Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 04/03/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8497/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Carlo
Albanese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 8497/2021 promossa
DA
C.F. , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
C.F. C.F. ,
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5
C.F. , C.F. ), Parte_6 C.F._6 Parte_7 C.F._7
, C.F. , , Parte_8 C.F._8 Parte_9
C.F. , C.F. e C.F._9 Parte_10 C.F._10 Pt_11
, C.F. , tutti elettivamente domiciliati in Monza (MB), Via
[...] C.F._11
Cavour n. 1 presso lo studio degli Avv.ti Ferruccio Centonze e Marco Ghidini che li rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra loro, che lo rappresenta e difende come da procura posta in calce all'atto di citazione;
ATTORE
NEI CONFRONTI DI
C.F. , con sede in Milano, via Vincenzo Monti n. 6, in persona CP_1 P.IVA_1 dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in CP_2
Milano, via Olmetto n. 3, presso lo studio dell'avv. Pietro Cafagna che la rappresenta, assiste e difende come da procura posta in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data
23.10.2023;
CONVENUTA
E
[...]
P.I. sede in Meldola (FC), via A. Volta n. 49, in persona del legale CP_3 PartitaIVA_2
rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Padova in via Vergerio n. 35 presso lo CP_4
pagina 1 di 20
CONVENUTA
E DI
C.F. , elettivamente domiciliato in Concorezzo, Controparte_5 C.F._12
via Alessandro Volta 71 presso lo studio dell'avv. Ottavio Riccardo Beretta che lo rappresenta e difende come da procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
TERZO CHIAMATO
E
[...]
, C.F. in persona del legale rapp.te p.t., Pasquale Controparte_6 P.IVA_3
Leoni, elettivamente domiciliata presso il seguente indirizzo PEC Parte_12
che la rappresenta e difende come da procura posta in calce Email_1
alla comparsa di costituzione e risposta;
TERZA CHIAMATA
E DI
C.F. , anche in qualità di erede universale di Parte_3 C.F._3
nonché e di genitore esercente la potestà genitoriale del figlio minore Parte_2
nato a [...] il [...], quale erede universale di Persona_1 Parte_2
elettivamente domiciliati in Monza, via Cavour n. 1 presso lo studio degli Avv.ti Ferruccio
[...]
Centonze e Marco Ghidini che li rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra loro, come da procura posta in calce alla comparsa di intervento volontario depositata in data 20.11.2023;
INTERVENUTI VOLONTARIAMENTE
Oggetto: Risarcimento danni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'udienza del 15.5.2024, tenutasi con le forme della trattazione scritta, le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
PER GLI ATTORI
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, premesse le declaratorie necessarie o semplicemente opportune,
Nel merito in via principale: accertare e dichiarare la sussistenza dei gravi vizi e difetti lamentati dagli attori condomini a carico dei beni comuni del condominio di via Cavour n. 19 in Brugherio, come meglio specificati in parte narrativa del proprio atto introduttivo e, per l'effetto;
pagina 2 di 20 condannare la in qualità si venditore-costruttore delle singole unità abitative e annesse CP_1
porzioni condominiali:
i) al pagamento a beneficio degli attori, pro quota millesimale, della somma di denaro corrispondente al costo delle opere necessarie per l'eliminazione dei vizi e difetti riscontrati, somma quantifica nella misura di € 49.238,29 come da computo metrico estimativo elaborato dall'ing. e prodotto in Per_2
atti o nella diversa misura che risultasse di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi successivi alla liquidazione del danno;
oltre ai costi necessari per il ripristino del muro di confine del condominio, nella misura che verrà accertata come dovuta;
ii) al risarcimento, a beneficio degli attori, del danno derivante dal deprezzamento di valore delle singoli unità immobiliari acquistate, nella misura del 30% per ciascun atto di compravendita, per effetto del declassamento energetico dalla Classe A/2, dichiarata e promessa da nei singoli CP_1
atti di acquisto, alla classe energetica B così come accertato e quantificato dal CTU nel corso dell'espletata ATP in corso di causa
iii) al ristoro a beneficio degli attori, pro quota millesimale, dei costi sino ad oggi sostenuti per gli interventi di riparazione e manutenzione straordinaria dell'impianto termico condominiale determinati da vizi e difetti di realizzazione, progettazione e installazione da determinarsi in misura di € 5.840,60, come da fatture prodotte in atti o in quella maggiore o minore misura che risultasse dovuta all'esito dell'esplenda istruttoria;
iv) al risarcimento a beneficio degli attori, pro quota millesimale, del danno costituito dal maggior costo sostenuto per la fornitura di energia elettrica in conseguenza dell'assenza dell'impianto fotovoltaico dal 11.01.2019 (data di ultimazione dei lavori) sino al 08.06.2021 (data di installazione dell'impianto), da quantificarsi nella misura di € 4.278,78, come da computo estimativo dell'ing inserito in parte narrativa dell'atto di citazione, o in quella maggiore o minore misura che Per_2
risultasse dovuta in corso di causa;
v) al ristoro, pro quota millesimale, delle spese sostenute dagli attori-condomini per la perizia tecnica esperita dall'ing avente ad oggetto l'accertamento dell'entità e della natura dei danni patiti, Per_2
oltre chè l'individuazione dei rimedi necessari per la loro eliminazione, come da fattura del professionista per complessivi € 3.603,20.
In ogni caso: con vittoria di compensi e delle spese di lite del presente procedimento e della fase cautelare in relazione alla quale il Tribunale di Monza, in persona del dott. Davide De Giorgio, con
Ordinanza di accoglimento della domanda di sequestro conservativo del 14.07.2021, ha riservato ogni provvedimento sulle spese al momento della decisione finale di merito”.
pagina 3 di 20 PER CP_1
“in via principale
- accertare e dichiarare, per le ragioni in atti, l'inesistenza dei vizi e difetti lamentati dagli attori, comunque escludere la responsabilità di accertare e dichiarare che tali eventuali vizi non CP_1 rilevano ai sensi dell'art.
1.669 c.c.;
- rigettare le domande svolte dagli attori nei confronti di per le ragioni in atti, in quanto CP_1
infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata
- nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree nei confronti di
[...]
condannare in solido, ovvero se ritenuto in via alternativa fra loro, lo CP_1 [...]
, il Perito Industriale la Controparte_7 Controparte_5
a tenere indenne e manlevare delle somme che fosse a propria volta CP_3 CP_1
condannata a pagare agli attori;
in ogni caso
- revocare il provvedimento di sequestro conservativo emesso dal Tribunale di Monza, dott. De
Giorgio, in data 14/7/2021, e per l'effetto ordinare la cancellazione della trascrizione dello stesso, effettuata presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Varese, r.g. 17166 r.p. 12264 del
5/8/2021, nonché presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano 2, r.g. 82577 r.p. 121125 del 5/8/2021; in via istruttoria
- ammettere prova per interpello e testi sulle seguenti circostanze di fatto, espunte di ogni eventuale riferimento valutativo e/o negativo, e precedute dalla locuzione “vero che”:
1. “Il Comune di Brugherio ha confermato la validità di tutte le pratiche edilizie presentate dalla convenuta relativamente al fabbricato per cui è causa, sito in Brugherio, via Cavour, 19”.
2. “Il , dopo l'entrata in vigore nel 2015 delle normative regionale in Parte_13 tema di fonti energetiche rinnovabili, e poi ancora dopo l'entrata in vigore del DDUO 18546 del
18/12/2019, la parte quindi di modifica del regolamento edilizio comunale, compresi gli articoli che disciplinavano la necessaria installazione di collettori termici”.
Si indicano in qualità di testi:
Dott.ssa , c/o Ufficio Edilizia Privata Comune di Brugherio;
Testimone_1
Dott. c/o Ufficio Edilizia Privata Comune di Brugherio. Testimone_2
3. “Le certificazioni energetiche delle unità immobiliari per cui è causa, che mi si rammostrano sub doc. 1 attori, sono state annullate dall'ing. , con intervento sul portale Cened”. Controparte_8
pagina 4 di 20 4. “Il 13/11/2023 l'inIng. ha presentato sul portale Cened ed ha trasmesso al Controparte_8 difensore della convenuta le certificazioni energetiche che mi si rammostrano sub doc. 13 convenuta”.
5. “Le certificazioni di cui al capitolo che precede sono state accettate e sono in corso di validità”.
Si indicano in qualità di testi:
Dott. c/o Tes_3 CP_9
Ing. , con domicilio in Milano, via Cimabue, 2. Controparte_8
6. “Contestualmente al primo rogito di vendita del 14/2/2019, il legale rappresentante della convenuta ha consegnato all'allora amministratore Rag. l'impianto condominiale di Controparte_10 riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria per la normale conduzione”.
7. “Successivamente alla consegna di cui al capitolo che precede, l'amministratore di condominio
Rag. ha nominato quale conduttore dell'impianto e terzo responsabile dell'impianto Controparte_10 condominiale di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria la ditta Piazza Massimo”.
8. “Il 7/2/2020 il terzo responsabile e conduttore dell'impianto Piazza Massimo ha informato
l'amministratore del condominio dell'opportunità di procedere ad un lavaggio completo dell'impianto per la formazione di fanghiglia e alghe, ha segnalato essere un problema frequente negli impianti a pannelli, ha informato che “con la pulizia dell'impianto e l'applicazione del filtro sarebbe stato in grado di tenere sotto controllo l'impianto in futuro ed eseguire correttamente la manutenzione”.
9. “Successivamente, nel 2022, l'assemblea di condominio ha deliberato la modifica dell'impianto di riscaldamento con la sostituzione della caldaia, come da verbale che mi si rammostra sub doc. 18”.
10. “La modifica di cui al capitolo che precede è stata effettuata prima dello svolgimento del procedimento di atp/ctp”.
Si indicano in qualità di testi:
Dott. c/o Tes_3 CP_9
- Rag. domiciliato in Brugherio (MB), via S. Giovanni Bosco, 36; Controparte_10
- Piazza Massimo, domiciliato in Agrate Brianza (MB), Via Cassignolo 19;
- , domiciliato in Biassono (MB), Via Locatelli;
Controparte_11
- , domiciliato in Sesto San Giovanni (MI), Via A. Grandi 91. CP_12
Istanza di CTU
- La convenuta chiede infine che il Giudice valuti, ferma la riserva in suo favore della valutazione della gravità degli eventuali vizi riscontrati, nonché della rilevanza degli stessi ex art.
1.669 c.c., e dell'eventuale responsabilità della convenuta, la nomina di un CTU che, presa visione degli atti e documenti di causa, ivi compresi i nuovi attestati di prestazione energetica presentati dall'Ing.
, ed effettuato ogni opportuno accertamento, dica se i vizi contestati da parte attrice CP_8
pagina 5 di 20 sussistono, se sulla base di elementi certi è possibile attribuire la responsabilità degli stessi alla parte convenuta, e per quali motivazioni, se gli stessi sono emendabili o meno, quantificando il costo dell'intervento di emenda, se gli eventuali vizi riscontrati influiscono o meno sulla stabilità o durata dell'edificio e se ne impediscono il godimento, ovvero impediscono che l'edificio fornisca l'utilità cui è destinato.
Istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
- anche al fine di comprendere la causa delle problematiche dell'impianto termico ex adverso lamentate, la frequenza degli eventi negativi e dei relativi interventi di riparazione e di manutenzione, si chiede che il Giudice ordini agli attori e/o al Condominio Dimore Cavour, in persona dell'amministratore pro tempore, di esibire e consegnare copia dei libretti di impianto.
In ogni caso
- con vittoria di spese, diritti ed onorari, anche della fase cautelare”.
PER CP_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa richiesta e domanda reietta,
NEL MERITO
In via principale
Accertato che non è la società che ha curato l'installazione della caldaia, dichiarare il CP_3
suo difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda svolta nei suoi confronti dalla società
[...]
CP_1
In via subordinata
Rigettarsi le domande degli attori e della convenuta in quanto infondate in fatto ed in diritto CP_1
In via ulteriormente subordinata
Nel caso di accoglimento anche solo parziale della domanda degli attori, e di condanna di a CP_1
pagare agli stessi un qualsivoglia risarcimento del danno, rigettare la domanda di garanzia e manleva di nei confronti di in quanto inammissibile e comunque infondata in fatto ed in CP_1 CP_3
diritto
In ogni caso, con la rifusione delle spese del giudizio”.
PER Controparte_5
“Voglia il Tribunale di Monza, contrariis reiectis, voler così giudicare
In via principale
Respingere le domande tutte svolte nei confronti del sig. per essere le stesse Controparte_5
integralmente infondate in fatto ed in diritto;
In via subordinata
pagina 6 di 20 Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte nei confronti del sig. dichiarare tenuta Controparte_5 Controparte_13
già , avente Rappresentanza Generale in Italia a
[...] Controparte_14
Milano, via Della Posta 7, c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, a P.IVA_3
manlevare e/o comunque tenere indenne il sig. da ogni e qualsivoglia somma che, Controparte_5
a qualsivoglia titolo, lo stesso fosse condannato a corrispondere in ragione delle domande nei suoi confronti svolte.
In ogni caso con il favore delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario.
Parimenti con rifusione delle spese di CTP”.
PER Controparte_6
“Voglia il Giudice Unico designato nel merito: rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dal P.I. nei Controparte_5
confronti della terza chiamata , previo rigetto delle domande svolte dai Controparte_6
Condomini attori e/o dalla società nei confronti dello stesso P.I. non CP_1 Controparte_5
sussistendo qualsivoglia sua responsabilità nello svolgimento della sua attività in relazione ai fatti dedotti nel presente giudizio.
Nel merito, in subordine: per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda di manleva e garanzia formulata dal P.I. nei confronti della terza chiamata , limitare l'eventuale Controparte_5 Controparte_6 condanna di quest'ultima nei limiti del massimale e della franchigia di polizza.
Spese e compensi professionali rifusi”.
PER E Parte_3 Persona_1 Parte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, premesse le declaratorie necessarie o semplicemente opportune,
Nel merito in via principale: accertare e dichiarare la sussistenza dei gravi vizi e difetti lamentati dagli attori condomini a carico dei beni comuni del condominio di via Cavour n. 19 in Brugherio, come meglio specificati in parte narrativa del proprio atto introduttivo e, per l'effetto; condannare la in qualità si venditore-costruttore delle singole unità abitative e annesse CP_1
porzioni condominiali:
i) al pagamento a beneficio degli attori, pro quota millesimale, della somma di denaro corrispondente al costo delle opere necessarie per l'eliminazione dei vizi e difetti riscontrati, somma quantifica nella
pagina 7 di 20 misura di € 49.238,29 come da computo metrico estimativo elaborato dall'ing. e prodotto in Per_2
atti o nella diversa misura che risultasse di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi successivi alla liquidazione del danno;
oltre ai costi necessari per il ripristino del muro di confine del condominio, nella misura che verrà accertata come dovuta;
ii) al risarcimento, a beneficio degli attori, del danno derivante dal deprezzamento di valore delle singoli unità immobiliari acquistate, nella misura del 30% per ciascun atto di compravendita, per effetto del declassamento energetico dalla Classe A/2, dichiarata e promessa da nei singoli CP_1
atti di acquisto, alla classe energetica B così come accertato e quantificato dal CTU nel corso dell'espletata ATP in corso di causa
iii) al ristoro a beneficio degli attori, pro quota millesimale, dei costi sino ad oggi sostenuti per gli interventi di riparazione e manutenzione straordinaria dell'impianto termico condominiale determinati da vizi e difetti di realizzazione, progettazione e installazione da determinarsi in misura di € 5.840,60, come da fatture prodotte in atti o in quella maggiore o minore misura che risultasse dovuta all'esito dell'esplenda istruttoria;
iv) al risarcimento a beneficio degli attori, pro quota millesimale, del danno costituito dal maggior costo sostenuto per la fornitura di energia elettrica in conseguenza dell'assenza dell'impianto fotovoltaico dal 11.01.2019 (data di ultimazione dei lavori) sino al 08.06.2021 (data di installazione dell'impianto), da quantificarsi nella misura di € 4.278,78, come da computo estimativo dell'ing inserito in parte narrativa dell'atto di citazione, o in quella maggiore o minore misura che Per_2
risultasse dovuta in corso di causa;
v) al ristoro, pro quota millesimale, delle spese sostenute dagli attori-condomini per la perizia tecnica esperita dall'ing avente ad oggetto l'accertamento dell'entità e della natura dei danni patiti, Per_2
oltre chè l'individuazione dei rimedi necessari per la loro eliminazione, come da fattura del professionista per complessivi € 3.603,20.
In ogni caso: con vittoria di compensi e delle spese di lite del presente procedimento e della fase cautelare in relazione alla quale il Tribunale di Monza, in persona del dott. Davide De Giorgio, con
Ordinanza di accoglimento della domanda di sequestro conservativo del 14.07.2021, ha riservato ogni provvedimento sulle spese al momento della decisione finale di merito”.
IN FATTO
Con ordinanza ex art. 671 c.p.c. emessa in data 14.7.2021 il Tribunale di Monza, nell'accogliere il conforme ricorso proposto da Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
[...] Parte_14 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_15
e , tutti proprietari di unità abitative poste all'interno del
[...] Parte_10 Parte_11
pagina 8 di 20 Condominio sito in Brugherio, via Cavour n. 19, aveva autorizzato il sequestro conservativo su tutti i mobili o immobili di ovvero delle somme e cose alla stessa dovute fino alla concorrenza CP_1 dell'importo di € 60.000,00.
Nel concedere la richiesta misura cautelare il Tribunale di Monza, sulla scorta di quanto emergente dalla perizia di parte ivi allegata, aveva ritenuto sussistere il fumus boni juris, nonché il periculum in mora idoneo a giustificare l'anticipazione della tutela richiesta, della responsabilità ex art. 1669 c.c. imputabile a nella riconosciuta qualità di costruttrice-venditrice degli immobili posti CP_1 all'interno del Condominio ed acquistati dai ricorrenti, a seguito dei gravi vizi e difetti inficianti il funzionamento dell'impianto termico posto a servizio dell'edificio condominiale.
Il presente giudizio rappresenta nient'altro che la causa di merito del procedimento cautelare instaurata dagli stessi soggetti allora ricorrenti nei confronti della medesima società costruttrice-venditrice al fine di farne accertare la responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c. ed ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti sia per il ripristino dell'impianto termico condominiale, sia per il rimborso dei costi sostenuti per gli interventi di manutenzione straordinaria effettuati al fine di risolvere la situazione e/o sostituire le componenti guaste nonché per il mancato risparmio che sarebbe derivato dall'installazione tempestiva dell'impianto fotovoltaico, sia, infine, per il deprezzamento delle rispettive unità immobiliari nell'ipotesi in cui, all'esito del presente giudizio, fosse stata accertata l'impossibilità di ottenere la classe energetica (A/2) promessa in ciascuno dei rogiti d'acquisto stipulati ante causam.
Nel costituirsi anche in questa sede la società convenuta ha eccepito che, nonostante la reiterata disponibilità - ma a mero fine transattivo - manifestata ante causam di porre in essere tutti gli interventi, analiticamente descritti in comparsa, individuati con l'ausilio del proprio tecnico, ing. , Per_3
di concerto con il tecnico attoreo, ing. volti alla soluzione delle problematiche denunciate, né Per_2
il Condominio né, tantomeno, i condomini l'avevano autorizzata a provvedervi tradendo, ancora una volta, le premesse poste a fondamento del proprio ricorso cautelare, ovverosia l'effettiva sussistenza del periculum in mora, e, sostenendo che solo una parte dei vizi denunciati avrebbe potuto esserle ascritta. Ha chiesto, inoltre, di essere autorizzata ad estendere il contraddittorio nei confronti del progettista e direttore dei lavori, perito industriale e di società che Controparte_5 CP_3
aveva curato l'installazione della caldaia, al fine di essere manlevata da entrambi nell'ipotesi di condanna.
Differita a tal fine la prima udienza, si sono costituiti entrambi i terzi chiamati contestando la responsabilità loro rispettivamente imputata.
pagina 9 di 20 Il P.I. ha eccepito di non essere mai stato incaricato di sovraintendere, quale Controparte_5
direttore dei lavori, all'esecuzione e/o messa in opera degli impianti progettati né, tanto meno, di verificare e/o attestare la conformità al progetto degli impianti successivamente realizzati da CP_1
atteso che, una volta redatte le relazioni preliminari ed i progetti esecutivi, non aveva svolto alcun ruolo nella successiva fase di esecuzione e di verifica degli impianti.
In ogni caso, nell'ipotesi di accertamento di una propria qualsivoglia responsabilità, ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in giudizio la propria compagnia assicurativa, , al fine Controparte_6
di esserne manlevato. ha eccepito la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c. per CP_3
estrema genericità della chiamata in giudizio, il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendosi occupata dell'installazione della caldaia, così come emergente tra l'altro dalla lettura della relazione predisposta dall'ing. essendosi semplicemente occupata della produzione della pompa di Per_2
calore modello LHA602SELSHHP2S venduta ad come da fattura n. 182201300 Controparte_15
emessa in data 14.9.2018, e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito della domanda proposta nei propri confronti.
Differita nuovamente la prima udienza si è costituita, infine, associandosi Controparte_6 alle difese svolte dal proprio assicurato e, nell'ipotesi di condanna, ha chiesto limitarla alle condizioni di operatività del contratto di assicurazione stipulato, ivi compresi la franchigia (pari a € 1.000,00) ed i massimali.
Nel corso del giudizio sono intervenuti volontariamente ed nella Parte_3 Persona_1
qualità di eredi universali di insistendo per l'accoglimento della domanda Parte_2
risarcitoria precedentemente proposta da quest'ultimo.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., ammesso ed espletato un ATP e rigettate le ulteriori istanze istruttorie rispettivamente articolate, non essendo peraltro il Tribunale riuscito, nonostante i plurimi rinvii effettuati a tal fine, a conciliare le parti, all'udienza del 15.5.2024, previa precisazione delle conclusioni come in epigrafe e concessione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi conclusionali, la causa è stata trattenuta in decisione.
IN DIRITTO
Stante la mancata riproposizione nella presente causa di merito delle eccezioni preliminari di decadenza e prescrizione originariamente sollevate dalla convenuta principale alcuna CP_1
pronuncia sarà emessa al riguardo, così come pure dovrebbe ritenersi incontestata la qualità, imputatale dagli attori/terzi intervenuti, di venditrice/costruttrice dell'edificio condominiale all'interno del quale sono ubicati tutti gli impianti e gli appartamenti di rispettiva proprietà individuale e, anche qualora lo pagina 10 di 20 fosse, è sufficiente richiamare in questa sede quanto già condivisibilmente affermato dal dott.
[...]
nel provvedimento emesso in data 14.7.2021, secondo cui “Dall'esame dei contratti in Per_4
questione si evince la qualità di costruttrice-venditrice assunta dalla società resistente (“[…] in forza di regolari provvedimenti urbanistici tutti rilasciati dal o presentati al Comune di Brugherio (MB) e di cui meglio infra, la unipersonale, ha eseguito, nelle unità immobiliari di sua Controparte_16
proprietà, opere di ristrutturazione a creazione di nuove unità abitative con cantine censite al vigente
Catasto Fabbricati del Comune di Brugherio […]”).
Inoltre, come si ricava dall'esame della visura storica della resistente, prodotta dai ricorrenti sub doc.
22, le attività di costruzione e di ristrutturazione di immobili rientrano espressamente nell'oggetto sociale della stessa.
Ora, sotto il profilo giuridico, deve osservarsi che, come affermato dalla Corte di Cassazione (cfr.:
Cass., Sez. 2, sentenza n. 2238 del 16.02.2012), “l'azione di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili, prevista dall'art. 1669 cod. civ., può essere esercitata non solo dal committente contro
l'appaltatore, ma anche dall'acquirente contro il venditore che abbia costruito l'immobile sotto la propria responsabilità, allorché lo stesso venditore abbia assunto, nei confronti dei terzi e degli stessi acquirenti, una posizione di diretta responsabilità nella costruzione dell'opera”.
Sempre la Corte di Cassazione, in altra occasione, ha avuto modo di precisare altresì quanto segue:
“L'azione di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili, prevista dall'art. 1669 cod. civ., può essere esercitata anche dall'acquirente nei confronti del venditore che risulti fornito della competenza tecnica per dare direttamente, o tramite il proprio direttore dei lavori, indicazioni specifiche all'appaltatore esecutore dell'opera, gravando sul medesimo venditore l'onere di provare di non aver avuto alcun potere di direttiva o di controllo sull'impresa appaltatrice, così da superare la presunzione di addebitabilità dell'evento dannoso ad una propria condotta colposa, anche eventualmente omissiva”
(cfr.: Cass., Sez. 2, sentenza n. 9370 del 17.04.2013)”.
Come detto, non ha reiterato la precedente contestazione e, anzi, al fine di giustificare il CP_1
proprio mancato intervento di ripristino, ha provato a ribaltare sui condomini una propria specifica omissione, sostenendo in comparsa che solo in data 17.9.2021 sarebbe stata autorizzata ad accedere al locale caldaia e, all'esito di un sopralluogo congiunto effettuato dal proprio tecnico, P.I. , Per_5
unitamente al tecnico nominato dagli attori, ing. sarebbe stata stilata una lista di interventi Per_2
condivisi immediatamente contrastata da questi ultimi che, invece di acconsentirne l'esecuzione, ne avrebbero contestato l'esaustività e l'attitudine a risolvere definitivamente le problematiche denunciate, addirittura preannunciando l'intenzione di sporgere un esposto a proprio carico presso la Procura della
Repubblica.
pagina 11 di 20 Orbene, al di là di tale meramente apparente manifestazione di disponibilità, al fine di verificare l'effettiva sussistenza dei vizi lamentati con l'azione di responsabilità extracontrattuale instaurata in questa sede, la cui effettiva gravità in astratto era già stata condivisibilmente motivata dal giudice della fase cautelare prodromica all'instaurazione del presente giudizio, secondo cui “la Suprema Corte (cfr.:
Cass., Sez. 2, sentenza n. 11740 del 01.08.2003) ha avuto modo di affermare che “in tema di responsabilità extracontrattuale dell'appaltatore, il difetto di costruzione che, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., legittima il committente alla relativa azione, può consistere in una qualsiasi alterazione, conseguente ad un'insoddisfacente realizzazione dell'opera, che, pur non riguardando parti essenziali della stessa (e perciò non determinandone la "rovina" od il "pericolo di rovina"), bensì quegli elementi accessori o secondari che ne consentono l'impiego duraturo cui è destinata (quali, ad esempio, le condutture di adduzione idrica, i rivestimenti, l'impianto di riscaldamento, la canna fumaria), incida negativamente ed in modo considerevole sul godimento dell'immobile medesimo”, nel corso di questo giudizio è stata espletata una relazione di A.T.P. le cui conclusioni, logiche, coerenti e ben motivate, oltreché supportate da un approfondito esame della normativa nazionale e regionale di riferimento, ivi compresi i regolamenti predisposti dal Comune di Brugherio, dell'impianto condominiale e di tutta la documentazione rispettivamente prodotta dalle parti costituite, ben possono essere richiamate in questa sede per essere poste a fondamento della presente decisione.
Il C.T.U., previo scrupoloso esame dell'elaborato peritale prodotto con l'atto di citazione ed a firma dell'ing. ha accertato l'effettiva sussistenza di tutti i vizi allegati dagli attori alle pagine 21, Per_6
22, 23, 24, 25 e 26 [già individuati con le lettere A: “corrispondenza del progetto con quanto realizzato” e C: “ulteriori omissioni sotto il profilo progettuale – certificativo” dell'elaborato peritale predisposto da quest'ultimo], rilevanti ai sensi dell'art. 1669 c.c. in quanto incidenti sulla classe energetica del fabbricato e sulla performabilità energetica della centrale termica, che si ritiene opportuno ritrascrivere per una loro più analitica comprensione:
* “l'impianto realizzato non è conforme a quanto riportato nella relazione sul contenimento dei consumi energetici (Legge 10) e sul progetto”;
* “nel corso dell'accesso agli atti al Comune di Brugherio non è stato rilevato il deposito del progetto di impianto, obbligatorio (D. Lgs. 37/2008 art. 11)”
* la prestazione energetica effettiva è “diversa da quella indicata nella Relazione ex L 10”;
* “il calcolo dei fabbisogni termici riportato nella relazione sul contenimento dei consumi energetici
(Legge 10) non è coerente con il dimensionamento dei generatori di calore installati (…);
* vi è stato un “mancato rispetto della normativa per quanto riguarda la riduzione del carico termico estivo da irraggiamento (verifica riflettanza solare del tetto)” (tutto a pag. 25, doc. 9).
pagina 12 di 20 “a. Non è stata rilevata la presenza della centralina di gestione funzionamento ibrido caldaia-pompa di calore, riportata nello schema di impianto”; Cont
“b. Mancano i contatori volumetrici per acqua alimentazione ed acqua di reintegro impianto”;
“c. Mancano i dispositivi di trattamento acqua previsti dal progetto, dalla normativa e dalle prescrizioni tecniche del costruttore della pompa di calore”;
“d. Manca un filtro defangatore adeguato alla rimozione delle impurità che si generano nell'impianto
a causa della mancanza dei dispositivi di cui al punto c”;
“e. Lo scarico dei prodotti di combustione della caldaia è posizionato in facciata, in violazione della normativa vigente che prevede lo scarico sopra il livello di copertura”;
“f. Il contabilizzatore di energia termica per la produzione di acqua calda sanitaria non è funzionante
e in ogni caso non è correttamente posizionato”;
“g. Alcuni contabilizzatori di energia termica individuali ai piani non sono funzionanti in quanto non correttamente collegati. Quelli funzionanti non sono correttamente impostati e collegati a un sistema di raccolta dati”;
“h. L'impianto termico risulta solo parzialmente registrato al CURIT. Il generatore a combustione riporta la targa CURIT e compare negli archivi mentre la pompa di calore non riporta tale Pt_16
identificativo. Da normativa la targatura deve venire apposta sul generatore principale (la Pt_16 pompa di calore)”;
“i. L'Impresa Esecutrice, in sede di riunione condominiale, ha comunicato di aver installato l'impianto solare fotovoltaico il giorno 23 settembre 2020; nonostante la richiesta del condominio non sono state ancora fornite indicazioni relativamente alle sue caratteristiche tecniche, al suo posizionamento in copertura ed alle necessarie dichiarazioni di conformità, all'avvenuto parallelo con la rete e all'intestazione della connessione”;
“j. Mancata previsione ed installazione dell'impianto solare termico prescritto da Regolamento
Edilizio Comunale” cfr. pagg. 26 e 27, doc. 9)”.
Per ciò che concerne le responsabilità e l'imputabilità dei suesposti gravi vizi costruttivi, l'ing. CP_18
ha, anzitutto, tenuto a rimarcare quella del soggetto incaricato del progetto energetico ai sensi della legge n. 10/1991, il cui compito è depositarlo in Comune “unitamente ad uno schema di impianto per far capire la logica di funzionamento a sua firma” e verificare “con questo calcolo dei fabbisogni energetici il rispetto delle normative vigenti e capire che necessità ha l'edificio di essere riscaldato e raffrescato”.
Si tratta, però e pur sempre, di un progetto di partenza, che si basa su elaborati grafici architettonici ricevuti dal progettista architettonico dell'opera, che conclude unicamente la fase progettuale definita pagina 13 di 20 “1”, dovendosi successivamente progettare il singolo impianto e ben potendo i due professionisti non coincidere.
Nel caso di specie il P.I. ha ricevuto un incarico limitato alla sola prima fase, ovverosia si è CP_5
semplicemente occupato del progetto energetico ai sensi della legge n. 10/1991, non emergendo dagli atti (ed essendo stato anche “acclarato dalle parti e nelle sedute peritali”), alcun incarico scritto idoneo a conferirgli “il ruolo di progettista degli impianti in fase II” e tanto meno quello di direttore dei lavori.
E che l'odierno terzo chiamato in giudizio da non fosse stato contestualmente incaricato di CP_1 curare la fase “2” lo si evince anche dagli schemi di impianto consegnati all'ing. , non firmati CP_18 da un professionista iscritto all'albo ma riportanti unicamente un “cartiglio di e CP_1 [...]
. CP_7
Ne consegue, a parere del Tribunale, che la fase successiva di scelta e di concreta realizzazione dell'impianto sia stata effettuata da terzi soggetti non ritualmente evocati nell'ambito del presente giudizio sicché di ogni problematica progettuale attinente alla c.d. fase “2”, ivi compresa l'installazione del relativo impianto, non può che risponderne unicamente la società costruttrice-venditrice, a maggior ragione se si considera che, così come anche in tal caso precisato dal CTU, “Il progetto energetico di fase I è stato completamente disatteso” da quest'ultima.
Effettuata tale doverosa premessa, che priva di rilevanza quasi ogni ulteriore disquisizione in ordine alla (cor)responsabilità del P.I. la cui chiamata in causa, per lo più infondata, era, per la CP_5
verità, ancora più a monte estremamente generica, non avendo la chiamante specificato con la necessaria dovizia di particolari il ruolo concretamente rivestito dal professionista nella progettazione dell'impianto e neppure le deficienze concretamente imputabili alla relativa progettazione, del tutto irrilevante è l'affermazione del CTU secondo cui in occasione dell'accesso effettuato in data 30 Agosto
2023 presso il Comune di Brugherio non sarebbe stato rinvenuto alcun allegato impiantistico della legge n. 10/1991 depositato, essendone in ogni caso pacifica l'esistenza stante l'avvenuta produzione nell'ambito del presente giudizio.
Pertanto, l'accertata responsabilità del P.I. per non avere presentato un progetto tecnicamente CP_5
valido ai fini della legge n. 10/1991, così come accertato dal C.T.U., è rilevante in questa sede solo ed esclusivamente nella misura in cui siano imputabili alla costruttrice-venditrice, nel rapporto processuale instauratosi con gli attori, e, contestualmente, al P.I. nel rapporto processuale instauratosi tra CP_5
quest'ultimo e la società committente, i costi per “Rifare gli attestati di prestazione energetica basandosi sul reale stato di fatto e valutare la classe energetica ad oggi dell'immobile”, di cui pure a breve si darà conto.
pagina 14 di 20 Palesemente infondata è, invece, la medesima domanda proposta nei confronti di Parte_17
volendosi anche in tal caso dare pregnanza alla ragione più liquida senza necessariamente seguire l'ordine logico delle eccezioni sollevate in comparsa, non avendo la chiamante minimamente dimostrato trattarsi, com'era suo specifico onere probatorio, del soggetto che avrebbe provveduto all'installazione della caldaia, essendo piuttosto la produttrice della pompa di calore modello
LHA602SELSHHP2S che, nella suddetta qualità, ha provveduto a vendere a come Controparte_15 si evince dalla conferma d'ordine n.180401119 emessa in data 15.06.2018 (cfr. in tal senso il documento n. 1 prodotto dalla terza chiamata).
Con riferimento a tale vendita ha emesso la fattura n.182201300 del 14.09.2018 (cfr. in tal CP_3
senso il documento n..2), ove era anche citato il documento di trasporto che ne attestava la consegna avvenuta in data 10.09.2018 (cfr. in tal senso il documento n. 3) e che riporta il numero di matricola della pompa di calore che corrisponde al 231544.
In epoca successiva ha provveduto ad acquistare la pompa di calore da se CP_1 Controparte_15
si considera che, su richiesta della prima effettuata in data 21.11.2018, la medesima pompa di calore avente numero di matricola 231544 è stata collaudata ed avviata dal centro di assistenza FDC CP_3
Service di Clemente Francesco, presso il Condominio sito in Brugherio, via via Cavour n. 19 (cfr. in tal senso il documento n. 4).
Esaurita la disamina dei soggetti titolari, dal lato passivo, degli oneri patrimoniali conseguenti all'eventuale accoglimento della domanda risarcitoria proposta dagli attori e venendo a questo punto ad individuare tutti gli interventi necessari per eliminare i numerosi vizi accertati, i quali, al netto di quanto appena esposto, debbono prioritariamente essere imputati alla società costruttrice/venditrice, il
CTU ha riferito che, come sopra precisato, bisognerà: “Rifare gli attestati di prestazione energetica basandosi sul reale stato di fatto e valutare la classe energetica ad oggi dell'immobile: 2) Rifare il progetto energetico...valutare se è possibile installare una pompa di calore geotermica come prescritto dal regolamento energetico del Comune di Brugherio;
3) Valutare tutti gli ingombri sulle coperture per individuare spazi occupabili (integrazione pannelli solari); 4) Rivedere posizionamento e revisione del locale centrale termica/tecnico perché in questa situazione non è possibile effettuare una manutenzione conforme;
5) Analizzare tutte le bollette e valutare insieme a progettista elettrotecnico
l'opportunità di inserire un rifasatore;
6) Dopo aver elaborato un progetto esecutivo a cura di tecnico abilitato relativamente al nuovo gruppo ibrido è necessario adeguare l'impianto al nuovo progetto;
7)
Dopo l'esecuzione dei progetti valutare il reale fabbisogno di energia rinnovabile nel suoi complesso sia da fonte pompa di calore a terra che in termini di pannelli, solari e fotovoltaici in copertura NB chiaramente se gli spazi disponibili non fossero sufficienti come spiegato al punto 3) è necessario
pagina 15 di 20 dichiarare l'impossibilità tecnica a realizzare tali fonti nel rispetto del d. lvo 28/2011 e regolamento energetico comunale;
8) per quanto riguarda l'impianto fotovoltaico è necessario prima a) valutare la potenza necessaria per il rispetto del d. lvo 28/2011 b) valutare la potenza necessaria per fornire energia elettrica alla pompa di calore a progetto”.
Il medesimo consulente, appositamente interrogato sul punto dal presente magistrato, ha anche quantificato i costi di ripristino per l'esecuzione degli interventi ipotizzati, così suddividendoli:
A) costo dei lavori di sistemazione come da tabella riportata a pagina 28 della relazione peritale pari complessivi € 45.349,00;
B) quota parte di danno per “rifasamento”, predisposizione di “impianto solare termico stazione da 10 pannelli solari completa” per “adeguamento impianto fotovoltaico” e “adeguamento pompa di calore” in geotermia o, in alternativa, “di aria acqua”, nonché per eventuali assistenze murarie per lo spostamento del locale tecnico, “collegamenti e salite dell'impianto”, quantificato, come da tabella riportata a pagina 29, in complessivi € 47.800,00;
C) danno per maggior dispendio energetico derivante dalla mancata installazione dell'impianto fotovoltaico liquidato, come da tabella riportata a pagina 31, in complessivi € 2.198,90 sulla base di una produzione teorica media di un impianto fotovoltaico inserito nella medesima zona, avente quelle stesse caratteristiche e sulla scorta di un prezzo minimo garantito “secondo le tariffe ARERA del kwh per quel periodo dalla rete”.
Infine, nel rispondere al quesito relativo all'eventuale danno subito dagli attori per il deprezzamento di valore di ciascuna singola unità immobiliare acquistata nell'ipotesi in cui, all'esito degli accertamenti effettuati, fosse emersa l'impossibilità di ottenere, nonostante l'eliminazione dei vizi e dei difetti riscontrati, la classe energetica (A/2) riportata in ciascuno degli atti di compravendita stipulati e prodotti in atti, l'ing. ha così concluso: “(…) per ogni classe energetica inferiore il CP_18 deprezzamento dell'immobile si deve considerare pari al 15% del valore effettivo di mercato. Quindi in buona sostanza, sulla base della mia esperienza, se la mia valutazione della classe energetica attuale è corretta, quindi è la B sarà da considerare il deprezzamento complessivo del 30% rispetto alla classe
A2 mancata” (cfr. in tal senso a pagina 34), aggiungendo, tuttavia, che “Dopo aver eseguito il progetto così come dettagliato nel documento da me depositato in fase di richiesta ausiliari/proroga al giudice del 15 Marzo 2023, è possibile avere tutti i dati di partenza e di arrivo per valutare il deprezzamento post progetto. In questo modo non lasciamo nulla al caso e nulla di non ben definito”, così lasciando intendere che una verifica puntuale e precisa del deprezzamento non parrebbe essere allo stato attuale concretamente enucleabile sicché la domanda risarcitoria proposta in parte qua non può che essere rigettata, solo una volta effettuati i lavori indicati dal CTU potendosi avere contezza della classe pagina 16 di 20 energetica concretamente raggiungibile da ciascuno degli appartamenti costituenti il fabbricato condominiale.
La condanna della società costruttrice/venditrice deve includere, però, la somma di € 3.603,20 corrisposta dagli attori in favore dell'ing per l'imprescindibile attività tecnica svolta dal Per_2
professionista sia prima che nel corso del presente giudizio, quale avente ad oggetto l'accertamento dell'entità e della natura dei danni patiti, oltreché l'individuazione dei rimedi necessari per la loro eliminazione e quella di € 5.840,60 a titolo di rimborso dei costi sostenuti dai condomini per gli interventi di manutenzione straordinaria effettuati al fine di tentare di risolvere la situazione sostituendo le componenti guaste (cfr. in tal senso i documenti dal 10 al 16 prodotti con l'atto di citazione)
In definitiva, quindi, l'importo risarcitorio da porsi a carico di è pari ad € 104.791,70, oltre CP_1 interessi nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. maturati a decorrere dalla data di notifica dell'atto di citazione sino a quella del saldo effettivo.
Tale somma dovrà essere corrisposta in favore di ciascuno degli attori pro-quota millesimale sulla scorta dei seguenti dati emergenti dal documento n. 29, ovverosia l'attuale tabella millesimale di proprietà che, a prescindere dall'apparente non correttezza riferita dal C.T.U., è l'unico documento utilizzabile a tal fine in quanto pacificamente in vigore alla data di assunzione della presente causa in decisione:
Nord Subalterno Quota millesimale di proprietà come da tabella A
1 721 142,31
2 723 10,49
3 725 94,82
4 726 113,17
5 724 77,35
6 728 161,42
7 729 71,48
8 730 113,74
9 727 59,45
10 731 75,03
11 732 80,76
I valori millesimali da prendere in considerazione per ciascun subalterno sono quelli riportati nella tabella generale di proprietà di cui alla lettera A. pagina 17 di 20 Come sopra precisato, nei rapporti interni tra e il P.I. per non avere egli presentato un CP_1 CP_5
progetto tecnicamente valido ai fini della legge n. 10/1991 vanno imputati a quest'ultimo i soli costi per
“Rifare gli attestati di prestazione energetica basandosi sul reale stato di fatto e valutare la classe energetica ad oggi dell'immobile” quantificati dal CTU in complessivi € 5.600,00 (cfr. in tal senso al rigo n. 5 della tabella riportata a pagina 28).
Venendo ad analizzare la domanda di manleva proposta dal nei confronti di CP_19 [...]
, quest'ultima, costituendosi in giudizio, non avendo minimamente contestato il Controparte_6
rapporto assicurativo e la copertura della responsabilità del nella qualità di progettista, avendo CP_5
anzi sul punto integralmente richiamato le difese di merito svolte dal proprio assicurato, si è limitata ad eccepire che, “nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di manleva e garanzia formulata dal nei confronti di , la relativa condanna dovrà essere statuita nei limiti delle CP_19 CP_6
condizioni di operatività del contratto di assicurazione in atti, compresi franchigia (pari a € 1.000,00)
e massimali”.
Ne consegue che il Tribunale deve limitarsi a verificare se nel contratto prodotto al documento n. 1 e nelle relative condizioni generali di assicurazioni vi siano limitazioni, scoperture, franchigie e massimali da rispettare, in caso contrario dovendosi integralmente accogliere la domanda di manleva
CP_ svolta dal Mandelli.
E, fermo restando che era onere della parte costituita allegare nello specifico le condizioni generali che avrebbero dovuto essere appositamente indagate, esaminando l'intero testo del contratto prodotto il
Tribunale non è riuscito ad individuarne neppure una, né uno scoperto, né una franchigia né, tantomeno, un massimale da rispettare sicché l'eccezione sollevata in tal senso deve ritenersi del tutto sfornita di adeguato supporto probatorio.
Venendo da ultimo alla regolamentazione tra le parti delle spese di lite sostenute, nel rapporto tra attori e la convenuta principale esse seguono la soccombenza, dovendo rispondere anche delle CP_1
spese sostenute nella fase cautelare seppur in tal caso solo con riferimento alle fasi concretamente espletate di esame e studio ed introduttiva del giudizio, non essendo stata espletata alcuna attività istruttoria e neppure potendosi scindere un'autonoma fase decisoria.
In aderenza al medesimo principio, va condannata a rifondere quelle sostenute da CP_1 Pt_17
dovendosi integralmente compensare nei rapporti interni tra ed
[...] CP_1 Controparte_5
coinvolto nell'ambito del presente giudizio per una somma pari ad 1/20 circa del danno patrimoniale imputabile alla medesima società e con allegazioni generiche e in parte anche fuorvianti.
pagina 18 di 20 In aderenza a quanto previsto dall'art. 1917 c.c., va condannata alla Controparte_6 rifusione delle spese di lite sostenute dall'assicurato per resistere all'azione proposta dalla propria committente.
In tutti i casi la liquidazione si effettua come da dispositivo sulla scorta dei compensi medi previsti dal
D.M. n. 147/2022 per tutte le fasi concretamente espletate di esame e studio, introduttiva, di trattazione ed istruttoria e decisoria.
Da ultimo, la somma di € 3.806,40 liquidata come da separato provvedimento in favore del CTU, ing.
, per l'attività espletata nell'ambito del presente giudizio va definitivamente posta a carico di CP_18
preponderante responsabile dei gravi vizi e difetti accertati che hanno reso imprescindibile CP_1
l'espletamento del procedimento per A.T.P. in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento della domanda risarcitoria proposta dagli attori/terzi intervenuti ai sensi dell'art. 1669 c.c. condanna in persona del legale rapp.te p.t., nella qualità si venditore- CP_1
costruttore delle singole unità abitative e annesse porzioni condominiali, a corrispondere in favore di ciascuno di essi, suddividendola in quote sulla scorta della tabella millesimale di proprietà prodotta al documento n. 29 e riportata a pagina 17 della superiore parte motiva, la complessiva somma di €
104.791,70, oltre interessi nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. maturati a decorrere dalla data di notifica dell'atto di citazione sino a quella del saldo effettivo;
- in parziale accoglimento della domanda proposta da condanna il P.E. a CP_1 Controparte_5 tenerla indenne, in persona del legale rapp.te p.t., nei limiti della somma di € 5.600,00 quantificata dal
C.T.U. per il rifacimento degli attestati di prestazione energetica di quanto dovrà corrispondere agli attori per effetto ed in conseguenza della presente decisione;
- rigetta l'analoga domanda proposta da nei confronti di CP_1 Parte_17
- condanna , in persona del legale rapp.te p.t., a tenere indenne il P.I. Controparte_6
di tutto quanto dovesse essere costretto a corrispondere in favore di per Controparte_5 CP_1
effetto ed in conseguenza della presente decisione;
- condanna in persona del legale rapp.te p.t., a rifondere in favore degli attori, pro-quota CP_1
millesimale attribuita ad ogni singola unità immobiliare riferibile a ciascuno dei condomini attori/terzi intervenuti, le spese di lite sostenute nella prodromica fase cautelare e nell'ambito del presente giudizio che si liquidano, quanto alla prima, in complessivi € .133,50, di cui 406,50 per spese esenti e 1.727,00 compensi, e, quanto alla seconda, in complessivi € 14.889,00, di cui 786,00 per spese esenti e pagina 19 di 20 14.103,00 per compensi, in entrambi i casi oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., quest'ultima se ed in quanto non detraibile, come per legge;
- condanna in persona del legale rapp.te p.t., a rifondere a in persona del legale CP_1 Parte_17 rapp.te p.t., le spese di lite sostenute nell'ambito del presente giudizio che si liquidano in complessivi €
14.103,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., quest'ultima se ed in quanto dovuta in quanto apparentemente detraibile, come per legge;
- dichiara integralmente compensate tra e il P.I. le spese di lite CP_1 Controparte_5 rispettivamente sostenute nell'ambito del presente giudizio;
- condanna , in persona del legale rapp.te p.t., a rifondere al P.I. Controparte_6 CP_5 le spese di lite sostenute nell'ambito del presente giudizio che si liquidano in complessivi €
[...]
14.862,00, di cui 759,00 per spese esenti e 14.103,00 per compensi, oltre 15% per spese generali,
C.P.A. ed I.V.A., quest'ultima se ed in quanto dovuta in quanto apparentemente detraibile, come per legge.
Così deciso in Monza in data 4 marzo 2025
Il Giudice
dott. Carlo Albanese
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