerra 1. Il primo comma dell'articolo 77 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , e' sostituito dal seguente:
"Le somme corrisposte a titolo di pensione, assegno o indennita' di cui al presente decreto, per la loro natura risarcitoria, non costituiscono reddito. Tali somme sono, pertanto, irrilevanti ai fini fiscali, previdenziali, sanitari ed assistenziali ed in nessun caso possono essere computate, a carico dei soggetti che le percepiscono e del loro nucleo familiare, nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici, per la concessione di esoneri ovvero di benefici economici e assistenziali".
Nota all'art. 5:
- L'art. 77 del testo unico approvato con D.P.R. n. 915/1978 , come modificato dalla presente legge, e' cosi' formulato:
"Art. 77 (Irrilevanza dei redditi pensionistici). - Le somme corrisposte a titolo di pensione, assegno o indennita' di cui al presente decreto, per la loro natura risarcitoria, non costituiscono reddito. Tali somme sono, pertanto, irrilevanti ai fini fiscali, previdenziali, sanitari ed assistenziali ed in nessun caso possono essere computate, a carico dei soggetti che le percepiscono e del loro nucleo familiare, nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici, per la concessione di esoneri ovvero di benefici economici e assistenziali.
Restano ferme le disposizioni di cui all' art. 3 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 , convertito con modificazioni, in legge 16 aprile 1974, n. 114 ".
Commentari • 2
- 1. Circolare del 19/06/1997 n. 173 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. VIMin. Finanze · 19 giugno 1997 · 7.9069133
[…] 601, nonche\' dell\'art. 77, comma 1, del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con il citato d.P.R. n. 915 del 1978. L\'art. 77 citato, nel testo sostituito dall\'art. 5 della legge 8 agosto 1991, n. 261, individua, in particolare, esattamente le pensioni di guerra esenti dall\'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevedendo
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Giurisprudenza • 17
- 1. Trib. Bari, sentenza 24/11/2023, n. 3319Provvedimento: […] (come modificato dall'art. 3 del d.l. n. 30 del 1974, convertito nella legge n. 114 del 1974, la cui operatività è stata fatta salva dal comma 2 dell'art. 77 del d.P.R. n. 915 del 1978), anche successivamente alla modifica del comma 1 di questo articolo compiuta dall'art. 5 della legge n. 261 del 1991, che ha esplicitato il carattere risarcitorio delle pensioni di guerra e delle altre provvidenze di cui allo stesso testo normativo ed ha escluso che le stesse costituiscano, in linea generale, reddito; nè può dubitarsi della legittimità costituzionale di tale disciplina, in quanto come recentemente ribadito dalla Corte costituzionale nella ordinanza n. 143 del 2001, essa è frutto di un non irragionevole esercizio della discrezionalità del legislatore.”Leggi di più...
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