Articolo 36 della Legge 8 maggio 1998, n. 146
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15 maggio 1998
Art. 36. (Modifica alla legge 27 dicembre 1997, n. 449). 1. Nell'articolo 4, comma 15, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , la parola: " inferiore " e' sostituita dalla seguente: " superiore".
Nota all'art. 36:
- Si riporta il testo del comma 15 dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , recante: "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 1997, come modificato dalla presente legge:
"15. Le agevolazioni previste per i progetti relativi all'avvio di attivita' autonome realizzate da inoccupati e disoccupati di cui all' articolo 9-septies del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 , sono estese alle aree che presentano rilevante squilibrio tra domanda e offerta di lavoro secondo quanto previsto dall' articolo 36, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , come individuate con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 1995, ai sensi del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 . Gli oneri derivanti dal presente comma fanno carico sulle quote che il CIPE, in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse, riserva alle aree di cui al periodo precedente in una percentuale non superiore al 25 per cento delle risorse destinate per analoghe finalita' alle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modilicazioni".
Entrata in vigore il 15 maggio 1998