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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 29/09/2025, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 630/2022
C O R T E D
'
A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati: dott. Natalino Sapone presidente rel. dott.ssa Federica Rende consigliera dott. Rosa Maria Bova consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 630/2022 R.G.A.C. vertente tra
, nato a [...] in data [...], Parte_1
, n. a Siderno in data 5 aprile 1963, rappresentati e Parte_2 difesi dall'avv. Giovanni Gerace, elettivamente domiciliati in Reggio Calabria via Marvasi, n. 2/D
- appellante -
e
c.f. rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avvocatura dello Stato di Reggio Calabria, ex lege domiciliata in Reggio
Calabria, via Del Plebiscito n. 15
- appellata -
***
1 Corte d'Appello
- considerato che gli appellanti hanno impugnato la sentenza n. 736/2022 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata in data 20 giugno 2022,
a definizione del proc. n. 571/2018, con cui è stata rigettata la domanda proposta dagli appellanti di risarcimento del danno per la frequenza della scuola di specializzazione post laurea in medicina;
- considerato che con atto depositato in data 31 maggio 2024, gli appellanti hanno prodotto atto di rinuncia agli atti del presente giudizio, chiedendo l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese del giudizio;
- considerato che la parte appellata ha accettato la rinuncia agli atti e la compensazione delle spese processuali del secondo grado;
- ritenuto che, in considerazione della rinuncia agli atti degli appellanti e dell'accettazione della rinuncia agli atti dell'appellata, il presente giudizio va dichiarato estinto e ordinata la cancellazione della causa dal ruolo;
- ritenuto che, in ragione dell'accordo delle parti sulla compensazione delle spese processuali del secondo grado, le spese processuali del secondo grado vanno interamente compensate;
- considerato che, essendo stata dichiarata l'estinzione del giudizio d'appello, non trova applicazione l'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di misura lato sensu sanzionatoria, non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (in tal senso Cass. civ., sez. lav., n.
14641/2020; Cass. n. 25485/2018);
p.q.m.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sez. civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 Parte_2
nei confronti di avverso la
[...] Controparte_1
sentenza n. 736/2022 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata in data 20 giugno 2022, a definizione del proc. n. 571/2018, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
- compensa interamente tra le parti le spese processuali del secondo grado.
2 Corte d'Appello
Reggio Calabria, 26.9.2025
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone
3
n. 630/2022
C O R T E D
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A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati: dott. Natalino Sapone presidente rel. dott.ssa Federica Rende consigliera dott. Rosa Maria Bova consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 630/2022 R.G.A.C. vertente tra
, nato a [...] in data [...], Parte_1
, n. a Siderno in data 5 aprile 1963, rappresentati e Parte_2 difesi dall'avv. Giovanni Gerace, elettivamente domiciliati in Reggio Calabria via Marvasi, n. 2/D
- appellante -
e
c.f. rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avvocatura dello Stato di Reggio Calabria, ex lege domiciliata in Reggio
Calabria, via Del Plebiscito n. 15
- appellata -
***
1 Corte d'Appello
- considerato che gli appellanti hanno impugnato la sentenza n. 736/2022 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata in data 20 giugno 2022,
a definizione del proc. n. 571/2018, con cui è stata rigettata la domanda proposta dagli appellanti di risarcimento del danno per la frequenza della scuola di specializzazione post laurea in medicina;
- considerato che con atto depositato in data 31 maggio 2024, gli appellanti hanno prodotto atto di rinuncia agli atti del presente giudizio, chiedendo l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese del giudizio;
- considerato che la parte appellata ha accettato la rinuncia agli atti e la compensazione delle spese processuali del secondo grado;
- ritenuto che, in considerazione della rinuncia agli atti degli appellanti e dell'accettazione della rinuncia agli atti dell'appellata, il presente giudizio va dichiarato estinto e ordinata la cancellazione della causa dal ruolo;
- ritenuto che, in ragione dell'accordo delle parti sulla compensazione delle spese processuali del secondo grado, le spese processuali del secondo grado vanno interamente compensate;
- considerato che, essendo stata dichiarata l'estinzione del giudizio d'appello, non trova applicazione l'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di misura lato sensu sanzionatoria, non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (in tal senso Cass. civ., sez. lav., n.
14641/2020; Cass. n. 25485/2018);
p.q.m.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sez. civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 Parte_2
nei confronti di avverso la
[...] Controparte_1
sentenza n. 736/2022 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata in data 20 giugno 2022, a definizione del proc. n. 571/2018, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
- compensa interamente tra le parti le spese processuali del secondo grado.
2 Corte d'Appello
Reggio Calabria, 26.9.2025
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone
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