Ordinanza cautelare 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, ordinanza cautelare 12/03/2025, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00935/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01395/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 1395 del 2025, proposto da IC ET, rappresentata e difesa dall’avvocato Cristiano Pellegrini Quarantotti, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
contro
Ministero dell’università e della ricerca, Ministero della salute, Università degli studi di Genova, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati, in Roma, via dei Portoghesi 12
CINECA Consorzio Interuniversitario, non costituito in giudizio
nei confronti
SH SI, HY IO Brucato, non costituiti in giudizio
per la riforma
dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma (sezione terza) n. 5902/2024
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dei Ministeri dell’università e della ricerca, e della salute, e dell’Università degli studi di Genova;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie e tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 62 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Attilio Biava in sostituzione di Pellegrini Quarantotti e Monica De Vergori per l’Avvocatura dello Stato;
Considerato che:
- sulle questioni controverse, concernenti la stessa prova di ammissione, la sezione si è recentemente espressa, sempre nella presente fase cautelare, in senso sfavorevole all’appellante (cfr. al riguardo le ordinanze in data 5 marzo 2025, nn. 822, 823, 824, 825, 828, 830, 831, 833, 836, 837, 839, 840, 841, 842, 853, 854, 855, 856, 857), per ragioni estensibili anche nel caso di specie, dirimenti per il rigetto del presente appello cautelare;
- per la natura delle questioni controverse le spese di quest’ultimo possono nondimeno essere compensate;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) respinge l’appello (ricorso numero: 1395/2025).
Spese della presente fase cautelare compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Franconiero | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO