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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 17/06/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, dr. Angelo Franco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1411/2019, avente ad oggetto “opposizione preventiva all'esecuzione”, riservata per la decisione all'udienza del 13.3.2025
TRA
( ) con Parte_1 C.F._1
l'Avv. Emanuele Tortorelli
con l'Avv. Emanuele Parte_2 C.F._2
Tortorelli
CONTRO
) con l'avvocato Controparte_1 P.IVA_1
RUCCIA TOMMASO ) C.F._3
NONCHÉ
( ) – CONTUMACE Controparte_2 C.F._4
( – Controparte_3 C.F._5
CONTUMACE
( , quale ultimo Controparte_4 C.F._6
amministratore e legale rappresentante della società – Controparte_5
CONTUMACE
1 ) – Controparte_6 C.F._7
CONTUMACE
( ) – CONTUMACE Controparte_7 C.F._8
) – CP_8 C.F._9 CP_9
( nella qualità di Controparte_10 C.F._10
legale rappresentante della società -CONTUMACE CP_11
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata, le parti costituite hanno concluso come da note difensive depositate ex articolo 127 ter c.p.c., che qui devono ritenersi trascritte ai fini dell'individuazione precipua delle rispettive conclusioni.
In limine, deve darsi atto che con provvedimento del 9.9.2024, è stato assegnato termine perentorio per l'integrazione del contraddittorio ex articolo 102 c.p.c. e tanto sulla scorta di quanto predicato dalla Suprema
Corte di cassazione (cfr. Cass. 17113/2018).
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1.
L'eccezione di estinzione del giudizio per mancato rispetto del termine perentorio fissato nell'ordinanza del 9.9.2024 è destituita di fondamento atteso che agli atti risultano essere state acquisite le prove dell'avvenuta notifica (cfr. deposito del 9.10.2024 e di quello contestuale alla seconda memoria di replica).
2.
2 Tralasciando ogni questione pregiudiziale, aderendo al cd. principio della ragione liquida, si osserva come l'opposizione sia del tutto infondata.
2.1.
Gli opponenti alle pagg. da 3 a 6 dell'atto introduttivo del presente giudizio, sotto la rubrica “in via preliminare”, fraintendendo la fattispecie oggetto di causa (precetto su mutuo fondiario e successivi atti di erogazione e quietanza), si diffondono in incomprensibili argomentazioni, certamente non riferibili alla fattispecie per cui è causa, circa la presunta illiquidità del “titolo giudiziale” e la “possibilità di spiccare atto di precetto sul titolo rappresentato dal fallimento della società venditrice”, nonché sulla “necessità della società creditrice di promuovere un apposito procedimento monitorio o, ancor meglio, a cognizione piena” (cfr. pag. 3 dell'atto di citazione). Successivamente, parte attrice non manca di illustrare il “principio della eterointegrazione del titolo esecutivo con gli elementi emersi nel corso del sotteso procedimento giudiziale”, dilungandosi in un'irrilevante disquisizione al riguardo con riferimenti dottrinari e giurisprudenziali (cfr. pagg. 4 e 5 dell'atto di citazione), per poi concludere (cfr. pag. 5 dell'atto di citazione, ult. cpv.), “tornando alla fattispecie in esame” che “le somme richieste dalla Controparte_1
non sono concretamente precettabili in quanto la pretesa non è esattamente quantificata né quantificabile in forza di un mero calcolo matematico, neppure all'esito di una eventuale integrazione extratestuale del titolo con gli atti del giudizio di merito”, precisando, alla successiva pag. 6, “l'inidoneità, in ogni caso, della sentenza resa dal Tribunale fallimentare di e la insinuazione CP_12
al passivo da parte del creditore che acquisiva il credito dalla a CP_13
fondare autonomamente l'azione esecutiva in quanto la sentenza/titolo risulta mancante dei requisiti di cui all'art. 474 c.p.c.”.
3 Le predette affermazioni sono del tutto incoerenti dal punto di vista logico-giuridico.
In tale situazione, ogni deduzione circa la presunta indeterminatezza e/o illiquidità del credito così come indicato nell'atto di precetto, indeterminatezza che - ad avviso della difesa opponente - si apprezzerebbe essenzialmente con riguardo all'impossibilità di evincere con chiarezza il procedimento di quantificazione del credito, risulta del tutto incomprensibile, essendosi limitata la parte ad affermare apoditticamente la presunta indeterminatezza della somma oggetto del precetto in relazione al titolo esecutivo azionato, senza in alcun modo specificare, nemmeno in via di mera enunciazione, le ragioni di tale censura.
In ogni caso, pur se la genericità dell'assunto non consente la formulazione di un adeguato riscontro, corre tuttavia l'obbligo di osservare che dalla semplice lettura dell'atto di precetto, può agevolmente desumersi come l'intimazione di pagamento indichi espressamente ed analiticamente l'esposizione debitoria dell'opponente, oltre, naturalmente, all'espresso richiamo al titolo esecutivo posto a base dell'intimazione medesima, vale a dire il contratto di mutuo fondiario del 27.07.2011 rep. n. 137870 e racc. n. 32510 a rogito Dott.
[...]
, notaio in reg.to a il 04.08.2011 al n. Persona_1 CP_12 CP_12
2960/1T, spedito in forma esecutiva in data 01.09.2011 (cfr. doc. 7), e successivo atto di erogazione e quietanza a rogito del medesimo Notaio dott. del 03.11.2011, Rep. 138143 - Racc. Persona_1
32695, spedito in forma esecutiva in data 02.12.2011 (cfr. doc. 8), atto di erogazione e quietanza del 12/04/2013 a ministero Notaio Per_2
, notaio in Ferrandina, Rep. n° 85344 - Racc. n° 12545, spedito
[...]
in forma esecutiva in data 21.05.2013 (cfr. doc. 9), nonché all'atto
4 modificativo non novativo di proroga erogazione e quietanza finale, riduzione e frazionamento di mutuo nonché di parziale cancellazione di ipoteca a rogito Notaio dott. Notaio in Tursi, rep. Persona_3
2494 del 03/09/2014 (cfr. doc. 10).
Peraltro, dalla mera lettura dell'atto di precetto opposto può agevolmente desumersi come l'intimazione di pagamento indichi espressamente ed analiticamente l'esposizione debitoria relativa al mutuo gravante, tra gli altri, sull'immobile di proprietà degli odierni opponenti, distinguendo l'importo relativo al debito per rate impagate dal 30/11/2014 al 30/11/2015 (€ 142.387,55), il residuo debito capitale al 30/11/2015 (€ 938.240,57), il rateo di interessi sul capitale residuo alla data di risoluzione 14/04/2016 (€ 10.477,02), l'importo relativo agli interessi di mora maturati sulle rate insolute sino alla data di risoluzione 14/04/2016 (€ 6.319,88) e quello relativo agli interessi di mora sulle rate insolute e sul capitale residuo dal 15/04/2016 al
27/02/2019 (€ 149.077,13), oltre - naturalmente - all'espresso richiamo al titolo esecutivo posto a base dell'intimazione.
Ad abundantiam, si precisa che in nessun caso la presunta indeterminatezza della somma precettata - ingiustamente lamentata - può essere invocata al fine di assumere la nullità dell'atto di precetto.
In Cass. 8906/2022 si legge “l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, contenuta nel precetto a norma dell'art. 480, comma 1,
c.p.c., non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla” (Cass. Civ., Sez. III, 18/03/2022, n. 8906).
Ne consegue l'infondatezza di quanto sostenuto a riguardo da parte opponente.
5 2.2.
Gli opponenti lamentano la violazione dell'art. 603 c.p.c. a motivo dell'omessa notifica del titolo esecutivo.
Tale doglianza è palesemente infondata.
Nella specie, tanto l'intimazione di pagamento, quanto la successiva azione esecutiva sono state avviate in virtù di un contratto di mutuo fondiario.
Orbene, in casu, viene in rilievo la disciplina speciale, già contenuta nel
Testo Unico della legge sul credito fondiario n. 646 del 1905 e riprodotta nel Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d. lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, n. 385), che all'art. 41, c. 1, così prevede espressamente: “nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo”.
Deve, pertanto, opinarsi nel senso che nel procedimento di espropriazione per credito fondiario, promosso a norma dell'art. 41 comma 1 del d.lgs. n. 385/1993, è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo, anche quando il mutuante agisce nei confronti del terzo proprietario. (cfr. Tribunale Napoli 14 aprile 2011).
2.3.
La difesa opponente solleva la questione dell'insussistenza di un valido titolo esecutivo che possa, ex articolo 474 c.p.c., legittimare l'esecuzione.
Nel ribadire che tale motivo di opposizione è stato articolato in maniera assai confusa, si osserva quanto segue.
Parte opponente sembrerebbe ritenere che il titolo non avrebbe efficacia esecutiva a motivo della presunta mancanza della traditio della somma erogata.
6 Invero, la stipulazione dei due atti di erogazione e quietanza (cfr. atto pubblico del 3.11.2011 e del 12.4.2013) attesta inequivocabilmente il conseguimento della disponibilità giuridica del denaro in capo alla parte mutuataria, restando priva di qualsivoglia rilievo la censura di parte opponente.
È orientamento consolidato della Suprema Corte quello per cui, ai fini della validità del mutuo (contratto reale), sia sufficiente il conseguimento della disponibilità giuridica della somma, che sussiste tutte le volte in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in guisa tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione al patrimonio di quest'ultimo ovvero quando, nello stesso contratto di mutuo, le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni consistenti nell'incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma per soddisfare un interesse del primo. Ciò che conta, quindi, è che la somma data a mutuo esca dal patrimonio del mutuante ed entri in quello del mutuatario e che questi ne possa disporre per soddisfare un proprio interesse. Ed in tali casi, col perfezionamento del mutuo deve ritenersi già sorta l'obbligazione restitutoria del mutuatario. In tal senso è di sicuro conforto l'orientamento della Suprema Corte in materia, alla cui stregua: “la consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non va intesa nei soli termini di materiale e fisica "traditio" del danaro (o di altre cose fungibili), rivelandosi, invero, sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario, ricavabile anche dall'integrazione di quel contratto con il separato atto di quietanza a saldo, attesa la progressiva dematerializzazione dei valori mobiliari e la loro sostituzione con annotazioni contabili, tenuto conto che sia la normativa antiriciclaggio che le misure normative tese a limitare l'uso di contante nelle transazioni commerciali hanno
7 accentuato l'utilizzo di strumenti alternativi al trasferimento di danaro” (Cass.
Civ., Sez. III, 27/08/2015, n. 17194).
Vale al riguardo la pena sottolineare che il caso concreto esaminato dalla sentenza in esame era rappresentato da fattispecie del tutto analoga a quella per cui è causa, vale a dire contratto di mutuo seguito da successiva e/o successive erogazioni. In altri termini, è stato deferito alla
Suprema Corte il compito di valutare l'idoneità del mutuo a costituire di per sé titolo esecutivo, pur quando non accompagnato dalla contestuale e materiale consegna delle somme, ma integrato da successivo atto di erogazione e quietanza che attesti la virtuale traditio dell'importo mutuato.
A tale riguardo la Suprema Corte, nel censurare l'affermazione in diritto, contenuta nella sentenza impugnata, che porta alla conclusione di negare carattere di titolo esecutivo al contratto di mutuo qualora non sia accompagnato dall'immediata dazione della somma di denaro e, quindi la conclusione che il contratto di mutuo perderebbe irreversibilmente il carattere della realità, non potendo questo carattere essere recuperato attraverso l'integrazione del contratto con il separato atto di quietanza a saldo, ha ribadito il dato di fatto della progressiva dematerializzazione dei valori mobiliari e della loro progressiva sostituzione con annotazioni contabili, che non si accompagna alla scomparsa di strumenti di tradizionale utilizzazione nella pratica degli affari e nella vita sociale in genere quali il contratto di mutuo, ma ne impone una rilettura dei caratteri essenziali che tenga conto dell'evolversi della realtà fattuale senza peraltro stravolgerli.
In quest'ottica, la decisione surriferita, in conformità al consolidato orientamento della Suprema Corte, pur ribadendo la tesi tradizionale per la quale il contratto di mutuo è un contratto reale, che quindi si
8 perfeziona con la consegna della somma data a mutuo, che è elemento costitutivo del contratto, non configura la consegna idonea a perfezionare il contratto di mutuo esclusivamente nei termini di materiale e fisica traditio del denaro nelle mani del mutuatario, ritenendo sufficiente che questi ne acquisisca la disponibilità giuridica, per cui la consegna si concretizza, appunto, nella creazione di un autonomo titolo di disponibilità giuridica in capo al mutuatario.
Né tanto è inficiato dal fatto che il contratto di mutuo non contenga in sé la prova della consegna delle somme, ma che sia integrato da successivo atto di erogazione e quietanza. A tal proposito la Suprema Corte ha affermato testualmente: “Per poter valutare la realità del contratto di mutuo, e quindi, per quanto qui ci interessa, per poterne valutare l'idoneità ad essere utilizzato quale titolo esecutivo, l'esistenza di un separato atto di quietanza non
è di per sè indice inequivoco di una semplice promessa di dare a mutuo o comunque di un contratto di mutuo di natura consensuale e non reale (v. anche
Cass. n. 19738 del 2014). Per poter verificare se il contratto in esame abbia o meno natura reale, esso non può essere esaminato atomisticamente ma deve essere esaminato e interpretato congiuntamente agli altri atti accessori, che realizzano concretamente ed operativamente il conferimento ad altri della disponibilità giuridica attuale di una somma di denaro da parte del mutuante, ovvero, come nel caso esaminato da Cass. n. 18325 del 2014 e nel presente, congiuntamente con l'atto di quietanza” (Cass. Civ., Sez. III 27 agosto 2015 n. 17194).
In conclusione, il principio di diritto al quale deve ispirarsi il Giudice di merito al fine di poter valutare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., è la verifica, attraverso l'interpretazione del contratto di mutuo, integrata con quanto previsto nei successivi atti di erogazione e quietanza, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità
9 giuridica della somma mutuata e che tutti gli atti (mutuo e successive erogazioni) rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge, nei termini innanzi illustrati dalla Suprema Corte. E, dunque, posto che il mutuo de quo, stipulato, ai sensi dell'art. 38 T.U.B., per atto pubblico, con dichiarazione costitutiva di debiti pecuniari e specificazione di tutte le condizioni contrattuali, è munito di formula e che i successivi atti di erogazione, anch'essi ricevuti da notaio, contenenti la dichiarazione negoziale costitutiva di debiti pecuniari e specificazione di tutte le condizioni contrattuali, danno, altresì, atto dell'avvenuta erogazione e della rilasciata quietanza, non v'è chi non veda come sia del tutto infondato il motivo di censura sollevato dalla difesa opponente.
Corrobora quanto detto anche la recentissima pronuncia della Corte regolatrice a Sezioni Unite del 6.3.2025 n. 5968.
2.4.
Con riferimento alla presunta nullità del precetto per indeterminatezza o indeterminabilità delle somme precettate, si richiama quanto detto supra.
Quanto, poi, alla richiesta di frazionamento avanzata dalla società debitrice, si evidenzia che detta istanza è stata prontamente riscontrata da con nota del 21/03/2016 (cfr. doc. 11), nella quale CP_13
venivano esplicitate le ragioni che non consentivano di procedere al frazionamento. In particolare, oltre alla ritenuta non congruità delle quote, si evidenziava che la morosità della non Controparte_5
consentiva di procedere al frazionamento. Del pari, la comunicazione a firma dell'Avv. Clemente del 25/01/2016 (cfr. doc. 12), veniva anch'essa riscontrata da con nota in data 21/03/2016 (cfr. CP_13
doc. 13). A tanto faceva seguito la comunicazione a mezzo PEC di di risoluzione di tutti i contratti di mutuo in essere in data CP_13
11/04/2016 (cfr. doc. 14), ciò che comportava inevitabilmente
10 l'impossibilità di procedere al frazionamento di che trattasi. Di tale impossibilità, del resto, erano consapevoli anche gli odierni attori che, pertanto, si determinavano a rivolgere le loro pretese risarcitorie nei confronti del notaio rogante con nota dell'Avv. Clemente del
05/09/2016 (cfr. doc. 15), riscontrata dal legale del notaio, avv.
Domenico Angelillo, in data 22/09/2016 (cfr. doc. 16), il quale precisava che nel contratto di compravendita, proprio al fine di tutelare la posizione degli odierni attori, era stato previsto l'obbligo da parte della venditrice di procedere alla liberazione degli immobili dalla quota di debito non accollata entro sei mesi dalla stipula, con conseguente responsabilità per danni in caso contrario.
In ogni caso, il rapido susseguirsi degli eventi, la condotta della società debitrice e l'intervenuta risoluzione del contratto, con contestuale passaggio a sofferenza della posizione, hanno reso impossibile potersi procedere al frazionamento del mutuo e dell'ipoteca.
Le considerazioni testé riassunte, comprovate dalla documentazione depositata in atti, sconfessano le censure di parte opponente circa la presunta violazione del dovere di correttezza e buona fede della Banca creditrice.
2.5.
L'eccezione relativa alla presunta nullità del contratto di mutuo fondiario per asserita violazione del limite di finanziabilità ex articolo 38
TUB è ormai del tutto superata alla stregua di quanto affermato sul punto dalle Sezioni Unite della Cassazione le quali hanno chiaramente predicato che la violazione del limite di finanziabilità non rappresenta un contrasto con una norma imperativa e, quindi, non concreta alcuna causa di nullità del contratto.
11 In Cassazione, Sez. Unite n. 33719/2022, si legge che “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del
1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere”.
2.6.
Logico corollario di quanto detto, sarà il rigetto dell'opposizione.
3.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri medi previsti dallo scaglione di riferimento individuabile sulla scorta del valore del credito opposto e, comunque, in conformità a quanto espressamente richiesto dalla difesa opposta con la nota specifica allegata alla seconda comparsa conclusionale, la quale si discosta leggermente in peius rispetto ai valori medi.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con atto di citazione notificato e nei Parte_1 Parte_2
confronti di con la chiamata in causa iussu Controparte_1
iudicis ex articolo 102 c.p.c. dei litisconsorti, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
12 rigetta l'opposizione; condanna e in solido, al Parte_1 Parte_2
pagamento delle spese di giudizio sostenute da Controparte_1
che si liquidano in € 37.700 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
Così deciso in Matera il 17 giugno 2025.
Il Giudice
Angelo Franco
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, dr. Angelo Franco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1411/2019, avente ad oggetto “opposizione preventiva all'esecuzione”, riservata per la decisione all'udienza del 13.3.2025
TRA
( ) con Parte_1 C.F._1
l'Avv. Emanuele Tortorelli
con l'Avv. Emanuele Parte_2 C.F._2
Tortorelli
CONTRO
) con l'avvocato Controparte_1 P.IVA_1
RUCCIA TOMMASO ) C.F._3
NONCHÉ
( ) – CONTUMACE Controparte_2 C.F._4
( – Controparte_3 C.F._5
CONTUMACE
( , quale ultimo Controparte_4 C.F._6
amministratore e legale rappresentante della società – Controparte_5
CONTUMACE
1 ) – Controparte_6 C.F._7
CONTUMACE
( ) – CONTUMACE Controparte_7 C.F._8
) – CP_8 C.F._9 CP_9
( nella qualità di Controparte_10 C.F._10
legale rappresentante della società -CONTUMACE CP_11
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata, le parti costituite hanno concluso come da note difensive depositate ex articolo 127 ter c.p.c., che qui devono ritenersi trascritte ai fini dell'individuazione precipua delle rispettive conclusioni.
In limine, deve darsi atto che con provvedimento del 9.9.2024, è stato assegnato termine perentorio per l'integrazione del contraddittorio ex articolo 102 c.p.c. e tanto sulla scorta di quanto predicato dalla Suprema
Corte di cassazione (cfr. Cass. 17113/2018).
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1.
L'eccezione di estinzione del giudizio per mancato rispetto del termine perentorio fissato nell'ordinanza del 9.9.2024 è destituita di fondamento atteso che agli atti risultano essere state acquisite le prove dell'avvenuta notifica (cfr. deposito del 9.10.2024 e di quello contestuale alla seconda memoria di replica).
2.
2 Tralasciando ogni questione pregiudiziale, aderendo al cd. principio della ragione liquida, si osserva come l'opposizione sia del tutto infondata.
2.1.
Gli opponenti alle pagg. da 3 a 6 dell'atto introduttivo del presente giudizio, sotto la rubrica “in via preliminare”, fraintendendo la fattispecie oggetto di causa (precetto su mutuo fondiario e successivi atti di erogazione e quietanza), si diffondono in incomprensibili argomentazioni, certamente non riferibili alla fattispecie per cui è causa, circa la presunta illiquidità del “titolo giudiziale” e la “possibilità di spiccare atto di precetto sul titolo rappresentato dal fallimento della società venditrice”, nonché sulla “necessità della società creditrice di promuovere un apposito procedimento monitorio o, ancor meglio, a cognizione piena” (cfr. pag. 3 dell'atto di citazione). Successivamente, parte attrice non manca di illustrare il “principio della eterointegrazione del titolo esecutivo con gli elementi emersi nel corso del sotteso procedimento giudiziale”, dilungandosi in un'irrilevante disquisizione al riguardo con riferimenti dottrinari e giurisprudenziali (cfr. pagg. 4 e 5 dell'atto di citazione), per poi concludere (cfr. pag. 5 dell'atto di citazione, ult. cpv.), “tornando alla fattispecie in esame” che “le somme richieste dalla Controparte_1
non sono concretamente precettabili in quanto la pretesa non è esattamente quantificata né quantificabile in forza di un mero calcolo matematico, neppure all'esito di una eventuale integrazione extratestuale del titolo con gli atti del giudizio di merito”, precisando, alla successiva pag. 6, “l'inidoneità, in ogni caso, della sentenza resa dal Tribunale fallimentare di e la insinuazione CP_12
al passivo da parte del creditore che acquisiva il credito dalla a CP_13
fondare autonomamente l'azione esecutiva in quanto la sentenza/titolo risulta mancante dei requisiti di cui all'art. 474 c.p.c.”.
3 Le predette affermazioni sono del tutto incoerenti dal punto di vista logico-giuridico.
In tale situazione, ogni deduzione circa la presunta indeterminatezza e/o illiquidità del credito così come indicato nell'atto di precetto, indeterminatezza che - ad avviso della difesa opponente - si apprezzerebbe essenzialmente con riguardo all'impossibilità di evincere con chiarezza il procedimento di quantificazione del credito, risulta del tutto incomprensibile, essendosi limitata la parte ad affermare apoditticamente la presunta indeterminatezza della somma oggetto del precetto in relazione al titolo esecutivo azionato, senza in alcun modo specificare, nemmeno in via di mera enunciazione, le ragioni di tale censura.
In ogni caso, pur se la genericità dell'assunto non consente la formulazione di un adeguato riscontro, corre tuttavia l'obbligo di osservare che dalla semplice lettura dell'atto di precetto, può agevolmente desumersi come l'intimazione di pagamento indichi espressamente ed analiticamente l'esposizione debitoria dell'opponente, oltre, naturalmente, all'espresso richiamo al titolo esecutivo posto a base dell'intimazione medesima, vale a dire il contratto di mutuo fondiario del 27.07.2011 rep. n. 137870 e racc. n. 32510 a rogito Dott.
[...]
, notaio in reg.to a il 04.08.2011 al n. Persona_1 CP_12 CP_12
2960/1T, spedito in forma esecutiva in data 01.09.2011 (cfr. doc. 7), e successivo atto di erogazione e quietanza a rogito del medesimo Notaio dott. del 03.11.2011, Rep. 138143 - Racc. Persona_1
32695, spedito in forma esecutiva in data 02.12.2011 (cfr. doc. 8), atto di erogazione e quietanza del 12/04/2013 a ministero Notaio Per_2
, notaio in Ferrandina, Rep. n° 85344 - Racc. n° 12545, spedito
[...]
in forma esecutiva in data 21.05.2013 (cfr. doc. 9), nonché all'atto
4 modificativo non novativo di proroga erogazione e quietanza finale, riduzione e frazionamento di mutuo nonché di parziale cancellazione di ipoteca a rogito Notaio dott. Notaio in Tursi, rep. Persona_3
2494 del 03/09/2014 (cfr. doc. 10).
Peraltro, dalla mera lettura dell'atto di precetto opposto può agevolmente desumersi come l'intimazione di pagamento indichi espressamente ed analiticamente l'esposizione debitoria relativa al mutuo gravante, tra gli altri, sull'immobile di proprietà degli odierni opponenti, distinguendo l'importo relativo al debito per rate impagate dal 30/11/2014 al 30/11/2015 (€ 142.387,55), il residuo debito capitale al 30/11/2015 (€ 938.240,57), il rateo di interessi sul capitale residuo alla data di risoluzione 14/04/2016 (€ 10.477,02), l'importo relativo agli interessi di mora maturati sulle rate insolute sino alla data di risoluzione 14/04/2016 (€ 6.319,88) e quello relativo agli interessi di mora sulle rate insolute e sul capitale residuo dal 15/04/2016 al
27/02/2019 (€ 149.077,13), oltre - naturalmente - all'espresso richiamo al titolo esecutivo posto a base dell'intimazione.
Ad abundantiam, si precisa che in nessun caso la presunta indeterminatezza della somma precettata - ingiustamente lamentata - può essere invocata al fine di assumere la nullità dell'atto di precetto.
In Cass. 8906/2022 si legge “l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, contenuta nel precetto a norma dell'art. 480, comma 1,
c.p.c., non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla” (Cass. Civ., Sez. III, 18/03/2022, n. 8906).
Ne consegue l'infondatezza di quanto sostenuto a riguardo da parte opponente.
5 2.2.
Gli opponenti lamentano la violazione dell'art. 603 c.p.c. a motivo dell'omessa notifica del titolo esecutivo.
Tale doglianza è palesemente infondata.
Nella specie, tanto l'intimazione di pagamento, quanto la successiva azione esecutiva sono state avviate in virtù di un contratto di mutuo fondiario.
Orbene, in casu, viene in rilievo la disciplina speciale, già contenuta nel
Testo Unico della legge sul credito fondiario n. 646 del 1905 e riprodotta nel Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d. lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, n. 385), che all'art. 41, c. 1, così prevede espressamente: “nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo”.
Deve, pertanto, opinarsi nel senso che nel procedimento di espropriazione per credito fondiario, promosso a norma dell'art. 41 comma 1 del d.lgs. n. 385/1993, è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo, anche quando il mutuante agisce nei confronti del terzo proprietario. (cfr. Tribunale Napoli 14 aprile 2011).
2.3.
La difesa opponente solleva la questione dell'insussistenza di un valido titolo esecutivo che possa, ex articolo 474 c.p.c., legittimare l'esecuzione.
Nel ribadire che tale motivo di opposizione è stato articolato in maniera assai confusa, si osserva quanto segue.
Parte opponente sembrerebbe ritenere che il titolo non avrebbe efficacia esecutiva a motivo della presunta mancanza della traditio della somma erogata.
6 Invero, la stipulazione dei due atti di erogazione e quietanza (cfr. atto pubblico del 3.11.2011 e del 12.4.2013) attesta inequivocabilmente il conseguimento della disponibilità giuridica del denaro in capo alla parte mutuataria, restando priva di qualsivoglia rilievo la censura di parte opponente.
È orientamento consolidato della Suprema Corte quello per cui, ai fini della validità del mutuo (contratto reale), sia sufficiente il conseguimento della disponibilità giuridica della somma, che sussiste tutte le volte in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in guisa tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione al patrimonio di quest'ultimo ovvero quando, nello stesso contratto di mutuo, le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni consistenti nell'incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma per soddisfare un interesse del primo. Ciò che conta, quindi, è che la somma data a mutuo esca dal patrimonio del mutuante ed entri in quello del mutuatario e che questi ne possa disporre per soddisfare un proprio interesse. Ed in tali casi, col perfezionamento del mutuo deve ritenersi già sorta l'obbligazione restitutoria del mutuatario. In tal senso è di sicuro conforto l'orientamento della Suprema Corte in materia, alla cui stregua: “la consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non va intesa nei soli termini di materiale e fisica "traditio" del danaro (o di altre cose fungibili), rivelandosi, invero, sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario, ricavabile anche dall'integrazione di quel contratto con il separato atto di quietanza a saldo, attesa la progressiva dematerializzazione dei valori mobiliari e la loro sostituzione con annotazioni contabili, tenuto conto che sia la normativa antiriciclaggio che le misure normative tese a limitare l'uso di contante nelle transazioni commerciali hanno
7 accentuato l'utilizzo di strumenti alternativi al trasferimento di danaro” (Cass.
Civ., Sez. III, 27/08/2015, n. 17194).
Vale al riguardo la pena sottolineare che il caso concreto esaminato dalla sentenza in esame era rappresentato da fattispecie del tutto analoga a quella per cui è causa, vale a dire contratto di mutuo seguito da successiva e/o successive erogazioni. In altri termini, è stato deferito alla
Suprema Corte il compito di valutare l'idoneità del mutuo a costituire di per sé titolo esecutivo, pur quando non accompagnato dalla contestuale e materiale consegna delle somme, ma integrato da successivo atto di erogazione e quietanza che attesti la virtuale traditio dell'importo mutuato.
A tale riguardo la Suprema Corte, nel censurare l'affermazione in diritto, contenuta nella sentenza impugnata, che porta alla conclusione di negare carattere di titolo esecutivo al contratto di mutuo qualora non sia accompagnato dall'immediata dazione della somma di denaro e, quindi la conclusione che il contratto di mutuo perderebbe irreversibilmente il carattere della realità, non potendo questo carattere essere recuperato attraverso l'integrazione del contratto con il separato atto di quietanza a saldo, ha ribadito il dato di fatto della progressiva dematerializzazione dei valori mobiliari e della loro progressiva sostituzione con annotazioni contabili, che non si accompagna alla scomparsa di strumenti di tradizionale utilizzazione nella pratica degli affari e nella vita sociale in genere quali il contratto di mutuo, ma ne impone una rilettura dei caratteri essenziali che tenga conto dell'evolversi della realtà fattuale senza peraltro stravolgerli.
In quest'ottica, la decisione surriferita, in conformità al consolidato orientamento della Suprema Corte, pur ribadendo la tesi tradizionale per la quale il contratto di mutuo è un contratto reale, che quindi si
8 perfeziona con la consegna della somma data a mutuo, che è elemento costitutivo del contratto, non configura la consegna idonea a perfezionare il contratto di mutuo esclusivamente nei termini di materiale e fisica traditio del denaro nelle mani del mutuatario, ritenendo sufficiente che questi ne acquisisca la disponibilità giuridica, per cui la consegna si concretizza, appunto, nella creazione di un autonomo titolo di disponibilità giuridica in capo al mutuatario.
Né tanto è inficiato dal fatto che il contratto di mutuo non contenga in sé la prova della consegna delle somme, ma che sia integrato da successivo atto di erogazione e quietanza. A tal proposito la Suprema Corte ha affermato testualmente: “Per poter valutare la realità del contratto di mutuo, e quindi, per quanto qui ci interessa, per poterne valutare l'idoneità ad essere utilizzato quale titolo esecutivo, l'esistenza di un separato atto di quietanza non
è di per sè indice inequivoco di una semplice promessa di dare a mutuo o comunque di un contratto di mutuo di natura consensuale e non reale (v. anche
Cass. n. 19738 del 2014). Per poter verificare se il contratto in esame abbia o meno natura reale, esso non può essere esaminato atomisticamente ma deve essere esaminato e interpretato congiuntamente agli altri atti accessori, che realizzano concretamente ed operativamente il conferimento ad altri della disponibilità giuridica attuale di una somma di denaro da parte del mutuante, ovvero, come nel caso esaminato da Cass. n. 18325 del 2014 e nel presente, congiuntamente con l'atto di quietanza” (Cass. Civ., Sez. III 27 agosto 2015 n. 17194).
In conclusione, il principio di diritto al quale deve ispirarsi il Giudice di merito al fine di poter valutare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., è la verifica, attraverso l'interpretazione del contratto di mutuo, integrata con quanto previsto nei successivi atti di erogazione e quietanza, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità
9 giuridica della somma mutuata e che tutti gli atti (mutuo e successive erogazioni) rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge, nei termini innanzi illustrati dalla Suprema Corte. E, dunque, posto che il mutuo de quo, stipulato, ai sensi dell'art. 38 T.U.B., per atto pubblico, con dichiarazione costitutiva di debiti pecuniari e specificazione di tutte le condizioni contrattuali, è munito di formula e che i successivi atti di erogazione, anch'essi ricevuti da notaio, contenenti la dichiarazione negoziale costitutiva di debiti pecuniari e specificazione di tutte le condizioni contrattuali, danno, altresì, atto dell'avvenuta erogazione e della rilasciata quietanza, non v'è chi non veda come sia del tutto infondato il motivo di censura sollevato dalla difesa opponente.
Corrobora quanto detto anche la recentissima pronuncia della Corte regolatrice a Sezioni Unite del 6.3.2025 n. 5968.
2.4.
Con riferimento alla presunta nullità del precetto per indeterminatezza o indeterminabilità delle somme precettate, si richiama quanto detto supra.
Quanto, poi, alla richiesta di frazionamento avanzata dalla società debitrice, si evidenzia che detta istanza è stata prontamente riscontrata da con nota del 21/03/2016 (cfr. doc. 11), nella quale CP_13
venivano esplicitate le ragioni che non consentivano di procedere al frazionamento. In particolare, oltre alla ritenuta non congruità delle quote, si evidenziava che la morosità della non Controparte_5
consentiva di procedere al frazionamento. Del pari, la comunicazione a firma dell'Avv. Clemente del 25/01/2016 (cfr. doc. 12), veniva anch'essa riscontrata da con nota in data 21/03/2016 (cfr. CP_13
doc. 13). A tanto faceva seguito la comunicazione a mezzo PEC di di risoluzione di tutti i contratti di mutuo in essere in data CP_13
11/04/2016 (cfr. doc. 14), ciò che comportava inevitabilmente
10 l'impossibilità di procedere al frazionamento di che trattasi. Di tale impossibilità, del resto, erano consapevoli anche gli odierni attori che, pertanto, si determinavano a rivolgere le loro pretese risarcitorie nei confronti del notaio rogante con nota dell'Avv. Clemente del
05/09/2016 (cfr. doc. 15), riscontrata dal legale del notaio, avv.
Domenico Angelillo, in data 22/09/2016 (cfr. doc. 16), il quale precisava che nel contratto di compravendita, proprio al fine di tutelare la posizione degli odierni attori, era stato previsto l'obbligo da parte della venditrice di procedere alla liberazione degli immobili dalla quota di debito non accollata entro sei mesi dalla stipula, con conseguente responsabilità per danni in caso contrario.
In ogni caso, il rapido susseguirsi degli eventi, la condotta della società debitrice e l'intervenuta risoluzione del contratto, con contestuale passaggio a sofferenza della posizione, hanno reso impossibile potersi procedere al frazionamento del mutuo e dell'ipoteca.
Le considerazioni testé riassunte, comprovate dalla documentazione depositata in atti, sconfessano le censure di parte opponente circa la presunta violazione del dovere di correttezza e buona fede della Banca creditrice.
2.5.
L'eccezione relativa alla presunta nullità del contratto di mutuo fondiario per asserita violazione del limite di finanziabilità ex articolo 38
TUB è ormai del tutto superata alla stregua di quanto affermato sul punto dalle Sezioni Unite della Cassazione le quali hanno chiaramente predicato che la violazione del limite di finanziabilità non rappresenta un contrasto con una norma imperativa e, quindi, non concreta alcuna causa di nullità del contratto.
11 In Cassazione, Sez. Unite n. 33719/2022, si legge che “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del
1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere”.
2.6.
Logico corollario di quanto detto, sarà il rigetto dell'opposizione.
3.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri medi previsti dallo scaglione di riferimento individuabile sulla scorta del valore del credito opposto e, comunque, in conformità a quanto espressamente richiesto dalla difesa opposta con la nota specifica allegata alla seconda comparsa conclusionale, la quale si discosta leggermente in peius rispetto ai valori medi.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con atto di citazione notificato e nei Parte_1 Parte_2
confronti di con la chiamata in causa iussu Controparte_1
iudicis ex articolo 102 c.p.c. dei litisconsorti, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
12 rigetta l'opposizione; condanna e in solido, al Parte_1 Parte_2
pagamento delle spese di giudizio sostenute da Controparte_1
che si liquidano in € 37.700 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
Così deciso in Matera il 17 giugno 2025.
Il Giudice
Angelo Franco
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