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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/07/2025, n. 1429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1429 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2702 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2015, vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Previti, per procura in atti
- ATTORE -
E in persona del legale rappresentante pro tempore, (p.iva Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Saccà, per procura in atti P.IVA_1
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 C.F._2
Vincenzo Trimarchi, per procura in atti
- CONVENUTE-
E in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, (P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Cambria, per P.IVA_2 procura in atti
- TERZA CHIAMATA-
pagina 1 di 17 OGGETTO: lesione personale;
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1 questo Tribunale, la al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni Controparte_1 subiti a seguito ed in conseguenza del sinistro occorsogli in data 10/03/2007 alle ore 11 circa, allorché, mentre si trovava nella Piazza F. Fazio di Camaro Superiore in Messina, con direzione di marcia mare-monte, alla guida del motociclo KTM 450 tg. BM47607 di sua proprietà, una Fiat Panda, targata AV859FS - assicurata con la e condotta dalla Controparte_1 proprietaria - gli aveva tagliato la strada, nel tentativo di effettuare una Controparte_2 manovra non consentita di svolta a
[...] che, a seguito della manovra della aveva perso il controllo del proprio CP_4 CP_2 motociclo ed era rovinato a terra, mentre la motocicletta, scivolando, era entrata in collisione con l'autovettura; di avere subito danni al mezzo e lesioni personali, che richiedevano il trasporto presso il P.S. dell'Azienda Ospedaliera Piemonte, ove gli venivano riscontrati
“trauma contusivo bacino e anca dx con frattura della branca ileo pubica dx;
prognosi di giorni trenta”, in conseguenza dei quali erano residuati postumi di invalidità permanente nella misura del 9%
(con incidenza sulla capacità lavorativa specifica nella misura del 4%), ITA di gg 40 e ITP di giorni 52 al 60% e giorni 51 al 40% e giorni 51 al 20%; di avere sostenuto spese mediche per €
1.460,10 e di avere patito un danno emergente di € 18.326,00 per compensi liquidati a collaboratori, nonché un danno da perdita di chance pari a € 50.000,00.
Deduceva che la gli aveva già corrisposto € 1.217,00 a titolo di danni al Controparte_1 motociclo ed € 7.080,00 a titolo di risarcimento delle lesioni personali;
che tale ultima somma era stata trattenuta in acconto alla somma maggiore spettante, quantificata in € 172.479,41, da cui detrarre l'acconto ricevuto.
Con comparsa del 28/01/2016, si costituiva in giudizio la la quale Controparte_1 preliminarmente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e l'inammissibilità
pagina 2 di 17 dell'azione di indennizzo diretto ex art. 149 cod. ass., attesa la richiesta di risarcimento di danni ivi non ricompresi.
Nel merito deduceva l'infondatezza della domanda attorea, atteso il pagamento delle lievi lesioni personali patite da da considerare satisfattivo, in considerazione degli Pt_1 accertamenti medico-legali espletati e l'assenza di prova di maggiori danni.
All'udienza di prima comparizione del 18/02/2016, la causa veniva rinviata per il deposito di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c..
La causa veniva, quindi, istruita mediante l'escussione dei testimoni ammessi e veniva disposta CTU medico legale sulla persona dell'attore.
All'udienza del 24/10/2019, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 19/10/2020, parte attrice veniva autorizzata all'integrazione del contraddittorio nei confronti della responsabile civile, Controparte_2
All'udienza del 22/04/2021, l'attore veniva autorizzato alla rinnovazione della notifica nei confronti di non andata a buon fine. Controparte_2
Con comparsa del 28/09/2021 si costituiva in giudizio che Controparte_2 preliminarmente chiedeva di chiamare in causa la che copriva Controparte_3 la responsabilità civile auto al momento del sinistro, per essere dalla stessa manlevata in caso di condanna.
Nel merito, eccepiva la prescrizione del diritto attoreo, stante la mancata interruzione di tale termine tra la lettera raccomandata del 15/01/2012 e la successiva raccomandata del
3/04/2014.
Contestava la propria responsabilità nel sinistro, evidenziando che mentre stava legittimamente eseguendo una manovra di svolta a U verso sinistra, era velocemente Pt_1 sopraggiunto da tergo in sella al suo motociclo, tentando un incauto sorpasso in prossimità dell'incrocio e, a causa della velocità sostenuta, non era riuscito a frenare in tempo, cadendo al suolo, senza, tuttavia, entrare in collisione (neppure dopo la caduta) con la Fiat Panda.
pagina 3 di 17 Con decreto dell'1/10/2021 veniva autorizzata la chiamata in causa della
[...]
e la causa veniva rinviata all'udienza del 10/02/2022 per la comparizione Controparte_3 delle parti.
La si costituiva tempestivamente e, in via preliminare, Controparte_3 deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva nel giudizio incoato dall'attore ai sensi dell'art. 149 cod. ass.; nel merito, eccepiva la prescrizione della domanda attorea e, in via gradata, attribuiva la responsabilità del sinistro a , per la condotta di guida Parte_1 tenuta, da valutare – in estremo subordine – quanto meno in termini di concorso del danneggiato, ex art. 1227 c.c.. Contestava, infine, il quantum debeatur, ritenuto eccessivo e sprovvisto di supporto probatorio.
Con ordinanza dell'11/02/2022 veniva ammessa la prova orale richiesta da CP_2
e dalla e la causa veniva rinviata per la relativa
[...] Controparte_3 assunzione.
All'udienza del 22/11/2022 veniva sentito il teste . Testimone_1
All'udienza dell'11/01/2024 la causa veniva rinviata per la discussione orale al 7/11/2024, successivamente rinviata al 26/03/2025 per il subentro della scrivente con decreto n. 43/2024.
A detta udienza, la causa veniva trattenuta in decisione, assegnando i termini di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Vanno, preliminarmente, disattese sia l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sia di inammissibilità dell'azione ex art. 149 cod. ass., svolte dalla in considerazione Controparte_1 della prospettazione della domanda attorea, volta ad ottenere, in via diretta, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (nella misura del 9%) occorsi a in Parte_1 conseguenza del sinistro stradale del 10/03/2007.
La Corte costituzionale con sentenza n. 180/2009 ha, invero, chiarito che l'art. 149 cod. ass. è improntato a esigenze di rafforzamento della tutela del danneggiato, considerato soggetto debole, in modo da ampliare i mezzi di tutela a sua disposizione.
pagina 4 di 17 Sulla scorta di tale principio, il danneggiato può agire direttamente nei confronti della propria compagnia di RCA per ottenere il risarcimento dei danni, con l'unico limite del contenimento del risarcimento del conducente non responsabile nel massimale previsto dall'art. 139 cod. ass. (cioè nella misura del 9%, c.d. lesioni micro-permanenti).
L'esigenza di garantire la piena realizzazione del diritto all'integrità del risarcimento consente vieppiù di liquidare, ai sensi dell'art. 137 cod. ass., i danni patrimoniali che siano conseguenza del sinistro, valutando l'incidenza che il danno alla persona (nelle sue componenti temporanea e permanente) abbia avuto sui redditi lavorativi.
Alla luce delle superiori argomentazioni, la domanda attorea risulta pienamente ammissibile nei confronti della Controparte_1
Non colgono nel segno neppure le eccezioni di difetto di legittimazione passiva e di improponibilità dell'azione ex art. 149 cod. ass. avanzate dalla Controparte_3 che vanno, dunque, rigettate.
Nel caso di specie, difatti, l'attore – sussistendone le condizioni – ha agito ex art. 149 cod. ass. nei confronti del proprio assicuratore RCA, integrando il contraddittorio nei confronti della responsabile civile - litisconsorte necessaria nell'ambito dell'azione incoata – senza, tuttavia, estendere la propria domanda nei confronti della terza chiamata.
da parte sua, ha – a buon diritto – chiamato in garanzia la CP_2 [...]
compagnia di assicurazione che copriva la RCA del suo veicolo al Controparte_3 momento del sinistro, chiedendo di essere dalla stessa manlevata, in caso di eventuale condanna al risarcimento dei danni.
Passando al merito della controversia, l'eccezione di prescrizione formulata da CP_2
e dalla è infondata.
[...] Controparte_3
È noto che ai sensi dell'art. 2947 comma 2 c.c. il termine di prescrizione nei casi di danni prodotti dalla circolazione dei veicoli sia quello breve di due anni. Cionondimeno, il successivo terzo comma statuisce che in ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile.
pagina 5 di 17 La giurisprudenza di legittimità ha ravvisato che in caso di scontro tra veicoli dal medesimo fatto possano derivare un illecito civile (i.e. il danneggiamento del veicolo) e un illecito penale
(i.e. le lesioni personali del danneggiato e i conseguenti danni patrimoniali derivanti dalle stesse). Per ragioni di economia processuale, se entrambe le tipologie di danno sono subite dallo stesso individuo “si applica l'unico (più lungo) termine di prescrizione, giacché la coincidenza degli interessi lesi in un solo soggetto determina la compromissione di un'unica sfera giuridica, con conseguenze dannose tutte ad essa riferibili, alle quali corrisponde il diritto, unico e complessivo, del danneggiato al relativo risarcimento” (Cass. n. 7395/1992; nello stesso senso, Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 12671 del
25/09/2000 (Rv. 540450 - 01); Cass. civ., sez. VI-3, ordinanza 24/10/2018 n° 26958).
La prescrizione quinquennale si applica, poi, indipendentemente dalla promozione dell'azione penale, giacché il maggior termine prescrizionale è correlato all'astratta previsione dell'illecito come reato, non già alla condanna penale (Cass. civ., sez. VI-3, ordinanza
24/10/2018 n° 26958; nello stesso senso, Cass. 3865/2004), ogni qual volta sia accertato il fatto di reato.
Ebbene, nell'ipotesi in disamina – avendo l'attore lamentato (anche) lesioni personali in conseguenza del sinistro – può dirsi accertato il fatto di reato imputabile a sicché CP_2 opera il termine prescrizionale quinquennale del relativo reato, ai sensi dell'art. 2947 comma 3
c.c..
Diversamente da quanto opinato da e da la prescrizione è stata CP_2 CP_3 certamente interrotta già con la lettera raccomandata notificata al coobbligato solidale,
il 22.01.2010; poi, con la lettera raccomandata di cui ha allegato Controparte_1 CP_2
l'avvenuto ricevimento il 15/01/2012, pur in assenza del relativo avviso di ricevimento, e con l'ulteriore raccomandata ricevuta dalla il 13/04/2014. CP_1
Va a questo punto vagliata la domanda risarcitoria proposta da , che è Parte_1 parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
La dinamica del sinistro può essere ricostruita alla luce della prova testimoniale espletata.
Sul punto, occorre premettere che “il procedimento di acquisizione delle prove nel processo deve rispettare il principio del contraddittorio: le parti debbono essere messe in condizione di interloquire sul
pagina 6 di 17 meccanismo dell'acquisizione, se esso si risolve nella compressione del loro diritto di difesa. La violazione di tale regola dà luogo a una nullità posta nell'interesse della parte interessata, che deve essere fatta valere nei modi indicati nel secondo comma dell'art. 157 c.p.c., opportunamente adattati al sistema dell'assunzione del mezzo istruttorio. Ciò significa che, quando sia stata raccolta una prova anteriormente all'integrazione del contraddittorio di una delle parti necessarie, solo questa può far valere la nullità dell'assunzione della prova e lo potrà fare nel suo primo atto di difesa, cioè non appena interviene nel giudizio, perché la sua costituzione è il mezzo attraverso il quale essa ha notizia dell'avvenuta raccolta delle prove (Cass. n. 16034/2002; n.
8878/1998; n. 1757/1974)” (Cass. civ. II Sez., n. 1644 del 22/01/2019).
Nel caso di specie, la litisconsorte pretermessa, con l'atto con cui si è costituita nel processo il 28/09/2021 non ha tempestivamente rilevato la nullità dell'attività istruttoria eseguita in sua assenza, consistente nella escussione dei testimoni e nella consulenza tecnica d'ufficio, ma si è limitata a richiedere l'ammissione delle prove dalla stessa articolata, domandando, a tal fine, di essere rimessa in termini.
L'eccezione sulla validità della prova è stata, invero, espletata per la prima volta solo con la comparsa conclusionale del 21/05/2025, laddove si legge che: “Nel corso del giudizio è stata ammessa prova testimoniale e CTU medico legale.
Sul punto, preliminarmente si ribadisce la contestazione integrale di quanto possa essere emerso sia dalla prova testimoniale (ammessa quando ancora la non era stata citata in giudizio), e sia dalle CP_2 risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, perché entrambe le attività istruttorie hanno senz'altro leso il diritto alla difesa dell'odierna convenuta”.
Ebbene, benché la litisconsorte abbia enunciato in tale atto di ribadire la contestazione, in realtà la comparsa conclusionale risulta essere la sede in cui la contestazione è stata tardivamente formulata per la prima volta, sicché l'eccezione deve essere disattesa.
Le medesime argomentazioni possono essere estese nei confronti della
[...]
che con la comparsa di costituzione del 25/01/2022 non ha Controparte_3 tempestivamente rilevato alcuna nullità dell'istruttoria espletata, deducendone l'inopponibilità solo con le successive note in sostituzione dell'udienza del 10/02/2022.
pagina 7 di 17 Passando, dunque, alla prova orale assunta in punto di an debeatur, , presente Testimone_2 al momento del fatto, in quanto con il proprio ciclomotore seguiva quello dell'attore, ha confermato che unitamente all'attore stava percorrendo la piazza Fazio di Camaro con direzione mare-monte, quando una Fiat Panda improvvisamente eseguiva una manovra di svolta a U non segnalata, tagliando la strada a , che scivolava ed entrava in Parte_1 collisione con la vettura.
Non ha ricordato se vi fosse lungo la strada un divieto di eseguire svolte verso sinistra o la relativa segnaletica e ha dichiarato che lamentava dolori al bacino e si era recato al Pt_1 pronto soccorso con la sua motocicletta.
, marito di intervenuto sul luogo circa trenta minuti dopo il Testimone_1 Controparte_2 sinistro, in quanto è stato chiamato dalla moglie, non ha assistito al sinistro, ma ha ricordato:
“Arrivato all'incrocio tra via chiesa vecchia e via Letterio Ruggeri ho visto la macchina Panda di mia moglie ferma vicino lo spartitraffico. L'auto si trovava nella posizione post urto non era stata spostata neppure la moto era stata spostata”; “La moto era per terra a circa mezzo metro dalla Panda più avanti ed abbiamo scritto che non vi è stato urto tra la Panda e la moto”; “Dopo aver compilato il CID ognuno ha preso i propri mezzi e ce ne siamo andati” “Preciso che non ho visto andare via l'arch. con la moto, ricordo però che l'arch. insieme Pt_1 ad i suoi amici hanno alzato la moto e si sono spostati per mettersi lateralmente”. Ha aggiunto che “Il conducente della moto era in piedi e non presentava lesioni, si lamentava solo della tuta strappata;
infatti, nel
CID abbiamo scritto no alla casella lesioni. Subito dopo avere scritto i danni materiali ho chiesto se si era fatto male e lui mi ha risposto che aveva qualche dolore al ginocchio sinistro che ha riportato sulla scheda. Io mi sono offerto di accompagnarlo al Pronto Soccorso, ma lui ha rifiutato dicendo che non ve ne era bisogno e che si sarebbe fatto controllare dopo”.
Ebbene le dichiarazioni di – sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare – Tes_2 permettono di accertare le modalità del sinistro e l'avvenuto contatto tra i veicoli dopo che la turbativa determinata dalla Fiat Panda della convenuta ha causato lo scivolamento sull'asfalto del motociclo attoreo. Per converso, le affermazioni di , assente al momento del sinistro, Tes_1 non sono idonee a disattendere tale ricostruzione, essendo il testimone in questione intervenuto sui luoghi circa trenta minuti dopo il sinistro e avendo trovato i veicoli nella pagina 8 di 17 posizione di quiete assunta solo dopo l'incidente, sicché nulla poteva sapere – se non de Tes_1 relato ex parte – circa la dinamica e l'eventuale collisione, di cui neanche il CID può costituire piena prova in giudizio.
Ad abundantiam, va comunque rilevato che per costante giurisprudenza anche la semplice turbativa – in assenza di scontro – creata da un utente della strada ai danni di un altro rientra tra le ipotesi risarcibili ai sensi dell'art. 149 cod. ass. e può fondare la responsabilità del conducente che vi abbia dato causa.
Alla luce delle dichiarazioni rese dal testimone oculare, che appaiono credibili e ben circostanziate e permettono di comprendere esattamente la dinamica dell'incidente e le successive vicende relative ai soccorsi prestati a , il sinistro e le modalità della Parte_1 sua verificazione risultano provati, così come la responsabilità di per non Controparte_2 essersi conformata al precetto dell'art. 154 C.d.S., a mente del quale l'utente della strada che intenda compiere una manovra di inversione del senso di marcia ovvero di svolta deve segnalarlo con anticipo ed assicurarsi di non creare pericolo per la circolazione.
Da parte sua, invece, la convenuta non è riuscita a dimostrare il concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro, che ex art. 2054 c.c. (applicabile estensivamente persino ai casi di assenza di collisione, Cass. civ., n. 19282 del 15 giugno 2022) è solo residuale.
È, invero, emerso che percorreva “la piazza Fazio di Camaro Superiore con Parte_1 direzione mare-monte, all'improvviso la Fiat panda che lo precedeva effettuò una svolta a U e gli tagliò la strada, senza segnalare la repentina manovra”, senza che il testimone abbia indicato alcun comportamento improvviso o imprudente di , vista anche la manovra Parte_1 improvvisa della convenuta.
Ne discende che la – alla quale è limitata la domanda - va condannata al Controparte_1 risarcimento dei danni riportati da in conseguenza del sinistro, senza che Parte_1 rilevino le allegazioni di circa l'orario di accesso del danneggiato al pronto soccorso, CP_2 non potendosi suffragare una diversa eziologia del danno in assenza di stringente prova, non prodotta nella specie, e stante la compatibilità delle lesioni rispetto al tipo di sinistro, anche alla luce delle evidenze in atti e della consulenza medico-legale espletata.
pagina 9 di 17 Passando alla valutazione del quantum debeatur, la CTU nominata, dott.ssa , ha Persona_1 constatato che , a seguito ed in conseguenza del sinistro, con cui ha rilevato la Parte_1 compatibilità causale, ha riportato: “trauma al bacino con frattura composta della branca ileo-pubica di destra”.
Da tali lesioni sono residuati “esiti di frattura composta della branca ileo-pubica di destra, comportanti possibili lievi manifestazioni algiche locoregionali”, ritenuti dal CTU compatibili con il sinistro, e comportanti una compromissione della integrità psicofisica dallo stesso stimata nella misura del 4%, che, tuttavia, ha fatto ritenere “non prospettabile alcun danno alla capacità lavorativa- reddituale dell'attore”.
Il Consulente ha, altresì, riconosciuto all'attore una inabilità temporanea assoluta di 30 giorni, nonché 30 giorni di inabilità temporanea al 75%, 30 al 50% ed ulteriori 30 al 25%.
Le conclusioni della CTU vanno condivise in quanto rese all'esito di uno scrupoloso esame degli atti di causa e del periziando, e ben motivate. Proprio le valutazioni operate, tenendo conto delle tabelle di riferimento e degli esiti concretamente riportati dal , Parte_1 permettono di superare la diversa stima del danno effettuata dal perito di parte attrice.
Il danno subito da deve essere liquidato, con un'attenta valutazione della Parte_1 patologia sofferta e delle condizioni soggettive dell'infortunato, nell'ambito del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., così come ricostruito di recente dalla Suprema Corte di legittimità (cfr. C. Cass., SS.UU., nn.. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008).
La Suprema Corte ha chiarito che “Il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre... È compito del giudice, quindi, accertare
l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione…Viene in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, la sofferenza morale… Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni
pagina 10 di 17 sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina, quindi, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.”
Il danno biologico (risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato, in quanto incidente sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica) patito dall'attore, va risarcito, utilizzando per la determinazione dello stesso nel caso di specie, le Tabelle stabilite dall'art. 139 cod. ass..
Conseguentemente, all'attore va riconosciuta complessivamente la somma di € 8.305,44 all'attualità, di cui € 4.162,44 a titolo di danno biologico (importo ottenuto riconoscendo il 4% di invalidità permanente ad un soggetto di anni 41 al momento del sinistro) e € 4.143,00 per inabilità temporanea (di cui € 1.657,20 per inabilità assoluta, € 1.242,90 per 30 giorni al 75%; €
828,60 per 30 giorni al 50%; € 414,30 per 30 giorni al 25%), senza operare alcuna maggiorazione per danno morale ovvero alcuna ulteriore personalizzazione, in assenza di specifiche tempestive allegazioni sul punto.
L'attore ha, altresì, documentato costi di consulenza tecnica di parte medico-legale per €
1.350,00. Mentre, come accertato dalla CTU risultano “Non allegate spese mediche sostenute e non prospettabili spese future eziologicamente correlabili al sinistro per cui è causa”.
Vanno, pertanto, ristorate solo le spese per la consulenza di parte per complessivi €
1.350,00, rivalutate all'attualità in € 1.840,00.
L'importo complessivo spettante a è, quindi, pari a € 10.145,44 (€ 8.305,44 Parte_1 per danno dinamico-relazionale + € 1.840,00 per spese documentate) all'attualità.
La ha corrisposto a l'importo di € 7.080,00 a titolo di danno Controparte_1 Parte_1 non patrimoniale, emettendo presso la Unicredit Banca d'Impresa l'assegno n. 5.903.471.163
pagina 11 di 17 05, avente validità di mesi 4 dal 21/01/2008, accettato dal danneggiato a titolo di acconto sulla maggiore somma dovuta.
Quindi, sull'importo spettante a , pari a € 10.145,44 all'attualità, andrà Parte_1 dedotto quello già versato dall'assicurazione, pari a € 7.080,00, rivalutati all'attualità (a decorrere dal 21/05/2008, ultimo giorno utile per eseguire l'incasso) e la differenza ammonta ad euro 3.065,44.
La CTU ha inoltre ritenuto “Ammissibile altresì un periodo di inabilità assoluta, come danno lavorativo-reddituale, di giorni sessanta, nella specifica mansione di architetto e di un ulteriore periodo di inabilità parziale di giorni sessanta, al cinquanta per cento”.
Da parte sua, l'attore ha lamentato il patimento di danni patrimoniali in conseguenza del sinistro, allegando di avere sostenuto maggiori costi per il pagamento di collaboratori durante il periodo di inabilità temporanea e convalescenza, nonché di avere perso la chance di collaborare ad un progetto che gli avrebbe permesso di incassare € 50.000,00 a titolo di parcella.
Quanto al pagamento di maggiori costi per avvalersi di collaboratori, l'attore ha dedotto che nell'anno 2006 aveva pagato € 8.000,00 per tale voce (all. 13, riga RE12 Redditi PF 2007 e
/G04 mod. UNICO 2007-Studi di Settore), mentre nell'anno 2007 (in cui il sinistro si è verificato) ben € 26.326,00 (all. 14, riga RE12 Redditi PF 2008 e G07 mod. UNICO 2008-
Studi di Settore), come emergente dalle relative dichiarazioni dei redditi.
Al fine di dar prova del nesso eziologico tra la verificazione del sinistro e il suddetto danno patrimoniale, ha depositato le fatture emesse dai collaboratori e ne ha chiesto Pt_1
l'escussione orale.
Con riferimento alla collaborazione con l'ing. ha prodotto le fatture Controparte_5 aventi (tutte) ad oggetto “competenze tecniche per collaborazione professionale vs attività per redazione calcoli statistici” n. 2 dell'11/01/2007, n. 3 dell'8/02/2007, n. 4 dell'1/03/2007, n. 5 del
2/04/2007, n. 7 del 2/05/2007, n. 11 dell'1/08/2007, n. 13 del 30/10/2007 e n. 17 del
31/12/2007, tutte dell'importo di € 1.000,00; nonché le fatture n. 9 del 29/06/2007 e n. 16 del
21/12/2007 dell'importo di € 2.000,00.
pagina 12 di 17 Ebbene, tali documenti contabili (sia per le date di emissione, sia per l'oggetto sempre identico, sia per la continuità e durata del rapporto) dimostrano, in realtà, la sussistenza di un'attività di collaborazione stabile tra e preesistente rispetto al Pt_1 Controparte_5 sinistro e continuata anche dopo la completa guarigione del danneggiato, avvenuta – secondo gli accertamenti della CTU – in data 9/07/2007.
Va aggiunto che non risulta che nel periodo compreso tra il sinistro stradale del
10/03/2007 e la guarigione (sia parziale che totale) di vi siano stati maggiori esborsi per Pt_1 la collaborazione con la dal momento che è di tutta evidenza che l'unica fattura CP_5 emessa nel periodo de quo dell'importo di € 2.000,00 del 29/06/2007 riguardi i mesi di giugno e luglio (per il quale ultimo, infatti, la non ha emesso fattura). CP_5
In ogni caso, la suddetta fattura è stata emessa in data prossima alla completa guarigione di periodo in cui, pertanto, non appare giustificata – in assenza di specifica prova sul punto Pt_1
– una maggiore collaborazione da parte della persino rispetto ai precedenti mesi in CP_5 cui versava in uno stato di inabilità totale o parziale al 75%. Pt_1
Tali conclusioni sono, peraltro, avvalorate dalle dichiarazioni testimoniali di CP_5
la quale ha confermato la sussistenza del rapporto di collaborazione e le fatture
[...] emesse, ma ha chiarito di avere collaborato con occupandosi “della parte “strutturale” dei Pt_1 progetti (fino al rustico)” continuativamente dal 2005 al 2011, “per le medesime incombenze di cui sopra”.
Avuto riguardo alle fatture emesse dall'ingegnere tutte hanno ad Controparte_6 oggetto “competenze tecniche per collaborazione professionale vs attività di progettazione” e sono dell'importo di € 1.000,00: in particolare si tratta delle fatture n. 1 dell'8/01/2007, n. 2 del
27/02/2007, relative a periodi precedenti al sinistro;
e delle fatture n. 4 del 3/08/2007 e n. 9 del 21/12/2007, riferibili a periodi successivi alla guarigione.
Tali elementi, unitamente all'oggetto identico e all'importo fisso, consentono di acclarare l'esistenza di un rapporto di occasionale collaborazione preesistente al sinistro, che, tra l'altro, non risulta essere stato mantenuto durante i mesi di convalescenza e inabilità temporanea del danneggiato, in assenza di alcuna prova in tal senso.
pagina 13 di 17 Per queste ragioni tali somme non possono essere riconosciute.
Va, altresì, escluso il rimborso delle fatture n. 1 del 2/01/2007 di € 1.723,01, per “saldo al
30.12.2006 assistenza contabile e fiscale”, emessa dallo studio commerciale dott. Francesco La
Fauci, e n. 9 del 9/03/2007 di € 800,00 per “collaborazione professionale per la redazione di progettazioni impiantistiche” emessa dallo studio , in quanto non Parte_2 eziologicamente correlate al sinistro, essendo antecedenti alla sua verificazione.
Con riferimento alla fattura n. 7/2007 del 28/12/2007 di € 5.000,00, per “competenze tecniche per collaborazione ai calcoli statistici […]”, emessa dall'ing. , la circostanza che la Persona_2 stessa, escussa come testimone, abbia confermato che dopo il sinistro ha richiesto la sua Pt_1 collaborazione e che le abbia liquidato la somma ivi indicata, non è da sola sufficiente a dimostrare che la collaborazione oggetto della fattura, emessa dopo ben cinque mesi dalla guarigione dell'attore, sia in qualche modo riferibile alle conseguenze del sinistro, sicché neanche tale fattura può essere rimborsata.
Quanto alla quietanza di pagamento redatta dal geom. , attestante Controparte_7
l'avvenuta ricezione in data 2/07/2007 di € 1.600,00 a titolo di “compenso per prestazione di lavoro autonomo occasionale svolto nel periodo marzo-giugno 2007”, la dichiarazione del collaboratore, escusso come testimone, secondo cui sia negli anni precedenti che in quelli successivi ha collaborato con ricevendo circa il medesimo importo per pratiche di sanatoria e Pt_1 progettazione, permette di escludere la riconducibilità della cooperazione al sinistro.
Infine, va esclusa la risarcibilità della fattura n. 13 del 28/06/2007 di € 819,20 emessa dal perito industriale edile avente ad oggetto “collaborazione professionale per la Persona_3 redazione del rilievo topografico […]”, in quanto, trattandosi di attività specialistica per la quale sono richieste particolari competenze e strumentazioni, l'attore non ha dato prova di non averla potuta eseguire personalmente, pur possedendone le competenze e la strumentazione, a causa delle lesioni determinate dal sinistro.
Va, per converso, riconosciuto il danno da perdita di chance lamentato dall'attore. È noto che “In tema di risarcimento del danno, il creditore che voglia ottenere, oltre il rimborso delle spese sostenute, anche i danni derivanti dalla perdita di "chance" – che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di
pagina 14 di 17 conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione – ha l'onere di provare, benché solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta. (Nella specie, relativa alla perdita di “chance” lavorative future asseritamente subite da un'infortunata in un sinistro stradale, la S.C. ha precisato che, configurandosi un danno patrimoniale futuro, come tale diverso ed ulteriore rispetto al danno alla salute, a carattere, invece, non patrimoniale, la perdita di futuri guadagni non può essere desunta in via presuntiva dalla mera esistenza di postumi invalidanti, spettando al danneggiato l'onere di provare, anche presuntivamente, che il danno alla salute gli ha precluso l'accesso a situazioni di studio o di lavoro tali che, se realizzate, avrebbero fornito anche soltanto la possibilità di maggiori guadagni)” (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 6488 del 14/03/2017
(Rv. 643410 - 01)).
Nella specie, l'attore ha prodotto (all. 16) lettera di conferimento dell'incarico per la
“progettazione esecutiva per la realizzazione di un Centro commerciale nel Comune di Messina, in località
Pistunina – Strutture” da realizzare entro il 6/04/2007, redatta il 12/03/2007 da parte dell'architetto il quale, escusso come testimone, ha confermato di Testimone_3 avere “indicato nella figura dell'arch. il mio consulente tecnico per la redazione del progetto strutturale e Pt_1 delle attività connesse alla realizzazione in termini tecnici ed amministrativi dell'opera di cui in oggetto, per il compenso pattuito di e 50.000,00 (euro cinquantamila/00)” e di avergli inviato la lettera di conferimento dell'incarico (all. 16), precisando che a seguito dell'accettazione da parte di Pt_1 avrebbero dovuto sottoscrivere un disciplinare di incarico.
Dalla documentazione in atti, confermata in sede di escussione orale, è quindi possibile dedurre che il sinistro occorso a , provocandogli un periodo di inabilità Parte_1 temporanea totale di 30 giorni (compatibile con quello in cui la progettazione de qua avrebbe dovuto compiersi), non gli ha permesso di accettare il suddetto incarico, determinando la perdita del maggiore futuro guadagno di € 50.000,00, da rivalutare all'attualità in € 68.750,00.
pagina 15 di 17 Conseguentemente, la va condannata al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
, della somma di € 71.815,44 all'attualità (di cui € 68.750,00 per perdita di chance ed € Pt_1
3.065,44 per danno biologico e spese di ctp).
Deve essere riconosciuto all'attrice anche il c.d. lucro cessante e cioè il risarcimento del danno derivante dalla mancata disponibilità della somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario.
In conformità al combinato disposto degli artt. 2056, 1223, 1226 e 1227 c.c., il danno da ritardo in materia di responsabilità da fatto illecito non è presunto ex lege, ma deve essere allegato e provato facendo ricorso anche e soltanto a presunzioni semplici ed al criterio equitativo di cui all'art. 2056, c. 2, c.c..
Quindi, non avendo fornito la parte attrice alcun elemento di prova in ordine ai possibili impieghi delle somme dovute, il cd. lucro cessante dovrà essere equitativamente calcolato, ex art. 2056 c.c., secondo l'orientamento della Suprema Corte (Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n. 1712 e
Cass. Civ. sez. III, n. 2325 del 16.11.2005 sul calcolo di interessi per debiti di valore) applicando ad una base di calcolo costituita dal credito come sopra determinato, devalutato all'epoca del sinistro (10/03/2007), rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, un saggio equivalente agli interessi legali, con esclusione degli interessi sugli interessi.
Pertanto, l'importo complessivo da liquidare in favore dell'attrice va devalutato all'epoca del sinistro e maggiorato di interessi legali e rivalutazione sulla somma di anno in anno rivalutata.
Su detta somma dopo la pubblicazione della sentenza saranno dovuti solo gli interessi legali dalla pubblicazione fino all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza, pertanto la va condannata a pagare le Controparte_1 spese processuali in favore di . Parte_1
Le spese di lite vanno liquidate applicando il d.m. n. 55/2014, aggiornato al DM 147/2022, in considerazione del valore della controversia, in relazione al decisum nel seguente modo: €
2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase pagina 16 di 17 istruttoria, € 4.253,00 per la fase decisoria, con un compenso di € 14.103,00, oltre spese vive pari ad euro 786,00.
Le spese di CTU medico-legale, atteso l'accoglimento della domanda di , Parte_1 sono poste definitivamente a carico della Controparte_1
Vanno compensate interamente le spese processuali tra le altre parti del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2702/2015 r.g., vertente tra
[...]
(attore), in persona del legale rappresentante pro tempore, Pt_1 Controparte_1 CP_2
(convenute) e in persona del legale rappresentante
[...] Controparte_3 pro tempore, (terza chiamata) disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara che il sinistro si è verificato per colpa esclusiva di Controparte_2
2. condanna la a pagare, in favore di , la somma di euro Controparte_1 Parte_1
71.815,44 , oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
3. condanna la al pagamento, in favore , delle spese di lite, Controparte_1 Parte_1
che liquida in € 14.103,00 per compensi ed € 786,00 per spese vive, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a., come per legge;
4. compensa le spese processuali tra le altre parti del giudizio;
5. pone le spese di CTU definitivamente a carico della Controparte_1
Così deciso in Messina il 15 luglio 2025
Il Giudice
Maria Militello
Ha collaborato alla redazione del presente provvedimento la dottoressa Angelica Miano, funzionaria addetta all'ufficio per il processo presso la prima sezione civile di questo Tribunale.
pagina 17 di 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2702 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2015, vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Previti, per procura in atti
- ATTORE -
E in persona del legale rappresentante pro tempore, (p.iva Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Saccà, per procura in atti P.IVA_1
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 C.F._2
Vincenzo Trimarchi, per procura in atti
- CONVENUTE-
E in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, (P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Cambria, per P.IVA_2 procura in atti
- TERZA CHIAMATA-
pagina 1 di 17 OGGETTO: lesione personale;
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1 questo Tribunale, la al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni Controparte_1 subiti a seguito ed in conseguenza del sinistro occorsogli in data 10/03/2007 alle ore 11 circa, allorché, mentre si trovava nella Piazza F. Fazio di Camaro Superiore in Messina, con direzione di marcia mare-monte, alla guida del motociclo KTM 450 tg. BM47607 di sua proprietà, una Fiat Panda, targata AV859FS - assicurata con la e condotta dalla Controparte_1 proprietaria - gli aveva tagliato la strada, nel tentativo di effettuare una Controparte_2 manovra non consentita di svolta a
[...] che, a seguito della manovra della aveva perso il controllo del proprio CP_4 CP_2 motociclo ed era rovinato a terra, mentre la motocicletta, scivolando, era entrata in collisione con l'autovettura; di avere subito danni al mezzo e lesioni personali, che richiedevano il trasporto presso il P.S. dell'Azienda Ospedaliera Piemonte, ove gli venivano riscontrati
“trauma contusivo bacino e anca dx con frattura della branca ileo pubica dx;
prognosi di giorni trenta”, in conseguenza dei quali erano residuati postumi di invalidità permanente nella misura del 9%
(con incidenza sulla capacità lavorativa specifica nella misura del 4%), ITA di gg 40 e ITP di giorni 52 al 60% e giorni 51 al 40% e giorni 51 al 20%; di avere sostenuto spese mediche per €
1.460,10 e di avere patito un danno emergente di € 18.326,00 per compensi liquidati a collaboratori, nonché un danno da perdita di chance pari a € 50.000,00.
Deduceva che la gli aveva già corrisposto € 1.217,00 a titolo di danni al Controparte_1 motociclo ed € 7.080,00 a titolo di risarcimento delle lesioni personali;
che tale ultima somma era stata trattenuta in acconto alla somma maggiore spettante, quantificata in € 172.479,41, da cui detrarre l'acconto ricevuto.
Con comparsa del 28/01/2016, si costituiva in giudizio la la quale Controparte_1 preliminarmente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e l'inammissibilità
pagina 2 di 17 dell'azione di indennizzo diretto ex art. 149 cod. ass., attesa la richiesta di risarcimento di danni ivi non ricompresi.
Nel merito deduceva l'infondatezza della domanda attorea, atteso il pagamento delle lievi lesioni personali patite da da considerare satisfattivo, in considerazione degli Pt_1 accertamenti medico-legali espletati e l'assenza di prova di maggiori danni.
All'udienza di prima comparizione del 18/02/2016, la causa veniva rinviata per il deposito di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c..
La causa veniva, quindi, istruita mediante l'escussione dei testimoni ammessi e veniva disposta CTU medico legale sulla persona dell'attore.
All'udienza del 24/10/2019, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 19/10/2020, parte attrice veniva autorizzata all'integrazione del contraddittorio nei confronti della responsabile civile, Controparte_2
All'udienza del 22/04/2021, l'attore veniva autorizzato alla rinnovazione della notifica nei confronti di non andata a buon fine. Controparte_2
Con comparsa del 28/09/2021 si costituiva in giudizio che Controparte_2 preliminarmente chiedeva di chiamare in causa la che copriva Controparte_3 la responsabilità civile auto al momento del sinistro, per essere dalla stessa manlevata in caso di condanna.
Nel merito, eccepiva la prescrizione del diritto attoreo, stante la mancata interruzione di tale termine tra la lettera raccomandata del 15/01/2012 e la successiva raccomandata del
3/04/2014.
Contestava la propria responsabilità nel sinistro, evidenziando che mentre stava legittimamente eseguendo una manovra di svolta a U verso sinistra, era velocemente Pt_1 sopraggiunto da tergo in sella al suo motociclo, tentando un incauto sorpasso in prossimità dell'incrocio e, a causa della velocità sostenuta, non era riuscito a frenare in tempo, cadendo al suolo, senza, tuttavia, entrare in collisione (neppure dopo la caduta) con la Fiat Panda.
pagina 3 di 17 Con decreto dell'1/10/2021 veniva autorizzata la chiamata in causa della
[...]
e la causa veniva rinviata all'udienza del 10/02/2022 per la comparizione Controparte_3 delle parti.
La si costituiva tempestivamente e, in via preliminare, Controparte_3 deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva nel giudizio incoato dall'attore ai sensi dell'art. 149 cod. ass.; nel merito, eccepiva la prescrizione della domanda attorea e, in via gradata, attribuiva la responsabilità del sinistro a , per la condotta di guida Parte_1 tenuta, da valutare – in estremo subordine – quanto meno in termini di concorso del danneggiato, ex art. 1227 c.c.. Contestava, infine, il quantum debeatur, ritenuto eccessivo e sprovvisto di supporto probatorio.
Con ordinanza dell'11/02/2022 veniva ammessa la prova orale richiesta da CP_2
e dalla e la causa veniva rinviata per la relativa
[...] Controparte_3 assunzione.
All'udienza del 22/11/2022 veniva sentito il teste . Testimone_1
All'udienza dell'11/01/2024 la causa veniva rinviata per la discussione orale al 7/11/2024, successivamente rinviata al 26/03/2025 per il subentro della scrivente con decreto n. 43/2024.
A detta udienza, la causa veniva trattenuta in decisione, assegnando i termini di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Vanno, preliminarmente, disattese sia l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sia di inammissibilità dell'azione ex art. 149 cod. ass., svolte dalla in considerazione Controparte_1 della prospettazione della domanda attorea, volta ad ottenere, in via diretta, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (nella misura del 9%) occorsi a in Parte_1 conseguenza del sinistro stradale del 10/03/2007.
La Corte costituzionale con sentenza n. 180/2009 ha, invero, chiarito che l'art. 149 cod. ass. è improntato a esigenze di rafforzamento della tutela del danneggiato, considerato soggetto debole, in modo da ampliare i mezzi di tutela a sua disposizione.
pagina 4 di 17 Sulla scorta di tale principio, il danneggiato può agire direttamente nei confronti della propria compagnia di RCA per ottenere il risarcimento dei danni, con l'unico limite del contenimento del risarcimento del conducente non responsabile nel massimale previsto dall'art. 139 cod. ass. (cioè nella misura del 9%, c.d. lesioni micro-permanenti).
L'esigenza di garantire la piena realizzazione del diritto all'integrità del risarcimento consente vieppiù di liquidare, ai sensi dell'art. 137 cod. ass., i danni patrimoniali che siano conseguenza del sinistro, valutando l'incidenza che il danno alla persona (nelle sue componenti temporanea e permanente) abbia avuto sui redditi lavorativi.
Alla luce delle superiori argomentazioni, la domanda attorea risulta pienamente ammissibile nei confronti della Controparte_1
Non colgono nel segno neppure le eccezioni di difetto di legittimazione passiva e di improponibilità dell'azione ex art. 149 cod. ass. avanzate dalla Controparte_3 che vanno, dunque, rigettate.
Nel caso di specie, difatti, l'attore – sussistendone le condizioni – ha agito ex art. 149 cod. ass. nei confronti del proprio assicuratore RCA, integrando il contraddittorio nei confronti della responsabile civile - litisconsorte necessaria nell'ambito dell'azione incoata – senza, tuttavia, estendere la propria domanda nei confronti della terza chiamata.
da parte sua, ha – a buon diritto – chiamato in garanzia la CP_2 [...]
compagnia di assicurazione che copriva la RCA del suo veicolo al Controparte_3 momento del sinistro, chiedendo di essere dalla stessa manlevata, in caso di eventuale condanna al risarcimento dei danni.
Passando al merito della controversia, l'eccezione di prescrizione formulata da CP_2
e dalla è infondata.
[...] Controparte_3
È noto che ai sensi dell'art. 2947 comma 2 c.c. il termine di prescrizione nei casi di danni prodotti dalla circolazione dei veicoli sia quello breve di due anni. Cionondimeno, il successivo terzo comma statuisce che in ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile.
pagina 5 di 17 La giurisprudenza di legittimità ha ravvisato che in caso di scontro tra veicoli dal medesimo fatto possano derivare un illecito civile (i.e. il danneggiamento del veicolo) e un illecito penale
(i.e. le lesioni personali del danneggiato e i conseguenti danni patrimoniali derivanti dalle stesse). Per ragioni di economia processuale, se entrambe le tipologie di danno sono subite dallo stesso individuo “si applica l'unico (più lungo) termine di prescrizione, giacché la coincidenza degli interessi lesi in un solo soggetto determina la compromissione di un'unica sfera giuridica, con conseguenze dannose tutte ad essa riferibili, alle quali corrisponde il diritto, unico e complessivo, del danneggiato al relativo risarcimento” (Cass. n. 7395/1992; nello stesso senso, Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 12671 del
25/09/2000 (Rv. 540450 - 01); Cass. civ., sez. VI-3, ordinanza 24/10/2018 n° 26958).
La prescrizione quinquennale si applica, poi, indipendentemente dalla promozione dell'azione penale, giacché il maggior termine prescrizionale è correlato all'astratta previsione dell'illecito come reato, non già alla condanna penale (Cass. civ., sez. VI-3, ordinanza
24/10/2018 n° 26958; nello stesso senso, Cass. 3865/2004), ogni qual volta sia accertato il fatto di reato.
Ebbene, nell'ipotesi in disamina – avendo l'attore lamentato (anche) lesioni personali in conseguenza del sinistro – può dirsi accertato il fatto di reato imputabile a sicché CP_2 opera il termine prescrizionale quinquennale del relativo reato, ai sensi dell'art. 2947 comma 3
c.c..
Diversamente da quanto opinato da e da la prescrizione è stata CP_2 CP_3 certamente interrotta già con la lettera raccomandata notificata al coobbligato solidale,
il 22.01.2010; poi, con la lettera raccomandata di cui ha allegato Controparte_1 CP_2
l'avvenuto ricevimento il 15/01/2012, pur in assenza del relativo avviso di ricevimento, e con l'ulteriore raccomandata ricevuta dalla il 13/04/2014. CP_1
Va a questo punto vagliata la domanda risarcitoria proposta da , che è Parte_1 parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
La dinamica del sinistro può essere ricostruita alla luce della prova testimoniale espletata.
Sul punto, occorre premettere che “il procedimento di acquisizione delle prove nel processo deve rispettare il principio del contraddittorio: le parti debbono essere messe in condizione di interloquire sul
pagina 6 di 17 meccanismo dell'acquisizione, se esso si risolve nella compressione del loro diritto di difesa. La violazione di tale regola dà luogo a una nullità posta nell'interesse della parte interessata, che deve essere fatta valere nei modi indicati nel secondo comma dell'art. 157 c.p.c., opportunamente adattati al sistema dell'assunzione del mezzo istruttorio. Ciò significa che, quando sia stata raccolta una prova anteriormente all'integrazione del contraddittorio di una delle parti necessarie, solo questa può far valere la nullità dell'assunzione della prova e lo potrà fare nel suo primo atto di difesa, cioè non appena interviene nel giudizio, perché la sua costituzione è il mezzo attraverso il quale essa ha notizia dell'avvenuta raccolta delle prove (Cass. n. 16034/2002; n.
8878/1998; n. 1757/1974)” (Cass. civ. II Sez., n. 1644 del 22/01/2019).
Nel caso di specie, la litisconsorte pretermessa, con l'atto con cui si è costituita nel processo il 28/09/2021 non ha tempestivamente rilevato la nullità dell'attività istruttoria eseguita in sua assenza, consistente nella escussione dei testimoni e nella consulenza tecnica d'ufficio, ma si è limitata a richiedere l'ammissione delle prove dalla stessa articolata, domandando, a tal fine, di essere rimessa in termini.
L'eccezione sulla validità della prova è stata, invero, espletata per la prima volta solo con la comparsa conclusionale del 21/05/2025, laddove si legge che: “Nel corso del giudizio è stata ammessa prova testimoniale e CTU medico legale.
Sul punto, preliminarmente si ribadisce la contestazione integrale di quanto possa essere emerso sia dalla prova testimoniale (ammessa quando ancora la non era stata citata in giudizio), e sia dalle CP_2 risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, perché entrambe le attività istruttorie hanno senz'altro leso il diritto alla difesa dell'odierna convenuta”.
Ebbene, benché la litisconsorte abbia enunciato in tale atto di ribadire la contestazione, in realtà la comparsa conclusionale risulta essere la sede in cui la contestazione è stata tardivamente formulata per la prima volta, sicché l'eccezione deve essere disattesa.
Le medesime argomentazioni possono essere estese nei confronti della
[...]
che con la comparsa di costituzione del 25/01/2022 non ha Controparte_3 tempestivamente rilevato alcuna nullità dell'istruttoria espletata, deducendone l'inopponibilità solo con le successive note in sostituzione dell'udienza del 10/02/2022.
pagina 7 di 17 Passando, dunque, alla prova orale assunta in punto di an debeatur, , presente Testimone_2 al momento del fatto, in quanto con il proprio ciclomotore seguiva quello dell'attore, ha confermato che unitamente all'attore stava percorrendo la piazza Fazio di Camaro con direzione mare-monte, quando una Fiat Panda improvvisamente eseguiva una manovra di svolta a U non segnalata, tagliando la strada a , che scivolava ed entrava in Parte_1 collisione con la vettura.
Non ha ricordato se vi fosse lungo la strada un divieto di eseguire svolte verso sinistra o la relativa segnaletica e ha dichiarato che lamentava dolori al bacino e si era recato al Pt_1 pronto soccorso con la sua motocicletta.
, marito di intervenuto sul luogo circa trenta minuti dopo il Testimone_1 Controparte_2 sinistro, in quanto è stato chiamato dalla moglie, non ha assistito al sinistro, ma ha ricordato:
“Arrivato all'incrocio tra via chiesa vecchia e via Letterio Ruggeri ho visto la macchina Panda di mia moglie ferma vicino lo spartitraffico. L'auto si trovava nella posizione post urto non era stata spostata neppure la moto era stata spostata”; “La moto era per terra a circa mezzo metro dalla Panda più avanti ed abbiamo scritto che non vi è stato urto tra la Panda e la moto”; “Dopo aver compilato il CID ognuno ha preso i propri mezzi e ce ne siamo andati” “Preciso che non ho visto andare via l'arch. con la moto, ricordo però che l'arch. insieme Pt_1 ad i suoi amici hanno alzato la moto e si sono spostati per mettersi lateralmente”. Ha aggiunto che “Il conducente della moto era in piedi e non presentava lesioni, si lamentava solo della tuta strappata;
infatti, nel
CID abbiamo scritto no alla casella lesioni. Subito dopo avere scritto i danni materiali ho chiesto se si era fatto male e lui mi ha risposto che aveva qualche dolore al ginocchio sinistro che ha riportato sulla scheda. Io mi sono offerto di accompagnarlo al Pronto Soccorso, ma lui ha rifiutato dicendo che non ve ne era bisogno e che si sarebbe fatto controllare dopo”.
Ebbene le dichiarazioni di – sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare – Tes_2 permettono di accertare le modalità del sinistro e l'avvenuto contatto tra i veicoli dopo che la turbativa determinata dalla Fiat Panda della convenuta ha causato lo scivolamento sull'asfalto del motociclo attoreo. Per converso, le affermazioni di , assente al momento del sinistro, Tes_1 non sono idonee a disattendere tale ricostruzione, essendo il testimone in questione intervenuto sui luoghi circa trenta minuti dopo il sinistro e avendo trovato i veicoli nella pagina 8 di 17 posizione di quiete assunta solo dopo l'incidente, sicché nulla poteva sapere – se non de Tes_1 relato ex parte – circa la dinamica e l'eventuale collisione, di cui neanche il CID può costituire piena prova in giudizio.
Ad abundantiam, va comunque rilevato che per costante giurisprudenza anche la semplice turbativa – in assenza di scontro – creata da un utente della strada ai danni di un altro rientra tra le ipotesi risarcibili ai sensi dell'art. 149 cod. ass. e può fondare la responsabilità del conducente che vi abbia dato causa.
Alla luce delle dichiarazioni rese dal testimone oculare, che appaiono credibili e ben circostanziate e permettono di comprendere esattamente la dinamica dell'incidente e le successive vicende relative ai soccorsi prestati a , il sinistro e le modalità della Parte_1 sua verificazione risultano provati, così come la responsabilità di per non Controparte_2 essersi conformata al precetto dell'art. 154 C.d.S., a mente del quale l'utente della strada che intenda compiere una manovra di inversione del senso di marcia ovvero di svolta deve segnalarlo con anticipo ed assicurarsi di non creare pericolo per la circolazione.
Da parte sua, invece, la convenuta non è riuscita a dimostrare il concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro, che ex art. 2054 c.c. (applicabile estensivamente persino ai casi di assenza di collisione, Cass. civ., n. 19282 del 15 giugno 2022) è solo residuale.
È, invero, emerso che percorreva “la piazza Fazio di Camaro Superiore con Parte_1 direzione mare-monte, all'improvviso la Fiat panda che lo precedeva effettuò una svolta a U e gli tagliò la strada, senza segnalare la repentina manovra”, senza che il testimone abbia indicato alcun comportamento improvviso o imprudente di , vista anche la manovra Parte_1 improvvisa della convenuta.
Ne discende che la – alla quale è limitata la domanda - va condannata al Controparte_1 risarcimento dei danni riportati da in conseguenza del sinistro, senza che Parte_1 rilevino le allegazioni di circa l'orario di accesso del danneggiato al pronto soccorso, CP_2 non potendosi suffragare una diversa eziologia del danno in assenza di stringente prova, non prodotta nella specie, e stante la compatibilità delle lesioni rispetto al tipo di sinistro, anche alla luce delle evidenze in atti e della consulenza medico-legale espletata.
pagina 9 di 17 Passando alla valutazione del quantum debeatur, la CTU nominata, dott.ssa , ha Persona_1 constatato che , a seguito ed in conseguenza del sinistro, con cui ha rilevato la Parte_1 compatibilità causale, ha riportato: “trauma al bacino con frattura composta della branca ileo-pubica di destra”.
Da tali lesioni sono residuati “esiti di frattura composta della branca ileo-pubica di destra, comportanti possibili lievi manifestazioni algiche locoregionali”, ritenuti dal CTU compatibili con il sinistro, e comportanti una compromissione della integrità psicofisica dallo stesso stimata nella misura del 4%, che, tuttavia, ha fatto ritenere “non prospettabile alcun danno alla capacità lavorativa- reddituale dell'attore”.
Il Consulente ha, altresì, riconosciuto all'attore una inabilità temporanea assoluta di 30 giorni, nonché 30 giorni di inabilità temporanea al 75%, 30 al 50% ed ulteriori 30 al 25%.
Le conclusioni della CTU vanno condivise in quanto rese all'esito di uno scrupoloso esame degli atti di causa e del periziando, e ben motivate. Proprio le valutazioni operate, tenendo conto delle tabelle di riferimento e degli esiti concretamente riportati dal , Parte_1 permettono di superare la diversa stima del danno effettuata dal perito di parte attrice.
Il danno subito da deve essere liquidato, con un'attenta valutazione della Parte_1 patologia sofferta e delle condizioni soggettive dell'infortunato, nell'ambito del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., così come ricostruito di recente dalla Suprema Corte di legittimità (cfr. C. Cass., SS.UU., nn.. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008).
La Suprema Corte ha chiarito che “Il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre... È compito del giudice, quindi, accertare
l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione…Viene in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, la sofferenza morale… Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni
pagina 10 di 17 sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina, quindi, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.”
Il danno biologico (risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato, in quanto incidente sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica) patito dall'attore, va risarcito, utilizzando per la determinazione dello stesso nel caso di specie, le Tabelle stabilite dall'art. 139 cod. ass..
Conseguentemente, all'attore va riconosciuta complessivamente la somma di € 8.305,44 all'attualità, di cui € 4.162,44 a titolo di danno biologico (importo ottenuto riconoscendo il 4% di invalidità permanente ad un soggetto di anni 41 al momento del sinistro) e € 4.143,00 per inabilità temporanea (di cui € 1.657,20 per inabilità assoluta, € 1.242,90 per 30 giorni al 75%; €
828,60 per 30 giorni al 50%; € 414,30 per 30 giorni al 25%), senza operare alcuna maggiorazione per danno morale ovvero alcuna ulteriore personalizzazione, in assenza di specifiche tempestive allegazioni sul punto.
L'attore ha, altresì, documentato costi di consulenza tecnica di parte medico-legale per €
1.350,00. Mentre, come accertato dalla CTU risultano “Non allegate spese mediche sostenute e non prospettabili spese future eziologicamente correlabili al sinistro per cui è causa”.
Vanno, pertanto, ristorate solo le spese per la consulenza di parte per complessivi €
1.350,00, rivalutate all'attualità in € 1.840,00.
L'importo complessivo spettante a è, quindi, pari a € 10.145,44 (€ 8.305,44 Parte_1 per danno dinamico-relazionale + € 1.840,00 per spese documentate) all'attualità.
La ha corrisposto a l'importo di € 7.080,00 a titolo di danno Controparte_1 Parte_1 non patrimoniale, emettendo presso la Unicredit Banca d'Impresa l'assegno n. 5.903.471.163
pagina 11 di 17 05, avente validità di mesi 4 dal 21/01/2008, accettato dal danneggiato a titolo di acconto sulla maggiore somma dovuta.
Quindi, sull'importo spettante a , pari a € 10.145,44 all'attualità, andrà Parte_1 dedotto quello già versato dall'assicurazione, pari a € 7.080,00, rivalutati all'attualità (a decorrere dal 21/05/2008, ultimo giorno utile per eseguire l'incasso) e la differenza ammonta ad euro 3.065,44.
La CTU ha inoltre ritenuto “Ammissibile altresì un periodo di inabilità assoluta, come danno lavorativo-reddituale, di giorni sessanta, nella specifica mansione di architetto e di un ulteriore periodo di inabilità parziale di giorni sessanta, al cinquanta per cento”.
Da parte sua, l'attore ha lamentato il patimento di danni patrimoniali in conseguenza del sinistro, allegando di avere sostenuto maggiori costi per il pagamento di collaboratori durante il periodo di inabilità temporanea e convalescenza, nonché di avere perso la chance di collaborare ad un progetto che gli avrebbe permesso di incassare € 50.000,00 a titolo di parcella.
Quanto al pagamento di maggiori costi per avvalersi di collaboratori, l'attore ha dedotto che nell'anno 2006 aveva pagato € 8.000,00 per tale voce (all. 13, riga RE12 Redditi PF 2007 e
/G04 mod. UNICO 2007-Studi di Settore), mentre nell'anno 2007 (in cui il sinistro si è verificato) ben € 26.326,00 (all. 14, riga RE12 Redditi PF 2008 e G07 mod. UNICO 2008-
Studi di Settore), come emergente dalle relative dichiarazioni dei redditi.
Al fine di dar prova del nesso eziologico tra la verificazione del sinistro e il suddetto danno patrimoniale, ha depositato le fatture emesse dai collaboratori e ne ha chiesto Pt_1
l'escussione orale.
Con riferimento alla collaborazione con l'ing. ha prodotto le fatture Controparte_5 aventi (tutte) ad oggetto “competenze tecniche per collaborazione professionale vs attività per redazione calcoli statistici” n. 2 dell'11/01/2007, n. 3 dell'8/02/2007, n. 4 dell'1/03/2007, n. 5 del
2/04/2007, n. 7 del 2/05/2007, n. 11 dell'1/08/2007, n. 13 del 30/10/2007 e n. 17 del
31/12/2007, tutte dell'importo di € 1.000,00; nonché le fatture n. 9 del 29/06/2007 e n. 16 del
21/12/2007 dell'importo di € 2.000,00.
pagina 12 di 17 Ebbene, tali documenti contabili (sia per le date di emissione, sia per l'oggetto sempre identico, sia per la continuità e durata del rapporto) dimostrano, in realtà, la sussistenza di un'attività di collaborazione stabile tra e preesistente rispetto al Pt_1 Controparte_5 sinistro e continuata anche dopo la completa guarigione del danneggiato, avvenuta – secondo gli accertamenti della CTU – in data 9/07/2007.
Va aggiunto che non risulta che nel periodo compreso tra il sinistro stradale del
10/03/2007 e la guarigione (sia parziale che totale) di vi siano stati maggiori esborsi per Pt_1 la collaborazione con la dal momento che è di tutta evidenza che l'unica fattura CP_5 emessa nel periodo de quo dell'importo di € 2.000,00 del 29/06/2007 riguardi i mesi di giugno e luglio (per il quale ultimo, infatti, la non ha emesso fattura). CP_5
In ogni caso, la suddetta fattura è stata emessa in data prossima alla completa guarigione di periodo in cui, pertanto, non appare giustificata – in assenza di specifica prova sul punto Pt_1
– una maggiore collaborazione da parte della persino rispetto ai precedenti mesi in CP_5 cui versava in uno stato di inabilità totale o parziale al 75%. Pt_1
Tali conclusioni sono, peraltro, avvalorate dalle dichiarazioni testimoniali di CP_5
la quale ha confermato la sussistenza del rapporto di collaborazione e le fatture
[...] emesse, ma ha chiarito di avere collaborato con occupandosi “della parte “strutturale” dei Pt_1 progetti (fino al rustico)” continuativamente dal 2005 al 2011, “per le medesime incombenze di cui sopra”.
Avuto riguardo alle fatture emesse dall'ingegnere tutte hanno ad Controparte_6 oggetto “competenze tecniche per collaborazione professionale vs attività di progettazione” e sono dell'importo di € 1.000,00: in particolare si tratta delle fatture n. 1 dell'8/01/2007, n. 2 del
27/02/2007, relative a periodi precedenti al sinistro;
e delle fatture n. 4 del 3/08/2007 e n. 9 del 21/12/2007, riferibili a periodi successivi alla guarigione.
Tali elementi, unitamente all'oggetto identico e all'importo fisso, consentono di acclarare l'esistenza di un rapporto di occasionale collaborazione preesistente al sinistro, che, tra l'altro, non risulta essere stato mantenuto durante i mesi di convalescenza e inabilità temporanea del danneggiato, in assenza di alcuna prova in tal senso.
pagina 13 di 17 Per queste ragioni tali somme non possono essere riconosciute.
Va, altresì, escluso il rimborso delle fatture n. 1 del 2/01/2007 di € 1.723,01, per “saldo al
30.12.2006 assistenza contabile e fiscale”, emessa dallo studio commerciale dott. Francesco La
Fauci, e n. 9 del 9/03/2007 di € 800,00 per “collaborazione professionale per la redazione di progettazioni impiantistiche” emessa dallo studio , in quanto non Parte_2 eziologicamente correlate al sinistro, essendo antecedenti alla sua verificazione.
Con riferimento alla fattura n. 7/2007 del 28/12/2007 di € 5.000,00, per “competenze tecniche per collaborazione ai calcoli statistici […]”, emessa dall'ing. , la circostanza che la Persona_2 stessa, escussa come testimone, abbia confermato che dopo il sinistro ha richiesto la sua Pt_1 collaborazione e che le abbia liquidato la somma ivi indicata, non è da sola sufficiente a dimostrare che la collaborazione oggetto della fattura, emessa dopo ben cinque mesi dalla guarigione dell'attore, sia in qualche modo riferibile alle conseguenze del sinistro, sicché neanche tale fattura può essere rimborsata.
Quanto alla quietanza di pagamento redatta dal geom. , attestante Controparte_7
l'avvenuta ricezione in data 2/07/2007 di € 1.600,00 a titolo di “compenso per prestazione di lavoro autonomo occasionale svolto nel periodo marzo-giugno 2007”, la dichiarazione del collaboratore, escusso come testimone, secondo cui sia negli anni precedenti che in quelli successivi ha collaborato con ricevendo circa il medesimo importo per pratiche di sanatoria e Pt_1 progettazione, permette di escludere la riconducibilità della cooperazione al sinistro.
Infine, va esclusa la risarcibilità della fattura n. 13 del 28/06/2007 di € 819,20 emessa dal perito industriale edile avente ad oggetto “collaborazione professionale per la Persona_3 redazione del rilievo topografico […]”, in quanto, trattandosi di attività specialistica per la quale sono richieste particolari competenze e strumentazioni, l'attore non ha dato prova di non averla potuta eseguire personalmente, pur possedendone le competenze e la strumentazione, a causa delle lesioni determinate dal sinistro.
Va, per converso, riconosciuto il danno da perdita di chance lamentato dall'attore. È noto che “In tema di risarcimento del danno, il creditore che voglia ottenere, oltre il rimborso delle spese sostenute, anche i danni derivanti dalla perdita di "chance" – che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di
pagina 14 di 17 conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione – ha l'onere di provare, benché solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta. (Nella specie, relativa alla perdita di “chance” lavorative future asseritamente subite da un'infortunata in un sinistro stradale, la S.C. ha precisato che, configurandosi un danno patrimoniale futuro, come tale diverso ed ulteriore rispetto al danno alla salute, a carattere, invece, non patrimoniale, la perdita di futuri guadagni non può essere desunta in via presuntiva dalla mera esistenza di postumi invalidanti, spettando al danneggiato l'onere di provare, anche presuntivamente, che il danno alla salute gli ha precluso l'accesso a situazioni di studio o di lavoro tali che, se realizzate, avrebbero fornito anche soltanto la possibilità di maggiori guadagni)” (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 6488 del 14/03/2017
(Rv. 643410 - 01)).
Nella specie, l'attore ha prodotto (all. 16) lettera di conferimento dell'incarico per la
“progettazione esecutiva per la realizzazione di un Centro commerciale nel Comune di Messina, in località
Pistunina – Strutture” da realizzare entro il 6/04/2007, redatta il 12/03/2007 da parte dell'architetto il quale, escusso come testimone, ha confermato di Testimone_3 avere “indicato nella figura dell'arch. il mio consulente tecnico per la redazione del progetto strutturale e Pt_1 delle attività connesse alla realizzazione in termini tecnici ed amministrativi dell'opera di cui in oggetto, per il compenso pattuito di e 50.000,00 (euro cinquantamila/00)” e di avergli inviato la lettera di conferimento dell'incarico (all. 16), precisando che a seguito dell'accettazione da parte di Pt_1 avrebbero dovuto sottoscrivere un disciplinare di incarico.
Dalla documentazione in atti, confermata in sede di escussione orale, è quindi possibile dedurre che il sinistro occorso a , provocandogli un periodo di inabilità Parte_1 temporanea totale di 30 giorni (compatibile con quello in cui la progettazione de qua avrebbe dovuto compiersi), non gli ha permesso di accettare il suddetto incarico, determinando la perdita del maggiore futuro guadagno di € 50.000,00, da rivalutare all'attualità in € 68.750,00.
pagina 15 di 17 Conseguentemente, la va condannata al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
, della somma di € 71.815,44 all'attualità (di cui € 68.750,00 per perdita di chance ed € Pt_1
3.065,44 per danno biologico e spese di ctp).
Deve essere riconosciuto all'attrice anche il c.d. lucro cessante e cioè il risarcimento del danno derivante dalla mancata disponibilità della somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario.
In conformità al combinato disposto degli artt. 2056, 1223, 1226 e 1227 c.c., il danno da ritardo in materia di responsabilità da fatto illecito non è presunto ex lege, ma deve essere allegato e provato facendo ricorso anche e soltanto a presunzioni semplici ed al criterio equitativo di cui all'art. 2056, c. 2, c.c..
Quindi, non avendo fornito la parte attrice alcun elemento di prova in ordine ai possibili impieghi delle somme dovute, il cd. lucro cessante dovrà essere equitativamente calcolato, ex art. 2056 c.c., secondo l'orientamento della Suprema Corte (Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n. 1712 e
Cass. Civ. sez. III, n. 2325 del 16.11.2005 sul calcolo di interessi per debiti di valore) applicando ad una base di calcolo costituita dal credito come sopra determinato, devalutato all'epoca del sinistro (10/03/2007), rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, un saggio equivalente agli interessi legali, con esclusione degli interessi sugli interessi.
Pertanto, l'importo complessivo da liquidare in favore dell'attrice va devalutato all'epoca del sinistro e maggiorato di interessi legali e rivalutazione sulla somma di anno in anno rivalutata.
Su detta somma dopo la pubblicazione della sentenza saranno dovuti solo gli interessi legali dalla pubblicazione fino all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza, pertanto la va condannata a pagare le Controparte_1 spese processuali in favore di . Parte_1
Le spese di lite vanno liquidate applicando il d.m. n. 55/2014, aggiornato al DM 147/2022, in considerazione del valore della controversia, in relazione al decisum nel seguente modo: €
2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase pagina 16 di 17 istruttoria, € 4.253,00 per la fase decisoria, con un compenso di € 14.103,00, oltre spese vive pari ad euro 786,00.
Le spese di CTU medico-legale, atteso l'accoglimento della domanda di , Parte_1 sono poste definitivamente a carico della Controparte_1
Vanno compensate interamente le spese processuali tra le altre parti del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2702/2015 r.g., vertente tra
[...]
(attore), in persona del legale rappresentante pro tempore, Pt_1 Controparte_1 CP_2
(convenute) e in persona del legale rappresentante
[...] Controparte_3 pro tempore, (terza chiamata) disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara che il sinistro si è verificato per colpa esclusiva di Controparte_2
2. condanna la a pagare, in favore di , la somma di euro Controparte_1 Parte_1
71.815,44 , oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
3. condanna la al pagamento, in favore , delle spese di lite, Controparte_1 Parte_1
che liquida in € 14.103,00 per compensi ed € 786,00 per spese vive, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a., come per legge;
4. compensa le spese processuali tra le altre parti del giudizio;
5. pone le spese di CTU definitivamente a carico della Controparte_1
Così deciso in Messina il 15 luglio 2025
Il Giudice
Maria Militello
Ha collaborato alla redazione del presente provvedimento la dottoressa Angelica Miano, funzionaria addetta all'ufficio per il processo presso la prima sezione civile di questo Tribunale.
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