Articolo 5 della Legge 8 agosto 1991, n. 261
Articolo 4Articolo 6
Versione
3 settembre 1991
Art. 5. Natura risarcitoria dei trattamenti
pensionistici di guerra 1. Il primo comma dell'articolo 77 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , e' sostituito dal seguente:
"Le somme corrisposte a titolo di pensione, assegno o indennita' di cui al presente decreto, per la loro natura risarcitoria, non costituiscono reddito. Tali somme sono, pertanto, irrilevanti ai fini fiscali, previdenziali, sanitari ed assistenziali ed in nessun caso possono essere computate, a carico dei soggetti che le percepiscono e del loro nucleo familiare, nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici, per la concessione di esoneri ovvero di benefici economici e assistenziali".
Nota all'art. 5:
- L'art. 77 del testo unico approvato con D.P.R. n. 915/1978 , come modificato dalla presente legge, e' cosi' formulato:
"Art. 77 (Irrilevanza dei redditi pensionistici). - Le somme corrisposte a titolo di pensione, assegno o indennita' di cui al presente decreto, per la loro natura risarcitoria, non costituiscono reddito. Tali somme sono, pertanto, irrilevanti ai fini fiscali, previdenziali, sanitari ed assistenziali ed in nessun caso possono essere computate, a carico dei soggetti che le percepiscono e del loro nucleo familiare, nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici, per la concessione di esoneri ovvero di benefici economici e assistenziali.
Restano ferme le disposizioni di cui all' art. 3 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 , convertito con modificazioni, in legge 16 aprile 1974, n. 114 ".
Entrata in vigore il 3 settembre 1991
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