Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/03/2025, n. 1060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1060 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Antonietta Savino Presidente rel. dott. Daniele Colucci Consigliere dott. Gabriella Gentile Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 21 marzo 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.280 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Simona Potenza, Parte_1 presso la quale è elettivamente domiciliato in Napoli, via Nazionale n.66
APPELLANTE
E
- in persona Controparte_1 del Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Roberta Del Sordo e Erminio Capasso, con i quali elettivamente domicilia in Napoli, via De Gasperi n.55
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 7/2/24, il ricorrente in epigrafe proponeva appello avverso la sentenza n.5277/23 del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, con la quale era stata rigettata la sua domanda di primo grado, volta alla declaratoria di irripetibilità delle somme chieste dall' a titolo di indebito maturato sulla CP_1 prestazione assistenziale in godimento della de cuius, di cui alla comunicazione del 10/3/22, inoltrata allo stesso in qualità CP_1 di erede.
L'appellante censurava l'impugnata sentenza ribadendo la genericità della motivazione di cui alla comunicazione di indebito, erroneamente esclusa dal primo giudice;
non conoscendo i motivi dell'indebito, erroneamente il Tribunale aveva affermato che egli
L'impugnante chiedeva quindi, in riforma della sentenza, l'accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado, con vittoria di spese del doppio grado.
Ricostituito il contraddittorio, l' chiedeva il rigetto del CP_1 gravame per i motivi di cui alla memoria difensiva.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto non è fondato e deve essere rigettato.
L'odierno impugnante si duole della pretesa restitutoria avanzata dall' , sede di Nola, impugnando la comunicazione pervenutagli, CP_1 quale erede di (madre), in relazione ai ratei di Persona_1 indennità di accompagnamento erogati dall' nel periodo dall' CP_1
01/01/2019 al 31/12/2019, ribadendo in questa sede del gravame il vizio di genericità della comunicazione che non dava contezza CP_1 delle ragioni dell'indebito.
Censura sotto questo profilo la sentenza impugnata che aveva escluso tale genericità avendo ritenuto, come si legge in sentenza, che in tale comunicazione era riportato il periodo di preteso indebito e la causale “è stata corrisposta una prestazione d'invalidità civile non spettante”, sicchè era possibile evincere il motivo, ossia l'erogazione di una prestazione non spettante, mentre la dicitura
“eliminata per decesso della titolare” non orientava a ritenere che il motivo sarebbe stato il decesso della che era avvenuto Per_1 solo in data 20.10.2021, trattandosi di un inciso esulante dalla causale, per come riportato dall' CP_1
Il Tribunale ha, quindi, affermato che sarebbe stato onere dell'odierno impugnante allegare e comprovare che la titolare della prestazione, nella specie l'indennità di accompagnamento, avesse diritto alla percezione dei ratei;
sarebbe cioè stato onere del ricorrente allegare e comprovare che la versava nelle Per_1 condizioni richieste per la percezione dei ratei dell'indennità di accompagnamento nel periodo controverso, ossia allegare e comprovare che ella non aveva avuto alcun ricovero a carico dello stato né aveva percepito alcuna indennità incompatibile.
Ha richiamato altresì il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “tali elementi non rilevano quali elementi costitutivi del diritto ma rientrano nei requisiti, a carico del pensionato, per l'erogazione della prestazione ossia per la riscossione dei ratei dell'indennità di accompagnamento mese per mese. In proposito, soccorre il consolidato orientamento della Cassazione a mente del quale, viene precisato che “Ai fini del diritto all'indennità di accompagnamento, prevista dalla l. n. 18/80 in favore dell'inabile non deambulante o non autosufficiente, rileva esclusivamente il requisito sanitario descritto dall'art. 1 della stessa legge mentre non si richiede anche la condizione del non ricovero dell'inabile in istituto, la quale si pone come elemento esterno alla fattispecie, e non costituisce ostacolo al riconoscimento del diritto all'indennità bensì all'erogazione della stessa per il tempo in cui l'inabile sia ricoverato a carico dell'erario e non abbisogni dell'accompagnatore (cfr. Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 7565/16; depositata il 15 aprile;
conf. Cass. ord. n. 31682/2022)”.
Orbene, l'impugnante, in questa sede del gravame, continua a fondare la propria difesa esclusivamente sulla genericità della comunicazione di indebito pervenutagli dall' ma la circostanza CP_1 che, nella comunicazione di indebito, dove era comunque indicata la prestazione non spettante ed il periodo di riferimento, non fosse espressamente specificata la ragione dell'indebito, non rileva ai fini voluti dallo stesso, ossia l'irripetibilità delle somme non spettanti.
Ed invero la genericità o lacunosità della motivazione indicata nel provvedimento di indebito comunicatagli in qualità di erede, anche a ritenerla sussistente, è idonea ad incidere esclusivamente sull'onere della prova, che, normalmente, in questo tipo di azione giudiziale, è a carico del percipiente, addossandolo all' CP_1 ma non è idonea a far venire meno l'obbligo restitutorio, ove la prestazione sia stata effettivamente erogata senza che ne sussistessero i presupposti.
In tale evenienza, non soccorre la normativa di settore relativa all'indebito assistenziale, dal momento che risulta sussistere una radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario), per cui l'unico limite della pretesa restitutoria è il recupero entro il termine prescrizione del decennio, ex art. 2033 c.c..
Essendo indicata la prestazione indebita ed il periodo di riferimento, nulla impediva all'attore, odierno appellante, che intendeva opporsi all'indebito, di allegare e dimostrare la sussistenza, oltre che del requisito sanitario, come aveva fatto con la produzione della sentenza di accertamento del diritto alla prestazione assistenziale, anche di quello del mancato ricovero, che non poteva non essere conosciuto dallo stesso, dato che si trattava della propria genitrice, benchè non fossero conviventi.
In ogni caso l' , costituitosi nel presente grado di giudizio, CP_1 ha indicato specificamente le ragioni dell'indebito, consistenti proprio nella mancanza, per l'anno 2019, del requisito di erogazione del mancato ricovero, sulla base della stessa comunicazione del ricovero pervenutagli dalla dante causa dell'odierno impugnante, che non sono state per nulla contrastate nel merito dallo stesso.
L'Istituto, peraltro, aveva già comunicato, in data 8 ottobre 2021, alla le ragioni dell'indebito proprio sulla base della sua Per_1 comunicazione di ricovero per l'anno 2019, circostanze queste di cui non può non tenersi conto ai fini della decisione del presente gravame per il principio della ricerca della verità materiale.
Ne consegue il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza.
Compensa le spese del grado in ragione delle ragioni della decisione e del comportamento processuale dell' , contumace in primo grado. CP_1
Ratione temporis alla fattispecie si applica il disposto di cui al comma 17 dell'art. 1 della legge 228/2012, che ha modificato l'art. 13 TU DPR 30.5.2002 n. 115, prevedendo, al comma 1 quater, che in caso di rigetto integrale ovvero inammissibilità o improcedibilità della impugnazione, la parte sia tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Rigetta l'appello.
Compensa le spese del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art.1, comma 17, l. n. 228/2012 che ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis, DPR n.115/2002, se dovuto il contributo.
Napoli 21/3/2025
Il Presidente est.