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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 139/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 640/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Campobello Di Mazara
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso servizifinanziari.campobellodimazara@pec.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3849 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 04.06.2025, rgr n. 640/25, RR AT impugnava l'avviso di accertamento n. 3849 del 4/12/2024 emessa dal comune di Campobello di Mazara, notificato con raccomandata in data 02/05/2025, con il quale è stato richiesto il pagamento della somma complessiva di
€ 332,00 comprensiva di sanzioni, relativo all'Imu per l'anno 2020 dovuta per l'immobile sito in
Indirizzo_1.
Il ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto per errore materiale nell'identificazione catastale del bene. In particolare, evidenziava che l'ufficio tributi aveva erroneamente classificato l'immobile come categoria a/03, mentre lo stesso risulta censito in catasto come f/3 (fabbricato in corso di costruzione), privo di rendita e dunque non soggetto a imposta. Rilevava altresì che per annualità precedenti l'ente aveva già provveduto allo sgravio in autotutela per la medesima motivazione.
Il comune di Campobello di Mazara non si costituiva in giudizio
All'udienza del 13.02.2026 veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dall'esame della documentazione prodotta dal ricorrente, in particolare dalla visura catastale storica, emerge inequivocabilmente che l'unità immobiliare sita in Indirizzo_1, foglio 31 part. 539, è censita nella categoria f/3.
Secondo il consolidato orientamento della suprema corte di cassazione (cfr. Sent. N. 11694/2017 e n.
17035/2013), gli immobili accatastati nelle categorie fittizie (f/1, f/2, f/3, ecc.), essendo privi di rendita catastale, non sono soggetti all'imposta come "fabbricati". La base imponibile per tali immobili può essere determinata solo con riferimento al valore dell'area fabbricabile, presupposto che però non è stato oggetto del presente accertamento, basato erroneamente su una rendita presunta di categoria a/03.
L'errore del Comune appare macroscopico anche alla luce del precedente provvedimento di sgravio emesso per l'Imu 2013 sullo stesso immobile, che avrebbe dovuto indurre l'amministrazione a una più diligente verifica delle banche dati catastali prima dell'emissione dell'odierno avviso.
Ne consegue la nullità dell'atto impugnato per difetto del presupposto impositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla totalmente l'avviso di accertamento n. 3849 emesso dal comune di Campobello di Mazara. Condanna il comune di Campobello di Mazara al rimborso delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in complessivi € 200,00 oltre al rimborso del contributo unificato versato. Così deciso in trapani in data 13.02.2026
Il Giudice Monocratico
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 640/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Campobello Di Mazara
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso servizifinanziari.campobellodimazara@pec.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3849 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 04.06.2025, rgr n. 640/25, RR AT impugnava l'avviso di accertamento n. 3849 del 4/12/2024 emessa dal comune di Campobello di Mazara, notificato con raccomandata in data 02/05/2025, con il quale è stato richiesto il pagamento della somma complessiva di
€ 332,00 comprensiva di sanzioni, relativo all'Imu per l'anno 2020 dovuta per l'immobile sito in
Indirizzo_1.
Il ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto per errore materiale nell'identificazione catastale del bene. In particolare, evidenziava che l'ufficio tributi aveva erroneamente classificato l'immobile come categoria a/03, mentre lo stesso risulta censito in catasto come f/3 (fabbricato in corso di costruzione), privo di rendita e dunque non soggetto a imposta. Rilevava altresì che per annualità precedenti l'ente aveva già provveduto allo sgravio in autotutela per la medesima motivazione.
Il comune di Campobello di Mazara non si costituiva in giudizio
All'udienza del 13.02.2026 veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dall'esame della documentazione prodotta dal ricorrente, in particolare dalla visura catastale storica, emerge inequivocabilmente che l'unità immobiliare sita in Indirizzo_1, foglio 31 part. 539, è censita nella categoria f/3.
Secondo il consolidato orientamento della suprema corte di cassazione (cfr. Sent. N. 11694/2017 e n.
17035/2013), gli immobili accatastati nelle categorie fittizie (f/1, f/2, f/3, ecc.), essendo privi di rendita catastale, non sono soggetti all'imposta come "fabbricati". La base imponibile per tali immobili può essere determinata solo con riferimento al valore dell'area fabbricabile, presupposto che però non è stato oggetto del presente accertamento, basato erroneamente su una rendita presunta di categoria a/03.
L'errore del Comune appare macroscopico anche alla luce del precedente provvedimento di sgravio emesso per l'Imu 2013 sullo stesso immobile, che avrebbe dovuto indurre l'amministrazione a una più diligente verifica delle banche dati catastali prima dell'emissione dell'odierno avviso.
Ne consegue la nullità dell'atto impugnato per difetto del presupposto impositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla totalmente l'avviso di accertamento n. 3849 emesso dal comune di Campobello di Mazara. Condanna il comune di Campobello di Mazara al rimborso delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in complessivi € 200,00 oltre al rimborso del contributo unificato versato. Così deciso in trapani in data 13.02.2026
Il Giudice Monocratico