CA
Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/09/2025, n. 4877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4877 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere all'esito della camera di consiglio del 27.5.2025, ha pronunciato sulle conclusioni scritte delle parti, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile iscritto al n. 3167/2024 tra:
Controparte_1
(c.f. e p.iva. , con sede legale in Via Orio al Serio, n.
[...] P.IVA_1
49/51, 24050 –Grassobbio (BG), in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore dott. (c.f. CP_2
), rappresentata e difesa, anche in via disgiuntiva, C.F._1
dagli avv.ti Luca R. Perfetti (c.f. PEC: C.F._2
fax: 0277113260) e Alessandro Rosi (c.f. Email_1
; PEC: fax: C.F._3 Email_2
0277113260) elettivamente domiciliata presso il loro studio (BonelliErede) sito in Roma, Via Vittoria Colonna n. 39, giusta procura speciale in calce all'atto di citazione in riassunzione.
-ATTRICE IN RIASSUNZIONE -
CONTRO
(C.F. Controparte_3
) con sede legale in Piazzale Porta Pia, n. 1, 00198 – Roma (RM), P.IVA_2
in persona del Ministro pro tempore, e Controparte_4
(C.F. con sede legale in Viale
[...] P.IVA_3
Castro Pretorio, n. 118, 00100 – Roma (RM), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura
Generale dello Stato. domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
-CONVENUTI IN RIASSUNZIONE –
Oggetto: giudizio di riassunzione a seguito di pronuncia della Corte di Cassazione.
Conclusioni: come da note scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
A seguito della Ordinanza 6522/24 con cui la Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso proposto dal Controparte_3
e dall' avverso la precedente sentenza di questa Corte di
[...] CP_4
pag. 2/16 Appello in diversa composizione, la società attorea ha riassunto il giudizio nei confronti dei predetti convenuti così concludendo:
“voglia l'ecc.ma Corte d'Appello di Roma, avuto riguardo alle statuizioni dell'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Sez. I (civile), n.
6522/2024, e respinta ogni contraria difesa ed eccezione, così giudicare:
− in via principale, in riassunzione del giudizio di secondo grado:
(i) rigettare l'avversario appello per i motivi sopra esposti e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Roma II Sez. Civile n. 13689/2014, depositata il 24 giugno 2014, per le considerazioni sopra esposte nonché negli atti dei precedenti gradi di merito, che s'intendono in questa sede integralmente ritrascritti e richiamati;
e
(ii) in ogni caso, accogliere le conclusioni rese da nel giudizio di primo CP_1
e/o secondo grado, e per l'effetto, accertato il diritto dell'attrice a conseguire relativamente al periodo dal 2001 al 2007 l'incremento dei diritti aeroportuali nella misura pari a Euro 13.383.745,00 ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, condannare il MIT e l in via cumulativa, alternativa o CP_4
solidale, ciascuno per quanto di ragione, al pagamento in favore di CP_1
dell'importo di Euro 13.383.745,00, ovvero del diverso importo che verrà accertato in corso di causa, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, per le considerazioni sopra esposte nonché negli atti dei precedenti gradi di merito, che s'intendono in questa sede integralmente ritrascritti e richiamati;
i in subordine, in riassunzione del giudizio di secondo grado:
pag. 3/16 ii rigettare l'avversario appello per i motivi sopra esposti e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Roma II Sez. Civile n. 13689/2014, depositata il 24 giugno 2014, per le considerazioni sopra esposte nonché negli atti dei precedenti gradi di merito, che s'intendono in questa sede integralmente ritrascritti e richiamati;
e iii in ogni caso, accogliere le conclusioni rese da nel giudizio di CP_1
primo e/o secondo grado, e per l'effetto, accertato il diritto dell'attrice a conseguire relativamente al periodo dal 2001 al 2007, l'incremento dei diritti aeroportuali nella misura pari a Euro 10.243.893,84, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa, condannare il MIT e l in via cumulativa, alternativa o solidale, ciascuno per quanto CP_4
di ragione, al pagamento in favore di dell'importo di Euro CP_1
10.243.893,84, ovvero del diverso importo, che verrà accertato in corso di causa oltre ad interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, per le considerazioni sopra esposte nonché negli atti dei precedenti gradi di merito, che s'intendono in questa sede integralmente ritrascritti e richiamati.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti, onorari e rimborso forfettario, oltre accessori di legge, di tutti i gradi di giudizio”.
Si sono costituiti i convenuti i quali, nel contestare l'avversa domanda, hanno a loro volta rassegato le seguenti conclusioni:
“Voglia Codesta Corte di Appello, contrariis reiectis, avuto riguardo alle statuizioni dell'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Sez. I (civile), n.
6522/2024:
pag. 4/16 1) Accogliere l'appello proposto dalle Amministrazioni in epigrafe per l'annullamento e/o la riforma della sentenza del Tribunale di Roma II sezione
Civile – n.3689/2014, depositata il 24/6/2014, notificata il 12/08/2014 e, per l'effetto
2) rigettare le domande ex adverso azionate siccome infondate in fatto e in diritto e comunque non provate e pertanto
3) dichiarare che nulla è dovuto a titolo di risarcimento da parte del
[...]
e dell con conseguente Controparte_3 CP_4
annullamento e/o riforma della sentenza di merito.
4) In ogni caso e anche nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda, rigettare la richiesta di somme maggiori rispetto a quanto riconosciuto dal Tribunale in primo grado per quanto sopra considerato;
5) Condannare anche alle spese ed onorari di ogni grado, anche CP_1
relativamente alla fase di legittimità, considerata la prevalente soccombenza in quella sede della medesima società.
6) In caso di accoglimento dell'appello, disporsi la restituzione delle somme versate in esecuzione delle sentenze finora emesse.
Con consequenziali statuizioni in punto di spettanza di spese, competenze e onorari anche relativi alla presente fase di giudizio”.
Alla udienza a trattazione scritta del 25.2.2025, sulle conclusioni delle parti, la
Corte ha riservato la decisione previa concessione dei termini di cui agli artt.
190 e 352 c.p.c.
Occorre prendere le mosse dalla decisione della S.C che ha censurato la precedente sentenza impugnata di questo Ufficio, avendo ritenuto pag. 5/16 insufficiente la motivazione effettuata per relationem alla precedente sentenza non definitiva che aveva avuto ad oggetto il solo rigetto della sollevata eccezione di prescrizione sollevata dal e da sul presupposto di CP_3 CP_4
una ritenuta responsabilità contrattuale e non extracontrattuale, per non avere in particolare il adottato i Decreti Ministeriali per l'adeguamento dei CP_3
tariffari aeroportuali.
In particolare, la S.C. ha così testualmente statuito:
“Tuttavia, passando, poi – in sede di decisione definitiva – all'esame della pretesa dell'an di , la medesima Corte si è limitata a rinviare alla Pt_1
precedente statuizione non definitiva appoggiandosi, così, ad una sentenza già di per sé carente di una puntuale statuizione sullo specifico profilo della doglianza degli appellanti principali suddetti volto, come si è precedentemente riferito, a contestare le affermazioni del Tribunale secondo cui il Decreto del
140T del novembre del 2000/febbraio 2001 non fosse Controparte_3
coerente con i principi sanciti dall'art. 2 commi 189 – 190 della L. n. 662 del
1996”.
La S.C. ha poi accolto il ricorso anche in punto di quantum della pretesa risarcitoria formulata dagli attori sul presupposto che il Giudice del gravame non aveva tenuto conto delle contestazioni alla espletata ctu. in quanto erroneamente ritenute tardive.
La vicenda ha ad oggetto la domanda proposta dalla società attrice diretta ad ottenere il pagamento delle differenze a cui essa ritiene di avere diritto per gli anni 2001/2007 a titolo di diritti aeroportuali in virtù del mancato adeguamento al tasso programmato come disposto dalla L. 23.12.1996 n. 662 che, all'art. 2 comma 189, stabiliva che la revisione dei detti diritti doveva pag. 6/16 attuarsi con decreto del Ministero dei Trasporti di concerto con quello delle
Finanze nel rispetto degli obiettivi indicati nella formulazione originaria dell'art. 1 della Legge 24.12.1993 n. 537 e, poi nel successivo comma 190 espressamente recitava: “ I diritti sono aumentati annualmente con decreto del ministero dei trasporti e della navigazione, nella misura pari al tasso di inflazione programmata determinata dal Governo nel documento di programmazione economico-finanziaria” in attesa della emanazione dei decreti ministeriali diretti ad individuare la misura definitiva dei diritti ai sensi dell'art. 2 comma 189.
Non essendo stati adottati detti decreti, secondo la tesi attorea, essa avrebbe avuto diritto al percepimento delle differenze derivanti appunto dal mancato adeguamento forfettario pari al tasso di inflazione programmata.
Le Amministrazioni oppongono che, viceversa, alcun diritto la attrice poteva vantare in ragione dell'adempimento alla legge da parte loro dal momento che il aveva emanato il decreto n. 140T del 14.11.2000 Controparte_3
che, all'ultimo comma dell'art. 4, escludeva per gli anni successivi ulteriori aumenti dei diritti aeroportuali fino a quando “per ciascun aeroporto, il rispettivo gestore ... non avrà ottemperato agli oneri di cui al comma 1”, “... con particolare riferimento alla elaborazione di una contabilità analitica per centri di costo ed alla stipulazione del contratto di programma…”.
L'obbligo per il Ministero dei trasporti di adeguare con decreto i diritti aereoportuali al tasso di inflazione programmata è stato poi soppresso nel
2005 dalla 1. n. 248/2005 che all'art. 11 novies co. 1 ha nuovamente sostituito il co. 10 dell'art. 10 della l. n. 537/1993 aggiungendovi anche i nuovi commi da 10 bis a 10 quater, e al comma 2 ha abrogato il comma 190 dell'art. 2 della l. n. 662/96.
pag. 7/16 Il Tribunale ha respinto la tesi delle Amministrazioni convenute, riconoscendo quindi la fondatezza della domanda attorea, argomentando che il Decreto del n. 140T del 14.11.2000 che per sua natura non è fonte Controparte_3
di diritto, non avrebbe giammai potuto sostituire i Decreti Ministeriali richiamati dalla Legge sia da un punto di vista formale che sostanziale, rispetto a quanto previsto dal richiamato art. 10 Legge 537/93 come modificato dall'art. 2 comma 189 L. 662/96 e prima che venisse sostituito dalla L. 248/05 che ebbe ad eliminare il criterio dell'adeguamento forfettario.
Con l'originario atto di appello gli odierni convenuti hanno contestato tale interpretazione ed hanno impugnato la decisione del Tribunale per avere esso male interpretato la portata dell'art. 2 commi 189 e 190 della L. 662/96.
In particolare, l'obbligo dell'aggiornamento annuale richiamato dalla norma, doveva considerarsi esteso fino al momento della emanazione del decreto previsto all'art. 189 della L. 662/96. Tale decreto sarebbe rappresentato, appunto, da quello n. 140T del 2000 che, nelle sue premesse, faceva espresso richiamo alla Delibera 86/2000 con cui veniva espresso parere Per_1
favorevole allo schema di riordino della tariffazione dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva presentato dal Ministro dei Trasporti e della
Navigazione di concerto con il Ministro delle finanze e con il quale, a sua volta, venivano individuate le modalità tecniche di concreta attuazione degli obiettivi stabiliti dall'art. 10 comma 10 della L. n. 537/93 come modificato dall'art. 2 comma 189 della L. n. 662/96.
Tale decreto, all'art. 4, statuiva: “Non si darà luogo ad ulteriori aumenti dei diritti aeroportuali, di ciascun aeroporto, fino a quando il rispettivo gestore aeroportuale non avrà ottemperato agli oneri di cui al comma 1”.
pag. 8/16 Poiché la attrice non aveva a sua volta adempiuto agli obblighi su di essa incombenti, ovvero alla corretta presentazione dei dati di contabilità corredati da una società di revisione del bilancio che ne attestasse la conformità con la citata delibera e la riconciliabilità con le risultanze del bilancio di esercizio approvato nelle forme di legge, alcuna violazione poteva essere contestata alle
Amministrazioni.
La S.C., come in premessa evidenziato, ha rimesso la decisione alla Corte di
Appello ritenendo che il precedente Collegio non avesse di fatto motivato sulla impugnazione proposta sul punto dagli appellanti.
La censura non era comunque meritevole di accoglimento.
La questione è stata di recente affrontata dalla stessa Corte di Cassazione a
SS.UU. la quale, seppur con riferimento al profilo della giurisdizione del
Giudice Ordinario, laddove era stata sollevata una eccezione di difetto di giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo, ha incidentalmente ma efficacemente puntualizzato come “la Legge n. 662 del 1996, art. 2 comma
190, stabilì che a decorrere dal gennaio 1997, ferma restando l'entità dei diritti aeroportuali già fissati per gli anni precedenti, tali diritti (istituiti dalla legge 5 maggio 1976 n. 324) dovessero essere aumentati annualmente, in misura corrispondente al tasso di inflazione programmato dal Governo, con appositi decreti ministeriali.”
Proprio prendendo spunto dalla tesi del Ministero che faceva leva sulla abrogazione (con il D.L. n. 203 del 2005, conv. con mod. con legge n. 248 del
2005) dell'art. 2, comma 190 legge n. 662 del 1996, che sancisce il passaggio dalla fase transitoria di revisione automatica dei diritti aeroportuali con riferimento al tasso di inflazione annuale alla fase definitiva di revisione sulla pag. 9/16 base di criteri stabiliti dal , prevedenti la necessità che il gestore Per_1
aeroportuale presenti la contabilità analitica dei costi e ricavi e sottoscriva il contratto di programma, ha evidenziato come “l'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmata sia stato previsto anche dall'art. 21 bis della Legge n. 31 12.2008 - fino alla emanazione dei decreti di cui al comma 10 dell'art. 10 della Legge 24.12.1993 n. 537 da adottare entro il 31.12.2008-”.
In sostanza, nel trattare una fattispecie del tutto analoga a quella oggetto del presente giudizio, è stato anche il che ha ricordato come Parte_2
ancora nel 2008 si era avvertita la necessità di ricorrere al criterio dell'adeguamento forfettario stante la assenza dei decreti ministeriali non emessi e che, per forma e sostanza, come correttamente rilevato anche dal
Giudice di prime cure, non possono dirsi essere stati sostituiti dal d.m. n.
140T del 2000.
In verità, la tesi delle Amministrazioni convenute è che, a parte la valenza sostanziale e di forma del detto decreto rispetto ai decreti ministeriali richiamati alla norma, sarebbe stata comunque necessaria una specifica impugnativa da parte della società dinanzi al G.A. e, poiché tale impugnazione non è stata proposta, non poteva che trovare applicazione detta disciplina.
Ne discenderebbe, la correttezza e la piena efficacia per il periodo di riferimento del decreto ministeriale adottato nel novembre 2000 che tiene conto sia delle competenze effettive in materia alla data vigente, sia della delibera del CIPE del 4 agosto 2000 n. 86/2000, intervenuta a dettare lo schema di riordino della tariffazione dei servizi aeroportuali.
Ritiene il Collegio, che oltre a quanto già affermato in modo condivisibile dal
Tribunale, non vi sono dubbi che il citato D.M. non poteva che avere una pag. 10/16 portata temporanea (ovvero per il solo anno 2001) come del resto confermato dallo stesso tenore dell'art. 4 secondo cui “la misura dei diritti aeroportuali determinata negli articoli precedenti viene disposta a titolo provvisorio e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto in attesa della completa attuazione dei criteri individuati dalla delibera
CIPE in premessa indicata e degli adempimenti ivi completati, con particolare riferimento alla elaborazione di una contabilità analitica per centri di costo ed alla stipulazione del contratto di programma da parte dei gestori aeroportuali”.
E che si trattasse di un provvedimento avente natura temporanea è confermato anche dai successivi decreti, nei quali si fa richiamo al citato decreto n. 140T/2000 contenente aggiornamento dei diritti aeroportuali ai tassi di inflazione programmata previsti fino all'anno 2000.
Ne consegue, pertanto, che la domanda proposta dalla odierna attrice deve ritenersi fondata.
L'ulteriore motivo accolto dalla Corte di Cassazione è relativo alla mancata valutazione da parte della precedente Corte di Appello delle note critiche rivolte dalla difesa degli appellanti alla espletata ctu.
Il consulente nominato dalla Corte, dopo aver esaminato tutta la documentazione in atti, ha fornito una prima soluzione, salvo poi offrine una seconda all'esito delle osservazioni svolte dal ctp della attrice.
Peraltro, tale seconda conclusione, non condivisa dall'ausiliario, è stata invece accolta dal Collegio giudicante.
La S.C. ha cassato con rinvio detta pronuncia, sicchè occorre che il Collegio prenda in esame le osservazioni della difesa delle appellanti e rivaluti quindi la decisione precedentemente assunta.
pag. 11/16 Come prima soluzione il ctu. ha così affermato:
“dall'analisi del decreto del 14 novembre 2000, della deliberazione n. 86/2000 del 4 agosto 2000 e dello “schema di riordino della tariffazione dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva” allegato alla deliberazione, si evince che il decreto è entrato in vigore a partire dal mese di marzo 2001 e che il decreto stesso tiene conto del tasso di inflazione per gli anni 1999 e 2000.
Si ritiene pertanto corretto applicare per l'anno 2001 il solo tasso di inflazione programmata stabilito per l'anno 2001.
Il ctu. ha provveduto a determinare….i maggiori ricavi a titolo di “diritti aeroportuali” che la avrebbe conseguito a seguito della Controparte_1
applicazione del decreto del 14 novembre 2000 e pertanto del tasso di inflazione programmato e le conseguenti differenze con quanto realmente conseguito senza l'applicazione del tasso di inflazione programmato”.
E' così pervenuto al ricalcolo della differenza ammontante a complessivi €
7.720.209,00 sulla cui base ha poi aggiunto la rivalutazione monetaria e gli interessi legali pervenendo così alla somma complessiva al dicembre 2019 di €
10.891.833,00, somma sostanzialmente coincidente con quanto richiesto in primo grado dalla stessa attrice ed al cui pagamento il convenuto era CP_3
stato condannato dal Giudice di primo grado.
Senonchè il ctu. ha operato, come detto in precedenza, un secondo calcolo sulla base di quanto in definitiva richiesto dal ctp. attoreo che ha incentrato la propria critica su due profili rappresentati dalla durata in vigore del decreto del
14 novembre 2000 (ovvero dal marzo 2001) e dal tasso di inflazione programmata utilizzato per l'adeguamento dei diritti per l'anno 2000.
pag. 12/16 All'esito di tale rettifica il saldo complessivo è stato indicato in € 12.836.900,00 di cui € 9.070.243,00 a titolo di differenze dei diritti a cui sano stati aggiunti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali.
La Corte di Appello ha accolto la seconda ricostruzione, salvo condannare il alla minor somma come liquidata dal Tribunale stante la assenza di CP_3
specifica impugnazione incidentale della società.
Orbene, quanto alla prima questione relativa alla presunta introduzione di domande nuove (quella da ritardo del decreto 140T/2000) essa non è tale, ma semplicemente una mera integrazione difensiva che non comportava alcuna novità in punto di pretesa risarcitoria.
Nel merito, poi, la questione della diversità delle conclusioni dell'ausiliario è del tutto irrilevante, atteso che è stata la Corte di Appello che ha ritenuto di prendere in esame la seconda ipotesi di calcolo dell'ausiliario, peraltro dallo stesso non condivisa.
Nel merito, invece, la censura delle parti convenute si era incentrata e si incentra nuovamente in questa sede di rinvio, sulla circostanza che per quanto concerne il decreto non vi era alcun obbligo della sua emanazione entro un termine prefissato, ed inoltre esso già teneva conto del tasso di inflazione per due annualità precedenti. Operando seguendo il secondo metodo, si sarebbe venuta a creare una ingiustificata duplicazione con arricchimento della società.
Quanto, poi, alla riconosciuta rivalutazione monetaria, essa sarebbe già compresa nel tasso di inflazione, per cui sarebbe ingiustificata la duplicazione.
Con riferimento, infine, agli anni 2006/2007 alcuna ulteriore somma a titolo di differenza poteva essere riconosciuta alla controparte in ragione della abrogazione disposta dalla L. n. 248/05 sopra richiamata.
pag. 13/16 Osserva il Collegio, che è corretto quanto affermato dal precedente Collegio sia con riferimento alla entrata in vigore del D.M. 140T/2000, visto che è chiaro che deve intendersi l'anno solare e, quindi, del tutto ingiustificatamente resterebbero precluse le mensilità di gennaio/febbraio 2001 e sia con riferimento alla circostanza che erroneamente risulta essere stato preso in esame inizialmente dal ctu. un tasso di inflazione inferiore rispetto a quello successivamente specificato nel documento di programmazione economico finanziario per gli anni 2001/2004.
Quanto al 2006 ed al 2007, non è stato effettivamente richiesto un ulteriore danno per inadempimento del , quanto la semplice differenza CP_3
conseguenza della mancata applicazione dell'adeguamento tariffario per gli anni precedenti e, dunque, sul punto la doglianza delle convenute non era e non è meritevole di accoglimento.
In ordine alla rivalutazione monetaria, poi, è stata correttamente riconosciuta, trattandosi di debito di valore, dal 2008 prendendosi come base di riferimento i singoli importi rivalutati anno per anno oltre interessi legali sulle somme come sopra rivalutate sino al soddisfo.
Tuttavia, come correttamente rilevato dalla precedente Corte di Appello, tenuto conto che la domanda attorea era stata accolta nei limiti della somma di cui alla somma di € 10.243.893,84 oltre rivalutazione ed interessi, in assenza di appello incidentale proposto dalla società e non essendo possibile estendere la domanda ulteriormente in questo giudizio di rinvio, non può che confermarsi in toto la sentenza di primo grado.
pag. 14/16 Le spese di tutti i gradi di giudizio e, quindi, anche del presente giudizio di riassunzione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo venendo poste a carico del solo . CP_3
Vanno, invece, interamente compensate quelle relative all atteso CP_4
l'accoglimento della domanda principale proposta nei confronti del CP_3
e restando assorbita quella proposta nei confronti di essa solo in via di mero subordine.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio in riassunzione proposto dalla per l'aeroporto civile CP_1 [...]
ogni ulteriore istanza ed eccezione disattese, così Parte_3
provvede: accoglie la domanda e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di
Roma n. 13689/14 e condanna il solo Controparte_5
al pagamento in favore della predetta società, della complessiva
[...]
somma di € 10.243.893,84 oltre rivalutazione con decorrenza dal 2008 ed interessi sulla somma via via rivalutata sino al soddisfo come da parte motiva;
dichiara assorbita la domanda proposta nei confronti di CP_4
condanna il alla rifusione in favore della medesima società attrice CP_3
delle spese e competenze di primo e secondo grado nei termini di cui alle relative sentenze, nonché a quelle del presente giudizio di rinvio che liquida complessivamente in € 74.700,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
pag. 15/16 Compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di Legittimità.
Compensa per intero le spese dei giudizi con riferimento ad CP_4
Così deciso alla camera di consiglio del 27.5.2025
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
pag. 16/16
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere all'esito della camera di consiglio del 27.5.2025, ha pronunciato sulle conclusioni scritte delle parti, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile iscritto al n. 3167/2024 tra:
Controparte_1
(c.f. e p.iva. , con sede legale in Via Orio al Serio, n.
[...] P.IVA_1
49/51, 24050 –Grassobbio (BG), in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore dott. (c.f. CP_2
), rappresentata e difesa, anche in via disgiuntiva, C.F._1
dagli avv.ti Luca R. Perfetti (c.f. PEC: C.F._2
fax: 0277113260) e Alessandro Rosi (c.f. Email_1
; PEC: fax: C.F._3 Email_2
0277113260) elettivamente domiciliata presso il loro studio (BonelliErede) sito in Roma, Via Vittoria Colonna n. 39, giusta procura speciale in calce all'atto di citazione in riassunzione.
-ATTRICE IN RIASSUNZIONE -
CONTRO
(C.F. Controparte_3
) con sede legale in Piazzale Porta Pia, n. 1, 00198 – Roma (RM), P.IVA_2
in persona del Ministro pro tempore, e Controparte_4
(C.F. con sede legale in Viale
[...] P.IVA_3
Castro Pretorio, n. 118, 00100 – Roma (RM), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura
Generale dello Stato. domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
-CONVENUTI IN RIASSUNZIONE –
Oggetto: giudizio di riassunzione a seguito di pronuncia della Corte di Cassazione.
Conclusioni: come da note scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
A seguito della Ordinanza 6522/24 con cui la Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso proposto dal Controparte_3
e dall' avverso la precedente sentenza di questa Corte di
[...] CP_4
pag. 2/16 Appello in diversa composizione, la società attorea ha riassunto il giudizio nei confronti dei predetti convenuti così concludendo:
“voglia l'ecc.ma Corte d'Appello di Roma, avuto riguardo alle statuizioni dell'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Sez. I (civile), n.
6522/2024, e respinta ogni contraria difesa ed eccezione, così giudicare:
− in via principale, in riassunzione del giudizio di secondo grado:
(i) rigettare l'avversario appello per i motivi sopra esposti e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Roma II Sez. Civile n. 13689/2014, depositata il 24 giugno 2014, per le considerazioni sopra esposte nonché negli atti dei precedenti gradi di merito, che s'intendono in questa sede integralmente ritrascritti e richiamati;
e
(ii) in ogni caso, accogliere le conclusioni rese da nel giudizio di primo CP_1
e/o secondo grado, e per l'effetto, accertato il diritto dell'attrice a conseguire relativamente al periodo dal 2001 al 2007 l'incremento dei diritti aeroportuali nella misura pari a Euro 13.383.745,00 ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, condannare il MIT e l in via cumulativa, alternativa o CP_4
solidale, ciascuno per quanto di ragione, al pagamento in favore di CP_1
dell'importo di Euro 13.383.745,00, ovvero del diverso importo che verrà accertato in corso di causa, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, per le considerazioni sopra esposte nonché negli atti dei precedenti gradi di merito, che s'intendono in questa sede integralmente ritrascritti e richiamati;
i in subordine, in riassunzione del giudizio di secondo grado:
pag. 3/16 ii rigettare l'avversario appello per i motivi sopra esposti e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Roma II Sez. Civile n. 13689/2014, depositata il 24 giugno 2014, per le considerazioni sopra esposte nonché negli atti dei precedenti gradi di merito, che s'intendono in questa sede integralmente ritrascritti e richiamati;
e iii in ogni caso, accogliere le conclusioni rese da nel giudizio di CP_1
primo e/o secondo grado, e per l'effetto, accertato il diritto dell'attrice a conseguire relativamente al periodo dal 2001 al 2007, l'incremento dei diritti aeroportuali nella misura pari a Euro 10.243.893,84, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa, condannare il MIT e l in via cumulativa, alternativa o solidale, ciascuno per quanto CP_4
di ragione, al pagamento in favore di dell'importo di Euro CP_1
10.243.893,84, ovvero del diverso importo, che verrà accertato in corso di causa oltre ad interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, per le considerazioni sopra esposte nonché negli atti dei precedenti gradi di merito, che s'intendono in questa sede integralmente ritrascritti e richiamati.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti, onorari e rimborso forfettario, oltre accessori di legge, di tutti i gradi di giudizio”.
Si sono costituiti i convenuti i quali, nel contestare l'avversa domanda, hanno a loro volta rassegato le seguenti conclusioni:
“Voglia Codesta Corte di Appello, contrariis reiectis, avuto riguardo alle statuizioni dell'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Sez. I (civile), n.
6522/2024:
pag. 4/16 1) Accogliere l'appello proposto dalle Amministrazioni in epigrafe per l'annullamento e/o la riforma della sentenza del Tribunale di Roma II sezione
Civile – n.3689/2014, depositata il 24/6/2014, notificata il 12/08/2014 e, per l'effetto
2) rigettare le domande ex adverso azionate siccome infondate in fatto e in diritto e comunque non provate e pertanto
3) dichiarare che nulla è dovuto a titolo di risarcimento da parte del
[...]
e dell con conseguente Controparte_3 CP_4
annullamento e/o riforma della sentenza di merito.
4) In ogni caso e anche nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda, rigettare la richiesta di somme maggiori rispetto a quanto riconosciuto dal Tribunale in primo grado per quanto sopra considerato;
5) Condannare anche alle spese ed onorari di ogni grado, anche CP_1
relativamente alla fase di legittimità, considerata la prevalente soccombenza in quella sede della medesima società.
6) In caso di accoglimento dell'appello, disporsi la restituzione delle somme versate in esecuzione delle sentenze finora emesse.
Con consequenziali statuizioni in punto di spettanza di spese, competenze e onorari anche relativi alla presente fase di giudizio”.
Alla udienza a trattazione scritta del 25.2.2025, sulle conclusioni delle parti, la
Corte ha riservato la decisione previa concessione dei termini di cui agli artt.
190 e 352 c.p.c.
Occorre prendere le mosse dalla decisione della S.C che ha censurato la precedente sentenza impugnata di questo Ufficio, avendo ritenuto pag. 5/16 insufficiente la motivazione effettuata per relationem alla precedente sentenza non definitiva che aveva avuto ad oggetto il solo rigetto della sollevata eccezione di prescrizione sollevata dal e da sul presupposto di CP_3 CP_4
una ritenuta responsabilità contrattuale e non extracontrattuale, per non avere in particolare il adottato i Decreti Ministeriali per l'adeguamento dei CP_3
tariffari aeroportuali.
In particolare, la S.C. ha così testualmente statuito:
“Tuttavia, passando, poi – in sede di decisione definitiva – all'esame della pretesa dell'an di , la medesima Corte si è limitata a rinviare alla Pt_1
precedente statuizione non definitiva appoggiandosi, così, ad una sentenza già di per sé carente di una puntuale statuizione sullo specifico profilo della doglianza degli appellanti principali suddetti volto, come si è precedentemente riferito, a contestare le affermazioni del Tribunale secondo cui il Decreto del
140T del novembre del 2000/febbraio 2001 non fosse Controparte_3
coerente con i principi sanciti dall'art. 2 commi 189 – 190 della L. n. 662 del
1996”.
La S.C. ha poi accolto il ricorso anche in punto di quantum della pretesa risarcitoria formulata dagli attori sul presupposto che il Giudice del gravame non aveva tenuto conto delle contestazioni alla espletata ctu. in quanto erroneamente ritenute tardive.
La vicenda ha ad oggetto la domanda proposta dalla società attrice diretta ad ottenere il pagamento delle differenze a cui essa ritiene di avere diritto per gli anni 2001/2007 a titolo di diritti aeroportuali in virtù del mancato adeguamento al tasso programmato come disposto dalla L. 23.12.1996 n. 662 che, all'art. 2 comma 189, stabiliva che la revisione dei detti diritti doveva pag. 6/16 attuarsi con decreto del Ministero dei Trasporti di concerto con quello delle
Finanze nel rispetto degli obiettivi indicati nella formulazione originaria dell'art. 1 della Legge 24.12.1993 n. 537 e, poi nel successivo comma 190 espressamente recitava: “ I diritti sono aumentati annualmente con decreto del ministero dei trasporti e della navigazione, nella misura pari al tasso di inflazione programmata determinata dal Governo nel documento di programmazione economico-finanziaria” in attesa della emanazione dei decreti ministeriali diretti ad individuare la misura definitiva dei diritti ai sensi dell'art. 2 comma 189.
Non essendo stati adottati detti decreti, secondo la tesi attorea, essa avrebbe avuto diritto al percepimento delle differenze derivanti appunto dal mancato adeguamento forfettario pari al tasso di inflazione programmata.
Le Amministrazioni oppongono che, viceversa, alcun diritto la attrice poteva vantare in ragione dell'adempimento alla legge da parte loro dal momento che il aveva emanato il decreto n. 140T del 14.11.2000 Controparte_3
che, all'ultimo comma dell'art. 4, escludeva per gli anni successivi ulteriori aumenti dei diritti aeroportuali fino a quando “per ciascun aeroporto, il rispettivo gestore ... non avrà ottemperato agli oneri di cui al comma 1”, “... con particolare riferimento alla elaborazione di una contabilità analitica per centri di costo ed alla stipulazione del contratto di programma…”.
L'obbligo per il Ministero dei trasporti di adeguare con decreto i diritti aereoportuali al tasso di inflazione programmata è stato poi soppresso nel
2005 dalla 1. n. 248/2005 che all'art. 11 novies co. 1 ha nuovamente sostituito il co. 10 dell'art. 10 della l. n. 537/1993 aggiungendovi anche i nuovi commi da 10 bis a 10 quater, e al comma 2 ha abrogato il comma 190 dell'art. 2 della l. n. 662/96.
pag. 7/16 Il Tribunale ha respinto la tesi delle Amministrazioni convenute, riconoscendo quindi la fondatezza della domanda attorea, argomentando che il Decreto del n. 140T del 14.11.2000 che per sua natura non è fonte Controparte_3
di diritto, non avrebbe giammai potuto sostituire i Decreti Ministeriali richiamati dalla Legge sia da un punto di vista formale che sostanziale, rispetto a quanto previsto dal richiamato art. 10 Legge 537/93 come modificato dall'art. 2 comma 189 L. 662/96 e prima che venisse sostituito dalla L. 248/05 che ebbe ad eliminare il criterio dell'adeguamento forfettario.
Con l'originario atto di appello gli odierni convenuti hanno contestato tale interpretazione ed hanno impugnato la decisione del Tribunale per avere esso male interpretato la portata dell'art. 2 commi 189 e 190 della L. 662/96.
In particolare, l'obbligo dell'aggiornamento annuale richiamato dalla norma, doveva considerarsi esteso fino al momento della emanazione del decreto previsto all'art. 189 della L. 662/96. Tale decreto sarebbe rappresentato, appunto, da quello n. 140T del 2000 che, nelle sue premesse, faceva espresso richiamo alla Delibera 86/2000 con cui veniva espresso parere Per_1
favorevole allo schema di riordino della tariffazione dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva presentato dal Ministro dei Trasporti e della
Navigazione di concerto con il Ministro delle finanze e con il quale, a sua volta, venivano individuate le modalità tecniche di concreta attuazione degli obiettivi stabiliti dall'art. 10 comma 10 della L. n. 537/93 come modificato dall'art. 2 comma 189 della L. n. 662/96.
Tale decreto, all'art. 4, statuiva: “Non si darà luogo ad ulteriori aumenti dei diritti aeroportuali, di ciascun aeroporto, fino a quando il rispettivo gestore aeroportuale non avrà ottemperato agli oneri di cui al comma 1”.
pag. 8/16 Poiché la attrice non aveva a sua volta adempiuto agli obblighi su di essa incombenti, ovvero alla corretta presentazione dei dati di contabilità corredati da una società di revisione del bilancio che ne attestasse la conformità con la citata delibera e la riconciliabilità con le risultanze del bilancio di esercizio approvato nelle forme di legge, alcuna violazione poteva essere contestata alle
Amministrazioni.
La S.C., come in premessa evidenziato, ha rimesso la decisione alla Corte di
Appello ritenendo che il precedente Collegio non avesse di fatto motivato sulla impugnazione proposta sul punto dagli appellanti.
La censura non era comunque meritevole di accoglimento.
La questione è stata di recente affrontata dalla stessa Corte di Cassazione a
SS.UU. la quale, seppur con riferimento al profilo della giurisdizione del
Giudice Ordinario, laddove era stata sollevata una eccezione di difetto di giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo, ha incidentalmente ma efficacemente puntualizzato come “la Legge n. 662 del 1996, art. 2 comma
190, stabilì che a decorrere dal gennaio 1997, ferma restando l'entità dei diritti aeroportuali già fissati per gli anni precedenti, tali diritti (istituiti dalla legge 5 maggio 1976 n. 324) dovessero essere aumentati annualmente, in misura corrispondente al tasso di inflazione programmato dal Governo, con appositi decreti ministeriali.”
Proprio prendendo spunto dalla tesi del Ministero che faceva leva sulla abrogazione (con il D.L. n. 203 del 2005, conv. con mod. con legge n. 248 del
2005) dell'art. 2, comma 190 legge n. 662 del 1996, che sancisce il passaggio dalla fase transitoria di revisione automatica dei diritti aeroportuali con riferimento al tasso di inflazione annuale alla fase definitiva di revisione sulla pag. 9/16 base di criteri stabiliti dal , prevedenti la necessità che il gestore Per_1
aeroportuale presenti la contabilità analitica dei costi e ricavi e sottoscriva il contratto di programma, ha evidenziato come “l'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmata sia stato previsto anche dall'art. 21 bis della Legge n. 31 12.2008 - fino alla emanazione dei decreti di cui al comma 10 dell'art. 10 della Legge 24.12.1993 n. 537 da adottare entro il 31.12.2008-”.
In sostanza, nel trattare una fattispecie del tutto analoga a quella oggetto del presente giudizio, è stato anche il che ha ricordato come Parte_2
ancora nel 2008 si era avvertita la necessità di ricorrere al criterio dell'adeguamento forfettario stante la assenza dei decreti ministeriali non emessi e che, per forma e sostanza, come correttamente rilevato anche dal
Giudice di prime cure, non possono dirsi essere stati sostituiti dal d.m. n.
140T del 2000.
In verità, la tesi delle Amministrazioni convenute è che, a parte la valenza sostanziale e di forma del detto decreto rispetto ai decreti ministeriali richiamati alla norma, sarebbe stata comunque necessaria una specifica impugnativa da parte della società dinanzi al G.A. e, poiché tale impugnazione non è stata proposta, non poteva che trovare applicazione detta disciplina.
Ne discenderebbe, la correttezza e la piena efficacia per il periodo di riferimento del decreto ministeriale adottato nel novembre 2000 che tiene conto sia delle competenze effettive in materia alla data vigente, sia della delibera del CIPE del 4 agosto 2000 n. 86/2000, intervenuta a dettare lo schema di riordino della tariffazione dei servizi aeroportuali.
Ritiene il Collegio, che oltre a quanto già affermato in modo condivisibile dal
Tribunale, non vi sono dubbi che il citato D.M. non poteva che avere una pag. 10/16 portata temporanea (ovvero per il solo anno 2001) come del resto confermato dallo stesso tenore dell'art. 4 secondo cui “la misura dei diritti aeroportuali determinata negli articoli precedenti viene disposta a titolo provvisorio e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto in attesa della completa attuazione dei criteri individuati dalla delibera
CIPE in premessa indicata e degli adempimenti ivi completati, con particolare riferimento alla elaborazione di una contabilità analitica per centri di costo ed alla stipulazione del contratto di programma da parte dei gestori aeroportuali”.
E che si trattasse di un provvedimento avente natura temporanea è confermato anche dai successivi decreti, nei quali si fa richiamo al citato decreto n. 140T/2000 contenente aggiornamento dei diritti aeroportuali ai tassi di inflazione programmata previsti fino all'anno 2000.
Ne consegue, pertanto, che la domanda proposta dalla odierna attrice deve ritenersi fondata.
L'ulteriore motivo accolto dalla Corte di Cassazione è relativo alla mancata valutazione da parte della precedente Corte di Appello delle note critiche rivolte dalla difesa degli appellanti alla espletata ctu.
Il consulente nominato dalla Corte, dopo aver esaminato tutta la documentazione in atti, ha fornito una prima soluzione, salvo poi offrine una seconda all'esito delle osservazioni svolte dal ctp della attrice.
Peraltro, tale seconda conclusione, non condivisa dall'ausiliario, è stata invece accolta dal Collegio giudicante.
La S.C. ha cassato con rinvio detta pronuncia, sicchè occorre che il Collegio prenda in esame le osservazioni della difesa delle appellanti e rivaluti quindi la decisione precedentemente assunta.
pag. 11/16 Come prima soluzione il ctu. ha così affermato:
“dall'analisi del decreto del 14 novembre 2000, della deliberazione n. 86/2000 del 4 agosto 2000 e dello “schema di riordino della tariffazione dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva” allegato alla deliberazione, si evince che il decreto è entrato in vigore a partire dal mese di marzo 2001 e che il decreto stesso tiene conto del tasso di inflazione per gli anni 1999 e 2000.
Si ritiene pertanto corretto applicare per l'anno 2001 il solo tasso di inflazione programmata stabilito per l'anno 2001.
Il ctu. ha provveduto a determinare….i maggiori ricavi a titolo di “diritti aeroportuali” che la avrebbe conseguito a seguito della Controparte_1
applicazione del decreto del 14 novembre 2000 e pertanto del tasso di inflazione programmato e le conseguenti differenze con quanto realmente conseguito senza l'applicazione del tasso di inflazione programmato”.
E' così pervenuto al ricalcolo della differenza ammontante a complessivi €
7.720.209,00 sulla cui base ha poi aggiunto la rivalutazione monetaria e gli interessi legali pervenendo così alla somma complessiva al dicembre 2019 di €
10.891.833,00, somma sostanzialmente coincidente con quanto richiesto in primo grado dalla stessa attrice ed al cui pagamento il convenuto era CP_3
stato condannato dal Giudice di primo grado.
Senonchè il ctu. ha operato, come detto in precedenza, un secondo calcolo sulla base di quanto in definitiva richiesto dal ctp. attoreo che ha incentrato la propria critica su due profili rappresentati dalla durata in vigore del decreto del
14 novembre 2000 (ovvero dal marzo 2001) e dal tasso di inflazione programmata utilizzato per l'adeguamento dei diritti per l'anno 2000.
pag. 12/16 All'esito di tale rettifica il saldo complessivo è stato indicato in € 12.836.900,00 di cui € 9.070.243,00 a titolo di differenze dei diritti a cui sano stati aggiunti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali.
La Corte di Appello ha accolto la seconda ricostruzione, salvo condannare il alla minor somma come liquidata dal Tribunale stante la assenza di CP_3
specifica impugnazione incidentale della società.
Orbene, quanto alla prima questione relativa alla presunta introduzione di domande nuove (quella da ritardo del decreto 140T/2000) essa non è tale, ma semplicemente una mera integrazione difensiva che non comportava alcuna novità in punto di pretesa risarcitoria.
Nel merito, poi, la questione della diversità delle conclusioni dell'ausiliario è del tutto irrilevante, atteso che è stata la Corte di Appello che ha ritenuto di prendere in esame la seconda ipotesi di calcolo dell'ausiliario, peraltro dallo stesso non condivisa.
Nel merito, invece, la censura delle parti convenute si era incentrata e si incentra nuovamente in questa sede di rinvio, sulla circostanza che per quanto concerne il decreto non vi era alcun obbligo della sua emanazione entro un termine prefissato, ed inoltre esso già teneva conto del tasso di inflazione per due annualità precedenti. Operando seguendo il secondo metodo, si sarebbe venuta a creare una ingiustificata duplicazione con arricchimento della società.
Quanto, poi, alla riconosciuta rivalutazione monetaria, essa sarebbe già compresa nel tasso di inflazione, per cui sarebbe ingiustificata la duplicazione.
Con riferimento, infine, agli anni 2006/2007 alcuna ulteriore somma a titolo di differenza poteva essere riconosciuta alla controparte in ragione della abrogazione disposta dalla L. n. 248/05 sopra richiamata.
pag. 13/16 Osserva il Collegio, che è corretto quanto affermato dal precedente Collegio sia con riferimento alla entrata in vigore del D.M. 140T/2000, visto che è chiaro che deve intendersi l'anno solare e, quindi, del tutto ingiustificatamente resterebbero precluse le mensilità di gennaio/febbraio 2001 e sia con riferimento alla circostanza che erroneamente risulta essere stato preso in esame inizialmente dal ctu. un tasso di inflazione inferiore rispetto a quello successivamente specificato nel documento di programmazione economico finanziario per gli anni 2001/2004.
Quanto al 2006 ed al 2007, non è stato effettivamente richiesto un ulteriore danno per inadempimento del , quanto la semplice differenza CP_3
conseguenza della mancata applicazione dell'adeguamento tariffario per gli anni precedenti e, dunque, sul punto la doglianza delle convenute non era e non è meritevole di accoglimento.
In ordine alla rivalutazione monetaria, poi, è stata correttamente riconosciuta, trattandosi di debito di valore, dal 2008 prendendosi come base di riferimento i singoli importi rivalutati anno per anno oltre interessi legali sulle somme come sopra rivalutate sino al soddisfo.
Tuttavia, come correttamente rilevato dalla precedente Corte di Appello, tenuto conto che la domanda attorea era stata accolta nei limiti della somma di cui alla somma di € 10.243.893,84 oltre rivalutazione ed interessi, in assenza di appello incidentale proposto dalla società e non essendo possibile estendere la domanda ulteriormente in questo giudizio di rinvio, non può che confermarsi in toto la sentenza di primo grado.
pag. 14/16 Le spese di tutti i gradi di giudizio e, quindi, anche del presente giudizio di riassunzione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo venendo poste a carico del solo . CP_3
Vanno, invece, interamente compensate quelle relative all atteso CP_4
l'accoglimento della domanda principale proposta nei confronti del CP_3
e restando assorbita quella proposta nei confronti di essa solo in via di mero subordine.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio in riassunzione proposto dalla per l'aeroporto civile CP_1 [...]
ogni ulteriore istanza ed eccezione disattese, così Parte_3
provvede: accoglie la domanda e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di
Roma n. 13689/14 e condanna il solo Controparte_5
al pagamento in favore della predetta società, della complessiva
[...]
somma di € 10.243.893,84 oltre rivalutazione con decorrenza dal 2008 ed interessi sulla somma via via rivalutata sino al soddisfo come da parte motiva;
dichiara assorbita la domanda proposta nei confronti di CP_4
condanna il alla rifusione in favore della medesima società attrice CP_3
delle spese e competenze di primo e secondo grado nei termini di cui alle relative sentenze, nonché a quelle del presente giudizio di rinvio che liquida complessivamente in € 74.700,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
pag. 15/16 Compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di Legittimità.
Compensa per intero le spese dei giudizi con riferimento ad CP_4
Così deciso alla camera di consiglio del 27.5.2025
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
pag. 16/16