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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/12/2025, n. 2239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2239 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 17275/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
IA GH Presidente relatrice
RA AL IU
ND CH IU
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 17275/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a RI (BS) Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. PELLEGRINI ESTER FEDERICA che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso e
C.F. ) elettivamente domiciliato a RI (BS) presso Parte_2 C.F._2 lo studio dell'Avv. PELLEGRINI ESTER FEDERICA che l rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 27.11.2025)
“Chiedono:
1. l'emissione della pronuncia di separazione consensuale alle seguenti
CONDIZIONI
1 “ A. CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA
I coniugi vivranno separati con obbligo del reciproco e mutuo rispetto.
B. DICHIARAZIONE SEPARAZIONE
Dichiarare la separazione personale consensuale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 uniti con matrimonio contratto il 01/06/2019 a MONTICHIARI (BS), registrato nei Registri dello Stato
Civile di detto Comune, Atto N. 11, parte 2, serie A - anno 2019.
C. ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMIGLIARE
La casa famigliare sita in in comproprietà nella misura del 50 % ciascuno tra i ricorrenti rimane assegnata alla signora
[...]
Parte_1
Alla signora saranno attribuiti in proprietà tutti gli arredi, suppellettili e tutti gli Parte_1 accessori domestici e, in genere, tutti i beni mobili contenuti nella già casa coniugale.
D. AFFIDAMENTO CONDIVISO MINORE
Il figlio minore viene affidato a entrambi i genitori in regime di responsabilità Persona_1
genitoriale condivisa.
Il figlio risiederà prevalentemente presso la residenza della madre.
I genitori s'impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse del figlio, garantendogli un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi ed avendo cura di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
I genitori s'impegnano, altresì, a mantenere un confronto equilibrato e continuativo nell'interesse di al fine di garantire un progetto educativo comune e di preservarne la equilibrata crescita psico- Per_1 fisica.
La responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente da entrambi i genitori così come previsto dall'art. 155 del codice civile. Di conseguenza, dai medesimi (in autonomia seppur nell'ambito di un comune progetto educativo) verranno assunte le decisioni relative all'ordinaria amministrazione, fatta comunque salva per i genitori, sempre e solo nella prospettiva di una proficua collaborazione nell'educazione e nell'assistenza del figlio minore, la facoltà di interloquire. Viceversa, dai genitori, di comune accordo, dovranno essere assunte le decisioni di maggior interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore.
E. DIRITTO DI VISITA DEL PADRE
La regolamentazione dei tempi di frequentazione tra il padre, genitore non collocatario, e il figlio avverrà secondo il seguente assetto: il padre potrà sentire telefonicamente e vedere il figlio quando lo desidera, salvo preavviso e previo accordo con la madre, considerate le esigenze e gli impegni del figlio stesso.
Il padre terrà con sé il figlio a fine settimana alternati alla madre, dal venerdì pomeriggio fino alla domenica sera ore 20.00, quando lo accompagnerà a casa della madre.
Durante la settimana il figlio rimarrà con il padre due pomeriggi infrasettimanali che i genitori concorderanno di comune accordo, prelevando il figlio da scuola e tenendolo fino alla mattina del giorno successivo.
In occasione dei periodi non interessati dall'impegno scolastico, i figli rimarranno con il padre dal mattino, dalle ore 08.00 Nel periodo delle vacanze estive il padre potrà tenere con sé il figlio minore per tre
2 settimane, anche non consecutive, comunicando entro il 31.05. di ogni anno i tempi ed i luoghi delle vacanze organizzate con il figlio.
Vigilia / Santo Natale e Pasqua/Lunedì dell'Angelo verranno trascorsi alternativamente dai figli presso ciascun genitore. Ad eccezione delle suddette festività, il padre trascorrerà con i figli 7 giorni consecutivi durante il periodo compreso tra il 23/12 e il 06/01 di ciascun anno e tre giorni nel periodo pasquale.
La festa della mamma, la festa del papà e le giornate di compleanno della mamma e del papà verranno trascorse con il rispettivo festeggiato a prescindere dalla turnazione delle visite.
Il compleanno del minore, salvo diverso accordo, verranno festeggiati con entrambi i genitori.
F. ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER IL FIGLIO
Il padre, considerate le esigenze del figlio, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza, le proprie risorse economiche nonché la valenza dei compiti domestici e di cura assunti dalla madre, verserà alla signora a titolo di contributo per il mantenimento il figlio, economicamente non Parte_1 autosufficiente, un assegno mensile complessivo di Euro 350,00=(trecentocinquanta/00), oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT (100% dell'aumento) purché l'indice sia positivo, entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN che la madre indicherà.
G. SPESE ACCESSORIE / STRAORDINARIE
Vengono poste a carico dei genitori in ragione del 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie per il figlio non economicamente autosufficienti, come da protocollo del Tribunale di Brescia che si riporta.
Spese per la salute:
A) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari.
B) spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
I) cure dentistiche, ortodontiche o oculistiche;
II) cure termali o fisioterapiche;
III) farmaci particolari.
Spese per l'istruzione:
A) Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
3 IV) trasporto pubblico;
B) Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
C) Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola.
Spese per la custodia di prole minorenne:
Spese che non richiedono il preventivo accordo:
I) spese di custodia dei figli minorenni (babysitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia di prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo
Spese per il divertimento:
A) spese che richiedono il preventivo accordo:
I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze
Le spese dovranno essere:
a) documentate;
b) suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 giorni dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta.
H. ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER IL CONIUGE
I ricorrenti si danno atto della reciproca indipendenza economica e quindi dichiarano di rinunciare ciascuno all' assegno di mantenimento.
I. DIVISIONE ALTRI BENI MOBILI
I ricorrenti precisano di aver già regolato la ripartizione dei conti corrente in essere e la divisione di tutti gli altri beni mobili in comune.
I coniugi quindi si dichiarano soddisfatti della divisione con espressa reciproca rinuncia alla proposizione anche giudiziaria di qualsiasi rivendica economica al riguardo e/o di qualsiasi ideabile iniziativa giudiziaria direttamente e/o indirettamente discendente e, conseguentemente, dichiarano di aver definito in via tombale ogni questione e di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro.
4 L. TT
Al fine di definire ogni rapporto economico all'interno della famiglia e di risolvere la crisi coniugale, i coniugi pattuiscono espressamente che, entro il 31.08.2026, termine non essenziale e prorogabile dalle parti,
il signor 'impegna a trasferire alla signora la quota di comproprietà pari a un Pt_2 Parte_1
mezzo di cui risulta titolare sui seguenti immobili siti in Comune di RI (BS) Via FALCONE N.
146, così censiti al Catasto Fabbricati di detto Comune:
- Sez. NCT, Foglio 42, Mappale 721, Sub 103, PIANO 2, Cat. A/2, Classe 5, vani 5, Rendita catastale Euro
400,25= ;
- Sez. NCT, Foglio 42, Mappale 721, Sub 43, PIANO S1, Cat. C/6, Classe 4, 25 mq, Rendita catastale Euro
46,48= al prezzo corrispettivo pari a Euro 65.000,00, che verrà versato in un'unica soluzione a mezzo assegno circolare contestualmente all'atto di trasferimento.
Nella vendita è compresa la quota proporzionale di comproprietà delle parti comuni, ai sensi dell'art. 1177
del Codice Civile, precisandosi che viene trasferita anche la corrispondente quota millesimale dei lastrici solari, individuati nel N.C.E.U. alla sezione NCT, con il foglio 42, mappale 721/53 e mappale 721/54. Le
spese notarili dell'atto di trasferimento del diritto di comproprietà saranno a esclusivo carico della signora
. Parte_1
M. RILASCIO DOCUMENTI
I coniugi si rilasciano sin d'ora consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti e/o documentazione equipollente.
M. ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI
I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti dalle predette condizioni che, conseguentemente, accettano e sottoscrivono.
N. OMOLOGA
Infine, i ricorrenti chiedono l'omologazione della presente separazione consensuale.
2. la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RI
(BS) per la relativa annotazione.”
5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a RI (BS) in data 1.6.2019, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di RI (BS) al n. 11, parte II, serie A, anno 2019, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione è nato il figlio il 14.3.2017. Per_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse del figlio della coppia che si
è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione della tenera età di . Per_1
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
La Presidente estensora
IA GH
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
IA GH Presidente relatrice
RA AL IU
ND CH IU
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 17275/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a RI (BS) Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. PELLEGRINI ESTER FEDERICA che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso e
C.F. ) elettivamente domiciliato a RI (BS) presso Parte_2 C.F._2 lo studio dell'Avv. PELLEGRINI ESTER FEDERICA che l rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 27.11.2025)
“Chiedono:
1. l'emissione della pronuncia di separazione consensuale alle seguenti
CONDIZIONI
1 “ A. CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA
I coniugi vivranno separati con obbligo del reciproco e mutuo rispetto.
B. DICHIARAZIONE SEPARAZIONE
Dichiarare la separazione personale consensuale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 uniti con matrimonio contratto il 01/06/2019 a MONTICHIARI (BS), registrato nei Registri dello Stato
Civile di detto Comune, Atto N. 11, parte 2, serie A - anno 2019.
C. ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMIGLIARE
La casa famigliare sita in in comproprietà nella misura del 50 % ciascuno tra i ricorrenti rimane assegnata alla signora
[...]
Parte_1
Alla signora saranno attribuiti in proprietà tutti gli arredi, suppellettili e tutti gli Parte_1 accessori domestici e, in genere, tutti i beni mobili contenuti nella già casa coniugale.
D. AFFIDAMENTO CONDIVISO MINORE
Il figlio minore viene affidato a entrambi i genitori in regime di responsabilità Persona_1
genitoriale condivisa.
Il figlio risiederà prevalentemente presso la residenza della madre.
I genitori s'impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse del figlio, garantendogli un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi ed avendo cura di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
I genitori s'impegnano, altresì, a mantenere un confronto equilibrato e continuativo nell'interesse di al fine di garantire un progetto educativo comune e di preservarne la equilibrata crescita psico- Per_1 fisica.
La responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente da entrambi i genitori così come previsto dall'art. 155 del codice civile. Di conseguenza, dai medesimi (in autonomia seppur nell'ambito di un comune progetto educativo) verranno assunte le decisioni relative all'ordinaria amministrazione, fatta comunque salva per i genitori, sempre e solo nella prospettiva di una proficua collaborazione nell'educazione e nell'assistenza del figlio minore, la facoltà di interloquire. Viceversa, dai genitori, di comune accordo, dovranno essere assunte le decisioni di maggior interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore.
E. DIRITTO DI VISITA DEL PADRE
La regolamentazione dei tempi di frequentazione tra il padre, genitore non collocatario, e il figlio avverrà secondo il seguente assetto: il padre potrà sentire telefonicamente e vedere il figlio quando lo desidera, salvo preavviso e previo accordo con la madre, considerate le esigenze e gli impegni del figlio stesso.
Il padre terrà con sé il figlio a fine settimana alternati alla madre, dal venerdì pomeriggio fino alla domenica sera ore 20.00, quando lo accompagnerà a casa della madre.
Durante la settimana il figlio rimarrà con il padre due pomeriggi infrasettimanali che i genitori concorderanno di comune accordo, prelevando il figlio da scuola e tenendolo fino alla mattina del giorno successivo.
In occasione dei periodi non interessati dall'impegno scolastico, i figli rimarranno con il padre dal mattino, dalle ore 08.00 Nel periodo delle vacanze estive il padre potrà tenere con sé il figlio minore per tre
2 settimane, anche non consecutive, comunicando entro il 31.05. di ogni anno i tempi ed i luoghi delle vacanze organizzate con il figlio.
Vigilia / Santo Natale e Pasqua/Lunedì dell'Angelo verranno trascorsi alternativamente dai figli presso ciascun genitore. Ad eccezione delle suddette festività, il padre trascorrerà con i figli 7 giorni consecutivi durante il periodo compreso tra il 23/12 e il 06/01 di ciascun anno e tre giorni nel periodo pasquale.
La festa della mamma, la festa del papà e le giornate di compleanno della mamma e del papà verranno trascorse con il rispettivo festeggiato a prescindere dalla turnazione delle visite.
Il compleanno del minore, salvo diverso accordo, verranno festeggiati con entrambi i genitori.
F. ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER IL FIGLIO
Il padre, considerate le esigenze del figlio, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza, le proprie risorse economiche nonché la valenza dei compiti domestici e di cura assunti dalla madre, verserà alla signora a titolo di contributo per il mantenimento il figlio, economicamente non Parte_1 autosufficiente, un assegno mensile complessivo di Euro 350,00=(trecentocinquanta/00), oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT (100% dell'aumento) purché l'indice sia positivo, entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN che la madre indicherà.
G. SPESE ACCESSORIE / STRAORDINARIE
Vengono poste a carico dei genitori in ragione del 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie per il figlio non economicamente autosufficienti, come da protocollo del Tribunale di Brescia che si riporta.
Spese per la salute:
A) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari.
B) spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
I) cure dentistiche, ortodontiche o oculistiche;
II) cure termali o fisioterapiche;
III) farmaci particolari.
Spese per l'istruzione:
A) Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
3 IV) trasporto pubblico;
B) Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
C) Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola.
Spese per la custodia di prole minorenne:
Spese che non richiedono il preventivo accordo:
I) spese di custodia dei figli minorenni (babysitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia di prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo
Spese per il divertimento:
A) spese che richiedono il preventivo accordo:
I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze
Le spese dovranno essere:
a) documentate;
b) suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 giorni dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta.
H. ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER IL CONIUGE
I ricorrenti si danno atto della reciproca indipendenza economica e quindi dichiarano di rinunciare ciascuno all' assegno di mantenimento.
I. DIVISIONE ALTRI BENI MOBILI
I ricorrenti precisano di aver già regolato la ripartizione dei conti corrente in essere e la divisione di tutti gli altri beni mobili in comune.
I coniugi quindi si dichiarano soddisfatti della divisione con espressa reciproca rinuncia alla proposizione anche giudiziaria di qualsiasi rivendica economica al riguardo e/o di qualsiasi ideabile iniziativa giudiziaria direttamente e/o indirettamente discendente e, conseguentemente, dichiarano di aver definito in via tombale ogni questione e di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro.
4 L. TT
Al fine di definire ogni rapporto economico all'interno della famiglia e di risolvere la crisi coniugale, i coniugi pattuiscono espressamente che, entro il 31.08.2026, termine non essenziale e prorogabile dalle parti,
il signor 'impegna a trasferire alla signora la quota di comproprietà pari a un Pt_2 Parte_1
mezzo di cui risulta titolare sui seguenti immobili siti in Comune di RI (BS) Via FALCONE N.
146, così censiti al Catasto Fabbricati di detto Comune:
- Sez. NCT, Foglio 42, Mappale 721, Sub 103, PIANO 2, Cat. A/2, Classe 5, vani 5, Rendita catastale Euro
400,25= ;
- Sez. NCT, Foglio 42, Mappale 721, Sub 43, PIANO S1, Cat. C/6, Classe 4, 25 mq, Rendita catastale Euro
46,48= al prezzo corrispettivo pari a Euro 65.000,00, che verrà versato in un'unica soluzione a mezzo assegno circolare contestualmente all'atto di trasferimento.
Nella vendita è compresa la quota proporzionale di comproprietà delle parti comuni, ai sensi dell'art. 1177
del Codice Civile, precisandosi che viene trasferita anche la corrispondente quota millesimale dei lastrici solari, individuati nel N.C.E.U. alla sezione NCT, con il foglio 42, mappale 721/53 e mappale 721/54. Le
spese notarili dell'atto di trasferimento del diritto di comproprietà saranno a esclusivo carico della signora
. Parte_1
M. RILASCIO DOCUMENTI
I coniugi si rilasciano sin d'ora consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti e/o documentazione equipollente.
M. ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI
I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti dalle predette condizioni che, conseguentemente, accettano e sottoscrivono.
N. OMOLOGA
Infine, i ricorrenti chiedono l'omologazione della presente separazione consensuale.
2. la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RI
(BS) per la relativa annotazione.”
5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a RI (BS) in data 1.6.2019, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di RI (BS) al n. 11, parte II, serie A, anno 2019, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione è nato il figlio il 14.3.2017. Per_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse del figlio della coppia che si
è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione della tenera età di . Per_1
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
La Presidente estensora
IA GH
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