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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 26/11/2025, n. 1564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1564 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 817/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 817/2024
PROMOSSA DA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Cultrera Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, presso il cui studio in Noto Via Ducezio n 3 è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
All'udienza del 12.11.2025, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione.
************************************************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 15.7.2020, proponeva opposizione all'atto di Parte_1 precetto notificatole da in data 2.3.2020 con Controparte_1 cui le era stato intimato il pagamento di euro 32.942,27, oltre interessi, spese e compensi, in forza del contratto di finanziamento fondiario n. 034 651 0176868 stipulato il 18.12.2008, congiuntamente al coniuge (poi deceduto in data 21.12.2016), con la banca opposta. Persona_1
Esponeva l'opponente che il pagamento non fosse da lei dovuto perché del debito residuo avrebbe dovuto rispondere con cui il di lei marito aveva stipulato la polizza assicurativa n. 492376 Parte_2 denominata “Mutuo perfetto basic” a copertura del rischio di premorienza, ed aggiungeva che la detta compagnia di assicurazioni, del tutto ingiustificatamente, si era rifiutata di pagare l'indennizzo alla banca beneficiaria adducendo a pretesto la circostanza secondo cui il al momento della Per_1 conclusione del contratto, avrebbe reso dichiarazioni inesatte e reticenti in ordine alle sue condizioni di salute.
Si costituiva in giudizio la banca convenuta rappresentando che l'assicurazione contratta dal Per_1 non rientrava tra quelle per cui, in sede di concessione del finanziamento, veniva richiesta obbligatoriamente la sottoscrizione (come avviene con l'assicurazione contro i danni da incendio, fulmine ed esplosione da gas, vincolata a favore della banca mutuante) e quindi specificava che essa convenuta “contrariamente a quanto sostenuto da Controparte, comunicava, ad Parte_3
l'avvenuto decesso del sig. e invitava la Compagnia all'estinzione delle rate residue del Per_1 finanziamento collegato alla polizza in questione per come si desume dalla lettera di Arca vita del
15.2.2017 (all.to n.6).
, infatti, a seguito della segnalazione del decesso da parte degli eredi del sig. Parte_3 Per_1 richiedeva la documentazione clinica da cui deduceva l'esistenza di pregresse patologie al momento della stipula del contratto taciute dall'assicurato, e quindi comunicava alla con la lettera del CP_1
15.2.2017, che la garanzia prevista dal superiore contratto non operava in quanto il contraente, per
pagina 2 di 6 dolo o colpa grave, aveva fornito dichiarazioni non veritiere circa il proprio stato di salute.
Con la superiore lettera, lamentava che il Sig. in sede id sottoscrizione della Parte_3 Per_1 polizza non aveva rappresentato di fare abuso di sostanze alcoliche sino all'età di 40 anni, di essere stato ricoverato nel 2006 con diagnosi di cirrosi epatica, varici esofagee F2 – F3, versamento ascitico
e gastropatia congestizia”.
Concludeva quindi la banca evidenziando che: “Nel caso di specie, dunque, la mancata liquidazione
del debito residuo del mutuo da parte della Compagnia assicurativa è ascrivibile al comportamento
del contraente che ha taciuto circostanze rilevanti circa il suo stato di salute a cui era tenuto in forza
del Contratto di assicurazione (si veda art. 15 del contratto di assicurazione).Pertanto alla non CP_1 può essere attribuita alcuna responsabilità per non avere l'odierna parte attrice ottenuto la liquidazione del sinistro da parte di , richiesta dalla banca per come si desume dalla lettera Parte_3
del 15.2.2017 ( all.to n. 6)”.
Con sentenza n. 630/2024 il Tribunale di Siracusa rigettava l'opposizione spiegata da Parte_1 perché riteneva che il contratto di assicurazione non fosse collegato a quello di mutuo e che in ogni caso il rifiuto interposto dalla compagnia di assicurazione alla liquidazione dell'indennizzo non pregiudicasse “la prosecuzione del contratto di mutuo”.
Avverso la sentenza in questione proponeva appello Parte_1
Sebbene regolarmente citata, per azioni non si costituiva Controparte_1 in giudizio.
All'udienza del 12.11.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e vada rigettato.
Va premesso che l'assicurazione stipulata dal marito dell'appellante denominata “Mutuo protetto basic” è un contratto di assicurazione sulla vita di puro rischio, la cui prestazione consiste nel pagamento del capitale assicurato al beneficiario – obbligatoriamente designato nella persona della banca mutuante –, nel caso di premorienza del contraente assicurato.
In particolare, in caso di premorienza dell'assicurato, sempre che non sia anteriormente intervenuta la cessazione dell'assicurazione e all'ulteriore condizione che siano state regolarmente pagate le rate del mutuo stipulato dall'assicurato, è previsto che la compagnia corrisponda alla banca beneficiaria una somma pari al debito residuo del mutuo stipulato dall'assicurato, il cui importo iniziale e la durata pagina 3 di 6 devono essere uguali a quelli indicati nella proposta accettata dalla compagnia.
Secondo quanto ritenuto nella sentenza impugnata, e comunque in via del tutto incontestata in guisa da costituire dato di fatto pacifico della controversia a mani, la sebbene Parte_4 regolarmente richiesta dalla banca convenuta, si è rifiutata di liquidare il debito residuo del mutuo per cui è causa, corrispondendogliene l'equivalente a titolo di indennizzo.
A fronte di ciò oltre ad avere separatamente promosso una azione di accertamento Parte_1 negativo del credito evocando in giudizio sia la banca mutuataria che la compagnia di assicurazioni
(iscritta al n. 349/2019 R.G.), ha separatamente inteso opporre il precetto notificatole dalla banca riversando, in questa causa in cui la compagnia di assicurazione non è parte (atteso che l'autorizzazione alla sua chiamata in causa è stata rigettata dal primo giudice), sostanzialmente, le stesse contestazioni già articolate nella prima.
Tanto premesso è agevole notare come praticamente tutti i motivi di appello (fatta eccezione per il quinto avente ad oggetto la pretesa invalidità del precetto in quanto notificato ad uno solo degli eredi del che, oltre ad essere inammissibile in quanto per la prima volta articolato in appello, è Per_1 anche infondato perché la figura, unitamente al marito, quale parte finanziata nel contratto di Pt_1 mutuo, con la conseguenza che del debito la stessa deve rispondere personalmente e non già quale erede del predetto), afferiscano a profili riguardanti il contratto di assicurazione i quali si appalesano estranei e del tutto irrilevanti ai fini dell'esistenza del credito della banca e del suo diritto ad agire in via esecutiva nei confronti dell'appellante.
Segnatamente, il primo motivo di appello è volto a contestare l'affermazione del primo giudice secondo cui il contratto di assicurazione non sarebbe stato collegato a quello di mutuo.
Si tratta di un motivo in sé certamente fondato ma da cui non discende alcuna conseguenza in punto di debenza del credito: in pratica se anche, come senz'altro è dato ravvisare nel caso a mani, il contratto di assicurazione sia collegato a quello di mutuo, i profili di preteso inadempimento della compagnia di assicurazione al pagamento dell'indennizzo in favore della banca beneficiaria (peraltro, lo si ribadisce, agitati in un processo in cui l'assicurazione non è parte), non possono di certo refluire sull'esistenza del credito della banca nei confronti della parte finanziata ed inadempiente, restando devoluta alla diversa sede processuale, a cui peraltro l'appellante risulta avere fatto accesso promuovendo l'azione sopra richiamata, l'accertamento delle sue pretese nei confronti della compagnia di assicurazione inutilmente trasposte nel presente giudizio di appello con il secondo motivo di gravame, riguardante le dichiarazioni asseritamente reticenti rese del alla stipula dell'assicurazione, con il terzo motivo Per_1
pagina 4 di 6 di gravame, riguardante la differenza tra assicurazione fideiussoria e assicurazione del credito ed anche con il quarto concernente la “mancata valutazione della determinanza della causa del decesso” (sic!).
Con l'ultimo motivo di gravame l'appellante ha infine denunciato la “Inesistenza della pretesa creditoria ed il difetto di legittimazione attiva della ”, adducendo Controparte_1 che ciò si desumerebbe da una lettera in data 17.11.2023, prodotta soltanto in grado di appello, con cui
Fire S.p.A. la aveva convocata in un procedimento di mediazione, dovendosi da ciò desumere che fosse venuta meno la titolarità del credito in capo alla banca appellata.
Sennonché dall'esame della pure inammissibile, in quanto tardiva, produzione documentale della sopra menzionata lettera fatta dall'appellante, si deduce che in una causa avente ad oggetto l'accettazione dell'eredità del i suoi eredi, tra cui la moglie, sono stati invitati alla mediazione da Fire s.r.l., Per_1 senza che alcun minimo collegamento sia dato ravvisare con la partita creditoria per cui è causa.
Ne consegue che, anche sotto il profilo in esame, l'appello si appalesa infondato.
La vittoria della parte contumace esime dallo statuire sulle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 817/24 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 630/2024, pubblicata Parte_1 in data 14.3.2024; dichiara la contumacia di Controparte_1 rigetta l'appello; nulla sulle spese.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R.
30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 26 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
pagina 5 di 6 DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 817/2024
PROMOSSA DA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Cultrera Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, presso il cui studio in Noto Via Ducezio n 3 è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
All'udienza del 12.11.2025, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 15.7.2020, proponeva opposizione all'atto di Parte_1 precetto notificatole da in data 2.3.2020 con Controparte_1 cui le era stato intimato il pagamento di euro 32.942,27, oltre interessi, spese e compensi, in forza del contratto di finanziamento fondiario n. 034 651 0176868 stipulato il 18.12.2008, congiuntamente al coniuge (poi deceduto in data 21.12.2016), con la banca opposta. Persona_1
Esponeva l'opponente che il pagamento non fosse da lei dovuto perché del debito residuo avrebbe dovuto rispondere con cui il di lei marito aveva stipulato la polizza assicurativa n. 492376 Parte_2 denominata “Mutuo perfetto basic” a copertura del rischio di premorienza, ed aggiungeva che la detta compagnia di assicurazioni, del tutto ingiustificatamente, si era rifiutata di pagare l'indennizzo alla banca beneficiaria adducendo a pretesto la circostanza secondo cui il al momento della Per_1 conclusione del contratto, avrebbe reso dichiarazioni inesatte e reticenti in ordine alle sue condizioni di salute.
Si costituiva in giudizio la banca convenuta rappresentando che l'assicurazione contratta dal Per_1 non rientrava tra quelle per cui, in sede di concessione del finanziamento, veniva richiesta obbligatoriamente la sottoscrizione (come avviene con l'assicurazione contro i danni da incendio, fulmine ed esplosione da gas, vincolata a favore della banca mutuante) e quindi specificava che essa convenuta “contrariamente a quanto sostenuto da Controparte, comunicava, ad Parte_3
l'avvenuto decesso del sig. e invitava la Compagnia all'estinzione delle rate residue del Per_1 finanziamento collegato alla polizza in questione per come si desume dalla lettera di Arca vita del
15.2.2017 (all.to n.6).
, infatti, a seguito della segnalazione del decesso da parte degli eredi del sig. Parte_3 Per_1 richiedeva la documentazione clinica da cui deduceva l'esistenza di pregresse patologie al momento della stipula del contratto taciute dall'assicurato, e quindi comunicava alla con la lettera del CP_1
15.2.2017, che la garanzia prevista dal superiore contratto non operava in quanto il contraente, per
pagina 2 di 6 dolo o colpa grave, aveva fornito dichiarazioni non veritiere circa il proprio stato di salute.
Con la superiore lettera, lamentava che il Sig. in sede id sottoscrizione della Parte_3 Per_1 polizza non aveva rappresentato di fare abuso di sostanze alcoliche sino all'età di 40 anni, di essere stato ricoverato nel 2006 con diagnosi di cirrosi epatica, varici esofagee F2 – F3, versamento ascitico
e gastropatia congestizia”.
Concludeva quindi la banca evidenziando che: “Nel caso di specie, dunque, la mancata liquidazione
del debito residuo del mutuo da parte della Compagnia assicurativa è ascrivibile al comportamento
del contraente che ha taciuto circostanze rilevanti circa il suo stato di salute a cui era tenuto in forza
del Contratto di assicurazione (si veda art. 15 del contratto di assicurazione).Pertanto alla non CP_1 può essere attribuita alcuna responsabilità per non avere l'odierna parte attrice ottenuto la liquidazione del sinistro da parte di , richiesta dalla banca per come si desume dalla lettera Parte_3
del 15.2.2017 ( all.to n. 6)”.
Con sentenza n. 630/2024 il Tribunale di Siracusa rigettava l'opposizione spiegata da Parte_1 perché riteneva che il contratto di assicurazione non fosse collegato a quello di mutuo e che in ogni caso il rifiuto interposto dalla compagnia di assicurazione alla liquidazione dell'indennizzo non pregiudicasse “la prosecuzione del contratto di mutuo”.
Avverso la sentenza in questione proponeva appello Parte_1
Sebbene regolarmente citata, per azioni non si costituiva Controparte_1 in giudizio.
All'udienza del 12.11.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e vada rigettato.
Va premesso che l'assicurazione stipulata dal marito dell'appellante denominata “Mutuo protetto basic” è un contratto di assicurazione sulla vita di puro rischio, la cui prestazione consiste nel pagamento del capitale assicurato al beneficiario – obbligatoriamente designato nella persona della banca mutuante –, nel caso di premorienza del contraente assicurato.
In particolare, in caso di premorienza dell'assicurato, sempre che non sia anteriormente intervenuta la cessazione dell'assicurazione e all'ulteriore condizione che siano state regolarmente pagate le rate del mutuo stipulato dall'assicurato, è previsto che la compagnia corrisponda alla banca beneficiaria una somma pari al debito residuo del mutuo stipulato dall'assicurato, il cui importo iniziale e la durata pagina 3 di 6 devono essere uguali a quelli indicati nella proposta accettata dalla compagnia.
Secondo quanto ritenuto nella sentenza impugnata, e comunque in via del tutto incontestata in guisa da costituire dato di fatto pacifico della controversia a mani, la sebbene Parte_4 regolarmente richiesta dalla banca convenuta, si è rifiutata di liquidare il debito residuo del mutuo per cui è causa, corrispondendogliene l'equivalente a titolo di indennizzo.
A fronte di ciò oltre ad avere separatamente promosso una azione di accertamento Parte_1 negativo del credito evocando in giudizio sia la banca mutuataria che la compagnia di assicurazioni
(iscritta al n. 349/2019 R.G.), ha separatamente inteso opporre il precetto notificatole dalla banca riversando, in questa causa in cui la compagnia di assicurazione non è parte (atteso che l'autorizzazione alla sua chiamata in causa è stata rigettata dal primo giudice), sostanzialmente, le stesse contestazioni già articolate nella prima.
Tanto premesso è agevole notare come praticamente tutti i motivi di appello (fatta eccezione per il quinto avente ad oggetto la pretesa invalidità del precetto in quanto notificato ad uno solo degli eredi del che, oltre ad essere inammissibile in quanto per la prima volta articolato in appello, è Per_1 anche infondato perché la figura, unitamente al marito, quale parte finanziata nel contratto di Pt_1 mutuo, con la conseguenza che del debito la stessa deve rispondere personalmente e non già quale erede del predetto), afferiscano a profili riguardanti il contratto di assicurazione i quali si appalesano estranei e del tutto irrilevanti ai fini dell'esistenza del credito della banca e del suo diritto ad agire in via esecutiva nei confronti dell'appellante.
Segnatamente, il primo motivo di appello è volto a contestare l'affermazione del primo giudice secondo cui il contratto di assicurazione non sarebbe stato collegato a quello di mutuo.
Si tratta di un motivo in sé certamente fondato ma da cui non discende alcuna conseguenza in punto di debenza del credito: in pratica se anche, come senz'altro è dato ravvisare nel caso a mani, il contratto di assicurazione sia collegato a quello di mutuo, i profili di preteso inadempimento della compagnia di assicurazione al pagamento dell'indennizzo in favore della banca beneficiaria (peraltro, lo si ribadisce, agitati in un processo in cui l'assicurazione non è parte), non possono di certo refluire sull'esistenza del credito della banca nei confronti della parte finanziata ed inadempiente, restando devoluta alla diversa sede processuale, a cui peraltro l'appellante risulta avere fatto accesso promuovendo l'azione sopra richiamata, l'accertamento delle sue pretese nei confronti della compagnia di assicurazione inutilmente trasposte nel presente giudizio di appello con il secondo motivo di gravame, riguardante le dichiarazioni asseritamente reticenti rese del alla stipula dell'assicurazione, con il terzo motivo Per_1
pagina 4 di 6 di gravame, riguardante la differenza tra assicurazione fideiussoria e assicurazione del credito ed anche con il quarto concernente la “mancata valutazione della determinanza della causa del decesso” (sic!).
Con l'ultimo motivo di gravame l'appellante ha infine denunciato la “Inesistenza della pretesa creditoria ed il difetto di legittimazione attiva della ”, adducendo Controparte_1 che ciò si desumerebbe da una lettera in data 17.11.2023, prodotta soltanto in grado di appello, con cui
Fire S.p.A. la aveva convocata in un procedimento di mediazione, dovendosi da ciò desumere che fosse venuta meno la titolarità del credito in capo alla banca appellata.
Sennonché dall'esame della pure inammissibile, in quanto tardiva, produzione documentale della sopra menzionata lettera fatta dall'appellante, si deduce che in una causa avente ad oggetto l'accettazione dell'eredità del i suoi eredi, tra cui la moglie, sono stati invitati alla mediazione da Fire s.r.l., Per_1 senza che alcun minimo collegamento sia dato ravvisare con la partita creditoria per cui è causa.
Ne consegue che, anche sotto il profilo in esame, l'appello si appalesa infondato.
La vittoria della parte contumace esime dallo statuire sulle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 817/24 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 630/2024, pubblicata Parte_1 in data 14.3.2024; dichiara la contumacia di Controparte_1 rigetta l'appello; nulla sulle spese.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R.
30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 26 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
pagina 5 di 6 DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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