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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 19/12/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Maria Teresa Cusumano, ha pronunciato - alla scadenza dei termini per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.1 - la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa di lavoro R.G. nr. 248/2022 promossa da
• Parte_1 con l'avv. GROSSELLI GIULIANO ricorrente contro
• Controparte_1 con l'avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
• CP_2 con l'avv. Elisabetta Lanzetta
resistenti
IN PUNTO: opposizione ad intimazione di pagamento
Conclusioni delle parti 1 Le SS.UU., nella sentenza 17603/25, sul punto hanno precisato che si tratta di: “… uno schema rispondente a un modello decisionale incentrato sulla decisione della controversia con provvedimento da adottare fuori dall'udienza, valido per tutti i giudizi (v. Cass. Sez. L n. 13176-24); tale quindi da derogare anche alla lettura del dispositivo in udienza nei processi che in via generale ciò contemplano, e ritenuto sufficiente a garantire il contraddittorio con la successiva comunicazione, unitamente o separatamente dal provvedimento decisorio, del dispositivo, senza effetti sul diritto di difesa, dato che i termini per l'impugnazione decorrono poi dalla data della comunicazione telematica (e v. Cass. Sez. L n. 17587-24, in fattispecie in cui, vigente l'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, è stata ritenuta irrilevante la circostanza che nello storico del procedimento di merito la lettura del dispositivo fosse stata registrata successivamente alla data dell'udienza, contestualmente alla registrazione del deposito della minuta, in nome del fatto che nessuna invalidità è espressamente prevista dal sottosistema processuale "emergenziale" e che l'annotazione postuma, nel fascicolo elettronico, di atti precedenti non è di per sé vietata dalla legge). Se ne trae che sul tema generale della compatibilità la Corte ha fin qui manifestato una tendenza ben definita, inaugurata con riguardo alle disposizioni della normativa emergenziale e perpetuata nel vigore dell'art. 127-ter cod. proc. civ. …”. Tribunale di Civitavecchia
PARTE RICORRENTE:
Non sono state precisate conclusioni all'udienza, sì che devono intendersi richiamate quelle del ricorso:
1) In via preliminare, disporre con decreto, la provvisoria sospensione dell'impugnanda intimazione di pagamento n. 097.2021.9022831563.000 oggetto del presente giudizio, nonché della cartella di pagamento n. 097.2010.0186473663.000 relativamente alle somme di natura contributive e/o previdenziale, per tutti i motivi ampliamente esposti nel presente atto;
2) Nel merito e definitivamente, dichiarare la nullità, annullabilità e/o l'inefficacia della cartella di pagamento n. 097.2010.0186473663.000, in ragione della sua omessa notifica al contribuente, ovvero in caso di omessa notifica dell'atto impositivo ad essa presupposto;
3) Sempre nel merito, accertata l'omessa notifica della prodromica cartella di pagamento n. 097.2010.0186473663.000 dichiarare prescritto il credito ivi contenuto, stante il decorso del termine quinquennale a cui soggiace, decorrente dall'anno del contributo richiesto (2006); 4) Sempre nel merito, in caso di rituale notifica della cartella esattiva n. 097.2010.0186473663.000, dichiarare la sua intervenuta prescrizione in ragione del decorso del termine prescrizionale quinquennale decorrente dalla sua presunta notifica (21.04.2011) alla notifica dell'impugnanda intimazione di pagamento (19.01.2022), senza che siano intervenuti validi e/o tempestivi atti interruttivi della medesima prescrizione;
Dichiarare la nullità, annullabilità e/o comunque l'inefficacia dell'intimazione di pagamento per cui è causa in relazione alla cartella di pagamento di natura contributiva/previdenziale ed oggetto del presente giudizio, e per l'effetto sgravare le somme ivi contenute;
In subordine, dichiarare la nullità annullabilità e/o comunque l'inefficacia dell'intimazione di pagamento per cui è causa poiché carente in punto di motivazione stante la mancata allegazione ed indicazione dei ruoli ivi richiamati. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre iva e cpa come per Legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Giuliano Grosselli, procuratore che si dichiara antistatario.” Con riserva di muovere ulteriori eccezioni di decadenza e prescrizione solo in seguito alla produzione documentale relativa ai ruoli, alla loro esecutorietà, nonché ai titoli prodromici ed ai relativi atti di notifica.
CP_3
Si vedano le note ex art. 127 ter c.p.c.2 e quelle di cui alla memoria di costituzione: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
- in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell
[...]
; Controparte_1
- in via principale e, in ogni caso, rigettare le domande della controparte in quanto infondate e/o inammissibili. Spese vinte.
Tribunale di Civitavecchia
CP_2
come da memoria di costituzione: CP_ Dichiararsi la carenza di legittimazione passiva dell'
MOTIVI DELLA DECISIONE
Viene alla nostra attenzione l'intimazione di pagamento n. 097.2021.9022831563.000 emessa da per il pagamento della somma complessiva di € 60.974,02=: Controparte_1
Il ricorrente fa specifico riferimento, fra quelle elencate, alla presupposta cartella esattoriale di natura contributiva n. 097.2010.0186473663.000 (omesso pagamento di contributi IVS proporzionali e contributi somme aggiuntive, per l'anno d'imposta 20063), ed eccepisce (tra intimazione di CP_2 pagamento e cartella predetta): 3
- 3 - Tribunale di Civitavecchia
• che nell'intimazione di pagamento n. 097.2021.9022831563.000, nello spazio riservato al destinatario, è riportato un cognome diverso dall'odierno contribuente, non corrispondente con quello del Sig. ; Pt_1
• che si contesta che la cartella esattoriale n. 097.2010.0186473663.000 sottesa all'intimazione di pagamento sia stata regolarmente notificata;
che della relata di notifica si chiede la produzione in originale, pena il disconoscimento della copia fotostatica (a fronte del quale è onere della parte resistente produrre l'originale del documento);
• che degli atti eventualmente presupposti alla cartella di pagamento n.
097.2010.0186473663.000 si contesta l'avvenuta notifica da parte dell;
Controparte_1
• che, stante l'omessa notifica della cartella di pagamento n. 097.2010.0186473663.000, il credito contributivo ivi contenuto deve ritenersi prescritto;
• che in caso di produzione documentale attestante la regolare notifica della cartella esattiva n.
097.2010.0186473663.000, in ogni caso dalla sua asserita notifica (21.04.2011) alla notifica dell'intimazione di pagamento n. 097.2021.9022831563.000 (19.01.2022), è parimenti decorso il termine prescrizionale quinquennale, senza che siano intervenuti idonei e tempestivi atti interruttivi della prescrizione medesima;
- 4 - Tribunale di Civitavecchia
• che l'intimazione di pagamento n. 097.2021.9022831563.000 non reca allegazione degli atti prodromici richiamati ed è quindi carente in punto di motivazione “con una evidente compressione del diritto di difesa del contribuente, il quale si confronta con un atto privo dei riferimenti necessari per la sua stessa validità” (art. 7, comma 1, dello Statuto del contribuente;
art. 3 L. 241/1990);
• che l'omessa allegazione della cartella esattoriale in contestazione (avente natura contributiva e/o previdenziale), nonché il relativo ruolo e la mancata indicazione della data di esecutorietà di quest'ultimo, “ha comportato - in termini pratici – da un lato, la mancata possibilità per
l'odierno istante di verificare il decorso del termine decadenziale ex art. 25 del DPR 602/73 ed ex art. 25 D.Lgs. 46/99, privandolo di esercitare il proprio diritto di difesa costituzionalmente garantito, e dall'altro l'illegittimità, nullità e/o comunque l'inefficacia dell'intimazione odiernamente opposta”; che il ricorrente “si riserva di muovere qualsiasi ulteriore eccezione di decadenza e prescrizione solo in seguito all'esatta e puntuale produzione in originale, da parte dell di riscossione e dell'Ente impositore, degli atti CP_1 prodromici all'impugnanda intimazione di pagamento, nonché dei relativi ruoli e della data della loro esecutività”.
, ritualmente costituita in giudizio, si è difesa evidenziando: Controparte_1
➢ quanto all'erronea indicazione del cognome del destinatario, che, nonostante il refuso nell'indicazione del cognome del contribuente nell'intimazione opposta, non vi è alcuna incertezza sulla corretta individuazione, da parte di , della persona del debitore, al quale CP_3
è stato notificato detto avviso: nello stesso, infatti, sono riportati correttamente il codice fiscale, il luogo e la data di nascita del contribuente, dati idonei a identificare senza incertezza la sua persona;
➢ quanto alla contestata notifica della cartella di pagamento n. 097.2010.0186473663.000, che la stessa risulta correttamente compiuta in data 21/04/2011 con deposito presso la casa comunale e che, successivamente, risultano notificati i seguenti avvisi ad interruzione dei termini di prescrizione: intimazione di pagamento n. 09720159111091509000 notificata il 05.05.2016; intimazione di pagamento n. 09720179019799334000 notificata il 13.12.2017; intimazione di pagamento n. 09720219022831563000 notificata il 19.01.2022.
Ha pertanto concluso come in epigrafe indicato. CP_
parimenti ritualmente costituito, ha chiesto la declaratoria del proprio difetto di legittimazione passiva, esibendo documento di gestione AVA negativo4. 4
- 5 - Tribunale di Civitavecchia
La causa, istruita documentalmente, è stata discussa e decisa all'odierna udienza.
* CP_ Preliminarmente va evidenziato che sussiste la legittimazione passiva di essendo citata nell'intimazione di pagamento, e dovendo essere qui presa in considerazione in ragione dei motivi dell'opposizione, una cartella emessa per titoli ictu oculi riconducibili all' Controparte_4 predetto.
Sempre in via preliminare, si osserva come “In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio” (Cass. n. 31282 del 2019).
Tanto premesso, non v'è prova in atti circa la rituale notifica della cartella esattoriale n. CP_ 097.2010.0186473663.000 sottesa all'intimazione di pagamento, e l non si dichiara titolare di crediti attuali, collegati all'intimazione di pagamento opposta.
Anche ammesso che si possa considerare la suddetta cartella ritualmente notificata, quanto ai successivi atti di interruzione dei termini di prescrizione, stando alla documentazione offerta da CP_3 si osserva che:
a) quanto all'intimazione di pagamento n. 09720219022831563000 asseritamente notificata il
19.01.2022, è pacifico che la stessa riporta, nello spazio riservato al destinatario, un cognome diverso da quello dell'odierno contribuente (non ); Controparte_5
b) non v'è prova dell'avvenuta rituale notifica dell'intimazione di pagamento n.
09720159111091509000, asseritamente notificata il 05.05.2016. La stessa, a ben vedere, è peraltro indirizzata a invece che a Persona_1 Parte_1
a) non v'è prova dell'avvenuta rituale notifica dell'intimazione di pagamento n.
09720179019799334000, asseritamente notificata il 13.12.2017; la stessa peraltro risulta
- 6 - Tribunale di Civitavecchia
intestata a VIA DELLE AZALEE 13/A 00053 CIVITAVECCHIA Persona_1
RM, quando è stessa a documentare che l'odierno ricorrente – CP_3 Parte_1
e non - si era trasferito da Civitavecchia a Santa Marinella il Persona_2
2.12.'165: ne discende che è più che verosimile che la suddetta notifica non sia andata a buon fine.
È dunque evidente che il credito ricollegato alla cartella di pagamento n. 097.2010.0186473663.000 è prescritto, e che le domande avanzate in via principale dalla parte opponente vanno senz'altro, per tale assorbente ragione, accolte.
Quanto alla domanda avanzata in via meramente subordinata6, l'accoglimento delle domande avanzate in via principale esime il giudice dal prenderla in considerazione. CP_ Le spese di lite, che possono essere compensate nei rapporti tra e parte opponente, seguono la soccombenza di e vengono liquidate in favore dell'opponente come in parte motiva indicato, CP_3 stando ai valori medi dello scaglione di riferimento (dato dal valore del credito della cartella
097.2010.0186473663.000).
p.q.m.
definitivamente pronunciando, in accoglimento per quanto di ragione delle domande avanzate in via principale:
1) dichiara l'intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento n.
097.2010.0186473663.000;
2) dichiara la nullità dell'opposta intimazione di pagamento limitatamente al credito di cui alla cartella di pagamento 097.2010.0186473663.000, e per l'effetto dichiara sgravate le somme ivi contenute;
CP_
3) compensa le spese di lite tra parte opponente e 5
- 7 - Tribunale di Civitavecchia
4) condanna alla rifusione, in favore di parte opponente, delle Controparte_1 spese di lite, liquidate in euro 43,00 per spese e in euro 2.620,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge. Ne dispone la distrazione a favore del procuratore attoreo antistatario.
Civitavecchia, 19/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
- 8 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 con le presenti note la difesa erariale impugna e contesta quanto richiesto, dedotto ed eccepito dalla controparte e, nel riportarsi integralmente a quanto rappresentato nei precedenti scritti difensivi, insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
- 2 - 6 Si legge nelle conclusioni: In subordine, dichiarare la nullità annullabilità e/o comunque l'inefficacia dell'intimazione di pagamento per cui è causa poiché carente in punto di motivazione stante la mancata allegazione ed indicazione dei ruoli ivi richiamati.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Maria Teresa Cusumano, ha pronunciato - alla scadenza dei termini per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.1 - la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa di lavoro R.G. nr. 248/2022 promossa da
• Parte_1 con l'avv. GROSSELLI GIULIANO ricorrente contro
• Controparte_1 con l'avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
• CP_2 con l'avv. Elisabetta Lanzetta
resistenti
IN PUNTO: opposizione ad intimazione di pagamento
Conclusioni delle parti 1 Le SS.UU., nella sentenza 17603/25, sul punto hanno precisato che si tratta di: “… uno schema rispondente a un modello decisionale incentrato sulla decisione della controversia con provvedimento da adottare fuori dall'udienza, valido per tutti i giudizi (v. Cass. Sez. L n. 13176-24); tale quindi da derogare anche alla lettura del dispositivo in udienza nei processi che in via generale ciò contemplano, e ritenuto sufficiente a garantire il contraddittorio con la successiva comunicazione, unitamente o separatamente dal provvedimento decisorio, del dispositivo, senza effetti sul diritto di difesa, dato che i termini per l'impugnazione decorrono poi dalla data della comunicazione telematica (e v. Cass. Sez. L n. 17587-24, in fattispecie in cui, vigente l'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, è stata ritenuta irrilevante la circostanza che nello storico del procedimento di merito la lettura del dispositivo fosse stata registrata successivamente alla data dell'udienza, contestualmente alla registrazione del deposito della minuta, in nome del fatto che nessuna invalidità è espressamente prevista dal sottosistema processuale "emergenziale" e che l'annotazione postuma, nel fascicolo elettronico, di atti precedenti non è di per sé vietata dalla legge). Se ne trae che sul tema generale della compatibilità la Corte ha fin qui manifestato una tendenza ben definita, inaugurata con riguardo alle disposizioni della normativa emergenziale e perpetuata nel vigore dell'art. 127-ter cod. proc. civ. …”. Tribunale di Civitavecchia
PARTE RICORRENTE:
Non sono state precisate conclusioni all'udienza, sì che devono intendersi richiamate quelle del ricorso:
1) In via preliminare, disporre con decreto, la provvisoria sospensione dell'impugnanda intimazione di pagamento n. 097.2021.9022831563.000 oggetto del presente giudizio, nonché della cartella di pagamento n. 097.2010.0186473663.000 relativamente alle somme di natura contributive e/o previdenziale, per tutti i motivi ampliamente esposti nel presente atto;
2) Nel merito e definitivamente, dichiarare la nullità, annullabilità e/o l'inefficacia della cartella di pagamento n. 097.2010.0186473663.000, in ragione della sua omessa notifica al contribuente, ovvero in caso di omessa notifica dell'atto impositivo ad essa presupposto;
3) Sempre nel merito, accertata l'omessa notifica della prodromica cartella di pagamento n. 097.2010.0186473663.000 dichiarare prescritto il credito ivi contenuto, stante il decorso del termine quinquennale a cui soggiace, decorrente dall'anno del contributo richiesto (2006); 4) Sempre nel merito, in caso di rituale notifica della cartella esattiva n. 097.2010.0186473663.000, dichiarare la sua intervenuta prescrizione in ragione del decorso del termine prescrizionale quinquennale decorrente dalla sua presunta notifica (21.04.2011) alla notifica dell'impugnanda intimazione di pagamento (19.01.2022), senza che siano intervenuti validi e/o tempestivi atti interruttivi della medesima prescrizione;
Dichiarare la nullità, annullabilità e/o comunque l'inefficacia dell'intimazione di pagamento per cui è causa in relazione alla cartella di pagamento di natura contributiva/previdenziale ed oggetto del presente giudizio, e per l'effetto sgravare le somme ivi contenute;
In subordine, dichiarare la nullità annullabilità e/o comunque l'inefficacia dell'intimazione di pagamento per cui è causa poiché carente in punto di motivazione stante la mancata allegazione ed indicazione dei ruoli ivi richiamati. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre iva e cpa come per Legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Giuliano Grosselli, procuratore che si dichiara antistatario.” Con riserva di muovere ulteriori eccezioni di decadenza e prescrizione solo in seguito alla produzione documentale relativa ai ruoli, alla loro esecutorietà, nonché ai titoli prodromici ed ai relativi atti di notifica.
CP_3
Si vedano le note ex art. 127 ter c.p.c.2 e quelle di cui alla memoria di costituzione: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
- in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell
[...]
; Controparte_1
- in via principale e, in ogni caso, rigettare le domande della controparte in quanto infondate e/o inammissibili. Spese vinte.
Tribunale di Civitavecchia
CP_2
come da memoria di costituzione: CP_ Dichiararsi la carenza di legittimazione passiva dell'
MOTIVI DELLA DECISIONE
Viene alla nostra attenzione l'intimazione di pagamento n. 097.2021.9022831563.000 emessa da per il pagamento della somma complessiva di € 60.974,02=: Controparte_1
Il ricorrente fa specifico riferimento, fra quelle elencate, alla presupposta cartella esattoriale di natura contributiva n. 097.2010.0186473663.000 (omesso pagamento di contributi IVS proporzionali e contributi somme aggiuntive, per l'anno d'imposta 20063), ed eccepisce (tra intimazione di CP_2 pagamento e cartella predetta): 3
- 3 - Tribunale di Civitavecchia
• che nell'intimazione di pagamento n. 097.2021.9022831563.000, nello spazio riservato al destinatario, è riportato un cognome diverso dall'odierno contribuente, non corrispondente con quello del Sig. ; Pt_1
• che si contesta che la cartella esattoriale n. 097.2010.0186473663.000 sottesa all'intimazione di pagamento sia stata regolarmente notificata;
che della relata di notifica si chiede la produzione in originale, pena il disconoscimento della copia fotostatica (a fronte del quale è onere della parte resistente produrre l'originale del documento);
• che degli atti eventualmente presupposti alla cartella di pagamento n.
097.2010.0186473663.000 si contesta l'avvenuta notifica da parte dell;
Controparte_1
• che, stante l'omessa notifica della cartella di pagamento n. 097.2010.0186473663.000, il credito contributivo ivi contenuto deve ritenersi prescritto;
• che in caso di produzione documentale attestante la regolare notifica della cartella esattiva n.
097.2010.0186473663.000, in ogni caso dalla sua asserita notifica (21.04.2011) alla notifica dell'intimazione di pagamento n. 097.2021.9022831563.000 (19.01.2022), è parimenti decorso il termine prescrizionale quinquennale, senza che siano intervenuti idonei e tempestivi atti interruttivi della prescrizione medesima;
- 4 - Tribunale di Civitavecchia
• che l'intimazione di pagamento n. 097.2021.9022831563.000 non reca allegazione degli atti prodromici richiamati ed è quindi carente in punto di motivazione “con una evidente compressione del diritto di difesa del contribuente, il quale si confronta con un atto privo dei riferimenti necessari per la sua stessa validità” (art. 7, comma 1, dello Statuto del contribuente;
art. 3 L. 241/1990);
• che l'omessa allegazione della cartella esattoriale in contestazione (avente natura contributiva e/o previdenziale), nonché il relativo ruolo e la mancata indicazione della data di esecutorietà di quest'ultimo, “ha comportato - in termini pratici – da un lato, la mancata possibilità per
l'odierno istante di verificare il decorso del termine decadenziale ex art. 25 del DPR 602/73 ed ex art. 25 D.Lgs. 46/99, privandolo di esercitare il proprio diritto di difesa costituzionalmente garantito, e dall'altro l'illegittimità, nullità e/o comunque l'inefficacia dell'intimazione odiernamente opposta”; che il ricorrente “si riserva di muovere qualsiasi ulteriore eccezione di decadenza e prescrizione solo in seguito all'esatta e puntuale produzione in originale, da parte dell di riscossione e dell'Ente impositore, degli atti CP_1 prodromici all'impugnanda intimazione di pagamento, nonché dei relativi ruoli e della data della loro esecutività”.
, ritualmente costituita in giudizio, si è difesa evidenziando: Controparte_1
➢ quanto all'erronea indicazione del cognome del destinatario, che, nonostante il refuso nell'indicazione del cognome del contribuente nell'intimazione opposta, non vi è alcuna incertezza sulla corretta individuazione, da parte di , della persona del debitore, al quale CP_3
è stato notificato detto avviso: nello stesso, infatti, sono riportati correttamente il codice fiscale, il luogo e la data di nascita del contribuente, dati idonei a identificare senza incertezza la sua persona;
➢ quanto alla contestata notifica della cartella di pagamento n. 097.2010.0186473663.000, che la stessa risulta correttamente compiuta in data 21/04/2011 con deposito presso la casa comunale e che, successivamente, risultano notificati i seguenti avvisi ad interruzione dei termini di prescrizione: intimazione di pagamento n. 09720159111091509000 notificata il 05.05.2016; intimazione di pagamento n. 09720179019799334000 notificata il 13.12.2017; intimazione di pagamento n. 09720219022831563000 notificata il 19.01.2022.
Ha pertanto concluso come in epigrafe indicato. CP_
parimenti ritualmente costituito, ha chiesto la declaratoria del proprio difetto di legittimazione passiva, esibendo documento di gestione AVA negativo4. 4
- 5 - Tribunale di Civitavecchia
La causa, istruita documentalmente, è stata discussa e decisa all'odierna udienza.
* CP_ Preliminarmente va evidenziato che sussiste la legittimazione passiva di essendo citata nell'intimazione di pagamento, e dovendo essere qui presa in considerazione in ragione dei motivi dell'opposizione, una cartella emessa per titoli ictu oculi riconducibili all' Controparte_4 predetto.
Sempre in via preliminare, si osserva come “In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio” (Cass. n. 31282 del 2019).
Tanto premesso, non v'è prova in atti circa la rituale notifica della cartella esattoriale n. CP_ 097.2010.0186473663.000 sottesa all'intimazione di pagamento, e l non si dichiara titolare di crediti attuali, collegati all'intimazione di pagamento opposta.
Anche ammesso che si possa considerare la suddetta cartella ritualmente notificata, quanto ai successivi atti di interruzione dei termini di prescrizione, stando alla documentazione offerta da CP_3 si osserva che:
a) quanto all'intimazione di pagamento n. 09720219022831563000 asseritamente notificata il
19.01.2022, è pacifico che la stessa riporta, nello spazio riservato al destinatario, un cognome diverso da quello dell'odierno contribuente (non ); Controparte_5
b) non v'è prova dell'avvenuta rituale notifica dell'intimazione di pagamento n.
09720159111091509000, asseritamente notificata il 05.05.2016. La stessa, a ben vedere, è peraltro indirizzata a invece che a Persona_1 Parte_1
a) non v'è prova dell'avvenuta rituale notifica dell'intimazione di pagamento n.
09720179019799334000, asseritamente notificata il 13.12.2017; la stessa peraltro risulta
- 6 - Tribunale di Civitavecchia
intestata a VIA DELLE AZALEE 13/A 00053 CIVITAVECCHIA Persona_1
RM, quando è stessa a documentare che l'odierno ricorrente – CP_3 Parte_1
e non - si era trasferito da Civitavecchia a Santa Marinella il Persona_2
2.12.'165: ne discende che è più che verosimile che la suddetta notifica non sia andata a buon fine.
È dunque evidente che il credito ricollegato alla cartella di pagamento n. 097.2010.0186473663.000 è prescritto, e che le domande avanzate in via principale dalla parte opponente vanno senz'altro, per tale assorbente ragione, accolte.
Quanto alla domanda avanzata in via meramente subordinata6, l'accoglimento delle domande avanzate in via principale esime il giudice dal prenderla in considerazione. CP_ Le spese di lite, che possono essere compensate nei rapporti tra e parte opponente, seguono la soccombenza di e vengono liquidate in favore dell'opponente come in parte motiva indicato, CP_3 stando ai valori medi dello scaglione di riferimento (dato dal valore del credito della cartella
097.2010.0186473663.000).
p.q.m.
definitivamente pronunciando, in accoglimento per quanto di ragione delle domande avanzate in via principale:
1) dichiara l'intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento n.
097.2010.0186473663.000;
2) dichiara la nullità dell'opposta intimazione di pagamento limitatamente al credito di cui alla cartella di pagamento 097.2010.0186473663.000, e per l'effetto dichiara sgravate le somme ivi contenute;
CP_
3) compensa le spese di lite tra parte opponente e 5
- 7 - Tribunale di Civitavecchia
4) condanna alla rifusione, in favore di parte opponente, delle Controparte_1 spese di lite, liquidate in euro 43,00 per spese e in euro 2.620,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge. Ne dispone la distrazione a favore del procuratore attoreo antistatario.
Civitavecchia, 19/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
- 8 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 con le presenti note la difesa erariale impugna e contesta quanto richiesto, dedotto ed eccepito dalla controparte e, nel riportarsi integralmente a quanto rappresentato nei precedenti scritti difensivi, insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
- 2 - 6 Si legge nelle conclusioni: In subordine, dichiarare la nullità annullabilità e/o comunque l'inefficacia dell'intimazione di pagamento per cui è causa poiché carente in punto di motivazione stante la mancata allegazione ed indicazione dei ruoli ivi richiamati.