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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5392/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Messina GOP1 - Prima Sez. Civile Bis R.G. 5392/2019
Il Giudice Onorario, dott. Salvatore Irullo, in funzione di Giudice Unico, all'esito dell'udienza del
09.01.2025, svolta a trattazione scritta ex art. 127 ter, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5392/2019 R.G., posta in decisione, all'udienza del 9 gennaio 2025 e promossa tra in persona del legale rappresentate pro tempore, c.f. e p. IVA Parte_1 P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Dell'Isola Antonio, elettivamente domiciliata a P.IVA_2
Messina in Via Ettore Lombardo Pellegrino 156, giusta procura in atti;
- Attrice –
CONTRO
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Molica Colella CP_1 C.F._1
Gianpiero, elettivamente domiciliato a Messina in Via San Filippo Bianche n. 39, giusta procura in atti;
- Convenuto –
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Controparte_2 C.F._2
Sebastiano Foti, elettivamente domiciliata in Roma Via della Meldola n. 39, giusta procura in atti;
- convenuto -
E
(p. IVA ) in persona dell'amministratore giudiziario, rappresentata Controparte_3 P.IVA_3
e difesa dall'Avv. Simona Mazzei, elettivamente domiciliata a Messina in via Maffei n. 5, giusta procura in atti;
- convenuto -
Oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni – opposizione a decreto ingiuntivo.
pagina1 di 7 CONCLUSIONI: come da note a trattazione scritta depositate dalle parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione a D.I. n. 1263/2019 – R.G. 3228/2019 con istanza di chiamata in causa di terzo, ha adito il Tribunale di Messina chiedendo: a) Consentire la chiamata in CP_4
causa di in persona del legale rappresentante in carica b) Dichiarare il subentro, Controparte_3
secondo quote da determinarsi, ove occorra mediante TU, di e dei IGg.ri Controparte_3 CP_1
e nel contratto di locazione originariamente stipulato in data 10 gennaio 2000
[...] Parte_2 tra la Sig.ra e Alcatel Italia S.p.A., tutt'oggi in vigore c) Per l'effetto determinare Parte_3
la ripartizione dei canoni dovuti (dal primo trimestre 2015 ad oggi) in favore dei Sig.ri e di CP_1
d) In ogni caso revocare il decreto ingiuntivo n. 1263/2019 emesso in data 20 settembre CP_3
2019, notificato alla scrivente in data 20 settembre 2019 e rigettare qualunque domanda proposta nei confronti di e) Con vittoria di spese e compensi. CP_4
Parte opponente eccepiva con il ricorso notificato ai IG.ri e , il parziale Parte_2 CP_1
difetto di legittimazione attiva di controparte, e nel merito eccepiva l'insussistenza di alcuna morosità in capo allo opponente e domandando di poter essere autorizzata a chiamare in giudizio CP_3
[...]
Si è costituita , chiedendo: “che l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, accertata e Parte_2
dichiarata l'infondatezza dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1263/2019 (RG 3228/2019), 1. conceda alla prima udienza la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1263/2019 (RG
3228/2019) perché non fondata su prova scritta, oltre che assolutamente infondata;
2. condanni l'opponente al pagamento dell'importo dedotto nel ricorso per decreto ingiuntivo, ovvero dell'importo diverso che riterrà di giustizia, oltre interessi di mora dalle singole scadenze al dì dell'effettivo pagamento;
3. condanni l'opponente alle spese del giudizio di opposizione in applicazione delle tabelle di cui al DM 55/14; 4. con riserva di esaminare la costituzione di ed Controparte_3
eventualmente prendere posizione e svolgere domande in risposta ovvero autonome, e con riserva di depositare documentazione relativa a detto rapporto”.
Si è costituito formulando le seguenti conclusioni: “1) preliminarmente si chiede al CP_1
Giudice adito, stante la non contestazione del debito, di concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto. 2) nel merito rigettare le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto, confermando il decreto opposto condannando la a corrispondere ai creditori Parte_1
opposti tutti i canoni scaduti e a scadere. 3) In subordine, determinare la quota di incidenza della pagina2 di 7 locazione rispetto alla proprietà , in misura non inferiore al 70%, e condannare la CP_1 Parte_1
al pagamento delle somme corrispondenti dei canoni scaduti e a scadere. 4) in via istruttoria si chiede l'acquisizione del fascicolo del procedimento monitorio iscritto al n. 3228/2019 r.g.c.. 5) Porre in ogni caso le spese del giudizio a carico di parte opponente”.
All'udienza del 26 giugno 2024 il giudizio recante R.G. 5371/2021 è stato riunito con il più giudizio recante R.G. 5392/2019, introdotto da nei confronti della Controparte_2 Parte_1
( ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in (22090) Trezzano P.IVA_2
sul Naviglio, con il quale la ricorrente chiedeva:” “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, preliminarmente e nel rito, accogliere la richiesta di riunione e disporre che la presente causa sia riunita a quella recante Ruolo Generale n. 5392/2017 la cui prossima udienza sarà tenuta dal
Giudice dr. Salvatore Irullo il giorno 12 maggio 2022; nel merito, ritenuto che l'attrice è subentrata nel contratto di locazione alla morte della propria madre IG.ra , avvenuta il 22 Parte_3
ottobre 2010, nella quota pari ad un mezzo, dichiarare il suo diritto a percepire la metà del canone di locazione per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, posto che per gli anni successivi pende giudizio davanti a questo Tribunale, RG 5392/2017, Giudice Salvatore Irullo;
condannare la convenuta
[...]
a pagare all'attrice l'importo di € 15.772,80 o il diverso importo ritenuto di giustizia, oltre Parte_1
interessi di mora dalle singole scadenze al dì dell'effettivo pagamento;
condannarla altresì alla rifusione delle spese di lite secondo i parametri del DM 55/2014.”. In tale giudizio la resistente Pt_1
si costituiva con memoria di costituzione con chiamata in causa del terzo, chiedendo:” in via
[...] preliminare – rilevare l'intervenuta prescrizione della pretesa della IG.ra ; • in via Parte_2
preliminare – voler fissare, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., altra udienza al fine di consentire, ad istanza della scrivente, la chiamata in causa del IG. ; • nel merito – rigettare la domanda di CP_1 parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto. • Nel merito – in via subordinata Condannare il IG. a corrispondere alla IG.ra la parte di canone ad esso già CP_1 Parte_2
corrisposta garantendo e manlevando da quanto, se del caso, sentenziato nei propri Parte_1
confronti in ragione di parte ricorrente.”
Il giudizio è stato istruito documentalmente e con C.T.U.
Tanto premesso, si evidenzia.
Con il decreto ingiuntivo opposto, e hanno dedotto di essere creditori Parte_2 CP_1 della somma di € 37.718,21, oltre interessi, nei confronti di per mancato pagamento dei CP_4
canoni.
Con la opposizione al decreto ingiuntivo ha eccepito che i IG.ri risultano essere Pt_1 CP_1
solo in parte proprietari dell'area condotta in locazione.
Parte opponente così ricostruisce il rapporto.
pagina3 di 7 L'originaria locatrice, , con contratto del 10 gennaio 2000, aveva concesso in Parte_3 locazione ad Alcatel Italia S.p.A. “l'immobile composto da superficie destinata a Terreno
Fabbricabile per l'installazione di apparecchiature e la posa di un traliccio per l'installazione di antenne, ivi compreso l'accesso alla porzione locata, (Mq 200) passaggio dei cavi necessari per il collegamento fra le apparecchiature, antenne ed utenze eventualmente occorrenti, il tutto posto nel
Terreno sito nel Comune di Messina (ME), di Via SS114 Villa Restuccia n° S.N.C. località Contesse
(ME), riportato nel N.C.E.U. di Messina (ME) foglio 140, particella 108 .. Il contratto in discorso prevedeva una durata di anni 9, con decorrenza dal 1° aprile 2000, rinnovabili tacitamente di 6 anni in 6 anni, a fronte di un canone annuo di Lire 13.000.000 da corrispondersi in rate trimestrali anticipate di Lire 3.250.000 oltre IVA se dovuta. Il predetto contratto era ceduto, in data 30 maggio
2002, alla Pt_1
Secondo l'opponente pagava i canoni di locazione fino alla data del 3 ottobre 2014, data Pt_1 in cui provvedeva al pagamento anticipato del canone relativo all'ultimo trimestre del 2014. Pt_1
Secondo i successivi pagamenti erano disposti sul conto corrente intestato alla IG.ra Pt_1
. Sennonché non andavano a buon fine in quanto la IG.ra era Parte_3 Parte_3
deceduta il 22 ottobre 2010 e il conto corrente sul quale erano eseguiti i pagamenti da parte del conduttore era stato chiuso.
Nel 2018 i IG.ri invitavano al pagamento dei canoni di locazione derivanti dal CP_1 Pt_1
contratto inviando la documentazione attestante il decesso dell'originaria locatrice e domandando il pagamento dei canoni di locazione a far data dal primo trimestre 2015.
tuttavia, prima di procedere alla voltura dei pagamenti, nel 2019, verificava, tramite visure Pt_1
catastali, la titolarità dei terreni condotti in locazione, rilevando che l'immobile condotto in locazione da catastalmente censito al N.C.E.U. di Messina, al foglio 140, particella 108 risulta censito Pt_1
in Catasto Terreni – Qualità Classe Agrumeto. L'originale particella 108 menzionata nel contratto di locazione risulta essere stata soppressa a seguito di operazioni richieste dalla generando Parte_3 numerose particelle. L'area occupata dall'impianto di risulta risiedere, in parte, sulla Parte_1
odierna particella 1682 intestata per ½ a e per ½ a ed in parte sulla CP_1 Parte_2
odierna particella 1533 intestata alla società Controparte_3
Parte opponente apprendeva, ancora, che era Società soggetta ad amministrazione Controparte_3 giudiziaria che, secondo le visure depositate, avrebbe acquisito parte dell'area condotta in locazione pagina4 di 7 da dalla scomparsa IG.ra in forza di atto del 2 settembre 2008, atto successivo Pt_1 Parte_3
rispetto alla stipula del contratto di locazione per cui è causa e mai comunicato a Pt_1
Wind tre, pertanto, non contesta di essere effettivamente debitrice dei canoni di locazione dovuti dal conduttore in forza del contratto di locazione del 10 gennaio 2000 a far data dal 1° gennaio 2015.
Rilevando di avere, però, sospeso i pagamenti dopo avere appreso che il terreno condotto in locazione era stato oggetto di frazionamenti da parte della originaria Locatrice, e in attesa della definizione amichevole della questione circa la ripartizione dei canoni i IG.ri , e Parte_2 CP_1
la . Controparte_3
Riuniti i giudizi n. 5392 del registro generale contenzioso anno 2019; e quello recante n. 5371/2021
R.G., e chiamata in causa è stata disposta C.T.U. eseguita dall'Ing. Controparte_3 Persona_1
il quale, evidenziato che dagli atti del giudizio risulta che la Wind Telecomunicazioni S.p.A., con lettera del 11/07/2002, comunicò il proprio subentro nel contratto di locazione Parte_4
Part codice Me con decorrenza dal 30/05/2002; che i locatori IG.ri e erano CP_1 Pt_2
subentrati nel rapporto di locazione a seguito del decesso della IG.ra avvenuto il Parte_3
22/10/2010 e che l'originale part. 108 riportata nel contratto di locazione era stata soppressa a seguito di operazioni poste in essere dalla IG.ra . In particolare, il C.T.U. evidenziava che la part. Parte_3
1533 (porzione della originaria 108) era intestata alla già con atto del 02/09/2008 Controparte_3
(ovvero atto successivo a quello della locazione e antecedente alla morte della ). Il C.T.U. Parte_3
pertanto, accertava che: “Poiché nel contratto di locazione viene esplicitamente indicata come superficie complessiva di locazione 200 mq. (includendo di fatto per come citato non solo la ex part. 108 ma anche altre particelle) ne segue che l'incidenza in percentuale della locazione sulla part. 1533
(ex porzione della 108 oggi in capo alla si stima in una percentuale pari al 43% Controparte_3
(ovvero 86/200) mentre la restante parte del 57% deve essere data agli Eredi (quali Parte_3 proprietari di area comunque a servizio dell'impianto, quale accesso e aree di passaggio della linea).
In riferimento agli importi dovuti e riconosciuti dalla wind questi quindi devono essere cosi ripartiti
(dal primo trimestre 2015 fino al momento del soddisfo) stante quanto sopra : - il 43% alla CP_3
- il 57% agli Eredi;
”.
[...] Parte_3
Ciò posto, secondo la Suprema Corte, "Se nel corso di un rapporto di locazione decede uno dei locatori, gli eredi di esso, per pretendere il pagamento del canone, hanno l'onere di dimostrare la loro legittimazione, perché la modifica soggettiva del contratto, innovando sulle modalità di adempimento
(art. 1362, comma 2, c.c.), determina uno stato di incertezza per il conduttore che il creditore ha l'onere di rimuovere, onde rendere possibile la prestazione, in attuazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto;
in mancanza dell'assolvimento di tale onere di collaborazione è
pagina5 di 7 giustificato il rifiuto del conduttore di pagare il corrispettivo ai nuovi contitolari del diritto, ed è invece idonea a costituire la "mora accipiendi" l'offerta del canone all'originario contitolare del relativo diritto." (Cass. 04/12/1997, n.12328).”.
Ne consegue che è giustificato il rifiuto di di non corrispondere i canoni di locazione Pt_1
dovuti in attesa di chiarire chi sono i soggetti legittimati a ricevere tale pagamento.
Resta da chiarire quali canoni sono ancora dovuti e a favore di chi.
Parte opposta , nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 28 marzo 2024 Parte_2
riconosce che:” Vista la riunione dei due giudizi e la presenza nel giudizio ormai riunito del coerede IG. , la IG.ra rivolge la domanda di pagamento dei canoni di locazione CP_1 Parte_2
dal 22 ottobre 2010 per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 per l'importo di € 15.772,80, e cioè limitatamente alla metà dei canoni, direttamente al IG. , avendo lo stesso ricevuto CP_1 dalla anche le quote di locazione di spettanza di essa .” Pt_1 Parte_2 non avendo ricevuto pagamenti dal conduttore, ha interrotto la prescrizione Controparte_2
quinquennale con PEC del 5 marzo 2018 indirizzata alla con cui “Con la presente Parte_1
Vi costituisco in mora per tutti gli arretrati e Vi chiedo di trasmettermi ogni informazione utile, quale la documentazione contrattuale e gli eventuali pagamenti che avete effettuati dopo la morte della madre della mia cliente e il nominativo verso il quale li avete effettuati. “. Quindi a è Parte_2
dovuta, oltre la propria quota dei canoni non ancora corrisposti dal conduttore, anche la propria quota dei canoni di locazione percepiti anteriormente, per intero dal fratello a decorrere, CP_1
però, dal 5 marzo 2013, avendo questi eccepito la prescrizione nei confronti della sorella.
Pertanto, deve corrispondere a le quote dei canoni di locazione che CP_1 Parte_2
ha percepito dalla ma di spettanza di dal 2013, pari a sette trimestri, Parte_1 Parte_2
per un importo complessivo di euro 6.900,00 (canone trimestrale pari a euro 1.971,70. 50% del canone trimestrale = 985,80. 985,80X7 trimestri di canone di locazione =€ 6.900,60). che ha pagato fino all'ultimo trimestre del 2014 - mentre non ha corrisposto i canoni Parte_1
ulteriormente dovuti in quanto i successivi pagamenti, eseguiti sul conto corrente intestato alla IG.ra
, non andavano a buon fine in quanto la IG.ra era deceduta il 22 Parte_3 Parte_3
ottobre 2010 e il conto corrente sul quale erano eseguiti i pagamenti da parte del conduttore era stato chiuso - deve corrispondere ai detti germani i canoni di locazione a decorrere dal gennaio 2015 per non averli corrisposti nella misura del 50% a e nella misura del 50% a . Parte_2 CP_1
infine, ha diritto alla quota di canone di locazione come quantificata dal C.T.U.. Controparte_3
pagina6 di 7 Conclusivamente, con riferimento ai canoni a partire da gennaio 2015, oggetto del decreto ingiuntivo,
l'importo complessivo ivi richiesto di € 37.718,21 va così suddiviso:
- il 47% a per un importo di € 17.724,56; Controparte_5
- il 26,5% a per un importo di € 9.995,32; CP_1
- il 26,5% a per un importo di € 9.995,32. Parte_2
ha, infine, chiesto in sede di conclusionale i canoni successivi al decreto ingiuntivo, Parte_2
ma la domanda, che dovrebbe assumere la forma di una riconvenzionale, non è stata inserita negli atti introduttivi del giudizio principale e nemmeno nel fascicolo riunito (5371/21) nel quale non richiesti i canoni precedenti al 2015. Pertanto, tale richiesta non può essere accolta.
In ragione dell'esito del giudizio, le spese di lite e della C.T.U. vanno interamente compensate tra le parti del presente giudizio.
P.Q.M.
Disattesa ogni altra domanda eccezione e difesa
Revoca il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna quale conduttore al pagamento dei canoni dovuti (dal primo trimestre Pt_1
2015 e fino al secondo trimestre 2019) per € 37.718,21 in favore dei Sig.ri , Parte_2 CP_1
e di secondo quanto indicato dal TU (dal primo trimestre 2015) , - il 47%
[...] Controparte_3
a per un importo di € 17.724,56; - il 26,5% a per un importo di € Controparte_5 CP_1
9.995,32;- il 26,5% a per un importo di € 9.995,32. Parte_2
Condanna a corrispondere a la parte di canone ad esso già CP_1 Parte_2
corrisposta per l'intero dal 2013, ossia nella misura di euro 6.900,00.
Compensa tra tutte le parti le spese di giudizio comprese le spese di C.T.U..
Cosi deciso in Messina il 10.01.2025
Il Giudice on.
Dott. Salvatore Irullo
In caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
pagina7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Messina GOP1 - Prima Sez. Civile Bis R.G. 5392/2019
Il Giudice Onorario, dott. Salvatore Irullo, in funzione di Giudice Unico, all'esito dell'udienza del
09.01.2025, svolta a trattazione scritta ex art. 127 ter, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5392/2019 R.G., posta in decisione, all'udienza del 9 gennaio 2025 e promossa tra in persona del legale rappresentate pro tempore, c.f. e p. IVA Parte_1 P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Dell'Isola Antonio, elettivamente domiciliata a P.IVA_2
Messina in Via Ettore Lombardo Pellegrino 156, giusta procura in atti;
- Attrice –
CONTRO
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Molica Colella CP_1 C.F._1
Gianpiero, elettivamente domiciliato a Messina in Via San Filippo Bianche n. 39, giusta procura in atti;
- Convenuto –
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Controparte_2 C.F._2
Sebastiano Foti, elettivamente domiciliata in Roma Via della Meldola n. 39, giusta procura in atti;
- convenuto -
E
(p. IVA ) in persona dell'amministratore giudiziario, rappresentata Controparte_3 P.IVA_3
e difesa dall'Avv. Simona Mazzei, elettivamente domiciliata a Messina in via Maffei n. 5, giusta procura in atti;
- convenuto -
Oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni – opposizione a decreto ingiuntivo.
pagina1 di 7 CONCLUSIONI: come da note a trattazione scritta depositate dalle parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione a D.I. n. 1263/2019 – R.G. 3228/2019 con istanza di chiamata in causa di terzo, ha adito il Tribunale di Messina chiedendo: a) Consentire la chiamata in CP_4
causa di in persona del legale rappresentante in carica b) Dichiarare il subentro, Controparte_3
secondo quote da determinarsi, ove occorra mediante TU, di e dei IGg.ri Controparte_3 CP_1
e nel contratto di locazione originariamente stipulato in data 10 gennaio 2000
[...] Parte_2 tra la Sig.ra e Alcatel Italia S.p.A., tutt'oggi in vigore c) Per l'effetto determinare Parte_3
la ripartizione dei canoni dovuti (dal primo trimestre 2015 ad oggi) in favore dei Sig.ri e di CP_1
d) In ogni caso revocare il decreto ingiuntivo n. 1263/2019 emesso in data 20 settembre CP_3
2019, notificato alla scrivente in data 20 settembre 2019 e rigettare qualunque domanda proposta nei confronti di e) Con vittoria di spese e compensi. CP_4
Parte opponente eccepiva con il ricorso notificato ai IG.ri e , il parziale Parte_2 CP_1
difetto di legittimazione attiva di controparte, e nel merito eccepiva l'insussistenza di alcuna morosità in capo allo opponente e domandando di poter essere autorizzata a chiamare in giudizio CP_3
[...]
Si è costituita , chiedendo: “che l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, accertata e Parte_2
dichiarata l'infondatezza dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1263/2019 (RG 3228/2019), 1. conceda alla prima udienza la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1263/2019 (RG
3228/2019) perché non fondata su prova scritta, oltre che assolutamente infondata;
2. condanni l'opponente al pagamento dell'importo dedotto nel ricorso per decreto ingiuntivo, ovvero dell'importo diverso che riterrà di giustizia, oltre interessi di mora dalle singole scadenze al dì dell'effettivo pagamento;
3. condanni l'opponente alle spese del giudizio di opposizione in applicazione delle tabelle di cui al DM 55/14; 4. con riserva di esaminare la costituzione di ed Controparte_3
eventualmente prendere posizione e svolgere domande in risposta ovvero autonome, e con riserva di depositare documentazione relativa a detto rapporto”.
Si è costituito formulando le seguenti conclusioni: “1) preliminarmente si chiede al CP_1
Giudice adito, stante la non contestazione del debito, di concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto. 2) nel merito rigettare le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto, confermando il decreto opposto condannando la a corrispondere ai creditori Parte_1
opposti tutti i canoni scaduti e a scadere. 3) In subordine, determinare la quota di incidenza della pagina2 di 7 locazione rispetto alla proprietà , in misura non inferiore al 70%, e condannare la CP_1 Parte_1
al pagamento delle somme corrispondenti dei canoni scaduti e a scadere. 4) in via istruttoria si chiede l'acquisizione del fascicolo del procedimento monitorio iscritto al n. 3228/2019 r.g.c.. 5) Porre in ogni caso le spese del giudizio a carico di parte opponente”.
All'udienza del 26 giugno 2024 il giudizio recante R.G. 5371/2021 è stato riunito con il più giudizio recante R.G. 5392/2019, introdotto da nei confronti della Controparte_2 Parte_1
( ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in (22090) Trezzano P.IVA_2
sul Naviglio, con il quale la ricorrente chiedeva:” “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, preliminarmente e nel rito, accogliere la richiesta di riunione e disporre che la presente causa sia riunita a quella recante Ruolo Generale n. 5392/2017 la cui prossima udienza sarà tenuta dal
Giudice dr. Salvatore Irullo il giorno 12 maggio 2022; nel merito, ritenuto che l'attrice è subentrata nel contratto di locazione alla morte della propria madre IG.ra , avvenuta il 22 Parte_3
ottobre 2010, nella quota pari ad un mezzo, dichiarare il suo diritto a percepire la metà del canone di locazione per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, posto che per gli anni successivi pende giudizio davanti a questo Tribunale, RG 5392/2017, Giudice Salvatore Irullo;
condannare la convenuta
[...]
a pagare all'attrice l'importo di € 15.772,80 o il diverso importo ritenuto di giustizia, oltre Parte_1
interessi di mora dalle singole scadenze al dì dell'effettivo pagamento;
condannarla altresì alla rifusione delle spese di lite secondo i parametri del DM 55/2014.”. In tale giudizio la resistente Pt_1
si costituiva con memoria di costituzione con chiamata in causa del terzo, chiedendo:” in via
[...] preliminare – rilevare l'intervenuta prescrizione della pretesa della IG.ra ; • in via Parte_2
preliminare – voler fissare, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., altra udienza al fine di consentire, ad istanza della scrivente, la chiamata in causa del IG. ; • nel merito – rigettare la domanda di CP_1 parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto. • Nel merito – in via subordinata Condannare il IG. a corrispondere alla IG.ra la parte di canone ad esso già CP_1 Parte_2
corrisposta garantendo e manlevando da quanto, se del caso, sentenziato nei propri Parte_1
confronti in ragione di parte ricorrente.”
Il giudizio è stato istruito documentalmente e con C.T.U.
Tanto premesso, si evidenzia.
Con il decreto ingiuntivo opposto, e hanno dedotto di essere creditori Parte_2 CP_1 della somma di € 37.718,21, oltre interessi, nei confronti di per mancato pagamento dei CP_4
canoni.
Con la opposizione al decreto ingiuntivo ha eccepito che i IG.ri risultano essere Pt_1 CP_1
solo in parte proprietari dell'area condotta in locazione.
Parte opponente così ricostruisce il rapporto.
pagina3 di 7 L'originaria locatrice, , con contratto del 10 gennaio 2000, aveva concesso in Parte_3 locazione ad Alcatel Italia S.p.A. “l'immobile composto da superficie destinata a Terreno
Fabbricabile per l'installazione di apparecchiature e la posa di un traliccio per l'installazione di antenne, ivi compreso l'accesso alla porzione locata, (Mq 200) passaggio dei cavi necessari per il collegamento fra le apparecchiature, antenne ed utenze eventualmente occorrenti, il tutto posto nel
Terreno sito nel Comune di Messina (ME), di Via SS114 Villa Restuccia n° S.N.C. località Contesse
(ME), riportato nel N.C.E.U. di Messina (ME) foglio 140, particella 108 .. Il contratto in discorso prevedeva una durata di anni 9, con decorrenza dal 1° aprile 2000, rinnovabili tacitamente di 6 anni in 6 anni, a fronte di un canone annuo di Lire 13.000.000 da corrispondersi in rate trimestrali anticipate di Lire 3.250.000 oltre IVA se dovuta. Il predetto contratto era ceduto, in data 30 maggio
2002, alla Pt_1
Secondo l'opponente pagava i canoni di locazione fino alla data del 3 ottobre 2014, data Pt_1 in cui provvedeva al pagamento anticipato del canone relativo all'ultimo trimestre del 2014. Pt_1
Secondo i successivi pagamenti erano disposti sul conto corrente intestato alla IG.ra Pt_1
. Sennonché non andavano a buon fine in quanto la IG.ra era Parte_3 Parte_3
deceduta il 22 ottobre 2010 e il conto corrente sul quale erano eseguiti i pagamenti da parte del conduttore era stato chiuso.
Nel 2018 i IG.ri invitavano al pagamento dei canoni di locazione derivanti dal CP_1 Pt_1
contratto inviando la documentazione attestante il decesso dell'originaria locatrice e domandando il pagamento dei canoni di locazione a far data dal primo trimestre 2015.
tuttavia, prima di procedere alla voltura dei pagamenti, nel 2019, verificava, tramite visure Pt_1
catastali, la titolarità dei terreni condotti in locazione, rilevando che l'immobile condotto in locazione da catastalmente censito al N.C.E.U. di Messina, al foglio 140, particella 108 risulta censito Pt_1
in Catasto Terreni – Qualità Classe Agrumeto. L'originale particella 108 menzionata nel contratto di locazione risulta essere stata soppressa a seguito di operazioni richieste dalla generando Parte_3 numerose particelle. L'area occupata dall'impianto di risulta risiedere, in parte, sulla Parte_1
odierna particella 1682 intestata per ½ a e per ½ a ed in parte sulla CP_1 Parte_2
odierna particella 1533 intestata alla società Controparte_3
Parte opponente apprendeva, ancora, che era Società soggetta ad amministrazione Controparte_3 giudiziaria che, secondo le visure depositate, avrebbe acquisito parte dell'area condotta in locazione pagina4 di 7 da dalla scomparsa IG.ra in forza di atto del 2 settembre 2008, atto successivo Pt_1 Parte_3
rispetto alla stipula del contratto di locazione per cui è causa e mai comunicato a Pt_1
Wind tre, pertanto, non contesta di essere effettivamente debitrice dei canoni di locazione dovuti dal conduttore in forza del contratto di locazione del 10 gennaio 2000 a far data dal 1° gennaio 2015.
Rilevando di avere, però, sospeso i pagamenti dopo avere appreso che il terreno condotto in locazione era stato oggetto di frazionamenti da parte della originaria Locatrice, e in attesa della definizione amichevole della questione circa la ripartizione dei canoni i IG.ri , e Parte_2 CP_1
la . Controparte_3
Riuniti i giudizi n. 5392 del registro generale contenzioso anno 2019; e quello recante n. 5371/2021
R.G., e chiamata in causa è stata disposta C.T.U. eseguita dall'Ing. Controparte_3 Persona_1
il quale, evidenziato che dagli atti del giudizio risulta che la Wind Telecomunicazioni S.p.A., con lettera del 11/07/2002, comunicò il proprio subentro nel contratto di locazione Parte_4
Part codice Me con decorrenza dal 30/05/2002; che i locatori IG.ri e erano CP_1 Pt_2
subentrati nel rapporto di locazione a seguito del decesso della IG.ra avvenuto il Parte_3
22/10/2010 e che l'originale part. 108 riportata nel contratto di locazione era stata soppressa a seguito di operazioni poste in essere dalla IG.ra . In particolare, il C.T.U. evidenziava che la part. Parte_3
1533 (porzione della originaria 108) era intestata alla già con atto del 02/09/2008 Controparte_3
(ovvero atto successivo a quello della locazione e antecedente alla morte della ). Il C.T.U. Parte_3
pertanto, accertava che: “Poiché nel contratto di locazione viene esplicitamente indicata come superficie complessiva di locazione 200 mq. (includendo di fatto per come citato non solo la ex part. 108 ma anche altre particelle) ne segue che l'incidenza in percentuale della locazione sulla part. 1533
(ex porzione della 108 oggi in capo alla si stima in una percentuale pari al 43% Controparte_3
(ovvero 86/200) mentre la restante parte del 57% deve essere data agli Eredi (quali Parte_3 proprietari di area comunque a servizio dell'impianto, quale accesso e aree di passaggio della linea).
In riferimento agli importi dovuti e riconosciuti dalla wind questi quindi devono essere cosi ripartiti
(dal primo trimestre 2015 fino al momento del soddisfo) stante quanto sopra : - il 43% alla CP_3
- il 57% agli Eredi;
”.
[...] Parte_3
Ciò posto, secondo la Suprema Corte, "Se nel corso di un rapporto di locazione decede uno dei locatori, gli eredi di esso, per pretendere il pagamento del canone, hanno l'onere di dimostrare la loro legittimazione, perché la modifica soggettiva del contratto, innovando sulle modalità di adempimento
(art. 1362, comma 2, c.c.), determina uno stato di incertezza per il conduttore che il creditore ha l'onere di rimuovere, onde rendere possibile la prestazione, in attuazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto;
in mancanza dell'assolvimento di tale onere di collaborazione è
pagina5 di 7 giustificato il rifiuto del conduttore di pagare il corrispettivo ai nuovi contitolari del diritto, ed è invece idonea a costituire la "mora accipiendi" l'offerta del canone all'originario contitolare del relativo diritto." (Cass. 04/12/1997, n.12328).”.
Ne consegue che è giustificato il rifiuto di di non corrispondere i canoni di locazione Pt_1
dovuti in attesa di chiarire chi sono i soggetti legittimati a ricevere tale pagamento.
Resta da chiarire quali canoni sono ancora dovuti e a favore di chi.
Parte opposta , nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 28 marzo 2024 Parte_2
riconosce che:” Vista la riunione dei due giudizi e la presenza nel giudizio ormai riunito del coerede IG. , la IG.ra rivolge la domanda di pagamento dei canoni di locazione CP_1 Parte_2
dal 22 ottobre 2010 per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 per l'importo di € 15.772,80, e cioè limitatamente alla metà dei canoni, direttamente al IG. , avendo lo stesso ricevuto CP_1 dalla anche le quote di locazione di spettanza di essa .” Pt_1 Parte_2 non avendo ricevuto pagamenti dal conduttore, ha interrotto la prescrizione Controparte_2
quinquennale con PEC del 5 marzo 2018 indirizzata alla con cui “Con la presente Parte_1
Vi costituisco in mora per tutti gli arretrati e Vi chiedo di trasmettermi ogni informazione utile, quale la documentazione contrattuale e gli eventuali pagamenti che avete effettuati dopo la morte della madre della mia cliente e il nominativo verso il quale li avete effettuati. “. Quindi a è Parte_2
dovuta, oltre la propria quota dei canoni non ancora corrisposti dal conduttore, anche la propria quota dei canoni di locazione percepiti anteriormente, per intero dal fratello a decorrere, CP_1
però, dal 5 marzo 2013, avendo questi eccepito la prescrizione nei confronti della sorella.
Pertanto, deve corrispondere a le quote dei canoni di locazione che CP_1 Parte_2
ha percepito dalla ma di spettanza di dal 2013, pari a sette trimestri, Parte_1 Parte_2
per un importo complessivo di euro 6.900,00 (canone trimestrale pari a euro 1.971,70. 50% del canone trimestrale = 985,80. 985,80X7 trimestri di canone di locazione =€ 6.900,60). che ha pagato fino all'ultimo trimestre del 2014 - mentre non ha corrisposto i canoni Parte_1
ulteriormente dovuti in quanto i successivi pagamenti, eseguiti sul conto corrente intestato alla IG.ra
, non andavano a buon fine in quanto la IG.ra era deceduta il 22 Parte_3 Parte_3
ottobre 2010 e il conto corrente sul quale erano eseguiti i pagamenti da parte del conduttore era stato chiuso - deve corrispondere ai detti germani i canoni di locazione a decorrere dal gennaio 2015 per non averli corrisposti nella misura del 50% a e nella misura del 50% a . Parte_2 CP_1
infine, ha diritto alla quota di canone di locazione come quantificata dal C.T.U.. Controparte_3
pagina6 di 7 Conclusivamente, con riferimento ai canoni a partire da gennaio 2015, oggetto del decreto ingiuntivo,
l'importo complessivo ivi richiesto di € 37.718,21 va così suddiviso:
- il 47% a per un importo di € 17.724,56; Controparte_5
- il 26,5% a per un importo di € 9.995,32; CP_1
- il 26,5% a per un importo di € 9.995,32. Parte_2
ha, infine, chiesto in sede di conclusionale i canoni successivi al decreto ingiuntivo, Parte_2
ma la domanda, che dovrebbe assumere la forma di una riconvenzionale, non è stata inserita negli atti introduttivi del giudizio principale e nemmeno nel fascicolo riunito (5371/21) nel quale non richiesti i canoni precedenti al 2015. Pertanto, tale richiesta non può essere accolta.
In ragione dell'esito del giudizio, le spese di lite e della C.T.U. vanno interamente compensate tra le parti del presente giudizio.
P.Q.M.
Disattesa ogni altra domanda eccezione e difesa
Revoca il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna quale conduttore al pagamento dei canoni dovuti (dal primo trimestre Pt_1
2015 e fino al secondo trimestre 2019) per € 37.718,21 in favore dei Sig.ri , Parte_2 CP_1
e di secondo quanto indicato dal TU (dal primo trimestre 2015) , - il 47%
[...] Controparte_3
a per un importo di € 17.724,56; - il 26,5% a per un importo di € Controparte_5 CP_1
9.995,32;- il 26,5% a per un importo di € 9.995,32. Parte_2
Condanna a corrispondere a la parte di canone ad esso già CP_1 Parte_2
corrisposta per l'intero dal 2013, ossia nella misura di euro 6.900,00.
Compensa tra tutte le parti le spese di giudizio comprese le spese di C.T.U..
Cosi deciso in Messina il 10.01.2025
Il Giudice on.
Dott. Salvatore Irullo
In caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
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