Sentenza 8 aprile 2003
Massime • 1
In tema di illecito civile, la scriminante dell'adempimento del dovere derivante dall'ordine dell'autorità, di cui all'art. 51 cod. pen. trova applicazione in via analogica anche con riferimento al dovere del pubblico ufficiale di riferire nel rapporto i fatti costituenti reato; ciò, a meno che non si tratti di ordine illegittimo ( es., incarico di effettuare un'indagine sul contenuto di uno scritto anonimo, non limitata a quanto integrante fattispecie di reato bensì estesa ai fatti privati della persona ivi indicata come responsabile ), e che tale illegittimità sia dal medesimo sindacabile.
Commentario • 1
- 1. Sindacabilità dell'ordine illegittimo ed applicazione dell'art. 51 c.p.Accesso limitatoCarlo Alberto Zaina · https://www.altalex.com/ · 22 maggio 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/04/2003, n. 5505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5505 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. LUPO Ernesto - rel. Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
DI ED OS, DA LL IA TERESA, AZ IN;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 20155/01 proposto da:
DA LL IA TERESA, DI ED ROSAR, 73 elettivamente domiciliato in ROMA VIA MUZIO CLEMENTI 58, presso lo studio dell'avvocato ALBA GIORDANO, che la difende anche disgiuntamente agli avvocati GIUSEPPE SIRECI, FRANCESCO VASSALLI, il primo per procura speciale per Notar Paolo Farinaro di Roma del 13/01/03 rep. n. 151986 e gli altri per procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
MINISTERO DI DIFESA, AZ IN;
- intimati -
e sul 3^ ricorso n. 27365/01 proposto da:
AZ IN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA S. GODENZO 59, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE AIELLO, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato GIUSEPPE BONDI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
DI ED OS, DA LL IA TERESA, MINISTERO DELLA DIFESA, GUZZETTA GIUSEPPE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 628/00 della Corte d'Appello di PALERMO, Sezione 1^ Civile, emessa il 19/05/00 e depositata il 12/07/00 (R.G. 795/94);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/03 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato Alba GIORDANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale "AZ", l'assorbimento del ricorso incidentale "D ED OS e DA LL IA TE.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato l'8 ed il 9 gennaio 1991 i coniugi RI Di FE e MA TE Da OV convennero davanti al Tribunale di Palermo il ten. Colonnello Giuseppe TT, il maresciallo dei carabinieri CE AR ed il Ministero della difesa, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti in seguito al rapporto redatto il 19 novembre 198S dal AR, trasmesso alle autorità giudiziarie civili e militari, in cui si formulavano insinuazioni sulla vita privata dei detti coniugi e sospetti sulla moralità della loro condotta. Il Di FE dedusse che, a causa di tali illazioni, alle quali era stata data indebita pubblicità, era stato disposto il suo trasferimento di ufficio dal Ministero della difesa, a cui egli si era ribellato presentando le dimissioni dall'impiego.
Costituitisi i tre convenuti, il Tribunale adito, con la sentenza depositata l'11 giugno 1993, rigettò la domanda. A seguito di appello del Di FE e della Da OV, e costituitisi gli appellati, la Corte di appello di Palermo, con la sentenza non definitiva depositata il 28 novembre 1997, ritenne che il maresciallo AR, a cui il ten. colonnello TT aveva trasmesso un anonimo per indagini e rapporto, si sarebbe dovuto "limitare all'accertamento della sussistenza dei gravi fatti di peculato" in esso denunziati, ma non avrebbe dovuto riferire sui fatti privati dei due attori, esprimendo apprezzamenti diffamatori che non erano stati poi confermati. La Corte ritenne, perciò, sussistente la responsabilità del AR e del Ministero della difesa, da cui egli dipendeva, mentre escluse la responsabilità del col. TT.
Con la stessa sentenza la Corte, ritenendo sussistente il delitto di diffamazione, liquidò ai due attori il danno morale e dispose la prosecuzione dell'istruzione per la determinazione del danno patrimoniale.
Con sentenza definitiva depositata il 12 luglio 2000 la Corte di appello di Palermo liquidò ai due attori il danno patrimoniale. Avverso le due sentenze il Ministero della difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi. CE AR, con atto erroneamente denominato "controricorso", ha chiesto la cassazione delle due sentenze deducendo due motivi. RI Di FE e MA TE Da OV hanno resistito con controricorso e ricorso incidentale contro la determinazione del danno subito dalla Da OV e contro la liquidazione delle spese dei due gradi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I tre ricorsi vanno riuniti, essendo stati proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.). 2.1. - Il Ministero della difesa, con il primo motivo del ricorso, deduce la "violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione agli artt. 2043 c.c., 51 c.p., e ai principi generali in tema di nesso di causalità", nonché i vizi di motivazione previsti dall'art. 360 n.5 c.p.c., censurando l'esclusione, da parte della sentenza impugnata, della scriminante dell'adempimento del dovere. Il ricorrente osserva che è immotivata l'affermazione secondo cui l'incarico al maresciallo AR di indagare sul contenuto dell'anonimo concerneva "unicamente gli addebiti di peculato e non anche i fatti cc. dd. privati ascritti ai coniugi ed al Di MP, mentre dalla documentazione in atti si desume che "il AR fu incaricato di indagare (dall'autorità giudiziaria ordinaria e da quella militare) sull'esposto anonimo". Con il secondo motivo il Ministero ricorrente, deducendo "violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 2043 c.c." nonché i vizi di motivazione previsti dall'art. 360 n.5 c.p.c., formula due diverse censure. Con la prima di esse il ricorrente sostiene che "un rapporto giudiziario, redatto in esito a richiesta dell'autorità giudiziaria", "a prescindere dalla obiettività e veridicità del contenuto", "era intrinsecamente inidoneo a determinare un pregiudizio risarcibile in danno degli attori, essendo la sua circolazione limitata ai rapporti istituzionali tra autorità giudiziaria e autorità di p. g.". Nè la sentenza impugnata ha affermato che la sua diffusione è da attribuirsi al AR. Con la seconda censura il ricorrente contesta la sussistenza del nesso causale tra la compilazione del rapporto e le dimissioni del Di FE.
Con il terzo motivo il Ministero ricorrente, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 1043 e 2059 c.c., nonché vizi di motivazione, censura la liquidazione a favore dei due attori del danno morale, osservando che la sentenza impugnata non ha accertato la sussistenza, nel caso concreto, di tutti gli estremi di un reato. 2.2.- Il AR, con il primo motivo, deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 e dell'art. 51 c.p., nonché i vizi di motivazione previsti dall'art. 360 n.5 c.p.c., osservando che, come si legge nella sentenza impugnata, egli ha eseguito le indagini commessegli, adempiendo "ad un legittimo ordine di un superiore, ordine non sindacabile, ne' illegittimo, atteso il fine di verifica di quanto contenuto nell'esposto anonimo".
Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo "violazione e falsa applicazione del principio della responsabilità aquiliana (art. 2043 c.c.), nell'accertamento di tutti i suoi presupposti", nonché
vizi di motivazione, osserva che non sussisteva la sua colpevolezza, dovendo egli adempiere l'ordine, impartitogli da un'autorità superiore, di verificare l'intero contenuto dell'esposto anonimo. 3.- I ricorsi del Ministero della difesa e del AR sono fondati nei limiti di seguito precisati.
3.1.- La Corte di appello, nella sentenza non definitiva censurata dai detti due ricorsi, ha affermato la responsabilità del maresciallo dei carabinieri AR per avere, nella redazione di un rapporto a lui richiesto da autorità superiore, diffamato i due attori, perché ha escluso che ricorressero, a favore del AR, i presupposti dell'adempimento di un dovere, come disciplinati dall'art. 51 c.p., idonei ad escludere non solo la sussistenza di un reato, ma anche di un fatto illecito fonte di responsabilità civile a norma dell'art. 2043 c.c.. La non applicabilità dell'art. 51 c.p. è stata motivata dalla Corte di appello sulla base della sola considerazione che "l'attività di indagine e soprattutto quella di relazione dovevasi limitare all'accertamento della sussistenza dei gravi fatti di peculato addebitati dall'anonimo ai militari accusati", e non estendersi anche alla sussistenza degli fatti esposti nello scritto anonimo e non aventi rilevanza penale.
Tale affermazione, priva di ogni altra argomentazione e riferimento alle risultanze processuali, concretizza una motivazione insufficiente a sorreggere l'esclusione della fattispecie prevista dall'art. 51 c.p.. La Corte di appello, invero, non chiarisce se l'oggetto dell'indagine ordinata al maresciallo AR, in servizio presso la stazione dei carabinieri di Punta Raisi, era limitato ai fatti dell'anonimo aventi rilevanza penale ovvero era esteso all'intero contenuto dell'anonimo, che, come risulta dalla sentenza impugnata, riferiva fatti a carico di due militari (di cui uno, il Di FE, sottufficiale dell'Aeronautica, era in servizio presso l'aeroporto di Baccadifalco, il cui comandante era il tenente colonnello TT, che aveva inviato la richiesta del rapporto). Non può escludersi, infatti, almeno in linea astratta, la possibile rilevanza anche disciplinare dell'indagine ordinata al maresciallo AR, tenuto conto che in tale sede assumono rilievo anche i fatti non aventi rilevanza penale e che la richiesta del rapporto proveniva dal comandante dell'aeroporto ove prestava servizio il Di FE (non si comprende dalla sentenza se a seguito di iniziativa della procura civile e/o militare, a cui il rapporto redatto dal AR fu poi inviato).
La responsabilità del maresciallo AR presuppone che egli sia stato incaricato di redigere un rapporto limitato alla sussistenza del reato di peculato riferito nell'anonimo inviatogli. Ma tale accertamento di fatto manca del tutto nella sentenza impugnata, la quale perciò è viziata nella motivazione, come rilevato nel primo motivo del ricorso del Ministero e nei due motivi del ricorso del AR. Tale punto dovrà, perciò, essere accertato, sulla base degli atti di causa, dal giudice del rinvio.
3.2- Occorre rilevare, per completezza di esame, che la sentenza non definitiva impugnata, nel passaggio della motivazione sopra trascritto, sembra ricollegare la responsabilità del AR alla redazione del rapporto, a prescindere dal contenuto della richiesta dell'autorità superiore, e quindi anche nell'ipotesi in cui detta richiesta non si sta limitata al reato di peculato, ma si sia estesa a tutti i fatti esposti nell'anonimo.
In relazione a questa diversa e possibile lettura della (non chiara) sentenza impugnata, deve osservarsi, sulla base del disposto dell'art. 51 c.p., applicato analogicamente alla fattispecie dell'illecito civile extracontrattuale, che l'adempimento del dovere derivante dall'ordine dell'autorità di redigere il rapporto per cui è causa va escluso soltanto qualora si ritenga che: a) l'incarico di effettuare un'indagine sull'intero contenuto dell'anonimo (non limitata quindi al reato di peculato, ma estesa ai fatti privati dei due militari), abbia concretizzato un ordine illegittimo;
b) tale illegittimità fosse sindacabile dal AR.
Al riguardo, nessuna indagine risulta compiuta dalla Corte di appello, la cui motivazione, in ordine all'esclusione dell'adempimento del dovere da parte del AR, si esaurisce, come si è detto, nell'affermazione sopra trascritta, insufficiente comunque a giustificare la non applicazione dell'art. 51 c.p... 4 - In conclusione, la sentenza non definitiva, che ha affermato al responsabilità del AR e del Ministero della difesa, va cassata per insufficienza di motivazione sull'insussistenza dei requisiti dell'adempimento del dovere di redazione del rapporto (in cui è stato ravvisato il fatto illecito). Ciò comporta la cassazione anche della successiva sentenza definitiva che ha liquidato il danno patrimoniale.
La causa va rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Palermo, la quale deciderà nuovamente sull'appello proposto dai coniugi Di FE - Da OV, nonché sulle spese del giudizio di Cassazione.
5 - Tutte le altre censure dei due ricorsi in esame sono assorbite dalla cassazione della sentenza impugnata, perché presuppongono la sussistenza dell'illecito. Quindi, non si esamina la censura con cui si deduce che il danno subito dagli attori si riconduce alla diffusione, e non alla stesura del rapporto redatto dal AR, o si nega comunque il nesso di causalità tra il detto danno e la redazione del rapporto medesimo (secondo motivo del ricorso del Ministero), ne' si prendono in considerazione le censure che attengono alla entità del danno.
Per quest'ultima ragione è assorbito anche il ricorso incidentale proposto dai coniugi Di FE - Da OV.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie per quanto di ragione il ricorso del Ministero e quello del AR, dichiara assorbito il ricorso incidentale proposto da Di FE e Da OV, cassa le sentenze impugnate e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di appello di Palermo, anche per le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2003.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2003