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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 06/02/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice Sofia Gancitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 1804/2023 promossa da
(C.F. e P.IV , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IV_1 tempore, con sede in Milano, viale Papa Achille 30, rappresentata e difesa dall'avv. Amedeo Rosboch
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del difensore C.F._1
in Torino, via Campana 36
ATTRICE
Contro
C.F. e P. I.V.A. in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IV_2
pro tempore, con sede legale in LL (PD) - Via Nazionale n. 154, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Permunian (C.F. , pec: C.F._2
ed elettivamente domiciliata in Bologna - Via Alfonso Email_1
Rubbiani n. 10
CONVENUTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - licenza d'uso.
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da note conclusive depositate telematicamente in data 21.01.2025 da parte attrice e in data 16.01.2025 da parte convenuta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. impresa svolgente prevalentemente l'attività di general contractor per la Parte_1 realizzazione e manutenzione di impianti elettrici, meccanici ed opere edili, opponeva il decreto ingiuntivo n. 556/2023 del 23.06.2023 (r.g. 967/2023), con il quale il Tribunale di Rovigo ingiungeva il pagamento della somma di euro 184.825,09 oltre interessi e spese in favore di Controparte_1 in virtù delle fatture n. 02857PP/2022 del 29 settembre 2022 di euro 67.394,59, n. 03313PP/2022 del
24 ottobre 2022 di euro 58.337,86 e n. 03886PP/2022 del 24 novembre 2022 di euro 59.092,64, emesse dall'ingiungente per alcuni servizi resi in forza del contratto concluso tra le parti il 23.11.2021 per l'utilizzo di una piattaforma web per la gestione delle pratiche finalizzate alla cessione del credito
1 di imposta (Superbonus 110%, e altri incentivi fiscali) e per attività di consulenza, formazione e servizi d'ingegneria.
contestava gli importi contenuti nelle fatture sia in quanto attinenti a servizi Parte_1 ulteriori rispetto a quelli oggetto del contratto, non richiesti, sia con riferimento al mancato dettaglio dei conteggi ivi indicati;
lamentava l'intempestività della richiesta di pagamento, posto che, alla luce di quanto pattuito alla clausola 9.2 del contratto, il pagamento delle attività del fornitore avrebbe dovuto avere luogo necessariamente trascorsi tre giorni lavorativi dall'incasso del credito, che non era avvenuto;
deduceva di aver chiesto la rinegoziazione delle clausole contrattuali a Controparte_1
a causa del cambiamento della normativa statale sui bonus edilizi, ma quest'ultima accettava
[...] solo a condizione che le suddette fatture fossero pagate.
Chiedeva il rigetto dell'eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del decreto opposto, la sua revoca e, in subordine, l'accertamento che nulla era dovuto all'ingiungente ovvero di limitare la condanna all'importo effettivamente provato.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione avversaria e la Controparte_1 concessione della provvisoria esecuzione, istanza quest'ultima che veniva rigettata.
La causa veniva istruita oralmente e documentalmente e all'udienza del 04.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa.
2.L'opposizione è infondata.
Anzitutto si rammenta che è pacifico in giurisprudenza che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova,
a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento del prezzo come corrispettivo di un servizio reso, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la semplice fattura, già costituente titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che l'ha emessa.
Come ha puntualizzato la Suprema Corte, nella nota sentenza Cass. Sez. Un. n. 13533/2001, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce in giudizio deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto ed allegare l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) del debitore, sul quale, invece, incombe l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (ovvero un fatto estintivo o modificativo della stessa). Tale pronuncia
2 si fonda su due principi fondamentali, ossia la vicinanza della prova, secondo cui il relativo onere incombe su colui che può osservarlo in modo più "agevole", tenendo conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione, nonché la persistenza presuntiva del diritto per cui, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine, grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto modificativo o estintivo di cui intende avvalersi per sostenere la propria difesa.
A fronte di tale impostazione, si rileva che il corredo probatorio di parte opposta, insieme alle testimonianze assunte nel corso dell'istruttoria, è idoneo a fondare la pretesa creditoria, mentre le difese di si sono tradotte in generiche contestazioni inidonee a corroborare le Parte_1 domande proposte nel presente giudizio.
2.1.In primo luogo, l'opponente non ha nemmeno prodotto il contratto concluso tra le parti il
23.11.2021, allegato invece da (sub doc. 3); dalla semplice lettura di esso, in Controparte_1 particolare dalla clausola n. 8, specificamente approvata per iscritto dall'opponente ai sensi dell'art. 1341 c.c., si evince che le prestazioni che le parti avevano stabilito in capo a non Controparte_1 si limitavano, come sostiene l'attrice, all'utilizzo della piattaforma web per la gestione delle pratiche finalizzate alle cessioni dei crediti d'imposta, ma ricompresero altresì il servizio di formazione, supporto ed affiancamento per l'inserimento dei dati e dei documenti in piattaforma web per la fascicolazione nonché le attività di asseverazione tecnica eseguite per le pratiche del superbonus
110% e Super Ecobonus 110%, di cui all'art. 119, comma 13, lett. a), D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto
Rilancio”). Per ciascuna di queste attività era previsto un corrispettivo in percentuale da calcolarsi in base a parametri indicati nello stesso contratto distinti per ciascun tipo di prestazione (si veda, a titolo esemplificativo, la clausola n.
8.1 n. 2, che prevede che per il servizio di formazione, assistenza, supporto e affiancamento per l'inserimento dei dati e dei documenti necessari nella piattaforma, era previsto il pagamento di un importo pari al 3,50% oltre iva calcolata sull'importo più alto tra il totale dei lavori comprensivi delle spese tecniche e il valore degli incentivi fiscali).
al momento della conclusione del contratto, ha accettato tutte le attività ivi Parte_1 indicate e i relativi compensi previsti, nonché le modalità di calcolo di questi ultimi.
Dall'istruttoria è emerso altresì che in esecuzione di tale contratto ha eseguito tre Controparte_1 pratiche in favore dell'opponente, relative a tre distinti committenti: condominio , 28 sito CP_2
a Novate Milanese (MI), condomini “Assietta a-b-c” e “Assietta m-n-o”, siti entrambi in Milano, via
Assietta, 9 e per ognuna delle tre pratiche ha eseguito i servizi di asseverazione tecnica, di notifica di quest'ultima ad e di assistenza e formazione (cfr. docc. 5, 6 e 7 opposta), mentre per quanto CP_3
3 concerne il servizio di fascicolazione, esso è prodromico a quello di asseverazione, poiché consiste nella messa a disposizione, da parte dell'opposta, di una piattaforma digitale per la gestione ed il controllo delle pratiche oggetto di incentivo fiscale;
tale attività permette di verificare la completezza e la correttezza dei documenti, e sulla base di essi vengono generati nuovi documenti, come il computo metrico estimativo, documento fondamentale per ottenere il riconoscimento dei bonus statali, che nel caso che ci occupa è stato predisposto per ogni condominio in cui sono stati eseguiti i lavori e risultano sottoscritti con firma digitale dal direttore dei lavori, arch. Controparte_4
Le circostanze sono state confermate dai testimoni e (quest'ultimo, peraltro, Tes_1 Tes_2 aveva svolto in parte le attività indicate in fattura), i quali hanno anche esposto che Controparte_1 emette le fatture dopo che il dipartimento tecnico ha completato le attività di asseverazione che
[...] si chiudono con la comunicazione nel portale , mentre il testimone di parte opponente, CP_3 Tes_3
ha dichiarato “Non so pertanto nulla in merito alla formazione (…) Per quanto riguarda i
[...] docc. 5, 6 e 7 preciso che non so nulla di quanto il DL e fra di loro comunicavano. Prima di CP_1 oggi lo scambio di informazioni tra i due non lo avevo mai visto” (cfr. verbale udienza 12.11.2024).
Ne consegue che l'istruttoria ha confermato la fondatezza delle pretese dell'opposta sia con riferimento all'an, che al quantum, dal momento che gli importi contenuti nelle fatture sono stati conteggiati in rapporto a quanto indicato nel contratto stesso.
2.2.Parimenti infondata è la doglianza dell'opponente secondo cui la pretesa di pagamento da parte di fosse intempestiva in quanto, alla luce di quanto previsto alla clausola n. 9.2 Controparte_1 del contatto, il pagamento avrebbe dovuto avere luogo necessariamente trascorsi tre giorni lavorativi dall'avvenuto incasso della monetizzazione e incasso del credito fiscale;
sotto questo profilo si rileva che l'opponente ha omesso di riportare nel proprio atto di citazione il contenuto completo di tale clausola, che prevedeva altresì l'obbligo di pagamento comunque entro e non oltre quarantacinque giorni dall'emissione della fattura nel solo caso in cui si verifichino ritardi nella riscossione del credito imputabili al cliente. Nel caso che ci occupa, non ha dimostrato che il ritardo Parte_1 fosse dipeso da cause esterne alla propria condotta.
2.3. Da ultimo, nessun rilievo ai fini della revoca del decreto ingiuntivo ha la richiesta di rinegoziazione delle clausole contrattuali chiesta da a a causa Parte_1 Controparte_1 dei mutamenti normativi che hanno interessato la disciplina dei bonus edilizi, in quanto successiva rispetto all'inadempimento dell'opponente.
3. ha riproposto tra le conclusioni anche l'accoglimento delle istanze istruttorie Parte_1 rigettate con ordinanza del 18.07.2024. Anche tale domanda deve essere rigettata;
infatti: i capp. da
4 1 a 4 e il cap. 12 sono irrilevanti perché volti a provare una circostanza non oggetto di controversia
(è pacifico, infatti, che solo l'asseverazione di congruità era tra le obbligazioni di Controparte_1 mentre il punto 4 della clausola n. 8 prevedeva una convenzione con partner selezionati per l'asseverazione fiscale); i capp. 6 e 7 sono da provare documentalmente;
i capp. 8, 9, 10 e 11 sono irrilevanti perché solo il contratto concluso è legge tra le parti ai sensi dell'art. 1372 c.c. e a nulla rileva la manifestazione di volontà precedente, difforme dal suo contenuto.
4. Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate nel dispositivo secondo i parametri previsti dal D.M. 55/2014 per lo scaglione di riferimento;
esse si liquidano nella misura richiesta da parte opposta con nota spese depositata in data 16.01.2025, in uno con le note conclusive autorizzate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe di opposizione al decreto ingiuntivo n. 556/2023 del 23.06.2023 (r.g.n. 967/2023), ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così dispone:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 556/2023 emesso dal
Tribunale di Rovigo il 23.06.2023 e lo dichiara definitivamente esecutivo;
2. Condanna in persona del legale pro tempore, a pagare in favore di Parte_1 CP_1
in persona del legale pro tempore, le spese del presente giudizio di opposizione, CP_1 che liquida in euro 7.051,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
Rovigo, 06.02.2025
Il Giudice
Sofia Gancitano
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