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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/06/2025, n. 7458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7458 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 1^ Sezione Lavoro
n. 45736/2024 R. Gen. (al quale sono stati riuniti i nn. 45835, 46834, 46838 e
46893/2024 R. Gen)
Il Giudice designato dr. MA PAGLIARINI nelle cause riunite
TRA
(nato a [...] il [...]) Parte_1
(nata a [...] il [...]) Parte_2
(nato a [...] il [...]) Parte_3
(nata a [...] il [...]) Parte_4
(nato a [...] il [...]) Parte_5
tutti elettivamente domiciliati in Frosinone, via Casilina Nord 93, presso lo studio dell'avv. Raffaele De Girolamo che li rappresenta e difende in virtù di deleghe in atti ricorrenti
E
[...]
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in via dei Portoghesi 12, rappresentato e difeso dai propri funzionari ex art CP_1
417- bis c.p.c. convenuto all'esito dell'udienza del 19.6.2025 (sostituita con il deposito di note ex art. 127- ter c.p.c., effettuato dalle sole parti ricorrenti) ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO
rigetta le domande;
compensa per intero tra le parti le spese del giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e gli altri quattro ricorrenti sopra indicati Parte_1
hanno presentato domanda di inserimento nelle Graduatorie
Provinciali per le Supplenze (GPS), dichiarando, oltre al titolo di accesso, altri titoli posseduti, tra cui i corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL (acronimo di Content and Language
Integrated Learning, metodologia che prevede l'insegnamento di contenuti disciplinari in lingua straniera) da 60 CFU, conseguiti presso la Scuola Superiore di Mediazione Linguistica I.U.M.
ACADEMY SCHOOL di Napoli, inizialmente valutati nell'attribuzione del punteggio nelle GPS d'interesse.
Nel corso della procedura, il Controparte_2
ha emanato la nota n. 11276/2024 dell'11 giugno 2024, in
[...]
risposta ad un quesito concernente la validità delle certificazioni
CLIL rilasciate dalle scuole superiori di mediazione lingui stica, con cui ha negato il valore legale di tali certificazioni ed ha riconosciuto la sola validità delle sole certificazioni CLIL rilasciate dalle Università.
Sulla base della predetta nota, l'ATP di con CP_1
provvedimento del 10.9.2024, ha disposto la decurtazione del punteggio dei candidati inseriti nelle GPS di in possesso di CP_1
certificazioni CLIL rilasciate da enti diversi dalle Università ed ha conseguentemente aggiornato e ripubblicato le graduatorie provinciali per le supplenze.
Rientrando i ricorrenti nella categoria interessata dalla predetta decurtazione di punteggio, gli stessi hanno visto decrescere la loro posizione nelle graduatorie provinciali per le supplenze 2024/2025 e 2025/26.
I ricorrenti lamentano l'illegittimità di tali provvedimenti e chiedono la disapplicazione degli stessi con conseguente riconoscimento delle certificazioni CLIL in loro possesso
(rilasciate dalla Superiore di Mediazione Linguistica I.U.M.
2 ACADEMY SCHOOL di Napoli) ed attribuzione del punteggio aggiuntivo previsto per tale tipologia di certificazioni.
In subordine, hanno richiesto il risarcimento del danno per violazione del principio del legittimo affidamento, della parità di trattamento nonché dei principi di correttezza e buona amministrazione, sulla base del pregresso riconoscimento di tali certificazioni, da parte dell'Amministrazione convenuta.
Il , costituto in Controparte_1
giudizio, ha ribadito la legittimità del proprio operato, richiamando il quadro normativo dettato in materia e concludendo per il rigetto delle domande.
Senza necessità di attività istruttoria la causa è stata decisa.
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Le domande proposte dai ricorrenti non possono trovare accoglimento.
Le tabelle allegate alla OM n. 88/2024 hanno previsto, per quanto d'interesse, l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo per gli insegnanti in possesso delle seguenti certificazioni:
- titolo di perfezionamento all'insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell'art. 14 del D.M. 249/2010 ovvero titolo di abilitazione all'insegnamento in CLIL in un paese UE, valorizzato con 6 punti aggiuntivi per titolo (B.12);
- certificazione CeClil o certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto del Direttore Generale al personale scolastico 16 aprile
2012, n. 6 , o la positiva frequenza di corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera ( , Numer_1
valorizzate con 3 punti aggiuntivi per titolo (B.13).
L'art. 14 del D.M. 10 settembre 2010 n. 249, espressamente richiamato dalla tabella allegata all'Ordinanza ministeriale e rubricato “Corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera”, prevede: “Le
3 università nei propri regolamenti didattici di ateneo possono disciplinare corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera … Per garantire uniformità' tra i predetti corsi, le università si adeguano ai criteri stabiliti dal Controparte_3
con proprio decreto, sentito il Consiglio universitario nazionale
[...]
…”.
Il Decreto del Direttore generale n. 6/2012, anch'esso espressamente richiamato dalla tabella allegata all'Ordinanza ministeriale, relativo alla definizione degli aspetti caratterizzanti i corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera, secondo la metodologia CLIL rivolti ai docenti in servizio nei licei e negli istituti tecnici, prevede all'art. 5 che “I corsi di perfezionamento sono realizzati da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui al l'art. 3, comma 3 del decreto del Controparte_3
30 settembre 2011, (pubblicato nella G.U. 299 del
[...]
24 dicembre 2011) individuate attraverso appositi bandi emanati dall'AN (ex INDIRE)..”.
Entrambe le disposizioni sopra richiamate sono dunque chiare e univoche nel riservare l'insegnamento di questi specifici corsi cc.dd. CLIL o di perfezionamento di tale metodologia presso le Università, statali e non statali, e non anche presso le Scuole superiori di mediazione linguistica del tipo dello IUM Academy
School di Napoli.
La questione peraltro è stata espressamente affrontata dal
TAR Lazio con sentenza n. 17836/2024 in cui si legge “A ben vedere, tuttavia, in linea con quanto riferito dal
[...]
nella nota in contestazione n. Controparte_2
11276/2024 (doc. 1, ricorso), il Collegio reputa che non esista allo stato una fonte normativa che abiliti espressamente le Scuole
4 superiori di mediazione linguistica a rilasciare la certificazione
CLIL od organizzare corsi di perfezionamento in materia ”.
La pronuncia richiama espressamente le fonti normative sopra indicate (art. 14 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249 e art. 5 del Decreto del Direttore generale n. 6/2012), affermando: “Indi tutte le fonti richiamate ed indicate nel provvedimento ministeriale impugnato prevedono l'insegnamento riservato di questi specifici corsi cc.dd. CLIL o di perfezionamento di tale metodologia presso le Università, statali e non statali, e non anch e presso le Scuole superiori di mediazione linguistica del tipo dello IUM Ac ademy
School srl.
Dalla medesima normativa in analisi si evince, inoltre, come le Università che possono erogare tali insegnamenti debbano partecipare a bandi selettivi e rispondere a specifici criteri indicati dal al fine di garantire uniformità tra i predetti CP_2
corsi. Ciò, in ultima analisi, escluderebbe la possibilità, adombrata da parte ricorrente, che la legittimazione all'organizzazione di tali corsi potrebbe derivare automaticamente ed in via alternativa all'Istituto ricorrente per via dell'avere inserito tali insegnamenti nell'ambito del proprio Statuto, per essere Istituto abilitato ad attivare corsi di studi equipollenti alle
Classi di laurea L -12 e LM-94 o per figurare nell'elenco dei soggetti “per la formazione del personale della scuola” ai sensi del decreto direttoriale del n. 13 del 5 Controparte_1
luglio 2013, proprio perché la facoltà di impartire corsi CLIL richiede per legge il processo di selezione sopra indicato anche per le stesse Università (conformemente anche TAR Lazio, sentenza. n. 10044 del 26.5.2025).
La citata nota del ha fatto dunque Controparte_2
corretta applicazione del quadro normativo vigente in materia, avendo la stessa precisato che: “… sul versante strettamente normativo, le Scuole superiori per mediatori linguistici sono disciplinate dal D.M. n. 38 del 2002 e dal D.M. n. 59 del 2018 che,
5 secondo la formulazione attualmente vigente, riconoscono ad esse la possibilità di erogare esclusivamente corsi di durata triennale equipollenti alla Classe L -12 (art. 1, comma 2 del D.M. n. 38 del
2002) e corsi di durata biennale, equipollenti, ai soli fi ni professionali e concorsuali, alla Classe LM -94 (art. 4, D.M. n. 59 del 2018). Alla luce del richiamato dettato normativo, non è attualmente prevista da alcuna disposizione legislativa e/o regolamentare la possibilità, per le SSML accreditate presso lo scrivente Ministero, di rilasciare certificazioni CLIL (stesso discorso valga anche per i Master di I e/o II livello o altri corsi analoghi, non autorizzati dalla normativa citata)
Del resto, l'art. 14 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249 prevede che i corsi cd. CLIL siano erogati da parte delle Università
e non anche delle Scuole superiori di mediazione linguistica (per scrupolo, si precisa, al riguardo, che nel medesimo senso depongono anche l'art. 5 del Decreto del Direttore generale n.
6/2012 nonché l'art. 4 del Decreto dipartimentale n. 1511 del 23 giugno 2022”.
L'Amministrazione scolastica si è conseguentemente attenuta e conformata alla nota ministeriale intervenuta nel corso della procedura, la quale, come detto, è in linea con il quadro normativo vigente in materia e pertanto anche la domanda risarcitoria avanzata dai ricorrenti dev'essere disattesa, non trovando la stessa fondamento in alcuna azione illegittima della P.A.
Anche la lamentata disparità di trattamento rispetto a coloro che in passato hanno visto riconosciuto il punteggio in questione,
è infondata, atteso che “il principio non opera quando viene rivendicata l'applicazione in proprio favore di posizioni giuridiche riconosciute ad altri soggetti in modo illegittimo, in quanto, in applicazione del principio di legalità, la legittimità dell'operato dell'amministrazione non può comunque essere inficiata dall'eventuale illegittimità compiuta in altra situazione (crf. TAR,
6 sez.III bis, sent. n. 10044 del 26.5.2025; Consiglio di Stato , sez.
VI , sent. n. 8893/2019).
Sulla base delle precedenti considerazioni, le domande dei ricorrenti vanno interamente disattese.
La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.
Roma, 25.6.2025.
Il giudice
MA LI
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