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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/09/2025, n. 13321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13321 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23924/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DICIOTTESIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Molinari ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 23924/2024 promossa da:
C.F.: , nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall' avv. DARIO BELLUCCIO;
- ricorrente -
contro
Controparte_1
[...]
, in persona del Ministro p.t., rappresentato ex lege
[...] dall'Avvocatura Generale dello Stato;
e in persona del Controparte_2
p.t., rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato CP_3
- resistenti –
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 03.06.2024, cittadino del Marocco, ha Parte_1 adito l'intestato Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “
1. Ordinare al e, per esso, al Consolato Generale d'Italia Controparte_1 in il rilascio del visto di ingresso per motivi familiari in favore della CP IG.ra , come meglio generalizzata nei documenti allegati;
2. Persona_1
Condannare le parti resistenti al risarcimento del danno per lesione di diritti costituzionalmente tutelati, per la cui determinazione ci si rimette al prudente giudizio dell'On.le Giudice adìto;
3. Con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e secondo il principio della soccombenza”. Esponeva parte ricorrente: di essere titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato e di aver avanzato, già prima della scadenza del titolo e sussistendone i requisiti, istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
di aver presentato, in data 29.09.2022, alla Prefettura di - CP_2 Sportello Unico per l'Immigrazione l'istanza volta al rilascio del nulla osta per il ricongiungimento familiare con la moglie, nata in [...] il Persona_1 02.11.1981; che, ad un anno dall'avvio del procedimento, ha sollecitato e diffidato, tramite il difensore, la alla conclusione dello stesso;
che, in data Controparte_2 19.09.2023, la ha inviato preavviso di rigetto ex art. 10bis L. 241/1990 CP_2
1 con la seguente motivazione: “per reati ostativi e pds scade il 29.12.2022”; a tale notificazione facevano seguito memorie da parte del ricorrente, con cui ha rappresentato di non comprendere quali fossero i reati ostativi non meglio indicati, ed evidenziato altresì di aver avanzato istanza di rinnovo del titolo di soggiorno in data 13.09.2022, ossia ben prima della scadenza, ottenendo anche l'appuntamento presso la Questura di per il 24.01.2023; l'ufficio prefettizio, con nota del CP_2 26.09.2023, comunicava al ricorrente di aver inviato le osservazioni alla Questura competente, in attesa di nuovo parere da parte di quest'ultima; che, da tale momento, permaneva il silenzio dell'amministrazione convenuta, senza alcun ulteriore prosieguo del procedimento. Si costituivano in giudizio le amministrazioni resistenti, rappresentando e documentando l'avvenuto rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare in favore della moglie del ricorrente, ed evidenziando che il rilascio è stato possibile solo in seguito al nuovo parere favorevole formulato dalla Questura di CP_2 pervenuto il 01.07.2024, e che pertanto nulla era imputabile alla CP_2 trattandosi di attività amministrativa vincolata. Concludevano chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con riferimento alla posizione del , nonché dichiararsi Controparte_2 inammissibile poiché infondata l'istanza volta al rilascio del visto nei confronti del in quanto il nulla osta rappresenta atto presupposto alla Controparte_1 domanda di visto, e nessuna pretesa può essere avanzata in sua assenza. Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. parte ricorrente depositava il certificato di matrimonio tradotto e legalizzato e insisteva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria delle spese di lite. All'udienza del 15.07.2025, tenutasi nella modalità c.d. cartolare, il giudice si riservava sulla decisione.
* * *
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito specificati. Occorre premettere che, come stabilito dall'art.29 co.7 D.lgs. 286/1998, la procedura per il ricongiungimento familiare consta di due fasi: la prima dinanzi allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura, che si occupa della verifica dei requisiti oggettivi per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, quali titolo di soggiorno, reddito e alloggio se richiesti, e di assenza di circostanze ostative di Pubblica Sicurezza, mentre la seconda dinanzi alla Rappresentanza Consolare che, invece, ha ad oggetto la verifica dei requisiti soggettivi necessari per il rilascio del visto d'ingresso, quali legami di parentela e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere;
la Rappresentanza consolare non è da ritenersi dunque vincolata al previo rilascio del nulla osta, ben potendo negare il visto alla luce degli accertamenti compiuti in ordine all'effettiva sussistenza dei presupposti (cfr. Cass. n.209/2005; Cass. n.3234/18). Nel caso di specie, la - per l'immigrazione per Controparte_2 Controparte_4 come documentato in allegato alla comparsa di risposta, ha rilasciato il nulla osta al ricongiungimento familiare in favore della moglie del ricorrente, seppur all'esito di un iter travagliato. Per ciò che attiene alla seconda fase della procedura, il ricorrente ha prodotto in giudizio la documentazione debitamente tradotta e apostillata attestante il rapporto di coniugio con la moglie nata in [...] il [...]. Persona_1 Si ritiene pertanto provato il legame familiare richiesto dall'art. 29 co. 7 del D.lgs. 286/98 ai fini del rilascio del visto d'ingresso per il ricongiungimento familiare,
2 considerata l'assenza di specifiche contestazioni da parte dell'amministrazione resistente. In ordine all'ulteriore domanda di risarcimento del danno, la stessa non è meritevole di accoglimento, in quanto nessuna sufficiente allegazione è stata fornita a sostegno del danno lamentato. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della soccombenza parziale di parte ricorrente e in quanto l'accoglimento della domanda volta ad ottenere il rilascio del visto si è fondato su documentazione prodotta in corso di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore domanda:
- ordina al Controparte_1
in di rilasciare il visto d'ingresso per
[...] CP ricongiungimento familiare in favore della moglie dell'odierno ricorrente,
, nata in [...] il [...]; Persona_1
- compensa integralmente le spese del presente giudizio.
Roma, 15 luglio 2025 Il Giudice Fabrizio Molinari
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DICIOTTESIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Molinari ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 23924/2024 promossa da:
C.F.: , nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall' avv. DARIO BELLUCCIO;
- ricorrente -
contro
Controparte_1
[...]
, in persona del Ministro p.t., rappresentato ex lege
[...] dall'Avvocatura Generale dello Stato;
e in persona del Controparte_2
p.t., rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato CP_3
- resistenti –
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 03.06.2024, cittadino del Marocco, ha Parte_1 adito l'intestato Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “
1. Ordinare al e, per esso, al Consolato Generale d'Italia Controparte_1 in il rilascio del visto di ingresso per motivi familiari in favore della CP IG.ra , come meglio generalizzata nei documenti allegati;
2. Persona_1
Condannare le parti resistenti al risarcimento del danno per lesione di diritti costituzionalmente tutelati, per la cui determinazione ci si rimette al prudente giudizio dell'On.le Giudice adìto;
3. Con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e secondo il principio della soccombenza”. Esponeva parte ricorrente: di essere titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato e di aver avanzato, già prima della scadenza del titolo e sussistendone i requisiti, istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
di aver presentato, in data 29.09.2022, alla Prefettura di - CP_2 Sportello Unico per l'Immigrazione l'istanza volta al rilascio del nulla osta per il ricongiungimento familiare con la moglie, nata in [...] il Persona_1 02.11.1981; che, ad un anno dall'avvio del procedimento, ha sollecitato e diffidato, tramite il difensore, la alla conclusione dello stesso;
che, in data Controparte_2 19.09.2023, la ha inviato preavviso di rigetto ex art. 10bis L. 241/1990 CP_2
1 con la seguente motivazione: “per reati ostativi e pds scade il 29.12.2022”; a tale notificazione facevano seguito memorie da parte del ricorrente, con cui ha rappresentato di non comprendere quali fossero i reati ostativi non meglio indicati, ed evidenziato altresì di aver avanzato istanza di rinnovo del titolo di soggiorno in data 13.09.2022, ossia ben prima della scadenza, ottenendo anche l'appuntamento presso la Questura di per il 24.01.2023; l'ufficio prefettizio, con nota del CP_2 26.09.2023, comunicava al ricorrente di aver inviato le osservazioni alla Questura competente, in attesa di nuovo parere da parte di quest'ultima; che, da tale momento, permaneva il silenzio dell'amministrazione convenuta, senza alcun ulteriore prosieguo del procedimento. Si costituivano in giudizio le amministrazioni resistenti, rappresentando e documentando l'avvenuto rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare in favore della moglie del ricorrente, ed evidenziando che il rilascio è stato possibile solo in seguito al nuovo parere favorevole formulato dalla Questura di CP_2 pervenuto il 01.07.2024, e che pertanto nulla era imputabile alla CP_2 trattandosi di attività amministrativa vincolata. Concludevano chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con riferimento alla posizione del , nonché dichiararsi Controparte_2 inammissibile poiché infondata l'istanza volta al rilascio del visto nei confronti del in quanto il nulla osta rappresenta atto presupposto alla Controparte_1 domanda di visto, e nessuna pretesa può essere avanzata in sua assenza. Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. parte ricorrente depositava il certificato di matrimonio tradotto e legalizzato e insisteva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria delle spese di lite. All'udienza del 15.07.2025, tenutasi nella modalità c.d. cartolare, il giudice si riservava sulla decisione.
* * *
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito specificati. Occorre premettere che, come stabilito dall'art.29 co.7 D.lgs. 286/1998, la procedura per il ricongiungimento familiare consta di due fasi: la prima dinanzi allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura, che si occupa della verifica dei requisiti oggettivi per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, quali titolo di soggiorno, reddito e alloggio se richiesti, e di assenza di circostanze ostative di Pubblica Sicurezza, mentre la seconda dinanzi alla Rappresentanza Consolare che, invece, ha ad oggetto la verifica dei requisiti soggettivi necessari per il rilascio del visto d'ingresso, quali legami di parentela e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere;
la Rappresentanza consolare non è da ritenersi dunque vincolata al previo rilascio del nulla osta, ben potendo negare il visto alla luce degli accertamenti compiuti in ordine all'effettiva sussistenza dei presupposti (cfr. Cass. n.209/2005; Cass. n.3234/18). Nel caso di specie, la - per l'immigrazione per Controparte_2 Controparte_4 come documentato in allegato alla comparsa di risposta, ha rilasciato il nulla osta al ricongiungimento familiare in favore della moglie del ricorrente, seppur all'esito di un iter travagliato. Per ciò che attiene alla seconda fase della procedura, il ricorrente ha prodotto in giudizio la documentazione debitamente tradotta e apostillata attestante il rapporto di coniugio con la moglie nata in [...] il [...]. Persona_1 Si ritiene pertanto provato il legame familiare richiesto dall'art. 29 co. 7 del D.lgs. 286/98 ai fini del rilascio del visto d'ingresso per il ricongiungimento familiare,
2 considerata l'assenza di specifiche contestazioni da parte dell'amministrazione resistente. In ordine all'ulteriore domanda di risarcimento del danno, la stessa non è meritevole di accoglimento, in quanto nessuna sufficiente allegazione è stata fornita a sostegno del danno lamentato. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della soccombenza parziale di parte ricorrente e in quanto l'accoglimento della domanda volta ad ottenere il rilascio del visto si è fondato su documentazione prodotta in corso di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore domanda:
- ordina al Controparte_1
in di rilasciare il visto d'ingresso per
[...] CP ricongiungimento familiare in favore della moglie dell'odierno ricorrente,
, nata in [...] il [...]; Persona_1
- compensa integralmente le spese del presente giudizio.
Roma, 15 luglio 2025 Il Giudice Fabrizio Molinari
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