CA
Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 06/03/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1354/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
dott. Giacomo Rota Consigliera rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1354/2023
PROMOSSA DA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(C.F. e (C.F.
[...] C.F._4 Parte_5
, elettivamente domiciliati a Giarre, Via Massimo C.F._5
D'Azeglio n. 8, presso lo studio dell'Avv. dal quale, giusta procura Parte_6
agli atti, sono rappresentati e difesi pagina 1 di 14 APPELLANTI
CONTRO
(C.F.: ), (C.F.: Controparte_1 CodiceFiscale_6 Parte_7
, (C.F.: ) e CodiceFiscale_7 Parte_8 CodiceFiscale_8
(C.F.: ), rappresentati e difesi, Parte_9 CodiceFiscale_9
giusta procura in atti, dall'avv. Rosaria Sabrina Scandurra presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Giarre, Corsso Italia n. 121
APPELLATI
E CONTRO
Avv. Francesco Patanè (C.F. ), con studio ad Acireale nel C.F._10
vico Padri Filippini n 35, non in proprio ma nella qualità di curatore degli scomparsi
, nato a [...] il [...], e , nato a Persona_1 Controparte_2
Riposto il 22.07.1907, nominato con provvedimenti aventi numeri 4327/2020 e
5021/2020, emessi nei giudizi R.G. Tribunale Catania numeri 2585/2020 e
2586/2020
APPELLATO
E CONTRO
Avv. Francesca Maniaci quale curatore dello scomparso , Persona_2
nato a [...] il [...], (rectius 19.11.1937)
APPELLATA CONTUMACE
pagina 2 di 14 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 30 gennaio 2008 i coniugi e Parte_10 Parte_11
hanno incoato giudizio avanti al Tribunale Civile di Catania, Sezione Distaccata
[...]
di Giarre, al fine di chiedere l'accertamento della intervenuta usucapione, in loro favore, della proprietà del compendio immobiliare costituito da un piccolo fabbricato diruto e dall'annesso cortile antistante sito in Riposto, Frazione Torre Archirafi, via
Filandieri n. 25, censito al Catasto Fabbricati del suddetto Comune al foglio 6, particella 240, categoria A5, classe 1, adiacente ad altro immobile di loro esclusiva proprietà sito al civico n. 23, per averne gli stessi esercitato il possesso uti domini in modo esclusivo, ininterrotto e pubblico da più di vent'anni, avendone da sempre custodito le chiavi, oltre che provveduto alla sua manutenzione e ristrutturazione: a tal uopo hanno citato in giudizio, tramite notifica a mezzo di pubblici proclami debitamente autorizzata, ai sensi dell'art. 150 c.p.c., i figli eredi legittimi di
, nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il 20.10.1958, Persona_2
soggetto che dalla visura catastale del predetto immobile risultava essere intestatario, nelle persone di , nato a [...] il [...] e Controparte_2 Persona_1
, nato a [...] il [...], entrambi emigrati a New York e dei quali non si
[...]
avevano più notizie.
Nella contumacia dei convenuti e , all'esito Controparte_2 Persona_1
di istruttoria orale, con sentenza n. 23/2011 depositata il 25.1.2011, il Giudice Unico del Tribunale di Catania, Sezione Distaccata di Giarre, in accoglimento della domanda di parte attrice, ha dichiarato l'acquisto per usucapione della proprietà dell'immobile sito in Riposto, Frazione Torre Archirafi, Via Filandieri n. 25, censito al Catasto
Fabbricati del suddetto Comune al foglio 6, particella 240, categoria A5, classe 1, in favore degli attori: la predetta sentenza, ritualmente trascritta presso la Conservatoria
pagina 3 di 14 dei Registri Immobiliari di Catania al n. 10293 di Registro Generale e n. 7484 di
Registro Particolare, è passata definitivamente in giudicato ai sensi dell'art. 327 c.p.c. stante la mancata proposizione dell'impugnazione.
Succedeva che e apprendevano, a seguito di Parte_10 Parte_11
visura ipotecaria eseguita sull'immobile in data 24.7.2017, che in data 8.3.2013 era stata trascritta (al n. 13659 di Registro Generale e n. 11434 di Registro Particolare) altra sentenza di acquisto per usucapione del medesimo cespite immobiliare emessa sempre dal Tribunale di Catania, Sezione Distaccata di Giarre, in particolare la sentenza n. 320/2012 del 18.12.2012, in favore di , nata a [...] il Controparte_3
25.10.1947, e contro , nato a [...] il [...], (rectius Persona_2
19.11.1937), del pari passata in giudicato.
Sul presupposto che la sentenza n. 320/2012 del 18.12.2012 passata in giudicato pregiudicasse il proprio diritto di proprietà sull'immobile sopra indicato spettante loro in virtù dell'acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione ventennale accertato dalla sentenza n. 23/2011 emessa dal Tribunale di Catania, Sezione
Distaccata di Giarre, gli eredi di nel frattempo passato a miglior Parte_10
vita, nelle persone di , , ed Controparte_1 Parte_7 Parte_8 [...]
, nonché hanno promosso opposizione di terzo Parte_9 Parte_11
ordinaria ex art. 404 c.p.c. avverso sedicente proprietaria per Controparte_3
intervenuta usucapione del cespite conteso, nonché avverso il curatore speciale – nelle more del giudizio nominato - di , nato a [...] il [...], Persona_2
(rectius 19.11.1937) nella persona dell'avv. Vincenza Maniaci, al fine di ottenere l'annullamento di tale ultima sentenza e la declaratoria di accertamento in loro favore della proprietà degli immobili costituito dal piccolo fabbricato diruto e dall'annesso cortile antistante sito in Riposto, Frazione Torre Archirafi, via Filandieri n. 25, censito pagina 4 di 14 al Catasto Fabbricati del suddetto Comune al foglio 6, particella 240, categoria A5, classe 1.
Si è costituita nel giudizio di primo grado instando per il rigetto delle Controparte_3
avverse domande ed esponendo che l'errore in cui erano incorsi gli attori nell'avere incoato il precedente giudizio che aveva dato la stura alla prima sentenza n. 23/2011, depositata il 25.1.2011, era stato quello di citare in giudizio Persona_2
classe 1872 e non il nipote classe 1937, quest'ultimo effettivo Persona_2
contraddittore in quanto ancora potenzialmente in vita: per una migliore intelligenza si riporta il ragionamento della convenuta secondo cui “Premesso, altresì, CP_3
che, in virtù della sentenza n. 23/2011, trascritta nei registri immobiliari di Catania in data anteriore, ovvero prima dell'8/03/2013, rispetto al titolo di acquisto dell'esponente, veniva statuito, nel contraddittorio instaurato nei confronti di
, nato a [...] il [...] ed emigrato a New York il Controparte_2
20/11/1937; e , nato a [...] il [...] ed emigrato in N.Y. il Persona_1
18/02/1940, quali presunti eredi legittimi di , nato a [...] il Persona_2
4/02/1872 e deceduto ivi in data 20/10/1958, il diritto di proprietà esclusivo sull'immobile de quo;
che, invero, risultava da visura catastale (doc.3) intestato a un certo “ fu ”, di cui non veniva specificata né la data, né il Persona_2 Per_1
luogo di nascita;
Tutto ciò premesso, l'esponente, sottopone all'attenzione dell'Ill.mo
Decidente, le seguenti considerazioni ed argomentazioni in fatto e diritto, che depongono per la conferma del titolo opposto, e il rigetto, de plano, della domanda spiegata nella citazione introduttiva del giudizio: 1) Come risulta dal testo della sentenza opposta, l'acquisto in capo all'esponente, per usucapione, dell'immobile di
Via Filangieri, risulta avvenuto in danno di , nato a [...] il Persona_2
19/11/1937, che altri non è se non il figlio di , nato a [...] il Persona_1
16/12/1905, nei cui confronti è stato instaurato il giudizio dalla controparte;
come
pagina 5 di 14 confermato anche dalla circostanza che la sua emigrazione in New York avviene
(doc.4) nello stesso giorno del padre, ovvero in data 18/02/1940, all'età di poco più di due anni. In casi come quello in esame, appare senz'altro più corretto e aderente alla ratio dell'istituto in questione, nella sua applicazione ai casi di acquisto in danno di soggetti scomparsi, rivolgere le ricerche di rintraccio ed identificazione del contraddittore verso l'ultimo dei successibili. Tra gli eredi dello scomparso, è difatti ovvio, che si debba ricercare, quale contraddittore in un giudizio che abbia ad oggetto
l'acquisto di diritti reali immobiliari, l'ultimo dei successibili;
specie quando, per età, sia ancora probabile trovarlo vita, e in condizione, almeno ipoteticamente, di far valere il proprio diritto in contraddittorio. 2) Per tale motivo, si eccepisce formalmente la nullità e/o inopponibilità all'esponente, della sentenza n. 23/2011, depositata in data 25/01/2011, dalla sezione distaccata di Giarre del Tribunale di Catania, chiedendosene la declaratoria di nullità, in quanto resa nei confronti di soggetti che, palesemente, non hanno la legittimazione passiva a resistere nel giudizio introdotto nell'anno 2011 dagli odierni attori;
spettando, questa, all'ultimo acquirente iure hereditaris, dall'ultimo proprietario conosciuto;
cioè a , nato a [...]
Riposto il 20/11/1937, figlio di , e nipote di , che figurano quali Per_1 CP_2
convenuti nel giudizio definito con la sentenza invocata dalla controparte. Un altro elemento a conferma di quanto appena sopra sostenuto, può rinvenirsi nella dicitura che appare sulla visura catastale (doc.3), che indica in “ , fu Persona_2
”; l'ultimo proprietario del controverso immobile. 3) Da quanto sopra, può Per_1
argomentarsi che fu , nato a [...] il [...], sia Persona_2 Per_1
esattamente, come da visura agli atti (che si deposita in copia;
doc.3) l'ultimo proprietario dell'immobile (piuttosto che l'ultimo successibile del nonno Persona_2
, nato a [...] il [...]). Da ciò discende che la sentenza n.23/2011,
[...]
può ben fondarsi su un errore di omonimia, commesso con l'atto introduttivo del
pagina 6 di 14 relativo giudizio, consistente nell'aver erroneamente individuato l'ultimo proprietario risultante dalla visura catastale relativa all'immobile di Via Filangieri, nel nonno
, nato nel 1872, anziché in fu , nato Persona_2 Persona_2 Per_1
nel 1937”.
pertanto ha chiesto il rigetto dell'opposizione di terzo spiegata dagli Controparte_3
attori con la conseguente conferma dell'efficacia della sentenza n. 320/2012 del
18.12.2012 erga omnes e, in via riconvenzionale, ha chiesto la non opponibilità e l'assoluta inefficacia nei propri confronti della sentenza n. 23/2011, depositata in data
25/01/2011 dal Tribunale di Catania, Sezione Distaccata di Giarre, in quanto resa nei confronti di soggetti che non avevano mai posseduto il cespite e non avevano mai avuto alcuna legittimazione sostanziale a resistere alla domanda di usucapione spiegata dagli attori . Pt_10
Radicatosi il contraddittorio e dispostone l'integrazione a seguito di chiamata dei soggetti convenuti nel primo giudizio che aveva dato la stura alla sentenza n. 23/2011, vale a dire nei confronti di , nato a [...] il [...] e Controparte_2
, nato a [...] il [...], si è costituito il curatore speciale di Persona_1
questi ultimi nella persona dell'avv. Francesco Patanè che ha aderito alla ricostruzione fattuale degli attori instando per l'accoglimento delle domande azionate da Pt_10
questi ultimi.
Nelle more del giudizio sono decedute sia che : Parte_11 Controparte_3
costituitisi per quest'ultima gli eredi Parte_1 Parte_2 Pt_3
ed il Tribunale di Catania ha adottato la
[...] Parte_4 Parte_5
sentenza n. 3544 del 2023, pubblicata il 30 agosto 2023, con la quale, dato atto della contumacia dell'avv. Vincenza Maniaci, curatore speciale di , Persona_2
nato a [...] il [...], (rectius 19.11.1937), ha ritenuto fondata l'opposizione di terzo spiegata da , , ed Controparte_1 Parte_7 Parte_8 Pt_9
pagina 7 di 14 considerato che il vero legittimato passivo alla domanda di Parte_9
usucapione doveva ritenersi classe 1872 e non Persona_2 [...]
classe 1937 o 1938 e che, di conseguenza, del tutto correttamente gli attori Persona_2
avevano radicato il contraddittorio al fine di vedersi accertato il diritto di Pt_10
proprietà per usucapione del cespite sopra menzionato. ed Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
hanno proposto impugnazione avverso la sentenza n. 3544 del 2023 dolendosi che il
Tribunale di Catania avesse ritenuto fondata l'opposizione di terzo spiegata dai ad onta del fatto che questi ultimi non avevano ritualmente instaurato il Pt_10
contraddittorio in seno al giudizio conclusosi con la prima sentenza n. 23/2011, depositata il 25.1.2011, nei confronti di , nato a [...] il Controparte_2
22.7.1907 e , nato a [...] il [...], e ciò considerato che la Persona_1
notifica autorizzata per pubblici proclami avverso questi ultimi era da ritenere del tutto inesistente, e censurando la scelta del giudice di primo grado di avere ritenuto legittimo contraddittore passivo per la domanda di usucapione classe 1872 Persona_2
e non classe 1937 o 1938, considerato che sia il capostipite Persona_2
classe 1872 che i figli di quest'ultimo , nato a [...] ER Controparte_2
il 22.7.1907 e , nato a [...] il [...], dovevano ritenersi per Persona_1
legge di natura già spirati al momento della proposizione del giudizio ad opera dei
, con la conseguenza che unico legittimato passivo alla domanda di usucapione Pt_10
doveva ritenersi, giusta visura catastale che menziona quale intestatario del cespite in contesa “ fu ”, classe 1937 o 1938 e Persona_2 Per_1 Persona_2
non classe 1872. Persona_2
Si sono costituiti nel giudizio di appello , , Controparte_1 Parte_7 Pt_8
ed instando per il rigetto del gravame e per la conferma
[...] Parte_9
della sentenza n. 3544/2023 del 30.08.2023 emessa dal Tribunale di Catania, con pagina 8 di 14 ordine di cancellazione della trascrizione nei registri immobiliari della sentenza n.
320/2012 del 18.12.2012 annullata con la sentenza oggetto del presente appello: radicatosi il contraddittorio, la causa è pervenuta al naturale epilogo a seguito dell'udienza del 24 febbraio 2025.
Questi i fatti di causa, la Corte reputa di disattendere l'appello spiegato da Parte_1
ed per i
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
motivi di seguito evidenziati.
Il primo motivo di impugnazione con il quale gli appellanti hanno affermato Pt_1
la inesistenza della notifica autorizzata per pubblici proclami nei confronti di nato a [...] il [...] e di , nato a Controparte_2 Persona_1
Riposto il 06.12.1905 e la conseguente non integrità del contraddittorio in seno al giudizio che ha dato la stura alla prima sentenza n. 23/2011, depositata il 25.1.2011, è già stato respinto con l'ordinanza emessa dalla Corte in data 7 marzo 2024 con la quale
è stato affermato come per i vizi di nullità in genere, e della notificazione degli atti processuali in particolare, viga il principio sancito dall'art. 161 c.p.c. dell'assorbimento di essi nei motivi di gravame, vizi per l'emenda dei quali nulla può più essere disposto una volta che la sentenza ha acquisito autorità di cosa giudicata: la stessa ordinanza ha escluso la possibilità di ricorrere alla cosiddetta actio nullitatis non potendosi predicare per la sentenza n. 23/2011 una patologia dell'atto sussumibile nell'orbita della inesistenza giuridica la cui sedes materiae è stata individuata nel secondo comma del predetto art. 161 del codice di rito.
Ciò premesso, e ribadita la correttezza dello strumento dell'opposizione di terzo ordinaria prescelto dagli appellati , deve ora risolversi la questione, oggetto del Pt_10
secondo motivo di impugnazione, di chi sia stato il legittimo contraddittore delle due azioni di usucapione aventi ad oggetto lo stesso compendio immobiliare azionate dai e dagli eredi e culminate la prima con la sentenza n. 23/2011 Pt_10 Controparte_3
pagina 9 di 14 e la seconda con la n. 320/2012: ad avviso della Corte va condivisa la soluzione del
Tribunale di Catania che ha individuato quale legittimo contraddittore
[...]
classe 1872 e non classe 1937 o 1938, il tutto per il Persona_2 Persona_2
ragionamento testè riportato che merita di essere rimarcato per linearità del ragionamento e per evidenza logica.
Così si esprime la sentenza n. 3544/2023 oggetto del presente gravame: “devono ritenersi fondati i motivi di opposizione spiegati dai germani e, Pt_10
conseguentemente, disattesi quelli proposti in via riconvenzionale dagli eredi
, atteso che, seppur in senso diametralmente opposto, entrambe le parti CP_3
lamentano il medesimo vizio delle sentenze opposte, ossia l'identificazione errata del convenuto. Per pacifico insegnamento giurisprudenziale “L'azione con cui, a qualsiasi titolo, si rivendica una proprietà (nella specie, a titolo di usucapione), deve essere proposta unicamente nei confronti di chi possiede il bene o ne è proprietario all'atto della domanda, e non anche dei precedenti danti causa, che non hanno veste di litisconsorti necessari” (tra tante, Cass. Civ. 04/10/2018 n. 24260; in senso conforme, anche Cass. Civ. 28/08/2015 n. 17270 e Cass. Civ. 26/04/2000 n. 5335): di conseguenza, quanto al caso in esame, correttamente sia gli odierni attori che i convenuti, negli originari giudizi, hanno tenuto conto delle risultanze catastali, individuando l'ultimo proprietario del rudere in tale , seppur Persona_2
identificandolo in due soggetti diversi, ossia (classe 1872) Persona_2
quanto ai germani , e (classe 1937/1938), nipote del Pt_10 Persona_2
primo , quanto agli Orbene, ritiene questo Decidente Persona_2 Pt_1
che correttamente abbiano agito i nell'individuazione degli eredi di Pt_10 [...]
(classe 1872) quali legittimati passivi della domanda di usucapione. Persona_2
Invero, malgrado la non chiara e vaga indicazione contenuta nel catasto di tal
“ (fu )” quale ultimo proprietario del bene, non può Persona_2 Per_1
pagina 10 di 14 dubitarsi circa il fatto che tale soggetto debba essere identificato in
[...]
classe 1872, ove si consideri che – come correttamente argomentato Persona_2
anche dal terzo intervenuto – l'inserimento dell'intestatario-proprietario dell'immobile nei registri immobiliari e catastali con l'indicazione della paternità al posto della data di nascita era previsto sino alla data del 22 luglio 1957, quando è entrato in vigore il regolamento di attuazione, approvato con D.P.R. n.432/1957, della
Legge n.1064 del 31.10.1955. Risultando dagli atti che (classe Persona_2
1872) è deceduto il 20/10/1958, lasciando quali unici vocati all'eredità i tre figli
(morta senza eredi), e , l'eventuale indicazione del nipote Per_3 Per_1 CP_2
(classe 1937/1938), quale proprietario, nella visura castale Persona_2
storica sarebbe stata prevista con la specificazione del luogo e della data di nascita, e non con la semplice paternità. Di conseguenza, essendo deceduto il capostipite, correttamente il giudizio conclusosi con la sentenza opposta in via principale è stato incardinato nei confronti degli eredi, ossia i figli e . Al Per_1 Controparte_2
contrario, non possono che essere disattese le contestazioni degli odierni convenuti, che identificano il soggetto risultante dalle evidenze catastali con il nipote
[...]
(classe 1937/1938). Premessa la circostanza non contestata che il Persona_2
classe 1937/1938 sia il nipote del classe 1872 (di cui questo Persona_2 Persona_2
decidente deve tenere conto ai sensi dell'art. 115 c.p.c.), nonché figlio dello scomparso
, non può correttamente ritenersi che sia questo l'ultimo proprietario Persona_1
indicato in catasto in quanto erede del padre , ove si consideri che: - non vi è Per_1
prova che l'altro fratello non avesse figli (e quindi eredi); - Controparte_2
e sono ad oggi semplicemente scomparsi, ma non sono Per_1 Controparte_2
mai stati né dichiarati assenti con sentenza ex art. 49 c.c. né, tanto meno, vi è stata una sentenza di dichiarazione di morte presunta ai sensi dell'art. 58 c.c.
Conseguentemente, non può ritenersi aperta la successione di , e, Persona_1
pagina 11 di 14 quindi, non può ritenersi che ultimo proprietario dell'immobile sia il figlio ER
(classe 1937/1938) in quanto erede. Alla luce delle motivazioni che precedono, essendo stato il contraddittorio nel giudizio di usucapione correttamente incardinato dagli odierni attori, ma non anche dai germani nel procedimento terminato Pt_1
con la sentenza n. 320/2012, va accolta l'opposizione di terzo proposta dai
”; decisivo appare il ragionamento tale per cui non potendosi sostenere Pt_12
l'accertato decesso di , non può neppure sostenersi l'apertura della Persona_1
successione di quest'ultimo ed il subentro nella sfera giuridica soggettiva sostanziale di ad opera del figlio classe 1938 o 1937 il Persona_1 Persona_2
quale, in definitiva, non può essere il fu ” individuato Persona_2 Per_1
quale errato contraddittore dagli appellanti Pt_1
Devesi in definitiva confermare il contenuto della sentenza n. 3544/2023 emessa dal
Tribunale di Catania oggetto del presente gravame: le spese di lite, da distrarre in favore dell'avv. Rosaria Sabrina Scandurra seguono la soccombenza e vanno addossate agli appellanti Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
ed nella misura di cui al dispositivo. Parte_5
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1354/2023 R.G., dichiarata la contumacia dell'Avv. Francesca Maniaci quale curatore dello scomparso
, nato a [...] il [...], (rectius 19.11.1937), così Persona_2
provvede;
1. Rigetta l'appello proposto da Parte_1 Parte_2 Pt_3
ed avverso la sentenza n. 3544 del 2023
[...] Parte_4 Parte_5
del Tribunale di Catania che conferma;
2. Condanna Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
pagina 12 di 14 ed in solido al pagamento in favore degli appellati Parte_5 CP_1
, , , delle spese
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9
processuali del presente grado di giudizio che si liquidano in Euro 5.809,00 per compenso di avvocato (di cui euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, euro 1.843,00 per la fase di trattazione ed euro 1.911,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% sui predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge, spese da distrarre in favore del difensore degli appellati dichiaratosi antistatario, avv. Rosaria
Sabrina Scandurra;
3. Condanna Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
ed in solido al pagamento in favore dell'avv. Francesco Patanè Parte_5
nella qualità di curatore degli scomparsi , nato a [...] il Persona_1
06.12.1905, e , nato a [...] il [...], delle spese Controparte_2
processuali del presente grado di giudizio che si liquidano in Euro 5.809,00 per compenso di avvocato (di cui euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, euro 1.843,00 per la fase di trattazione ed euro 1.911,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% sui predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
4. Ordina la cancellazione nei registri immobiliari della trascrizione datata 8.3.2013
(al n. 13659 di Registro Generale e n. 11434 di Registro Particolare) della sentenza n. 320/2012 del 18.12.2012 emessa dal Tribunale di Catania, Sezione
Distaccata di Giarre, in favore di , nata a [...] il [...], Controparte_3
e contro , nato a [...] il [...], (rectius Persona_2
19.11.1937);
5. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico degli appellanti Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
pagina 13 di 14 ed dell'ulteriore contributo unificato. Parte_5
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte, il 6 marzo 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giacomo Rota dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
dott. Giacomo Rota Consigliera rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1354/2023
PROMOSSA DA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(C.F. e (C.F.
[...] C.F._4 Parte_5
, elettivamente domiciliati a Giarre, Via Massimo C.F._5
D'Azeglio n. 8, presso lo studio dell'Avv. dal quale, giusta procura Parte_6
agli atti, sono rappresentati e difesi pagina 1 di 14 APPELLANTI
CONTRO
(C.F.: ), (C.F.: Controparte_1 CodiceFiscale_6 Parte_7
, (C.F.: ) e CodiceFiscale_7 Parte_8 CodiceFiscale_8
(C.F.: ), rappresentati e difesi, Parte_9 CodiceFiscale_9
giusta procura in atti, dall'avv. Rosaria Sabrina Scandurra presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Giarre, Corsso Italia n. 121
APPELLATI
E CONTRO
Avv. Francesco Patanè (C.F. ), con studio ad Acireale nel C.F._10
vico Padri Filippini n 35, non in proprio ma nella qualità di curatore degli scomparsi
, nato a [...] il [...], e , nato a Persona_1 Controparte_2
Riposto il 22.07.1907, nominato con provvedimenti aventi numeri 4327/2020 e
5021/2020, emessi nei giudizi R.G. Tribunale Catania numeri 2585/2020 e
2586/2020
APPELLATO
E CONTRO
Avv. Francesca Maniaci quale curatore dello scomparso , Persona_2
nato a [...] il [...], (rectius 19.11.1937)
APPELLATA CONTUMACE
pagina 2 di 14 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 30 gennaio 2008 i coniugi e Parte_10 Parte_11
hanno incoato giudizio avanti al Tribunale Civile di Catania, Sezione Distaccata
[...]
di Giarre, al fine di chiedere l'accertamento della intervenuta usucapione, in loro favore, della proprietà del compendio immobiliare costituito da un piccolo fabbricato diruto e dall'annesso cortile antistante sito in Riposto, Frazione Torre Archirafi, via
Filandieri n. 25, censito al Catasto Fabbricati del suddetto Comune al foglio 6, particella 240, categoria A5, classe 1, adiacente ad altro immobile di loro esclusiva proprietà sito al civico n. 23, per averne gli stessi esercitato il possesso uti domini in modo esclusivo, ininterrotto e pubblico da più di vent'anni, avendone da sempre custodito le chiavi, oltre che provveduto alla sua manutenzione e ristrutturazione: a tal uopo hanno citato in giudizio, tramite notifica a mezzo di pubblici proclami debitamente autorizzata, ai sensi dell'art. 150 c.p.c., i figli eredi legittimi di
, nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il 20.10.1958, Persona_2
soggetto che dalla visura catastale del predetto immobile risultava essere intestatario, nelle persone di , nato a [...] il [...] e Controparte_2 Persona_1
, nato a [...] il [...], entrambi emigrati a New York e dei quali non si
[...]
avevano più notizie.
Nella contumacia dei convenuti e , all'esito Controparte_2 Persona_1
di istruttoria orale, con sentenza n. 23/2011 depositata il 25.1.2011, il Giudice Unico del Tribunale di Catania, Sezione Distaccata di Giarre, in accoglimento della domanda di parte attrice, ha dichiarato l'acquisto per usucapione della proprietà dell'immobile sito in Riposto, Frazione Torre Archirafi, Via Filandieri n. 25, censito al Catasto
Fabbricati del suddetto Comune al foglio 6, particella 240, categoria A5, classe 1, in favore degli attori: la predetta sentenza, ritualmente trascritta presso la Conservatoria
pagina 3 di 14 dei Registri Immobiliari di Catania al n. 10293 di Registro Generale e n. 7484 di
Registro Particolare, è passata definitivamente in giudicato ai sensi dell'art. 327 c.p.c. stante la mancata proposizione dell'impugnazione.
Succedeva che e apprendevano, a seguito di Parte_10 Parte_11
visura ipotecaria eseguita sull'immobile in data 24.7.2017, che in data 8.3.2013 era stata trascritta (al n. 13659 di Registro Generale e n. 11434 di Registro Particolare) altra sentenza di acquisto per usucapione del medesimo cespite immobiliare emessa sempre dal Tribunale di Catania, Sezione Distaccata di Giarre, in particolare la sentenza n. 320/2012 del 18.12.2012, in favore di , nata a [...] il Controparte_3
25.10.1947, e contro , nato a [...] il [...], (rectius Persona_2
19.11.1937), del pari passata in giudicato.
Sul presupposto che la sentenza n. 320/2012 del 18.12.2012 passata in giudicato pregiudicasse il proprio diritto di proprietà sull'immobile sopra indicato spettante loro in virtù dell'acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione ventennale accertato dalla sentenza n. 23/2011 emessa dal Tribunale di Catania, Sezione
Distaccata di Giarre, gli eredi di nel frattempo passato a miglior Parte_10
vita, nelle persone di , , ed Controparte_1 Parte_7 Parte_8 [...]
, nonché hanno promosso opposizione di terzo Parte_9 Parte_11
ordinaria ex art. 404 c.p.c. avverso sedicente proprietaria per Controparte_3
intervenuta usucapione del cespite conteso, nonché avverso il curatore speciale – nelle more del giudizio nominato - di , nato a [...] il [...], Persona_2
(rectius 19.11.1937) nella persona dell'avv. Vincenza Maniaci, al fine di ottenere l'annullamento di tale ultima sentenza e la declaratoria di accertamento in loro favore della proprietà degli immobili costituito dal piccolo fabbricato diruto e dall'annesso cortile antistante sito in Riposto, Frazione Torre Archirafi, via Filandieri n. 25, censito pagina 4 di 14 al Catasto Fabbricati del suddetto Comune al foglio 6, particella 240, categoria A5, classe 1.
Si è costituita nel giudizio di primo grado instando per il rigetto delle Controparte_3
avverse domande ed esponendo che l'errore in cui erano incorsi gli attori nell'avere incoato il precedente giudizio che aveva dato la stura alla prima sentenza n. 23/2011, depositata il 25.1.2011, era stato quello di citare in giudizio Persona_2
classe 1872 e non il nipote classe 1937, quest'ultimo effettivo Persona_2
contraddittore in quanto ancora potenzialmente in vita: per una migliore intelligenza si riporta il ragionamento della convenuta secondo cui “Premesso, altresì, CP_3
che, in virtù della sentenza n. 23/2011, trascritta nei registri immobiliari di Catania in data anteriore, ovvero prima dell'8/03/2013, rispetto al titolo di acquisto dell'esponente, veniva statuito, nel contraddittorio instaurato nei confronti di
, nato a [...] il [...] ed emigrato a New York il Controparte_2
20/11/1937; e , nato a [...] il [...] ed emigrato in N.Y. il Persona_1
18/02/1940, quali presunti eredi legittimi di , nato a [...] il Persona_2
4/02/1872 e deceduto ivi in data 20/10/1958, il diritto di proprietà esclusivo sull'immobile de quo;
che, invero, risultava da visura catastale (doc.3) intestato a un certo “ fu ”, di cui non veniva specificata né la data, né il Persona_2 Per_1
luogo di nascita;
Tutto ciò premesso, l'esponente, sottopone all'attenzione dell'Ill.mo
Decidente, le seguenti considerazioni ed argomentazioni in fatto e diritto, che depongono per la conferma del titolo opposto, e il rigetto, de plano, della domanda spiegata nella citazione introduttiva del giudizio: 1) Come risulta dal testo della sentenza opposta, l'acquisto in capo all'esponente, per usucapione, dell'immobile di
Via Filangieri, risulta avvenuto in danno di , nato a [...] il Persona_2
19/11/1937, che altri non è se non il figlio di , nato a [...] il Persona_1
16/12/1905, nei cui confronti è stato instaurato il giudizio dalla controparte;
come
pagina 5 di 14 confermato anche dalla circostanza che la sua emigrazione in New York avviene
(doc.4) nello stesso giorno del padre, ovvero in data 18/02/1940, all'età di poco più di due anni. In casi come quello in esame, appare senz'altro più corretto e aderente alla ratio dell'istituto in questione, nella sua applicazione ai casi di acquisto in danno di soggetti scomparsi, rivolgere le ricerche di rintraccio ed identificazione del contraddittore verso l'ultimo dei successibili. Tra gli eredi dello scomparso, è difatti ovvio, che si debba ricercare, quale contraddittore in un giudizio che abbia ad oggetto
l'acquisto di diritti reali immobiliari, l'ultimo dei successibili;
specie quando, per età, sia ancora probabile trovarlo vita, e in condizione, almeno ipoteticamente, di far valere il proprio diritto in contraddittorio. 2) Per tale motivo, si eccepisce formalmente la nullità e/o inopponibilità all'esponente, della sentenza n. 23/2011, depositata in data 25/01/2011, dalla sezione distaccata di Giarre del Tribunale di Catania, chiedendosene la declaratoria di nullità, in quanto resa nei confronti di soggetti che, palesemente, non hanno la legittimazione passiva a resistere nel giudizio introdotto nell'anno 2011 dagli odierni attori;
spettando, questa, all'ultimo acquirente iure hereditaris, dall'ultimo proprietario conosciuto;
cioè a , nato a [...]
Riposto il 20/11/1937, figlio di , e nipote di , che figurano quali Per_1 CP_2
convenuti nel giudizio definito con la sentenza invocata dalla controparte. Un altro elemento a conferma di quanto appena sopra sostenuto, può rinvenirsi nella dicitura che appare sulla visura catastale (doc.3), che indica in “ , fu Persona_2
”; l'ultimo proprietario del controverso immobile. 3) Da quanto sopra, può Per_1
argomentarsi che fu , nato a [...] il [...], sia Persona_2 Per_1
esattamente, come da visura agli atti (che si deposita in copia;
doc.3) l'ultimo proprietario dell'immobile (piuttosto che l'ultimo successibile del nonno Persona_2
, nato a [...] il [...]). Da ciò discende che la sentenza n.23/2011,
[...]
può ben fondarsi su un errore di omonimia, commesso con l'atto introduttivo del
pagina 6 di 14 relativo giudizio, consistente nell'aver erroneamente individuato l'ultimo proprietario risultante dalla visura catastale relativa all'immobile di Via Filangieri, nel nonno
, nato nel 1872, anziché in fu , nato Persona_2 Persona_2 Per_1
nel 1937”.
pertanto ha chiesto il rigetto dell'opposizione di terzo spiegata dagli Controparte_3
attori con la conseguente conferma dell'efficacia della sentenza n. 320/2012 del
18.12.2012 erga omnes e, in via riconvenzionale, ha chiesto la non opponibilità e l'assoluta inefficacia nei propri confronti della sentenza n. 23/2011, depositata in data
25/01/2011 dal Tribunale di Catania, Sezione Distaccata di Giarre, in quanto resa nei confronti di soggetti che non avevano mai posseduto il cespite e non avevano mai avuto alcuna legittimazione sostanziale a resistere alla domanda di usucapione spiegata dagli attori . Pt_10
Radicatosi il contraddittorio e dispostone l'integrazione a seguito di chiamata dei soggetti convenuti nel primo giudizio che aveva dato la stura alla sentenza n. 23/2011, vale a dire nei confronti di , nato a [...] il [...] e Controparte_2
, nato a [...] il [...], si è costituito il curatore speciale di Persona_1
questi ultimi nella persona dell'avv. Francesco Patanè che ha aderito alla ricostruzione fattuale degli attori instando per l'accoglimento delle domande azionate da Pt_10
questi ultimi.
Nelle more del giudizio sono decedute sia che : Parte_11 Controparte_3
costituitisi per quest'ultima gli eredi Parte_1 Parte_2 Pt_3
ed il Tribunale di Catania ha adottato la
[...] Parte_4 Parte_5
sentenza n. 3544 del 2023, pubblicata il 30 agosto 2023, con la quale, dato atto della contumacia dell'avv. Vincenza Maniaci, curatore speciale di , Persona_2
nato a [...] il [...], (rectius 19.11.1937), ha ritenuto fondata l'opposizione di terzo spiegata da , , ed Controparte_1 Parte_7 Parte_8 Pt_9
pagina 7 di 14 considerato che il vero legittimato passivo alla domanda di Parte_9
usucapione doveva ritenersi classe 1872 e non Persona_2 [...]
classe 1937 o 1938 e che, di conseguenza, del tutto correttamente gli attori Persona_2
avevano radicato il contraddittorio al fine di vedersi accertato il diritto di Pt_10
proprietà per usucapione del cespite sopra menzionato. ed Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
hanno proposto impugnazione avverso la sentenza n. 3544 del 2023 dolendosi che il
Tribunale di Catania avesse ritenuto fondata l'opposizione di terzo spiegata dai ad onta del fatto che questi ultimi non avevano ritualmente instaurato il Pt_10
contraddittorio in seno al giudizio conclusosi con la prima sentenza n. 23/2011, depositata il 25.1.2011, nei confronti di , nato a [...] il Controparte_2
22.7.1907 e , nato a [...] il [...], e ciò considerato che la Persona_1
notifica autorizzata per pubblici proclami avverso questi ultimi era da ritenere del tutto inesistente, e censurando la scelta del giudice di primo grado di avere ritenuto legittimo contraddittore passivo per la domanda di usucapione classe 1872 Persona_2
e non classe 1937 o 1938, considerato che sia il capostipite Persona_2
classe 1872 che i figli di quest'ultimo , nato a [...] ER Controparte_2
il 22.7.1907 e , nato a [...] il [...], dovevano ritenersi per Persona_1
legge di natura già spirati al momento della proposizione del giudizio ad opera dei
, con la conseguenza che unico legittimato passivo alla domanda di usucapione Pt_10
doveva ritenersi, giusta visura catastale che menziona quale intestatario del cespite in contesa “ fu ”, classe 1937 o 1938 e Persona_2 Per_1 Persona_2
non classe 1872. Persona_2
Si sono costituiti nel giudizio di appello , , Controparte_1 Parte_7 Pt_8
ed instando per il rigetto del gravame e per la conferma
[...] Parte_9
della sentenza n. 3544/2023 del 30.08.2023 emessa dal Tribunale di Catania, con pagina 8 di 14 ordine di cancellazione della trascrizione nei registri immobiliari della sentenza n.
320/2012 del 18.12.2012 annullata con la sentenza oggetto del presente appello: radicatosi il contraddittorio, la causa è pervenuta al naturale epilogo a seguito dell'udienza del 24 febbraio 2025.
Questi i fatti di causa, la Corte reputa di disattendere l'appello spiegato da Parte_1
ed per i
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
motivi di seguito evidenziati.
Il primo motivo di impugnazione con il quale gli appellanti hanno affermato Pt_1
la inesistenza della notifica autorizzata per pubblici proclami nei confronti di nato a [...] il [...] e di , nato a Controparte_2 Persona_1
Riposto il 06.12.1905 e la conseguente non integrità del contraddittorio in seno al giudizio che ha dato la stura alla prima sentenza n. 23/2011, depositata il 25.1.2011, è già stato respinto con l'ordinanza emessa dalla Corte in data 7 marzo 2024 con la quale
è stato affermato come per i vizi di nullità in genere, e della notificazione degli atti processuali in particolare, viga il principio sancito dall'art. 161 c.p.c. dell'assorbimento di essi nei motivi di gravame, vizi per l'emenda dei quali nulla può più essere disposto una volta che la sentenza ha acquisito autorità di cosa giudicata: la stessa ordinanza ha escluso la possibilità di ricorrere alla cosiddetta actio nullitatis non potendosi predicare per la sentenza n. 23/2011 una patologia dell'atto sussumibile nell'orbita della inesistenza giuridica la cui sedes materiae è stata individuata nel secondo comma del predetto art. 161 del codice di rito.
Ciò premesso, e ribadita la correttezza dello strumento dell'opposizione di terzo ordinaria prescelto dagli appellati , deve ora risolversi la questione, oggetto del Pt_10
secondo motivo di impugnazione, di chi sia stato il legittimo contraddittore delle due azioni di usucapione aventi ad oggetto lo stesso compendio immobiliare azionate dai e dagli eredi e culminate la prima con la sentenza n. 23/2011 Pt_10 Controparte_3
pagina 9 di 14 e la seconda con la n. 320/2012: ad avviso della Corte va condivisa la soluzione del
Tribunale di Catania che ha individuato quale legittimo contraddittore
[...]
classe 1872 e non classe 1937 o 1938, il tutto per il Persona_2 Persona_2
ragionamento testè riportato che merita di essere rimarcato per linearità del ragionamento e per evidenza logica.
Così si esprime la sentenza n. 3544/2023 oggetto del presente gravame: “devono ritenersi fondati i motivi di opposizione spiegati dai germani e, Pt_10
conseguentemente, disattesi quelli proposti in via riconvenzionale dagli eredi
, atteso che, seppur in senso diametralmente opposto, entrambe le parti CP_3
lamentano il medesimo vizio delle sentenze opposte, ossia l'identificazione errata del convenuto. Per pacifico insegnamento giurisprudenziale “L'azione con cui, a qualsiasi titolo, si rivendica una proprietà (nella specie, a titolo di usucapione), deve essere proposta unicamente nei confronti di chi possiede il bene o ne è proprietario all'atto della domanda, e non anche dei precedenti danti causa, che non hanno veste di litisconsorti necessari” (tra tante, Cass. Civ. 04/10/2018 n. 24260; in senso conforme, anche Cass. Civ. 28/08/2015 n. 17270 e Cass. Civ. 26/04/2000 n. 5335): di conseguenza, quanto al caso in esame, correttamente sia gli odierni attori che i convenuti, negli originari giudizi, hanno tenuto conto delle risultanze catastali, individuando l'ultimo proprietario del rudere in tale , seppur Persona_2
identificandolo in due soggetti diversi, ossia (classe 1872) Persona_2
quanto ai germani , e (classe 1937/1938), nipote del Pt_10 Persona_2
primo , quanto agli Orbene, ritiene questo Decidente Persona_2 Pt_1
che correttamente abbiano agito i nell'individuazione degli eredi di Pt_10 [...]
(classe 1872) quali legittimati passivi della domanda di usucapione. Persona_2
Invero, malgrado la non chiara e vaga indicazione contenuta nel catasto di tal
“ (fu )” quale ultimo proprietario del bene, non può Persona_2 Per_1
pagina 10 di 14 dubitarsi circa il fatto che tale soggetto debba essere identificato in
[...]
classe 1872, ove si consideri che – come correttamente argomentato Persona_2
anche dal terzo intervenuto – l'inserimento dell'intestatario-proprietario dell'immobile nei registri immobiliari e catastali con l'indicazione della paternità al posto della data di nascita era previsto sino alla data del 22 luglio 1957, quando è entrato in vigore il regolamento di attuazione, approvato con D.P.R. n.432/1957, della
Legge n.1064 del 31.10.1955. Risultando dagli atti che (classe Persona_2
1872) è deceduto il 20/10/1958, lasciando quali unici vocati all'eredità i tre figli
(morta senza eredi), e , l'eventuale indicazione del nipote Per_3 Per_1 CP_2
(classe 1937/1938), quale proprietario, nella visura castale Persona_2
storica sarebbe stata prevista con la specificazione del luogo e della data di nascita, e non con la semplice paternità. Di conseguenza, essendo deceduto il capostipite, correttamente il giudizio conclusosi con la sentenza opposta in via principale è stato incardinato nei confronti degli eredi, ossia i figli e . Al Per_1 Controparte_2
contrario, non possono che essere disattese le contestazioni degli odierni convenuti, che identificano il soggetto risultante dalle evidenze catastali con il nipote
[...]
(classe 1937/1938). Premessa la circostanza non contestata che il Persona_2
classe 1937/1938 sia il nipote del classe 1872 (di cui questo Persona_2 Persona_2
decidente deve tenere conto ai sensi dell'art. 115 c.p.c.), nonché figlio dello scomparso
, non può correttamente ritenersi che sia questo l'ultimo proprietario Persona_1
indicato in catasto in quanto erede del padre , ove si consideri che: - non vi è Per_1
prova che l'altro fratello non avesse figli (e quindi eredi); - Controparte_2
e sono ad oggi semplicemente scomparsi, ma non sono Per_1 Controparte_2
mai stati né dichiarati assenti con sentenza ex art. 49 c.c. né, tanto meno, vi è stata una sentenza di dichiarazione di morte presunta ai sensi dell'art. 58 c.c.
Conseguentemente, non può ritenersi aperta la successione di , e, Persona_1
pagina 11 di 14 quindi, non può ritenersi che ultimo proprietario dell'immobile sia il figlio ER
(classe 1937/1938) in quanto erede. Alla luce delle motivazioni che precedono, essendo stato il contraddittorio nel giudizio di usucapione correttamente incardinato dagli odierni attori, ma non anche dai germani nel procedimento terminato Pt_1
con la sentenza n. 320/2012, va accolta l'opposizione di terzo proposta dai
”; decisivo appare il ragionamento tale per cui non potendosi sostenere Pt_12
l'accertato decesso di , non può neppure sostenersi l'apertura della Persona_1
successione di quest'ultimo ed il subentro nella sfera giuridica soggettiva sostanziale di ad opera del figlio classe 1938 o 1937 il Persona_1 Persona_2
quale, in definitiva, non può essere il fu ” individuato Persona_2 Per_1
quale errato contraddittore dagli appellanti Pt_1
Devesi in definitiva confermare il contenuto della sentenza n. 3544/2023 emessa dal
Tribunale di Catania oggetto del presente gravame: le spese di lite, da distrarre in favore dell'avv. Rosaria Sabrina Scandurra seguono la soccombenza e vanno addossate agli appellanti Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
ed nella misura di cui al dispositivo. Parte_5
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1354/2023 R.G., dichiarata la contumacia dell'Avv. Francesca Maniaci quale curatore dello scomparso
, nato a [...] il [...], (rectius 19.11.1937), così Persona_2
provvede;
1. Rigetta l'appello proposto da Parte_1 Parte_2 Pt_3
ed avverso la sentenza n. 3544 del 2023
[...] Parte_4 Parte_5
del Tribunale di Catania che conferma;
2. Condanna Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
pagina 12 di 14 ed in solido al pagamento in favore degli appellati Parte_5 CP_1
, , , delle spese
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9
processuali del presente grado di giudizio che si liquidano in Euro 5.809,00 per compenso di avvocato (di cui euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, euro 1.843,00 per la fase di trattazione ed euro 1.911,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% sui predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge, spese da distrarre in favore del difensore degli appellati dichiaratosi antistatario, avv. Rosaria
Sabrina Scandurra;
3. Condanna Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
ed in solido al pagamento in favore dell'avv. Francesco Patanè Parte_5
nella qualità di curatore degli scomparsi , nato a [...] il Persona_1
06.12.1905, e , nato a [...] il [...], delle spese Controparte_2
processuali del presente grado di giudizio che si liquidano in Euro 5.809,00 per compenso di avvocato (di cui euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, euro 1.843,00 per la fase di trattazione ed euro 1.911,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% sui predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
4. Ordina la cancellazione nei registri immobiliari della trascrizione datata 8.3.2013
(al n. 13659 di Registro Generale e n. 11434 di Registro Particolare) della sentenza n. 320/2012 del 18.12.2012 emessa dal Tribunale di Catania, Sezione
Distaccata di Giarre, in favore di , nata a [...] il [...], Controparte_3
e contro , nato a [...] il [...], (rectius Persona_2
19.11.1937);
5. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico degli appellanti Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
pagina 13 di 14 ed dell'ulteriore contributo unificato. Parte_5
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte, il 6 marzo 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giacomo Rota dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 14 di 14