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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 13/03/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7684/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI MONZA
Seconda Sezione Civile
In persona del giudice dott.ssa Maddalena Ciccone nella causa n. 7684/2024 R.G., pendente tra
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Finale Emilia (MO), via Saffi n. 1, presso l'avv. Davide Fabbri, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto introduttivo
ATTORE OPPONENTE
e
(C.F. e P.IVA Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Milano, via Cesare Battisti, n. 1, presso lo studio dell'avv. Attilio
Scarcella, che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente all'avv. Enza
Scarcella, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA OPPOSTA ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES, COMMA 3, C.P.C.
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2561/2024 emesso da questo Tribunale il 10/09/2024, col quale le è stato ingiunto di provvedere al pagamento in favore di dell'importo di Controparte_1
€14.030,00, eccependo in via preliminare l'incompetenza del Tribunale di
Monza in favore del Tribunale di Rovigo, foro del consumatore.
pagina 1 di 5 si è costituita aderendo alla eccezione Controparte_1 di incompetenza sollevata dall'opponente.
Instauratosi correttamente il contraddittorio tra le parti, con provvedimento ex art. 171 bis c.p.c. il Giudice, ritenuta l'eccezione di incompetenza territoriale formulata da parte opponente, prima facie, non destituita di fondamento, fissava udienza ex art. 281 duodecies c.p.c. e rinviava all'odierna udienza, ove, precisate le conclusioni, la causa è stata discussa oralmente e trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
***
L'eccezione preliminare di incompetenza per territorio del Giudice adito è fondata.
Il credito azionato con il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione trova fondamento nel contratto di appalto concluso tra le parti in data 17/02/2022, avente ad oggetto opere di efficientamento energetico (cfr. all.to 3 alla produzione di parte opposta).
Ebbene, nell'ambito del contratto di appalto il foro competente è quello del consumatore, atteso che “Il c.d. foro del consumatore si applica anche alle controversie originate da contratti – ancorché non se ne fornisca la prova documentale – stipulati prima dell'entrata in vigore dell'art. 1469 bis, comma 3,
n. 19, c.c., stante la natura processuale di tale disposizione, ed anche a quei giudizi nei quali si azioni un diritto di credito fondato su di una promessa di pagamento o una ricognizione di debito, poiché queste ultime non costituiscono un'autonoma fonte di obbligazione ma producono soltanto l'effetto di confermare un preesistente rapporto contrattuale (nel caso di specie di appalto), determinando un'astrazione meramente processuale della «causa debendi»”
(Cass., 10 giugno 2011, n. 12872).
Difatti, l'opponete non può che essere qualificato alla Parte_1 stregua di “consumatore” ai sensi dell'art. 3 del Codice del Consumo, per cui è ad egli applicabile la disciplina consumeristica.
Trattasi di competenza territoriale esclusiva, sicché l'eccezione di incompetenza per territorio adito, per essere competente il Tribunale di Rovigo, luogo di residenza dell'attore/opponente, risulta fondata. In particolare, si pagina 2 di 5 ricorda che il foro del consumatore è derogabile da parte del consumatore, anche unilateralmente, con l'introduzione della domanda innanzi al giudice territorialmente competente oppure in forza di una clausola contrattuale, in quanto la competenza prevista dal codice del consumo è inderogabile unicamente ad opera del professionista, attesa la funzione della disposizione, volta alla tutela del consumatore medesimo, al quale quindi non può essere precluso di scegliere uno dei fori alternativi, se egli lo ritenga, nel caso concreto, più rispondente ai propri interessi (cfr. Cass. 20 aprile 2022, n.
12541).
Ne consegue che, in accoglimento dell'eccezione spiegata dall'opponente, va dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Monza, essendo competente a decidere sulla pretesa azionata dall'opposta in sede monitoria, in via esclusiva, il Tribunale di Rovigo.
***
Si tratta ora di stabilire quali siano le conseguenze processuali dell'adesione della convenuta opposta all'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'attore opponente.
Orbene, deve innanzitutto osservarsi che il caso esula dall'ambito di applicazione dell'art. 38, comma 2, c.p.c., che prevede che, a fronte dell'adesione all'eccezione, il giudice deve provvedere con ordinanza e non può provvedere sulle spese.
Infatti, la norma succitata, secondo quanto da essa precisato, viene in rilievo “fuori dei casi previsti dall'art. 28 c.p.c.”, tra i quali rientra invece l'incompetenza ravvisabile nel caso di specie.
La Suprema Corte ribadisce che il foro del consumatore si configura alla stregua di un'ipotesi di incompetenza inderogabile, che preclude quindi la possibilità di applicare l'art. 38, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass. 33439/2021; Cass.
3160/2021; Cass. 21989/2021; Cass. 9035/19; Cass. 1951/2018.).
Alla luce delle superiori considerazioni la presente decisione va adottata con sentenza con la quale il decreto ingiuntivo va revocato e va assegnato un termine per la riassunzione del giudizio davanti al giudice competente.
pagina 3 di 5 È necessario poi regolare le spese di lite in conformità all'insegnamento della Suprema Corte in punto di necessità di una statuizione sulle spese a seguito di una pronuncia di incompetenza (ex plurimis Cass. 17187/2019).
Con specifico riguardo poi ad un caso analogo al presente (adesione, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dell'opposto all'eccezione di incompetenza) la Corte di cassazione ha chiarito che “il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall'opposizione, ma dà luogo a una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione. Perciò, il giudice che con la sentenza chiude il giudizio davanti a sé, deve pronunciare sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento e tenendo in considerazione l'esito finale della lite art. 91 c.p.c.)” (Cass.
9035/2019).
È evidente quindi come il caso in esame costituisca una deroga al principio generale secondo cui le spese del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo vanno regolate secondo il principio di globalità (sul punto cfr. ex plurimis Cass. 17854/2020).
In quella pronuncia la Cassazione ha anche precisato che “ai fini della regolamentazione delle spese processuali, non può attribuirsi rilevanza al comportamento processuale della società convenuta che ha aderito all'eccezione di incompetenza o la considerazione che all'intimato è sempre consentita la rinuncia agli effetti della clausola compromissoria e che l'eccezione di compromesso è facoltativa per quanto nessuna di queste ipotesi può determinare una reciproca soccombenza o identificare una delle ipotesi previste i dall'art. 92
c.p.c., così come modificato dalla L. n. 162 del 2014 (ratione temporis applicabile al caso in esame)”.
Calando tali principi nel caso di specie deve evidenziarsi che l'adesione della convenuta opposta all'eccezione preliminare dell'attore non impedisce di esprimere un giudizio di soccombenza nei confronti della prima, con riguardo al profilo della incompetenza, poiché la predetta scelta processuale pare essere pagina 4 di 5 stata dettata dall'intento di evitare tale condanna, sul presupposto erroneo che potesse trovare applicazione l'art. 38, comma 2, c.p.c. ovvero di contenerne l'entità.
Peraltro, non può sottacersi che l'errore da essa compiuto nel radicare il procedimento monitorio presso questo Tribunale è anche ingiustificabile se si considera che era stata lei a predisporre le condizioni di contratto e, pertanto, doveva essere perfettamente a conoscenza della residenza del convenuto, presso la quale, peraltro, sono state eseguite le opere di cui al contratto di appalto.
Alla liquidazione delle somme spettanti a titolo di compenso si procede come in dispositivo sulla base del D.M. 55/2014, così come modificato con D.M.
n. 147/2022, in base ai valori minimi di liquidazione per le tre fasi in cui si è articolato il giudizio, avuto riguardo alla semplicità della questione decisa e al valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Monza, essendo competente il Tribunale di Rovigo e, per l'effetto, in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 2561/20243 emesso dal
Tribunale di Monza il 10/09/2024;
2. fissa in mesi tre il termine per la riassunzione davanti al Tribunale competente;
3. condanna in persona del l.r.p.t., al Controparte_1 pagamento, in favore di parte opponente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi €849,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese vive per €49,00, oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, I.V.A. e C.P.A. (se dovute) come per legge.
Monza, 13 marzo 2025
Il Giudice
Maddalena Ciccone pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI MONZA
Seconda Sezione Civile
In persona del giudice dott.ssa Maddalena Ciccone nella causa n. 7684/2024 R.G., pendente tra
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Finale Emilia (MO), via Saffi n. 1, presso l'avv. Davide Fabbri, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto introduttivo
ATTORE OPPONENTE
e
(C.F. e P.IVA Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Milano, via Cesare Battisti, n. 1, presso lo studio dell'avv. Attilio
Scarcella, che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente all'avv. Enza
Scarcella, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA OPPOSTA ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES, COMMA 3, C.P.C.
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2561/2024 emesso da questo Tribunale il 10/09/2024, col quale le è stato ingiunto di provvedere al pagamento in favore di dell'importo di Controparte_1
€14.030,00, eccependo in via preliminare l'incompetenza del Tribunale di
Monza in favore del Tribunale di Rovigo, foro del consumatore.
pagina 1 di 5 si è costituita aderendo alla eccezione Controparte_1 di incompetenza sollevata dall'opponente.
Instauratosi correttamente il contraddittorio tra le parti, con provvedimento ex art. 171 bis c.p.c. il Giudice, ritenuta l'eccezione di incompetenza territoriale formulata da parte opponente, prima facie, non destituita di fondamento, fissava udienza ex art. 281 duodecies c.p.c. e rinviava all'odierna udienza, ove, precisate le conclusioni, la causa è stata discussa oralmente e trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
***
L'eccezione preliminare di incompetenza per territorio del Giudice adito è fondata.
Il credito azionato con il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione trova fondamento nel contratto di appalto concluso tra le parti in data 17/02/2022, avente ad oggetto opere di efficientamento energetico (cfr. all.to 3 alla produzione di parte opposta).
Ebbene, nell'ambito del contratto di appalto il foro competente è quello del consumatore, atteso che “Il c.d. foro del consumatore si applica anche alle controversie originate da contratti – ancorché non se ne fornisca la prova documentale – stipulati prima dell'entrata in vigore dell'art. 1469 bis, comma 3,
n. 19, c.c., stante la natura processuale di tale disposizione, ed anche a quei giudizi nei quali si azioni un diritto di credito fondato su di una promessa di pagamento o una ricognizione di debito, poiché queste ultime non costituiscono un'autonoma fonte di obbligazione ma producono soltanto l'effetto di confermare un preesistente rapporto contrattuale (nel caso di specie di appalto), determinando un'astrazione meramente processuale della «causa debendi»”
(Cass., 10 giugno 2011, n. 12872).
Difatti, l'opponete non può che essere qualificato alla Parte_1 stregua di “consumatore” ai sensi dell'art. 3 del Codice del Consumo, per cui è ad egli applicabile la disciplina consumeristica.
Trattasi di competenza territoriale esclusiva, sicché l'eccezione di incompetenza per territorio adito, per essere competente il Tribunale di Rovigo, luogo di residenza dell'attore/opponente, risulta fondata. In particolare, si pagina 2 di 5 ricorda che il foro del consumatore è derogabile da parte del consumatore, anche unilateralmente, con l'introduzione della domanda innanzi al giudice territorialmente competente oppure in forza di una clausola contrattuale, in quanto la competenza prevista dal codice del consumo è inderogabile unicamente ad opera del professionista, attesa la funzione della disposizione, volta alla tutela del consumatore medesimo, al quale quindi non può essere precluso di scegliere uno dei fori alternativi, se egli lo ritenga, nel caso concreto, più rispondente ai propri interessi (cfr. Cass. 20 aprile 2022, n.
12541).
Ne consegue che, in accoglimento dell'eccezione spiegata dall'opponente, va dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Monza, essendo competente a decidere sulla pretesa azionata dall'opposta in sede monitoria, in via esclusiva, il Tribunale di Rovigo.
***
Si tratta ora di stabilire quali siano le conseguenze processuali dell'adesione della convenuta opposta all'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'attore opponente.
Orbene, deve innanzitutto osservarsi che il caso esula dall'ambito di applicazione dell'art. 38, comma 2, c.p.c., che prevede che, a fronte dell'adesione all'eccezione, il giudice deve provvedere con ordinanza e non può provvedere sulle spese.
Infatti, la norma succitata, secondo quanto da essa precisato, viene in rilievo “fuori dei casi previsti dall'art. 28 c.p.c.”, tra i quali rientra invece l'incompetenza ravvisabile nel caso di specie.
La Suprema Corte ribadisce che il foro del consumatore si configura alla stregua di un'ipotesi di incompetenza inderogabile, che preclude quindi la possibilità di applicare l'art. 38, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass. 33439/2021; Cass.
3160/2021; Cass. 21989/2021; Cass. 9035/19; Cass. 1951/2018.).
Alla luce delle superiori considerazioni la presente decisione va adottata con sentenza con la quale il decreto ingiuntivo va revocato e va assegnato un termine per la riassunzione del giudizio davanti al giudice competente.
pagina 3 di 5 È necessario poi regolare le spese di lite in conformità all'insegnamento della Suprema Corte in punto di necessità di una statuizione sulle spese a seguito di una pronuncia di incompetenza (ex plurimis Cass. 17187/2019).
Con specifico riguardo poi ad un caso analogo al presente (adesione, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dell'opposto all'eccezione di incompetenza) la Corte di cassazione ha chiarito che “il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall'opposizione, ma dà luogo a una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione. Perciò, il giudice che con la sentenza chiude il giudizio davanti a sé, deve pronunciare sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento e tenendo in considerazione l'esito finale della lite art. 91 c.p.c.)” (Cass.
9035/2019).
È evidente quindi come il caso in esame costituisca una deroga al principio generale secondo cui le spese del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo vanno regolate secondo il principio di globalità (sul punto cfr. ex plurimis Cass. 17854/2020).
In quella pronuncia la Cassazione ha anche precisato che “ai fini della regolamentazione delle spese processuali, non può attribuirsi rilevanza al comportamento processuale della società convenuta che ha aderito all'eccezione di incompetenza o la considerazione che all'intimato è sempre consentita la rinuncia agli effetti della clausola compromissoria e che l'eccezione di compromesso è facoltativa per quanto nessuna di queste ipotesi può determinare una reciproca soccombenza o identificare una delle ipotesi previste i dall'art. 92
c.p.c., così come modificato dalla L. n. 162 del 2014 (ratione temporis applicabile al caso in esame)”.
Calando tali principi nel caso di specie deve evidenziarsi che l'adesione della convenuta opposta all'eccezione preliminare dell'attore non impedisce di esprimere un giudizio di soccombenza nei confronti della prima, con riguardo al profilo della incompetenza, poiché la predetta scelta processuale pare essere pagina 4 di 5 stata dettata dall'intento di evitare tale condanna, sul presupposto erroneo che potesse trovare applicazione l'art. 38, comma 2, c.p.c. ovvero di contenerne l'entità.
Peraltro, non può sottacersi che l'errore da essa compiuto nel radicare il procedimento monitorio presso questo Tribunale è anche ingiustificabile se si considera che era stata lei a predisporre le condizioni di contratto e, pertanto, doveva essere perfettamente a conoscenza della residenza del convenuto, presso la quale, peraltro, sono state eseguite le opere di cui al contratto di appalto.
Alla liquidazione delle somme spettanti a titolo di compenso si procede come in dispositivo sulla base del D.M. 55/2014, così come modificato con D.M.
n. 147/2022, in base ai valori minimi di liquidazione per le tre fasi in cui si è articolato il giudizio, avuto riguardo alla semplicità della questione decisa e al valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Monza, essendo competente il Tribunale di Rovigo e, per l'effetto, in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 2561/20243 emesso dal
Tribunale di Monza il 10/09/2024;
2. fissa in mesi tre il termine per la riassunzione davanti al Tribunale competente;
3. condanna in persona del l.r.p.t., al Controparte_1 pagamento, in favore di parte opponente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi €849,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese vive per €49,00, oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, I.V.A. e C.P.A. (se dovute) come per legge.
Monza, 13 marzo 2025
Il Giudice
Maddalena Ciccone pagina 5 di 5