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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/10/2025, n. 1598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1598 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8783 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
FR RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 8783/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. MUSCIO FEDERICA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia, Via Gramsci n. 30
e
(c.f. , con l'avv. LAMBERTI LAURA, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia, via Aldo Moro n 13
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 3.9.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«1) Attesa l'indipendenza economica dei tre figli e , i coniugi concordano che il Persona_1 Per_2 sig. non sarà più tenuto a versare il contributo per il loro mantenimento a decorrere Parte_1 dal mese di giugno 2025.
2) Il sig. e la sig.ra si impegnano a sostenere nella misura del 50% ciascuno le Pt_1 Pt_2
Per_ spese universitarie della figlia .
3) Le parti dichiarano di aver già definito ogni questione inerente ai rapporti economici e patrimoniali e rinunciano reciprocamente a qualsiasi ulteriore pretesa derivante dal vincolo matrimoniale.
4) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.» Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso datato il 22.4.2025 e proponevano Parte_1 Parte_2 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Calcinato (BS) Per_ in data 23.4.1994, da cui erano nati i figli il 29.1.2001 e i gemelli DR e il 25.8.2006, Per_2 premettendo che, dopo la comparizione delle parti in data 30.9.2019 dinanzi al Presidente del
Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione, il 7.11.2019 veniva omologata la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza.
Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Comunicato il ricorso al Pubblico Ministero, all'udienza celebrata a trattazione scritta le parti, assistite dal rispettivo difensore, precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse pronunciato il divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta.
Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett.
b della legge n. 898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n. 162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di “dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti il presidente del tribunale nel giudizio di separazione (2019), è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
celebrato a Calcinato (BS) in data 23.4.1994, trascritto nel registro Parte_2 degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1994, parte II, serie A, n. 13;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 21.10.2025
Il Presidente est.
CO ET
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
FR RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 8783/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. MUSCIO FEDERICA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia, Via Gramsci n. 30
e
(c.f. , con l'avv. LAMBERTI LAURA, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia, via Aldo Moro n 13
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 3.9.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«1) Attesa l'indipendenza economica dei tre figli e , i coniugi concordano che il Persona_1 Per_2 sig. non sarà più tenuto a versare il contributo per il loro mantenimento a decorrere Parte_1 dal mese di giugno 2025.
2) Il sig. e la sig.ra si impegnano a sostenere nella misura del 50% ciascuno le Pt_1 Pt_2
Per_ spese universitarie della figlia .
3) Le parti dichiarano di aver già definito ogni questione inerente ai rapporti economici e patrimoniali e rinunciano reciprocamente a qualsiasi ulteriore pretesa derivante dal vincolo matrimoniale.
4) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.» Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso datato il 22.4.2025 e proponevano Parte_1 Parte_2 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Calcinato (BS) Per_ in data 23.4.1994, da cui erano nati i figli il 29.1.2001 e i gemelli DR e il 25.8.2006, Per_2 premettendo che, dopo la comparizione delle parti in data 30.9.2019 dinanzi al Presidente del
Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione, il 7.11.2019 veniva omologata la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza.
Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Comunicato il ricorso al Pubblico Ministero, all'udienza celebrata a trattazione scritta le parti, assistite dal rispettivo difensore, precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse pronunciato il divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta.
Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett.
b della legge n. 898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n. 162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di “dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti il presidente del tribunale nel giudizio di separazione (2019), è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
celebrato a Calcinato (BS) in data 23.4.1994, trascritto nel registro Parte_2 degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1994, parte II, serie A, n. 13;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 21.10.2025
Il Presidente est.
CO ET