Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/02/2025, n. 1211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1211 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 25337/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli – II sezione civile in composizione monocratica,
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 25337/2022 R.G.,
e vertente
tra
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Ospizio Pasqualino Cafaro n. 13, presso lo studio dell'Avv.to Paolo BIANCO (C.F. che C.F._2
la rappresenta e difende come da mandato in calce all'atto di citazione in opposizione;
- Opponente
contro
(P. Iva ) con sede legale in Milano, alla Controparte_1 P.IVA_1
Piazza della Trivulziana n. 4/A, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa quale procuratore Controparte_2
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti
Raffaele ZURLO (C.F. ) ed Andrea ORNATI C.F._3
(C.F. , elett.te dom.ta in La Spezia (SP), alla Via C.F._4
Paolo Emilio Taviani n. 170, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- Opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Veniva opposto il decreto ingiuntivo n. 6280/2022 emesso dal Tribunale di Napoli, in data 31.08.2022, e notificato in data 21.09.2022, su ricorso di (nel prosieguo “ ), quale cessionaria del Controparte_1 CP_1
credito originariamente in titolarità di CA IF S.p.a. (nel prosieguo
“IF”), con il quale è stato ingiunto a di Parte_1
pagare entro 40 giorni dalla notifica la somma di € 36.307,78, oltre interessi legali sino al soddisfo, spese della procedura liquidate in €
286,00, ed € 1.305,00, per compenso, nonché rimborso di spese generali
(15%), C.P.A. ed I.V.A. come per legge, quale credito residuo derivante dal contratto di finanziamento n. 10273020778020 (doc. nn. 5 e 6 fasc. monitorio).
Nell'opporsi all'ingiunzione, in via preliminare, Parte_1
eccepiva il difetto di legittimazione attiva in capo all'opposta,
[...]
sul presupposto della mancanza di prova del credito e della cessione.
Nel merito, la opponente impugnava e contestava la documentazione prodotta in sede monitoria, in particolare, disconoscendone la sottoscrizione apposta al contratto posto alla base della pretesa ingiuntiva.
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Ancora, l'opponente eccepiva la prescrizione del diritto asseritamente vantando dalla atteso che secondo il contratto sarebbe stato CP_1
sottoscritto nel 2009, mentre il decreto ingiuntivo notificato solo in data
21.09.2022.
Chiedeva, quindi, di revocare e dichiarare inefficace, nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo n. 6280/2022 emesso in danno dell'odierno opponente dichiarando infondata la pretesa della Il tutto, con CP_1
vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Nel costituirsi in giudizio, chiedeva il rigetto CP_1 dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, insistendo per la concessione del termine per attivare il procedimento di mediazione, nonché della provvisoria esecutività del d.i. per cui è causa.
Preliminarmente, rappresentava di aver fornito adeguata prova delle vicende circolatorie che interessavano il credito oggetto dell'istanza monitoria, contestando l'eccezione relativa alla legittimazione promossa da parte opponente.
In particolare, l'opposta eccepiva la genericità dell'eccezione di prescrizione e di disconoscimento sollevate da Parte_1
difendeva, quindi, la validità del negozio, dacché riconducibile al caso del cd. contratto monofirma ed insisteva sulla prova dell'erogazione della somma finanziata. Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa.
Veniva denegata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo de quo a seguito di richiesta formulata da parte opposta (v. verbale ud. del 3.10.2023).
A seguito della istanza di verificazione formulata da parte opposta, all'udienza del 29.03.2024 veniva nominato ctu con il compito
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di accertare l'autenticità della sottoscrizione/i contestate, anche tramite saggi grafici.
In data 24.09.2024, quindi, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti del termine di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, proponeva Parte_1
opposizione eccependo la mancanza di prova di titolarità del credito in capo all'opposta, la quale non avrebbe dimostrato che il credito nei suoi confronti rientrasse tra quelli oggetto di cessione.
In materia di contestazione della reale titolarità attiva (o passiva) del diritto sostanziale dedotto in giudizio si è affermato che la relativa questione attiene al merito della causa, e dunque alla fondatezza della domanda, con la conseguenza che, sul piano dell'onere probatorio fissato dall'art. 2697 c.c., la parte che promuove un giudizio è tenuta a prospettare di essere parte attiva del giudizio, ai fini della legittimazione ad agire, e deve provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte (Cass., S.U.
2951/2016).
Il trasferimento del credito per effetto di cessioni attiene certamente ad un problema di legittimazione, della cui prova è onerato il cessionario;
in caso di cessioni plurime, come nel caso di specie, grava sull'ultimo cessionario (e dunque in capo ad l'onere di fornire la prova CP_1
negoziale relativa a tutte le cessioni medio tempore intervenute, e non soltanto dell'ultimo trasferimento del credito.
In particolare, la società che affermandosi successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria e, assumendo di essere cessionaria di crediti bancari in blocco di altra società, in tale qualità intenda costituirsi in giudizio, ha l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'inclusione dello specifico credito oggetto di causa
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nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB, dovendo fornire la prova documentale della propria legittimazione, a meno che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta
(così Cass., sent. nn. 24798/2020, 10518/2016, 4116/2016).
Va rilevato che nel caso di specie, vista la contestazione specifica di parte opponente ed alla luce della documentazione versata in atti,
l'odierna opposta non ha adeguatamente dato prova di essere l'effettiva titolare del credito per cui è causa.
Al fine di comprendere al meglio ciò che viene contestato dalla
è necessario chiarire che: Parte_1
- l'odierna opponente stipulava contratto multiconto (n.
10273020778020) con la in data 19.05.2009; Controparte_3
- tali contratto venivano posti alla base della pretesa creditoria della cessionaria CP_1
Invero, sebbene parte opposta abbia precisato che il contratto di cessione prodotto faccia esplicito riferimento alle precedenti cessioni tra le creditrici e danti causa della (così come la lista crediti CP_1
ceduti, nonché la documentazione notarile inerente alla cessione prodotta), non è possibile evincere tra i crediti oggetto delle singole cessioni quello vantato nei confronti dell'odierna opponente.
Lo stesso estratto della Gazzetta Ufficiale prodotto dall'opposta (G.U.
n. 21 del 18.02.2017 doc. n. 1 fascicolo monitorio) contrariamente a quanto dalla stessa dedotto, non solo non prova, ma non è idoneo a rappresentare il contratto di cessione di cui è causa.
Infatti, con riferimento alla asserita prima cessione dalla CP_3
alla CA IF S.p.a., nel suddetto estratto i contratti non sono
[...]
opportunamente richiamati.
Dunque, non figura il contratto del 19.05.2009 concluso dalla
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opponente.
Nessun ulteriore criterio di individuazione dei crediti è fornito dalla pertanto, l'eccezione di carenza di titolarità attiva sollevata CP_1 dall'opponente non è stata superata: l'opposta non ha provato che
CA IF S.p.a. fosse titolare del credito per cui è causa quando, con contratto del 16.01.2017, ha ceduto a una serie di Controparte_1
crediti che aveva a propria volta acquistato da Controparte_3
Per quanto sopra esposto, deve ritenersi fondata l'eccezione pregiudiziale di carenza di legittimazione attiva della società opposta in relazione alla titolarità del credito fatto valere dalla Controparte_1
con il decreto ingiuntivo n. 6280/2022.
Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del d.i. opposto.
Stante l'accoglimento dell'eccezione pregiudiziale, rimangono assorbite le altre eccezioni e questioni sollevate.
Sono poste a carico di parte opposta le spese della ctu come liquidate nel decreto del n. cronol. 8862/2024 del 08.07.2024.
Inoltre va aggiunto sempre nel merito, che il ctu, con conclusioni che si fanno proprie, ha accertato la non autenticità della sottoscrizione del contratto di cui è causa ad opera dell'opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di € 7.000,00 oltre IVA e CPA se dovute e rimborso per spese generali.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, Sezione II, definitivamente pronunziando, così provvede:
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- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 6280/2022 emesso dal Tribunale di Napoli, in data 31.08.2022 nei confronti di Parte_1
- condanna al pagamento delle spese della ctu;
Controparte_1
- condanna al pagamento in favore di parte opponente Controparte_1 delle spese di lite per il presente giudizio, che si liquidano in € 7.000,00 per compensi oltre Iva, CPA e spese generali come per legge da attribuirsi al procuratore antistatario Avv.to Paolo Bianco.
Napoli 4.2.25
Il Giudice
Diego Ragozini
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