Art. 736. (( (Corso applicativo per ufficiali del ruolo normale).)) (( 1. I sottotenenti del ruolo normale provenienti dai ruoli degli ispettori, sovrintendenti e appuntati e carabinieri sono ammessi a frequentare un corso applicativo:
a) anche con modalita' telematica, di durata non inferiore a sei mesi se vincitori del concorso di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 651-bis;
b) di durata non inferiore a due anni se vincitori del concorso di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 651-bis.
2. Per i sottotenenti di cui al comma 1 che superano i corsi applicativi per essi prescritti il nuovo ordine di anzianita' e' determinato, con decreto ministeriale, in base alla graduatoria stabilita secondo le norme previste dal regolamento, fermo restando quanto stabilito dal comma 2, lettere a) e b), dell'articolo 651-bis.
3. I sottotenenti di cui al comma 1, lettera b) che non superano per una sola volta uno dei due anni del corso applicativo per essi previsto sono ammessi a ripeterlo e se lo superano sono promossi con l'anzianita' attribuita agli ufficiali unitamente ai quali hanno superato il predetto corso.
4. I sottotenenti di cui al comma 1 che superano il corso applicativo per essi previsto con ritardo per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale, ovvero per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno.
5. I sottotenenti di cui al comma 1 che non superano il corso applicativo per essi previsto rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso e' in tali casi computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio. ))
a) anche con modalita' telematica, di durata non inferiore a sei mesi se vincitori del concorso di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 651-bis;
b) di durata non inferiore a due anni se vincitori del concorso di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 651-bis.
2. Per i sottotenenti di cui al comma 1 che superano i corsi applicativi per essi prescritti il nuovo ordine di anzianita' e' determinato, con decreto ministeriale, in base alla graduatoria stabilita secondo le norme previste dal regolamento, fermo restando quanto stabilito dal comma 2, lettere a) e b), dell'articolo 651-bis.
3. I sottotenenti di cui al comma 1, lettera b) che non superano per una sola volta uno dei due anni del corso applicativo per essi previsto sono ammessi a ripeterlo e se lo superano sono promossi con l'anzianita' attribuita agli ufficiali unitamente ai quali hanno superato il predetto corso.
4. I sottotenenti di cui al comma 1 che superano il corso applicativo per essi previsto con ritardo per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale, ovvero per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno.
5. I sottotenenti di cui al comma 1 che non superano il corso applicativo per essi previsto rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso e' in tali casi computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio. ))