Cass. civ., sez. I, sentenza 02/03/1973, n. 568
CASS
Sentenza 2 marzo 1973

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L'intervento adesivo, in quanto diretto non alla tutela di un diritto dell'interveniente, ma ad adiuvare una delle parti a far valere le proprie ragioni, non e ammissibile in appello. ( Conf 2773/69, mass n 342502; 1644/67, mass n 328454).*

Soltanto la redazione di un inventario compilato secondo le modalita prescritte per l'accettazione dell'eredita con beneficio di inventario, e idonea, ai sensi dell'art 31 comma terzo della legge sulle successioni (RD 30 dicembre 1923 n 3270), ad escludere l'applicazione della presunzione di cui ai precedenti commi del medesimo articolo, concernente l'esistenza di gioielli, denaro e mobilia nei compendi ereditari. L'omissione delle formalita prescritte per la completezza dell'inventario rende il documento inidoneo a costituire prova contraria alla presunzione anche se non ascrivibile a colpa degli eredi. ( Conf 3837/68, mass n 337278; 448/67, mass n 326384).*

Ove l'insufficienza degli elementi occorrenti all'integrale liquidazione dell'imposta di successione e la conseguente necessita di procedere alla liquidazione dell'imposta complementare siano state determinate da un'insufficiente dichiarazione, da parte del contribuente, del valore dei beni, e legittima l'applicazione degli interessi di mora sull'imposta complementare con decorrenza dalla data di esigibilita della imposta principale, salvo che la divergenza fra il valore dichiarato e quello accertato dipenda da fatto non imputabile al contribuente. ( Conf 2274/70, mass n 348454; 2670/67, mass n 330102; ( Conf 2612/67, mass n 329987).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 02/03/1973, n. 568
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 568
    Data del deposito : 2 marzo 1973

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