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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. V, sentenza 27/02/2026, n. 1708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1708 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1708/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FRANCOLA TOMMASO, Presidente
PU FR, Relatore
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6198/2022 depositato il 21/11/2022
proposto da
Comune di Mineo - Piazza Ludovico Buglio,40 95044 Mineo CT
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7922/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
2 e pubblicata il 10/11/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2192 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Il rappresentante del Comune di Mineo insiste come in atti
Resistente/Appellato: Assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Con atto notificato a mezzo servizio telematico in data 21/10/2022 a Resistente_1 qui inviato con PEC in pari data e iscritto al n. 6198/2022 R.G.A., il Comune di Mineo (CT) impugnava la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania n. 7922/02/2022 depositata il 10/11/2022, con la quale era stato annullato l'avviso di accertamento n. 10788 (provvedimento n. 2192/2017) per IMU 2015 dell'importo complessivo di euro 569,98=.
Deduceva il Comune che, con avviso di accertamento n. 10788 (provvedimento n. 2192/2017), aveva richiesto alla contribuente il pagamento dell'IMU anno 2015 per complessivi euro 569,98, sulla base di una variazione catastale automatizzata ex D.L. 262/2006.
Resistente_1, con ricorso innanzi alla C.T.P. di Catania aveva chiesto l'annullamento dell'atto deducendo: a) l'illegittimità della variazione catastale automatica per inesistenza dei presupposti, non essendo destinataria di contributi AGEA né avendo presentato dichiarazioni di aggiornamento del fascicolo aziendale;
b) l'omessa notifica dell'atto di attribuzione della nuova rendita, in violazione dell'art. 74, comma 1, L. 342/2000; c) la conseguente inutilizzabilità della rendita ai fini impositivi.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, con sentenza n. 7922/02/2022, aveva accolto il ricorso della contribuente, annullando l'avviso di accertamento impugnato.
In grado di appello il Comune contestava le argomentazioni del primo giudice e sottolineava l'applicabilità della procedura di cui al D.L. del 3.10.2006, n. 262 che prevede la variazione automatica mediante comunicato da pubblicare in G.U.R.I. Chiedeva la riforma della sentenza, con vittoria di spese.
§2. Si costituiva l'appellata, eccependo: a) l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi (art. 53 D.Lgs. 546/1992); b) l'infondatezza nel merito, confermando tutte le doglianze sollevate in primo grado e ribadendo che la norma richiamata dal Comune non era applicabile alla fattispecie in esame perché la ricorrente non aveva presentato all'A.G.E.A. istanza volta all'ottenimento di contributi agricoli comunitari ovvero effettuato comunicazioni finalizzate all'aggiornamento del fascicolo aziendale ai sensi del d.p.r. n. 503/1992, e che pertanto il prodromico atto di variazione di rendita catastale andava disposto e notificato ai sensi dell'art. 74, comma1, della L. n. 342/2000 da parte dell'Agenzia del Territorio
(ora Agenzia delle Entrate). Chiedeva la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e risarcimento del maggior danno ex art. 96 c.p.c.
§3. All'odierna udienza non era presente il difensore dell'appellata Resistente_1. Era presente il rappresentante del Comune che insisteva nelle proprie deduzioni. La Corte poneva, quindi, la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§4. L'appello è inammissibile per genericità dei motivi.
§5. L'art. 53, comma 1, D.Lgs. 546/1992 richiede che il ricorso in appello indichi i motivi specifici di impugnazione. Secondo consolidata giurisprudenza, “È inammissibile l'impugnazione che si limiti a riprodurre le difese già svolte in primo grado, senza critiche puntuali alla motivazione della sentenza”
(Cass. nn. 3064/2012; 32838/2018; 17183/2020).
Ciò perché l'appello non può consistere in una “riproduzione pedissequa” del ricorso introduttivo, occorrendo censurare puntualmente i passaggi argomentativi del decisum (Cass. n. 13402/2015; Cass. n. 23575/2021).
§6. Nel caso di specie, l'appellante si limita a reiterare le difese già svolte in primo grado, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva fondato la decisione sulla mancanza di prova che la contribuente fosse stata effettivamente beneficiaria di aiuti comunitari da parte dell'AGEA e sull'omessa notifica dell'attribuzione della nuova rendita catastale.
§7. In ogni caso, per mera completezza di esposizione, osserva la Corte che, anche esaminando il gravame nel merito, esso sarebbe infondato.
§8. Quanto alla variazione catastale automatica, l'aggiornamento semplificato ex D.L. 262/2006 e L.
296/2006 può essere applicato solo ai soggetti beneficiari di aiuti comunitari o titolari di fascicolo AGEA aggiornato. L'onere della prova, sul punto, incombe sull'ente impositore (art. 2697 c.c.; Cass.
21564/2020).
Nel caso in esame, il Comune non ha prodotto alcuna attestazione AGEA, né effettuato verifiche sul fascicolo aziendale.
§9. Manca poi la prova della notifica dell'attribuzione della nuova rendita.
L'art. 74, comma 1, L. 342/2000 prevede che “Gli atti attributivi o modificativi di rendita hanno efficacia solo dalla loro notificazione al contribuente”. In argomento, la giurisprudenza è ferma nel ritenere che la rendita non può essere utilizzata se non dopo formale notifica (S.U. 3160/2011). L'eventuale notifica tardiva consente l'utilizzo solo per periodi ancora accertabili, ma non retroattivamente (Cass. nn.
14773/2011; 12753/2014; 7434/2014; 4336/2015) e la mancata notifica rende tamquam non esset l'avviso fondato su quella rendita (Cass. nn. 17825/2017; 22789/2017).
Nel caso che qui ricorre, non vi è prova che la rendita sia mai stata notificata alla contribuente.
§10. In ragione delle superiori considerazioni, va dichiarata l'inammissibilità dell'appello del Comune di
Mineo per violazione dell'art. 53 D.Lgs. 546/1992, con la conferma integrale della sentenza della Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado n. 7922/02/2022;
§11. Applicando il principio della soccombenza, le spese del giudizio sono poste a carico del Comune e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. Non sussistono i presupposti per la condanna al maggior danno ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, Sez. 5^, rigetta l'appello proposto dal Comune di
Mineo avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania n. 7922/02/2022.
Condanna il Comune alla rifusione in favore dell'appellata delle spese processuali, che liquida in euro
200,00 oltre gli oneri accessori di legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 9.02.2026.
Il Giudice Estensore Il Presidente
SC IO MM NC
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FRANCOLA TOMMASO, Presidente
PU FR, Relatore
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6198/2022 depositato il 21/11/2022
proposto da
Comune di Mineo - Piazza Ludovico Buglio,40 95044 Mineo CT
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7922/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
2 e pubblicata il 10/11/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2192 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Il rappresentante del Comune di Mineo insiste come in atti
Resistente/Appellato: Assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Con atto notificato a mezzo servizio telematico in data 21/10/2022 a Resistente_1 qui inviato con PEC in pari data e iscritto al n. 6198/2022 R.G.A., il Comune di Mineo (CT) impugnava la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania n. 7922/02/2022 depositata il 10/11/2022, con la quale era stato annullato l'avviso di accertamento n. 10788 (provvedimento n. 2192/2017) per IMU 2015 dell'importo complessivo di euro 569,98=.
Deduceva il Comune che, con avviso di accertamento n. 10788 (provvedimento n. 2192/2017), aveva richiesto alla contribuente il pagamento dell'IMU anno 2015 per complessivi euro 569,98, sulla base di una variazione catastale automatizzata ex D.L. 262/2006.
Resistente_1, con ricorso innanzi alla C.T.P. di Catania aveva chiesto l'annullamento dell'atto deducendo: a) l'illegittimità della variazione catastale automatica per inesistenza dei presupposti, non essendo destinataria di contributi AGEA né avendo presentato dichiarazioni di aggiornamento del fascicolo aziendale;
b) l'omessa notifica dell'atto di attribuzione della nuova rendita, in violazione dell'art. 74, comma 1, L. 342/2000; c) la conseguente inutilizzabilità della rendita ai fini impositivi.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, con sentenza n. 7922/02/2022, aveva accolto il ricorso della contribuente, annullando l'avviso di accertamento impugnato.
In grado di appello il Comune contestava le argomentazioni del primo giudice e sottolineava l'applicabilità della procedura di cui al D.L. del 3.10.2006, n. 262 che prevede la variazione automatica mediante comunicato da pubblicare in G.U.R.I. Chiedeva la riforma della sentenza, con vittoria di spese.
§2. Si costituiva l'appellata, eccependo: a) l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi (art. 53 D.Lgs. 546/1992); b) l'infondatezza nel merito, confermando tutte le doglianze sollevate in primo grado e ribadendo che la norma richiamata dal Comune non era applicabile alla fattispecie in esame perché la ricorrente non aveva presentato all'A.G.E.A. istanza volta all'ottenimento di contributi agricoli comunitari ovvero effettuato comunicazioni finalizzate all'aggiornamento del fascicolo aziendale ai sensi del d.p.r. n. 503/1992, e che pertanto il prodromico atto di variazione di rendita catastale andava disposto e notificato ai sensi dell'art. 74, comma1, della L. n. 342/2000 da parte dell'Agenzia del Territorio
(ora Agenzia delle Entrate). Chiedeva la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e risarcimento del maggior danno ex art. 96 c.p.c.
§3. All'odierna udienza non era presente il difensore dell'appellata Resistente_1. Era presente il rappresentante del Comune che insisteva nelle proprie deduzioni. La Corte poneva, quindi, la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§4. L'appello è inammissibile per genericità dei motivi.
§5. L'art. 53, comma 1, D.Lgs. 546/1992 richiede che il ricorso in appello indichi i motivi specifici di impugnazione. Secondo consolidata giurisprudenza, “È inammissibile l'impugnazione che si limiti a riprodurre le difese già svolte in primo grado, senza critiche puntuali alla motivazione della sentenza”
(Cass. nn. 3064/2012; 32838/2018; 17183/2020).
Ciò perché l'appello non può consistere in una “riproduzione pedissequa” del ricorso introduttivo, occorrendo censurare puntualmente i passaggi argomentativi del decisum (Cass. n. 13402/2015; Cass. n. 23575/2021).
§6. Nel caso di specie, l'appellante si limita a reiterare le difese già svolte in primo grado, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva fondato la decisione sulla mancanza di prova che la contribuente fosse stata effettivamente beneficiaria di aiuti comunitari da parte dell'AGEA e sull'omessa notifica dell'attribuzione della nuova rendita catastale.
§7. In ogni caso, per mera completezza di esposizione, osserva la Corte che, anche esaminando il gravame nel merito, esso sarebbe infondato.
§8. Quanto alla variazione catastale automatica, l'aggiornamento semplificato ex D.L. 262/2006 e L.
296/2006 può essere applicato solo ai soggetti beneficiari di aiuti comunitari o titolari di fascicolo AGEA aggiornato. L'onere della prova, sul punto, incombe sull'ente impositore (art. 2697 c.c.; Cass.
21564/2020).
Nel caso in esame, il Comune non ha prodotto alcuna attestazione AGEA, né effettuato verifiche sul fascicolo aziendale.
§9. Manca poi la prova della notifica dell'attribuzione della nuova rendita.
L'art. 74, comma 1, L. 342/2000 prevede che “Gli atti attributivi o modificativi di rendita hanno efficacia solo dalla loro notificazione al contribuente”. In argomento, la giurisprudenza è ferma nel ritenere che la rendita non può essere utilizzata se non dopo formale notifica (S.U. 3160/2011). L'eventuale notifica tardiva consente l'utilizzo solo per periodi ancora accertabili, ma non retroattivamente (Cass. nn.
14773/2011; 12753/2014; 7434/2014; 4336/2015) e la mancata notifica rende tamquam non esset l'avviso fondato su quella rendita (Cass. nn. 17825/2017; 22789/2017).
Nel caso che qui ricorre, non vi è prova che la rendita sia mai stata notificata alla contribuente.
§10. In ragione delle superiori considerazioni, va dichiarata l'inammissibilità dell'appello del Comune di
Mineo per violazione dell'art. 53 D.Lgs. 546/1992, con la conferma integrale della sentenza della Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado n. 7922/02/2022;
§11. Applicando il principio della soccombenza, le spese del giudizio sono poste a carico del Comune e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. Non sussistono i presupposti per la condanna al maggior danno ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, Sez. 5^, rigetta l'appello proposto dal Comune di
Mineo avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania n. 7922/02/2022.
Condanna il Comune alla rifusione in favore dell'appellata delle spese processuali, che liquida in euro
200,00 oltre gli oneri accessori di legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 9.02.2026.
Il Giudice Estensore Il Presidente
SC IO MM NC