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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/07/2025, n. 27187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27187 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SI DI nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano in data 19/02/2025 udita relazione del consigliere CI EL;
lette le conclusioni con le quali il Sostituto Procuratore Generale Flavia Alemi ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.IL DI propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano confermativa di quella del Tribunale Lodi con la quale è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di truffa aggravata, deducendo la mancata rilevazione del termine di prescrizione (anni sette e mesi sei), maturato il 28/01/2025 tenendo conto dei periodi di sospensione pari a gg. 74 ( una prima sospensione di gg. 60 dovuta a motivi di salute dal 10/5/2023 al 25/10/2023 ed una seconda sospensione di gg. 14 dall' 08/03/2024 al 22/03/2024). 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 27187 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 10/06/2025 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. In sede di impugnazione il ricorrente aveva eccepito l'intervenuta prescrizione, maturata prima della sentenza di appello. La Corte di appello ha rigettato l'eccezione sul presupposto che la L. 103/2017 avesse sospeso il decorso della prescrizione. Tale conclusione è corretta in astratto, ma non è applicabile al caso concreto. Le Sez. U. con sentenza del 12/12/2024, la cui motivazione è in corso di redazione, hanno affermato che la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 continua ad essere applicabile, dopo l'introduzione dell'art. 2, comma 1, a), della legge 27 novembre 2021, n. 134, in relazione ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019. Nel caso esaminato il reato risulta consumato in data 15/05/2017 e, considerate le sospensioni pari gg. 74, la prescrizione risulta maturata in data 28/01/2025, prima della sentenza di appello, non potendosi computare la sospensione ex lege 103/2017, come ha fatto la Corte d'appello, posto che il reato è stato commesso il 15/05/2017. 2.Corre anche l'obbligo di osservare che, essendo il reato prescritto, residua unicamente la valutazione dell'accaduto sotto il profilo civilistico (così Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274), trovando applicazione quanto stabilito dall'art. 578 cod. proc. pen., alla luce del percorso interpretativo tracciato dalla recente sentenza n. 182 del 2021 della Corte Costituzionale la quale afferma (§ 14) che «il giudice dell'impugnazione penale, nel decidere sulla domanda risarcitoria, non é chiamato a verificare se si sia integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice, in cui si iscrive il fatto di reato di volta in volta contestato;
egli deve invece accertare se sia integrata la fattispecie civilistica dell'illecito aquiliano (art. 2043 cod. civ.).». Nella medesima sentenza, la Consulta osserva, tra l'altro, che, in tale percorso valutativo, il giudice penale dell'impugnazione «non accerta la causalità penalistica che lega la condotta (azione od omissione) all'evento in base alla regola dell'«alto grado di probabilità logica» (Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002, Rv. 222138). Per l'illecito civile vale, invece, il criterio del "più probabile che non" o della "probabilità prevalente" che consente di ritenere adeguatamente dimostrata (e dunque processualmente provata) una determinata ipotesi fattuale se essa, avuto riguardo ai complessivi risultati delle prove dichiarative e documentali, appare più probabile di ogni altra ipotesi e in particolare dell'ipotesi contraria» (C.Cost., sent. N. 182/2021, § 14.1). Alla luce di tali affermazioni e considerato che nel caso concreto innanzi al giudice di legittimità il ricorrente non ha posto alcuna questione in ordine alla esattezza della ricostruzione fattuale della vicenda operata dai giudici di merito, deve ritenersi incontestata la valutazione degli elementi di fatto effettuata nei precedenti gradi di giudizio che ha portato all'affermazione di 2 ft) responsabilità e che consente di mantenere ferme le statuizioni civili. Per tali motivi, difettando le ragioni di evidenza nel senso del proscioglimento dell'imputato per motivi di merito, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio agli effetti penali, perché il reato é estinto per prescrizione mentre vanno confermate le statuizioni civili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili. Roma, 10 giugno 2025 Il consigliere estensore Il presidente CI EL VA RG t
lette le conclusioni con le quali il Sostituto Procuratore Generale Flavia Alemi ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.IL DI propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano confermativa di quella del Tribunale Lodi con la quale è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di truffa aggravata, deducendo la mancata rilevazione del termine di prescrizione (anni sette e mesi sei), maturato il 28/01/2025 tenendo conto dei periodi di sospensione pari a gg. 74 ( una prima sospensione di gg. 60 dovuta a motivi di salute dal 10/5/2023 al 25/10/2023 ed una seconda sospensione di gg. 14 dall' 08/03/2024 al 22/03/2024). 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 27187 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 10/06/2025 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. In sede di impugnazione il ricorrente aveva eccepito l'intervenuta prescrizione, maturata prima della sentenza di appello. La Corte di appello ha rigettato l'eccezione sul presupposto che la L. 103/2017 avesse sospeso il decorso della prescrizione. Tale conclusione è corretta in astratto, ma non è applicabile al caso concreto. Le Sez. U. con sentenza del 12/12/2024, la cui motivazione è in corso di redazione, hanno affermato che la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 continua ad essere applicabile, dopo l'introduzione dell'art. 2, comma 1, a), della legge 27 novembre 2021, n. 134, in relazione ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019. Nel caso esaminato il reato risulta consumato in data 15/05/2017 e, considerate le sospensioni pari gg. 74, la prescrizione risulta maturata in data 28/01/2025, prima della sentenza di appello, non potendosi computare la sospensione ex lege 103/2017, come ha fatto la Corte d'appello, posto che il reato è stato commesso il 15/05/2017. 2.Corre anche l'obbligo di osservare che, essendo il reato prescritto, residua unicamente la valutazione dell'accaduto sotto il profilo civilistico (così Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274), trovando applicazione quanto stabilito dall'art. 578 cod. proc. pen., alla luce del percorso interpretativo tracciato dalla recente sentenza n. 182 del 2021 della Corte Costituzionale la quale afferma (§ 14) che «il giudice dell'impugnazione penale, nel decidere sulla domanda risarcitoria, non é chiamato a verificare se si sia integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice, in cui si iscrive il fatto di reato di volta in volta contestato;
egli deve invece accertare se sia integrata la fattispecie civilistica dell'illecito aquiliano (art. 2043 cod. civ.).». Nella medesima sentenza, la Consulta osserva, tra l'altro, che, in tale percorso valutativo, il giudice penale dell'impugnazione «non accerta la causalità penalistica che lega la condotta (azione od omissione) all'evento in base alla regola dell'«alto grado di probabilità logica» (Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002, Rv. 222138). Per l'illecito civile vale, invece, il criterio del "più probabile che non" o della "probabilità prevalente" che consente di ritenere adeguatamente dimostrata (e dunque processualmente provata) una determinata ipotesi fattuale se essa, avuto riguardo ai complessivi risultati delle prove dichiarative e documentali, appare più probabile di ogni altra ipotesi e in particolare dell'ipotesi contraria» (C.Cost., sent. N. 182/2021, § 14.1). Alla luce di tali affermazioni e considerato che nel caso concreto innanzi al giudice di legittimità il ricorrente non ha posto alcuna questione in ordine alla esattezza della ricostruzione fattuale della vicenda operata dai giudici di merito, deve ritenersi incontestata la valutazione degli elementi di fatto effettuata nei precedenti gradi di giudizio che ha portato all'affermazione di 2 ft) responsabilità e che consente di mantenere ferme le statuizioni civili. Per tali motivi, difettando le ragioni di evidenza nel senso del proscioglimento dell'imputato per motivi di merito, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio agli effetti penali, perché il reato é estinto per prescrizione mentre vanno confermate le statuizioni civili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili. Roma, 10 giugno 2025 Il consigliere estensore Il presidente CI EL VA RG t