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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 27/05/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 190/2025 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Sezione per i minorenni, composta da:
1. dott. Carmelo Blatti ............................ Presidente
2. dott.ssa Daria Orlando ........................ Consigliere est.
3. dott.ssa Daniela Urbani ...................... Consigliere
4. dott. Francesco Viola ......................... Componente esp.
5. dott.ssa Eleonora Rotondo ................. Componente esp. ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento n. 190/25 RG instaurato con appello avverso la sentenza n. 9/25 del Tribunale per i minorenni di Messina emessa in data 28 gennaio 2025 con la quale è stato rigettato il ricorso presentato da e per l'effetto confermati i Parte_1 provvedimenti a tutela della minore
, nata a [...] il [...], Persona_1 proposto da:
nato a [...] il [...], ivi residente, rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Maria Emanuele presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
Nei confronti di:
nata a [...] il [...]; Parte_2
, nata a [...] il [...] Parte_3
e Procura Generale presso la Corte di Appello di Messina
* * * * Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale per i Minorenni di Messina rigettava il ricorso presentato da con il quale si chiedeva la revoca del Parte_1 provvedimento di affidamento della figlia minore alla nonna paterna Persona_1
e al Servizio Sociale disposto con provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Messina del 19 dicembre 2017. In particolare, il Tribunale per i Minorenni di Messina, pur prendendo atto del miglioramento nelle condizioni complessive del e della persistenza di un valido Pt_1 rapporto affettivo e di frequentazione tra la minore e il padre, rilevava la permanenza di significative criticità con la conseguenza che, pur nella consapevolezza dell'impegno profuso, ha ritenuto non ricorrano le condizioni per una revoca del provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale e per la modifica dell'attuale collocamento della minore.
§ Avverso la sentenza ha proposto appello il difensore di , Parte_1 deducendo, con il primo motivo, che il Tribunale per i Minorenni non ha tenuto in considerazione che la vicenda giudiziaria dalla quale è scaturito il provvedimento urgente di sospensione della responsabilità genitoriale si è conclusa con una sentenza di assoluzione irrevocabile del “perché il fatto non sussiste”. Pt_1
Il primo giudice avrebbe potuto prendere atto che già ab origine nessun comportamento pregiudizievole era stato posto in essere dal padre nei confronti della figlia in quanto non aveva nell'immediatezza cagionato un danno alla minore, né dalla detta situazione si poteva creare un pregiudizio meramente eventuale. Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza per erroneità e/o illogicità della motivazione nel punto in cui il Tribunale ha posto a fondamento della conferma della sospensione la permanenza di significative criticità in capo al Pt_1
Si sottolinea, al riguardo, l'erronea interpretazione e/o travisamento delle risultanze delle relazioni degli Assistenti sociali, posto che il primo giudice non ha tenuto in considerazione quanto verificato dalle operatrici del Consultorio le quali hanno dato atto della idoneità del allo svolgimento del ruolo genitoriale, dedotto Pt_1 sia dai colloqui con il sia dall'esito del “TKR”. Pt_1
Il Tribunale, erroneamente, travisandone le dette risultanze, ha confermato la sospensione della p.g., individuando la permanenza delle criticità del sotto il Pt_1 diverso profilo economico ed abitativo, oltre che all'incertezza in ordine alla capacità del padre e della nuova compagna di gestire la crescita della minore e delle sue nuove esigenze. Si osserva, in proposito, che, in assenza di violazioni dei doveri del genitore e di condotte comunque pregiudizievoli per la figlia, non appare giustificata la conferma della limitazione della p.g. in quanto il pregiudizio abitativo ed economico non sono elementi che possono giustificare in sé la sospensione della p.g. e, comunque, avrebbero potuto essere soddisfatti con la conferma della collocazione presso l'abitazione della nonna e con la vigilanza dei Servizi Sociali. Chiedeva, quindi, in riforma della sentenza, di revocare il decreto n. 74/2017 RVG. emesso dal Tribunale per i Minorenni di Messina il data 21.02.2017 e confermato il 11.12.2017; in subordine revocare la sospensione della limitazione della potestà genitoriale al sig. , confermare la collocazione della minore presso Parte_1 Per_1
l'abitazione della nonna ordinando la vigilanza dei Servizi Sociali;
emettere ogni altro provvedimento meno afflittivo per il sig. Pt_1
* * * * All'esito dell'udienza del 15 maggio 2025, svolta in forma non partecipata, sulle conclusioni della difesa dell'appellante e del P.G., la Corte ha così deciso.
* * * * Ritiene la Corte che l'appello debba essere rigettato e la sentenza impugnata debba essere integralmente confermata. Il Tribunale non ha tenuto in considerazione che il fu assolto dal reato di Pt_1 cui all'art. 591 c.p. perché si tratta di circostanza del tutto ininfluente, posto che le ragioni che hanno condotto il primo giudice a rigettare il ricorso dell'odierno appellante afferiscono a ben altre criticità. Dimentica, infatti, l'appellante che dalla relazione aggiornata dei Servizi Sociali del 9 gennaio 2025 emerge che il è privo di una stabile occupazione, che si trova Pt_1 in precarie condizioni economiche, tanto da avere dovuto lasciare l'abitazione in affitto ove viveva con la nuova compagna – ed il figlio di pochi mesi nato da questa relazione
– e di essersi trasferito presso l'abitazione dei suoceri. I Servizi affidatari evidenziano che lo stesso, allo stato, non dispone di una abitazione stabile ed adeguata, capace di garantire un contesto di vita sereno e idoneo alla crescita della minore, soprattutto in considerazione della particolare fase di crescita della minore, in fase preadolescenziale. A ciò si aggiunga che la nuova coppia è genitore di un figlio di circa un anno, il che rende la prospettata convivenza ancor più problematica. Il ha personalmente dichiarato di avere la disponibilità di una abitazione Pt_1 sita in Messina in scalinata S. Barbara di circa 40 mq, dove ha la residenza e di cui gode a titolo di comodato d'uso, precisando, tuttavia, che tale immobile gli sarebbe stato ceduto da precedente occupante privo di titolo. Dimentica, ancora, l'appellante che, nella relazione del consultorio familiare, si rappresenta come la minore, nel corso del colloquio, non abbia manifestato particolare desiderio o entusiasmo all'idea di andare a vivere con il nuovo nucleo familiare del padre, tenuto conto del fatto che la stessa trascorre liberamente del tempo con il padre in un clima relativamente sereno, pur non dormendo insieme, e anche tenuto conto che presso l'attuale collocazione del padre non è presente uno spazio adeguato e una stanza da destinare alla minore. Per contro, la minore è sinceramente e profondamente legata alla figura della nonna paterna, che ricopre un ruolo fondamentale nel suo quotidiano, fornendo supporto emotivo e pratico. Da una lettura dell'intera relazione, non parcellizzata alle segnalate “sufficienti” capacità genitoriali che, secondo l'appellante, giustificherebbero una riforma della sentenza, emergono palesi le molteplici criticità che il servizio rileva soprattutto sulla capacità del padre e della nuova compagna, come detto genitori di un bambino in tenera età, che necessita di particolari cure ed attenzioni, a riuscire a garantire alla minore, in piena fase evolutiva, il necessario sostegno, non solo materiale, ma soprattutto psichico. Peraltro, come già evidenziato, allo stato, è adeguatamente Per_1 supportata dalla nonna, nella quale ha trovato un valido e significativo punto di riferimento.
Uno stravolgimento della sua quotidianità, con il trasferimento presso l'abitazione della nuova coppia, potrebbe rappresentare un pericolo per l'equilibrio psico-fisico della minore. Alla luce delle superiori considerazioni, ritiene, dunque, la Corte che, allo stato, il provvedimento impugnato debba essere integralmente confermato, essendo funzionale al supremo interesse della minore che ella, in limitazione della responsabilità genitoriale di – in tal senso dovendo intendersi la Parte_1 disposta sospensione – rimanga affidata alla nonna paterna ed ai Servizi Sociali territorialmente competenti, che proseguiranno nella attività di monitoraggio e controllo. Essendo stato rigettato l'appello proposto, deve essere Parte_1 condannato al pagamento delle spese processuali del giudizio di gravame.
P.Q.M.
Rigetta l'appello proposto nell'interesse di avverso la sentenza Parte_1
n. 9/2025 emessa dal Tribunale per i Minorenni di Messina in data 31.01.2025 e condanna lo stesso al pagamento delle spese del giudizio di gravame. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in Messina, in esito alla camera di consiglio del 15 maggio 2025
Il Consigliere est. Presidente
(dott.ssa Daria Orlando) (dott. Carmelo Blatti)
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Sezione per i minorenni, composta da:
1. dott. Carmelo Blatti ............................ Presidente
2. dott.ssa Daria Orlando ........................ Consigliere est.
3. dott.ssa Daniela Urbani ...................... Consigliere
4. dott. Francesco Viola ......................... Componente esp.
5. dott.ssa Eleonora Rotondo ................. Componente esp. ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento n. 190/25 RG instaurato con appello avverso la sentenza n. 9/25 del Tribunale per i minorenni di Messina emessa in data 28 gennaio 2025 con la quale è stato rigettato il ricorso presentato da e per l'effetto confermati i Parte_1 provvedimenti a tutela della minore
, nata a [...] il [...], Persona_1 proposto da:
nato a [...] il [...], ivi residente, rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Maria Emanuele presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
Nei confronti di:
nata a [...] il [...]; Parte_2
, nata a [...] il [...] Parte_3
e Procura Generale presso la Corte di Appello di Messina
* * * * Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale per i Minorenni di Messina rigettava il ricorso presentato da con il quale si chiedeva la revoca del Parte_1 provvedimento di affidamento della figlia minore alla nonna paterna Persona_1
e al Servizio Sociale disposto con provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Messina del 19 dicembre 2017. In particolare, il Tribunale per i Minorenni di Messina, pur prendendo atto del miglioramento nelle condizioni complessive del e della persistenza di un valido Pt_1 rapporto affettivo e di frequentazione tra la minore e il padre, rilevava la permanenza di significative criticità con la conseguenza che, pur nella consapevolezza dell'impegno profuso, ha ritenuto non ricorrano le condizioni per una revoca del provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale e per la modifica dell'attuale collocamento della minore.
§ Avverso la sentenza ha proposto appello il difensore di , Parte_1 deducendo, con il primo motivo, che il Tribunale per i Minorenni non ha tenuto in considerazione che la vicenda giudiziaria dalla quale è scaturito il provvedimento urgente di sospensione della responsabilità genitoriale si è conclusa con una sentenza di assoluzione irrevocabile del “perché il fatto non sussiste”. Pt_1
Il primo giudice avrebbe potuto prendere atto che già ab origine nessun comportamento pregiudizievole era stato posto in essere dal padre nei confronti della figlia in quanto non aveva nell'immediatezza cagionato un danno alla minore, né dalla detta situazione si poteva creare un pregiudizio meramente eventuale. Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza per erroneità e/o illogicità della motivazione nel punto in cui il Tribunale ha posto a fondamento della conferma della sospensione la permanenza di significative criticità in capo al Pt_1
Si sottolinea, al riguardo, l'erronea interpretazione e/o travisamento delle risultanze delle relazioni degli Assistenti sociali, posto che il primo giudice non ha tenuto in considerazione quanto verificato dalle operatrici del Consultorio le quali hanno dato atto della idoneità del allo svolgimento del ruolo genitoriale, dedotto Pt_1 sia dai colloqui con il sia dall'esito del “TKR”. Pt_1
Il Tribunale, erroneamente, travisandone le dette risultanze, ha confermato la sospensione della p.g., individuando la permanenza delle criticità del sotto il Pt_1 diverso profilo economico ed abitativo, oltre che all'incertezza in ordine alla capacità del padre e della nuova compagna di gestire la crescita della minore e delle sue nuove esigenze. Si osserva, in proposito, che, in assenza di violazioni dei doveri del genitore e di condotte comunque pregiudizievoli per la figlia, non appare giustificata la conferma della limitazione della p.g. in quanto il pregiudizio abitativo ed economico non sono elementi che possono giustificare in sé la sospensione della p.g. e, comunque, avrebbero potuto essere soddisfatti con la conferma della collocazione presso l'abitazione della nonna e con la vigilanza dei Servizi Sociali. Chiedeva, quindi, in riforma della sentenza, di revocare il decreto n. 74/2017 RVG. emesso dal Tribunale per i Minorenni di Messina il data 21.02.2017 e confermato il 11.12.2017; in subordine revocare la sospensione della limitazione della potestà genitoriale al sig. , confermare la collocazione della minore presso Parte_1 Per_1
l'abitazione della nonna ordinando la vigilanza dei Servizi Sociali;
emettere ogni altro provvedimento meno afflittivo per il sig. Pt_1
* * * * All'esito dell'udienza del 15 maggio 2025, svolta in forma non partecipata, sulle conclusioni della difesa dell'appellante e del P.G., la Corte ha così deciso.
* * * * Ritiene la Corte che l'appello debba essere rigettato e la sentenza impugnata debba essere integralmente confermata. Il Tribunale non ha tenuto in considerazione che il fu assolto dal reato di Pt_1 cui all'art. 591 c.p. perché si tratta di circostanza del tutto ininfluente, posto che le ragioni che hanno condotto il primo giudice a rigettare il ricorso dell'odierno appellante afferiscono a ben altre criticità. Dimentica, infatti, l'appellante che dalla relazione aggiornata dei Servizi Sociali del 9 gennaio 2025 emerge che il è privo di una stabile occupazione, che si trova Pt_1 in precarie condizioni economiche, tanto da avere dovuto lasciare l'abitazione in affitto ove viveva con la nuova compagna – ed il figlio di pochi mesi nato da questa relazione
– e di essersi trasferito presso l'abitazione dei suoceri. I Servizi affidatari evidenziano che lo stesso, allo stato, non dispone di una abitazione stabile ed adeguata, capace di garantire un contesto di vita sereno e idoneo alla crescita della minore, soprattutto in considerazione della particolare fase di crescita della minore, in fase preadolescenziale. A ciò si aggiunga che la nuova coppia è genitore di un figlio di circa un anno, il che rende la prospettata convivenza ancor più problematica. Il ha personalmente dichiarato di avere la disponibilità di una abitazione Pt_1 sita in Messina in scalinata S. Barbara di circa 40 mq, dove ha la residenza e di cui gode a titolo di comodato d'uso, precisando, tuttavia, che tale immobile gli sarebbe stato ceduto da precedente occupante privo di titolo. Dimentica, ancora, l'appellante che, nella relazione del consultorio familiare, si rappresenta come la minore, nel corso del colloquio, non abbia manifestato particolare desiderio o entusiasmo all'idea di andare a vivere con il nuovo nucleo familiare del padre, tenuto conto del fatto che la stessa trascorre liberamente del tempo con il padre in un clima relativamente sereno, pur non dormendo insieme, e anche tenuto conto che presso l'attuale collocazione del padre non è presente uno spazio adeguato e una stanza da destinare alla minore. Per contro, la minore è sinceramente e profondamente legata alla figura della nonna paterna, che ricopre un ruolo fondamentale nel suo quotidiano, fornendo supporto emotivo e pratico. Da una lettura dell'intera relazione, non parcellizzata alle segnalate “sufficienti” capacità genitoriali che, secondo l'appellante, giustificherebbero una riforma della sentenza, emergono palesi le molteplici criticità che il servizio rileva soprattutto sulla capacità del padre e della nuova compagna, come detto genitori di un bambino in tenera età, che necessita di particolari cure ed attenzioni, a riuscire a garantire alla minore, in piena fase evolutiva, il necessario sostegno, non solo materiale, ma soprattutto psichico. Peraltro, come già evidenziato, allo stato, è adeguatamente Per_1 supportata dalla nonna, nella quale ha trovato un valido e significativo punto di riferimento.
Uno stravolgimento della sua quotidianità, con il trasferimento presso l'abitazione della nuova coppia, potrebbe rappresentare un pericolo per l'equilibrio psico-fisico della minore. Alla luce delle superiori considerazioni, ritiene, dunque, la Corte che, allo stato, il provvedimento impugnato debba essere integralmente confermato, essendo funzionale al supremo interesse della minore che ella, in limitazione della responsabilità genitoriale di – in tal senso dovendo intendersi la Parte_1 disposta sospensione – rimanga affidata alla nonna paterna ed ai Servizi Sociali territorialmente competenti, che proseguiranno nella attività di monitoraggio e controllo. Essendo stato rigettato l'appello proposto, deve essere Parte_1 condannato al pagamento delle spese processuali del giudizio di gravame.
P.Q.M.
Rigetta l'appello proposto nell'interesse di avverso la sentenza Parte_1
n. 9/2025 emessa dal Tribunale per i Minorenni di Messina in data 31.01.2025 e condanna lo stesso al pagamento delle spese del giudizio di gravame. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in Messina, in esito alla camera di consiglio del 15 maggio 2025
Il Consigliere est. Presidente
(dott.ssa Daria Orlando) (dott. Carmelo Blatti)