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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/11/2025, n. 2305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2305 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del dott. Emanuele Rocco, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del
17/11/2025, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al N. R.G. 1807/2025 a.c. promossa
DA
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall' Avvocato Stefano Azzano, Pt_1
con il quale elett.te domicilia in Napoli alla Via A. De Gasperi n. 55, presso la sede Pt_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
Convenuto contumace
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
Con atto depositato in data 31/3/2025, l , a seguito di contestazione delle conclusioni formulate Pt_1
dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione, formulando le conclusioni di cui al ricorso in atti. In particolare, l deduceva che, nonostante il riconoscimento di una percentuale di invalidità CP_2
pari al 75% a partire dal 14/11/2023, percentuale idonea, in astratto, a giustificare l'attribuzione dell'assegno mensile di assistenza ex L. 118/71, non aveva diritto al Controparte_1
riconoscimento della prestazione in parola, atteso il superamento del limite reddituale previsto dalla legge.
, ricorrente nel procedimento per ATP, nonostante l regolare notifica del ricorso e Controparte_1
del relativo decreto di fissazione non si costituiva e rimaneva contumace nel giudizio di opposizione ad ATP.
Ciò detto, si osserva che il ricorso proposto dall è fondato e va accolto. Pt_1
L ha infatti dimostrato che, nonostante l'avvenuto riconoscimento del requisito sanitario nel CP_2
corso del procedimento per ATP, non ha diritto a percepire l'assegno mensile di Controparte_1
assistenza ex L. 118/71 in quanto supera i limiti di reddito previsti dalla legge per poter beneficiare della prestazione in parola (cfr. documentazione reddituale in atti).
Le risultanze dell'ATP sono, pertanto, insufficienti a consentire il riconoscimento della prestazione in parola.
Le risultanze processuali sono confermate anche dal comportamento processuale del , che CP_1
è rimasto contumace nel giudizio di opposizione ad ATP e non ha fornito alcun elemento idoneo a confutare le allegazioni dell , per cui alle prove documentali raccolte si unisce un Pt_1
comportamento processuale che induce a ritenere non contestati i fatti di causa.
Il ricorso dell va, pertanto, accolto, e va accertato e dichiarato che non sussiste il diritto di Pt_1
a percepire l'assegno mensile di assistenza ex L. 118/71 per superamento dei Controparte_1
limiti reddituali.
Le peculiarità della fattispecie concreta oggetto del giudizio e l'obiettiva controvertibilità delle questioni affrontate giustificano la compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall con ricorso Pt_1
del 31/3/2025 nei confronti dell così provvede: a)accoglie l'opposizione, e per l'effetto dichiara Pt_1
che non si trova nelle condizioni previste dalla legge per poter beneficiare Controparte_1
dell'assegno mensile di assistenza ex L. 118/71; b)compensa le spese.
Torre Annunziata, li 24/11/2025 Il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del dott. Emanuele Rocco, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del
17/11/2025, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al N. R.G. 1807/2025 a.c. promossa
DA
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall' Avvocato Stefano Azzano, Pt_1
con il quale elett.te domicilia in Napoli alla Via A. De Gasperi n. 55, presso la sede Pt_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
Convenuto contumace
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
Con atto depositato in data 31/3/2025, l , a seguito di contestazione delle conclusioni formulate Pt_1
dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione, formulando le conclusioni di cui al ricorso in atti. In particolare, l deduceva che, nonostante il riconoscimento di una percentuale di invalidità CP_2
pari al 75% a partire dal 14/11/2023, percentuale idonea, in astratto, a giustificare l'attribuzione dell'assegno mensile di assistenza ex L. 118/71, non aveva diritto al Controparte_1
riconoscimento della prestazione in parola, atteso il superamento del limite reddituale previsto dalla legge.
, ricorrente nel procedimento per ATP, nonostante l regolare notifica del ricorso e Controparte_1
del relativo decreto di fissazione non si costituiva e rimaneva contumace nel giudizio di opposizione ad ATP.
Ciò detto, si osserva che il ricorso proposto dall è fondato e va accolto. Pt_1
L ha infatti dimostrato che, nonostante l'avvenuto riconoscimento del requisito sanitario nel CP_2
corso del procedimento per ATP, non ha diritto a percepire l'assegno mensile di Controparte_1
assistenza ex L. 118/71 in quanto supera i limiti di reddito previsti dalla legge per poter beneficiare della prestazione in parola (cfr. documentazione reddituale in atti).
Le risultanze dell'ATP sono, pertanto, insufficienti a consentire il riconoscimento della prestazione in parola.
Le risultanze processuali sono confermate anche dal comportamento processuale del , che CP_1
è rimasto contumace nel giudizio di opposizione ad ATP e non ha fornito alcun elemento idoneo a confutare le allegazioni dell , per cui alle prove documentali raccolte si unisce un Pt_1
comportamento processuale che induce a ritenere non contestati i fatti di causa.
Il ricorso dell va, pertanto, accolto, e va accertato e dichiarato che non sussiste il diritto di Pt_1
a percepire l'assegno mensile di assistenza ex L. 118/71 per superamento dei Controparte_1
limiti reddituali.
Le peculiarità della fattispecie concreta oggetto del giudizio e l'obiettiva controvertibilità delle questioni affrontate giustificano la compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall con ricorso Pt_1
del 31/3/2025 nei confronti dell così provvede: a)accoglie l'opposizione, e per l'effetto dichiara Pt_1
che non si trova nelle condizioni previste dalla legge per poter beneficiare Controparte_1
dell'assegno mensile di assistenza ex L. 118/71; b)compensa le spese.
Torre Annunziata, li 24/11/2025 Il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco