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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/12/2025, n. 2848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2848 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 5640/2024
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Cesare Soriano presso il cui studio Parte_1 elett. dom. in Caserta alla via Renella n. 32
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t, rappr. e difeso Controparte_1 come in atti
RESISTENTE
OGGETTO: Riconoscimento provvidenze invalidi civili – Opposizione ad TP.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.07.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto dinanzi a questo Giudice l' esponendo che in data 14.03.2023 aveva presentato domanda di CP_1 riconoscimento dell'invalidità civile (indennità di accompagnamento) nonché domanda per il riconoscimento dello status di portatore di handicap ai sensi della legge n. 104/1992, art. 3, comma
3 e che le domande non avevano avuto esito positivo.
Dedotto di aver presentato ricorso per TP (proc. n. 4175/2023 R.G.), nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati gli davano diritto alla provvidenza richiesta.
L' si costituiva in giudizio resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
************** Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 08.07.2024 e la dichiarazione è stata depositata il 25.07.2024 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 25.07.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo parte opponente contesta le conclusioni rassegnate dal ctu evidenziando che la diagnosi formulata non prende in considerazione la complessiva incidenza delle patologie riscontrate e documentate sulla capacità dell'istante di attendere autonomamente agli atti quotidiani della vita. In particolare rimarca che le patologie risultanti dalla documentazione medica versata in atti denotano la compromissione della capacità dell'istante di svolgere, in autonomia, gli atti della vita quotidiana/compiti propri dell'età.
I rilievi formulati e la documentazione sanitaria depositata nel corso del presente giudizio implicavano la necessità di procedere ad ulteriori approfondimenti e chiarimenti in ordine all'elaborato peritale che non presentava, tuttavia, omissioni (sul punto cfr. Cass., 10/03/2006 n.
5277; Cass., 10/11/2011n. 23413).
Invitato a rendere chiarimenti alla luce della nuova documentazione versata in atti dalla ricorrente, successiva alla data della visita peritale, il nominato consulente, all'esito di nuovo esame obiettivo, esaminata e valutata compiutamente tale documentazione, ha verificato, con motivazione che appare esauriente, che l'istante ha conservato la capacità di attendere agli atti quotidiani della vita senza l'ausilio di terzi nonché quella di deambulare autonomamente. Il CTU ha, altresì, accertato che il quadro patologico della parte determina una condizione di minorazione compatibile con lo status di portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge n. 104 del 1992, ovvero senza la connotazione di gravità.
Le considerazioni espresse dal consulente, in quanto adeguatamente motivate, devono ritenersi pienamente condivisibili. Il Ctu ha, infatti, compiutamente valutato la documentazione sanitaria depositata dalla parte ricorrente non ritenendo sussistente, nel caso di specie, alcun aggravamento del quadro patologico dell'istante per come già valutato in sede di visita peritale.
Ciò premesso, va richiamato il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale, per l'attribuzione del beneficio invocato, il legislatore con l'uso degli aggettivi qualificativi
“continua” e “permanente” ha inteso precisare che l'incapacità del soggetto di deambulare e di compiere gli atti quotidiani della vita debba essere “assoluta e permanente, non già transitoria o di entità non grave, non rilevando fatti episodici, nè una mera difficoltà di compiere i predetti atti, occorrendo invece che le predette incapacità si traducano in una assoluta impossibilità di deambulazione o di compimento degli atti quotidiani della vita” (in tal senso, cfr. Cass. lav.
01.7.2010, n. 15663/2010 nella cui motivazione sono richiamate le sentenze nn. 12521/2009,
14076/2006, 10281/2003 e 3228/1999).
Analogamente, è stato chiarito (cfr. Cass. lav. 16.4.2010, n. 9176) che “l'accertamento sanitario volto a stabilire la sussistenza o meno dell'incapacità o compiere gli atti quotidiani della vita riguarda esclusivamente le comuni attività del vivere quotidiano, che costituiscono anche il presupposto naturale per una vita di relazione e sociale;
tale vita di relazione però non è suscettibile di autonoma considerazione e non entra nella valutazione che il giudice deve compiere ai fini del riconoscimento di una prestazione, che ha natura assistenziale e viene concessa solo nei casi tassativamente indicati, senza alcuna possibilità di interpretazione estensiva”.
La Suprema Corte ha, poi, al riguardo, affermato che “le condizioni previste dall'art. 1 della legge
11 febbraio 1980, n. 18 (nel testo modificato dall'art. 1, comma secondo, della legge 21 novembre
1988,n. 508) per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza;
ai fini della valutazione non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità…”(in tal senso Cass, sez.lav., 28 maggio 2009, n. 12521).
In altri termini, la non autosufficienza richiesta per fruire dell'indennità di accompagnamento deve essere caratterizzata dalla permanenza dell'aiuto fornito dall'accompagnatore; dalla natura quotidiana degli atti che il soggetto non è in grado di svolgere;
dalla natura continua del bisogno di assistenza.
In conclusione la documentazione prodotta dalla parte ricorrente non appare in grado di inficiare la valutazione del consulente tecnico che ha compiutamente ed adeguatamente valutato tutte le patologie lamentate dall'istante ed emergenti dalla documentazione sanitaria in atti, ivi compresa quella depositata nel corso del giudizio di opposizione. Pertanto questo giudicante non ritiene di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass., 10/03/2006 n. 5277; Cass., 10/11/2011 n. 23413).
Ritiene, infatti, il giudicante che, nel caso in esame, non vengano dedotte dalla parte istante carenze o deficienze diagnostiche, affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico.
Al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico (cfr. Cass. lav. n. 7341/2004).
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
Nulla sulle spese stante la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Le spese di consulenza vengono poste definitivamente a carico dell' e liquidate come da CP_1 separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese;
CP_
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto.
Santa Maria Capua Vetere, 19 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 5640/2024
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Cesare Soriano presso il cui studio Parte_1 elett. dom. in Caserta alla via Renella n. 32
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t, rappr. e difeso Controparte_1 come in atti
RESISTENTE
OGGETTO: Riconoscimento provvidenze invalidi civili – Opposizione ad TP.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.07.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto dinanzi a questo Giudice l' esponendo che in data 14.03.2023 aveva presentato domanda di CP_1 riconoscimento dell'invalidità civile (indennità di accompagnamento) nonché domanda per il riconoscimento dello status di portatore di handicap ai sensi della legge n. 104/1992, art. 3, comma
3 e che le domande non avevano avuto esito positivo.
Dedotto di aver presentato ricorso per TP (proc. n. 4175/2023 R.G.), nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati gli davano diritto alla provvidenza richiesta.
L' si costituiva in giudizio resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
************** Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 08.07.2024 e la dichiarazione è stata depositata il 25.07.2024 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 25.07.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo parte opponente contesta le conclusioni rassegnate dal ctu evidenziando che la diagnosi formulata non prende in considerazione la complessiva incidenza delle patologie riscontrate e documentate sulla capacità dell'istante di attendere autonomamente agli atti quotidiani della vita. In particolare rimarca che le patologie risultanti dalla documentazione medica versata in atti denotano la compromissione della capacità dell'istante di svolgere, in autonomia, gli atti della vita quotidiana/compiti propri dell'età.
I rilievi formulati e la documentazione sanitaria depositata nel corso del presente giudizio implicavano la necessità di procedere ad ulteriori approfondimenti e chiarimenti in ordine all'elaborato peritale che non presentava, tuttavia, omissioni (sul punto cfr. Cass., 10/03/2006 n.
5277; Cass., 10/11/2011n. 23413).
Invitato a rendere chiarimenti alla luce della nuova documentazione versata in atti dalla ricorrente, successiva alla data della visita peritale, il nominato consulente, all'esito di nuovo esame obiettivo, esaminata e valutata compiutamente tale documentazione, ha verificato, con motivazione che appare esauriente, che l'istante ha conservato la capacità di attendere agli atti quotidiani della vita senza l'ausilio di terzi nonché quella di deambulare autonomamente. Il CTU ha, altresì, accertato che il quadro patologico della parte determina una condizione di minorazione compatibile con lo status di portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge n. 104 del 1992, ovvero senza la connotazione di gravità.
Le considerazioni espresse dal consulente, in quanto adeguatamente motivate, devono ritenersi pienamente condivisibili. Il Ctu ha, infatti, compiutamente valutato la documentazione sanitaria depositata dalla parte ricorrente non ritenendo sussistente, nel caso di specie, alcun aggravamento del quadro patologico dell'istante per come già valutato in sede di visita peritale.
Ciò premesso, va richiamato il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale, per l'attribuzione del beneficio invocato, il legislatore con l'uso degli aggettivi qualificativi
“continua” e “permanente” ha inteso precisare che l'incapacità del soggetto di deambulare e di compiere gli atti quotidiani della vita debba essere “assoluta e permanente, non già transitoria o di entità non grave, non rilevando fatti episodici, nè una mera difficoltà di compiere i predetti atti, occorrendo invece che le predette incapacità si traducano in una assoluta impossibilità di deambulazione o di compimento degli atti quotidiani della vita” (in tal senso, cfr. Cass. lav.
01.7.2010, n. 15663/2010 nella cui motivazione sono richiamate le sentenze nn. 12521/2009,
14076/2006, 10281/2003 e 3228/1999).
Analogamente, è stato chiarito (cfr. Cass. lav. 16.4.2010, n. 9176) che “l'accertamento sanitario volto a stabilire la sussistenza o meno dell'incapacità o compiere gli atti quotidiani della vita riguarda esclusivamente le comuni attività del vivere quotidiano, che costituiscono anche il presupposto naturale per una vita di relazione e sociale;
tale vita di relazione però non è suscettibile di autonoma considerazione e non entra nella valutazione che il giudice deve compiere ai fini del riconoscimento di una prestazione, che ha natura assistenziale e viene concessa solo nei casi tassativamente indicati, senza alcuna possibilità di interpretazione estensiva”.
La Suprema Corte ha, poi, al riguardo, affermato che “le condizioni previste dall'art. 1 della legge
11 febbraio 1980, n. 18 (nel testo modificato dall'art. 1, comma secondo, della legge 21 novembre
1988,n. 508) per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza;
ai fini della valutazione non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità…”(in tal senso Cass, sez.lav., 28 maggio 2009, n. 12521).
In altri termini, la non autosufficienza richiesta per fruire dell'indennità di accompagnamento deve essere caratterizzata dalla permanenza dell'aiuto fornito dall'accompagnatore; dalla natura quotidiana degli atti che il soggetto non è in grado di svolgere;
dalla natura continua del bisogno di assistenza.
In conclusione la documentazione prodotta dalla parte ricorrente non appare in grado di inficiare la valutazione del consulente tecnico che ha compiutamente ed adeguatamente valutato tutte le patologie lamentate dall'istante ed emergenti dalla documentazione sanitaria in atti, ivi compresa quella depositata nel corso del giudizio di opposizione. Pertanto questo giudicante non ritiene di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass., 10/03/2006 n. 5277; Cass., 10/11/2011 n. 23413).
Ritiene, infatti, il giudicante che, nel caso in esame, non vengano dedotte dalla parte istante carenze o deficienze diagnostiche, affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico.
Al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico (cfr. Cass. lav. n. 7341/2004).
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
Nulla sulle spese stante la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Le spese di consulenza vengono poste definitivamente a carico dell' e liquidate come da CP_1 separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese;
CP_
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto.
Santa Maria Capua Vetere, 19 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni