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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 07/07/2025, n. 1210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1210 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 811/20205
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 811/2025 promossa da:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti GIAN Parte_1
GIACOMO ASQUINI e VALENTINA CELI;
ricorrente contro
nata in [...] il [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1
GABRIELLA SEMERARO e ALESSANDRO CALOGIURI;
resistente e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: “1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Osimo
(AN) il giorno 31.08.1996 dai coniugi e - debitamente trascritto Parte_1 Controparte_1 nei registri dello stato civile del Comune di Osimo, Anno 1996, Atto 41, parte II, serie B;
2) Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Osimo di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
1 3) Disporre che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento;
4) Disporre che nulla sarà dovuto dai genitori a titolo di assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
5) Ratificare la regolamentazione dei rapporti economici e patrimoniali tra il SI. e Parte_1 la SI.ra , come da condizioni concordate che qui di seguito vengono riportate e Controparte_1 che costituiranno parte integrante della regolamentazione da riportare in sentenza, al cui accoglimento
è teso il presente atto di conclusioni congiunte:
5.1) Il SI. riconosce alla SI.ra un'indennità di occupazione per € 300,00 mensili, Pt_1 CP_1 pari al 50% del più presumibile importo ottenibile su libero mercato dalla locazione dell'immobile già casa coniugale, con decorrenza dal mese di giugno 2020 e sino al corrente mese di giugno 2025 per complessivi € 18.000,00 (diconsi euro diciottomila/00);
5.2) La SI.ra per contro, riconosce il credito vantato nei suoi riguardi dal SI. CP_1 Pt_1 pari ad € 25.707,00 (diconsi euro venticinquemilasettecentosette/00), per aver il predetto, a far data dal gennaio 2019, pagato l'intera rata mensile del mutuo acceso dai coniugi con (n. Controparte_2
02709073161), detratto l'importo di € 1.800,00 (diconsi euro milleottocento/00) medio tempore versato dalla CP_1
5.3) La SI.ra offre, a tacitazione di ogni pretesa creditoria vantata dal SI. quale CP_1 Pt_1 saldo differenziale tra la somma da quest'ultimo dovuta a titolo di indennità di occupazione ed il credito vantato dal SI. per aver corrisposto integralmente le rate di mutuo dal 2019 (decurtata la Pt_1 somma di € 1.800,00 versata dalla , la somma di € 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00). CP_1
La somma di € 5.500,00 verrà corrisposta dalla SI.ra in n. 03 rate, la prima con assegno CP_1 circolare n. 6005317783-10 della Cassa Centrale Banca, Credito Cooperativo Italiano Banco
Marchigiano, intestato al SI. pari ad € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) che verrà Parte_1 dalla comparente consegnato al momento della sottoscrizione del presente accordo, la seconda decorso il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo a mezzo bonifico bancario pari ad €
1.000,00 (mille/00) sul c/c IBAN [...] intestato al sig. e Parte_1 la terza decorso il termine di 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo a mezzo bonifico bancario pari ad € 1.000,00 (mille/00) sul c/c IBAN [...] intestato al sig.
. Il SI. accetta detta somma di € 5.500,00 e dette modalità di pagamento a Parte_1 Pt_1 saldo, stralcio, transazione e tacitazione di ogni pretesa pari alla somma di € 25.707,00
(venticinquemilasettecentosette/00) decurtata di quanto dovuto a titolo di indennità di occupazione;
5.4) I SI.ri porranno in vendita l'immobile in comproprietà, già casa familiare, Parte_2 sito in Offagna (AN) registrato al Catasto Fabbricati del Comune di Offagna (AN) Foglio 3 Particelle
2 nn. 121 e 122, conferendo l'incarico, a vendere all'agenzia immobiliare Controparte_3
(P.IVA ), agente Daniel Selmani, entro e non oltre giorni 15 a decorrere dall'udienza del P.IVA_1
02.07.2025 o successiva udienza in cui i comparenti confermeranno la volontà di procedere allo scioglimento del matrimonio alle condizioni qui riportate. L'immobile sarà posto in vendita inizialmente al prezzo di € 185.000,00 (centoottantacinquemila/00); qualora l'immobile non trovi acquirenti, detto prezzo verrà ridotto di € 10.000,00 decorsi sei mesi dall'inizio della pubblicità e quindi dalla sua immissione sul mercato e posto alla cifra di € 175.000,00 (centosettantacinquemila/00); decorsi ulteriori
6 mesi senza aver finalizzato la vendita, l'importo di € 175.000,00 verrà ridotto ulteriormente sino alla concorrenza dell'importo minimo, non ulteriormente riducibile, di € 160.000,00 (diconsi euro centossessantamila/00), salvo diverso, eventuale e successivo accordo tra le parti da prendersi e formalizzarsi per iscritto. Le visite all'immobile dovranno essere previamente concordate con il SI.
, sino a che il medesimo occuperà l'immobile, e la SI.ra vi potrà Parte_1 Controparte_1 prendere parte e, contestualmente, il sig. si impegna a non rendere ostacolo Parte_1 all'effettuazione di visite da parte di soggetti interessati. Nel momento in cui il sig. non Pt_1 occuperà più l'immobile le visite dovranno essere previamente concordate tra le parti e la/e agenzie incaricate affinché entrambe le parti siano presenti, salvo diverso accordo da comunicarsi per iscritto.
Le parti si impegnano a pagare ciascuno per il proprio 50% le spese di mediazione immobiliare della Con
( agente Daniel Selmani) già fissate, giusti accordi tra la SI.ra Controparte_3
e la predetta agenzia all'1% del prezzo di vendita. In caso di mancata vendita degli immobili CP_1 de quibus nei due anni successivi alla sottoscrizione del presente accordo le parti si accordano sin da ora che potrà essere conferito l'incarico a vendere in co-esclusiva anche ad altra agenzia immobiliare, presumibilmente “Agenzia Immobiliare Casamare di Branchesi RI (P.IVA ) in P.IVA_2
Offagna scelta dal SI. In detta seconda ipotesi le parti si impegnano a pagare ciascuno per Pt_1 intero le spese di mediazione dell'agenzia designata (la agente Daniel Controparte_3
Selmani per quanto riguarda la SI.ra e l'Agenzia Immobiliare Casamare di Branchesi CP_1
ER o altra all'uopo incaricata per quanto riguarda il sig. esonerando l'altra parte dal Pt_1 pagamento delle provvigioni, avendo voluto scegliere ognuna delle stesse un'agenzia diversa, e ciò in caso di vendita dell'immobile secondo le modalità e i termini che verranno concordati in sede di sottoscrizione dei relativi mandati a vendere;
5.5) Le parti, SI. e , si impegnano a versare il 50% ciascuno Parte_1 Controparte_1 dell'eventuale saldo differenziale tra l'importo necessario all'estinzione anticipata del mutuo al momento del rogito (giusto calcolo dei dietimi) e il prezzo di vendita dell'immobile. In ipotesi, i comproprietari si impegnano già da ora a versare il predetto saldo differenziale presso il notaio rogante
3 giusto deposito vincolato che dovrà effettuarsi almeno dieci giorni prima della data fissata per la stipula del rogito. L'eventuale parte inadempiente quanto alla predetta obbligazione sarà ritenuta unica responsabile della mancata stipula del rogito con tutte le conseguenze di legge, ivi compresa la richiesta di risarcimento del danno patito dalla parte adempiente;
per contro, nell'ipotesi in cui il saldo differenziale tra l'importo utile all'estinzione del mutuo ed il prezzo ricavato dalla vendita fosse positivo, il surplus verrà equamente ripartito tra i comparenti in misura del 50% cadauno;
5.6) Le parti concordano che il rogito non potrà essere fissato prima del 1° gennaio 2026 e che successivamente a detta data, tra la sottoscrizione del preliminare e la stipula del rogito, dovranno trascorrere tre mesi e ciò almeno sino a quando il SI. avrà in uso esclusivo l'immobile, salvo Pt_1 diverso, eventuale e successivo accordo tra le parti da prendersi e formalizzarsi per iscritto. E comunque, il SI. si impegna sin d'ora a rilasciare l'immobile libero da persone o cose, al Pt_1 momento della stipula del rogito, fissato nei termini sopra indicati;
5.7) L'immobile per tutto il periodo intercorrente dalla stipula del presente accordo sino all'effettiva vendita dell'immobile sarà in uso esclusivo del SI. il quale potrà abitarvi in uno con Parte_1 la propria compagna;
all'uopo, il SI. si farà esclusivo carico dell'intera rata del mutuo, senza Pt_1 nulla a pretendere dalla SI.ra la quale, per contro, nulla richiederà al SI. a titolo CP_1 Pt_1 di indennità di occupazione. Detta pattuizione avrà applicazione con riguardo per i due anni successivi alla firma del presente accordo, decorsi i quali il SI. previo preavviso di tre mesi, da Pt_1 comunicare a mezzo lettera raccomandata ovvero mezzo equipollente alla SI.ra potrà CP_1 rilasciare l'immobile che ci occupa;
sino a che occuperà l'immobile, anche decorso il termine di anni due di cui sopra, il SI. si farà esclusivo carico dell'intera rata del mutuo, senza nulla a Pt_1 pretendere dalla SI.ra la quale, per contro, nulla richiederà al SI. a titolo di CP_1 Pt_1 indennità di occupazione. A seguito del rilascio dell'immobile da parte del sig. i SIg.ri Pt_1 già prestano il proprio consenso a che l'immobile venga posto in locazione, dando Parte_3 mandato alla agente Daniel Selmani) ed eventualmente anche CP_3 Controparte_3 all'Agenzia Immobiliare Casamare di Branchesi ER o altra all'uopo indicata dal sig. per Pt_1
i relativi incombenti, effettuando la ricerca del conduttore già dalla data di comunicazione del rilascio di cui al periodo precedente, e dichiarano che il disavanzo tra il canone di locazione percepito e la rata di mutuo verrà corrisposta in parti uguali dai comparenti stessi;
in ipotesi di mancata locazione la rata dell'importo di mutuo verrà equamente saldata dai SI.ri e CP_1 Pt_1
5.8) I rispettivi difensori sottoscrivono il presente atto per rinuncia al vincolo di solidarietà professionale ex articolo 13, comma 8, della legge professionale forense.
6) Con compensazione delle spese di lite”.
4 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 7.02.2025, il sig. ha chiesto che fosse pronunciata la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la sig.ra in data Controparte_1
31.08.1996 a Osimo (AN).
La resistente si è costituita in giudizio in data 16.04.2025, non opponendosi alla pronuncia di divorzio ma chiedendo l'accoglimento di condizioni difformi.
Nel corso del giudizio le parti sono addivenute a un accordo e hanno precisato congiuntamente le conclusioni in epigrafe riportate.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla legge n. 898 del 1970.
Dalla documentazione prodotta risulta che, con decreto del 29.07.2015, il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione dei coniugi, comparsi innanzi al Presidente del Tribunale il 9.07.2015. Risulta, dunque, ampiamente trascorso il termine richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge, non essendo contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca.
Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Osimo (AN) il
31.08.1996 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Osimo (AN) al n. 89, parte II, serie
A dell'anno 1996.
Quanto alle ulteriori condizioni, il Collegio ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto dalle parti, non ravvisando profili di contrarietà alla legge o all'ordine pubblico.
Nulla in riferimento al figlio della coppia, maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Le spese del presente procedimento, come concordato, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
a Osimo (AN) il 31.08.1996; CP_1 prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Osimo (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
5 Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 2.07.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 811/2025 promossa da:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti GIAN Parte_1
GIACOMO ASQUINI e VALENTINA CELI;
ricorrente contro
nata in [...] il [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1
GABRIELLA SEMERARO e ALESSANDRO CALOGIURI;
resistente e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: “1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Osimo
(AN) il giorno 31.08.1996 dai coniugi e - debitamente trascritto Parte_1 Controparte_1 nei registri dello stato civile del Comune di Osimo, Anno 1996, Atto 41, parte II, serie B;
2) Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Osimo di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
1 3) Disporre che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento;
4) Disporre che nulla sarà dovuto dai genitori a titolo di assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
5) Ratificare la regolamentazione dei rapporti economici e patrimoniali tra il SI. e Parte_1 la SI.ra , come da condizioni concordate che qui di seguito vengono riportate e Controparte_1 che costituiranno parte integrante della regolamentazione da riportare in sentenza, al cui accoglimento
è teso il presente atto di conclusioni congiunte:
5.1) Il SI. riconosce alla SI.ra un'indennità di occupazione per € 300,00 mensili, Pt_1 CP_1 pari al 50% del più presumibile importo ottenibile su libero mercato dalla locazione dell'immobile già casa coniugale, con decorrenza dal mese di giugno 2020 e sino al corrente mese di giugno 2025 per complessivi € 18.000,00 (diconsi euro diciottomila/00);
5.2) La SI.ra per contro, riconosce il credito vantato nei suoi riguardi dal SI. CP_1 Pt_1 pari ad € 25.707,00 (diconsi euro venticinquemilasettecentosette/00), per aver il predetto, a far data dal gennaio 2019, pagato l'intera rata mensile del mutuo acceso dai coniugi con (n. Controparte_2
02709073161), detratto l'importo di € 1.800,00 (diconsi euro milleottocento/00) medio tempore versato dalla CP_1
5.3) La SI.ra offre, a tacitazione di ogni pretesa creditoria vantata dal SI. quale CP_1 Pt_1 saldo differenziale tra la somma da quest'ultimo dovuta a titolo di indennità di occupazione ed il credito vantato dal SI. per aver corrisposto integralmente le rate di mutuo dal 2019 (decurtata la Pt_1 somma di € 1.800,00 versata dalla , la somma di € 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00). CP_1
La somma di € 5.500,00 verrà corrisposta dalla SI.ra in n. 03 rate, la prima con assegno CP_1 circolare n. 6005317783-10 della Cassa Centrale Banca, Credito Cooperativo Italiano Banco
Marchigiano, intestato al SI. pari ad € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) che verrà Parte_1 dalla comparente consegnato al momento della sottoscrizione del presente accordo, la seconda decorso il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo a mezzo bonifico bancario pari ad €
1.000,00 (mille/00) sul c/c IBAN [...] intestato al sig. e Parte_1 la terza decorso il termine di 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo a mezzo bonifico bancario pari ad € 1.000,00 (mille/00) sul c/c IBAN [...] intestato al sig.
. Il SI. accetta detta somma di € 5.500,00 e dette modalità di pagamento a Parte_1 Pt_1 saldo, stralcio, transazione e tacitazione di ogni pretesa pari alla somma di € 25.707,00
(venticinquemilasettecentosette/00) decurtata di quanto dovuto a titolo di indennità di occupazione;
5.4) I SI.ri porranno in vendita l'immobile in comproprietà, già casa familiare, Parte_2 sito in Offagna (AN) registrato al Catasto Fabbricati del Comune di Offagna (AN) Foglio 3 Particelle
2 nn. 121 e 122, conferendo l'incarico, a vendere all'agenzia immobiliare Controparte_3
(P.IVA ), agente Daniel Selmani, entro e non oltre giorni 15 a decorrere dall'udienza del P.IVA_1
02.07.2025 o successiva udienza in cui i comparenti confermeranno la volontà di procedere allo scioglimento del matrimonio alle condizioni qui riportate. L'immobile sarà posto in vendita inizialmente al prezzo di € 185.000,00 (centoottantacinquemila/00); qualora l'immobile non trovi acquirenti, detto prezzo verrà ridotto di € 10.000,00 decorsi sei mesi dall'inizio della pubblicità e quindi dalla sua immissione sul mercato e posto alla cifra di € 175.000,00 (centosettantacinquemila/00); decorsi ulteriori
6 mesi senza aver finalizzato la vendita, l'importo di € 175.000,00 verrà ridotto ulteriormente sino alla concorrenza dell'importo minimo, non ulteriormente riducibile, di € 160.000,00 (diconsi euro centossessantamila/00), salvo diverso, eventuale e successivo accordo tra le parti da prendersi e formalizzarsi per iscritto. Le visite all'immobile dovranno essere previamente concordate con il SI.
, sino a che il medesimo occuperà l'immobile, e la SI.ra vi potrà Parte_1 Controparte_1 prendere parte e, contestualmente, il sig. si impegna a non rendere ostacolo Parte_1 all'effettuazione di visite da parte di soggetti interessati. Nel momento in cui il sig. non Pt_1 occuperà più l'immobile le visite dovranno essere previamente concordate tra le parti e la/e agenzie incaricate affinché entrambe le parti siano presenti, salvo diverso accordo da comunicarsi per iscritto.
Le parti si impegnano a pagare ciascuno per il proprio 50% le spese di mediazione immobiliare della Con
( agente Daniel Selmani) già fissate, giusti accordi tra la SI.ra Controparte_3
e la predetta agenzia all'1% del prezzo di vendita. In caso di mancata vendita degli immobili CP_1 de quibus nei due anni successivi alla sottoscrizione del presente accordo le parti si accordano sin da ora che potrà essere conferito l'incarico a vendere in co-esclusiva anche ad altra agenzia immobiliare, presumibilmente “Agenzia Immobiliare Casamare di Branchesi RI (P.IVA ) in P.IVA_2
Offagna scelta dal SI. In detta seconda ipotesi le parti si impegnano a pagare ciascuno per Pt_1 intero le spese di mediazione dell'agenzia designata (la agente Daniel Controparte_3
Selmani per quanto riguarda la SI.ra e l'Agenzia Immobiliare Casamare di Branchesi CP_1
ER o altra all'uopo incaricata per quanto riguarda il sig. esonerando l'altra parte dal Pt_1 pagamento delle provvigioni, avendo voluto scegliere ognuna delle stesse un'agenzia diversa, e ciò in caso di vendita dell'immobile secondo le modalità e i termini che verranno concordati in sede di sottoscrizione dei relativi mandati a vendere;
5.5) Le parti, SI. e , si impegnano a versare il 50% ciascuno Parte_1 Controparte_1 dell'eventuale saldo differenziale tra l'importo necessario all'estinzione anticipata del mutuo al momento del rogito (giusto calcolo dei dietimi) e il prezzo di vendita dell'immobile. In ipotesi, i comproprietari si impegnano già da ora a versare il predetto saldo differenziale presso il notaio rogante
3 giusto deposito vincolato che dovrà effettuarsi almeno dieci giorni prima della data fissata per la stipula del rogito. L'eventuale parte inadempiente quanto alla predetta obbligazione sarà ritenuta unica responsabile della mancata stipula del rogito con tutte le conseguenze di legge, ivi compresa la richiesta di risarcimento del danno patito dalla parte adempiente;
per contro, nell'ipotesi in cui il saldo differenziale tra l'importo utile all'estinzione del mutuo ed il prezzo ricavato dalla vendita fosse positivo, il surplus verrà equamente ripartito tra i comparenti in misura del 50% cadauno;
5.6) Le parti concordano che il rogito non potrà essere fissato prima del 1° gennaio 2026 e che successivamente a detta data, tra la sottoscrizione del preliminare e la stipula del rogito, dovranno trascorrere tre mesi e ciò almeno sino a quando il SI. avrà in uso esclusivo l'immobile, salvo Pt_1 diverso, eventuale e successivo accordo tra le parti da prendersi e formalizzarsi per iscritto. E comunque, il SI. si impegna sin d'ora a rilasciare l'immobile libero da persone o cose, al Pt_1 momento della stipula del rogito, fissato nei termini sopra indicati;
5.7) L'immobile per tutto il periodo intercorrente dalla stipula del presente accordo sino all'effettiva vendita dell'immobile sarà in uso esclusivo del SI. il quale potrà abitarvi in uno con Parte_1 la propria compagna;
all'uopo, il SI. si farà esclusivo carico dell'intera rata del mutuo, senza Pt_1 nulla a pretendere dalla SI.ra la quale, per contro, nulla richiederà al SI. a titolo CP_1 Pt_1 di indennità di occupazione. Detta pattuizione avrà applicazione con riguardo per i due anni successivi alla firma del presente accordo, decorsi i quali il SI. previo preavviso di tre mesi, da Pt_1 comunicare a mezzo lettera raccomandata ovvero mezzo equipollente alla SI.ra potrà CP_1 rilasciare l'immobile che ci occupa;
sino a che occuperà l'immobile, anche decorso il termine di anni due di cui sopra, il SI. si farà esclusivo carico dell'intera rata del mutuo, senza nulla a Pt_1 pretendere dalla SI.ra la quale, per contro, nulla richiederà al SI. a titolo di CP_1 Pt_1 indennità di occupazione. A seguito del rilascio dell'immobile da parte del sig. i SIg.ri Pt_1 già prestano il proprio consenso a che l'immobile venga posto in locazione, dando Parte_3 mandato alla agente Daniel Selmani) ed eventualmente anche CP_3 Controparte_3 all'Agenzia Immobiliare Casamare di Branchesi ER o altra all'uopo indicata dal sig. per Pt_1
i relativi incombenti, effettuando la ricerca del conduttore già dalla data di comunicazione del rilascio di cui al periodo precedente, e dichiarano che il disavanzo tra il canone di locazione percepito e la rata di mutuo verrà corrisposta in parti uguali dai comparenti stessi;
in ipotesi di mancata locazione la rata dell'importo di mutuo verrà equamente saldata dai SI.ri e CP_1 Pt_1
5.8) I rispettivi difensori sottoscrivono il presente atto per rinuncia al vincolo di solidarietà professionale ex articolo 13, comma 8, della legge professionale forense.
6) Con compensazione delle spese di lite”.
4 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 7.02.2025, il sig. ha chiesto che fosse pronunciata la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la sig.ra in data Controparte_1
31.08.1996 a Osimo (AN).
La resistente si è costituita in giudizio in data 16.04.2025, non opponendosi alla pronuncia di divorzio ma chiedendo l'accoglimento di condizioni difformi.
Nel corso del giudizio le parti sono addivenute a un accordo e hanno precisato congiuntamente le conclusioni in epigrafe riportate.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla legge n. 898 del 1970.
Dalla documentazione prodotta risulta che, con decreto del 29.07.2015, il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione dei coniugi, comparsi innanzi al Presidente del Tribunale il 9.07.2015. Risulta, dunque, ampiamente trascorso il termine richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge, non essendo contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca.
Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Osimo (AN) il
31.08.1996 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Osimo (AN) al n. 89, parte II, serie
A dell'anno 1996.
Quanto alle ulteriori condizioni, il Collegio ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto dalle parti, non ravvisando profili di contrarietà alla legge o all'ordine pubblico.
Nulla in riferimento al figlio della coppia, maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Le spese del presente procedimento, come concordato, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
a Osimo (AN) il 31.08.1996; CP_1 prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Osimo (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
5 Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 2.07.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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