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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 27/06/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 349/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. v.g. 349/2025 promosso da:
(C.F. ), nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
16/03/1981, residente a [...], elettivamente domiciliato a Castiglione Messer Marino (CH) al viale Kennedy n. 27 presso lo studio dell'Avv. FELICE MARCO NOZZI che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
e Parte_2
(C.F. ), nata ad [...] il [...],
[...] C.F._2 residente a [...], elettivamente domiciliati a Paglieta (CH) alla via Corrado n. 12 presso lo studio dell'Avv. MASSIMILIANO PIACENTINO SICHETTI che la rappresenta e difende come da procura in atti;
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione effetti civili
CONCLUSIONI [dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni]:
1 “1) Il figlio minore sarà affidato in via esclusiva alla Per_1 madre;
2) La casa familiare, di proprietà del sig. rimarrà ad Parte_1 esso assegnata unitamente a tutti i mobili e gli arredi, con i relativi accessori e suppellettili;
3) il figlio minore potrà trascorrere insieme al padre qualsiasi week-end o giorno infrasettimanale concordato reciprocamente da entrambi i genitori e con osservanza delle attività svolte (scolastiche, sportive ecc.) e dei desideri del minore;
4) In caso di malattia del figlio durante i giorni stabiliti per la madre (ovvero) per il padre, quest'ultimo/a potrà fargli visita presso la casa paterna (oppure materna), previo accordo telefonico.
5) Nei giorni di visita della madre o del padre, i minori saranno prelevati presso la casa paterna o materna - previo accordo tra i coniugi e compatibilmente con i propri impegni - nel luogo in cui si trovano con il padre o con la madre o con i nonni (materni o paterni); nel medesimo modo data l'impossibilità della presenza di ciascun genitore, gli stessi potranno essere prelevati dai nonni (paterni o materni);
6) 11 minore trascorrerà le ferie estive, il periodo natalizio e quello pasquale con il padre o la madre come da accordi che i genitori prenderanno preventivamente;
7) 1 giorni di Natale e di Pasqua verranno trascorsi dal minore alternativamente con uno dei genitori, ovvero, previo accordo di entrambi, la vigilia con l'uno e la festività con l'altro ovvero a pranzo nel giorno festivo con l'uno e a cena con l'altro;
8) Il padre potrà comunicare telefonicamente con il minore Per_2
quotidianamente, quando questi ne avrà la capacità, e fargli
[...] visita, previo accordi telefonici con la nel Parte_2 rispetto dei diritti di privacy del coniuge;
9) Il sig. verserà la complessiva somma di € Parte_1
400,00 (quattrocento/00) per il figlio entro il 20 di ogni Per_1 mese;
detto importo verrà automaticamente ed annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT. In relazione alle spese straordinarie da sostenersi per il figlio, in ordine a tutte le sue necessità ed in particolar modo a quelle relative alla formazione scolastica ed extrascolastica, attività ricreative, sociali ed alle cure mediche che non siano rimborsabili dal S.S.N., i genitori si impegnano a
2 ripartirle in parti uguali, previo accordo fra loro. L'uno o
l'altro, perciò, rimborserà al genitore anticipatario il 50% della spesa sostenuta e documentata;
10) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico- patrimoniale”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1
che si sono sposati a ZZ (CH) il Parte_2
14/06/2008, hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. L'udienza di comparizione delle parti è stata celebrata in data
11/6/2025.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio risulta fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto del 30/11/2020 il Tribunale di Vasto ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale all'udienza del 6/10/2020. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre, le parti hanno dato atto che la separazione perdura ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente dalle parti.
3 5. Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti a ZZ (CH) il 14/06/2008
e trascritto nel Registro dello Stato Civile del comune di ZZ
(CH) al numero 1 parte II serie A dell'anno 2008.
6. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e agli interessi morali e materiali del figlio minore . Il disinteresse manifestato dal padre sin Per_1 dalla nascita del figlio per le esigenze morali del minore, pur nella compartecipazione al suo mantenimento, circostanza dichiarata concordemente da entrambe le parti all'udienza dell'11/6/2025, induce a ritenere maggiormente rispondente all'interesse del minore la previsione di affido esclusivo del medesimo alla madre.
Non si è proceduto all'ascolto del minore in quanto lo stesso ha solo sei anni. Inoltre, le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
7. La definizione concordata del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e a ZZ (CH) il Parte_1 Parte_2
14/06/2008 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del comune di ZZ (CH) al numero 1 parte II serie A dell'anno 2008;
prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
4 ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ZZ (CH) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 27/06/2025.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Stefania Izzi dott.ssa Maria Elena Faleschini
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. v.g. 349/2025 promosso da:
(C.F. ), nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
16/03/1981, residente a [...], elettivamente domiciliato a Castiglione Messer Marino (CH) al viale Kennedy n. 27 presso lo studio dell'Avv. FELICE MARCO NOZZI che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
e Parte_2
(C.F. ), nata ad [...] il [...],
[...] C.F._2 residente a [...], elettivamente domiciliati a Paglieta (CH) alla via Corrado n. 12 presso lo studio dell'Avv. MASSIMILIANO PIACENTINO SICHETTI che la rappresenta e difende come da procura in atti;
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione effetti civili
CONCLUSIONI [dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni]:
1 “1) Il figlio minore sarà affidato in via esclusiva alla Per_1 madre;
2) La casa familiare, di proprietà del sig. rimarrà ad Parte_1 esso assegnata unitamente a tutti i mobili e gli arredi, con i relativi accessori e suppellettili;
3) il figlio minore potrà trascorrere insieme al padre qualsiasi week-end o giorno infrasettimanale concordato reciprocamente da entrambi i genitori e con osservanza delle attività svolte (scolastiche, sportive ecc.) e dei desideri del minore;
4) In caso di malattia del figlio durante i giorni stabiliti per la madre (ovvero) per il padre, quest'ultimo/a potrà fargli visita presso la casa paterna (oppure materna), previo accordo telefonico.
5) Nei giorni di visita della madre o del padre, i minori saranno prelevati presso la casa paterna o materna - previo accordo tra i coniugi e compatibilmente con i propri impegni - nel luogo in cui si trovano con il padre o con la madre o con i nonni (materni o paterni); nel medesimo modo data l'impossibilità della presenza di ciascun genitore, gli stessi potranno essere prelevati dai nonni (paterni o materni);
6) 11 minore trascorrerà le ferie estive, il periodo natalizio e quello pasquale con il padre o la madre come da accordi che i genitori prenderanno preventivamente;
7) 1 giorni di Natale e di Pasqua verranno trascorsi dal minore alternativamente con uno dei genitori, ovvero, previo accordo di entrambi, la vigilia con l'uno e la festività con l'altro ovvero a pranzo nel giorno festivo con l'uno e a cena con l'altro;
8) Il padre potrà comunicare telefonicamente con il minore Per_2
quotidianamente, quando questi ne avrà la capacità, e fargli
[...] visita, previo accordi telefonici con la nel Parte_2 rispetto dei diritti di privacy del coniuge;
9) Il sig. verserà la complessiva somma di € Parte_1
400,00 (quattrocento/00) per il figlio entro il 20 di ogni Per_1 mese;
detto importo verrà automaticamente ed annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT. In relazione alle spese straordinarie da sostenersi per il figlio, in ordine a tutte le sue necessità ed in particolar modo a quelle relative alla formazione scolastica ed extrascolastica, attività ricreative, sociali ed alle cure mediche che non siano rimborsabili dal S.S.N., i genitori si impegnano a
2 ripartirle in parti uguali, previo accordo fra loro. L'uno o
l'altro, perciò, rimborserà al genitore anticipatario il 50% della spesa sostenuta e documentata;
10) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico- patrimoniale”.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1
che si sono sposati a ZZ (CH) il Parte_2
14/06/2008, hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. L'udienza di comparizione delle parti è stata celebrata in data
11/6/2025.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio risulta fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto del 30/11/2020 il Tribunale di Vasto ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale all'udienza del 6/10/2020. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre, le parti hanno dato atto che la separazione perdura ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente dalle parti.
3 5. Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti a ZZ (CH) il 14/06/2008
e trascritto nel Registro dello Stato Civile del comune di ZZ
(CH) al numero 1 parte II serie A dell'anno 2008.
6. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e agli interessi morali e materiali del figlio minore . Il disinteresse manifestato dal padre sin Per_1 dalla nascita del figlio per le esigenze morali del minore, pur nella compartecipazione al suo mantenimento, circostanza dichiarata concordemente da entrambe le parti all'udienza dell'11/6/2025, induce a ritenere maggiormente rispondente all'interesse del minore la previsione di affido esclusivo del medesimo alla madre.
Non si è proceduto all'ascolto del minore in quanto lo stesso ha solo sei anni. Inoltre, le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
7. La definizione concordata del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e a ZZ (CH) il Parte_1 Parte_2
14/06/2008 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del comune di ZZ (CH) al numero 1 parte II serie A dell'anno 2008;
prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
4 ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ZZ (CH) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 27/06/2025.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Stefania Izzi dott.ssa Maria Elena Faleschini
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