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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 8/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AP PI IA IN, Presidente
BOGGIO NN EP, Relatore
ROSSOTTO VITTORIA, Giudice
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 582/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - Corso Savona 16 10024 Moncalieri TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 2024-251916 IVA-ALTRO 2021
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Torino - Via Santa Maria 9 10122 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020240069829326000 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1158/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti:
Come da conclusioni riportate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 28/03/2025, l'Ente Pubblico Ricorrente_1 ha impugnato la Cartella di Pagamento n. 110 2024 00698293 26 000 (2021), notificata dall' Agenzia della Riscossione il 3/2/2025 e ritualmente preceduta dalla Comunicazione d'Irregolarità n. 134602922401 (codice atto n. 37533572212), emessa a seguito di controllo automatizzato effettuato, ai sensi degli artt. 36 bis del dpr 600/1973 e/o 54 bis del dpr 633/1972, dalla Direzione Provinciale 1 di Torino sul Modello Iva /2022 presentato tramite intermediario dalla Ricorrente per il periodo di imposta 2021 (Dichiarazione n. 12224819885 - 0000010 del 29/4/2022 – doc. 3 di parte resistente), avente ad oggetto il recupero, per omesso/carente versamento, di quanto dovuto a titolo di IVA oltre relativi interessi e sanzioni.
Il valore verificato della controversia è di euro 121.244,00 (vedasi a riguardo quanto meglio rubricato in atti).
Con un primo motivo di ricorso, Ricor._1 lamenta la duplicazione della pretesa erariale in quanto oggetto della cartella di pagamento impugnata sarebbero le stesse somme (Iva a debito per complessivi euro 60.622,00) già asseritamente versate in modo diretto con diversi modelli F24, mediante utilizzo del codice tributo 621E (regime split payment), nell'anno 2021 (cfr. tabella riepilogativa a pag. 3 del ricorso).
Con il secondo motivo di ricorso, la contribuente sostiene che la pretesa erariale recata dalla cartella di pagamento impugnata sarebbe nel frattempo venuta meno per effetto della presentazione di una seconda dichiarazione Iva per il medesimo anno d'imposta 2021 (Dichiarazione n. 17230468585 - 0000001 del
24/07/2024), integrativa e rettificativa di quella presentata in data 29/4/2022, cui si riferisce la cartella di pagamento controversa. Con il terzo motivo di ricorso, l'Ente Pubblico Ricorrente eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 12, comma 3 e 25, dpr 602/1973, 7 legge 212/2000 e 3 legge 241/1990 in punto motivazione della cartella di pagamento impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In sintonia con il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (vedasi fra le altre Cass. 13 dicembre 2023, n. 34890 e 29 dicembre 2022, n. 38097; Cass. 25 gennaio 2023, n. 2325; Cass. 31 gennaio 2024, n. 2938; Cass. 25 ottobre 2022, n. 31560 e 9 novembre 2018, n. 8295), in caso di ricorso notificato anche o solo nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, la stessa, in quanto titolare del diritto di credito oggetto di contestazione nel giudizio, è legittimata passiva sia per vizi imputabili alla sua attività sia per vizi imputabili all'attività dell'Agente della Riscossione. Per tale ragione, l' Ufficio provvede nell'ambito del presente giudizio ad esporre le difese anche in ordine ai vizi asseritamente riferiti e/o riferibili all'attività dell'Agente della Riscossione, stante il proprio diretto interesse e la propria conseguente legittimazione passiva in ordine all'intera materia oggetto del contendere.
Fatta questa premessa, il ricorso è respinto.
Preliminarmente, si rammenta che nell'ambito del controllo si colloca la cd. liquidazione a norma degli artt. 36 bis dpr 600/1973 e/o 54 bis D.P.R. 633/1972, che viene effettuata a livello centrale con procedure completamente automatizzate ed è finalizzata a:
· correggere eventuali errori materiali e di calcolo commessi nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi, nonché nel riporto delle eccedenze d'imposta e dei contributi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
· ridurre detrazioni d'imposta, deduzioni dal reddito e crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati comunque risultanti dalle dichiarazioni;
· verificare la congruità e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta.
Tali norme legittimano dunque l'Ufficio a procedere, senza pregiudizio dell'accertamento, alla liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni medesime o in possesso dell'Anagrafe Tributaria.
Si tratta, pertanto, di controlli automatizzati basati sui dati indicati in dichiarazione dallo stesso contribuente e, in particolare, sulla loro coerenza interna nonché sul confronto degli stessi con i pagamenti che risultano effettuati. Mediante tali controlli, come è avvenuto anche nella fattispecie, vengono riscontrate omissioni o ritardi nei pagamenti delle imposte dovute come risultanti dalla stessa dichiarazione dei redditi presentata.
Sulla base dei principi espressi la pretesa erariale è l'esito del riscontro delle indicazioni dello stesso contribuente ed è legittimata dal chiaro contenuto letterale delle disposizioni di legge in esame.
Orbene, come anticipato nella narrativa del fatto, l'odierna controversia scaturisce dagli esiti di irregolarità conseguenti al controllo automatizzato effettuato, ai sensi degli artt. 36 bis del dpr 600/1973 e/o 54 bis del dpr 633/1972, dalla Direzione Provinciale 1 di Torino sul Mod. Iva/2022 presentato dalla ricorrente tramite intermediario per il periodo di imposta 2021 (Dichiarazione n. 12224819885 – 0000010 del 29/4/2022 – cfr. doc. 3 di parte resistente), per cui l'Amministrazione finanziaria ha riscontrato il mancato pagamento dell'IVA a saldo per euro 53.629,00 (= euro 65.320,00 - euro 4.698,00/rigo VL30) nonché disconosciuto l'IVA a credito per euro 6.993,00 (righi VL 33 e VL39), erroneamente esposti in dichiarazione dalla contribuente.
Più precisamente, dal controllo della predetta dichiarazione è emerso che, a fronte della compilazione del quadro VL (Modello IVA 2022), ove la Ricorrente ha indicato un ammontare di IVA periodica versata pari ad euro 65.320,00 (VL 30/col. 1-3), è risultato il versamento soltanto della minor somma di euro 4.698,00
e, pertanto, residua un debito IVA per complessivi euro 60.622,00, comprensivo altresì del (minor) credito
IVA dichiarato dalla Contribuente per euro 6.993,00 (VL 33 e 39), parimenti oggetto di recupero tramite la cartella di pagamento impugnata, in cui sono confluite altresì le ulteriori somme richieste ex lege a titolo di sanzioni ed interessi.
La ricorrente, ricevuta la Comunicazione d'Irregolarità n. 134602922401 (codice atto n. 37533572212) in data 7/6/2024, provvedeva ad inviare una richiesta di assistenza tramite Civis, rispetto alla quale, l'Ufficio
Territoriale incaricato dell'istruttoria, dapprima richiedeva un'integrazione documentale e, in seguito, forniva risposta negativa, confermando gli esiti di irregolarità contenuti nell'anzidetta Comunicazione avente ad oggetto la dichiarazione Modello Iva/2022 presentata il 29/4/2022.
Ciò premesso e considerato, passando all'esame delle doglianze di parte ricorrente, in primo luogo deve osservarsi come la cartella di pagamento impugnata è fondata su una dichiarazione IVA chiaramente irregolare, come peraltro riconosciuto anche dalla stessa ricorrente, in quanto erroneamente predisposta e compilata (quadri VL e VJ). E' del tutto evidente che, trattandosi di cd. controllo automatizzato, i manifesti errori dichiarativi compiuti dalla contribuente non abbiano consentito al sistema informatizzato di abbinare regolarmente i pagamenti effettuati con il debito Iva indicato in dichiarazione, in quanto risultava imprescindibile che la dichiarazione venisse correttamente compilata secondo le opportune indicazioni fornite in tema di split payment dall'Agenzia delle Entrate (Circ. n. 27/E del 7.11.2017). Ne consegue che la cartella di pagamento controversa non possa ritenersi viziata sotto alcun profilo, in quanto correttamente emessa a fronte della rettifica dei dati erroneamente dichiarati dalla Contribuente e variati solo successivamente alla Comunicazione d'Irregolarità.
Sul punto, la ricorrente afferma che le somme iscritte a ruolo sarebbero già state versate in modo diretto con diversi mod. F24, mediante utilizzo del codice tributo 621E.
Ebbene, tale elemento sarebbe stato tutt'al più da valorizzare correttamente in sede di prima dichiarazione (quadri VL e VJ) e non, come nel caso di specie, solo successivamente alla ricezione in data 7/6/2024 della Comunicazione d'Irregolarità n. 134602922401 (codice atto n. 37533572212), prodromica alla cartella di pagamento impugnata. Al riguardo, l'Ufficio Territoriale in riscontro alla richiesta di Assistenza presentata tramite Civis, non ha affatto comunicato alla Parte di provvedere a presentare un'ulteriore dichiarazione integrativa della prima, volta a correggere il quadro VL e ad eliminare il quadro VJ, ma si è invece limitato a rilevare l'insufficienza della documentazione presentata a fini istruttori, specificando che i suddetti pagamenti non erano abbinabili alla (prima) dichiarazione: “i versamenti da lei indicati 621E sono riferiti all'iva dovuta dalle pp.aa. e società identificate ai fini iva, scissione dei pagamenti per acquisti nell'esercizio di attività commerciali, non abbinabili alla dichiarazione. La invitiamo pertanto a verificare la dichiarazione trasmessa ed eventualmente ritrasmettere istanza” (doc. 4 di parte resistente).
Considerata, quindi, la presentazione di una dichiarazione Mod. Iva/2022 integrativa, con cui la ricorrente ha ridotto notevolmente le somme dovute di cui al quadro VL, nonché tenuto conto del fatto che tale ultima dichiarazione presentata dalla contribuente non è ancora stata oggetto di liquidazione da parte del competente Ufficio Territoriale, è onere della parte ricorrente, a fronte degli esiti di irregolarità riscontrati nei confronti della (prima) dichiarazione presentata il 29/4/2022, dimostrare nell'odierna sede processuale di aver correttamente adempiuto ai propri obblighi dichiarativi e di avere integralmente versato le imposte dovute per l'anno d'imposta 2021 (Iva).
Contrariamente a quanto lamentato dall'Ricor._1 con il secondo motivo di impugnazione, la prima dichiarazione non può ritenersi “superata” dalla semplice presentazione di una successiva dichiarazione integrativa fra l'altro non ancora liquidata dall'Ufficio Territoriale. Ne deriva che la cartella di pagamento impugnata risulta pienamente legittima non venendo meno l'atto ad essa presupposto, cioè la prima (ed unica) dichiarazione IVA liquidata dall'Amministrazione Finanziaria.
Anche rispetto al terzo motivo di ricorso, vi è reiezione
Vero che sulla base del principio generale dettato dall'articolo 7, comma 1, della Legge 212/2000, la motivazione costituisce elemento imprescindibile di tutti gli atti amministrativi e tributari, assolvendo per questi ultimi all'esigenza (dettata dal principio di legalità e dalla garanzia costituzionale del diritto di difesa) di portare a conoscenza del contribuente i fatti costitutivi sui quali si fonda la pretesa, al fine di consentire al destinatario dell'atto di verificare la correttezza o meno dell'attività accertativa ed eventualmente di sindacare l'illegittimo esercizio del potere esercitato innanzi al Giudice competente (cfr.
Cass., sent. n. 11176/2014). Vero anche che questo principio generale vale pure per le cartelle di pagamento che, laddove costituiscano anche atti impositivi, devono essere motivate già in sede di redazione del ruolo da parte dell'Ente impositore, affinché le relative indicazioni possano poi confluire nella correlata cartella di pagamento, in relazione ai presupposti di fatto e di diritto che hanno originato la pretesa tributaria (cfr. Cass., ord. n. 2023/2014).
Non va però trascurato che, per consolidato insegnamento giurisprudenziale, anche in tema di motivazione della cartella di pagamento, è pacifico che chi intenda opporsi a questa è tenuto a provare di aver subito un concreto pregiudizio del proprio diritto di difesa a causa del preteso vizio di motivazione della cartella, derivandone, in difetto, la sanatoria dell'eventuale nullità di quest'ultima per raggiungimento dello scopo ex art. 156 cod.proc.civ. (vedasi Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza 14/05/2010, n.
11722 e, più di recente, Corte di Cassazione, sez. III, sentenza 25/02/2016, n. 3707). È da richiamare, a riguardo, l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione senza indicarne i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione, non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché la cartella di pagamento sia stata impugnata dal contribuente il quale abbia dimostrato, in tal modo, di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente eccepiti. Nella fattispecie di cui si tratta, il ricorrente ha altresì omesso di provare specificamente quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa. Tale principio è stato ribadito con pronuncia della Cassazione n. 3516/2012 ed è stato posto a fondamento di numerose successive decisioni (cfr., tra le altre, Cass. n. 2373/2013 e n. 21177/2014).
Applicazione del principio di soccombenza in punto spese di lite ex art. 15 dlgs 546/1992: esse vengono quantificate in euro 5.000,00 (cinquemila/00)
P.Q.M.
Rigetta il ricorso . Condanna la soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 5000,00
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AP PI IA IN, Presidente
BOGGIO NN EP, Relatore
ROSSOTTO VITTORIA, Giudice
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 582/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - Corso Savona 16 10024 Moncalieri TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 2024-251916 IVA-ALTRO 2021
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Torino - Via Santa Maria 9 10122 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020240069829326000 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1158/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti:
Come da conclusioni riportate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 28/03/2025, l'Ente Pubblico Ricorrente_1 ha impugnato la Cartella di Pagamento n. 110 2024 00698293 26 000 (2021), notificata dall' Agenzia della Riscossione il 3/2/2025 e ritualmente preceduta dalla Comunicazione d'Irregolarità n. 134602922401 (codice atto n. 37533572212), emessa a seguito di controllo automatizzato effettuato, ai sensi degli artt. 36 bis del dpr 600/1973 e/o 54 bis del dpr 633/1972, dalla Direzione Provinciale 1 di Torino sul Modello Iva /2022 presentato tramite intermediario dalla Ricorrente per il periodo di imposta 2021 (Dichiarazione n. 12224819885 - 0000010 del 29/4/2022 – doc. 3 di parte resistente), avente ad oggetto il recupero, per omesso/carente versamento, di quanto dovuto a titolo di IVA oltre relativi interessi e sanzioni.
Il valore verificato della controversia è di euro 121.244,00 (vedasi a riguardo quanto meglio rubricato in atti).
Con un primo motivo di ricorso, Ricor._1 lamenta la duplicazione della pretesa erariale in quanto oggetto della cartella di pagamento impugnata sarebbero le stesse somme (Iva a debito per complessivi euro 60.622,00) già asseritamente versate in modo diretto con diversi modelli F24, mediante utilizzo del codice tributo 621E (regime split payment), nell'anno 2021 (cfr. tabella riepilogativa a pag. 3 del ricorso).
Con il secondo motivo di ricorso, la contribuente sostiene che la pretesa erariale recata dalla cartella di pagamento impugnata sarebbe nel frattempo venuta meno per effetto della presentazione di una seconda dichiarazione Iva per il medesimo anno d'imposta 2021 (Dichiarazione n. 17230468585 - 0000001 del
24/07/2024), integrativa e rettificativa di quella presentata in data 29/4/2022, cui si riferisce la cartella di pagamento controversa. Con il terzo motivo di ricorso, l'Ente Pubblico Ricorrente eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 12, comma 3 e 25, dpr 602/1973, 7 legge 212/2000 e 3 legge 241/1990 in punto motivazione della cartella di pagamento impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In sintonia con il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (vedasi fra le altre Cass. 13 dicembre 2023, n. 34890 e 29 dicembre 2022, n. 38097; Cass. 25 gennaio 2023, n. 2325; Cass. 31 gennaio 2024, n. 2938; Cass. 25 ottobre 2022, n. 31560 e 9 novembre 2018, n. 8295), in caso di ricorso notificato anche o solo nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, la stessa, in quanto titolare del diritto di credito oggetto di contestazione nel giudizio, è legittimata passiva sia per vizi imputabili alla sua attività sia per vizi imputabili all'attività dell'Agente della Riscossione. Per tale ragione, l' Ufficio provvede nell'ambito del presente giudizio ad esporre le difese anche in ordine ai vizi asseritamente riferiti e/o riferibili all'attività dell'Agente della Riscossione, stante il proprio diretto interesse e la propria conseguente legittimazione passiva in ordine all'intera materia oggetto del contendere.
Fatta questa premessa, il ricorso è respinto.
Preliminarmente, si rammenta che nell'ambito del controllo si colloca la cd. liquidazione a norma degli artt. 36 bis dpr 600/1973 e/o 54 bis D.P.R. 633/1972, che viene effettuata a livello centrale con procedure completamente automatizzate ed è finalizzata a:
· correggere eventuali errori materiali e di calcolo commessi nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi, nonché nel riporto delle eccedenze d'imposta e dei contributi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
· ridurre detrazioni d'imposta, deduzioni dal reddito e crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati comunque risultanti dalle dichiarazioni;
· verificare la congruità e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta.
Tali norme legittimano dunque l'Ufficio a procedere, senza pregiudizio dell'accertamento, alla liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni medesime o in possesso dell'Anagrafe Tributaria.
Si tratta, pertanto, di controlli automatizzati basati sui dati indicati in dichiarazione dallo stesso contribuente e, in particolare, sulla loro coerenza interna nonché sul confronto degli stessi con i pagamenti che risultano effettuati. Mediante tali controlli, come è avvenuto anche nella fattispecie, vengono riscontrate omissioni o ritardi nei pagamenti delle imposte dovute come risultanti dalla stessa dichiarazione dei redditi presentata.
Sulla base dei principi espressi la pretesa erariale è l'esito del riscontro delle indicazioni dello stesso contribuente ed è legittimata dal chiaro contenuto letterale delle disposizioni di legge in esame.
Orbene, come anticipato nella narrativa del fatto, l'odierna controversia scaturisce dagli esiti di irregolarità conseguenti al controllo automatizzato effettuato, ai sensi degli artt. 36 bis del dpr 600/1973 e/o 54 bis del dpr 633/1972, dalla Direzione Provinciale 1 di Torino sul Mod. Iva/2022 presentato dalla ricorrente tramite intermediario per il periodo di imposta 2021 (Dichiarazione n. 12224819885 – 0000010 del 29/4/2022 – cfr. doc. 3 di parte resistente), per cui l'Amministrazione finanziaria ha riscontrato il mancato pagamento dell'IVA a saldo per euro 53.629,00 (= euro 65.320,00 - euro 4.698,00/rigo VL30) nonché disconosciuto l'IVA a credito per euro 6.993,00 (righi VL 33 e VL39), erroneamente esposti in dichiarazione dalla contribuente.
Più precisamente, dal controllo della predetta dichiarazione è emerso che, a fronte della compilazione del quadro VL (Modello IVA 2022), ove la Ricorrente ha indicato un ammontare di IVA periodica versata pari ad euro 65.320,00 (VL 30/col. 1-3), è risultato il versamento soltanto della minor somma di euro 4.698,00
e, pertanto, residua un debito IVA per complessivi euro 60.622,00, comprensivo altresì del (minor) credito
IVA dichiarato dalla Contribuente per euro 6.993,00 (VL 33 e 39), parimenti oggetto di recupero tramite la cartella di pagamento impugnata, in cui sono confluite altresì le ulteriori somme richieste ex lege a titolo di sanzioni ed interessi.
La ricorrente, ricevuta la Comunicazione d'Irregolarità n. 134602922401 (codice atto n. 37533572212) in data 7/6/2024, provvedeva ad inviare una richiesta di assistenza tramite Civis, rispetto alla quale, l'Ufficio
Territoriale incaricato dell'istruttoria, dapprima richiedeva un'integrazione documentale e, in seguito, forniva risposta negativa, confermando gli esiti di irregolarità contenuti nell'anzidetta Comunicazione avente ad oggetto la dichiarazione Modello Iva/2022 presentata il 29/4/2022.
Ciò premesso e considerato, passando all'esame delle doglianze di parte ricorrente, in primo luogo deve osservarsi come la cartella di pagamento impugnata è fondata su una dichiarazione IVA chiaramente irregolare, come peraltro riconosciuto anche dalla stessa ricorrente, in quanto erroneamente predisposta e compilata (quadri VL e VJ). E' del tutto evidente che, trattandosi di cd. controllo automatizzato, i manifesti errori dichiarativi compiuti dalla contribuente non abbiano consentito al sistema informatizzato di abbinare regolarmente i pagamenti effettuati con il debito Iva indicato in dichiarazione, in quanto risultava imprescindibile che la dichiarazione venisse correttamente compilata secondo le opportune indicazioni fornite in tema di split payment dall'Agenzia delle Entrate (Circ. n. 27/E del 7.11.2017). Ne consegue che la cartella di pagamento controversa non possa ritenersi viziata sotto alcun profilo, in quanto correttamente emessa a fronte della rettifica dei dati erroneamente dichiarati dalla Contribuente e variati solo successivamente alla Comunicazione d'Irregolarità.
Sul punto, la ricorrente afferma che le somme iscritte a ruolo sarebbero già state versate in modo diretto con diversi mod. F24, mediante utilizzo del codice tributo 621E.
Ebbene, tale elemento sarebbe stato tutt'al più da valorizzare correttamente in sede di prima dichiarazione (quadri VL e VJ) e non, come nel caso di specie, solo successivamente alla ricezione in data 7/6/2024 della Comunicazione d'Irregolarità n. 134602922401 (codice atto n. 37533572212), prodromica alla cartella di pagamento impugnata. Al riguardo, l'Ufficio Territoriale in riscontro alla richiesta di Assistenza presentata tramite Civis, non ha affatto comunicato alla Parte di provvedere a presentare un'ulteriore dichiarazione integrativa della prima, volta a correggere il quadro VL e ad eliminare il quadro VJ, ma si è invece limitato a rilevare l'insufficienza della documentazione presentata a fini istruttori, specificando che i suddetti pagamenti non erano abbinabili alla (prima) dichiarazione: “i versamenti da lei indicati 621E sono riferiti all'iva dovuta dalle pp.aa. e società identificate ai fini iva, scissione dei pagamenti per acquisti nell'esercizio di attività commerciali, non abbinabili alla dichiarazione. La invitiamo pertanto a verificare la dichiarazione trasmessa ed eventualmente ritrasmettere istanza” (doc. 4 di parte resistente).
Considerata, quindi, la presentazione di una dichiarazione Mod. Iva/2022 integrativa, con cui la ricorrente ha ridotto notevolmente le somme dovute di cui al quadro VL, nonché tenuto conto del fatto che tale ultima dichiarazione presentata dalla contribuente non è ancora stata oggetto di liquidazione da parte del competente Ufficio Territoriale, è onere della parte ricorrente, a fronte degli esiti di irregolarità riscontrati nei confronti della (prima) dichiarazione presentata il 29/4/2022, dimostrare nell'odierna sede processuale di aver correttamente adempiuto ai propri obblighi dichiarativi e di avere integralmente versato le imposte dovute per l'anno d'imposta 2021 (Iva).
Contrariamente a quanto lamentato dall'Ricor._1 con il secondo motivo di impugnazione, la prima dichiarazione non può ritenersi “superata” dalla semplice presentazione di una successiva dichiarazione integrativa fra l'altro non ancora liquidata dall'Ufficio Territoriale. Ne deriva che la cartella di pagamento impugnata risulta pienamente legittima non venendo meno l'atto ad essa presupposto, cioè la prima (ed unica) dichiarazione IVA liquidata dall'Amministrazione Finanziaria.
Anche rispetto al terzo motivo di ricorso, vi è reiezione
Vero che sulla base del principio generale dettato dall'articolo 7, comma 1, della Legge 212/2000, la motivazione costituisce elemento imprescindibile di tutti gli atti amministrativi e tributari, assolvendo per questi ultimi all'esigenza (dettata dal principio di legalità e dalla garanzia costituzionale del diritto di difesa) di portare a conoscenza del contribuente i fatti costitutivi sui quali si fonda la pretesa, al fine di consentire al destinatario dell'atto di verificare la correttezza o meno dell'attività accertativa ed eventualmente di sindacare l'illegittimo esercizio del potere esercitato innanzi al Giudice competente (cfr.
Cass., sent. n. 11176/2014). Vero anche che questo principio generale vale pure per le cartelle di pagamento che, laddove costituiscano anche atti impositivi, devono essere motivate già in sede di redazione del ruolo da parte dell'Ente impositore, affinché le relative indicazioni possano poi confluire nella correlata cartella di pagamento, in relazione ai presupposti di fatto e di diritto che hanno originato la pretesa tributaria (cfr. Cass., ord. n. 2023/2014).
Non va però trascurato che, per consolidato insegnamento giurisprudenziale, anche in tema di motivazione della cartella di pagamento, è pacifico che chi intenda opporsi a questa è tenuto a provare di aver subito un concreto pregiudizio del proprio diritto di difesa a causa del preteso vizio di motivazione della cartella, derivandone, in difetto, la sanatoria dell'eventuale nullità di quest'ultima per raggiungimento dello scopo ex art. 156 cod.proc.civ. (vedasi Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza 14/05/2010, n.
11722 e, più di recente, Corte di Cassazione, sez. III, sentenza 25/02/2016, n. 3707). È da richiamare, a riguardo, l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione senza indicarne i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione, non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché la cartella di pagamento sia stata impugnata dal contribuente il quale abbia dimostrato, in tal modo, di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente eccepiti. Nella fattispecie di cui si tratta, il ricorrente ha altresì omesso di provare specificamente quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa. Tale principio è stato ribadito con pronuncia della Cassazione n. 3516/2012 ed è stato posto a fondamento di numerose successive decisioni (cfr., tra le altre, Cass. n. 2373/2013 e n. 21177/2014).
Applicazione del principio di soccombenza in punto spese di lite ex art. 15 dlgs 546/1992: esse vengono quantificate in euro 5.000,00 (cinquemila/00)
P.Q.M.
Rigetta il ricorso . Condanna la soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 5000,00