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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/03/2025, n. 1592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1592 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
PP DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Francesca SICILIA - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1841 dell'anno 2024, vertente tra
(C.F. ), in persona del Presidente del C.d.A. dr. Parte_1 P.IVA_1
, dom.to per la carica presso la sede in Roma alla via N. Parte_2
Porpora 12, rapp.to e difeso dall'Avv. Caterina Orditura e dall'Avv. Piero Orditura;
-APPELLANTI-
E
Avv.to Tito Perna C.F. procuratore di sé stesso, elettivamente C.F._1 domiciliato presso il suo studio in Napoli al C.so V. Emanuele 440;
nata a [...] il [...] C.F. , quale erede di CP C.F._2
nata a [...] il [...] C.F. Persona_1 CP_2
quale erede di e , nata a [...] C.F._3 Persona_1 CP_3 il 02.10.1938 C.F. , in proprio e quale erede di C.F._4 [...]
elett.te domiciliati in Napoli al C.so V. Emanuele n. 440 presso lo studio Per_1 dell' Avv.ti Tito Perna e Vincenzo Garofalo che li rappresentano e difendono;
pagina 1 di 8 -APPELLATI-
OGGETTO: giudizio di rinvio, ai sensi degli artt. 392 e ss. c.p.c., a seguito della ordinanza n. 1436/2024 della Corte Suprema di Cassazione, depositata il
15.1.2024.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 25.3.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ha convenuto, dinanzi a questa Corte, il Parte_1
Condominio di Via Cimarosa n. 83 in Napoli in persona dell'Amministratore p.t.
, , quale erede di Controparte_4 CP_5 CP_6 Persona_2
, quale erede di , , CP_7 Persona_2 Controparte_8 CP_9
, in proprio e quale erede di e di
[...] CP0 Controparte_11 CP2
avente causa da , avente causa da
[...] Controparte_9 Controparte_13
in proprio e quale erede di , Controparte_9 CP4 Persona_3
, quale erede di , , quale erede di CP5 Persona_3 Controparte_16 Per_3
, , avente
[...] Controparte_17 CP8 CP9 CP_20 causa da , , , , quale CP9 CP_21 CP_22 Controparte_23 erede di , quale Controparte_24 CP_25 erede di e , , quale Persona_4 Controparte_24 CP_26 erede di e , , Persona_4 Controparte_24 CP_27
, in proprio e quale erede di , quale erede di CP_3 Persona_1 CP
, quale erede di , Persona_1 CP_2 Persona_1 Controparte_28
, nonché Avv. Tito Perna, Avv. Enrico Maria Buonfantino, Controparte_29 riassumendo il giudizio, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., a seguito di annullamento, con rinvio, da parte della Corte Suprema di Cassazione con ordinanza n.1436/2024, depositata il 15.1.2024, della sentenza n. 3142/2019 emessa da questa Corte
d'Appello pubblicata il 10/06/2019 all'esito del giudizio rubricato al n. di RG
3938/2013, rassegnando le seguenti conclusioni: “
1 - accertare e dichiarare che
[...]
, e quali eredi di , CP_5 CP_6 CP_7 Persona_2 CP_28
e , , in proprio e quale erede di
[...] Controparte_29 CP_27 CP_3
e quali eredi di Persona_1 CP CP_2 Persona_1
, nella qualità di erede di Controparte_8 Controparte_9 CP_9 pagina 2 di 8 PP e , in proprio e quale erede di , CP0 CP4 Persona_3
e quali eredi di , sono tenuti a CP5 Controparte_16 Persona_3 corrispondere alla il corrispettivo del diritto di uso loro riconosciuto dalla Pt_1 sentenza n° 7488/91 del Tribunale di Napoli, confermata dalla sentenza n° 2529/96 della Corte di Appello di Napoli e dalla sentenza n° 10999/01 della Corte di
Cassazione; - 2 - condannare i convenuti, ciascun per quanto di ragione al pagamento del corrispettivo del diritto d'uso dovuto nella misura individuata, all'epoca delle compravendite, di lire 3. 856.300 (pari ad € 1.991,61) che, rivalutata all'attualità, ammonta ad € 89.379,74, oltre ulteriori interessi fino al soddisfo, o nella diversa, anche maggiore, somma ritenuta di giustizia anche sulla scorta della espletata CTU;
o alternativamente, salva diversa, anche maggiore, quantificazione ritenuta più giusta anche sulla scorta della espletata CTU, nella somma mensile determinata (all'epoca delle mensilità precedenti a decorrere dal gennaio 1998 (data di consegna) e con
l'aggiunta della ulteriore rivalutazione monetaria maturata e degli interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo, prevedendo che il detto importo sia soggetto ad incremento secondo l'indice ISTAT del costo della vita dal primo gennaio di ciascun anno successivo a quello della pubblicazione della sentenza. Con espressa previsione che gli eredi di , , e gli eredi di Persona_2 Controparte_8 CP4
sono tenuti, rispettivamente, al pagamento del doppio del corrispettivo Persona_3 dovuto avendo rispettivamente acquistato due appartamenti ed essendo stato loro riconosciuto il diritto reale di uso per il parcheggio di due autovetture pertinenziale alle due unità abitative acquistate;
3 – accertare e dichiarare che nel locale destinato ad autorimessa andrebbero ricoverate 15 autovetture dovendosi riconoscere a ciascuna unità abitativa il diritto al parcheggio di un'autovettura in conformità di quanto statuito dalla legge 765/67; 4 – riconoscere il diritto della di parcheggiare quattro Pt_1 autovetture e ordinare all'amministratore del condominio di disporre una turnazione che consenta il pari uso a tutti gli aventi diritto, ed in particolare alla per il Pt_1 parcheggio di quattro autovetture;
5 – in via subordinata, ove ritenga l'amministratore del condominio non legittimato a tanto, disporre la turnazione del diritto di parcheggio di un'autovettura per ciascun titolare, ivi compresa la quale titolare del diritto Pt_1 di parcheggio 4 autovetture;
6 – condannare i convenuti al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, ivi comprese quelle di CTU, oltre spese generali, IVA e CPA
pagina 3 di 8 come per legge. 7 – liquidare le spese e competenze del giudizio di legittimità condannando i convenuti al pagamento delle stesse, come disposto dalla Suprema
Corte; 8 – ex art. 389 c.p.c. condannare 8.a) l'avv. Tito Perna, procuratore antistatario di e a restituire la somma di € 5.398,74, per spese Persona_1 CP_3 liquidate dalla sentenza cassata e versate dalla il 25/07/2019, oltre interessi Pt_1 dal pagamento al soddisfo;
8.b) l'avv. del Giudice, proc. di sé stesso e di CP_28 [...]
, a restituire la somma di € 4.425,20 per spese liquidate dalla sentenza CP_29 cassata e versate dalla il 18/07/2019, oltre interessi dal pagamento al Pt_1 soddisfo;
8.c) l'avv. Enrico Maria Buonfantino, procuratore antistatario di CP_27
, a restituire la somma di € 4.427,20 per spese liquidate dalla sentenza
[...] cassata e versate dalla il 15/07/2019, oltre interessi dal pagamento al Pt_1 soddisfo;
8.d) a restituire la somma di € 1.678,86, quale quota Controparte_17 delle spese legali del I e II grado liquidate dalla sentenza cassata, versate a seguito di precetto il 23/12/2019, oltre interessi dal pagamento al soddisfo;
8.e) CP4
a restituire la somma di € 1.678,86, quale quota delle spese legali del I e II grado liquidate dalla sentenza cassata, versate a seguito di precetto il 23/12/2019, oltre interessi dal pagamento al soddisfo;
8.f) , a restituire la somma di Controparte_8
€ 1.678,86, quale quota delle spese legali del I e II grado liquidate dalla sentenza cassata, versate a seguito di precetto il 23/12/2019, oltre interessi dal pagamento al soddisfo;
8.g) , e quali eredi di CP_5 CP_6 CP_7 Per_2
, a restituire la somma di € 1.678,86, quale quota delle spese legali del I e II
[...] grado liquidate dalla sentenza cassata, versate a seguito di precetto il 23/12/2019, oltre interessi dal pagamento al soddisfo;
8.h) , e Controparte_23 CP_25
quali eredi di a restituire la somma di € CP_26 Controparte_24
1.678,86, quale quota delle spese legali del I e II grado liquidate dalla sentenza cassata, versate a seguito di precetto il 23/12/2019, oltre interessi dal pagamento al soddisfo”.
Con comparsa di costituzione del 2.10.2024 si è costituito in giudizio l' Avv.to Tito
Perna chiedendo rigettare, in quanto inammissibile nonché infondata, la domanda di restituzione formulata nei confronti dell'avv. Tito Perna e per l'effetto condannare parte appellante al pagamento di spese e competenze del presente giudizio, oltre
CAP, IVA e rimborso forfetario.
pagina 4 di 8 Con comparsa di costituzione del 2.10.2024 si sono costituiti in giudizio CP
, quale erede di e in proprio e quale
[...] CP_2 Persona_1 CP_3 erede di chiedendo rigettare, in quanto inammissibile nonché Persona_1 infondato, l'appello proposto dalla nei confronti dei Sigg. Parte_1 CP
, , e , e per l'effetto condannare parte appellante al
[...] CP_2 CP_3 pagamento di spese e competenze del presente giudizio, oltre CAP, IVA e rimborso forfetario, con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari.
Con successiva ordinanza del 23.10.2024, la Corte ha dichiarato la contumacia delle parti convenute in revocazione, nominato il Consigliere istruttore e, quanto al merito, ha fissato dinanzi all'istruttore, per la rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 352, comma 1, c.p.c., l'udienza del 25/3/2025 a trattazione scritta, assegnando alle parti i termini perentori di sessanta giorni prima della suindicata udienza per il deposito di note scritte contenenti le sole conclusioni;
trenta giorni prima della suindicata udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
quindici giorni prima della suindicata udienza per il deposito di note di replica.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta da parte attrice, con ordinanza del
26.3.2025 riferita all'udienza del 25.3.2025 di rimessione della causa in decisione
(comunicata ritualmente alle parti costituite dalla cancelleria), la causa è stata trattenuta in decisione con rimessione al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che le difese di tutte le parti costituite, con le note di trattazione scritta per l'udienza del 25.3.2025 (depositate il 24.1.2025), hanno chiesto che fosse dichiarata cessata la materia del contendere a seguito di accordo raggiunto anche sulla regolamentazione delle spese di lite.
Ragion per cui va dichiarata cessata la materia del contendere in ordine all'atto di citazione in riassunzione proposto da ai sensi dell'art. 392 c.p.c., a Parte_1 seguito di annullamento, con rinvio, da parte della Corte Suprema di Cassazione con ordinanza n.1436/2024, depositata il 15.1.2024, della sentenza n. 3142/2019 emessa da questa Corte d'Appello pubblicata il 10/06/2019 all'esito del giudizio rubricato al n. di RG 3938/2013, con la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti costituite disciplinata dall'art. 92, co.2, c.p.c..
Va infatti detto che la cessazione della materia del contendere, idonea a definire il pagina 5 di 8 giudizio e da enunciarsi con sentenza, si verifica per effetto della sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla definizione del giudizio e, dunque, ad una pronuncia sul merito. Essa postula, cioè, che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venire meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse all'azione (cfr. Cass. civ. Sez. II, 23/04/2015, n. 8309); in particolare ciò si verifica quando le parti si danno reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione dedotta in giudizio e di ciò sottopongono conclusioni conformi al giudice (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 5, Ord., 04/11/2013, n.
24738; cfr. anche, tra le più recenti, Cass. civ., Sez. V, Ord., 11/04/2024, n. 9916;
Sez. V, Ord., 08/04/2024, n. 9241), potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., Sez. II, 29/07/2021, n. 21757).
Ed invero, la cessazione della materia del contendere - che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile (trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei T.A.R.) - costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio e deve essere dichiarata dal giudice allorquando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento - ovvero della sopravvenuta caducazione - della situazione sostanziale oggetto della controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso (cfr. Cassazione civile, sez.III, 8 luglio
2010, n.16150) (cfr. Cassazione civile, Sez. L, Sentenza n. 26351 del 05/12/2005) ovvero allorchè pur non formando oggetto di un'eccezione in senso stretto emerga dalle risultanze processuali ritualmente acquisite potendo dunque essere rilevata anche d'ufficio dal Giudice (cfr. Cassazione civile, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8903 del
04/05/2016). Nelle ipotesi di cessazione della materia del contendere, permane quale oggetto di giudizio il solo riparto delle spese giudiziali. A tal proposito, va detto che la dichiarazione di cessazione della materia del contendere non è impedita da contrasti circa l'incidenza dell'onere delle spese processuali, dovendo il giudice decidere secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. 4884/96; Cass. Sez.
pagina 6 di 8 3, Sentenza n. 8608 del 06/05/2004), che consiste “nel delibare il fondamento della domanda per decidere se essa avrebbe dovuto essere accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere”, altresì valutando se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione (Cass.
3075/97; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7421 del 29/07/1998; Cass. Sez. L, Sentenza n.
3096 del 16/03/2000). In altri termini, la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva, peraltro, la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale (cfr. Cassazione civile Sez.
6 - L, Ordinanza n. 3148 del 17/02/2016).
Orbene, in ordine alle posizioni processuali assunte dalle parti nel presente processo, va accolta la richiesta concordemente avanzata dai difensori di cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite, posto che, essendo intervenuto accordo tra le parti con congiunta richiesta di cessata materia del contendere, deve effettivamente essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, in quanto il venir meno di ogni posizione di contrasto in ordine all'accertamento del diritto dedotto nel processo rende superflua ogni decisione da parte dell'autorità giudiziaria (per l'opinione qui accolta, cfr., Cass. 4505/01).
Ed invero, con note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 25.3.2025 i difensori delle parti presenti hanno chiesto concordemente la cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite, stante l'intervenuto accordo anche in ordine alle spese.
Può, pertanto, affermarsi che, nel caso in esame, la composizione delle lite ed il venir meno di ogni interesse dei contendenti alla prosecuzione del giudizio, nonché la rimozione di ogni ragione di contrasto, sia stata riconosciuta ed ammessa dalle parti interessate nel presente processo (cfr. Cassazione civile, Sez. 2, Sentenza n. 4884 del
27/05/1996).
La cessazione della materia del contendere va invero dichiarata, anche d'ufficio, in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti (come nel caso di specie) sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge pagina 7 di 8 nel caso concreto (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 23/07/2019, n. 19845).
Ritenuto che, nel caso in esame, sussistono i presupposti di cui all'art 92 c.p.c., "che consentono la compensazione totale delle spese del procedimento, in considerazione della richiesta concorde delle parti in tal senso, ritiene il Collegio di disporre la integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1841/2024 R.G.A.C., quale giudice di rinvio, ai sensi degli artt. 392 e ss. c.p.c., a seguito della ordinanza n. 1436/2024 della Corte Suprema di Cassazione, depositata il 15.1.2024, così provvede così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere in ordine all'atto di citazione in riassunzione proposto da ai sensi dell'art. 392 c.p.c., a seguito Parte_1 di annullamento, con rinvio, da parte della Corte Suprema di Cassazione con ordinanza n.1436/2024, depositata il 15.1.2024, della sentenza n. 3142/2019 emessa da questa Corte d'Appello pubblicata il 10/06/2019 all'esito del giudizio rubricato al n. di RG 3938/2013.
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti costituite.
Napoli, 26.3.2025
Il Consigliere est.
Francesca Sicilia
Il Presidente
PP De Tullio
pagina 8 di 8