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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/02/2025, n. 2005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2005 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda di divorzio iscritta al R.G. 19958/24 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Aldo Grella
nei confronti di
C.F. CP_1 C.F._2
avv. Aldo Grella
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 28.2025, depositate in data 20.1.2025;
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti concordate condizioni ed il procuratore ha concluso in conformità: “A) In via preliminare dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la Sig.ra nata a [...] il Parte_1
25/10/1989 Cod. Fisc.: ed il Sig. nato a [...] il C.F._1 CP_1
15/09/1979 residente in [...], matrimonio contratto in Squinzano (Lecce), il 6/01/2010, trascritto nei registri degli atti del matrimonio del Comune di Squinzano dell'anno 2010 – atto n. 1., ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici. B) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
C) I figli minori nato a [...] il [...] e nato a [...] il Persona_1 Persona_2
06/09/2013 saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori;
le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori un accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed aspirazioni;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata separatamente;
D) I figli risiederanno in via prevalente presso la casa coniugale sita in Roma, alla Via Cornelia 141/A, int. 2, già assegnata alla ricorrente. Il padre, compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici, potrà vedere e tenere con sé i figli quando vorrà, per un totale di tre giorni alla settimana, infrasettimanali dall'uscita di scuola fino alle ore 20:00, nel weekend dalle ore 10:00 alle ore 20:00, previo accordo con la madre. I giorni festivi infrasettimanali, ovvero in occasione di compleanni ed onomastici, i figli li trascorreranno alternativamente con il padre o con la madre, salvo diverso accordo. Durante le vacanze estive il padre trascorrerà con i figli minori 15 giorni anche non consecutivi, da concordarsi entro il 15 giugno. Per le vacanze natalizie, alternativamente di anno in anno nei periodi dal 24 dicembre al 31 dicembre oppure dal predetto 31 al giorno 6 gennaio;
Il padre, nei giorni di propria competenza, prenderà i bambini dall'abitazione coniugale alle 10:00 e li riporterà presso la medesima abitazione alle ore 20:00, salvo quando sia previsto il pernottamento. In occasione delle vacanze pasquali i bambini resteranno ad anni alterni, il giorno di Pasqua con il padre ed il lunedì in albis con la madre. E) Il Sig. sarà tenuto CP_1 al versamento di un assegno di mantenimento per i figli e di € Persona_1 Persona_2
200,00 ciascuno, da corrispondersi il 23 di ogni mese con rivalutazione ISTAT. Il padre provvederà
a corrispondere il 50% di tutte le spese straordinarie, mediche, documentate, da individuarsi secondo i criteri stabiliti dal Tribunale di Roma;
F) La casa coniugale sita in Roma, Via Cornelia 141/A, int.
2, resterà assegnata alla ricorrente;
G) Il Sig. continuerà a pagare il mutuo CP_1 dell'immobile di sua esclusiva proprietà assegnato alla ricorrente, pari a circa euro 540,00 mensili”; ritenuto che, atteso l'esito del giudizio, sussistano i presupposti di legge onde compensare le spese di lite;
P.Q.M.
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 6.1.2010 in Squinzano (LE), trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Squinzano (LE), atto n. 1 parte 1 serie
- anno 2010, alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva;
2) spese compensate.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 31.1.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda di divorzio iscritta al R.G. 19958/24 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Aldo Grella
nei confronti di
C.F. CP_1 C.F._2
avv. Aldo Grella
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 28.2025, depositate in data 20.1.2025;
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti concordate condizioni ed il procuratore ha concluso in conformità: “A) In via preliminare dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la Sig.ra nata a [...] il Parte_1
25/10/1989 Cod. Fisc.: ed il Sig. nato a [...] il C.F._1 CP_1
15/09/1979 residente in [...], matrimonio contratto in Squinzano (Lecce), il 6/01/2010, trascritto nei registri degli atti del matrimonio del Comune di Squinzano dell'anno 2010 – atto n. 1., ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici. B) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
C) I figli minori nato a [...] il [...] e nato a [...] il Persona_1 Persona_2
06/09/2013 saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori;
le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori un accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed aspirazioni;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata separatamente;
D) I figli risiederanno in via prevalente presso la casa coniugale sita in Roma, alla Via Cornelia 141/A, int. 2, già assegnata alla ricorrente. Il padre, compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici, potrà vedere e tenere con sé i figli quando vorrà, per un totale di tre giorni alla settimana, infrasettimanali dall'uscita di scuola fino alle ore 20:00, nel weekend dalle ore 10:00 alle ore 20:00, previo accordo con la madre. I giorni festivi infrasettimanali, ovvero in occasione di compleanni ed onomastici, i figli li trascorreranno alternativamente con il padre o con la madre, salvo diverso accordo. Durante le vacanze estive il padre trascorrerà con i figli minori 15 giorni anche non consecutivi, da concordarsi entro il 15 giugno. Per le vacanze natalizie, alternativamente di anno in anno nei periodi dal 24 dicembre al 31 dicembre oppure dal predetto 31 al giorno 6 gennaio;
Il padre, nei giorni di propria competenza, prenderà i bambini dall'abitazione coniugale alle 10:00 e li riporterà presso la medesima abitazione alle ore 20:00, salvo quando sia previsto il pernottamento. In occasione delle vacanze pasquali i bambini resteranno ad anni alterni, il giorno di Pasqua con il padre ed il lunedì in albis con la madre. E) Il Sig. sarà tenuto CP_1 al versamento di un assegno di mantenimento per i figli e di € Persona_1 Persona_2
200,00 ciascuno, da corrispondersi il 23 di ogni mese con rivalutazione ISTAT. Il padre provvederà
a corrispondere il 50% di tutte le spese straordinarie, mediche, documentate, da individuarsi secondo i criteri stabiliti dal Tribunale di Roma;
F) La casa coniugale sita in Roma, Via Cornelia 141/A, int.
2, resterà assegnata alla ricorrente;
G) Il Sig. continuerà a pagare il mutuo CP_1 dell'immobile di sua esclusiva proprietà assegnato alla ricorrente, pari a circa euro 540,00 mensili”; ritenuto che, atteso l'esito del giudizio, sussistano i presupposti di legge onde compensare le spese di lite;
P.Q.M.
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 6.1.2010 in Squinzano (LE), trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Squinzano (LE), atto n. 1 parte 1 serie
- anno 2010, alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva;
2) spese compensate.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 31.1.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi