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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 5192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5192 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Specializzata in materia di impresa
Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di imprese, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:
DOTT. SALVATORE DI LONARDO PRESIDENTE
DOTT. ILARIA GRIMALDI GIUDICE REL.
DOTT. FRANCESCA REALE GIUDICE ha deliberato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 9607/2019 R.G., avente ad oggetto Altri istituti di diritto societario, pendente
T R A
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Maria Antonella Rotondo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in S.
Maria C.V., Trav. Mario Fiore n. 32, per mandato in atti;
ATTORE
C O N T R O
, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma Piazza del Controparte_1
Viminale 1, (CF , e per esso l' P.IVA_2 Controparte_2
, in persona del prefetto p.t., con sede in Piazza della Prefettura 2, e
[...] CP_2 [...]
(C.F. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3
rappresentante p.t., con sede in via Santa Chiara 44, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Dello Stato Di Napoli, presso la quale sono elettivamente domiciliati in Napoli, via A. Diaz n. 11;
CONVENUTI
CONCLUSIONI: COME IN ATTI.
1 Rimessa in decisione all'udienza del 12.11.2024, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI in FATTO e DIRITTO della DECISIONE
1. Con atto di citazione in riassunzione dinanzi a questo tribunale, in seguito a sentenza del
TAR Campania pubblicata il 27.12.2018 declinatoria della propria giurisdizione in favore del giudice ordinario, la società attrice ha chiesto: accertare e dichiarare l'incompetenza del
[...]
e dei suoi Organi periferici a stabilire il regime fiscale dei contratti sottoscritti e CP_1
sottoscrivendi, e pertanto la illegittimità e precisamente 1) della nota del
[...]
Controparte_4 silo prot. n. 155526 del 05.09.2018, comunicata in data 13.09.2018, recante
[...]
l'indicazione dell'Aliquota IVA ai servizi espletati dai gestori dei centri di accoglienza per migranti sulla scorta della risposta dell' all'interpello n. 956-564/2018; 2) ove e per Controparte_3 quanto occorra, dell'interpello dell' Divisione Contribuenti Direzione Controparte_3
Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non commerciali Settore fiscalità e compliance degli enti collettivi Ufficio Consulenza n. 956-564/2018, comunicato in data
13.09.2018; 3) della nota della Prefettura di Controparte_5
Amministrazione Servizi Generali ed Attività contrattuali prot. n. 82024 del 12.09.2018,
[...] comunicata in data 13.09.2018, recante l'applicazione con effetto immediato dell'aliquota IVA ai servizi espletati dai gestori dei centri di accoglienza per migranti indicata dall' CP_3
nell'interpello n. 956-564/2018 del;
4) della nota della
[...] Controparte_1 [...]
Contabilità e Finanziaria – Servizio Amministrazione Servizi Generali Controparte_6 CP_5
ed Attività contrattuali prot. n. 87098 del 27.09.2018, comunicata in pari data, recante la richiesta di rettifica delle fatture emesse nel 2017 in adeguamento all'aliquota IVA indicata dall'
[...]
nell'interpello n. 956- 564/2018; 5) della nota della CP_3 [...]
Controparte_7
contrattuali prot. n. 96127 del 24.10.2018, comunicata in pari data, recante la conferma delle note prefettizie prot. n. 82024 del 12.09.2018 e prot. n. 87098 del 27.09.2018 in ordine alla necessità di rettificare le fatture emesse precedentemente alla risposta dell' all'interpello Controparte_3
n. 956-564/2018 del;
6) della nota del prot. n. 18048 Controparte_1 Controparte_1
del 16.10.2018, di cui si ignora il contenuto, citata nella nota della
[...]
Controparte_8
prot. n. 96127 del 24.10.2018; 7) di ogni altro atto e provvedimento collegato,
[...]
connesso e conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi della e, previo Parte_1
2 annullamento dei predetti atti e per l'effetto, ordinare al , in persona del Controparte_1
Ministro p.t. e per esso all' , in persona Controparte_2
del Prefetto p.t., di disporre il pagamento delle fatture già emesse ed emittende per prestazioni rese ed a rendersi in ragione di contratti di appalto conclusi ovvero ancora pendenti, ed anche di quelli futuri, secondo il regime fiscale nelle stesse inizialmente individuato. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre oneri per legge e spese generali 15%.
Si sono costituiti il e l' , chiedendo il rigetto Controparte_1 Controparte_3
della domanda, sostenendo la legittimità dei provvedimenti adottati.
Con ordinanza depositata in data 29 luglio 2020, il Tribunale di Napoli – Sezione specializzata in materi di impresa – ha sollevato il conflitto negativo di giurisdizione, ritenendo sussistere la giurisdizione del giudice tributario, atteso che “l'impugnazione della risposta dell' all'interpello proposto dal in ordine al regime Controparte_3 Controparte_1
IVA applicabile al corrispettivo del servizio di accoglienza dei migranti e degli atti dallo stesso conseguenti deve ritenersi rientrare nella giurisdizione del giudice tributario, in quanto chiaramente si tratta di atto che reca l'indicazione delle ragioni fattuali e giuridiche della pretesa tributaria relativa al regime IVA applicato, ritenuto errato dalla risposta all'interpello e, dunque, anche se non emesso in forma autoritativa e vincolante per il contribuente, chiaramente è un atto immediatamente lesivo dei diritti del contribuente”.
La Suprema Corte di Cassazione – Sezioni Unite Civili, con ordinanza pubblicata in data 22 gennaio 2024, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario innanzi al quale ha rimesso le parti, individuando il petitum sostanziale della presente controversia, espressamente ritenendo che
“l'oggetto del contendere afferisce al denunciato inadempimento dell'amministrazione aggiudicatrice rispetto alle condizioni negoziali assunte all'atto della stipulazione delle convenzioni con l'odierna ricorrente, collocandosi, quindi, in un momento successivo alla stipulazione del contratto e pacificamente involgente l'esecuzione dello stesso, tanto da radicare la giurisdizione del giudice ordinario”.
Quindi, con atto di riassunzione, la causa è stata radicata innanzi a questo tribunale.
Si sono costituiti il e l' , eccependo in via Controparte_1 Controparte_3 preliminare e pregiudiziale che l'atto introduttivo del giudizio riassunto dovesse essere ritenuto nullo, perché in alcune parti vi era un riferimento ad una società diversa dall'attrice (e precisamente la , ciò che avrebbe generato confusione e nullità dell'atto; nel merito, hanno sostenuto CP_9
la legittimità del proprio comportamento.
2. In via preliminare, va respinta l'eccezione di nullità dell'atto di riassunzione sollevata dalle convenute, in quanto appare del tutto evidente che il riferimento alla è frutto di un CP_9
3 mero refuso o errore materiale (dovuti alla circostanza che il medesimo difensore ha agito per detta società per una questione analoga a quella in esame) per cui non vi è dubbio alcuno in ordine all'esatta individuazione di parte attrice.
Nel merito, la domanda di parte attrice è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
A riguardo, giova premetter in fatto che: - la società attrice, esercita Parte_1
attività di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti asilo;
- tra la fine dell'anno 2016 e il 2017, la indiceva varie procedure di gara per l'affidamento del servizio di accoglienza Controparte_6
dei migranti;
- in particolare, con una prima procedura, bandita per il periodo dal 22.03.2017 al
30.06.2017, la società attrice risultava aggiudicataria sulla scorta della seguente offerta economica:
€ 32,90 oltre IVA al 22% pro capite/pro die (convenzione n. 33043 prorogata con atto prot. n.
51715 fino al 31.12.2017); - successivamente, veniva pubblicato il bando di gara n.
86448/SASGAC del 19.12.2016, suddiviso in 6 lotti territoriali, per l'affidamento del servizio di accoglienza dei migranti per il periodo dal 01.04.2017 al 31.12.2017; - all'esito della procedura di gara, la società risultava aggiudicataria dei lotti n. 1, 2 e 4 sulla scorta della seguente offerta economica: lotto 1: € 31,50 oltre IVA al 22% pro capite/pro die (convenzione n. 76839); lotto 2: €
33,25 oltre IVA al 22% pro capite/pro die (convenzione n. 76840); lotto 4: € 31,50 oltre IVA al
22% pro capite/pro die (convenzione n. 76841); - a causa dell'elevato numero di sbarchi, la disponibilità dei posti programmati e messi a bando risultavano insufficienti, giacché al fine di garantire la continuità del servizio e per scongiurare conseguenze per la sicurezza dei cittadini e per l'ordine pubblico, la Prefettura indiceva una nuova gara per l'affidamento del servizio dal
15.07.2017 al 31.12.2017; - all'esito della procedura di gara, parte attrice risultava aggiudicataria sulla scorta della seguente offerta economica: € 33,95 oltre IVA al 22% pro capite/pro die
(convenzione 89758); - in vista della scadenza delle convenzioni di cui sopra, prevista per il
31.12.2017, la indiceva una nuova procedura di gara per la stipula di un Controparte_6 accordo quadro per l'affidamento del servizio per l'anno 2018; nelle more della conclusione della procedura, la durata delle precedenti convenzioni veniva prorogata fino al 31.05.2018 (atti prot.
397, 398, 400, 52444, 41295); all'esito della nuova procedura di gara, la risultava Pt_1
aggiudicataria del servizio per i lotti n. 1, 3 e 4 fino al mese di luglio 2019, sulla scorta della seguente offerta economica: lotto 1: € 31,34 oltre IVA al 22% pro capite/pro die (convenzione n.
92020); lotto 3: € 32,39 oltre IVA al 22% pro capite/pro die (convenzione n. 76318); lotto 4: €
31,34 oltre IVA al 22% pro capite/pro die (convenzione n. 91316); - orbene, per quanto di interesse ai fini della presente controversia, la società ha erogato e sta tuttora erogando il servizio applicando il prezzo indicato nell'offerta e l'IVA al 22% in regime di split payment, ai sensi dell'art. 1 co. 629, lett. b), Legge 190/2014, e sulla scorta di tale regime fiscale ha emesso e sta emettendo le relative
4 fatture;
- inoltre, proprio in virtù dell'IVA applicata, la ricorrente ha recuperato – con le detrazioni fiscali previste per legge – l'imposta sul valore aggiunto versata sugli acquisti effettuati nell'esercizio dell'attività di accoglienza dei cittadini stranieri;
- sempre nel rispetto della normativa vigente, la società con riferimento alle fatture emesse, ha eseguito tutti gli adempimenti fiscali e civilistici previsti (dichiarazione dei redditi, dichiarazioni iva, spesometro, bilancio di esercizio), dichiarando costi, ricavi e compensazioni in considerazione del predetto regime Iva applicato;
- inoltre, per far fronte al gravoso ritardo (circa un anno) con cui l'Ente prefettizio effettua i pagamenti, parte attrice ha, altresì, fatto ricorso ad operazioni finanziarie di cessione dei crediti ad
Istituti Bancari derivanti dalle fatture relative al servizio di accoglienza de qua (contratti di cessione repertorio n. 14843 e 14484 del 03.11.2017): dette cessioni sono state accettate dalla
Prefettura ai sensi dell'art. 106, co. 13, D.Lgs 50/2016.
Tanto premesso, va ulteriormente considerato che, nel mese di maggio dell'anno 2018, il ha presentato all' una specifica istanza di interpello sul Controparte_1 Controparte_3 regime fiscale da applicare ai servizi di accoglienza, richiesta alla quale l' ha Controparte_3
fornito risposta con atto prot. n. 956-564/2018 in cui, per quanto di interesse ai fini della presente controversia, ha stabilito che le prestazioni relative ai servizi in questione rientrano nel regime di esenzione IVA ai sensi dell'art. 10, co. 1, n. 21, D.P.R. 633/1972 - previsto per le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n.
326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie - precisando che tale esenzione si applica a tutti i soggetti ad eccezione delle cooperative sociali, dei consorzi e delle associazioni di volontariato, che viceversa devono applicare l'IVA al 5% ai sensi della parte II bis della tabella A allegata al citato DPR 633.
Tale interpello è stato recepito dal che, con nota prot. n.155526 del Controparte_1
05.09.2018, ha indicato alle Prefetture l'aliquota IVA da applicare ai servizi espletati dai gestori dei centri di accoglienza per migranti sulla scorta dell'interpello n. 956-564/2018. Di conseguenza, la
, con nota prot. 82084 del 12.09.2018, trasmessa il 13.09.2019, ha comunicato Controparte_6 ai vari operatori coinvolti, tra cui la odierna attrice, la nota del e l'interpello dell' CP_1 [...]
, rappresentando la necessità di applicazione “con effetto immediato” dell'aliquota CP_3
IVA. Successivamente, la , con nota prot. n. 87098 del 27.09.2018, ha Controparte_6 effettuato un'applicazione retroattiva del regime fiscale indicato nell'interpello, chiedendo alla società la rettifica delle fatture emesse nel 2017 (ancora non pagate) a fronte del servizio già espletato. La , pertanto, con nota del 03.10.2018, ha rappresentato alla Pt_1 Controparte_6
l'illegittimità delle determinazioni assunte e l'impossibilità di adeguamento al diverso regime IVA,
5 deducendo: di aver applicato l'Iva al 22% sulla scorta della normativa vigente, delle disposizioni dei bandi di gara e delle conseguenti convenzioni sottoscritte con l'Ente Prefettizio;
di aver recuperato – con le detrazioni fiscali previste per legge – l'imposta sul valore aggiunto versata sugli acquisti effettuati nell'esercizio dell'attività di accoglienza dei cittadini stranieri;
che l'applicazione del regime Iva in esenzione cagiona rilevanti danni, poiché determina l'esclusione della detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto applicata sugli acquisti di beni e servizi a norma dell'art. 19 D.P.R.
633/1972, generando un costo non considerato e non previsto in sede di partecipazione alle gare d'appalto; di aver eseguito tutti gli adempimenti fiscali e civilistici previsti (dichiarazione dei redditi, dichiarazioni iva, spesometro, bilancio di esercizio), dichiarando costi, ricavi e compensazioni in considerazione del predetto regime Iva;
di aver, altresì, proceduto alla cessione dei crediti ad Istituti Bancari derivanti dalle fatture relative al servizio di accoglienza de qua
(contratti di cessione repertorio n. 14843 e 14484 del 03.11.2017), cessioni accettate dalla
Prefettura; che l'interpello dell' non è vincolante ed in ogni caso non può mai Controparte_3
avere effetto retroattivo. Tuttavia, pur a fronte di tali specifiche osservazioni, la CP
, con nota prot. n. 96127 del 24.10.2018, ha confermato le sue precedenti note prot. n. 82084
[...]
del 12.09.2018 e prot. n. 87098 del 27.09.2018.
2.1. La questione giuridica che il Tribunale è chiamato a dirimere è se il comportamento tenuto dall'amministrazione aggiudicatrice rispetto alle condizioni negoziali assunte all'atto della stipulazione delle convenzioni per cui è causa con l'odierna parte attrice, collocandosi, quindi, in un momento successivo alla stipulazione del contratto e pacificamente involgente l'esecuzione dello stesso, sia da considerarsi legittimo e, comunque, corrispondente ai canoni di buona fede, solidarietà e diligenza nella esecuzione del contratto stesso o se, piuttosto, tale comportamento sia da considerare illegittimo, in quanto idoneo ad incidere in corso di esecuzione sul contratto, determinando unilateralmente uno squilibrio tra le prestazione dedotte nel contratto di appalto di servizi, in pregiudizio di parte attrice.
Parte convenuta, nella comparsa di costituzione e risposta in riassunzione, ha sostenuto di aver legittimamente chiesto all'autorità competente in materia fiscale chiarimenti sulla questione in oggetto e che, a seguito dell'interpello (a suo dire legittimata a proporlo nonostante la legge parli di ricorso all'interpello da parte del contribuente), ha ritenuto di aderire alle indicazioni contenute nella risposta in quanto vincolanti e quindi idonee ad incidere anche nei rapporti in corso di esecuzione e addirittura anche con riferimento al pagamento delle attività già compiute in sede di esecuzione continuata del contratto di appalto di servizi, tanto che, in particolare, la
[...]
Controparte_8
prot. n. 82024 del 12.09.2018, comunicava all'attrice l'applicazione con
[...]
6 effetto immediato dell'aliquota IVA indicata dall' nell'interpello e Controparte_3
comunicava la nota prot. n. 87098 del 27.09.2018, con cui richiedeva la rettifica delle fatture emesse nel 2017 in adeguamento a detta aliquota IVA .
Il Tribunale non concorda con detta interpretazione.
Dalle convenzioni sottoscritte tra le parti in causa si evince che il prezzo è indicato al netto di IVA e che è precisato che l'Amministrazione rientra nell'ambito applicativo dello split payment previsto dall'articolo 1, co. 629, lett. b) della legge n. 190/2014 che ha introdotto l'art. 17 ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, (Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici), ai sensi del quale “1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze”.
Dagli atti di causa risulta che con l'interpello n. 956-564/2018, il ha Controparte_1
posto ad tre quesiti particolari riferiti al regime fiscale applicabile al servizio Controparte_3 pubblico in questione;
alla terza domanda ha formulato il seguente quesito “[…] se, nel caso di contratti in corso di esecuzione che prevedono l'applicazione dell'Iva , possa essere liquidato il corrispettivo ai gestori senza il versamento dell'Iva da parte delle Prefetture che operano in regime di split payment[…]” e dalla lettura dell'atto di interpello si ricava che lo stesso Ministero ha evidenziato che rispetto a detto quesito “unico riscontro, nel testo della risoluzione di CP_3
prot 14404 del 18.10.2018 , (pag 6) si rinviene nel seguente inciso “[…] […]
[...] Parte_2
Da ultimo, si precisa che nei casi in cui è prevista l'applicazione dell'Iva, la liquidazione dell'imposta dovrà avvenire in base al meccanismo della scissione dei pagamenti ( c.d. split payment), di cui all'articolo 17 ter del citato D.P.R. 633 del 1972, in quanto le Prefetture, essendo degli organi periferici del Ministero istante, rientrano tra le Amministrazioni dello Stato espressamente richiamate dal citato articolo 17 ter.[…][…]”. Per cui, sempre dal tenore letterale della istanza di interpello, si ricava che il Ministero ha ritenuto che “Pertanto, a fronte di una esplicita richiesta del Ministero interpellante sembrerebbe che precisi che Controparte_3
per i contratti pendenti alla data della risposta all'interpello, che prevedano l'applicazione dell'Iva
7 con lo split payment, le modalità operative non cambiano rispetto al passato, e dunque la
Prefettura deve continuare ad applicare il sistema dello split payment e quindi a versare direttamente l'Iva dovuta all'Erario”.
Ciò nonostante, il Ministero dell'interno, con nota prot. n. 155526 del 5 settembre 2018, in recepimento del parere reso dall' in risposta alla propria istanza di interpello Controparte_3
ordinario n. 956-564/2018, ha indicato alle Prefetture di applicare ai servizi di gestione dei centri di accoglienza dei migranti il regime di esenzione IVA di cui all'articolo 10, n. 21), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per cui la ha negato Controparte_6 all'attrice il pagamento delle fatture relative ai servizi prestati, con IVA al 22%, rifacendosi a detta parte dell'interpello.
Ebbene, in primo luogo, va considerata la natura non vincolante della risposta resa in sede di interpello, come riconosciute dalle stesse parti convenute nei propri scritti difensivi, in quanto è atto consultivo privo di valenza normativa.
Ciò è evidenziato nella stessa risposta dell' all'ulteriore richiesta di Controparte_3 chiarimenti rivolta dal in data 29.3.2021, in cui si legge espressamente che i Controparte_1
“chiarimenti forniti dall' con documenti di prassi o in sede di interpello non hanno portata CP_3 innovativa dell'ordinamento, limitandosi ad “esprime[re] esclusivamente un parere dell'amministrazione non vincolante per il contribuente… e a maggior ragione per il Giudice (cfr., fra le altre, Cass. civ. 6699/2014)”; si tratta, dunque, come definito dalla stessa di atti con CP_3
“natura di interpretazione amministrativa”.
E' di tutta evidenza, dunque, che il contenuto della risposta all'interpello se non è vincolante per il contribuente richiedente, a maggior ragione non lo è per i terzi estranei all'interpello, come è nel caso che ci occupa la società che ha prestato il servizio di assistenza, né tanto meno l'esito dell'interpello può incidere sui contratti di appalto già stipulati ed in corso di esecuzione, per i quali sono dettate delle condizioni vincolanti, considerate dalle parti in sede di stipulazione e trasfuse in clausole contrattuali del pari vincolanti le parti contraenti.
Ciò per quanto riguarda il profilo dei rapporti tra contribuente e pubblica amministrazione finanziaria che non può che avere riflessi anche nella fattispecie contrattuale oggetto della presente controversia (del resto anche la riscritta disciplina degli interpelli si ispira a principi del tutto contrari al comportamento tenuto dalla convenuta , in quanto tutela il principio Controparte_6
del legittimo affidamento del contribuente, di leale collaborazione e della certezza del diritto, laddove è espressamente previsto che gli effetti della risposta all'istanza di interpello si estendono ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie già oggetto di interpello,
8 salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante).
2.3. Invero, tali principi vanno riflessi nell'alveo del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, trovando una consacrazione nelle norme civilistiche che meglio si attagliano alla fattispecie concreta.
Va considerato che nell'esecuzione e nell'interpretazione del contratto vigono i principi fondamentali di buona fede e correttezza, ex artt. 1175, 1366 e 1375 c.c., i quali rilevano sia sul piano dell'individuazione degli obblighi contrattuali, sia su quello del bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti, giacché, sotto il primo profilo, essi impongono a ciascuna di esse di adempiere obblighi anche non espressamente previsti dal contratto o dalla legge, ove necessario per preservare gli interessi della controparte;
sotto il secondo profilo, consentono al giudice di intervenire anche in senso modificativo o integrativo sul contenuto del contratto, ove necessario per garantire l'equo contemperamento degli interessi delle parti e prevenire o reprimere l'abuso del diritto (cfr. da ultimo Cass. civ., sez. II, 10/01/2025, n. 656).
Dunque, la buona fede oggettiva - che, nell'esecuzione del rapporto contrattuale, è il nerbo delle regole di condotta, dal contenuto necessariamente elastico, ma ontologicamente etico - governa il comportamento dei contraenti, in modo tale che esso, mediante l'adempimento di tale basilare obbligo relazionale, sia collaborativo e sociale e sia diretto, quindi, a tutelare i legittimi interessi della controparte al pari dei propri (cfr. Cass. civ., sez. III, 27/03/2024, n. 8277).
Ebbene, il comportamento della tenuto nel corso dell'esecuzione del Controparte_6
contratto è del tutto contrario a tali principi, che comportano che la stessa non poteva certamente, sulla scorta delle note sopra indicate, impugnate da parte attrice, imporre una modifica unilaterale dei termini delle convenzioni con la stessa concluse, che si pone in violazione delle legittime aspettative della controparte contrattuale e degli interessi economici della stessa, come esplicitati nell'offerta economica posta a fondamento dell'aggiudicazione, effettuata con l'affidamento di poter detrarre/compensare l'IVA applicata alle forniture dei servizi di accoglienza che qui ci occupano con l'IVA pagata sugli acquisti effettuati in vista della prestazione dei medesimi servizi.
L'applicazione retroattiva del regime di esenzione IVA costituisce, dunque, manifestazione esplicita di un comportamento contrario a buona fede e correttezza e, quindi, non legittimo, per cui da considerare privo di efficacia nei confronti di parte attrice, la quale ben potrà pretendere fino alla conclusione delle convenzioni in essere che esse seguano le regole contrattuali originariamente pattuite.
Non si tratta quindi di disapplicare il parere reso in sede di interpello ovvero di considerare un rapporto intercorso tra e la , quanto piuttosto di Controparte_1 Controparte_6
9 ordinare alla convenuta che il pagamento delle fatture già emesse ed emittende Controparte_6
per prestazioni rese ed a rendersi in ragione di contratti di appalto conclusi ovvero ancora pendenti secondo il regime fiscale nelle stesse inizialmente individuato.
Altro sarà poi verificare se, nella sostanza, il parere reso in sede di interpello sia legittimo o meno in relazione a futuri contratti di appalto che potranno intercorrere tra le parti, laddove eventualmente la stazione appaltante dovesse ritenere di seguire le indicazione in materia di IVA previste nel parere, ma tale eventualità esula dalla controversia in esame, che va risolta alla luce di quanto statuito anche dall'ordinanza delle Sezioni Unite resa in sede di regolamento di giurisdizione, la quale, giova ripeterlo, ha chiarito che l'oggetto del contendere, nel presente giudizio, afferisce al denunciato inadempimento dell'amministrazione aggiudicatrice rispetto alle condizioni negoziali assunte all'atto della stipulazione delle convenzioni con l'odierna istante, collocandosi, quindi, in un momento successivo alla stipulazione del contratto e pacificamente involgente l'esecuzione dello stesso.
Naturalmente, resta impregiudicato il potere dell' di effettuare diverse Controparte_3
valutazioni e/o accertamenti nei confronti dei contribuenti parti in causa, essendo il presente giudizio, come indicato dalla Suprema Corte, relativo esclusivamente ai rapporti contrattuali tra le parti medesime.
2.4. Né la normativa speciale in tema di contratti di appalto pubblico legittima una tale pretesa di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.
Invero, si ritiene che spetti al giudice ordinario decidere sulle controversie aventi ad oggetto la rinegoziazione del contratto di appalto senza accordo tra le parti. In tal caso, infatti,
l'amministrazione non dispone di un potere autoritativo di modifica unilaterale dell'oggetto del contratto, ma solo di un diritto potestativo di recesso in caso di mancato accordo tra le parti sulla riduzione del prezzo o delle prestazioni, controbilanciato da analoga potestà dell'appaltatore di sciogliersi dal vincolo (cfr. Cons. di Stato, sez. III, 25/03/2019, n. 1937).
D'altra parte, alla stazione appaltante, la quale in via generale non può discostarsi dalle regole da essa stessa fissate, è ammesso intervenire nei casi in cui il chiarimento rivesta caratteri, per così dire, di neutralità rispetto ai contenuti del bando e alla partecipazione alla gara o meglio quando l'attività posta in essere non costituisca un'indebita e perciò illegittima modifica delle regole di gara, ma una sorta di interpretazione autentica con cui la S.A. chiarisce la propria volontà provvedimentale in un primo momento poco intellegibile, precisando o meglio delucidando le previsioni della lex specialis (cfr. T.A.R. Napoli, (Campania) sez. I, 31/03/2022, n.2196).
Tali presupposti non sussistono nel caso di specie, in cui dalla lettura e dall'interpretazione secondo correttezza e buona fede della documentazione relativa alla conclusione degli appalti
10 stipulati con la si ricava che il prezzo offerto e aggiudicato era al netto di IVA e che Pt_1
l'imposta sarebbe stata versata dalla committente in regime di split payment, richiamando espressamente l'art. 1, co. 629, lett. b) della legge n. 190/2014, che tale regime ha introdotto con riferimento alle amministrazioni dello Stato.
Ha ragione quindi la nel ritenere l'illegittimità delle determinazioni assunte Parte_1 dall'amministrazione committente e l'impossibilità di adeguamento al diverso regime di esenzione
IVA, dalla stessa invocato.
Alle sopra esposte regole contrattuali dovrà attenersi parte convenuta quanto ai contratti per cui è causa già stipulati, sia per le prestazioni già eseguite che per quelle in corso di esecuzione.
Entro detti limiti la domanda attorea merita accoglimento, con conseguente accertamento dell'obbligo della , in relazione al corrispettivo delle prestazioni eseguite da Controparte_6
parte attrice, di applicare l'IVA al 22% in regime di split payment e, conseguentemente, di procedere al relativo pagamento.
Non meritano, invece, accoglimento le domande volte ad ottenere una specifica pronunzia di illegittimità e di nullità degli atti su richiamati, posti a fondamento della pretesa di parte convenuta di modifica del regime fiscale delle prestazioni dedotte nel contratto di appalto, che assumo rilievo ai fini della valutazione dell'illegittimità di tale comportamento, come su argomentato, quali atti attraverso i quali si è espressa la volontà unilaterale della Prefettura di effettuare una modifica non consentita delle prestazioni contrattuali.
3. Alla soccombenza segue la conseguente condanna della convenuta Prefettura al pagamento delle spese di lite come liquidate in dispositivo, applicando i parametri relativi alle cause di valore indeterminabile di media difficoltà.
Vanno, invece, compensate le spese tra parte attrice e la convenuta , Controparte_3
alla luce delle motivazioni di cui sopra, che evidenziano l'estraneità della stessa al giudizio, non essendo propriamente parte dei rapporti contrattuali oggetto di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione civile specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando nella controversia come sopra proposta tra le parti, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta che il , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, è tenuta ad applicare sulle prestazioni rese e da eseguire da parte attrice in virtù dei contratti di appalto con la stessa conclusi e dedotti in giudizio l'IVA al
11 22% in regime di split payment, secondo il regime fiscale originariamente individuato nelle fatture emesse, procedendo al relativo pagamento;
2) Respinge ogni altra domanda;
3) Condanna il , in persona del Ministro pro tempore, al pagamento delle Controparte_1 spese di lite in favore di parte attrice, che liquida in € 8.000,00 per compensi ed € 1.063,00 per spese, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4) Compensa integralmente le spese tra parte attrice e l' . Controparte_3
Napoli, 13.5.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dr.ssa Ilaria Grimaldi dr. Salvatore Di Lonardo
12
Sezione Specializzata in materia di impresa
Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di imprese, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:
DOTT. SALVATORE DI LONARDO PRESIDENTE
DOTT. ILARIA GRIMALDI GIUDICE REL.
DOTT. FRANCESCA REALE GIUDICE ha deliberato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 9607/2019 R.G., avente ad oggetto Altri istituti di diritto societario, pendente
T R A
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Maria Antonella Rotondo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in S.
Maria C.V., Trav. Mario Fiore n. 32, per mandato in atti;
ATTORE
C O N T R O
, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma Piazza del Controparte_1
Viminale 1, (CF , e per esso l' P.IVA_2 Controparte_2
, in persona del prefetto p.t., con sede in Piazza della Prefettura 2, e
[...] CP_2 [...]
(C.F. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3
rappresentante p.t., con sede in via Santa Chiara 44, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Dello Stato Di Napoli, presso la quale sono elettivamente domiciliati in Napoli, via A. Diaz n. 11;
CONVENUTI
CONCLUSIONI: COME IN ATTI.
1 Rimessa in decisione all'udienza del 12.11.2024, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI in FATTO e DIRITTO della DECISIONE
1. Con atto di citazione in riassunzione dinanzi a questo tribunale, in seguito a sentenza del
TAR Campania pubblicata il 27.12.2018 declinatoria della propria giurisdizione in favore del giudice ordinario, la società attrice ha chiesto: accertare e dichiarare l'incompetenza del
[...]
e dei suoi Organi periferici a stabilire il regime fiscale dei contratti sottoscritti e CP_1
sottoscrivendi, e pertanto la illegittimità e precisamente 1) della nota del
[...]
Controparte_4 silo prot. n. 155526 del 05.09.2018, comunicata in data 13.09.2018, recante
[...]
l'indicazione dell'Aliquota IVA ai servizi espletati dai gestori dei centri di accoglienza per migranti sulla scorta della risposta dell' all'interpello n. 956-564/2018; 2) ove e per Controparte_3 quanto occorra, dell'interpello dell' Divisione Contribuenti Direzione Controparte_3
Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non commerciali Settore fiscalità e compliance degli enti collettivi Ufficio Consulenza n. 956-564/2018, comunicato in data
13.09.2018; 3) della nota della Prefettura di Controparte_5
Amministrazione Servizi Generali ed Attività contrattuali prot. n. 82024 del 12.09.2018,
[...] comunicata in data 13.09.2018, recante l'applicazione con effetto immediato dell'aliquota IVA ai servizi espletati dai gestori dei centri di accoglienza per migranti indicata dall' CP_3
nell'interpello n. 956-564/2018 del;
4) della nota della
[...] Controparte_1 [...]
Contabilità e Finanziaria – Servizio Amministrazione Servizi Generali Controparte_6 CP_5
ed Attività contrattuali prot. n. 87098 del 27.09.2018, comunicata in pari data, recante la richiesta di rettifica delle fatture emesse nel 2017 in adeguamento all'aliquota IVA indicata dall'
[...]
nell'interpello n. 956- 564/2018; 5) della nota della CP_3 [...]
Controparte_7
contrattuali prot. n. 96127 del 24.10.2018, comunicata in pari data, recante la conferma delle note prefettizie prot. n. 82024 del 12.09.2018 e prot. n. 87098 del 27.09.2018 in ordine alla necessità di rettificare le fatture emesse precedentemente alla risposta dell' all'interpello Controparte_3
n. 956-564/2018 del;
6) della nota del prot. n. 18048 Controparte_1 Controparte_1
del 16.10.2018, di cui si ignora il contenuto, citata nella nota della
[...]
Controparte_8
prot. n. 96127 del 24.10.2018; 7) di ogni altro atto e provvedimento collegato,
[...]
connesso e conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi della e, previo Parte_1
2 annullamento dei predetti atti e per l'effetto, ordinare al , in persona del Controparte_1
Ministro p.t. e per esso all' , in persona Controparte_2
del Prefetto p.t., di disporre il pagamento delle fatture già emesse ed emittende per prestazioni rese ed a rendersi in ragione di contratti di appalto conclusi ovvero ancora pendenti, ed anche di quelli futuri, secondo il regime fiscale nelle stesse inizialmente individuato. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre oneri per legge e spese generali 15%.
Si sono costituiti il e l' , chiedendo il rigetto Controparte_1 Controparte_3
della domanda, sostenendo la legittimità dei provvedimenti adottati.
Con ordinanza depositata in data 29 luglio 2020, il Tribunale di Napoli – Sezione specializzata in materi di impresa – ha sollevato il conflitto negativo di giurisdizione, ritenendo sussistere la giurisdizione del giudice tributario, atteso che “l'impugnazione della risposta dell' all'interpello proposto dal in ordine al regime Controparte_3 Controparte_1
IVA applicabile al corrispettivo del servizio di accoglienza dei migranti e degli atti dallo stesso conseguenti deve ritenersi rientrare nella giurisdizione del giudice tributario, in quanto chiaramente si tratta di atto che reca l'indicazione delle ragioni fattuali e giuridiche della pretesa tributaria relativa al regime IVA applicato, ritenuto errato dalla risposta all'interpello e, dunque, anche se non emesso in forma autoritativa e vincolante per il contribuente, chiaramente è un atto immediatamente lesivo dei diritti del contribuente”.
La Suprema Corte di Cassazione – Sezioni Unite Civili, con ordinanza pubblicata in data 22 gennaio 2024, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario innanzi al quale ha rimesso le parti, individuando il petitum sostanziale della presente controversia, espressamente ritenendo che
“l'oggetto del contendere afferisce al denunciato inadempimento dell'amministrazione aggiudicatrice rispetto alle condizioni negoziali assunte all'atto della stipulazione delle convenzioni con l'odierna ricorrente, collocandosi, quindi, in un momento successivo alla stipulazione del contratto e pacificamente involgente l'esecuzione dello stesso, tanto da radicare la giurisdizione del giudice ordinario”.
Quindi, con atto di riassunzione, la causa è stata radicata innanzi a questo tribunale.
Si sono costituiti il e l' , eccependo in via Controparte_1 Controparte_3 preliminare e pregiudiziale che l'atto introduttivo del giudizio riassunto dovesse essere ritenuto nullo, perché in alcune parti vi era un riferimento ad una società diversa dall'attrice (e precisamente la , ciò che avrebbe generato confusione e nullità dell'atto; nel merito, hanno sostenuto CP_9
la legittimità del proprio comportamento.
2. In via preliminare, va respinta l'eccezione di nullità dell'atto di riassunzione sollevata dalle convenute, in quanto appare del tutto evidente che il riferimento alla è frutto di un CP_9
3 mero refuso o errore materiale (dovuti alla circostanza che il medesimo difensore ha agito per detta società per una questione analoga a quella in esame) per cui non vi è dubbio alcuno in ordine all'esatta individuazione di parte attrice.
Nel merito, la domanda di parte attrice è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
A riguardo, giova premetter in fatto che: - la società attrice, esercita Parte_1
attività di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti asilo;
- tra la fine dell'anno 2016 e il 2017, la indiceva varie procedure di gara per l'affidamento del servizio di accoglienza Controparte_6
dei migranti;
- in particolare, con una prima procedura, bandita per il periodo dal 22.03.2017 al
30.06.2017, la società attrice risultava aggiudicataria sulla scorta della seguente offerta economica:
€ 32,90 oltre IVA al 22% pro capite/pro die (convenzione n. 33043 prorogata con atto prot. n.
51715 fino al 31.12.2017); - successivamente, veniva pubblicato il bando di gara n.
86448/SASGAC del 19.12.2016, suddiviso in 6 lotti territoriali, per l'affidamento del servizio di accoglienza dei migranti per il periodo dal 01.04.2017 al 31.12.2017; - all'esito della procedura di gara, la società risultava aggiudicataria dei lotti n. 1, 2 e 4 sulla scorta della seguente offerta economica: lotto 1: € 31,50 oltre IVA al 22% pro capite/pro die (convenzione n. 76839); lotto 2: €
33,25 oltre IVA al 22% pro capite/pro die (convenzione n. 76840); lotto 4: € 31,50 oltre IVA al
22% pro capite/pro die (convenzione n. 76841); - a causa dell'elevato numero di sbarchi, la disponibilità dei posti programmati e messi a bando risultavano insufficienti, giacché al fine di garantire la continuità del servizio e per scongiurare conseguenze per la sicurezza dei cittadini e per l'ordine pubblico, la Prefettura indiceva una nuova gara per l'affidamento del servizio dal
15.07.2017 al 31.12.2017; - all'esito della procedura di gara, parte attrice risultava aggiudicataria sulla scorta della seguente offerta economica: € 33,95 oltre IVA al 22% pro capite/pro die
(convenzione 89758); - in vista della scadenza delle convenzioni di cui sopra, prevista per il
31.12.2017, la indiceva una nuova procedura di gara per la stipula di un Controparte_6 accordo quadro per l'affidamento del servizio per l'anno 2018; nelle more della conclusione della procedura, la durata delle precedenti convenzioni veniva prorogata fino al 31.05.2018 (atti prot.
397, 398, 400, 52444, 41295); all'esito della nuova procedura di gara, la risultava Pt_1
aggiudicataria del servizio per i lotti n. 1, 3 e 4 fino al mese di luglio 2019, sulla scorta della seguente offerta economica: lotto 1: € 31,34 oltre IVA al 22% pro capite/pro die (convenzione n.
92020); lotto 3: € 32,39 oltre IVA al 22% pro capite/pro die (convenzione n. 76318); lotto 4: €
31,34 oltre IVA al 22% pro capite/pro die (convenzione n. 91316); - orbene, per quanto di interesse ai fini della presente controversia, la società ha erogato e sta tuttora erogando il servizio applicando il prezzo indicato nell'offerta e l'IVA al 22% in regime di split payment, ai sensi dell'art. 1 co. 629, lett. b), Legge 190/2014, e sulla scorta di tale regime fiscale ha emesso e sta emettendo le relative
4 fatture;
- inoltre, proprio in virtù dell'IVA applicata, la ricorrente ha recuperato – con le detrazioni fiscali previste per legge – l'imposta sul valore aggiunto versata sugli acquisti effettuati nell'esercizio dell'attività di accoglienza dei cittadini stranieri;
- sempre nel rispetto della normativa vigente, la società con riferimento alle fatture emesse, ha eseguito tutti gli adempimenti fiscali e civilistici previsti (dichiarazione dei redditi, dichiarazioni iva, spesometro, bilancio di esercizio), dichiarando costi, ricavi e compensazioni in considerazione del predetto regime Iva applicato;
- inoltre, per far fronte al gravoso ritardo (circa un anno) con cui l'Ente prefettizio effettua i pagamenti, parte attrice ha, altresì, fatto ricorso ad operazioni finanziarie di cessione dei crediti ad
Istituti Bancari derivanti dalle fatture relative al servizio di accoglienza de qua (contratti di cessione repertorio n. 14843 e 14484 del 03.11.2017): dette cessioni sono state accettate dalla
Prefettura ai sensi dell'art. 106, co. 13, D.Lgs 50/2016.
Tanto premesso, va ulteriormente considerato che, nel mese di maggio dell'anno 2018, il ha presentato all' una specifica istanza di interpello sul Controparte_1 Controparte_3 regime fiscale da applicare ai servizi di accoglienza, richiesta alla quale l' ha Controparte_3
fornito risposta con atto prot. n. 956-564/2018 in cui, per quanto di interesse ai fini della presente controversia, ha stabilito che le prestazioni relative ai servizi in questione rientrano nel regime di esenzione IVA ai sensi dell'art. 10, co. 1, n. 21, D.P.R. 633/1972 - previsto per le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n.
326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie - precisando che tale esenzione si applica a tutti i soggetti ad eccezione delle cooperative sociali, dei consorzi e delle associazioni di volontariato, che viceversa devono applicare l'IVA al 5% ai sensi della parte II bis della tabella A allegata al citato DPR 633.
Tale interpello è stato recepito dal che, con nota prot. n.155526 del Controparte_1
05.09.2018, ha indicato alle Prefetture l'aliquota IVA da applicare ai servizi espletati dai gestori dei centri di accoglienza per migranti sulla scorta dell'interpello n. 956-564/2018. Di conseguenza, la
, con nota prot. 82084 del 12.09.2018, trasmessa il 13.09.2019, ha comunicato Controparte_6 ai vari operatori coinvolti, tra cui la odierna attrice, la nota del e l'interpello dell' CP_1 [...]
, rappresentando la necessità di applicazione “con effetto immediato” dell'aliquota CP_3
IVA. Successivamente, la , con nota prot. n. 87098 del 27.09.2018, ha Controparte_6 effettuato un'applicazione retroattiva del regime fiscale indicato nell'interpello, chiedendo alla società la rettifica delle fatture emesse nel 2017 (ancora non pagate) a fronte del servizio già espletato. La , pertanto, con nota del 03.10.2018, ha rappresentato alla Pt_1 Controparte_6
l'illegittimità delle determinazioni assunte e l'impossibilità di adeguamento al diverso regime IVA,
5 deducendo: di aver applicato l'Iva al 22% sulla scorta della normativa vigente, delle disposizioni dei bandi di gara e delle conseguenti convenzioni sottoscritte con l'Ente Prefettizio;
di aver recuperato – con le detrazioni fiscali previste per legge – l'imposta sul valore aggiunto versata sugli acquisti effettuati nell'esercizio dell'attività di accoglienza dei cittadini stranieri;
che l'applicazione del regime Iva in esenzione cagiona rilevanti danni, poiché determina l'esclusione della detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto applicata sugli acquisti di beni e servizi a norma dell'art. 19 D.P.R.
633/1972, generando un costo non considerato e non previsto in sede di partecipazione alle gare d'appalto; di aver eseguito tutti gli adempimenti fiscali e civilistici previsti (dichiarazione dei redditi, dichiarazioni iva, spesometro, bilancio di esercizio), dichiarando costi, ricavi e compensazioni in considerazione del predetto regime Iva;
di aver, altresì, proceduto alla cessione dei crediti ad Istituti Bancari derivanti dalle fatture relative al servizio di accoglienza de qua
(contratti di cessione repertorio n. 14843 e 14484 del 03.11.2017), cessioni accettate dalla
Prefettura; che l'interpello dell' non è vincolante ed in ogni caso non può mai Controparte_3
avere effetto retroattivo. Tuttavia, pur a fronte di tali specifiche osservazioni, la CP
, con nota prot. n. 96127 del 24.10.2018, ha confermato le sue precedenti note prot. n. 82084
[...]
del 12.09.2018 e prot. n. 87098 del 27.09.2018.
2.1. La questione giuridica che il Tribunale è chiamato a dirimere è se il comportamento tenuto dall'amministrazione aggiudicatrice rispetto alle condizioni negoziali assunte all'atto della stipulazione delle convenzioni per cui è causa con l'odierna parte attrice, collocandosi, quindi, in un momento successivo alla stipulazione del contratto e pacificamente involgente l'esecuzione dello stesso, sia da considerarsi legittimo e, comunque, corrispondente ai canoni di buona fede, solidarietà e diligenza nella esecuzione del contratto stesso o se, piuttosto, tale comportamento sia da considerare illegittimo, in quanto idoneo ad incidere in corso di esecuzione sul contratto, determinando unilateralmente uno squilibrio tra le prestazione dedotte nel contratto di appalto di servizi, in pregiudizio di parte attrice.
Parte convenuta, nella comparsa di costituzione e risposta in riassunzione, ha sostenuto di aver legittimamente chiesto all'autorità competente in materia fiscale chiarimenti sulla questione in oggetto e che, a seguito dell'interpello (a suo dire legittimata a proporlo nonostante la legge parli di ricorso all'interpello da parte del contribuente), ha ritenuto di aderire alle indicazioni contenute nella risposta in quanto vincolanti e quindi idonee ad incidere anche nei rapporti in corso di esecuzione e addirittura anche con riferimento al pagamento delle attività già compiute in sede di esecuzione continuata del contratto di appalto di servizi, tanto che, in particolare, la
[...]
Controparte_8
prot. n. 82024 del 12.09.2018, comunicava all'attrice l'applicazione con
[...]
6 effetto immediato dell'aliquota IVA indicata dall' nell'interpello e Controparte_3
comunicava la nota prot. n. 87098 del 27.09.2018, con cui richiedeva la rettifica delle fatture emesse nel 2017 in adeguamento a detta aliquota IVA .
Il Tribunale non concorda con detta interpretazione.
Dalle convenzioni sottoscritte tra le parti in causa si evince che il prezzo è indicato al netto di IVA e che è precisato che l'Amministrazione rientra nell'ambito applicativo dello split payment previsto dall'articolo 1, co. 629, lett. b) della legge n. 190/2014 che ha introdotto l'art. 17 ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, (Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici), ai sensi del quale “1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze”.
Dagli atti di causa risulta che con l'interpello n. 956-564/2018, il ha Controparte_1
posto ad tre quesiti particolari riferiti al regime fiscale applicabile al servizio Controparte_3 pubblico in questione;
alla terza domanda ha formulato il seguente quesito “[…] se, nel caso di contratti in corso di esecuzione che prevedono l'applicazione dell'Iva , possa essere liquidato il corrispettivo ai gestori senza il versamento dell'Iva da parte delle Prefetture che operano in regime di split payment[…]” e dalla lettura dell'atto di interpello si ricava che lo stesso Ministero ha evidenziato che rispetto a detto quesito “unico riscontro, nel testo della risoluzione di CP_3
prot 14404 del 18.10.2018 , (pag 6) si rinviene nel seguente inciso “[…] […]
[...] Parte_2
Da ultimo, si precisa che nei casi in cui è prevista l'applicazione dell'Iva, la liquidazione dell'imposta dovrà avvenire in base al meccanismo della scissione dei pagamenti ( c.d. split payment), di cui all'articolo 17 ter del citato D.P.R. 633 del 1972, in quanto le Prefetture, essendo degli organi periferici del Ministero istante, rientrano tra le Amministrazioni dello Stato espressamente richiamate dal citato articolo 17 ter.[…][…]”. Per cui, sempre dal tenore letterale della istanza di interpello, si ricava che il Ministero ha ritenuto che “Pertanto, a fronte di una esplicita richiesta del Ministero interpellante sembrerebbe che precisi che Controparte_3
per i contratti pendenti alla data della risposta all'interpello, che prevedano l'applicazione dell'Iva
7 con lo split payment, le modalità operative non cambiano rispetto al passato, e dunque la
Prefettura deve continuare ad applicare il sistema dello split payment e quindi a versare direttamente l'Iva dovuta all'Erario”.
Ciò nonostante, il Ministero dell'interno, con nota prot. n. 155526 del 5 settembre 2018, in recepimento del parere reso dall' in risposta alla propria istanza di interpello Controparte_3
ordinario n. 956-564/2018, ha indicato alle Prefetture di applicare ai servizi di gestione dei centri di accoglienza dei migranti il regime di esenzione IVA di cui all'articolo 10, n. 21), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per cui la ha negato Controparte_6 all'attrice il pagamento delle fatture relative ai servizi prestati, con IVA al 22%, rifacendosi a detta parte dell'interpello.
Ebbene, in primo luogo, va considerata la natura non vincolante della risposta resa in sede di interpello, come riconosciute dalle stesse parti convenute nei propri scritti difensivi, in quanto è atto consultivo privo di valenza normativa.
Ciò è evidenziato nella stessa risposta dell' all'ulteriore richiesta di Controparte_3 chiarimenti rivolta dal in data 29.3.2021, in cui si legge espressamente che i Controparte_1
“chiarimenti forniti dall' con documenti di prassi o in sede di interpello non hanno portata CP_3 innovativa dell'ordinamento, limitandosi ad “esprime[re] esclusivamente un parere dell'amministrazione non vincolante per il contribuente… e a maggior ragione per il Giudice (cfr., fra le altre, Cass. civ. 6699/2014)”; si tratta, dunque, come definito dalla stessa di atti con CP_3
“natura di interpretazione amministrativa”.
E' di tutta evidenza, dunque, che il contenuto della risposta all'interpello se non è vincolante per il contribuente richiedente, a maggior ragione non lo è per i terzi estranei all'interpello, come è nel caso che ci occupa la società che ha prestato il servizio di assistenza, né tanto meno l'esito dell'interpello può incidere sui contratti di appalto già stipulati ed in corso di esecuzione, per i quali sono dettate delle condizioni vincolanti, considerate dalle parti in sede di stipulazione e trasfuse in clausole contrattuali del pari vincolanti le parti contraenti.
Ciò per quanto riguarda il profilo dei rapporti tra contribuente e pubblica amministrazione finanziaria che non può che avere riflessi anche nella fattispecie contrattuale oggetto della presente controversia (del resto anche la riscritta disciplina degli interpelli si ispira a principi del tutto contrari al comportamento tenuto dalla convenuta , in quanto tutela il principio Controparte_6
del legittimo affidamento del contribuente, di leale collaborazione e della certezza del diritto, laddove è espressamente previsto che gli effetti della risposta all'istanza di interpello si estendono ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie già oggetto di interpello,
8 salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante).
2.3. Invero, tali principi vanno riflessi nell'alveo del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, trovando una consacrazione nelle norme civilistiche che meglio si attagliano alla fattispecie concreta.
Va considerato che nell'esecuzione e nell'interpretazione del contratto vigono i principi fondamentali di buona fede e correttezza, ex artt. 1175, 1366 e 1375 c.c., i quali rilevano sia sul piano dell'individuazione degli obblighi contrattuali, sia su quello del bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti, giacché, sotto il primo profilo, essi impongono a ciascuna di esse di adempiere obblighi anche non espressamente previsti dal contratto o dalla legge, ove necessario per preservare gli interessi della controparte;
sotto il secondo profilo, consentono al giudice di intervenire anche in senso modificativo o integrativo sul contenuto del contratto, ove necessario per garantire l'equo contemperamento degli interessi delle parti e prevenire o reprimere l'abuso del diritto (cfr. da ultimo Cass. civ., sez. II, 10/01/2025, n. 656).
Dunque, la buona fede oggettiva - che, nell'esecuzione del rapporto contrattuale, è il nerbo delle regole di condotta, dal contenuto necessariamente elastico, ma ontologicamente etico - governa il comportamento dei contraenti, in modo tale che esso, mediante l'adempimento di tale basilare obbligo relazionale, sia collaborativo e sociale e sia diretto, quindi, a tutelare i legittimi interessi della controparte al pari dei propri (cfr. Cass. civ., sez. III, 27/03/2024, n. 8277).
Ebbene, il comportamento della tenuto nel corso dell'esecuzione del Controparte_6
contratto è del tutto contrario a tali principi, che comportano che la stessa non poteva certamente, sulla scorta delle note sopra indicate, impugnate da parte attrice, imporre una modifica unilaterale dei termini delle convenzioni con la stessa concluse, che si pone in violazione delle legittime aspettative della controparte contrattuale e degli interessi economici della stessa, come esplicitati nell'offerta economica posta a fondamento dell'aggiudicazione, effettuata con l'affidamento di poter detrarre/compensare l'IVA applicata alle forniture dei servizi di accoglienza che qui ci occupano con l'IVA pagata sugli acquisti effettuati in vista della prestazione dei medesimi servizi.
L'applicazione retroattiva del regime di esenzione IVA costituisce, dunque, manifestazione esplicita di un comportamento contrario a buona fede e correttezza e, quindi, non legittimo, per cui da considerare privo di efficacia nei confronti di parte attrice, la quale ben potrà pretendere fino alla conclusione delle convenzioni in essere che esse seguano le regole contrattuali originariamente pattuite.
Non si tratta quindi di disapplicare il parere reso in sede di interpello ovvero di considerare un rapporto intercorso tra e la , quanto piuttosto di Controparte_1 Controparte_6
9 ordinare alla convenuta che il pagamento delle fatture già emesse ed emittende Controparte_6
per prestazioni rese ed a rendersi in ragione di contratti di appalto conclusi ovvero ancora pendenti secondo il regime fiscale nelle stesse inizialmente individuato.
Altro sarà poi verificare se, nella sostanza, il parere reso in sede di interpello sia legittimo o meno in relazione a futuri contratti di appalto che potranno intercorrere tra le parti, laddove eventualmente la stazione appaltante dovesse ritenere di seguire le indicazione in materia di IVA previste nel parere, ma tale eventualità esula dalla controversia in esame, che va risolta alla luce di quanto statuito anche dall'ordinanza delle Sezioni Unite resa in sede di regolamento di giurisdizione, la quale, giova ripeterlo, ha chiarito che l'oggetto del contendere, nel presente giudizio, afferisce al denunciato inadempimento dell'amministrazione aggiudicatrice rispetto alle condizioni negoziali assunte all'atto della stipulazione delle convenzioni con l'odierna istante, collocandosi, quindi, in un momento successivo alla stipulazione del contratto e pacificamente involgente l'esecuzione dello stesso.
Naturalmente, resta impregiudicato il potere dell' di effettuare diverse Controparte_3
valutazioni e/o accertamenti nei confronti dei contribuenti parti in causa, essendo il presente giudizio, come indicato dalla Suprema Corte, relativo esclusivamente ai rapporti contrattuali tra le parti medesime.
2.4. Né la normativa speciale in tema di contratti di appalto pubblico legittima una tale pretesa di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.
Invero, si ritiene che spetti al giudice ordinario decidere sulle controversie aventi ad oggetto la rinegoziazione del contratto di appalto senza accordo tra le parti. In tal caso, infatti,
l'amministrazione non dispone di un potere autoritativo di modifica unilaterale dell'oggetto del contratto, ma solo di un diritto potestativo di recesso in caso di mancato accordo tra le parti sulla riduzione del prezzo o delle prestazioni, controbilanciato da analoga potestà dell'appaltatore di sciogliersi dal vincolo (cfr. Cons. di Stato, sez. III, 25/03/2019, n. 1937).
D'altra parte, alla stazione appaltante, la quale in via generale non può discostarsi dalle regole da essa stessa fissate, è ammesso intervenire nei casi in cui il chiarimento rivesta caratteri, per così dire, di neutralità rispetto ai contenuti del bando e alla partecipazione alla gara o meglio quando l'attività posta in essere non costituisca un'indebita e perciò illegittima modifica delle regole di gara, ma una sorta di interpretazione autentica con cui la S.A. chiarisce la propria volontà provvedimentale in un primo momento poco intellegibile, precisando o meglio delucidando le previsioni della lex specialis (cfr. T.A.R. Napoli, (Campania) sez. I, 31/03/2022, n.2196).
Tali presupposti non sussistono nel caso di specie, in cui dalla lettura e dall'interpretazione secondo correttezza e buona fede della documentazione relativa alla conclusione degli appalti
10 stipulati con la si ricava che il prezzo offerto e aggiudicato era al netto di IVA e che Pt_1
l'imposta sarebbe stata versata dalla committente in regime di split payment, richiamando espressamente l'art. 1, co. 629, lett. b) della legge n. 190/2014, che tale regime ha introdotto con riferimento alle amministrazioni dello Stato.
Ha ragione quindi la nel ritenere l'illegittimità delle determinazioni assunte Parte_1 dall'amministrazione committente e l'impossibilità di adeguamento al diverso regime di esenzione
IVA, dalla stessa invocato.
Alle sopra esposte regole contrattuali dovrà attenersi parte convenuta quanto ai contratti per cui è causa già stipulati, sia per le prestazioni già eseguite che per quelle in corso di esecuzione.
Entro detti limiti la domanda attorea merita accoglimento, con conseguente accertamento dell'obbligo della , in relazione al corrispettivo delle prestazioni eseguite da Controparte_6
parte attrice, di applicare l'IVA al 22% in regime di split payment e, conseguentemente, di procedere al relativo pagamento.
Non meritano, invece, accoglimento le domande volte ad ottenere una specifica pronunzia di illegittimità e di nullità degli atti su richiamati, posti a fondamento della pretesa di parte convenuta di modifica del regime fiscale delle prestazioni dedotte nel contratto di appalto, che assumo rilievo ai fini della valutazione dell'illegittimità di tale comportamento, come su argomentato, quali atti attraverso i quali si è espressa la volontà unilaterale della Prefettura di effettuare una modifica non consentita delle prestazioni contrattuali.
3. Alla soccombenza segue la conseguente condanna della convenuta Prefettura al pagamento delle spese di lite come liquidate in dispositivo, applicando i parametri relativi alle cause di valore indeterminabile di media difficoltà.
Vanno, invece, compensate le spese tra parte attrice e la convenuta , Controparte_3
alla luce delle motivazioni di cui sopra, che evidenziano l'estraneità della stessa al giudizio, non essendo propriamente parte dei rapporti contrattuali oggetto di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione civile specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando nella controversia come sopra proposta tra le parti, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta che il , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, è tenuta ad applicare sulle prestazioni rese e da eseguire da parte attrice in virtù dei contratti di appalto con la stessa conclusi e dedotti in giudizio l'IVA al
11 22% in regime di split payment, secondo il regime fiscale originariamente individuato nelle fatture emesse, procedendo al relativo pagamento;
2) Respinge ogni altra domanda;
3) Condanna il , in persona del Ministro pro tempore, al pagamento delle Controparte_1 spese di lite in favore di parte attrice, che liquida in € 8.000,00 per compensi ed € 1.063,00 per spese, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4) Compensa integralmente le spese tra parte attrice e l' . Controparte_3
Napoli, 13.5.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dr.ssa Ilaria Grimaldi dr. Salvatore Di Lonardo
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