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Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 18/12/2024, n. 1434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1434 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PATTI
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
L'anno 2024, il giorno 18 del mese di dicembre, dinnanzi al Giudice dott.ssa
Rossella Busacca, viene chiamata la causa iscritta al n. 608/2016 R.G.
tra
, nata il [...] a [...] rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. Rosaria Segreto, giusta procura in atti,
-attrice contro
, nata a [...] il [...] Controparte_1
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Patrizia
Grisenti e dall'avv. Benedetto Calpona, giusta procura in atti,
-convenuta e nei confronti di
, Controparte_2 Controparte_3
,
[...] Controparte_4 Controparte_5
questi ultimi eredi di;
[...] Persona_1
-convenuti contumaci
All'odierna udienza sono comparsi l'avv. Gabriella Donzì in sostituzione
1 dell'avv. Segreto e l'avv. Maria Buzzanca in sostituzione dell'avv. Grisenti
la quale insiste in atti e precisa le conclusioni come da note del 27.11.2024.
I procuratori discutono oralmente la causa riportandosi ai propri atti e verbali di giudizio.
Terminata la discussione il Giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, pronuncia, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente sentenza.
FATTO E DIRITTO
, premettendo di possedere un fondo agricolo sito Parte_1
nel Comune di Oliveri, individuato “in catasto al foglio 2, particella 44”
intestato alla convenuta ha agìto in giudizio al Controparte_1
fine di ottenere la declaratoria dell'accertamento dell'usucapione dell'immobile in questione in suo favore.
L'attrice ha precisato di avere posseduto uti dominus per oltre vent'anni in modo continuo, pacifico e indisturbato il fondo per cui è causa apportando ivi delle migliorie, provvedendo a coltivarlo e percependone i relativi frutti.
costituitasi in giudizio, ha contestato Controparte_1
quanto asserito dalla controparte ed ha chiesto il rigetto della domanda attorea con condanna alle spese di lite.
La convenuta, in particolare, precisando di essere proprietaria della part. n. 44 sulla base di un atto di divisione allegato in atti, ha affermato che il terreno per cui è causa non era quello di sua proprietà bensì una “piccola
striscia adiacente alla stessa di proprietà di terzi”.
2 Nel presente giudizio è stata espletata la C.T.U. ed è stata disposta l'integrazione del contraddittorio.
I convenuti della particella n. 43, sebbene ritualmente citati, non si sono costituiti in giudizio e, pertanto, devono essere dichiarati contumaci.
Il procedimento è stato più volte rinviato per consentire il deposito della consulenza tecnica e per le proroghe chieste dall'attrice al fine di integrare il contraddittorio nei confronti dei proprietari delle particelle n. 41
e n. 42, per come individuati nell'elaborato peritale.
L'attrice ha chiesto, altresì, di essere autorizzata alla notifica per pubblici proclami con specifico riferimento agli intestatari delle particelle n.
41 e n. 42 (cfr. verbali delle udienze del 6.11.2024 e 4.12.2024).
La causa ritenuta matura per la decisione è stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
La domanda attorea è infondata.
L'art. 1158 c.c. disciplina l'istituto dell'usucapione prevedendo che la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano a titolo originario in virtù del possesso continuato per venti anni.
Tale regola si applica purché il possesso abbia i seguenti requisiti: a)
deve trattarsi di un possesso continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico, b)
deve trattarsi di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, c) occorre che il possesso si protragga ininterrottamente per vent'anni e che sia accompagnato dall'intenzione di esercitare un potere
3 sulla cosa, sia direttamente che tramite il detentore.
Orbene, prima di esaminare la fattispecie occorre evidenziare che la notifica per pubblici proclami nei confronti dei proprietari delle particelle “n.
41 e n. 42” non è stata autorizzata in quanto l'oggetto del contendere deve ritenersi limitato alle particelle n. “44” e n. “43”.
Invero, nell'atto di citazione l'attrice ha chiesto l'accertamento del possesso uti dominus limitatamente alla particella n. 44 e, successivamente,
con la memoria ex art. 183, comma 6, n.1 c.p.c. - a seguito della comparsa di risposta depositata dalla convenuta - ha precisato l'oggetto del contendere estendendo la sua domanda di usucapione anche alla particella n. 43.
E' noto che solo con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. la parte attrice può precisare e modificare le domande proposte nell'atto introduttivo, pertanto, il petitum deve ritenersi cristallizzato alla particella n.
44 e n. 43 non potendosi estendere anche ad altre e diverse particelle neppure a seguito dell'accertamento espletato dal consulente.
A ciò si aggiunge che anche nella perizia stragiudiziale di parte a firma dell'arch. , depositata in data 3.4.2017, l'area coltivata e detenuta Per_2
dall'attrice era stata individuata con le sole particelle n. 43 e n. 44; invero, il perito di parte non ha menzionato, sotto nessun profilo, le altre e diverse particelle n. 41 e n. 42.
Sulla base di quanto esposto il Tribunale non ha ritenuto necessario autorizzare la notifica per pubblici proclami per gli intestatari delle particelle n. 41 e n. 42 in quanto le suddette particelle devono ritenersi estranee al
petitum che si è cristallizzato con l'atto introduttivo e con la prima memoria
4 ex art. 183, comma 6, c.p.c..
Passando ad esaminare la domanda di usucapione avanzata dall'attrice con riferimento alla particella n. 43 si osserva quanto segue.
Un orientamento della giurisprudenza di legittimità - condiviso da questo decidente - ritiene che la prova della proprietà dei beni immobili non può essere fornita con la produzione dei certificati catastali (cfr. Cass. n.
5257/11).
Anche la giurisprudenza di merito in termini conformi, con una recente pronuncia, ha affermato che “In tema di diritti reali, essendo
il catasto preordinato a fini essenzialmente fiscali, il diritto di proprietà, al
pari degli altri diritti reali, non può, in considerazione del rigore formale
prescritto per tali diritti, essere provato in base alla mera annotazione di dati
nei registri catastali”. (Corte Appello Roma sez. VIII, 03/05/2024, n.3048).
Il consulente tecnico con riferimento alla particella n. 43, a seguito degli accertamenti espletati, ha potuto constatare che gli intestatari delle particelle possono individuarsi solamente mediante la documentazione catastale affermando quanto segue: “circa la particella 43 del foglio n°2 del
catasto di Oliveri gli intestatari catastali appaiono essere i proprietari della
particella come appresso…” (cfr. pag. 81 della perizia depositata il
18.11.2019).
Sulla base di quanto accertato dal consulente consegue che la domanda di usucapione con riferimento alla particella n. 43 deve essere rigettata non essendo stati individuati i titolari del diritto di proprietà del fondo in questione sulla base dei registri immobiliari e non potendo le visure
5 catastali - per come sopra detto - costituire prova della titolarità dei diritto di proprietà.
Passando ad esaminare la particella n. 44 occorre evidenziare che l'attrice con la prima memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. ha affermato che nella sentenza n. 323/11 emessa dal Tribunale di Patti (cfr. all. n. 2, pag.
n. 3) è stato indicato che la particella n. 44, del fg. n. 2 del N.C.T. del Comune
di Oliveri era coltivata da attrice. Parte_2
Sul punto si osserva che tale circostanza non assume rilievo ai fini della decisione in quanto la sentenza - anche ove fosse passata in giudicato -
non fa stato nel presente giudizio in quanto non è stata emessa tra le parti del procedimento in esame e, inoltre, è stata depositata senza il dispositivo,
pertanto, non si ha contezza se con la suddetta sentenza è stato accertato il possesso continuo e indisturbato, per la durata di almeno vent'anni,
dell'attrice nei confronti della part. n. 44.
Ed ancora, sempre con riferimento alla particella n. 44 – di cui la convenuta nella comparsa ha affermato che l'area in questione era stata da sempre da lei coltivata tramite il colono – l'attrice non ha Persona_3
provato il possesso ultraventennale.
Sul punto si osserva che la prova testimoniale articolata nell'atto introduttivo e nella memoria istruttoria non è stata ammessa dal Tribunale in quanto le relative circostanze sono state formulate in termini eccessivamente generici senza specificare le colture presenti sui luoghi, senza indicare il dies
a quo o comunque l'anno a partire dal quale l'attrice ha iniziato a possedere il fondo uti dominus, senza menzionare le attività ivi espletate ecc..
6 Orbene, in materia di usucapione l'onere della prova è particolarmente rigoroso, a tal fine la giurisprudenza ha affermato che “Colui che agisce per
l'accertamento della proprietà su un bene a titolo originario ha l'onere di
dare rigorosa prova dell'esistenza di un possesso pacifico, pubblico,
continuo e non interrotto, nonché della specifica manifestazione di dominio
sulla res. Deve dimostrare la sussistenza di un comportamento inteso
inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo
previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del
titolare di uno "ius in re aliena", un potere di fatto, corrispondente al diritto
reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso
conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche
esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta
all'inerzia del titolare del diritto. Pertanto, è necessaria la prova di
un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile
con il possesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di
gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare
del diritto dominicale” (Tribunale Vicenza sez. II, 12/09/2024, n.1573).
Sulla base di quanto esposto la domanda attorea deve essere rigettata in quanto infondata non potendosi ritenere raggiunta la prova del possesso ad
usucapionem ad opera della attrice.
Le spese seguono il principio della soccombenza e sono liquidate sulla base dei parametri di cui ai D.M. n. 55/2014, per come modificato ed aggiornato con il D.M. n. 147/2022.
7
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica pronunciando definitivamente sulle domande proposte nella causa iscritta al n. 608/2016 R.G., respinta ogni altra domanda ed eccezione:
1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna l'attrice a corrispondere alla convenuta la somma di €
3.500,00 a titolo di onorari di avvocato, oltre spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
3) pone le spese di CTU - già liquidata con separato provvedimento - a carico dell'attrice.
Così deciso in Patti, 18.12.2024
Il Giudice
dott.ssa Rossella Busacca
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PATTI
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
L'anno 2024, il giorno 18 del mese di dicembre, dinnanzi al Giudice dott.ssa
Rossella Busacca, viene chiamata la causa iscritta al n. 608/2016 R.G.
tra
, nata il [...] a [...] rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. Rosaria Segreto, giusta procura in atti,
-attrice contro
, nata a [...] il [...] Controparte_1
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Patrizia
Grisenti e dall'avv. Benedetto Calpona, giusta procura in atti,
-convenuta e nei confronti di
, Controparte_2 Controparte_3
,
[...] Controparte_4 Controparte_5
questi ultimi eredi di;
[...] Persona_1
-convenuti contumaci
All'odierna udienza sono comparsi l'avv. Gabriella Donzì in sostituzione
1 dell'avv. Segreto e l'avv. Maria Buzzanca in sostituzione dell'avv. Grisenti
la quale insiste in atti e precisa le conclusioni come da note del 27.11.2024.
I procuratori discutono oralmente la causa riportandosi ai propri atti e verbali di giudizio.
Terminata la discussione il Giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, pronuncia, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente sentenza.
FATTO E DIRITTO
, premettendo di possedere un fondo agricolo sito Parte_1
nel Comune di Oliveri, individuato “in catasto al foglio 2, particella 44”
intestato alla convenuta ha agìto in giudizio al Controparte_1
fine di ottenere la declaratoria dell'accertamento dell'usucapione dell'immobile in questione in suo favore.
L'attrice ha precisato di avere posseduto uti dominus per oltre vent'anni in modo continuo, pacifico e indisturbato il fondo per cui è causa apportando ivi delle migliorie, provvedendo a coltivarlo e percependone i relativi frutti.
costituitasi in giudizio, ha contestato Controparte_1
quanto asserito dalla controparte ed ha chiesto il rigetto della domanda attorea con condanna alle spese di lite.
La convenuta, in particolare, precisando di essere proprietaria della part. n. 44 sulla base di un atto di divisione allegato in atti, ha affermato che il terreno per cui è causa non era quello di sua proprietà bensì una “piccola
striscia adiacente alla stessa di proprietà di terzi”.
2 Nel presente giudizio è stata espletata la C.T.U. ed è stata disposta l'integrazione del contraddittorio.
I convenuti della particella n. 43, sebbene ritualmente citati, non si sono costituiti in giudizio e, pertanto, devono essere dichiarati contumaci.
Il procedimento è stato più volte rinviato per consentire il deposito della consulenza tecnica e per le proroghe chieste dall'attrice al fine di integrare il contraddittorio nei confronti dei proprietari delle particelle n. 41
e n. 42, per come individuati nell'elaborato peritale.
L'attrice ha chiesto, altresì, di essere autorizzata alla notifica per pubblici proclami con specifico riferimento agli intestatari delle particelle n.
41 e n. 42 (cfr. verbali delle udienze del 6.11.2024 e 4.12.2024).
La causa ritenuta matura per la decisione è stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
La domanda attorea è infondata.
L'art. 1158 c.c. disciplina l'istituto dell'usucapione prevedendo che la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano a titolo originario in virtù del possesso continuato per venti anni.
Tale regola si applica purché il possesso abbia i seguenti requisiti: a)
deve trattarsi di un possesso continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico, b)
deve trattarsi di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, c) occorre che il possesso si protragga ininterrottamente per vent'anni e che sia accompagnato dall'intenzione di esercitare un potere
3 sulla cosa, sia direttamente che tramite il detentore.
Orbene, prima di esaminare la fattispecie occorre evidenziare che la notifica per pubblici proclami nei confronti dei proprietari delle particelle “n.
41 e n. 42” non è stata autorizzata in quanto l'oggetto del contendere deve ritenersi limitato alle particelle n. “44” e n. “43”.
Invero, nell'atto di citazione l'attrice ha chiesto l'accertamento del possesso uti dominus limitatamente alla particella n. 44 e, successivamente,
con la memoria ex art. 183, comma 6, n.1 c.p.c. - a seguito della comparsa di risposta depositata dalla convenuta - ha precisato l'oggetto del contendere estendendo la sua domanda di usucapione anche alla particella n. 43.
E' noto che solo con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. la parte attrice può precisare e modificare le domande proposte nell'atto introduttivo, pertanto, il petitum deve ritenersi cristallizzato alla particella n.
44 e n. 43 non potendosi estendere anche ad altre e diverse particelle neppure a seguito dell'accertamento espletato dal consulente.
A ciò si aggiunge che anche nella perizia stragiudiziale di parte a firma dell'arch. , depositata in data 3.4.2017, l'area coltivata e detenuta Per_2
dall'attrice era stata individuata con le sole particelle n. 43 e n. 44; invero, il perito di parte non ha menzionato, sotto nessun profilo, le altre e diverse particelle n. 41 e n. 42.
Sulla base di quanto esposto il Tribunale non ha ritenuto necessario autorizzare la notifica per pubblici proclami per gli intestatari delle particelle n. 41 e n. 42 in quanto le suddette particelle devono ritenersi estranee al
petitum che si è cristallizzato con l'atto introduttivo e con la prima memoria
4 ex art. 183, comma 6, c.p.c..
Passando ad esaminare la domanda di usucapione avanzata dall'attrice con riferimento alla particella n. 43 si osserva quanto segue.
Un orientamento della giurisprudenza di legittimità - condiviso da questo decidente - ritiene che la prova della proprietà dei beni immobili non può essere fornita con la produzione dei certificati catastali (cfr. Cass. n.
5257/11).
Anche la giurisprudenza di merito in termini conformi, con una recente pronuncia, ha affermato che “In tema di diritti reali, essendo
il catasto preordinato a fini essenzialmente fiscali, il diritto di proprietà, al
pari degli altri diritti reali, non può, in considerazione del rigore formale
prescritto per tali diritti, essere provato in base alla mera annotazione di dati
nei registri catastali”. (Corte Appello Roma sez. VIII, 03/05/2024, n.3048).
Il consulente tecnico con riferimento alla particella n. 43, a seguito degli accertamenti espletati, ha potuto constatare che gli intestatari delle particelle possono individuarsi solamente mediante la documentazione catastale affermando quanto segue: “circa la particella 43 del foglio n°2 del
catasto di Oliveri gli intestatari catastali appaiono essere i proprietari della
particella come appresso…” (cfr. pag. 81 della perizia depositata il
18.11.2019).
Sulla base di quanto accertato dal consulente consegue che la domanda di usucapione con riferimento alla particella n. 43 deve essere rigettata non essendo stati individuati i titolari del diritto di proprietà del fondo in questione sulla base dei registri immobiliari e non potendo le visure
5 catastali - per come sopra detto - costituire prova della titolarità dei diritto di proprietà.
Passando ad esaminare la particella n. 44 occorre evidenziare che l'attrice con la prima memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. ha affermato che nella sentenza n. 323/11 emessa dal Tribunale di Patti (cfr. all. n. 2, pag.
n. 3) è stato indicato che la particella n. 44, del fg. n. 2 del N.C.T. del Comune
di Oliveri era coltivata da attrice. Parte_2
Sul punto si osserva che tale circostanza non assume rilievo ai fini della decisione in quanto la sentenza - anche ove fosse passata in giudicato -
non fa stato nel presente giudizio in quanto non è stata emessa tra le parti del procedimento in esame e, inoltre, è stata depositata senza il dispositivo,
pertanto, non si ha contezza se con la suddetta sentenza è stato accertato il possesso continuo e indisturbato, per la durata di almeno vent'anni,
dell'attrice nei confronti della part. n. 44.
Ed ancora, sempre con riferimento alla particella n. 44 – di cui la convenuta nella comparsa ha affermato che l'area in questione era stata da sempre da lei coltivata tramite il colono – l'attrice non ha Persona_3
provato il possesso ultraventennale.
Sul punto si osserva che la prova testimoniale articolata nell'atto introduttivo e nella memoria istruttoria non è stata ammessa dal Tribunale in quanto le relative circostanze sono state formulate in termini eccessivamente generici senza specificare le colture presenti sui luoghi, senza indicare il dies
a quo o comunque l'anno a partire dal quale l'attrice ha iniziato a possedere il fondo uti dominus, senza menzionare le attività ivi espletate ecc..
6 Orbene, in materia di usucapione l'onere della prova è particolarmente rigoroso, a tal fine la giurisprudenza ha affermato che “Colui che agisce per
l'accertamento della proprietà su un bene a titolo originario ha l'onere di
dare rigorosa prova dell'esistenza di un possesso pacifico, pubblico,
continuo e non interrotto, nonché della specifica manifestazione di dominio
sulla res. Deve dimostrare la sussistenza di un comportamento inteso
inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo
previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del
titolare di uno "ius in re aliena", un potere di fatto, corrispondente al diritto
reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso
conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche
esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta
all'inerzia del titolare del diritto. Pertanto, è necessaria la prova di
un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile
con il possesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di
gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare
del diritto dominicale” (Tribunale Vicenza sez. II, 12/09/2024, n.1573).
Sulla base di quanto esposto la domanda attorea deve essere rigettata in quanto infondata non potendosi ritenere raggiunta la prova del possesso ad
usucapionem ad opera della attrice.
Le spese seguono il principio della soccombenza e sono liquidate sulla base dei parametri di cui ai D.M. n. 55/2014, per come modificato ed aggiornato con il D.M. n. 147/2022.
7
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica pronunciando definitivamente sulle domande proposte nella causa iscritta al n. 608/2016 R.G., respinta ogni altra domanda ed eccezione:
1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna l'attrice a corrispondere alla convenuta la somma di €
3.500,00 a titolo di onorari di avvocato, oltre spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
3) pone le spese di CTU - già liquidata con separato provvedimento - a carico dell'attrice.
Così deciso in Patti, 18.12.2024
Il Giudice
dott.ssa Rossella Busacca
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