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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/05/2025, n. 1136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1136 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato del Tribunale di Nola, in persona della Dott.ssa Fabrizia Di Palma, in funzione di Giudice del lavoro, all' odierna udienza, ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile recante R.G. n. 3363/2023 Sezione Lavoro, avente ad oggetto: invalidità civile
TRA
, nata a [...] il [...], rapp.to e difeso, come in Parte_1
atti, dall' Avv.to Incarnato Giovanna presso il cui studio elett.te domicilia
(RICORRENTE)
E
in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rapp.to e difeso, CP_1
come in atti, dall' Avv. Funari Alessandro,
(RESISTENTE)
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.06.2023, parte istante ha introdotto giudizio di merito avente ad oggetto la formulazione di contestazioni avverso le conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. nominato nel giudizio recante R.G. n. 3353/2022 ed avente ad oggetto istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere (pensione di inabilità).
Si è costituito l' contestando le conclusioni di parte avversa – con riferimento alla CP_1
fondatezza della domanda– chiedendo confermarsi gli esiti dell' esperito accertamento tecnico preventivo ed opponendosi alla richiesta di rinnovo della C.T.U..
Preliminarmente, va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell' a.t.p. e proporre il giudizio de quo. L' art. 445 bis c.p.c., al comma 6, prevede: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre, pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive, si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del c.t.u. adducendone l' erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni,
o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete.
Inoltre, la specificità dei motivi di contestazione alla consulenza tecnica d' ufficio deve essere intesa come una esplicitazione delle ragioni della contestazione (esplicitazione dell' errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e, conseguentemente, il riconoscimento di quanto richiesto.
Ne deriva che la parte ricorrente, in sede di opposizione ad a.t.p., non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente, ma è tenuta, in ossequio al principio di specificità, ad indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo, facendo riferimento, nel ricorso, ai passaggi salienti e non condivisi della relazione peritale e riportando il contenuto specifico delle critiche mosse agli stessi, in modo tale da consentire l' apprezzamento dell' incidenza causale dell' errore in cui sarebbe incorso il consulente tecnico d' ufficio.
Nel caso de quo, il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito della domanda, va rilevato quanto segue.
Sulla scorta delle contestazioni svolte in ricorso – incentrate sulle errate conclusioni del giudizio medico-legale; sull' errata valutazione delle probabili recidive della malattia con conseguente errato inquadramento della stessa (il c.t.u. ha applicato alla patologia il codice
9323, relativo a neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale che prevede una invalidità fissa del 70% ridotta, dal c.t.u., al 60%. Invece, secondo parte opponente, andrebbe applicato il codice 9325, relativo a neoplasie a prognosi infausta o probabilmente sfavorevole nonostante asportazione chirurgica che prevede una invalidità fissa del 100%); sulla errata applicazione del calcolo riduzionistico (considerando anche le altre patologie, il c.t.u. ha concluso per una invalidità complessiva dell' 80%. Invece, secondo parte opponente, la percentuale di invalidità complessiva sarebbe dell' 84%) – è stato disposto il rinnovo delle operazioni peritali in data 22.10.24 (cfr. verbale di udienza del 22.10.24).
Ebbene, da un' attenta lettura dell' elaborato peritale depositato in questa fase - corretto dal punto di vista logico e tecnico, pertanto, pienamente condiviso da questo Tribunale - emerge, in tutta evidenza, che il consulente, nel valutare il complesso morboso da cui la ricorrente è affetta, lo ha considerato nella sua globalità, motivando ampiamente sulle generali condizioni della stessa, addivenendo alla conclusione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della pensione di inabilità dal 21.03.22 al 1.03.23 (cfr.
“Conclusioni”, pag. 9 della relazione peritale) e riconoscendo, allo stato, una percentuale di invalidità del 75%.
Segnatamente, il c.t.u, sulla scorta dell' esame obiettivo, evidenzia quanto segue:
“ESAME OBIETTIVO
(Eseguito in data 26.11.2024)
ESAME OBIETTIVO GENERALE
- Anni 51. Alt. Cm 154 Peso kg 66
- Condizioni di nutrizione e sanguificazione discrete.
- Assenza di linfonodi palpabili nelle stazioni superficiali.
- Stazione eretta normalmente assunta e mantenuta, deambulazione e sposta menti, da una collocazione ad un'altra, liberi.
ESAME OBIETTIVO DISTRETTUALE
- Apparato cardiocircolatorio: azione cardiaca ritmica e normo-frequente; toni puri, pause libere. Pressione arteriosa: 130/90 mmHg;
polso ritmico, frequenza media 72 battiti/minuto. Polsi periferici normo-pulsanti nelle sedi di repere fisiologiche.
- Apparato respiratorio: torace di forma tronco-conica, normo-espansibile con gli atti del respiro;
alla percussione suono chiaro polmonare, basi mobili;
all'ascoltazione respiro aspro su tutto l'ambito. - Apparato digerente: addome piano;
cicatrice post-chirurgica xifo-ombelicale; alla palpazione superficiale l'addome è trattabile. Alla palpazione profonda assenza di masse patologiche e di punti elettivamente dolenti. Fegato e milza nei limiti.
- Apparato uropoietico: punti pielo-ureterali non dolenti alla palpazione. Manovra di negativa bilateralmente. Per_1
Apparato locomotore:
o Rachide: piccola cicatrice post-chirurgica; contrattura della muscolatura paravertebrale a livello lombare;
spinalgia pressoria a carico delle vertebre cervicali e lombari. Riferita dolente la flessione anteriore del tronco sul bacino ai massimi gradi del ROM. Manovra di
Lasègue negativa bilateralmente.
o Arti superiori: escursioni articolari di spalle, gomiti e polsi nei limiti. Presa e pinza normo-valide ad entrambe le mani.
o Arti inferiori: assenza di evidente dismetria tra i due lati. Normale tono e trofismo muscolare. Forza muscolare contro resistenza normale e simmetrica a carico di cosce e gambe. Normali escursioni delle coxo-femorali e delle tibio-tarsiche; apprezzabilità di scrosci articolari alla mobilizzazione passiva delle ginocchia che appare limitata ai gradi estremi.
- Esame neurologico: ROT normo-elicitabili, assenza di riflessi patologici. Nervi cranici indenni. Assenza di oscillazioni al Romberg.
- Esame psichico: persona discretamente curata nell'aspetto e disponibile al colloquio. Il linguaggio è fluente e risulta efficace dal punto di vista informativo. Normali la capacità mnesica e l'orientamento nel tempo e nello spazio. Assenza di disturbi della forma e del contenuto del pensiero. Al colloquio si è evidenziato un tono dell'umore tendenzialmente depresso.
- Organi di senso: per quanto rilevabile obiettivamente, visus utile. Riesce a percepire la voce alla distanza di conversazione” (cfr. “Esame obiettivo”, pagg.
4-5 della C.T.U.).
Per quel che riguarda le considerazioni medico-legali e le conclusioni, il Dott. Per_2
osserva:
“CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI
Sulla scorta di quanto risulta dalla documentazione sanitaria disponibile, dai dati anamnestici raccolti e dall'obiettività clinica riscontrata, ne consegue che la signora nata il [...] è affetta da: Parte_1 1) Adenocarcinoma del colon moderatamente/poco differenziato di tipo mucinoso ((mucina
> 50%); presenza di tumor budding di alto grado;
metastasi in 3/32 linfonodi esaminati;
pT2 pN1b pV0 pR0 G2/3 sec. AJCC, 2017 8th Edition”), trattato con chirurgia (03/2020 emicolectomia destra + linfadenectomia) e successiva chemioterapia adiuvante (07.2020-
11.2020 n. 3 cicli sec. schema Xelox e n. 8 cicli sec. schema Folfox), in attuale follow-up clinico-strumentale negativo per ripresa di malattia, in paziente 51enne.
2) Epilessia generalizzata con frequenza mensile delle crisi, in terapia farmacologica.
3) Esiti di micro-discectomia ed erniectomia L4-L5 per ernia discale espulsa.
Premesso che nel caso di specie, oggetto del presente accertamento medico-legale è, esclusivamente, l'accertamento del requisito medico-legale per la pensione di inabilità
(invalidità del 100%) alla data della visita di revisione effettuata presso il CML di CP_1
Nola in data 21.03.2022 o da altra data, si procederà, preliminarmente, ad un breve commento delle infermità/menomazioni di cui sopra.
✓ La patologia oncologica è rappresentata da un adenocarcinoma del colon in stadio patologico sec. AJCC 8° ed: pT2 pN1b; stadio clinico III°B con fattori prognostici sfavorevoli (modalità di crescita: infiltrativo;
presenza di tumor budding di alto grado;
mucina > 50%;) trattato, come da linee guida AIOM, con chirurgia ablativa e successiva
CMT adiuvante sec. schema Xelox (3 cicli), seguito da schema Folfox per n. 8 cicli. La prognosi di tale malattia varia a seconda dello stadio della stessa alla diagnosi: nello stadio I° si registra il 90% di sopravvivenza a 5 anni, nello stadio II° il 70-80%, nello stadio III° il 40-65% (Linee Guida AIOM). L'ampio range è correlato soprattutto al
Grading (G) ed al numero di metastasi linfonodali nonché alla prognosi sfavorevole data dalla sotto-classificazione dello stadio, dall'infiltrazione degli spazi neuro-vascolari, dalla satellitosi, dalla malattia Kras mutato su codoni 12 e 132 e dal fatto che lo stadio T secondo la classificazione TNM influenza la prognosi in misura maggiore rispetto allo stadio N. Nel caso oggetto della presente valutazione quindi, dopo la chirurgia è stata effettuata, come da
Linee Guida chemioterapia adiuvante sec. schema Xelox seguito da . (Fluoro-uracile, CP_2
Acido folinico, Oxiplatino) per n. 11 cicli complessivi. Allo stato, non vi è evidenza di malattia;
peraltro, anche la prognosi, sulla scorta dei dati precedenti, appare, allo stato, discreta. Passando alla valutazione medico-legale occorre differenziare la valutazione
(essenzialmente prospettico-prognostica) fatta all'epoca della visita di revisione in sede amministrativa (21.03.2022) ed anche quella fatta in sede di accertamento tecnico preventivo (20.12.2022) da quella retrospettiva (essendo decorsi 5 anni dalla diagnosi e dalla terapia chirurgica) fatta in tale sede dal sottoscritto CTU. Tenute a mente tali considerazioni, è ragionevole ritenere che, allo stato attuale, e far data dal compimento del triennio dalla diagnosi e terapia chirurgica (01.03.2023), tale infermità/menomazione, sulla scorta delle fattispecie codificate, nelle Tabelle di legge, con n. 9322 (“NEOPLASIE
A PROGNOSI FAVOREVOLE CON MODESTA COMPROMISSIONE FUNZIONALE
11%”) e 9323 (“NEOPLASIE A PROGNOSI FAVOREVOLE CON GRAVE
COMPROMISSIONE FUNZIONALE 70%”), possa essere valutata, con criterio analogico-comparativo, nella misura del 45% (quarantacinque%); all'epoca dell'accertamento in sede amministrativa (21.03.2022), invece, tale infermità/menomazione, tenuto conto delle fattispecie codificate con n. 9323
(“NEOPLASIE A PROGNOSI FAVOREVOLE CON GRAVE COMPROMISSIONE
FUNZIONALE 70%”) e n. 9325 (“NEOPLASIE A PROGNOSI INFAUSTA O
PROBABILMENTE SFAVOREVOLE NONOSTANTE ASPORTAZIONE
CHIRURGICA 100%”, con criterio analogico-comparativo, andava quantificata nella misura del 80% (ottanta%).
✓ La infermità/menomazione di cui al punto 2) della diagnosi è rappresentata da una forma di epilessia già accertata in sede amministrativa e documentata, in atti, da una certificazione dell'A.O. “A. Cardarelli” del 04/2012 e da una, più recente, rilasciata in data 30.05.2022, dallo specialista neurologo dell'ASL NA3Sud ove vengono descritte le crisi comiziali e viene annotata la frequenza riferita dalla paziente;
vengono inoltre prescritti un esame eeg-grafico ed una RM encefalo che non risultano agli atti;
la terapia in atto è costituita da carbamazepina al dosaggio di 600 mg/die (1 cpr 200mgx3/die).
Sulla scorta di tali elementi e in assenza di un “diario delle crisi” non si hanno dati certi sulla frequenza delle crisi stesse. Passando alla valutazione medico-legale, con riferimento alle fattispecie codificate nelle Tabelle di Legge con n. 2001 (“EPILESSIA
GENERALIZZATA CON CRISI ANNUALI IN TRATTAMENTO 20%”) e n. 2002
(“EPILESSIA GENERALIZZATA CON CRISI MENSILI IN TRATTAMENTO 60%”), la patologia presentata dalla , presente già alla data dell'accertamento medico- Pt_1
legale in sede amministrativa, può essere adeguatamente valutata nella misura del 40%
(quaranta%). ✓ La infermità/menomazione di cui al punto 3) della diagnosi è costituita dagli esiti di un intervento neuro-chirurgico di micro-discectomia ed erniectomia L4-L5 per un'ernia discale L4-L5, parzialmente espulsa. Tale patologia, già presente all'epoca dell'accertamento in sede amministrativa, con riferimento alla fattispecie codificata nelle
Tabelle di legge con n. 7010 (“ANCHILOSI RACHIDE LOMBARE” 31-40%”), con criterio analogico-comparativo può essere valutata nella misura del 25% (venticinque %).
A tal punto, preliminarmente, occorre rilevare che le infermità di cui è portatrice la sono tutte coesistenti per cui ai fini della valutazione complessiva dell'incidenza Pt_1
del complesso morboso sulla capacità lavorativa sarà necessario applicare il calcolo riduzionistico mediante la formula di Balthazard - IT= IP1+IP2 - (IP1xIP2) - in cui i valori percentuali sono sempre espressi in decimali. In base a tale formula l'invalidità totale finale (IT) è uguale alla somma delle invalidità parziali (IP1, IP2) diminuita del loro prodotto. Ad esempio, se la prima menomazione (IP1) è valutata con il 45% e la seconda (IP2) con il 40%, come nel caso di specie, il risultato finale (IT) sarà:
(0,45+0,40) - (0,45x0,40) = 0,67 e quindi 67%. In caso di più infermità, il procedimento si ripete e continua con lo stesso metodo.
Applicando tale metodo, la valutazione percentuale dell'incidenza del complesso morboso sulla capacità lavorativa generica, allo stato attuale, è del 75% (settantacinque%). Non ricorrono poi, nel caso di specie, le condizioni per una valutazione (fino a più o meno 5%) del complesso menomante sulla capacità lavorativa specifica.
Al contrario, all'epoca dell'accertamento medico-legale di revisione in sede amministrativa (21.03.2022) e fino al 01.03.2023, rilevata la diversa valutazione che, all'epoca, andava fatta della patologia oncologica (80% vs 40%), per le considerazioni più sopra svolte, essendo invariata la valutazione delle altre infermità/menomazioni, applicando lo stesso calcolo riduzionistico di cui sopra, si può affermare che, all'epoca,
l'incidenza del complesso morboso sulla capacità lavorativa generica fosse del 100%, a nulla rilevando i cascami di validità residua, derivanti dall'applicazione della formula riduzionistica.
Pertanto, non sussiste, allo stato, il requisito medico-legale per la pensione di inabilità
(invalidità 100% art. 2 e 12 L 118/71). Tale requisito sussisteva alla data del 21.03.2022 ed è sussistito fino al 01.03.2023.
CONCLUSIONI La signora nata il [...], è risultata essere affetta da: Parte_1
• Adenocarcinoma del colon moderatamente/poco differenziato di tipo mucinoso ((mucina
> 50%); presenza di tumor budding di alto grado;
metastasi in 3/32 linfonodi esaminati;
pT2 pN1b pVo pR0 G2/3 sec. AJCC, 2017 8th Edition”), trattato con chirurgia (03/2020 emicolectomia destra + linfadenectomia) e successiva chemioterapia adiuvante (07.2020-
11.2020 n. 3 cicli sec. schema Xelox e n. 8 cicli sec. schema Folfox), in attuale follow-up clinico-strumentale negativo per ripresa di malattia, in paziente 51enne.
• Epilessia generalizzata con frequenza mensile delle crisi, in terapia farmacologica.
Esiti di micro-discectomia ed erniectomia L4-L5 per ernia discale espulsa.
Le infermità/menomazioni rilevate sono permanenti e stabilizzate, sebbene non possano escludersi ulteriori modificazioni, in senso peggiorativo, con il trascorrere del tempo e l'avanzare dell'età.
Esse risalgono ad epoca antecedente alla revisione in sede amministrativa.
Trattasi di soggetto, allo stato, invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art. 2 e 13 L118/71 e art. 9 DL 509/88); percentuale di invalidità del 75%.
Riguardo all'oggetto specifico dell'ATP, ritengo che:
(a) NON SUSSISTONO, allo stato attuale, i presupposti medico legali di cui agli art. 2 e
12 L 118/71 (invalidità del 100%).
(b) SUSSISTEVA il requisito medico-legale di cui agli art. 2 e 12 L 118/71 e art. 9 DL
509/88 (invalidità del 100%) alla data 21.03.2022 (data revisione amministrativa) ed E'
SUSSISTITO fino al 01.03.2023” (cfr. “Considerazioni medico-legali” e “Conclusioni”, pagg. da 6 a 9 della C.T.U.).
Le conclusioni del c.t.u, dunque, appaiono convincenti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie da questo Giudicante, perché precise ed immuni da vizi logici. Al riguardo, va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; cfr. Cass.
2151/2004; cfr. Cass. 11054/2003).
Sul punto, si osserva che, in adesione ai più recenti arresti giurisprudenziali espressi dalla
Suprema Corte (vedasi, ex multis, Cass. 6085/2014), la presente fase contenziosa, instauratasi a seguito di contestazioni svolte in ordine all' elaborato peritale, continua ad incentrarsi unicamente sull' accertamento del solo requisito sanitario.
Pertanto, parte istante va riconosciuta invalida al 75% dal 1.3.23 ed invalida al 100% per il solo periodo che va dal 21.03.22 al 01.03.23.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, si compensano per metà in ragione del parziale accoglimento e tenuto conto dell' esito complessivo del giudizio.
Le spese di C.T.U., per entrambe le fasi, liquidate con separati decreti, si pongono, invece, a carico dell' CP_1
P.Q.M.
il giudice del lavoro del Tribunale di Nola così decide:
1) accoglie per quanto di ragione l' opposizione e, per l' effetto, accerta e dichiara parte istante invalida al 100% per il solo periodo che va dal 21.03.22 al 01.03.23;
2) condanna l' al rimborso in favore dell'istante delle spese di lite che, compensate per CP_1 metà, liquida nel residuo in €. 1933,50, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge con attribuzione;
3) le spese di C.T.U., per entrambe le fasi, liquidate con separati decreti, si pongono a carico dell' CP_1
Si comunichi, a cura della cancelleria, alle parti costituite.
Nola, 27.05.2025
IL G.L.
Dott.ssa Fabrizia Di Palma