Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 14/01/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1511/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott. Ludovico Delle Vergini Presidente Dott. Luigi Nannipieri Consigliere relatore Dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1511/2022 con OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
APPELLANTE contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. ORNATI CP_1 P.IVA_1
ANDREA e dall'Avv. ZURLO RAFFAELE
APPELLATO
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 1757/2022 del Tribunale di Firenze pubblicata in data 08/06/2022
CONCLUSIONI
In data 10 ottobre 2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni
Per la parte appellante Parte_1
“voglia l'Ecc.ma Corte, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere la domanda at- trice e, per gli effetti:
1
sempre in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione attiva e/o titolarità della convenuta per i motivi indicati in narrativa, revocando conseguentemente il de- creto ingiuntivo opposto perché nullo e/o inefficace;
Nel merito accertare e dichiarare che le somme richieste nel decreto opposto non sono dovute per i motivi indicati in narrativa, revocando conseguentemente il decreto in- giuntivo opposto perché nullo e/o inefficace con vittoria di spese e compensi del primo e del secondo grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
Per la parte appellata : CP_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
In via preliminare, di rito
- dichiarare l'inammissibilità dei motivi di gravame proposti dalla sig.ra Parte_2
per violazione degli artt. 345 e 342 c.p.c..;
[...]
In via principale, nel merito, rigettare il gravame ex adverso proposto in quanto in- fondato in fatto e in diritto per i motivi tutti indicati in narrativa e per l'effetto confer- mare la sentenza del Tribunale di Firenze n. 1757/2022 del 08/06/2022 depositata in pari data.”
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. proponeva opposizione al decreto n. 90/2020 del Parte_1
Tribunale di Firenze con il quale le era ingiunto il pagamento a (quale ces- CP_1 sionaria del credito di , già ) di € Controparte_2 Controparte_3
25.465,96=, a titolo di residuo complessivamente dovuto per il “contratto di finanzia- mento n. 4830583” (€25.375,84) e per il “contratto di finanziamento n. 1113977277” (€
90,12), rilevando ed eccependo:
- che non vi era prova della sussistenza ed ammontare del credito, salvi gli estratti certificati ex art. 50 TUB.
Si costituiva in giudizio la convenuta opposta, chiedendo la conferma del decreto.
Istruita la causa con documenti, il Tribunale di Firenze con sentenza n. 1757/2022 pubblicata il 08/06/2022 così statuiva:
2 “1) rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 90/2020 Tribunale di Firenze;
2) condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano Parte_1 in Euro 1.800,00 per compenso oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.”
Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
“[…] nel caso in esame, è emersa la fondatezza della pretesa avanzata in sede mo- nitoria dall'opposta.
Innanzitutto va rilevato come sussiste la legittimazione della opposta per cui ri- sulta priva di pregio l'eccezione sollevata dalla opponente, trattandosi di cessione di crediti in blocco, operata ex art. 58, secondo comma, del d.lgs. 1° settembre 1993, n.
385, e pertanto opponibile ai singoli debitori ceduti con la mera pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale. Ed invero, nell'ipotesi di cessione di azienda bancaria, e di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione - come nella specie - la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso o l'accetta- zione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la discipli- na ordinaria è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale richiede soltanto la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (Cass. Sez. 3, Ordi- nanza n. 20914 del 2010; Cass. 16.6.2006 n. 13954; v. anche Cass. 17.3.2006 n. 5997;
Cass. 25.7.2008 n. 230473).
Passando all'esame del merito, va evidenziato come il credito della è CP_1 risultato provato dalla documentazione versata in atti, dalla corrispondenza intercor- sa e dallo scambio di email tra le parti – non contestata né disconosciuta da parte op- ponente- dalle quali risulta non solo il riconoscimento del debito ma anche la volontà di adempiere.
All'uopo va evidenziato che l'atto di riconoscimento non ha natura negoziale, né carattere recettizio e non deve necessariamente essere compiuto con una specifica in- tenzione riconoscitiva. Ciò che occorre è che esso rechi, anche implicitamente, la mani- festazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volon- tarietà (Cass. n. 15353 del 30/10/2002). Esso ha effetto confermativo di un preesistente
3 rapporto fondamentale, determinando l'astrazione processuale della causa debendi, con la conseguenza che il destinatario è dispensato dall'onere di provare l'esistenza e la validità del predetto rapporto, che si presume fino a prova contraria […] In sostanza, verificandosi con il riconoscimento di debito un'inversione dell'onere della prova, nel caso di specie incombeva dunque alla parte opponente provare i fatti che tolgono valo- re a detto riconoscimento, prova che non risulta essere stata raggiunta”.
L'appello.
2. Proponeva appello ritenendo la sentenza gravata er- Parte_1 rata e ingiusta, formulando i seguenti motivi di impugnazione:
1) errata valutazione circa la legittimazione e/o titolarità del credito della CP_1
2) errata affermazione della sussistenza della prova del credito ingiunto sulla base dell'asserito riconoscimento di debito.
Per tali ragioni veniva formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della
contro
- parte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio , che contestava le censure mosse da par- CP_1 te appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione in data 10 ottobre 2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
L'appello è infondato e va respinto, con conferma della sentenza impugnata.
3. Con il primo motivo (“errata valutazione circa la legittimazione e/o titolarità del credito della ) parte appellante in sintesi deduce: “la società cessionaria, CP_1 che agisce per ottenere l'adempimento da parte del debitore ceduto, è tenuta a dare la prova del contratto di cessione da cui si possa ricavare che lo specifico credito, per il quale essa agisce, è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato. Nel caso di specie non viene neanche prodotto il contratto di cessione originario tra e CP_3
MP, ma solo la pubblicazione dell'estratto sulla gazzetta ufficiale […] Il contratto di
4 cessione prodotto tra Mps e inoltre, è privo di qualsiasi indicazione circa l'i- CP_1 dentificazione dei crediti ceduti, e dunque inidoneo ad assolvere l'onere probatorio a carico dell'appellata”.
Il motivo è infondato.
In primo luogo l'unico contratto di cessione dei crediti è quello intervenuto tra MP
(incorporante per fusione come indicato nell'avviso prodotto sulla GU Controparte_3
e nel contratto di cessione prodotti, doc. 1 e 10 del ricorso monitorio) e CP_1
l'avviso di tale cessione ex art. 58 TUB individua con sufficiente precisione i crediti cedu- ti attraverso l'indicazione univoca delle caratteristiche (crediti già dell'incorporata crediti al consumo rateale con importo interamente erogato, entro determi- CP_4 nati limiti di valore, etc.) ed anche tramite rinvio ad apposita lista depositata presso no- taio (vedi Cass 25/07/2023, n.22409: “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex articolo 58 del decreto legislativo n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti og- getto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consen- tano di individuarli senza incertezze”); con il ricorso monitorio è stato inoltre prodotto un estratto della lista dei crediti ceduti, comprendente quelli nei confronti di
[...]
(vedi doc. 11 del ricorso monitorio); peraltro con l'atto di citazione in Parte_3 opposizione non era oggetto di specifica contestazione la titolarità attiva del credito e le missive di anteriori al giudizio contenenti le proposte tran- Parte_1 sattive erano dirette proprio alla società cessionaria (vedi Cass 07/10/2024, n.26127:
“chi sostiene di essere subentrato come creditore particolare al creditore originario, at- traverso un'operazione di cessione in blocco regolata dall'art. 58 d.lg. 1° settembre
1993, n. 385, deve provare che il credito in questione faceva parte di tale operazione.
Questa prova documentale è necessaria per dimostrare la propria legittimazione so- stanziale;
tuttavia, questo onere della prova viene meno se la controparte ha già rico- nosciuto, esplicitamente o implicitamente, tale successione nel credito”).
5 4. Con il secondo motivo (“errata affermazione della sussistenza della prova del credito ingiunto sulla base dell'asserito riconoscimento di debito”) parte appellante de- duce: “controparte non ha infatti prodotto neppure i contratti di finanziamento per cui
è causa (titolo per il quale si pretende di agire) né gli estratti conto relativi ai rapporti asseritamente condotti tra le parti. Non si ha infatti alcun elemento dal quale desumere l'esistenza della posta reclamata, né le modalità che avrebbero portato alla sua quanti- ficazione”).
Il motivo è infondato.
La società cessionaria non ha in effetti prodotto copia degli ori- CP_1 ginari contratti di finanziamento;
con il ricorso monitorio sono stati prodotti per ciascu- no dei due rapporti l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB di Monte dei Paschi di Sie- na e la lista completa dei movimenti (peraltro già inserita negli estratti conto certificati: vedi doc. 5, 6, 7, 8) e la missiva di comunicazione di cessione dei crediti diretta al debito- re (vedi doc. 9); nel giudizio di opposizione la convenuta opposta ha tuttavia prodotto tre messaggi di posta elettronica provenienti della debitrice, contenenti proposte di paga- menti parziali “a saldo e stralcio” del credito (vedi mail doc. 9: “formulo con la presente una proposta a saldo e stralcio della mia posizione con un pagamento immediato di
Euro 4.000,00 e rate mensili di euro 200,00/cd per il pagamento dei restanti
14.000,00 euro, con un totale a saldo di euro 18.000,00”; mail doc. 10 : “inoltro questa ulteriore proposta di saldo e stralcio della mia posizione che riporta un capitale ceduto pari a Euro 23.376,69 […] La mia proposta, nonostante la situazione di difficoltà eco- nomica (a Voi già documentata), è il pagamento nell'immediato di Euro 2.000,00 e ra- teizzo dei restanti Euro 13.000,00 in rate di Euro 200,00 cadauna ( con chiusura in 5 anni del debito)”; mail doc. 11: “OGGETTO: […] la proposta di saldo e CP_5 stralcio della mia posizione”).
Tali proposte di pagamento “a saldo e stralcio” indirizzate alla società cessionaria, contenenti precisi riferimenti alla posizione ed all'importo complessivo del credito ben possono qualificarsi, come già ritenuto dal Tribunale, quali promesse di pagamento- ricognizione di credito ex 1988 c.c.; “la ricognizione di debito ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale e determina la cd. astrazione processuale della
6 causa debendi e la conseguente relevatio ab onere probandi - nel senso che il destinata- rio è dispensato dall'onere di provare l'esistenza e la validità del predetto rapporto, che si presume esistente fino a prova contraria - senza però costituire un'autonoma fonte di obbligazione, poiché presuppone pur sempre l'esistenza e la validità del rapporto fondamentale, con la conseguenza che la sua efficacia vincolante viene meno qualora sia giudizialmente provato che tale rapporto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento relativo al rapporto fondamenta- le, che possa comunque incidere sull'obbligazione oggetto del riconoscimento” (vedi
Cass, 12/12/2023, n.34733).
Il creditore ha quindi complessivamente assolto al suo onere probatorio, mentre nessun elemento è stato addotto per dimostrare l'insussistenza, invalidità od estinzione del rapporto fondamentale.
6. L'appello va quindi integralmente respinto, con conferma della sentenza impu- gnata anche in ordine alle spese. Le ulteriori spese processuali del giudizio di appello se- guono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore e della complessità, in €
1.984,00 (fase di studio € 567,00; fase introduttiva € 461,00; fase decisionale € 956,00), oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contri- buto unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza n. 1757/2022 del
[...] CP_1
Tribunale di Firenze pubblicata in data 08/06/2022, così provvede
RIGETTA
l'appello proposto e per l'effetto
CONFERMA la sentenza impugnata e, dato atto che sussistono a carico dell'appellante i presup- posti per il raddoppio del contributo unificato, la condanna al pagamento delle spese processuali del grado, liquidate in complessivi € 1.984,00 (fase di studio € 567,00; fase
7 introduttiva € 461,00; fase decisionale € 956,00), oltre 15% spese generali, esborsi, IVA
e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 10 gennaio 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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